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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/06/2024, n. 3497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3497 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
N.R.G. 2858/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'udienza del 14 giugno 2024 svolta ex art. 221 d.l. 34/20 conv. in l. 77/20 mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2858/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il giorno 25.07.1954, C.F.: Parte_1 C.F._1
, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo
[...]
studio dell'Avv. Antonio Spina che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dal funzionario dott. Battiato
RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione ratei indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 marzo 2024 parte ricorrente ha chiesto “…
Condannare l' - Sede Provinciale di Catania, in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, nella ricorrenza del requisito anagrafico richiesto ex lege, a corrispondere alla sig.ra la pensione di inabilità civile prevista dall'art. Parte_1
12 della legge n.118/71 e successive modifiche ed integrazioni a decorrere dalla data della
pagina 1 di 3 domanda amministrativa (12/07/2021), oltre interessi come per legge. - Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
Con memoria depositata tempestivamente in data 13 maggio 2024 si è costituito
CP_ l' che ha dedotto di aver provveduto in autotutela, liquidando la prestazione richiesta con decorrenza dal 1° agosto 2021 e chiedendo pertanto volersi dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione di tutte le spese e onorari di lite.
In esito all'udienza del 14 giugno 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa - istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della cessazione della materia del contendere per intervenuta liquidazione dei ratei per come documentato in atti da parte resistente e non contestato da parte ricorrente.
Dalla documentazione in atti risulta infatti l'avvenuta liquidazione delle prestazioni come da comunicazione del 24 aprile 2024 per un importo netto di € 9138, 96 a titolo di arretrati dal momento della decorrenza della prestazione (1 agosto 2021).
Quanto alle spese di lite, sussistono giuste ragioni per la compensazione in ragione della metà dal momento che la liquidazione della prestazione è avvenuta tardivamente ma comunque ben prima della prima udienza di trattazione.
La restante quota segue la soccombenza e viene liquidata come da dispositivo ex d.m.
55/2014 e s.m.i. con applicazione dei minimi tariffari, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della questioni trattate e della brevità del giudizio. Di essa va concessa la richiesta distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 15 marzo 2024 nei confronti di in persona del legale rappresentane CP_1
pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
pagina 2 di 3 CP_
- condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite che liquida – già ridotte – in
€ 884,50 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario, compensando la restante quota.
Catania, 25 giugno 2024 il giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 3 di 3
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'udienza del 14 giugno 2024 svolta ex art. 221 d.l. 34/20 conv. in l. 77/20 mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2858/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il giorno 25.07.1954, C.F.: Parte_1 C.F._1
, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo
[...]
studio dell'Avv. Antonio Spina che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dal funzionario dott. Battiato
RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione ratei indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 marzo 2024 parte ricorrente ha chiesto “…
Condannare l' - Sede Provinciale di Catania, in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, nella ricorrenza del requisito anagrafico richiesto ex lege, a corrispondere alla sig.ra la pensione di inabilità civile prevista dall'art. Parte_1
12 della legge n.118/71 e successive modifiche ed integrazioni a decorrere dalla data della
pagina 1 di 3 domanda amministrativa (12/07/2021), oltre interessi come per legge. - Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
Con memoria depositata tempestivamente in data 13 maggio 2024 si è costituito
CP_ l' che ha dedotto di aver provveduto in autotutela, liquidando la prestazione richiesta con decorrenza dal 1° agosto 2021 e chiedendo pertanto volersi dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione di tutte le spese e onorari di lite.
In esito all'udienza del 14 giugno 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa - istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della cessazione della materia del contendere per intervenuta liquidazione dei ratei per come documentato in atti da parte resistente e non contestato da parte ricorrente.
Dalla documentazione in atti risulta infatti l'avvenuta liquidazione delle prestazioni come da comunicazione del 24 aprile 2024 per un importo netto di € 9138, 96 a titolo di arretrati dal momento della decorrenza della prestazione (1 agosto 2021).
Quanto alle spese di lite, sussistono giuste ragioni per la compensazione in ragione della metà dal momento che la liquidazione della prestazione è avvenuta tardivamente ma comunque ben prima della prima udienza di trattazione.
La restante quota segue la soccombenza e viene liquidata come da dispositivo ex d.m.
55/2014 e s.m.i. con applicazione dei minimi tariffari, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della questioni trattate e della brevità del giudizio. Di essa va concessa la richiesta distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 15 marzo 2024 nei confronti di in persona del legale rappresentane CP_1
pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
pagina 2 di 3 CP_
- condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite che liquida – già ridotte – in
€ 884,50 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario, compensando la restante quota.
Catania, 25 giugno 2024 il giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 3 di 3