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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/11/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2102 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2102 / 2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SE Di RC (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio di quest'ultimo sito in Cagliari, alla Via Pola, 41 (PEC:
Email_1
ATTORE
Contro
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
NI DI (C. F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._4 studio di quest'ultimo sito in NAPOLI, VIA VANNELLA GAETANI, 27 ( PEC:
Email_2
CONVENUTO
Oggetto: vendita di cose mobili – azione ex art. 1490 c.c.
Pag. 1 a 5 Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2025 ex art. 157 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda attorea deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
L'attore, nella qualità di acquirente del natante da diporto AL modello HA 32 , distinto col nome Renegade, numero identificativo “CE” IT-ALS96A02F606 oggetto del contratto avvenuto con scrittura privata del 5 maggio 2021, conveniva in giudizio il venditore per ottenere la riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c., e conseguente condanna al pagamento di 7.172,12 euro quale differenza tra il prezzo pagato e l'effettivo valore del bene, tenuto conto delle riparazioni effettuate dall'attore stesso per risanare i gravi vizi occulti riscontrati.
Nel caso di specie, risulta provato che l'attore ha non solo riscontrato i vizi occulti, ma che ha esercitato l'actio quanti minoris ex art. 1492 c.c. nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui all'art. 1495 c.c.
Difatti, l'attore ha depositato copia dei messaggi whatsapp intercorsi con il venditore nell'immediatezza della consegna del natante – non contestati in modo specifico dal convenuto nella propria comparsa di risposta -, ove tempestivamente lamentava i vizi occulti riscontrati. Inoltre, dal tenore letterale dei messaggi inviati dal convenuto, si evince che lo stesso si è offerto di riparare il natante.
Tale circostanza risulta dirimente, anche alla luce del principio di diritto secondo cui “In tema di compravendita , l'impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all'uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva - sostitutiva (novazione oggettiva: art. 1230 cod. civ.) dell'originaria obbligazione di garanzia (art. 1490 cod. civ.), ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all'art. 1495 cod. civ., ai fini dell'esercizio delle azioni (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo) previste in suo favore (art. 1492 cod. civ.),sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione (art. 2944 cod. civ.); infatti, solo in presenza di un accordo delle parti (espresso o "per facta concludentia"), il cui accertamento è riservato al giudice di merito, inteso ad estinguere l'originaria obbligazione
Pag. 2 a 5 di garanzia e a sostituirla con una nuova per oggetto o titolo, l'impegno del venditore di eliminare i vizi dà luogo ad una novazione oggettiva”(Cass. Sez. U, Sentenza n. 13294 del
21/06/2005 - Rv. 582103 - 01); e ancora: “Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta - che
a norma dell'art. 1495 cod. civ. esclude la necessità della loro denuncia da parte dell'acquirente - può avvenire anche tacitamente, e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza, come in particolare si può verificare nei casi in cui il venditore provveda ad effettuare riparazioni a mezzo di propri tecnici, ovvero si offra di far riparare o sostituire la cosa venduta, perché con tali comportamenti egli mostra di avere accettato la denuncia del compratore senza porre alcuna questione in ordine alla sua tempestività e di avere ritenuto suo obbligo procedere alla eliminazione dei vizi, riconoscendo implicitamente ma chiaramente, che la denuncia del compratore era fondata. (Nella specie si era verificata la fusione del motore di un furgone alla distanza di ventitre giorni dalla sua vendita come usato da parte di un operatore professionale;
il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla
S.C., ha rigettato la domanda del venditore diretta al pagamento delle conseguenti riparazioni, dal medesimo eseguite, essendo risultato che egli, al momento del traino in officina, aveva dichiarato che operava la garanzia, e poi aveva applicato, senz'altro motivo, uno sconto del 50%).” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1561 del 20/02/1997 - Rv. 502571 - 01).
In ogni caso, risulta provato il rispetto del termine di decadenza di otto giorni dalla consegna per la denunzia dei vizi.
In ogni caso, si osserva che la questione afferente alla tempestività della denuncia risulterebbe anche superflua, in quanto il venditore ha espressamente riconosciuto l'esistenza dei vizi;
né può dirsi che vi sia l'operatività della clausola “visto e piaciuto”, considerato che la parte acquirente ha riportato di non aver potuto provare il natante al momento dell'acquisto per oggettiva impossibilità (il dipendente del cantiere ha dichiarato di non poter avviare i motori per indisponibilità dei necessari strumenti, ossia cuffie con acqua in entrata) e che tale circostanza non è stata contestata dal venditore. Ne consegue che non può essere addebitata all'acquirente una carenza di diligenza al momento della stipula del contratto poiché il vizio, nella pacifica impossibilità di guidare il natante, non era in alcun modo immediatamente riscontrabile.
A quanto sopra, e sempre nell'ottica di escludere che vi sia stato un difetto di diligenza da parte dell'acquirente, si aggiunga che nell'atto stesso di compravendita il venditore dichiarava Pag. 3 a 5 che: “Il natante ha subito di recente dei lavori ad entrambi i motori, eseguiti dalla
[...]
con sede in San Felice Circeo, documentati dalla ricevuta lavori/fattura, Parte_2 allegata al presente contratto. A tal riguardo, il Sig. dichiara che il natante Controparte_1
è in buone condizioni, che non presenta avarie, danni strumentali, che non necessita di riparazioni strutturali, ai tubolari o agli impianti ad eccezione di un intervento sul teak della spiaggia di poppa che il Sig. , accetta di riparare a propria cura e spese”. Parte_1
Si ritiene, pertanto, di dare continuità al principio, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di compravendita, la clausola contrattuale "vista e piaciuta", che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, sicché, anche in considerazione dei principi fondamentali della buona fede e dell'equità del sinallagma contrattuale, essa non può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l'acquisto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che nella vendita di auto usate la clausola suddetta esonerasse il venditore dalla garanzia per i vizi occulti dell'auto oggetto del contratto).” (Cass., Sez. 6 - 2, Sentenza n.
21204 del 19/10/2016 - Rv. 641673 - 01).
Per quanto concerne il quantum della pretesa, il prezzo viene ridotto a 32.827,88 euro in ragione del danno provato, ossia di 7.172,12 euro, secondo la fattura emessa per le riparazioni effettuate successivamente.
Trattandosi di un'obbligazione diversa da quella pecuniaria, e tenuto conto che l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore (cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022 Rv. 666565 - 01), la somma pari al valore della riduzione del prezzo deve essere devalutata al momento della compravendita (6.119,56 euro) e rivalutata all'attualità, oltre applicazione del maggior danno pari agli interessi nella misura legale.
Il convenuto viene pertanto condannato al pagamento della somma di 7.908,05 euro oltre interessi nella misura legale dalla data della presente pronuncia e sino al soddisfo.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Pag. 4 a 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Riduce il prezzo del natante da diporto AL modello HA 32, distinto col nome
Renegade, numero identificativo “CE” IT-ALS96A02F606 a 32.827,88 euro;
2) Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di
7.908,05 euro oltre interessi nella misura legale dalla data della presente pronuncia e sino al soddisfo;
3) Condanna alla refusione delle spese del giudizio nei confronti di Controparte_1
liquidate in 3.500 euro oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Parte_1
Tivoli, 13 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2102 / 2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SE Di RC (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio di quest'ultimo sito in Cagliari, alla Via Pola, 41 (PEC:
Email_1
ATTORE
Contro
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
NI DI (C. F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._4 studio di quest'ultimo sito in NAPOLI, VIA VANNELLA GAETANI, 27 ( PEC:
Email_2
CONVENUTO
Oggetto: vendita di cose mobili – azione ex art. 1490 c.c.
Pag. 1 a 5 Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2025 ex art. 157 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda attorea deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
L'attore, nella qualità di acquirente del natante da diporto AL modello HA 32 , distinto col nome Renegade, numero identificativo “CE” IT-ALS96A02F606 oggetto del contratto avvenuto con scrittura privata del 5 maggio 2021, conveniva in giudizio il venditore per ottenere la riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c., e conseguente condanna al pagamento di 7.172,12 euro quale differenza tra il prezzo pagato e l'effettivo valore del bene, tenuto conto delle riparazioni effettuate dall'attore stesso per risanare i gravi vizi occulti riscontrati.
Nel caso di specie, risulta provato che l'attore ha non solo riscontrato i vizi occulti, ma che ha esercitato l'actio quanti minoris ex art. 1492 c.c. nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui all'art. 1495 c.c.
Difatti, l'attore ha depositato copia dei messaggi whatsapp intercorsi con il venditore nell'immediatezza della consegna del natante – non contestati in modo specifico dal convenuto nella propria comparsa di risposta -, ove tempestivamente lamentava i vizi occulti riscontrati. Inoltre, dal tenore letterale dei messaggi inviati dal convenuto, si evince che lo stesso si è offerto di riparare il natante.
Tale circostanza risulta dirimente, anche alla luce del principio di diritto secondo cui “In tema di compravendita , l'impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all'uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva - sostitutiva (novazione oggettiva: art. 1230 cod. civ.) dell'originaria obbligazione di garanzia (art. 1490 cod. civ.), ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all'art. 1495 cod. civ., ai fini dell'esercizio delle azioni (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo) previste in suo favore (art. 1492 cod. civ.),sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione (art. 2944 cod. civ.); infatti, solo in presenza di un accordo delle parti (espresso o "per facta concludentia"), il cui accertamento è riservato al giudice di merito, inteso ad estinguere l'originaria obbligazione
Pag. 2 a 5 di garanzia e a sostituirla con una nuova per oggetto o titolo, l'impegno del venditore di eliminare i vizi dà luogo ad una novazione oggettiva”(Cass. Sez. U, Sentenza n. 13294 del
21/06/2005 - Rv. 582103 - 01); e ancora: “Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta - che
a norma dell'art. 1495 cod. civ. esclude la necessità della loro denuncia da parte dell'acquirente - può avvenire anche tacitamente, e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza, come in particolare si può verificare nei casi in cui il venditore provveda ad effettuare riparazioni a mezzo di propri tecnici, ovvero si offra di far riparare o sostituire la cosa venduta, perché con tali comportamenti egli mostra di avere accettato la denuncia del compratore senza porre alcuna questione in ordine alla sua tempestività e di avere ritenuto suo obbligo procedere alla eliminazione dei vizi, riconoscendo implicitamente ma chiaramente, che la denuncia del compratore era fondata. (Nella specie si era verificata la fusione del motore di un furgone alla distanza di ventitre giorni dalla sua vendita come usato da parte di un operatore professionale;
il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla
S.C., ha rigettato la domanda del venditore diretta al pagamento delle conseguenti riparazioni, dal medesimo eseguite, essendo risultato che egli, al momento del traino in officina, aveva dichiarato che operava la garanzia, e poi aveva applicato, senz'altro motivo, uno sconto del 50%).” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1561 del 20/02/1997 - Rv. 502571 - 01).
In ogni caso, risulta provato il rispetto del termine di decadenza di otto giorni dalla consegna per la denunzia dei vizi.
In ogni caso, si osserva che la questione afferente alla tempestività della denuncia risulterebbe anche superflua, in quanto il venditore ha espressamente riconosciuto l'esistenza dei vizi;
né può dirsi che vi sia l'operatività della clausola “visto e piaciuto”, considerato che la parte acquirente ha riportato di non aver potuto provare il natante al momento dell'acquisto per oggettiva impossibilità (il dipendente del cantiere ha dichiarato di non poter avviare i motori per indisponibilità dei necessari strumenti, ossia cuffie con acqua in entrata) e che tale circostanza non è stata contestata dal venditore. Ne consegue che non può essere addebitata all'acquirente una carenza di diligenza al momento della stipula del contratto poiché il vizio, nella pacifica impossibilità di guidare il natante, non era in alcun modo immediatamente riscontrabile.
A quanto sopra, e sempre nell'ottica di escludere che vi sia stato un difetto di diligenza da parte dell'acquirente, si aggiunga che nell'atto stesso di compravendita il venditore dichiarava Pag. 3 a 5 che: “Il natante ha subito di recente dei lavori ad entrambi i motori, eseguiti dalla
[...]
con sede in San Felice Circeo, documentati dalla ricevuta lavori/fattura, Parte_2 allegata al presente contratto. A tal riguardo, il Sig. dichiara che il natante Controparte_1
è in buone condizioni, che non presenta avarie, danni strumentali, che non necessita di riparazioni strutturali, ai tubolari o agli impianti ad eccezione di un intervento sul teak della spiaggia di poppa che il Sig. , accetta di riparare a propria cura e spese”. Parte_1
Si ritiene, pertanto, di dare continuità al principio, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di compravendita, la clausola contrattuale "vista e piaciuta", che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, sicché, anche in considerazione dei principi fondamentali della buona fede e dell'equità del sinallagma contrattuale, essa non può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l'acquisto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che nella vendita di auto usate la clausola suddetta esonerasse il venditore dalla garanzia per i vizi occulti dell'auto oggetto del contratto).” (Cass., Sez. 6 - 2, Sentenza n.
21204 del 19/10/2016 - Rv. 641673 - 01).
Per quanto concerne il quantum della pretesa, il prezzo viene ridotto a 32.827,88 euro in ragione del danno provato, ossia di 7.172,12 euro, secondo la fattura emessa per le riparazioni effettuate successivamente.
Trattandosi di un'obbligazione diversa da quella pecuniaria, e tenuto conto che l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore (cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022 Rv. 666565 - 01), la somma pari al valore della riduzione del prezzo deve essere devalutata al momento della compravendita (6.119,56 euro) e rivalutata all'attualità, oltre applicazione del maggior danno pari agli interessi nella misura legale.
Il convenuto viene pertanto condannato al pagamento della somma di 7.908,05 euro oltre interessi nella misura legale dalla data della presente pronuncia e sino al soddisfo.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Pag. 4 a 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Riduce il prezzo del natante da diporto AL modello HA 32, distinto col nome
Renegade, numero identificativo “CE” IT-ALS96A02F606 a 32.827,88 euro;
2) Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di
7.908,05 euro oltre interessi nella misura legale dalla data della presente pronuncia e sino al soddisfo;
3) Condanna alla refusione delle spese del giudizio nei confronti di Controparte_1
liquidate in 3.500 euro oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Parte_1
Tivoli, 13 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 5 a 5