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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 21/08/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 664/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 664/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 02.04.2025, congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...], Parte_1 C.F._1 il
30.07.1986 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Selmi del Foro di
Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale, sito a Pistoia in Via Albert Bruce Sabin n. 150, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...]_2 C.F._2
(MT), il 16.04.1969 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Grazzini del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito a Pistoia in Corso Gramsci n. 6, giusta procura in atti;
1 e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 02.04.2025, Pt_1
e esponendo di aver contratto matrimonio in
[...] Parte_2 data 21.08.2021 in Pistoia (PT), precisavano che dalla loro unione era nata la figlia (in data 25.10.2021) Per_1
Le parti evidenziavano peraltro che insanabili divergenze tra loro rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza e che di comune accordo, la sig.ra unitamente alla figlia, si trasferiva Pt_1 in altra unità abitativa, in locazione, sita a Ferrandina (MT), in Via
Vittorio Emanuele n. 87.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
Quanto ai rapporti tra i coniugi
Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco, essendo economicamente autosufficienti.
I ricorrenti non hanno, poi, beni mobili od immobili da dividere, avendo già effettuato quanto necessario al riguardo.
Il sig. in accordo con la sig.ra dichiara di Parte_2 Pt_1 accollarsi tutti i finanziamenti, sottoscritti anche dalla sig.ra Pt_1 che, in costanza di matrimonio, sono stati posti in essere (come quelli di cui al doc. 4).
Il sig. inoltre, in accordo con la sig.ra rimarrà Parte_2 Pt_1 nell'abitazione sita a Pistoia, in Via Giacometti Alberto n. 10 finchè non riuscirà a trovare altra soluzione alloggiativa;
fintanto che abiterà in tale abitazione, il sig. dichiara di accollarsi il Parte_2 canone di locazione nella sua interezza;
altresì, il sig. dichiara di accollarsi anche i costi di tutte le Parte_2 utenze inerenti alla casa coniugale, anche se ancora intestate alla
2 sig.ra a partire da Gennaio 2025 (compreso), fino al Pt_1 momento dell'effettivo passaggio delle volture.
Quanto all'affidamento, il collocamento e regime di frequentazione della figlia minorenne
Le parti chiedono di disporsi l'affidamento condiviso della figlia minorenne e in particolare:
● la figlia, sarà affidata ad entrambi i genitori Persona_2 con collocamento prevalente presso la madre;
● Ciascun genitore manterrà con la figlia un rapporto equilibrato e continuativo e si adopererà affinché la stessa possa conservare un rapporto significativo con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. In particolare la minore riceverà cura, educazione, istruzione da entrambi i genitori, che continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale provvedendo ad informarsi reciprocamente circa le sue esigenze;
● Le decisioni di maggiore interesse relative ad istruzione, educazione e salute della figlia saranno assunte di concerto tra i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
● Ciascun genitore, quando avrà presso di se la figlia, eserciterà separatamente d in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, mentre ogni decisione attinente questioni di straordinaria amministrazione dovrà essere preventivamente concordata da entrambi i genitori;
● stante il trasferimento della sig.ra nel paese dove si e Pt_1 conosciuta la coppia, il padre potrà vedere la figlia ogni qualvolta scenderà in provincia di Matera, compatibilmente con gli impegni della minore, previo preavviso alla sig.ra di almeno 10 giorni. Pt_1
Fino al compimento del 5' anno di età della minore, la minore non pernotterà presso il padre, ma quest'ultimo avrà l'obbligo di riportare la piccola presso l'abitazione materna ogni sera;
successivamente, in modo progressivo, potrà pernottare Per_1 con il padre nei giorni in cui quest'ultima starà con lui;
3 ● Anche la nonna paterna potrà vedere la minore, andandola a prendere e riportandola presso l'abitazione materna, previo congruo preavviso alla sig.ra compatibilmente con gli impegni Pt_1 di (anche in questo caso, si escludono i pernotti fino al Per_1 compimento del 5' anno di età della minore);
● Le vacanze estive, natalizie e pasquali saranno concordate secondo le esigenze di entrambe le parti e della minore;
in particolare, si prevede che i genitori tengano la figlia minore con se, in deroga all'ordinario regime di visita, per almeno 2 settimane ciascuno anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, mantenendo la reperibilità telefonica giornaliera e informando l'altro genitore del luogo ove si trova la minore, periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
● Entrambe le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio.
Quanto al mantenimento della figlia
Per quanto concerne gli aspetti economici del mantenimento della figlia, dato il collocamento di presso la madre, le Per_1 parti chiedono all'Ill.mo Tribunale adito che tale aspetto venga regolato come segue:
● il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra a titolo Parte_2 Pt_1 di contributo al mantenimento ordinario per la figlia la Per_1 somma complessiva mensile di euro 200,00, oltre a rivalutazione
ISTAT, fino al raggiungimento della totale indipendenza economica della figlia;
● le spese straordinarie, per la cui individuazione i genitori dichiarano di voler fare riferimento al protocollo adottato dal
Tribunale di Pistoia in merito1, fino al raggiungimento della totale indipendenza economica di saranno Persona_2 corrisposte nella misura del 50% da ciascun coniuge;
● gli assegni familiari saranno percepiti dai coniugi al 50%.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 03.06.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4 2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F. ), nata a [...], il [...] C.F._1
e (C.F. ), nato a [...]_2 C.F._2
(MT), il 16.04.1969, che hanno contratto matrimonio in data
21.08.2021 in Pistoia (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
106, P. 1, anno 2021);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 20.08.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 664/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 02.04.2025, congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...], Parte_1 C.F._1 il
30.07.1986 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Selmi del Foro di
Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale, sito a Pistoia in Via Albert Bruce Sabin n. 150, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...]_2 C.F._2
(MT), il 16.04.1969 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Grazzini del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito a Pistoia in Corso Gramsci n. 6, giusta procura in atti;
1 e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 02.04.2025, Pt_1
e esponendo di aver contratto matrimonio in
[...] Parte_2 data 21.08.2021 in Pistoia (PT), precisavano che dalla loro unione era nata la figlia (in data 25.10.2021) Per_1
Le parti evidenziavano peraltro che insanabili divergenze tra loro rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza e che di comune accordo, la sig.ra unitamente alla figlia, si trasferiva Pt_1 in altra unità abitativa, in locazione, sita a Ferrandina (MT), in Via
Vittorio Emanuele n. 87.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
Quanto ai rapporti tra i coniugi
Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco, essendo economicamente autosufficienti.
I ricorrenti non hanno, poi, beni mobili od immobili da dividere, avendo già effettuato quanto necessario al riguardo.
Il sig. in accordo con la sig.ra dichiara di Parte_2 Pt_1 accollarsi tutti i finanziamenti, sottoscritti anche dalla sig.ra Pt_1 che, in costanza di matrimonio, sono stati posti in essere (come quelli di cui al doc. 4).
Il sig. inoltre, in accordo con la sig.ra rimarrà Parte_2 Pt_1 nell'abitazione sita a Pistoia, in Via Giacometti Alberto n. 10 finchè non riuscirà a trovare altra soluzione alloggiativa;
fintanto che abiterà in tale abitazione, il sig. dichiara di accollarsi il Parte_2 canone di locazione nella sua interezza;
altresì, il sig. dichiara di accollarsi anche i costi di tutte le Parte_2 utenze inerenti alla casa coniugale, anche se ancora intestate alla
2 sig.ra a partire da Gennaio 2025 (compreso), fino al Pt_1 momento dell'effettivo passaggio delle volture.
Quanto all'affidamento, il collocamento e regime di frequentazione della figlia minorenne
Le parti chiedono di disporsi l'affidamento condiviso della figlia minorenne e in particolare:
● la figlia, sarà affidata ad entrambi i genitori Persona_2 con collocamento prevalente presso la madre;
● Ciascun genitore manterrà con la figlia un rapporto equilibrato e continuativo e si adopererà affinché la stessa possa conservare un rapporto significativo con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. In particolare la minore riceverà cura, educazione, istruzione da entrambi i genitori, che continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale provvedendo ad informarsi reciprocamente circa le sue esigenze;
● Le decisioni di maggiore interesse relative ad istruzione, educazione e salute della figlia saranno assunte di concerto tra i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
● Ciascun genitore, quando avrà presso di se la figlia, eserciterà separatamente d in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, mentre ogni decisione attinente questioni di straordinaria amministrazione dovrà essere preventivamente concordata da entrambi i genitori;
● stante il trasferimento della sig.ra nel paese dove si e Pt_1 conosciuta la coppia, il padre potrà vedere la figlia ogni qualvolta scenderà in provincia di Matera, compatibilmente con gli impegni della minore, previo preavviso alla sig.ra di almeno 10 giorni. Pt_1
Fino al compimento del 5' anno di età della minore, la minore non pernotterà presso il padre, ma quest'ultimo avrà l'obbligo di riportare la piccola presso l'abitazione materna ogni sera;
successivamente, in modo progressivo, potrà pernottare Per_1 con il padre nei giorni in cui quest'ultima starà con lui;
3 ● Anche la nonna paterna potrà vedere la minore, andandola a prendere e riportandola presso l'abitazione materna, previo congruo preavviso alla sig.ra compatibilmente con gli impegni Pt_1 di (anche in questo caso, si escludono i pernotti fino al Per_1 compimento del 5' anno di età della minore);
● Le vacanze estive, natalizie e pasquali saranno concordate secondo le esigenze di entrambe le parti e della minore;
in particolare, si prevede che i genitori tengano la figlia minore con se, in deroga all'ordinario regime di visita, per almeno 2 settimane ciascuno anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, mantenendo la reperibilità telefonica giornaliera e informando l'altro genitore del luogo ove si trova la minore, periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
● Entrambe le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio.
Quanto al mantenimento della figlia
Per quanto concerne gli aspetti economici del mantenimento della figlia, dato il collocamento di presso la madre, le Per_1 parti chiedono all'Ill.mo Tribunale adito che tale aspetto venga regolato come segue:
● il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra a titolo Parte_2 Pt_1 di contributo al mantenimento ordinario per la figlia la Per_1 somma complessiva mensile di euro 200,00, oltre a rivalutazione
ISTAT, fino al raggiungimento della totale indipendenza economica della figlia;
● le spese straordinarie, per la cui individuazione i genitori dichiarano di voler fare riferimento al protocollo adottato dal
Tribunale di Pistoia in merito1, fino al raggiungimento della totale indipendenza economica di saranno Persona_2 corrisposte nella misura del 50% da ciascun coniuge;
● gli assegni familiari saranno percepiti dai coniugi al 50%.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 03.06.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4 2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F. ), nata a [...], il [...] C.F._1
e (C.F. ), nato a [...]_2 C.F._2
(MT), il 16.04.1969, che hanno contratto matrimonio in data
21.08.2021 in Pistoia (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
106, P. 1, anno 2021);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 20.08.2025.
Il Presidente relatore
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