Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
RGAC 818/2024
Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Campagna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile indicata in epigrafe vertente
TRA
(P.IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'avv. Sandro Guarnaccia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- attrice - E
(C.F.: ) domiciliato in Reggio Controparte_1 C.F._1
Calabria alla via Simone Furnari 21/B nonchè all'indirizzo pec Email_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: Risarcimento del danno da responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 28.05.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 22.03.2024, la società in Parte_1 persona del suo legale rappresentante, conveniva in giudizio Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali patiti in conseguenza dell'inesatto adempimento dell'incarico professionale conferitogli.
A sostegno delle proprie ragioni, premettendo di essere una società che si occupa di attività di laboratorio di pasticceria, somministrazione di bevande e prodotti alimentari, bar, gelateria, tavola calda, esponeva che nel 2015 aveva conferito allo studio del convenuto mandato professionale avente ad oggetto consulenza in materia tributaria, fiscale e previdenziale e relativi adempimenti
(predisposizione e invio telematico dichiarazioni IVA, IRES e IRAP e pagamento imposte), predisposizione e presentazione bilancio, gestione della contabilità (registrazione fatture, tenuta libri contabili e quant'altro).
Negli anni aveva puntualmente provveduto a consegnare la documentazione necessaria ai fini della compilazione dei bilanci ed alla trasmissione delle
1
Senonché, dopo avere ricevuto la notifica di cartelle esattoriali e di invito a comparire per accertamento avviato dall' con riferimento Parte_2 agli anni di imposta dal 2017 al 2021, e dopo avere conferito incarico ad altro studio di consulenza affinché facesse luce sulle predette circostanze, era venuta a conoscenza di gravi irregolarità ed omissioni poste in essere dal CP_1 nell'adempimento del proprio mandato professionale.
Invero, dopo aver ricevuto invito a comparire n. TD7I10200454/2023 da parte dell' , aveva scoperto che il aveva omesso di Parte_2 CP_1 presentare la dichiarazione dei redditi ed IRAP relativamente all'anno d'imposta
2017, con conseguente definizione, rispetto all'imposta dovuta, dell'ulteriore somma di euro 3.351,33 a titolo di interessi, sanzioni e interessi di rateizzazione.
A seguito di notifica a mezzo pec del 24.4.2023 della cartella esattoriale n. 094
2023 00125835 29/000 da parte di (preceduta Controparte_2 da avviso bonario del 13.3.2022, codice atto 43136221918, puntualmente girato al professionista intermediario ma rimasto inesitato e quindi passato a ruolo esecutivo), aveva scoperto che il professionista convenuto non aveva provveduto al pagamento dell'IRES per l'anno 2018 (di ammontare pari ad euro 668,00) e da ciò era conseguita l'irrogazione di sanzioni e interessi per l'importo (ulteriore rispetto all'imposta dovuta) di euro 293,53.
A seguito della notifica a mezzo pec del 24.4.2023 della cartella esattoriale n.
094 2023 00248389 09/000 da parte di Controparte_2
(preceduta da avviso bonario del 8.7.2022, codice atto 25325802012, puntualmente girato al professionista intermediario ma rimasto inesitato e quindi passato a ruolo esecutivo), era emerso che il non aveva provveduto al CP_1 pagamento delle imposte IRES per l'anno 2019 e tanto aveva comportato l'irrogazione nei propri confronti dell'importo di euro 3.227,35.
A fronte della notifica a mezzo pec del 24.4.2023 della cartella esattoriale n. 094
2023 00125834 28/000 da parte di (preceduta Controparte_2 da avviso bonario del 21.12.2021, codice atto 49727711910, puntualmente girato al professionista intermediario ma rimasto inesitato e quindi passato a ruolo esecutivo), inerente all'anno 2018 aveva scoperto che il professionista incaricato non aveva provveduto ad indicare nel quadro VL9 del credito anno precedente compensato nel modello F24, con conseguente recupero dell'importo di euro 4.346,00 per indebita compensazione e riconoscimento di un minor credito, oltre interessi e sanzioni per un importo complessivo di euro 6.341,88.
2 In data 23.3.2023 le era stata notificata a mezzo pec la cartella esattoriale n. 094
2023 00064209 62/000 (preceduta da avviso bonario del 9.12.2020 notificato a mezzo pec in data 5.2.2022, codice atto 55684431814, puntualmente girato al professionista intermediario, rimasto inesitato e quindi passato a ruolo esecutivo), inerente agli anni 2016-2017 e prendendo visione della stessa aveva scoperto che il aveva omesso di provvedere al pagamento del saldo CP_1 dell'IVA per l'anno 2017, constatando altresì il riconoscimento di un minor credito risultante da dichiarazione del 2016 pari ad euro 11.718,00, per un importo complessivo da recuperare, comprensivo di interessi e sanzioni, pari ad euro 20.931,63.
A seguito della comunicazione n. 0113540521401 (codice atto n. 48206722117, prot. tel. T210430220443208430000009) notificatale, a mezzo pec, in data
20.10.2023, dall' aveva provveduto, trasmessa in esito a Parte_2 controlli effettuati sulla dichiarazione modello IVA 2021, era emerso il mancato versamento dell'IVA relativa al mese di giugno 2020 ed il mancato riconoscimento di un credito derivante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente per omessa presentazione della dichiarazione IVA 2020, per un importo complessivo da recuperare, comprensivo di interessi e sanzioni, pari ad euro 9.064,35 (all. 13-32).
Con avviso bonario (comunicazione n. 0008140322601 – protocollo telematico
T221130194734533210000001) del 27.2.2024, trasmesso in esito a controlli effettuati sulla dichiarazione modello Redditi 2022, erano state accertate irregolarità ed omessi versamenti di imposte, cui era conseguita l'irrogazione nei propri confronti di sanzioni e interessi, per complessivi euro 15.557,05.
Su tali basi la ricorrente aveva conferito incarico allo studio di consulenza fiscale rag. , per essere assistita nella ricostruzione della situazione Persona_1 relativa agli anni di imposta 2017-2018-2019-2020 e nella gestione delle vertenze con l'Agenza delle Entrate.
I costi improvvisi che aveva dovuto affrontare a causa dell'inadempimento del avevano avuto delle ripercussioni negative sulla propria attività e si era CP_1 infatti trovata costretta ad interrompere i rapporti di lavoro con ben due dipendenti, con evidenti conseguenze anche sull'immagine della società medesima e sulla qualità dei servizi offerti.
Pertanto, con PEC del 28.11.2023, aveva contestato al le irregolarità e CP_1 le omissioni dallo stesso commesse nell'espletamento dell'incarico conferitogli e lo aveva invitato a corrispondere le somme valutate dallo studio come Per_1 necessarie per regolarizzare la propria posizione debitoria con l' Parte_2
, senza tuttavia ottenere riscontro alcuno.
[...]
3 Infine, dava atto di aver instaurato il procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo stante la mancata adesione del . CP_1
Sulla scorta di tali premesse deduceva la sussistenza di una responsabilità professionale del professionista convenuto ex art. 1176 c.c. ed instava per la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del denunciato inadempimento.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. le
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - accertare
e statuire la responsabilità professionale e/o l'inadempienza al mandato professionale da parte del sig. per i fatti specificati in Controparte_1 premessa e per l'effetto condannarlo a risarcire in favore della la Parte_1 somma di euro 58.769,12, quali interessi, sanzioni e recupero di somme indebitamente compensate, conseguenti a omissioni ed irregolarità fiscali e contabili imputabili all'operato negligente, imprudente ed imperito di parte convenuta, ovvero la somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
- condannare parte convenuta al pagamento della somma di euro 3.206,40 per gli esborsi cui parte istante è stata costretta a far fronte in ragione dell'incarico commissionato allo Studio di
Consulenza Fiscale rag. per la verifica ed assistenza presso Persona_1 gli uffici dell' in merito agli accertamenti fiscali ed alle Parte_2 cartelle di pagamento relativi agli anni di imposta 2017- 2018-2019-2020, nonché al pagamento delle ulteriori somme che saranno ritenute di giustizia dal giudice a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale;
- condannare parte convenuta al pagamento di spese e competenze processuali da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..2.”.
In via istruttoria chiedeva ammettersi prova testimoniale e CTU, nonché disporsi interrogatorio formale nei confronti del sig. sulle circostanze Controparte_1 capitolate al paragrafo 5) lett. a), b), c), d), e) ed f) della premessa ed in particolare sulle seguenti circostanze: I. “vero che non ho presentato la dichiarazione redditi IRAP relativa all'anno di imposta 2017 nonostante la Pt_1 mi avesse puntualmente consegnato tutta la documentazione utile alla
[...] compilazione ed all'invio della stessa”; II. “vero che non ho provveduto al pagamento delle imposte IRES per l'anno 2018 nonostante mi sia stata consegnata dalla tutta la documentazione necessaria e nonostante Parte_1 formale delega ad effettuare i pagamenti attraverso addebito sul conto della società”; III “vero che non ho provveduto al pagamento delle imposte IRES per l'anno 2019 nonostante mi sia stata consegnata dalla tutta la Parte_1 documentazione necessaria e nonostante formale delega ad effettuare i
4 pagamenti attraverso addebito sul conto della società”; IV. “vero che sono emerse irregolarità ed omissioni nella compilazione della dichiarazione IVA
2019, relativamente all'anno di imposta 2018, imputabili al mio operato”; V.
“vero che sono emerse irregolarità ed omissioni nella compilazione della dichiarazione IVA 2018, relativamente all'anno di imposta 2017, imputabili al mio operato”; VI “vero che non ho provveduto al pagamento delle imposte IVA relative al mese di giugno 2020 e che non ho provveduto all'invio della dichiarazione IVA 2020, anno d'imposta 2019, entro i termini di legge”.
All'udienza del 27.11.2024 il G.I., verificata la regolarità della predetta notifica, dichiarava la contumacia del convenuto ed esaminate le richieste istruttorie di parte attrice, ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto capitolato nella memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c., rinviando la causa per il suo espletamento.
All'udienza del 20.02.2025, il convenuto contumace non compariva a rendere interrogatorio formale e la causa veniva rinviata all'udienza del 29.5.2025 per la decisione.
Infine, all'udienza anzidetta la causa veniva riservata in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità contrattuale di per inesatta esecuzione Controparte_1 dell'incarico professionale concernente l'attività di consulenza in materia tributaria, fiscale e previdenziale prestata in favore di essa società in relazione agli anni di imposta dal 2017 al 2021.
Trattandosi di un giudizio di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., all'attore spetta di provare l'esistenza del contratto, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre quest' ultimo deve dare prova che l'indempimento non vi è stato o che esso, sebbene sussistente, non sia causalmente riconducibile ai danni lamentati dall'attore.
Con riferimento al conferimento dell'incarico professionale, si osserva che allorché si versa in ipotesi di prestazione d' opera professionale intellettuale, che si assume richiesta dal cliente, si è in presenza di un vero e proprio contratto
(qualificabile 2230 c.c. come contratto d' opera), per il quale non è richiesto alcun onere di forma.
Nel caso di specie parte attrice ha assolto agli oneri su di lei incombenti: la stessa ha, infatti, correttamente allegato l'inadempimento del professionista ed ha fornito prova del conferimento, nei confronti di quest'ultimo, d'incarico professionale relativo alla “Consulenza ed assistenza nella predisposizione delle
5 dichiarazioni fiscali (redditi, IRAP, studi di settore, IVA)” (v. conferimento incarico professionale d'incarico prodotto in allegato alla seconda memoria istruttoria).
Lo stesso non può dirsi con riferimento al convenuto, il quale, scegliendo di rimanere contumace, non ha fornito alcun elemento idoneo a smentire gli addebiti di responsabilità contestati è neppure è comparso a rendere l'interrogatorio formale deferitogli da parte attrice,
Ciò posto, con specifico riguardo alla portata dell'incarico professionale conferito al convenuto, giova tuttavia rilevare che la documentazione versata in atti consente di ritenere provato che l'odierna attrice abbia affidato al CP_1
l'incarico di predisporre i modelli di versamento delle imposte e di provvedere alla loro trasmissione, ma non risulta dimostrato che oggetto della prestazione fosse anche l'obbligo del professionista di provvedere direttamente al pagamento delle imposte.
Del resto, sebbene l'attrice abbia affermato di aver conferito al professionista delega formale “per il pagamento degli F24 relativi a tasse, tributi e contributi attraverso addebito sul conto della società”, non ha tuttavia provato (né si è offerta di provare) l'esistenza di siffatta delega.
Conseguentemente debbono essere respinti gli addebiti di responsabilità concernenti l'omesso pagamento ad opera del convenuto delle imposte IRES per gli anni 2018 e 2019 e dell'IVA relativa al mese di giugno 2020.
Per quel che concerne gli ulteriori profili di inadempimento addebitati al convenuto, essi (alla luce dei capitoli dedotti nell'interrogatorio formale deferito in corso di causa) si sostanziano: nell'omessa presentazione della dichiarazione redditi IRAP relativa all'anno di imposta 2017, nell'erronea compilazione della dichiarazione IVA 2018, nell'erronea compilazione della dichiarazione IVA
2019 e nell'omessa presentazione della dichiarazione IVA 2020.
Tali errori professionali risultano perlopiù dimostrati per tabulas, atteso anzitutto che con l'avviso n.TD7I10200454/2023 l ha Parte_2 accertato la violazione degli adempimenti di legge che risultano oggetto di conferimento dell'incarico, ovvero per l'anno 2017 “Irap-OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CON IMPOSTA DOVUTA”
(doc. 1 parte attrice).
Gli ulteriori errori – consistenti, come detto, nell'erronea compilazione della dichiarazione IVA 2018 e 2019 – trovano riscontro nella restante documentazione prodotta in allegato all'atto di citazione (rispettivamente nei documenti 11 ed 8-9 del fascicolo di parte attrice).
6 Quanto, invece, all'addebito concernente la presunta omessa presentazione della dichiarazione IVA 2020, l'attrice non ha prodotto alcun documento a sostegno del proprio assunto (atteso che non vi è traccia in atti del documento n. 13 dell'indice di cui all'atto di citazione, consistente nella comunicazione n.
0113540521401 del 16.10.2023), sicché la contestazione in parola non può ritenersi fondata.
In conseguenza di quanto precede, deve essere affermata la responsabilità professionale del convenuto in relazione all'incarico conferitogli, ritenendosi provato il nesso di causalità tra il denunciato inadempimento ed il danno sofferto dall'attrice.
La società attrice ha, infatti, provato il danno patito in conseguenza della condotta negligente del professionista, all'uopo producendo plurimi avvisi attestanti il riscontro delle irregolarità censurate in questa sede, alcuni dei quali si sono tramutati in vere e proprie cartelle di pagamento.
Passando alla determinazione del quantum , si evidenzia la risarcibilità unicamente di sanzioni ed interessi, rimanendo, comunque, a carico del contribuente l'imposta dovuta.
Dunque, alla luce dei documenti di cui si è appena dato conto (che, come detto, consentono di ritenere provati gli errori professionali imputati al e la CP_1 riconducibilità degli stessi al negligente espletamento dell'incarico professionale), si ritiene che la somma di interessi e sanzioni imputabili a titolo risarcitorio in capo al convenuto sia pari a complessivi euro 12.065,58.
Il convenuto deve essere altresì condannato a rifondere in favore di parte attrice i costi dalla stessa sostenuti in relazione all'incarico conferito allo Studio di
Consulenza Fiscale, al fine precipuo di poter regolarizzare la propria posizione debitoria presso l' n merito agli accertamenti fiscali ed alle Parte_2 cartelle di pagamento relativi agli anni di imposta 2017- 2018-2019-2020, che alla luce della documentazione versata in atti possono essere quantificati in euro
3.206,40 (v. doc. 22 – Avviso di Parcella n. 2/A del 06/03/2024).
In definitiva, parte convenuta va condannata al pagamento di complessivi euro
15.271,98 a titolo di risarcimento del danno cagionato per inadempimento professionale oltre interessi legali a far tempo dalla data della domanda sino al giorno dell'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 co. 1
c.p.c. e, pertanto, il convenuto deve essere condannato a rifondere in favore di parte attrice la complessiva somma di euro 545,00 per spese vive e di euro 3.397,
00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, calcolati ex DM
7 55/2014 tenuto conto del decisum e dell'attività difensiva svolta, applicando i medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi) da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna a rifondere in favore della società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la Parte_1 complessiva somma di euro 15.271,98 oltre interessi legali a far tempo dalla data della domanda sino al giorno dell'effettivo soddisfo.
- Condanna il convenuto a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite liquidate in euro 545,00 per spese vive ed in euro 3.397,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria 11.6.25
Il Giudice
Francesco Campagna
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