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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5429/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
Parte 1 , rappresentato e difeso dall'avv.to TOMASINO
CHIARA, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. to
SERRELLI SUSANNA, giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Gestione Artigiani per il periodo dal 02/2013 al 12/2019. Premetteva di aver costituito l'impresa individuale " Controparte_2
[…] " in data 01.09.1998 e di averla poi cessata e cancellata in data
24.04.2013, come da visura della CCIAA di Salerno in atti, cosicché, da tale data, l'obbligo di versare la contribuzione risultava estinto. Eccepiva in ogni caso l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme contenute nell'avviso di addebito.
Insistendo per la sospensione dell'esecutorietà dell'avviso opposto, il ricorrente adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:" 1. In via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n.40020190008036021/000, onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
3 Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. 40020190008036021/000, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
4 Per l'effetto accogliere la frapposta opposta;
5. Infine, condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie e Cassa, come per legge da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario".
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'CP_1 chiedendo la cessata materia del contendere atteso l'avvenuto sgravio dell'avviso a seguito dell'avvenuta cancellazione sin dal 2013 dalla gestione artigiani, e la compensazione delle spese di lite in quanto la richiesta di cancellazione risultava inoltrata con decorrenza 2019 e non dall'inizio dell'attività.
Stante la natura documentale della causa, sulle conclusioni dei procuratori di parte richiamate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 04.04.2025, il Giudice decideva la causa come da sentenza con contestuale motivazione. In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr.
Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili. Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, l'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito opposto consente la declaratoria di cessata materia del contendere.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. La soccombenza virtuale deve individuarsi,
dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese (Cass Civ sez. II n. 31643/2021) ed a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere. Ebbene, i giudici della nomofilachia hanno più volte statuito che la parte che ha provocato, con un comportamento antigiuridico, la necessità del processo non è esonerata dall'onere delle spese nonostante la rinuncia a parte delle sue pretese, per cui, il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque pronunciarsi sulle spese secondo il principio di soccombenza individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, che potrebbe portare anche ad una compensazione purché ricorrano gravi ed eccezionali ragioni (Cass civ. sez. Il n.24234/2016).
Anche la Corte Costituzionale ha indicato le coordinate da seguire per la regolamentazione delle spese processuali, riportando la condanna al rimborso delle spese al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, nè avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale); rimane, comunque, sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purchè ricorrano i presupposti di legge e vi sia soccombenza reciproca o ricorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (Corte Cost. sentenza n. 77/2018 e n.274/2005).
Ciò posto, nel caso in esame, si tratta di verificare se ai sensi dell'art. 92
c.p.c. possano esserci delle ragioni integranti gli estremi di "gravi ed eccezionali ragioni" secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018. Ebbene la configurabilità di tali ragioni deve trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere, quelle ragioni, senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute qualora l'illegittimità dell'atto che è stato revocato sia emersa a seguito dell'esame della documentazione esibita e/o dalle argomentazioni esposte soltanto in sede contenziosa;
la novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
la mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; le modifiche normative, le pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto l'ufficio a rivedere la propria posizione.
In applicazione di tali principi, rileva evidenziare che nella fattispecie che ci occupa sussistono le ragioni che possono condurre ad una compensazione delle spese processuali.
Ed invero, il ricorrente ha cancellato la società CP 2 CP 2
in data 24.04.2013 come risultante dalla visura della Parte 1
CCIAA agli atti. Pertanto, è indubbio che non fosse tenuto al versamento di alcuna somma richiesta per gestione artigiani CP_1 relativamente agli anni
2013-2019, ossia successivamente alla cessazione dell'attività, stante il venir meno dei presupposti per il versamento dei contributi, dovuti a tal titolo, per l'iscrizione nella “gestione artigiani".
Tuttavia, il contribuente, nonostante la chiusura dell'attività non ha tempestivamente ottemperato all'invio della comunicazione di cessazione all'Istituto provvedendovi soltanto in data 07.12.2023 e chiedendo, per di più, la cancellazione della sua posizione CP_1 n. 13114351 dall'anno 2019
e non dalla cessazione dell'attività, ossia dal 2013. Ed invero, l'avviso di addebito ha ad oggetto proprio le annualità dal 2013 a marzo 2019 .
Orbene, mantenuta l'iscrizione della posizione previdenziale, non è ipotizzabile a carico dell'Istituto assicuratore un onere di controllo sull'effettiva continuazione o meno dell'attività lavorativa da parte dell'iscritto per cui l'CP_1 ha continuato a calcolare i contributi presumibilmente dovuti, attivandosi tuttavia immediatamente per lo sgravio dei suddetti importi con data retroattiva a seguito della notifica del ricorso giudiziale in cui è emersa la cessazione dell'attività del ricorrente a far data dal 2013.
Pertanto, le spese sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa interamente le spese di giudizio.
Salerno, 04.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino