Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/04/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 943/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Serena Sommariva Presidente
Laura Bertoli Consigliere rel.
Francesca Beoni Consigliere ausiliario nella causa di appello avverso la sentenza n. 218/2024 del Tribunale di Pavia, est.
Frangipani, promoSS da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Simone Giardina ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Messina, via Cavalluccio n. 28
Appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. , (C.F. Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
), con la rappresentanza e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato di P.IVA_4
Milano, con domiciliazione ex lege in Milano, via Freguglia n. 1
Appellato
Controparte_5
Appellata contumace in data 18/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni così precisate dalle parti: per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza eccezione e/o difesa, accogliere il presente ricorso e per l'effetto, riformare la sentenza nr. 218/2024 del 09.04.2024, pubblicata in data 13.04.2024 emeSS dal Tribunale di Pavia, sez.
In via principale,
1) ritenere e dichiarare che alla SI.ra vanno disconosciuti i 28 punti Controparte_5
erroneamente attribuiti dalla Commissione valutatrice per: a) avere svolto attività di
DSGA ff per il periodo dal 01.09.2023 al 16.10.2023, presso l'Istituto “ di CP_2
(tot. 4 punti); b) avere svolto attività di DSGA ff per il periodo dal 01.09.2022 al CP_2
31.08.2023, sempre presso l' “ di (tot. 24 punti), tenuto conto CP_2 CP_2 CP_2
che tali punti sono frutto di nomine illegittime, come spiegato al motivo I del presente ricorso;
1.1) per l'ulteriore effetto, ritenere e dichiarare che il punteggio, da attribuire alla
SI.ra ai fini della selezione di DSGA f.f. per l'Istituto “ , per CP_5 CP_2
l'anno 2023/2024 indetto, in seguito alla pronuncia cautelare del 02.10.2023, è pari a
111;
1.2) in via conseguenziale ritenere e dichiarare nulli ovvero annullare e/o disapplicare il verbale della Commissione esaminatrice del 16.10.2023, la graduatoria approvata con decreto n. 159 del 17.10.2023, il decreto di nomina n. 160 del 18.10.2023 a DSGA ff della SI.ra per l'anno scolastico 2023/2024, presso l'Istituto scolastico CP_5
“ di , nonché il relativo contratto sottoscritto per tale incarico;
CP_2 CP_2
1.3) in ogni caso, in accoglimento del primo motivo del presente ricorso, ritenere e/o dichiarare nulli, annullare ovvero disapplicare tutti gli atti della procedura selettiva per DSGA ff, indetta in seguito al provvedimento cautelare del 02.10.2023 di Codesto
On. Tribunale, per l'anno scolastico 2023/2024, presso l'Istituto “ di CP_2 CP_2
impugnati e indicati in epigrafe al presente ricorso;
1.4) per l'ulteriore conseguenza, ritenere e dichiarare vincitrice della selezione per
DSGA f.f. presso l'Istituto “ per l'anno 2023/2024 - indetta con bando CP_2 dell'11.10.2023 - la Dott.SS , con il punteggio di 126; Parte_1
1.5) ordinare e/o condannare all'amministrazione l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali per la nomina della Dott.SS a DSGA f.f., per Parte_1
l'anno scolastico 2023/2024, presso l'Istituto “ di e per la stipula del CP_2 CP_2
relativo contratto.
pag. 2/20 In subordine
2) ritenere e dichiarare illegittima, poiché nulla ex art. 40 D. Lgs. 165/2001 e artt. 1418
e 1419 c.c. la clausola inserita nell'art. 1 del bando di concorso, pubblicato in data
11.10.2023, che prevedeva quale titolo culturale di accesso alla selezione per la partecipazione alla selezione a DSGA ff, per l'anno scolastico 2023/2024, il diploma di maturità, conferendo a tale titolo 20 punti, quando in realtà l'unico titolo per la partecipazione alla selezione, come da CCNL e CCNI era la laurea, come sottolineato al II motivo di ricorso;
2.1) ove occorra, ritenere e dichiarare illegittima, poiché nulla ex art. 40 D. Lgs.
165/2001 e artt. 1418 e 1419 c.c., la decisione assunta in sede di contrattazione integrativa, in data 16.10.2023, con cui è stato previsto quale titolo culturale di accesso alla selezione a ff, per l'anno scolastico 2023/2024, presso l'Istituto “ CP_6 [...]
di , il diploma di maturità, conferendo a tale di titolo di 20 punti, CP_2 CP_2
quando in realtà l'unico titolo per la partecipazione alla selezione, come da CCNL e
CCNI era la laurea, come sottolineato al II motivo di ricorso;
2.2) per l'effetto, ritenere e dichiarare irricevibile la domanda di partecipazione della
SI.ra alla selezione a DSGA ff, per l'anno scolastico 2023/2024, Controparte_5 presso l'Istituto “ di , indetto con il bando dell'11.10.2023, non CP_2 CP_2 essendo l'intereSSta in possesso della laurea, ma solo del diploma di maturità;
2.3) in via conseguenziale ritenere e dichiarare nulli ovvero annullare e/o disapplicare il verbale della Commissione esaminatrice del 16.10.2023, la graduatoria approvata con decreto n. 159 del 17.10.2023, il decreto di nomina n. 160 del 18.10.2023 a DSGA ff della SI.ra per l'anno scolastico 2023/2024, presso l'Istituto scolastico CP_5
“ di , nonché il relativo contratto sottoscritto per tale incarico;
CP_2 CP_2
2.4) in ogni caso, in accoglimento del secondo motivo del presente ricorso, ritenere e/o dichiarare nulli, annullare ovvero disapplicare tutti gli atti della procedura selettiva per DSGA ff, indetta in seguito al provvedimento cautelare del 02.10.2023 di codesto
On. Tribunale, per l'anno scolastico 2023/2024, presso l'Istituto “ di CP_2 CP_2
impugnati e indicati in epigrafe al presente ricorso;
pag. 3/20 2.5) per l'ulteriore conseguenza, ritenere e dichiarare vincitrice della selezione per
DSGA f.f., per l'anno 2023/2024, presso l'Istituto “ - indetto con bando del CP_2
11.10.2023 - la Dott.SS , con il punteggio di 126; Parte_1
2.6) ordinare e/o condannare l'amministrazione all'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali per la nomina della Dott.SS a per Parte_1 CP_7
l'anno scolastico 2023/2024, presso l'Istituto “ di e per la stipula del CP_2 CP_2
relativo contratto.
In via gradata,
3) ritenere e dichiarare illegittima, poiché nulla ex art. 40 D.Lgs. 165/2001 e artt. 1418
e 1419 c.c., la clausola inserita nell'art. 1 del bando di concorso, pubblicato in data
11.10.2023, che prevedeva ai fini della valutazione del servizio prestato quale assistente amministrativo 4 punti per anno scolastico, anziché 0,50 come da tabella di cui all'ALLEGATO 2 AA – Tabella di valutazione dei titoli per la l'attribuzione della 2^ posizione economica ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008;
3.1) ove occorra, ritenere e dichiarare illegittima, poiché nulla ex art. 40 D. Lgs.
165/2001 e artt. 1418 e 1419 c.c, la decisione assunta in sede di contrattazione integrativa, in data 11.10.2023, con cui è stato previsto per la selezione a DSGA ff, per l'anno scolastico 2023/2024, presso l'Istituto “ di , ai fini della CP_2 CP_2
valutazione del servizio prestato quale assistente amministrativo 4 punti per anno scolastico, anziché 0,50 come da tabella di cui all'ALLEGATO 2 AA – Tabella di valutazione dei titoli per la l'attribuzione della 2^ posizione economica ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008;
3.2) applicare, in via consequenziale, il punteggio di 0.50 per anno scolastico, come da
CCNL, ai fini della valutazione del servizio prestato quale assistente amministrativo delle candidate SI.ra e Dott.SS ; Controparte_5 Parte_1
3.3) per l'effetto, in accoglimento del terzo motivo di ricorso (non considerando il servizio quale DSGA poiché non spettante, come precisato al primo motivo di ricorso) ritenere e dichiarare che, in applicazione di tale punteggio, per il servizio prestato dalla SI.ra vanno riconosciuti 11 punti, anziché gli originari 88 Controparte_5
punti ed alla Dott.SS punti 3, anziché gli originari 28; Parte_1
pag. 4/20 3.4) di conseguenza, ritenere e dichiarare che il nuovo punteggio complessivo attribuito alla SI.ra , è di 34,5 punti;
Controparte_5
3.5) in subordine, in accoglimento del terzo motivo di ricorso (ove fosse riconosciuto il servizio quale DSGA alla SI.ra , ritenere e dichiarare che il nuovo punteggio CP_5
complessivo attribuito alla SI.ra sarebbe di 62 punti;
Controparte_5
3.6) di conseguenza, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, ritenere e dichiarare che il nuovo punteggio complessivo attribuito alla Dott.SS è Parte_1
di 101 punti;
3.7) ancora in via conseguenziale, ritenere e dichiarare nulli ovvero annullare e/o disapplicare il verbale della Commissione esaminatrice del 16.10.2023, la graduatoria approvata con decreto n. 159 del 17.10.2023, il decreto di nomina n. 160 del
18.10.2023 a DSGA ff della SI.ra per l'anno scolastico 2023/2024, presso CP_5
l'Istituto scolastico “ di ”, nonché il relativo contratto sottoscritto per CP_2 CP_2
tale incarico;
3.8) in ogni caso, in accoglimento del terzo motivo del presente ricorso, ritenere e/o dichiarare nulli, annullare ovvero disapplicare tutti gli atti della procedura selettiva per DSGA ff, indetta in seguito al provvedimento cautelare del 02.10.2023 di Codesto
On. Tribunale, per l'anno scolastico 2023/2024, presso l'Istituto “ di CP_2 CP_2
impugnati e indicati in epigrafe al presente ricorso, 4.9) per ulteriore conseguenza, ritenere e dichiarare vincitrice della selezione per DSGA f.f. per l'istituto CP_2 per l'anno 2023/2024 indetto, con bando del 06.10.2023, la dott.SS Parte_1
, con il punteggio di 101;
[...]
3.9) per l'effetto, ordinare e/o condannare l'amministrazione all'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali per la nomina della Dott.SS a Parte_1
per l'anno scolastico 2023/2024 presso l'Istituto “ di e CP_7 CP_2 CP_2
per la stipula del relativo contratto.
In estremo subordine,
4) ritenere e dichiarare l'illegittimità della procedura di selezione a DSGA ff, per l'anno scolastico 2023/2024, presso l'Istituto “ di , indetta in seguito CP_2 CP_2 all'ordinanza cautelare di Codesto Tribunale del 02.10.2023, poiché è stata posta in essere in palese violazione degli articoli 14, comma 2°, del CCNI e 47 CCNL comparto pag. 5/20 scuola e in violazione dell'art. 5 del contratto integrativo di istituto, non essendo state convocate nei modi e termini di legge alcune organizzazioni sindacali;
4.1) per l'effetto, ritenere e/o dichiarare nulli, annullare ovvero disapplicare tutti i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe al presente ricorso;
4.2) per ulteriore effetto, ritenere e/o dichiarare nullo, annullare ovvero disapplicare il provvedimento di nomina della SI.ra a ff. dell l'ITE “ Controparte_5 CP_6 [...]
di per l'anno 2023/2024; CP_2 CP_2
4.3) ordinare e/o condannare le amministrazioni resistenti a reindire la selezione per
DSGA ff per l'Istituto scolastico “ di , per l'anno scolastico CP_2 CP_2
2023/2024, eliminando i vizi che verranno accertati da parte di Codesto On. Tribunale
e in base tutte le ulteriori prescrizioni che saranno indicate con provvedimento del
Giudice alle quali l'amministrazione si dovrà attenere ai fini della emissione del bando e per la nuova procedura selettiva da instaurare in seguito all'accoglimento del presente motivo di ricorso;
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario”;
per l'amministrazione appellata:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, rigettare le domande avversarie. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 218/2024 il Tribunale di Pavia ha rigettato integralmente il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e di (quest'ultima rimasta contumace), così statuendo: “1)
[...] Controparte_5 dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' dell' Controparte_2 [...]
e dell' ; Controparte_3 Controparte_8
2) respinge le domande proposte con il ricorso;
3) respinge la domanda et. 96 c.p.c. avanzata da parte resistente;
4) compensa per un mezzo le spese di lite e condanna a rifondere al la Parte_1 Controparte_1 rimanente quota, che liquida in € 3.120,00 per compensi, oltre accessori se e come dovuti per legge”.
pag. 6/20 Il Tribunale ha così ricostruito la vicenda oggetto di giudizio:
“ è impiegata a tempo indeterminato, quale assistente Parte_1 amministrativa, dal primo settembre 2017 presso l'I.T.C. “Bordoni” di (doc. 1 di CP_2 parte resistente). Per l'anno scolastico 2022/2023, in assenza di D.S.G.A., il predetto istituto nominò, in data 19 luglio 2022, quale D.S.G.A. f.f. la signora Controparte_5 che aveva espresso disponibilità al riguardo, preferendola alla ricorrente, anch'ella dichiaratasi disponibile. presentò, a mezzo pec del 6 marzo Parte_1
2023, richiesta di conciliazione, ritenendo illegittima la nomina della collega CP_5
(doc. 8 del ricorso nel procedimento n. 1024/2023), ma a tale richiesta non venne dato seguito. Nell'anno scolastico 2022/2023 la ricorrente prestò servizio quale D.S.G.A.
f.f. presso l'Istituto Copernico di (citato doc. 1 di parte resistente e doc. 33.1 di CP_2
parte ricorrente).
Per l'anno scolastico 2023/2024 l' a fronte delle disponibilità Controparte_2 manifestate dalle assistenti e nominò nuovamente quest'ultima Parte_1 CP_5
quale f.f.. CP_6
presentò ricorso a questo Tribunale di Pavia in funzione di Parte_1 Parte_1
giudice del lavoro, con istanza cautelare, ritenendo illegittima la nomina;
la giudice del lavoro, con ordinanza del 2 ottobre 2023, provvedendo sull'istanza cautelare, ravvisò
l'irregolarità della procedura di selezione della - per omeSS convocazione CP_7
delle parti sociali - e ne ordinò l'immediata ripetizione “nel rispetto delle disposizione del CCNL”.
A seguito di incontro con le rappresentanze sindacali, senza l'unanimità delle stesse
(docc. 28, 28.1, 28.2, 28.3 di parte ricorrente), venne predisposto un nuovo bando, al quale parteciparono sempre e a Parte_1 Controparte_5 quest'ultima venne attribuito un punteggio maggiore, con conseguente assegnazione dell'incarico.
Anche rispetto a questo provvedimento di nomina la ricorrente ha adìto questo tribunale quale giudice del lavoro, con il ricorso introduttivo di questo giudizio, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Ha altresì avanzato istanza cautelare, che questa giudice ha respinto, ritenendo insussistente il fumus del diritto della ricorrente a ottenere l'incarico di cui si discute. Il
pag. 7/20 tribunale in composizione collegiale, in sede di reclamo, ha confermato l'ordinanza di rigetto”.
Ciò premesso, dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle articolazioni interne del e ravvisato l'interesse ad agire in capo alla ricorrente, il primo giudice ha CP_1 così motivato: «l'art. 14 del CCNI (…) così dispone: “I posti del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, a causa dell'esaurimento della graduatoria permanente di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, sono ricoperti dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 le cui modalità attuative sono regolamentate dall'Accordo nazionale 12 marzo 2009.
In assenza di personale di cui al comma 1 il dirigente scolastico provvede mediante incarico da conferire ai sensi dell'articolo 47 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 e sempre con personale in servizio nell'istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.
In via esclusivamente residuale, rispetto alla fattispecie di cui al comma 2, si procede alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero di assistente amministrativo di altra scuola della medesima provincia.
Gli Uffici Scolastici Regionali nell'ambito degli accordi di cui al precedente articolo 12 predispongono appositi elenchi del personale aspirante alle utilizzazioni di cui al comma 3 sulla base di criteri che devono essere finalizzati sia alla valorizzazione delle esperienze acquisite, a qualsiasi titolo, nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi sia dei titoli culturali. Devono, altresì, essere finalizzati a favorire l'impiego degli assistenti amministrativi titolari delle posizioni economiche.
L'Ufficio scolastico regionale predispone i conseguenti provvedimenti nei confronti del personale disponibile, con esclusione di quello che abbia rifiutato, nella propria scuola, analogo incarico ai sensi dei commi 1 e 2. 6. Ai soli fini della scelta della sede e nel pag. 8/20 limite degli aventi diritto all'incarico, le utilizzazioni di cui al comma 3 sono disposte con priorità a favore del personale che chieda la conferma nell'istituzione scolastica nella quale, nell'anno precedente, abbia svolto analogo servizio.”
È dunque chiaro il rapporto di subordinazione tra le diverse fattispecie previste.
Nel caso che ci occupa costituisce circostanza pacifica che presso l'I.T.C. non fossero in servizio assistenti amministrativi titolari della seconda posizione economica e pertanto il dirigente scolastico era tenuto a provvedere “mediante incarico da conferire ai sensi dell'articolo 47 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 e sempre con personale in servizio nell'istituzione scolastica che si renda disponibile”.
l'art. 47 del CCNL 29 novembre 2007, per la parte che qui intereSS prevede: “I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni espreSSmente previste dall'area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, neceSSri per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività. (…)
L'attribuzione degli incarichi di cui al precedente comma 1, lett. b) è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione di istituto nell'ambito del piano delle attività”».
Ritenuto che il procedimento sindacale, dopo l'emissione di ordinanza cautelare in tal senso, fosse stato effettivamente eseguito, e che non fossero ravvisabili apprezzabili vizi procedimentali del medesimo, il Tribunale ha disatteso i rilievi della ricorrente relativamente all'attribuzione del punteggio che aveva portato l'amministrazione a preferirle la (anche) per l'anno scolastico 2023/2024. CP_5
In ordine a detti rilievi, il primo giudice ha così argomentato: quanto all'attribuzione del punteggio per avere già svolto funzioni di DSGA, risultava superfluo l'esame della questione concernente i punti connessi alla prestazione di servizio nel periodo settembre/ottobre 2023- cioè il periodo antecedente la pronuncia dell'ordinanza cautelare - perché l'attribuzione o meno dei quattro punti relativi a quel periodo non aveva comunque influenza decisiva sul risultato finale, posto che la differenza dei punti attribuiti alle due candidate era di tredici punti;
pag. 9/20 quanto, invece, ai 24 punti relativi alla prestazione del servizio di DSGA facente funzioni nell'anno scolastico 2022/2023, premesso che sosteneva che alla Parte_1
non potessero essere assegnati punti, essendo la relativa nomina nulla, il CP_5
Tribunale ha sostenuto che quanto “alla mancanza della procedura di selezione, per non essere stato indetto un bando previa consultazione con le parti sindacali, appare corretto ritenere che si sia trattato di un vizio procedurale sanabile e che, quindi, esso non abbia determinato la nullità del contratto”, ed inoltre “proprio sulla base di quanto occorso per l'anno 2023/2024, pare ragionevole ritenere che l'individuazione di non sarebbe cambiata anche qualora vi fosse stato un bando secondo Controparte_5 il procedimento corretto, potendo l'amministrazione adottare i medesimi criteri di scelta seguiti per l'anno ora in corso e avendo le candidate i medesimi titoli poi valutati per l'incarico 2023/2024, con esclusione, per entrambe, ovviamente, del punteggio relativo al ruolo di DGSA f.f. per l'anno 2022/2023”. Infine, “anche a voler ritenere che il contratto di incarico di per l'anno scolastico 2022/2023 sia Controparte_5
affetto da nullità, ciò non implica che alla steSS non debbano essere riconosciuti i punti per l'attività svolta…Deve, infatti, osservarsi, sul piano fattuale, che, come risulta dai documenti depositati da parte resistente (in particolare, docc. 20 e 21), CP_5 per l'anno 2022/2023 era inserita nella graduatoria degli Assistenti
[...]
Amministrativi per la copertura dei posti disponibili di f.f. e aveva 403 punti CP_6
(nella fascia “Assistenti Amministrativi privi sia del requisito di almeno tre anni di servizio nel profilo di D.S.G.A., sia del titolo di studio previsto dal CCNL 29 novembre
2007 per l'area D”), quindi avrebbe avuto diritto di scegliere sia l'I.C. di RI (al posto del SI. che aveva 112 punti), sia l'I.C. di AR (al posto del SI. CP_9
titolare in una scuola di altra provincia, e che, per questo motivo, Parte_2
poteva essere chiamato solo in via residuale). Inoltre, se si parte dal presupposto della nullità dell'incarico conferito a nell'anno 2022/2023 e si ritiene che Controparte_5 tale incarico dovesse essere attribuito alla ricorrente, nell'assegnazione provinciale sarebbe stato disponibile anche il posto all' Copernico, che fu invece ricoperto CP_2 dalla ricorrente steSS quell'anno e pertanto un ulteriore posto sarebbe stato a disposizione dei partecipanti alle assegnazioni provinciali e, tra questi, CP_5
Proprio per l'interesse manifestato da quest'ultima nel richiedere la nomina
[...]
pag. 10/20 di cui di discute, sia nel 2022 sia nel 2023, e, specularmente, per il vincolo che grava sull'amministrazione resistente di scegliere il candidato secondo le graduatorie, deve ritenersi che sussistano i presupposti richiesti dall'art. 1424 c.c. perché il contratto nullo dovesse essere convertito in altro contratto, tra le medesime parti, qualora le stesse fossero state a conoscenza della nullità, individuando una diversa sede tra quelle disponibili a livello provinciale;
da tale possibile conversione deriva che il punteggio per l'esercizio delle funzioni nell'anno 2022/2023 deve comunque essere riconosciuto a
; Controparte_5
quanto alla prospettata illegittimità della nomina di per violazione CP_5 dell'art. 40 del D. L.vo 165/2001, per avere l'amministrazione trascurato che per l'accesso alla funzione di era neceSSria la laurea, ha evidenziato che “la CP_6 disciplina dell'accesso al ruolo di non poSS sic e simpliciter essere trasposta CP_6 nel bando per l'assegnazione solo provvisoria dell'incarico”; quanto alla dedotta violazione della tabella 2 AA dell'Accordo Nazionale per l'attribuzione della seconda posizione economica, non ha ritenuto condivisibile la censura della ricorrente, escludendo che “vi fosse alcuna necessità di applicare la citata tabella, prevista per altri fini e non richiamata né dall'art. 14 del CCNI né dall'art. 47 del CCNL”; quanto alla prospettata irragionevolezza della scelta dell'amministrazione di attribuire quattro punti per ogni anno di servizio come assistente amministrativo, senza fiSSzione di un tetto massimo al punteggio così conseguibile, ha sottolineato che “tale punteggio deve essere raffrontato con quello attribuito al servizio come ossia CP_6
ben due punti per ogni mese. Tale raffronto impone di escludere che sia stato dato scarso peso all'esercizio di funzioni come quelle per le quali era stata avviata la procedura selettiva e impone altresì di escludere che sia stata data ingiustificata prevalenza al dato dell'anzianità”; quanto al rispetto della procedura di consultazione, ha escluso che “lo stretto margine di tempo tra la convocazione della rappresentanza e la data CP_10 dell'incontro infici l'intera procedura, posto che tale rappresentanza non risulta aver chiesto un rinvio per meglio esaminare la situazione, ritenendo invece semplicemente di non partecipare all'incontro, senza esplicitarne il motivo. Del resto non è stato violato pag. 11/20 alcun termine perentorio per la convocazione: i cinque giorni di preavviso sono indicati, nel contratto integrativo d'istituto, come “di norma” e l'urgenza di provvedere a seguito della decisione giudiziale ben poteva determinare una riduzione di tale termine”.
Con ricorso depositato il 31.08.2024 ha impugnato la sentenza. Parte_1
Con il primo motivo d'appello ha censurato la sentenza nella parte Parte_1 in cui è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2 dell' e dell' Controparte_3 Controparte_8
.
[...]
Secondo l'appellante il caso di specie costituirebbe una forma di litisconsorzio neceSSrio poiché, “per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non può conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti
Cont di tutti questi soggetti (Cass 121/2005)”. In particolare, secondo l'appellante, l' di
è da considerarsi litisconsorte neceSSrio atteso che le graduatorie provinciali per CP_2
gli incarichi dei DSGA sono state redatte dallo stesso e la sentenza produce palesemente effetti su di esse. In riferimento alla legittimazione dell'Istituzione scolastica: la procedura di raccolta delle disponibilità da parte degli assistenti amministrativi a svolgere la funzione di DSGA facente funzione;
la definizione dei criteri di scelta in sede di concertazione con le organizzazioni sindacali;
l'emissione del bando;
la gestione dell'intera procedura e il conferimento dell'incarico; sono tutti incombenti di esclusiva competenza della steSS Istituzione. A ciò si aggiunga che il Dirigente scolastico, legale rappresentante dell'Istituzione scolastica è organo dotato della capacità processuale.
Tutti questi elementi, secondo l'appellante, depongono nel senso di un neceSSrio coinvolgimento in giudizio di tali soggetti.
Con il secondo, articolato, motivo d'appello ha contestato l'omeSS Parte_1 pronuncia in merito alla legittimità, o meno, dell'attribuzione a di 4 punti per CP_5 avere svolto per il periodo dal 01.09.2023 al 16.10.2023 presso l' di Controparte_2
il ruolo di DGSA facente funzione, pur in assenza di una rituale procedura di CP_2 conferimento dell'incarico.
pag. 12/20 Secondo l'appellante il giudice avrebbe comunque dovuto affrontare tale questione, poiché il riconoscimento, o meno, di 4 punti avrebbe comportato quanto meno un parziale accoglimento del ricorso e una diversa regolazione delle spese legali.
Secondo l'appellante, non poteva essere attribuito alcun punteggio a per avere CP_5 svolto l'incarico di DSGA facente funzioni presso l'Istituto di per CP_2 CP_2
il periodo dal 01.09.2023 al 16.10.2023, perché il Tribunale di Pavia, con ordinanza del
02.10.2023, aveva accertato “a monte” l'illegittimità della nomina dell'intereSSta.
Per le stesse ragioni a non avrebbe dovuto essere attribuito punteggio per CP_5 avere svolto l'incarico di DSGA per l'anno 2022/2023, perché anche detta nomina era avvenuta in mancanza del procedimento di concertazione ed era da ritenersi illegittima.
A torto il primo giudice aveva ritenuto trattarsi di un vizio sanabile, trascurando l'orientamento giurisprudenziale per cui l'illegittimità della nomina di un dipendente scolastico per un determinato incarico, per la violazione delle regole inerenti alla procedura di selezione, si sostanzia in una nullità per violazione di norma imperativa e, in particolare, dell'art. 97 della Costituzione. Nemmeno era scontato, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, che un'eventuale riedizione del procedimento di selezione per il 2022/2023, con l'emissione di un nuovo bando, avrebbe prodotto gli stessi risultati della riedizione avvenuta per il 2023/2024, ben potendo i sindacati, in sede di concertazione, individuare altri requisiti e altri criteri di attribuzione di punteggio ai fini della selezione.
L'appellante ha poi prospettato l'erroneità della sentenza impugnata: per avere reputato sanabile le irregolarità procedimentali che avevano connotato la nomina della CP_5
per avere impropriamente fatto ricorso alla categoria della conversione del contratto nullo, tra l'altro in assenza di istanza dell'intereSSta per avere a torto CP_5
ravvisato, in capo a un affidamento meritevole di tutela. CP_5
Con il terzo motivo d'appello ha lamentato l'erroneità della decisione per Parte_1 avere escluso che per l'attribuzione dell'incarico di DSGA f.f. la laurea costituisse un requisito imprescindibile, reputando sufficiente il diploma.
Con il quarto motivo d'appello ha contestato la decisione di ritenere Parte_1
legittima la scelta dell'amministrazione scolastica di non prendere in considerazione, ai fini della nomina a DSGA facente funzione, i punteggi della tabella 2 AA dell'Accordo
pag. 13/20 Nazionale tra il e le Controparte_12
Organizzazioni sindacali concernente l'attuazione dell'articolo 2, comma 3, della sequenza contrattuale (ex art. 62 CCNL/2007) sottoscritta il 25 luglio 2008 per l'attribuzione della seconda posizione economica.
Nella prospettiva del gravame, proprio l'art. 47 più volte citato imporrebbe di prendere in considerazione tale tabella e quei parametri avrebbero dovuto essere considerati inderogabili anche in sede di contrattazione integrativa di istituto, poiché non poteva essere ivi derogato quanto direttamente previsto dal CCNL, del CCNI;
ciò a pena di nullità ex art. 40 D. Lgs. 165/2001 e 1418 e 1419, comma 2, c.c.
Sotto altro profilo, in ogni caso, diversamente da quanto opinato dal Tribunale costituiva una scelta irragionevole quella di conferire ben quattro punti per ogni anno di servizio come assistente amministrativo, atteso che lo stesso non è funzionale al diverso ruolo di DSGA, implicante diverse competenze e maggiore responsabilità. Inoltre, in questo modo, risulterebbero favorite le candidate con più anzianità di servizio nella funzione di assistente amministrativo (seppur prive o con pochissima esperienza da
DSGA) rispetto a chi, invece, pur con meno anzianità di servizio nel ruolo di assistente amministrativo, aveva maggiore esperienza nel ruolo di DSGA.
Con il quinto motivo di gravame ha impugnato la parte della sentenza in Parte_1
cui il giudice di primo grado ha ritenuto derogabile il termine di 5 giorni di preavviso previsto per consentire ai sindacati di partecipazione alla procedura di concertazione, termine contemplato direttamente dall'art. 47 CCNI e quindi inderogabile.
Con il sesto motivo d'appello ha riproposto le censure su cui il giudice di Parte_1
primo grado non si era espresso e con cui veniva fatta valere l'illegittimità della nomina della SI.ra a DSGA facente funzioni per l'anno 2022/2023 Controparte_5
(mancanza della procedura di concertazione;
assenza di qualsivoglia predeterminazione dei criteri di assegnazione del punteggio e di conferimento dell'incarico; omesso svolgimento di qualsiasi verificabile e motivata procedura di comparazione tra le candidate;
illegittima presa in esame delle candidatura della nonostante la CP_5 dichiarazione di disponibilità di quest'ultima fosse intervenuta ancor prima della nota del Dirigente scolastico del 01.07.2022, prot. 8297, con cui si formulava richiesta di meSS a disposizione).
pag. 14/20 Con il settimo motivo di gravame ha chiesto la riforma della sentenza nella Parte_1 parte in cui ha statuito: “5.5 Conclusioni Per tutti i motivi sin qui illustrati deve escludersi che sussista il diritto della ricorrente di veder disapplicata la nomina di a f.f. e di vedersi nominata in vece della medesima e tutte le Controparte_5 CP_6 domande proposte con il ricorso devono, quindi, essere respinte”; ciò alla luce di quanto argomentato nei precedenti motivi di appello.
Con l'ottavo motivo di impugnazione ha prospettato l'erroneità della Parte_1
statuizione in merito alle spese legali, auspicando che alla riforma nel merito della pronuncia gravata seguisse anche una diversa regolazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Con memoria difensiva depositata in data 20.11.2024 si è costituita l'amministrazione appellata, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 18.3.2025 la causa è stata discuSS e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Con riguardo al primo motivo di appello, è sufficiente in questa sede evidenziare che
“Gli Uffici scolastici provinciali o "ambiti", quali mere articolazioni territoriali del , sono privi di legittimazione Controparte_12
processuale, atteso che ad essi, a partire dal d.P.R. n. 260 del 2007, sono preposti dirigenti non generali e che l'art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165 del 2001, riserva invece ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti” (così Cass., 5/11/2021, n.32166). Il medesimo principio, nella materia oggetto di causa, deve ritenersi operante anche con riguardo al singolo Istituto
Scolastico (cfr. Cass. 27/12/2024 n. 34605: “gli istituti scolastici, pur se dotati di personalità giuridica e di autonomia didattica e organizzativa, sono del tutto compenetrati nell'organizzazione dello Stato, cui è rimasta attribuita la funzione amministrativa dell'istruzione, assieme con la gestione del relativo servizio. In coerenza con tale disegno, rimangono in capo all'Amministrazione centrale dello Stato le funzioni e i compiti in materia di ordinamenti scolastici, di programmi scolastici, di organizzazione generale dell'istruzione scolastica e di stato giuridico del personale, funzioni tutte atte a salvaguardare l'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione”) e pag. 15/20 all' (cfr. Cass. 9/11/2021 n. 32938: “In tema di contenzioso Controparte_3
del personale scolastico, l' o il dirigente generale ad esso Controparte_3
preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al
[...]
, non può essere evocato in giudizio in Controparte_12
proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. CP_1
75 c.p.c., e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva").
Disatteso il primo motivo di appello, in applicazione del principio della ragione più liquida, si esaminano congiuntamente il secondo ed il sesto motivo di gravame, logicamente connessi.
Essi sono fondati.
Come ben evidenziato anche dal primo giudice, l'art. 14 del CCNI così dispone: “I posti del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, a causa dell'esaurimento della graduatoria permanente di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, sono ricoperti dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 le cui modalità attuative sono regolamentate dall'Accordo nazionale 12 marzo 2009.
In assenza di personale di cui al comma 1 il dirigente scolastico provvede mediante incarico da conferire ai sensi dell'articolo 47 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 e sempre con personale in servizio nell'istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.
In via esclusivamente residuale, rispetto alla fattispecie di cui al comma 2, si procede alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero di assistente amministrativo di altra scuola della medesima provincia.
Gli Uffici Scolastici Regionali nell'ambito degli accordi di cui al precedente articolo 12 predispongono appositi elenchi del personale aspirante alle utilizzazioni di cui al pag. 16/20 comma 3 sulla base di criteri che devono essere finalizzati sia alla valorizzazione delle esperienze acquisite, a qualsiasi titolo, nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi sia dei titoli culturali. Devono, altresì, essere finalizzati a favorire l'impiego degli assistenti amministrativi titolari delle posizioni economiche.
L'Ufficio scolastico regionale predispone i conseguenti provvedimenti nei confronti del personale disponibile, con esclusione di quello che abbia rifiutato, nella propria scuola, analogo incarico ai sensi dei commi 1 e 2. 6. Ai soli fini della scelta della sede e nel limite degli aventi diritto all'incarico, le utilizzazioni di cui al comma 3 sono disposte con priorità a favore del personale che chieda la conferma nell'istituzione scolastica nella quale, nell'anno precedente, abbia svolto analogo servizio”.
L'art. 47 del CCNL 29 novembre 2007, per la parte che qui intereSS, prevede: “I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni espreSSmente previste dall'area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, neceSSri per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività. (...)
L'attribuzione degli incarichi di cui al precedente comma 1, lett. b) è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione di istituto nell'ambito del piano delle attività”».
Nel caso di specie, è pacifico che per l'anno scolastico dal 1.09.2022 al 31.08.2023, presso l' di in assenza di personale di cui all'art. 14 comma CP_2 CP_2 CP_2
1, a fronte delle candidature di e il dirigente scolastico abbia Parte_1 CP_5 conferito l'incarico di DGSA facente funzione all'assistente amministrativo CP_5
Ciò, tuttavia, è avvenuto: in assenza di qualsivoglia previsione della contrattazione di
; senza avviare alcuna procedura di concertazione sindacale;
in assenza di CP_2
qualsivoglia atto di predeterminazione dei criteri di valutazione delle eventuali candidature e di selezione dei candidati;
senza che vi sia evidenza dell'effettivo svolgimento di una procedura comparativa.
Allo stesso modo il dirigente ha operato per il conferimento dell'incarico per il successivo anno scolastico (2023/2024), giungendo ancora una volta, con le medesime pag. 17/20 modalità, alla nomina di in luogo di pure dichiaratasi CP_5 Parte_1
disponibile.
Solo all'esito del provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Pavia, su istanza di
, in data 2 ottobre 2023, il dirigente scolastico ha provveduto a convocare i Parte_1
sindacati e si è giunti quindi, in data 11.10.2023, alla sottoscrizione di una integrazione della contrattazione di istituto e all'adozione di un «Avviso di selezione incarico
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dell'istituto Tecnico Economico
“Antonio Bordoni” di . a.s. 2023/24». CP_2
La selezione condotta dalla Commissione all'uopo nominata ha portato nuovamente al conferimento dell'incarico a in luogo che a è la valutazione di CP_5 Parte_1
legittimità di questa selezione, operata dal primo giudice, che censura in Parte_1
questa sede.
L'appellante si duole – tra l'altro- che nell'ambito di detta selezione a sia CP_5
stato conferito un punteggio conseguente al pregresso svolgimento dell'incarico di
DSGA facente funzioni nell'anno scolastico 2022-2023 (punti 24) e nei mesi di settembre e ottobre 2024 (punti 4); ciò nonostante tanto l'incarico che ha portato allo svolgimento delle funzioni per l'anno 2022/2023, quanto quello che ha portato allo svolgimento delle funzioni nei mesi di settembre ed ottobre 2023 siano stati conferiti a illegittimamente, in assenza della prevista procedura selettiva. CP_5
La doglianza, ad avviso del Collegio, è fondata.
La Corte reputa infatti applicabile anche alla presente fattispecie l'insegnamento della
Suprema Corte di CaSSzione secondo cui “Nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c., applicabile anche alla P.A. Ne consegue che, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio "quod nullum est nullum producit effectum" (così Cass. 5/11/2021, n.32263; cfr. anche Cass. 7/04/2022,
n.11380:“Trovano applicazione i principi già enunciati da questa Corte ai quali ha dato corretta applicazione la Corte d'Appello (cfr., Cass., n. 32263 del 2021), secondo cui nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell'assunzione, il pag. 18/20 rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c., applicabile anche alla P.A. Ne consegue che, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, non può tenersi conto ai fini delle successive assunzioni o avanzamenti di carriera di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio "quod nullum est nullum producit effectum").
Principio applicando il quale deve concludersi che, come argomentato dalla difesa dell'appellante, non poSS giovarsi, traendone un “vantaggio competitivo” CP_5
nelle successive selezioni, dello svolgimento di un incarico attribuitole illegittimamente per maturare un punteggio utilmente spendibile in successive procedure selettive.
Una volta acclarata la non computabilità del punteggio assegnato a Controparte_5
per avere svolto le funzioni di DSGA nel periodo 1.9.2023-16.10.2023 e nell'anno scolastico 2022/2023, in riforma dell'impugnata sentenza il punteggio spettante nella procedura per l'attribuzione dell'incarico di DSGA f.f. presso l'Istituto Scolastico
Bordoni per l'anno scolastico 2023/2024 deve essere rideterminato in 111 punti, per ed in 126 punti, per , con prevalenza – per Controparte_5 Parte_1
ciò solo- della seconda sulla prima e con assorbimento di ogni altra questione concernente gli ulteriori prospettati vizi di legittimità della selezione oggetto di causa.
Il deve quindi essere condannato all'adozione dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti (tra i quali, tuttavia, considerato il momento in cui interviene la presente decisione, non potrà esserci la condanna al conferimento dell'incarico per l'anno scolastico 2023/2024, ormai concluso).
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez.
23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n.
6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
pag. 19/20 In applicazione del principio di soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio vengono pertanto poste a carico della parte appellata.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della steSS, all'espletamento di procedimento cautelare nel corso del primo grado di giudizio, ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al
DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in euro 6.000,00 per il primo grado di giudizio ed in euro 3.500,00 per il grado di appello, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
PQM
In riforma della sentenza n. 218/2024 del Tribunale di Pavia, accerta la non computabilità del punteggio assegnato a per avere svolto le funzioni Controparte_5
di DSGA nel periodo 1.9.2023-16.10.2023 e nell'anno scolastico 2022/2023; ridetermina il punteggio spettante nella procedura per l'attribuzione dell'incarico di f.f. presso l'Istituto Scolastico per l'anno scolastico 2023/2024 in 111 CP_6 CP_2
punti, per ed in 126 punti, per;
Controparte_5 Parte_1 condanna il all'adozione dei provvedimenti Controparte_1
consequenziali; condanna il a rifondere a Controparte_1 Controparte_13
le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 6.000,00 per il primo grado di giudizio ed in euro 3.500,00 per il grado di appello, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
nulla sulle spese della parte contumace.
Milano, 18/03/2025
La Presidente La Consigliera est.
Serena Sommariva Laura Bertoli
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