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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 3513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3513 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e Previdenza
Composta dai magistrati:
1) Dr.ssa Vincenza Totaro, Presidente
2) Dr. Arturo Avolio, Consigliere
3) Dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario Relatore
All'udienza del 18/09/2025, nella causa RG 1352/2023, ha pronunciato in grado d'appello la seguente SENTENZA
TRA
, già (C.F. Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
e , in persona del L.R. Parte_3
p.t., difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in via Diaz n.11, Napoli appellante
E
, difeso dall'avv. Simone Monaco, domiciliato in via Peccerillo n. CP_1
17, AS (CE) appellato
* * *
Con ricorso depositato in data 21.10.2021 al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sezione lavoro-, convenne in giudizio il CP_1 Parte_1
(già ) e l' , premettendo di
[...] Pt_2 Parte_3 essere docente presso l'ISIS “Ferraris-Buccini di Marcianise” dal 1987 e di aver partecipato al concorso per Dirigenti Scolastici nel 2011.
Espose di essere stato escluso dalla graduatoria definitiva del concorso con provvedimento dell'amministrazione del 16/06/2014, e che, a seguito di impugnazione,
Pag. 1 di 14 di aver ottenuto l'annullamento del provvedimento di esclusione con Sentenza del Tar
Lazio n. 3083/2021 del 15.03.2021. In ottemperanza alla citata Sentenza, l'
[...] aveva provveduto a stilare una “Graduatoria generale di merito del concorso CP_2 per il reclutamento DDSS con DDG del 2011” in cui esso ricorrente era stato collocato al sessantesimo posto, insieme ad altri titolari di sentenze di diversa natura relative al concorso 2011, in vista dell'imminente immissione nel ruolo di DDSS.
Dedusse che la graduatoria concorsuale definitiva del 2014 non gli aveva riservato alcun posto in pendenza del precedente ricorso al TAR, come invece avrebbe dovuto, e che, essendo ormai esaurita, l' avrebbe dovuto riconoscere il suo diritto CP_2 all'assunzione con retrodatazione degli effetti giuridici, nonché al risarcimento del danno per gli anni trascorsi. L'Ufficio, invece, pur non contestando il diritto all'immissione in ruolo scaturente evidentemente dalla statuizione del giudice amministrativo, e pur dichiarando di dover subordinare l'effettivo affidamento dell'incarico alla sussistenza di posti vacanti e disponibili nei ruoli della Regione, con provvedimenti del 02.08.2021 Registro U. 0029715 e del 1.08.2021, aveva assegnato gli incarichi in “reggenza” negli istituti scolastici sottodimensionati e normodimensionati, non dando corretta esecuzione alla sentenza del Tar Lazio.
L pur avendo l'onere di dare esecuzione alla sentenza del TAR, l'aveva CP_2 ignorata del tutto ed aveva attuato invece un vero paradosso nell'anno scolastico
2021/22, appunto aumentando le reggenze con le consecutive spese pur sapendo di dover risarcire i danni ad esso ricorrente per la mancata assunzione in servizio.
Chiese, pertanto, l'accertamento del proprio diritto all'assunzione nei ruoli dei DDSS mediante attribuzione di uno dei numerosi posti (istituti scolastici normodimensionati) assegnati in reggenza e la condanna al risarcimento dei danni da mancato guadagno, in relazione alla mancata assunzione, dall'anno scolastico 2021/2022 e fino all'effettiva assunzione in servizio, da quantificarsi in misura corrispondente alla differenza tra retribuzione dirigenti e retribuzione docenti secondo le tabelle contrattuali di categoria dirigenti-scolastici area V in vigore.
Pag. 2 di 14 Non si costituirono i convenuti (già ) e Parte_1 Pt_2
l' , pur ritualmente evocati in giudizio, per Parte_3 cui per cui ne venne dichiarata la contumacia.
Istruita la causa, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 945/2023, del 09.05.2023, in questa sede impugnata, accolse parzialmente il ricorso dichiarando il diritto del ricorrente all'assunzione nei ruoli dei DDSS, considerando i posti assegnati in reggenza per l'anno scolastico 2021/2022 con provvedimenti del 02.08.2021 e dell'11.08.2021 e condannò l'amministrazione resistente al risarcimento del danno da quantificarsi in separato giudizio con decorrenza da aprile 2022, oltre alle spese di lite.
In sintesi, il giudice del primo grado, considerato incontestato il diritto del ricorrente all'immissione in ruolo, siccome già riconosciuto in via giudiziaria con sentenza del giudice amministrativo, quanto all'esecuzione della sentenza stessa in assenza di posti vacanti e disponibili, ritenne che, nella contumacia di parte resistente, non era stata fornita prova idonea dell'inesistenza di posti vacanti e disponibili e dell'impossibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria, e che era emerso, al contrario, che si era proceduto al conferimento di incarichi di reggenza prima di aver dato esecuzione ai provvedimenti giudiziari, con la conseguenza che doveva dichiararsi accertato il diritto all'assunzione del prof. nei ruoli di mediante attribuzione di uno CP_1 Pt_4 dei posti (istituti scolastici normo dimensionati) assegnati in reggenza.
Quanto alla domanda di risarcimento danni da perdita di chance, il primo giudice la ritenne provata, come conseguenza del diritto all'assunzione, rinviandone la quantificazione ad altro giudizio.
Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 08/06/2023, il
[...]
, già Parte_1 Controparte_3
, e l , hanno impugnato la predetta
[...] Parte_3
Sentenza n. 945/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e ne hanno chiesto, con ampie argomentazioni, la riforma, chiedendo il rigetto in toto della domanda di primo grado.
Con un primo motivo, l'amministrazione ha eccepito l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui è stata accolta la domanda e dichiarato il diritto del ricorrente
Pag. 3 di 14 all'assunzione nei ruoli di DDSS, sull'assunto che il diritto scaturisse direttamente dall'inserimento in graduatoria, senza possibilità di essere postergato nell'anno scolastico 2021-2022 dal conferimento degli incarichi di reggenza su scuole normo e sotto dimensionate. Ha sostenuto, in proposito, che il diritto all'assunzione sarebbe subordinato ad altre condizioni, quali la presenza di posti vacanti e disponibili ed il
Decreto interministeriale di autorizzazione all'assunzione, condizioni non sussistenti nel caso di specie.
Inoltre, l'amministrazione appellante ha fatto rilevare che le poche assunzioni cui si era provveduto dall'a.s. 2021/2022, erano dovute alle condizioni di organico nella Regione
Campania, con Istituti per dirigenti in posizione di stato, Istituti per dirigenti perdenti posto, Istituti sottodimensionati, Istituti considerati dimensionati dalla legge di bilancio
2021 (L. n. 178/2020, art. 1, comma 978) e vincoli di cui al D.M. organici n. 157 del
14.05.2021, Istituti per contenziosi pendenti, Istituti destinati alla mobilità interregionale.
Il appellante ha sostenuto che la situazione giuridica del ricorrente non sarebbe Parte_1 di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo allo scorrimento della graduatoria, e che le decisioni del giudice amministrativo possono consentire l'inserimento a pettine nelle graduatorie, ma non implicare, quale conseguenza, l'automatica immissione in ruolo, anche in spregio di norme inderogabili e vincoli alle assunzioni anche di carattere economico-finanziario.
Sulla base di altra Sentenza del Consiglio di Stato n.3431 del 9 maggio 2022, che si era pronunciato sull'azione intrapresa da alcuni candidati volta per l'ottemperanza delle sentenze alla luce delle quali erano stati, per l'appunto, inseriti a pettine nella graduatoria de quo, il ha sostenuto che le due attività, di inserimento in graduatoria e di Parte_1 immissione in ruolo, sono ontologicamente distinte, logicamente e cronologicamente successive e non possono in alcun caso essere confuse o ritenersi dover essere contemporanee. L'immissione in ruolo richiede oltre all'inserimento in graduatoria ulteriori presupposti di legge (id est presenza di posti vacanti e disponibili, il decreto Contr interministeriale di autorizzazione all'assunzione, nonché l'autorizzazione del .
Pag. 4 di 14 Nel caso in esame, sempre secondo quanto esposto nel ricorso in appello, l'allora , Pt_2 acquisita la prescritta autorizzazione di cui all'art. 39, comma 3 bis, della Legge 449 del
1997, aveva comunicato all' di poter Controparte_5 procedere all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato solo di n. 9 dirigenti scolastici, e, di conseguenza, erano stati immessi in ruolo solo i primi 9 candidati della graduatoria integrata, fra i quali, per punteggio, non era ricompreso il prof. Pertanto, il diritto del ricorrente all'assunzione, come dichiarato nella CP_1 sentenza di primo grado, non sarebbe amministrativamente eseguibile per non essere Cont stata concessa l'autorizzazione ad ulteriori assunzioni all' per la Pt_3
La sentenza di primo grado sarebbe errata poiché avrebbe incentrato la posizione del ricorrente in primo grado sull'assunto che il superamento di un concorso pubblico, indipendentemente dalla nomina, consoliderebbe nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo, che invece, al pari della situazione degli idonei, la prevalente giurisprudenza sarebbe orientata nel riconoscere come una posizione di interesse legittimo allo scorrimento della graduatoria, o secondo un altro orientamento minoritario, valore di mera aspettativa, non tutelabile in sede giudiziaria.
Resterebbe comunque impregiudicato l'interesse del ricorrente all'assunzione, garantito sia dalla sentenza, che dalla trasformazione della graduatoria del 2011 in graduatoria ad esaurimento, nonché dall'inserimento a pettine del medesimo nella graduatoria, ma mancherebbero posti vacanti e disponibili per una sua collocazione utile.
Il Ministero appellante ha impugnato, infine, il capo della sentenza che ha accolto parzialmente la domanda e condannato l'Amm.ne al risarcimento del danno da quantificarsi in separato giudizio con decorrenza da aprile 2022, e ne ha chiesto la riforma.
Ha concluso, chiedendo di annullare e/o riformare integralmente la sentenza di primo grado e di rigettare tutte le domande e le pretese avanzate in origine dal docente, riconoscendole come infondate.
Si è ricostituito il docente appellato con memoria difensiva del 27/11/2023, chiedendo con ampie argomentazioni il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Pag. 5 di 14 La Corte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha disposto lo svolgimento in trattazione scritta dell'udienza di discussione fissata per il 18/09/2025.
Depositate note scritte conclusive dalle parti, che si sono riportate ai propri scritti difensivi, la causa è stata riservata in decisione.
* * * Motivi della decisione.
L'appello proposto dal e dall' Parte_1 [...]
è infondato e deve essere rigettato. Parte_3
1. Preliminarmente, osserva il Collegio che nelle more del presente giudizio di appello il e l' Parte_1 Parte_3 hanno notificato al prof. i seguenti documenti (depositati con
[...] CP_1 le note del 27/01/2024): 1) Contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato;
2) decreto di conferimento incarico dirigenziale, già sottoscritto dal
Direttore generale;
3) contratto individuale di lavoro accessorio all'incarico, già sottoscritto dal Direttore generale.
Tuttavia, l'appellato ha dichiarato nelle note del 17/2/2025, che non ha ricevuto dall'amministrazione alcun reale incarico, che non può essere ancora dichiarata cessata la materia del contendere, ed ha insistito, anche nelle ultime note per il rigetto dell'appello.
Sul punto, osserva il Collegio che il contratto di lavoro di lavoro è stato predisposto dall'amministrazione in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, n. 945/2023 del 09/05/2023,
R.G. n. 6201/2021, che ha dichiarato “il diritto del ricorrente all'assunzione nei ruoli di
, e comunque “fatti salvi gli esiti dell'eventuale giudizio di merito o Pt_4 dell'eventuale gravame istaurato o istaurando”. Di conseguenza l'assunzione non può ritenersi che sia stata disposta in via definitiva e non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere come richiesto dall'amministrazione appellante.
2. Nel merito, l'appello è infondato, anche alla luce di altri precedenti di questa Corte n.
253/2024 del 18 gennaio 2024 e dell'8.2.2024, le cui motivazioni devono intendersi in questa sede richiamate ai sensi dall'art. 118 disp. att. c.p.c., aventi ad oggetto la medesima procedura concorsuale.
Pag. 6 di 14 Il thema decidendum è rappresentato dal riconoscimento del diritto all'assunzione esperito da parte appellata a seguito dell'annullamento giurisdizionale della graduatoria finale di merito della procedura concorsuale indetta con D.D.G. 13 luglio 2011
(pubblicato sulla G.U. - 4° Serie Speciale - "Concorsi" n. 56 del 15 luglio 2011)
Prima di valutare la sussistenza della giurisdizione vanno tratteggiati, per una più compiuta intellegibilità, i fatti di causa.
2.1 L'originario ricorrente aveva partecipato al concorso per il reclutamento, su base regionale, di n. 2386 dirigenti scolastici, indetto con decreto del , Dipartimento Pt_2 per l'istruzione, Direzione generale per il personale della scuola, in data 13 luglio 2011 ed era stato escluso dalla graduatoria definitiva con provvedimento notificatogli il
16/06/2014.
Aveva proposto ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio che, con sentenza n. 3083/2021 del
15.03.2021 aveva annullato il provvedimento di esclusione.
Espletate le prove del concorso, in data 01.04.2021 l'amministrazione procedente
[...] aveva provveduto a stilare un elenco denominato “Graduatoria generale di CP_2 merito del concorso per il reclutamento DDSS con DDG del 2011”, nel quale esso ricorrente veniva collocato al 60simo posto insieme ad altri titolari di sentenze di diversa natura relative al concorso 2011.
Nell'ambito della precedente graduatoria concorsuale definitiva del 2014 dello stesso concorso 2011, che era ormai esaurita già d qualche anno, al ricorrente non era stato riservato alcun posto in via cautelare.
Alla richiesta di assunzione formulata dal ricorrente in data 25 maggio 2021, l'
[...] aveva risposto testualmente: “Non è peraltro contestato il diritto CP_2 all'immissione in ruolo scaturente evidentemente dalla statuizione del giudice amministrativo, ma è noto e pacifico che allo stato attuale l'organico della regione
Campania sia, tuttavia, saturo e pertanto l'affidamento dell'incarico e la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato sia subordinata alla sussistenza di posti vacanti e disponibili nei ruoli della regione Campania”.
La Direzione scolastica generale della regione con decreto del 2.08.2021 Pt_3
Registro U. 0029715, avente ad oggetto: “Incarichi di reggenza – Area V Dirigenti
Pag. 7 di 14 scolastici”, provvedeva invece a destinare in reggenza gli istituti scolastici non solo sottodimensionati ma anche normo dimensionati raggiungendo, con i vari provvedimenti di assegnazione succedutesi nel tempo, n. 120 reggenze, senza dare esecuzione alla sentenza del TAR.
Nel presente giudizio il ricorrente ha lamentato che avendo egli ottenuto con sentenza l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla graduatoria del 2014, avrebbe dovuto essere inserito a pettine nella stessa graduatoria, qualora essa fosse ancora esistente, ma, essendo tutti i componenti fino all'ultimo della graduatoria del concorso
2011 stati assunti nel ruolo di DDSS negli anni addietro senza che ad esso venisse riservato alcun posto nella medesima graduatoria, si configurava un diritto (a suo dire riconosciuto anche dall' all'assunzione immediata e al risarcimento per CP_2 gli anni trascorsi.
Con ulteriore diffida aveva sollecitato l' a provvedere all'immissione in CP_2 ruolo.
3. Così sintetizzata la complessa vicenda in esame che si è stratificata in diverse iniziative giudiziarie e sulle quali ha inciso da ultimo la trasformazione della procedura da concorsuale ad idoneativa, è opportuno valutare la sussistenza della giurisdizione.
Va ribadito che, per quanto riguarda il concorso in parola, la graduatoria si è trasformata in graduatoria permanente e "ad esaurimento", come riconosciuto anche nel ricorso in appello dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 2013, n. 104, il quale stabilisce che le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore Generale del
[...]
13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Controparte_3
Ufficiale, 4° serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n.
2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento".
Come precisato dal Consiglio di Stato – CdS sez.VII n.7825 dell'9/9/2022 - in una vicenda analoga “La ridetta prospettazione - va precisato - non è a sospetta incostituzionalità perché, nell'ambito del principio costituzionale del pubblico concorso
(art. 97, comma quarto), sono ammissibili, in base alla giurisprudenza costituzionale deroghe, seppur rigorose e limitate, che possono trovare giustificazione in "peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico" (cfr. Corte Cost. 13 novembre 2009 n. 293),
Pag. 8 di 14 come quella appunto, (propria del caso di specie), di assorbire tutti i candidati di una selezione pubblica, laddove sia dimostrata l'esigenza di coprire un numero significativo di posti di dirigente scolastico, addirittura superiore rispetto al numero programmato di assunzioni al momento della pubblicazione del bando di concorso, (tanto da intervenire con fonte normativa primaria eccezionale e quindi di stretta interpretazione)".
Come osservato dal Consiglio di Stato nella decisione n.6185 pubblicata in data
13.10.2020, con cui veniva confermava con diversa motivazione la sentenza del TAR
Lazio sopra citata, “per effetto di tale intervento normativo, si è determinata una profonda trasformazione della "ratio concorsuale che aveva caratterizzato, in origine, la procedura e la rilevanza selettiva delle prove alle quali i candidati dovevano sottoporsi", con l'assimilazione della originaria procedura concorsuale ad una più semplicemente
“idoneativa", nella quale la risorsa, da "scarsa", è divenuta "disponibile" per tutti quei candidati che avevano dimostrato (posto che le prove erano state già espletate al momento dell'entrata in vigore della norma) di possedere i requisiti scientifico-culturali per assumere il ruolo di dirigenti scolastici, avendo superato le prove scritte ed orali”.
In attuazione della sentenza del TAR l' aveva operato un inserimento "a CP_2 pettine" del docente nella graduatoria generale di merito;
in particolare l'Amministrazione, dopo la pubblicazione della sentenza, ha espletato l'attività ulteriore, necessaria al definitivo inserimento dell'appellato in graduatoria, attività consistita, come ricorda la Difesa, nel riattivare l'iter concorsuale, riconvocando la Commissione esaminatrice ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera dichiarati dai ricorrenti nella domanda di partecipazione al concorso e della conseguente rettifica della graduatoria definitiva di merito con reinserimento dell'appellato in ragione del punteggio complessivo ad esso attribuito.
Tanto rimarcato, il ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva sostenuto che, stante il definitivo annullamento dei provvedimenti impugnati, avrebbe maturato il diritto all'immissione in ruolo nel profilo dirigenziale con la decorrenza spettante in relazione alla posizione assunta in graduatoria, stante l'inserimento "a pettine" in graduatoria, e lamentato di non aver potuto beneficiare di tutte le utilità giuridiche conseguenti all'acquisita idoneità concorsuale, a causa dell'illegittima
Pag. 9 di 14 estromissione dalla graduatoria iniziale definitiva nella quale non vi era stata alcuna riserva di posto in suo favore.
Aveva rimarcato che, in ragione della trasformazione in esaurimento della graduatoria concorsuale, anche se idoneo non vincitore, avrebbe maturato il diritto all'assunzione sui posti ogni anno previsti nel contingente di nomina nella Regione Campania, oltre quindi i posti originalmente messi a concorso.
In definitiva l'originario ricorrente non ha adito il primo Giudice per ottenere semplicemente la mera esecuzione della decisione del TAR a sé favorevole, atteso che la stessa Amministrazione con prot. n. 12263 del 1° aprile 2021 vi aveva dato esecuzione approvando la rettifica della graduatoria concorsuale di merito con inserimento “a pettine” del nominativo e del punteggio dell'attuale istante.
Già nel ricorso introduttivo aveva dato atto del fatto che in ottemperanza alla citata
Sentenza del Tar Lazio n. 3083/2021 del 15.03.2021, l' aveva CP_2 provveduto a stilare una “Graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento DDSS con DDG del 2011” in cui esso ricorrente era stato collocato al sessantesimo posto, insieme ad altri titolari di sentenze di diversa natura relative al concorso 2011.
Ciò che, invece, l'originario ricorrente ha reclamato con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è l'assunzione in ruolo, che è cosa ben diversa dall'ottemperanza della decisione del giudice amministrativo sopra citata.
Invero una volta ottenuto l'inserimento in graduatoria e l'attribuzione di un determinato punteggio, ogni intervento costitutivo del rapporto non è espressivo di alcuna potestà discrezionale essendo ascrivibile al potere datoriale privatistico.
Si verte, in altri termini, in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti nella graduatoria idoneativa di merito, a scorrimento, strumentale alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego.
Il diritto all'assunzione in ruolo è un effetto che consegue all'inserimento in graduatoria,
e che dunque trascende e travalica il giudicato del giudice amministrativo nell'eventuale giudizio di ottemperanza, involgendo questioni che si collocano fuori dell'ambito della procedura concorsuale e, quindi, esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo;
Pag. 10 di 14 in tema di scorrimento delle graduatorie come precisato da ultimo da Cass. S.U., 15 febbraio 2022, n. 4870 “La domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa a dare corso allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, verte sul diritto alla assunzione, con conseguente appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario;
ove, invece, la pretesa al riconoscimento di tale diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'amministrazione di merito” (decisione richiamata in motivazione
Consiglio di Stato sez.VII, 03/05/2022 n.3461).
Può dirsi ius receptum (v. Cass., Sez. Un., 22 agosto 2019, n. 21607; Cass. 20 ottobre
2017, n. 24878; Cass., Sez. Un., 29 dicembre 2016, n. 27460) che i candidati utilmente collocati in una graduatoria finale di un concorso pubblico sono legittimati a ricorrere alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui possano vantare un diritto perfetto all'assunzione, ad esempio derivante da una decisione dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento della graduatoria ancora efficace e la contestazione abbia ad oggetto le modalità di attuazione di tale scorrimento.
Tanto premesso deve rilevarsi come appaiano infondati, in coerenza con i principi già sopra richiamati, i motivi di appello.
È principio ricorrente che l'inserimento dei candidati in graduatoria non determina ex se un diritto all'assunzione, dovendosi tener conto di eventuali mutamenti della situazione di fatto e diritto tra la data di espletamento del concorso e la data della successiva determinazione di avvalersi o meno dell'attività lavorativa di chi sia stato utilmente collocato in graduatoria.
Non è in dubbio che l'inserimento in graduatoria ingenera una legittima aspettativa a conseguire l'assunzione, e che l'amministrazione è tenuta ad adottare tempestivamente, in senso affermativo o negativo, i provvedimenti conseguenti all'inserimento in graduatoria.
Tuttavia nel caso di specie la stessa Amministrazione scolastica, con provvedimento del
01.04.2021 (vedasi doc. 3 delle produzioni di parte ricorrente), provvedendo all'esecuzione della sentenza con l'inserimento a pettine del ricorrente nella graduatoria, ha riconosciuto non solo il diritto dello stesso all'immissione in ruolo scaturente dalle
Pag. 11 di 14 statuizioni del giudice amministrativo, ma ha anche manifestato la volontà di avvalersi della sua attività lavorativa, sebbene subordinando illegittimamente la relativa sottoscrizione di contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'affidamento dell'incarico per cui erano risultati idonei alla disponibilità di posti vacanti e disponibili nei ruoli della regione Campania.
Nel Decreto del 01/04/2021 l' ha dato atto che le Parte_3 graduatorie di merito regionali del concorso del 2011 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento e che la graduatoria già approvata nel 2014 deve ritenersi integrata come da elenco allegato al decreto. L'odierno appellato figura nel nuovo elenco/graduatoria del 2021 al 60° posto (636 BIS) con un punteggio totale di 64,90.
È incontestato, invero, che altri candidati con punteggi inferiori a quello della ricorrente erano stati immessi in ruolo precedentemente all'ottemperanza della ridetta sentenza del
TAR.
Nel caso in esame, il diritto del ricorrente all'immissione in ruolo emerge dalla risposta alla diffida del 14.04.2022, datata il 25.05.2022, non contestata, cui ha fatto riferimento il primo giudice in motivazione, ma anche dal provvedimento del Direttore Generale
del 30.08.2024, allegato alle note scritte Parte_3 di parte appallata del 17.02.2025, nel quale si afferma che l'esecuzione del provvedimento del giudice è subordinato alla effettiva disponibilità di un posto in organico e che alla data attuale l'intero contingente assegnato risulta essere coperto con dirigenti scolastici di ruolo, e che non residuano posti vacanti e disponibili per l'a.s.
2024/20205.
Lo stesso appellante riconosce il diritto all'assunzione in ruolo che è un effetto Parte_1 che consegue all'inserimento in graduatoria, ma a suo avviso sarebbe subordinato ad ulteriori condizioni quali la presenza di posti vacanti e disponibili e il decreto interministeriale di autorizzazione all'assunzione (pag. 7 dell'appello).
Ne consegue che la situazione giuridica soggettiva dei candidati derivante dall'approvazione definitiva della graduatoria di merito, previa rettifica della precedente graduatoria definitiva con reinserimento della ricorrente in ragione del punteggio complessivo ad essa attribuito a seguito della riattivazione l'iter concorsuale, giusta riconvocazione della Commissione esaminatrice ai fini della valutazione dei titoli di
Pag. 12 di 14 studio e di carriera dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso e della conseguente attribuzione dei punteggi spettanti e la disponibilità di posti vacanti messi a concorso, si configura quale diritto soggettivo perfetto alla stipulazione del relativo contratto.
Invero, a seguito della cd. privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della
P.A., il destinatario della proposta di stipulazione del contratto di lavoro, all'esito di un procedimento che muove da un'offerta al pubblico, è titolare di un diritto quesito sin dal momento di inserimento nella graduatoria a pieno titolo, sì da potersi richiedere l'accertamento dell'esistenza di tale diritto con efficacia ex tunc; l'inosservanza dell'ordine di graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato, con conseguente inefficacia dello stesso perché affetto da nullità.
Il ricorrente, qualora gli fosse stato riservato un posto nella prima graduatoria a seguito della relativa impugnazione, ad oggi sarebbe stato già assunto, in quanto quella prima graduatoria risulta essere già esaurita e tutti sono stati immessi in ruolo.
Ne consegue il rigetto dei motivi di appello, condividendo, questa Corte, i principi giurisprudenziali richiamati dal primo Giudice, al quale lo stesso si è conformato nella soluzione della complessa vicenda in fatto, oggetto dell'odierno riesame, con la conseguenza della ritenuta sussistenza del diritto della ricorrente all'immediata assunzione nei ruoli quale Dirigente scolastico della Regione Campania sulla base del punteggio effettivamente ricoperto nella graduatoria del concorso, e con conseguente condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno da quantificarsi in separato giudizio con decorrenza da aprile 2022.
4. La sentenza impugnata appare corretta e merita di essere confermata anche in relazione alla domanda risarcitoria, già qualificata come perdita di chance, che potrà essere quantificata in separata sede.
La richiesta di risarcimento scaturisce dal riconoscimento della pretesa sostanziale del diritto all'assunzione nei ruoli e deve ritenersi presuntivamente provata, ma dovrà essere quantificata in separa sede in mancanza di più specifiche allegazioni e prove sul punto.
Nel ricorso introduttivo, il ricorrente aveva infatti chiesto la condanna al risarcimento dei danni scaturenti dalla mancata assunzione.
Pag. 13 di 14 Va ribadito che “è consolidato l'orientamento di questa Corte, fatto proprio anche dalle
Sezioni Unite, secondo cui in tema di risarcimento del danno da perdita di chance, incombe sul singolo dipendente l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenimento del bene della vita rivendicato (v. Cass., Sez. Un., n.
21678/2013 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 4014/2016; Cass. n.
11165/2018; Cass. n. 13483/2018)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 03/11/2021).
5. Con riguardo al governo delle spese sussistono gravi ed eccezionali ragioni che considerata la natura interpretativa delle complesse questioni trattate e le oscillazioni della giurisprudenza di merito sulla fattispecie, impongono la compensazione delle stese di lite del presente grado di giudizio
6. Sul contributo unificato, nonostante il rigetto dell'appello, non è dovuto alcun ulteriore versamento da parte dell'amministrazione appellante, in conformità a quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 9938 del 2014, che ha affermato che stante la non debenza da parte delle amministrazioni pubbliche del versamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17 ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile ( Così
Cass.21348/2023).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa le spese del presente grado del giudizio.
Napoli, 18/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore est.
(Dr. Anselmo Del Fiacco) Il Presidente
(Dr.ssa Vincenza Totaro)
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e Previdenza
Composta dai magistrati:
1) Dr.ssa Vincenza Totaro, Presidente
2) Dr. Arturo Avolio, Consigliere
3) Dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario Relatore
All'udienza del 18/09/2025, nella causa RG 1352/2023, ha pronunciato in grado d'appello la seguente SENTENZA
TRA
, già (C.F. Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
e , in persona del L.R. Parte_3
p.t., difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in via Diaz n.11, Napoli appellante
E
, difeso dall'avv. Simone Monaco, domiciliato in via Peccerillo n. CP_1
17, AS (CE) appellato
* * *
Con ricorso depositato in data 21.10.2021 al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sezione lavoro-, convenne in giudizio il CP_1 Parte_1
(già ) e l' , premettendo di
[...] Pt_2 Parte_3 essere docente presso l'ISIS “Ferraris-Buccini di Marcianise” dal 1987 e di aver partecipato al concorso per Dirigenti Scolastici nel 2011.
Espose di essere stato escluso dalla graduatoria definitiva del concorso con provvedimento dell'amministrazione del 16/06/2014, e che, a seguito di impugnazione,
Pag. 1 di 14 di aver ottenuto l'annullamento del provvedimento di esclusione con Sentenza del Tar
Lazio n. 3083/2021 del 15.03.2021. In ottemperanza alla citata Sentenza, l'
[...] aveva provveduto a stilare una “Graduatoria generale di merito del concorso CP_2 per il reclutamento DDSS con DDG del 2011” in cui esso ricorrente era stato collocato al sessantesimo posto, insieme ad altri titolari di sentenze di diversa natura relative al concorso 2011, in vista dell'imminente immissione nel ruolo di DDSS.
Dedusse che la graduatoria concorsuale definitiva del 2014 non gli aveva riservato alcun posto in pendenza del precedente ricorso al TAR, come invece avrebbe dovuto, e che, essendo ormai esaurita, l' avrebbe dovuto riconoscere il suo diritto CP_2 all'assunzione con retrodatazione degli effetti giuridici, nonché al risarcimento del danno per gli anni trascorsi. L'Ufficio, invece, pur non contestando il diritto all'immissione in ruolo scaturente evidentemente dalla statuizione del giudice amministrativo, e pur dichiarando di dover subordinare l'effettivo affidamento dell'incarico alla sussistenza di posti vacanti e disponibili nei ruoli della Regione, con provvedimenti del 02.08.2021 Registro U. 0029715 e del 1.08.2021, aveva assegnato gli incarichi in “reggenza” negli istituti scolastici sottodimensionati e normodimensionati, non dando corretta esecuzione alla sentenza del Tar Lazio.
L pur avendo l'onere di dare esecuzione alla sentenza del TAR, l'aveva CP_2 ignorata del tutto ed aveva attuato invece un vero paradosso nell'anno scolastico
2021/22, appunto aumentando le reggenze con le consecutive spese pur sapendo di dover risarcire i danni ad esso ricorrente per la mancata assunzione in servizio.
Chiese, pertanto, l'accertamento del proprio diritto all'assunzione nei ruoli dei DDSS mediante attribuzione di uno dei numerosi posti (istituti scolastici normodimensionati) assegnati in reggenza e la condanna al risarcimento dei danni da mancato guadagno, in relazione alla mancata assunzione, dall'anno scolastico 2021/2022 e fino all'effettiva assunzione in servizio, da quantificarsi in misura corrispondente alla differenza tra retribuzione dirigenti e retribuzione docenti secondo le tabelle contrattuali di categoria dirigenti-scolastici area V in vigore.
Pag. 2 di 14 Non si costituirono i convenuti (già ) e Parte_1 Pt_2
l' , pur ritualmente evocati in giudizio, per Parte_3 cui per cui ne venne dichiarata la contumacia.
Istruita la causa, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 945/2023, del 09.05.2023, in questa sede impugnata, accolse parzialmente il ricorso dichiarando il diritto del ricorrente all'assunzione nei ruoli dei DDSS, considerando i posti assegnati in reggenza per l'anno scolastico 2021/2022 con provvedimenti del 02.08.2021 e dell'11.08.2021 e condannò l'amministrazione resistente al risarcimento del danno da quantificarsi in separato giudizio con decorrenza da aprile 2022, oltre alle spese di lite.
In sintesi, il giudice del primo grado, considerato incontestato il diritto del ricorrente all'immissione in ruolo, siccome già riconosciuto in via giudiziaria con sentenza del giudice amministrativo, quanto all'esecuzione della sentenza stessa in assenza di posti vacanti e disponibili, ritenne che, nella contumacia di parte resistente, non era stata fornita prova idonea dell'inesistenza di posti vacanti e disponibili e dell'impossibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria, e che era emerso, al contrario, che si era proceduto al conferimento di incarichi di reggenza prima di aver dato esecuzione ai provvedimenti giudiziari, con la conseguenza che doveva dichiararsi accertato il diritto all'assunzione del prof. nei ruoli di mediante attribuzione di uno CP_1 Pt_4 dei posti (istituti scolastici normo dimensionati) assegnati in reggenza.
Quanto alla domanda di risarcimento danni da perdita di chance, il primo giudice la ritenne provata, come conseguenza del diritto all'assunzione, rinviandone la quantificazione ad altro giudizio.
Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 08/06/2023, il
[...]
, già Parte_1 Controparte_3
, e l , hanno impugnato la predetta
[...] Parte_3
Sentenza n. 945/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e ne hanno chiesto, con ampie argomentazioni, la riforma, chiedendo il rigetto in toto della domanda di primo grado.
Con un primo motivo, l'amministrazione ha eccepito l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui è stata accolta la domanda e dichiarato il diritto del ricorrente
Pag. 3 di 14 all'assunzione nei ruoli di DDSS, sull'assunto che il diritto scaturisse direttamente dall'inserimento in graduatoria, senza possibilità di essere postergato nell'anno scolastico 2021-2022 dal conferimento degli incarichi di reggenza su scuole normo e sotto dimensionate. Ha sostenuto, in proposito, che il diritto all'assunzione sarebbe subordinato ad altre condizioni, quali la presenza di posti vacanti e disponibili ed il
Decreto interministeriale di autorizzazione all'assunzione, condizioni non sussistenti nel caso di specie.
Inoltre, l'amministrazione appellante ha fatto rilevare che le poche assunzioni cui si era provveduto dall'a.s. 2021/2022, erano dovute alle condizioni di organico nella Regione
Campania, con Istituti per dirigenti in posizione di stato, Istituti per dirigenti perdenti posto, Istituti sottodimensionati, Istituti considerati dimensionati dalla legge di bilancio
2021 (L. n. 178/2020, art. 1, comma 978) e vincoli di cui al D.M. organici n. 157 del
14.05.2021, Istituti per contenziosi pendenti, Istituti destinati alla mobilità interregionale.
Il appellante ha sostenuto che la situazione giuridica del ricorrente non sarebbe Parte_1 di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo allo scorrimento della graduatoria, e che le decisioni del giudice amministrativo possono consentire l'inserimento a pettine nelle graduatorie, ma non implicare, quale conseguenza, l'automatica immissione in ruolo, anche in spregio di norme inderogabili e vincoli alle assunzioni anche di carattere economico-finanziario.
Sulla base di altra Sentenza del Consiglio di Stato n.3431 del 9 maggio 2022, che si era pronunciato sull'azione intrapresa da alcuni candidati volta per l'ottemperanza delle sentenze alla luce delle quali erano stati, per l'appunto, inseriti a pettine nella graduatoria de quo, il ha sostenuto che le due attività, di inserimento in graduatoria e di Parte_1 immissione in ruolo, sono ontologicamente distinte, logicamente e cronologicamente successive e non possono in alcun caso essere confuse o ritenersi dover essere contemporanee. L'immissione in ruolo richiede oltre all'inserimento in graduatoria ulteriori presupposti di legge (id est presenza di posti vacanti e disponibili, il decreto Contr interministeriale di autorizzazione all'assunzione, nonché l'autorizzazione del .
Pag. 4 di 14 Nel caso in esame, sempre secondo quanto esposto nel ricorso in appello, l'allora , Pt_2 acquisita la prescritta autorizzazione di cui all'art. 39, comma 3 bis, della Legge 449 del
1997, aveva comunicato all' di poter Controparte_5 procedere all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato solo di n. 9 dirigenti scolastici, e, di conseguenza, erano stati immessi in ruolo solo i primi 9 candidati della graduatoria integrata, fra i quali, per punteggio, non era ricompreso il prof. Pertanto, il diritto del ricorrente all'assunzione, come dichiarato nella CP_1 sentenza di primo grado, non sarebbe amministrativamente eseguibile per non essere Cont stata concessa l'autorizzazione ad ulteriori assunzioni all' per la Pt_3
La sentenza di primo grado sarebbe errata poiché avrebbe incentrato la posizione del ricorrente in primo grado sull'assunto che il superamento di un concorso pubblico, indipendentemente dalla nomina, consoliderebbe nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo, che invece, al pari della situazione degli idonei, la prevalente giurisprudenza sarebbe orientata nel riconoscere come una posizione di interesse legittimo allo scorrimento della graduatoria, o secondo un altro orientamento minoritario, valore di mera aspettativa, non tutelabile in sede giudiziaria.
Resterebbe comunque impregiudicato l'interesse del ricorrente all'assunzione, garantito sia dalla sentenza, che dalla trasformazione della graduatoria del 2011 in graduatoria ad esaurimento, nonché dall'inserimento a pettine del medesimo nella graduatoria, ma mancherebbero posti vacanti e disponibili per una sua collocazione utile.
Il Ministero appellante ha impugnato, infine, il capo della sentenza che ha accolto parzialmente la domanda e condannato l'Amm.ne al risarcimento del danno da quantificarsi in separato giudizio con decorrenza da aprile 2022, e ne ha chiesto la riforma.
Ha concluso, chiedendo di annullare e/o riformare integralmente la sentenza di primo grado e di rigettare tutte le domande e le pretese avanzate in origine dal docente, riconoscendole come infondate.
Si è ricostituito il docente appellato con memoria difensiva del 27/11/2023, chiedendo con ampie argomentazioni il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Pag. 5 di 14 La Corte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha disposto lo svolgimento in trattazione scritta dell'udienza di discussione fissata per il 18/09/2025.
Depositate note scritte conclusive dalle parti, che si sono riportate ai propri scritti difensivi, la causa è stata riservata in decisione.
* * * Motivi della decisione.
L'appello proposto dal e dall' Parte_1 [...]
è infondato e deve essere rigettato. Parte_3
1. Preliminarmente, osserva il Collegio che nelle more del presente giudizio di appello il e l' Parte_1 Parte_3 hanno notificato al prof. i seguenti documenti (depositati con
[...] CP_1 le note del 27/01/2024): 1) Contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato;
2) decreto di conferimento incarico dirigenziale, già sottoscritto dal
Direttore generale;
3) contratto individuale di lavoro accessorio all'incarico, già sottoscritto dal Direttore generale.
Tuttavia, l'appellato ha dichiarato nelle note del 17/2/2025, che non ha ricevuto dall'amministrazione alcun reale incarico, che non può essere ancora dichiarata cessata la materia del contendere, ed ha insistito, anche nelle ultime note per il rigetto dell'appello.
Sul punto, osserva il Collegio che il contratto di lavoro di lavoro è stato predisposto dall'amministrazione in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, n. 945/2023 del 09/05/2023,
R.G. n. 6201/2021, che ha dichiarato “il diritto del ricorrente all'assunzione nei ruoli di
, e comunque “fatti salvi gli esiti dell'eventuale giudizio di merito o Pt_4 dell'eventuale gravame istaurato o istaurando”. Di conseguenza l'assunzione non può ritenersi che sia stata disposta in via definitiva e non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere come richiesto dall'amministrazione appellante.
2. Nel merito, l'appello è infondato, anche alla luce di altri precedenti di questa Corte n.
253/2024 del 18 gennaio 2024 e dell'8.2.2024, le cui motivazioni devono intendersi in questa sede richiamate ai sensi dall'art. 118 disp. att. c.p.c., aventi ad oggetto la medesima procedura concorsuale.
Pag. 6 di 14 Il thema decidendum è rappresentato dal riconoscimento del diritto all'assunzione esperito da parte appellata a seguito dell'annullamento giurisdizionale della graduatoria finale di merito della procedura concorsuale indetta con D.D.G. 13 luglio 2011
(pubblicato sulla G.U. - 4° Serie Speciale - "Concorsi" n. 56 del 15 luglio 2011)
Prima di valutare la sussistenza della giurisdizione vanno tratteggiati, per una più compiuta intellegibilità, i fatti di causa.
2.1 L'originario ricorrente aveva partecipato al concorso per il reclutamento, su base regionale, di n. 2386 dirigenti scolastici, indetto con decreto del , Dipartimento Pt_2 per l'istruzione, Direzione generale per il personale della scuola, in data 13 luglio 2011 ed era stato escluso dalla graduatoria definitiva con provvedimento notificatogli il
16/06/2014.
Aveva proposto ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio che, con sentenza n. 3083/2021 del
15.03.2021 aveva annullato il provvedimento di esclusione.
Espletate le prove del concorso, in data 01.04.2021 l'amministrazione procedente
[...] aveva provveduto a stilare un elenco denominato “Graduatoria generale di CP_2 merito del concorso per il reclutamento DDSS con DDG del 2011”, nel quale esso ricorrente veniva collocato al 60simo posto insieme ad altri titolari di sentenze di diversa natura relative al concorso 2011.
Nell'ambito della precedente graduatoria concorsuale definitiva del 2014 dello stesso concorso 2011, che era ormai esaurita già d qualche anno, al ricorrente non era stato riservato alcun posto in via cautelare.
Alla richiesta di assunzione formulata dal ricorrente in data 25 maggio 2021, l'
[...] aveva risposto testualmente: “Non è peraltro contestato il diritto CP_2 all'immissione in ruolo scaturente evidentemente dalla statuizione del giudice amministrativo, ma è noto e pacifico che allo stato attuale l'organico della regione
Campania sia, tuttavia, saturo e pertanto l'affidamento dell'incarico e la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato sia subordinata alla sussistenza di posti vacanti e disponibili nei ruoli della regione Campania”.
La Direzione scolastica generale della regione con decreto del 2.08.2021 Pt_3
Registro U. 0029715, avente ad oggetto: “Incarichi di reggenza – Area V Dirigenti
Pag. 7 di 14 scolastici”, provvedeva invece a destinare in reggenza gli istituti scolastici non solo sottodimensionati ma anche normo dimensionati raggiungendo, con i vari provvedimenti di assegnazione succedutesi nel tempo, n. 120 reggenze, senza dare esecuzione alla sentenza del TAR.
Nel presente giudizio il ricorrente ha lamentato che avendo egli ottenuto con sentenza l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla graduatoria del 2014, avrebbe dovuto essere inserito a pettine nella stessa graduatoria, qualora essa fosse ancora esistente, ma, essendo tutti i componenti fino all'ultimo della graduatoria del concorso
2011 stati assunti nel ruolo di DDSS negli anni addietro senza che ad esso venisse riservato alcun posto nella medesima graduatoria, si configurava un diritto (a suo dire riconosciuto anche dall' all'assunzione immediata e al risarcimento per CP_2 gli anni trascorsi.
Con ulteriore diffida aveva sollecitato l' a provvedere all'immissione in CP_2 ruolo.
3. Così sintetizzata la complessa vicenda in esame che si è stratificata in diverse iniziative giudiziarie e sulle quali ha inciso da ultimo la trasformazione della procedura da concorsuale ad idoneativa, è opportuno valutare la sussistenza della giurisdizione.
Va ribadito che, per quanto riguarda il concorso in parola, la graduatoria si è trasformata in graduatoria permanente e "ad esaurimento", come riconosciuto anche nel ricorso in appello dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 2013, n. 104, il quale stabilisce che le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore Generale del
[...]
13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Controparte_3
Ufficiale, 4° serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n.
2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento".
Come precisato dal Consiglio di Stato – CdS sez.VII n.7825 dell'9/9/2022 - in una vicenda analoga “La ridetta prospettazione - va precisato - non è a sospetta incostituzionalità perché, nell'ambito del principio costituzionale del pubblico concorso
(art. 97, comma quarto), sono ammissibili, in base alla giurisprudenza costituzionale deroghe, seppur rigorose e limitate, che possono trovare giustificazione in "peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico" (cfr. Corte Cost. 13 novembre 2009 n. 293),
Pag. 8 di 14 come quella appunto, (propria del caso di specie), di assorbire tutti i candidati di una selezione pubblica, laddove sia dimostrata l'esigenza di coprire un numero significativo di posti di dirigente scolastico, addirittura superiore rispetto al numero programmato di assunzioni al momento della pubblicazione del bando di concorso, (tanto da intervenire con fonte normativa primaria eccezionale e quindi di stretta interpretazione)".
Come osservato dal Consiglio di Stato nella decisione n.6185 pubblicata in data
13.10.2020, con cui veniva confermava con diversa motivazione la sentenza del TAR
Lazio sopra citata, “per effetto di tale intervento normativo, si è determinata una profonda trasformazione della "ratio concorsuale che aveva caratterizzato, in origine, la procedura e la rilevanza selettiva delle prove alle quali i candidati dovevano sottoporsi", con l'assimilazione della originaria procedura concorsuale ad una più semplicemente
“idoneativa", nella quale la risorsa, da "scarsa", è divenuta "disponibile" per tutti quei candidati che avevano dimostrato (posto che le prove erano state già espletate al momento dell'entrata in vigore della norma) di possedere i requisiti scientifico-culturali per assumere il ruolo di dirigenti scolastici, avendo superato le prove scritte ed orali”.
In attuazione della sentenza del TAR l' aveva operato un inserimento "a CP_2 pettine" del docente nella graduatoria generale di merito;
in particolare l'Amministrazione, dopo la pubblicazione della sentenza, ha espletato l'attività ulteriore, necessaria al definitivo inserimento dell'appellato in graduatoria, attività consistita, come ricorda la Difesa, nel riattivare l'iter concorsuale, riconvocando la Commissione esaminatrice ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera dichiarati dai ricorrenti nella domanda di partecipazione al concorso e della conseguente rettifica della graduatoria definitiva di merito con reinserimento dell'appellato in ragione del punteggio complessivo ad esso attribuito.
Tanto rimarcato, il ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva sostenuto che, stante il definitivo annullamento dei provvedimenti impugnati, avrebbe maturato il diritto all'immissione in ruolo nel profilo dirigenziale con la decorrenza spettante in relazione alla posizione assunta in graduatoria, stante l'inserimento "a pettine" in graduatoria, e lamentato di non aver potuto beneficiare di tutte le utilità giuridiche conseguenti all'acquisita idoneità concorsuale, a causa dell'illegittima
Pag. 9 di 14 estromissione dalla graduatoria iniziale definitiva nella quale non vi era stata alcuna riserva di posto in suo favore.
Aveva rimarcato che, in ragione della trasformazione in esaurimento della graduatoria concorsuale, anche se idoneo non vincitore, avrebbe maturato il diritto all'assunzione sui posti ogni anno previsti nel contingente di nomina nella Regione Campania, oltre quindi i posti originalmente messi a concorso.
In definitiva l'originario ricorrente non ha adito il primo Giudice per ottenere semplicemente la mera esecuzione della decisione del TAR a sé favorevole, atteso che la stessa Amministrazione con prot. n. 12263 del 1° aprile 2021 vi aveva dato esecuzione approvando la rettifica della graduatoria concorsuale di merito con inserimento “a pettine” del nominativo e del punteggio dell'attuale istante.
Già nel ricorso introduttivo aveva dato atto del fatto che in ottemperanza alla citata
Sentenza del Tar Lazio n. 3083/2021 del 15.03.2021, l' aveva CP_2 provveduto a stilare una “Graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento DDSS con DDG del 2011” in cui esso ricorrente era stato collocato al sessantesimo posto, insieme ad altri titolari di sentenze di diversa natura relative al concorso 2011.
Ciò che, invece, l'originario ricorrente ha reclamato con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è l'assunzione in ruolo, che è cosa ben diversa dall'ottemperanza della decisione del giudice amministrativo sopra citata.
Invero una volta ottenuto l'inserimento in graduatoria e l'attribuzione di un determinato punteggio, ogni intervento costitutivo del rapporto non è espressivo di alcuna potestà discrezionale essendo ascrivibile al potere datoriale privatistico.
Si verte, in altri termini, in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti nella graduatoria idoneativa di merito, a scorrimento, strumentale alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego.
Il diritto all'assunzione in ruolo è un effetto che consegue all'inserimento in graduatoria,
e che dunque trascende e travalica il giudicato del giudice amministrativo nell'eventuale giudizio di ottemperanza, involgendo questioni che si collocano fuori dell'ambito della procedura concorsuale e, quindi, esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo;
Pag. 10 di 14 in tema di scorrimento delle graduatorie come precisato da ultimo da Cass. S.U., 15 febbraio 2022, n. 4870 “La domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa a dare corso allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, verte sul diritto alla assunzione, con conseguente appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario;
ove, invece, la pretesa al riconoscimento di tale diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'amministrazione di merito” (decisione richiamata in motivazione
Consiglio di Stato sez.VII, 03/05/2022 n.3461).
Può dirsi ius receptum (v. Cass., Sez. Un., 22 agosto 2019, n. 21607; Cass. 20 ottobre
2017, n. 24878; Cass., Sez. Un., 29 dicembre 2016, n. 27460) che i candidati utilmente collocati in una graduatoria finale di un concorso pubblico sono legittimati a ricorrere alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui possano vantare un diritto perfetto all'assunzione, ad esempio derivante da una decisione dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento della graduatoria ancora efficace e la contestazione abbia ad oggetto le modalità di attuazione di tale scorrimento.
Tanto premesso deve rilevarsi come appaiano infondati, in coerenza con i principi già sopra richiamati, i motivi di appello.
È principio ricorrente che l'inserimento dei candidati in graduatoria non determina ex se un diritto all'assunzione, dovendosi tener conto di eventuali mutamenti della situazione di fatto e diritto tra la data di espletamento del concorso e la data della successiva determinazione di avvalersi o meno dell'attività lavorativa di chi sia stato utilmente collocato in graduatoria.
Non è in dubbio che l'inserimento in graduatoria ingenera una legittima aspettativa a conseguire l'assunzione, e che l'amministrazione è tenuta ad adottare tempestivamente, in senso affermativo o negativo, i provvedimenti conseguenti all'inserimento in graduatoria.
Tuttavia nel caso di specie la stessa Amministrazione scolastica, con provvedimento del
01.04.2021 (vedasi doc. 3 delle produzioni di parte ricorrente), provvedendo all'esecuzione della sentenza con l'inserimento a pettine del ricorrente nella graduatoria, ha riconosciuto non solo il diritto dello stesso all'immissione in ruolo scaturente dalle
Pag. 11 di 14 statuizioni del giudice amministrativo, ma ha anche manifestato la volontà di avvalersi della sua attività lavorativa, sebbene subordinando illegittimamente la relativa sottoscrizione di contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'affidamento dell'incarico per cui erano risultati idonei alla disponibilità di posti vacanti e disponibili nei ruoli della regione Campania.
Nel Decreto del 01/04/2021 l' ha dato atto che le Parte_3 graduatorie di merito regionali del concorso del 2011 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento e che la graduatoria già approvata nel 2014 deve ritenersi integrata come da elenco allegato al decreto. L'odierno appellato figura nel nuovo elenco/graduatoria del 2021 al 60° posto (636 BIS) con un punteggio totale di 64,90.
È incontestato, invero, che altri candidati con punteggi inferiori a quello della ricorrente erano stati immessi in ruolo precedentemente all'ottemperanza della ridetta sentenza del
TAR.
Nel caso in esame, il diritto del ricorrente all'immissione in ruolo emerge dalla risposta alla diffida del 14.04.2022, datata il 25.05.2022, non contestata, cui ha fatto riferimento il primo giudice in motivazione, ma anche dal provvedimento del Direttore Generale
del 30.08.2024, allegato alle note scritte Parte_3 di parte appallata del 17.02.2025, nel quale si afferma che l'esecuzione del provvedimento del giudice è subordinato alla effettiva disponibilità di un posto in organico e che alla data attuale l'intero contingente assegnato risulta essere coperto con dirigenti scolastici di ruolo, e che non residuano posti vacanti e disponibili per l'a.s.
2024/20205.
Lo stesso appellante riconosce il diritto all'assunzione in ruolo che è un effetto Parte_1 che consegue all'inserimento in graduatoria, ma a suo avviso sarebbe subordinato ad ulteriori condizioni quali la presenza di posti vacanti e disponibili e il decreto interministeriale di autorizzazione all'assunzione (pag. 7 dell'appello).
Ne consegue che la situazione giuridica soggettiva dei candidati derivante dall'approvazione definitiva della graduatoria di merito, previa rettifica della precedente graduatoria definitiva con reinserimento della ricorrente in ragione del punteggio complessivo ad essa attribuito a seguito della riattivazione l'iter concorsuale, giusta riconvocazione della Commissione esaminatrice ai fini della valutazione dei titoli di
Pag. 12 di 14 studio e di carriera dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso e della conseguente attribuzione dei punteggi spettanti e la disponibilità di posti vacanti messi a concorso, si configura quale diritto soggettivo perfetto alla stipulazione del relativo contratto.
Invero, a seguito della cd. privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della
P.A., il destinatario della proposta di stipulazione del contratto di lavoro, all'esito di un procedimento che muove da un'offerta al pubblico, è titolare di un diritto quesito sin dal momento di inserimento nella graduatoria a pieno titolo, sì da potersi richiedere l'accertamento dell'esistenza di tale diritto con efficacia ex tunc; l'inosservanza dell'ordine di graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato, con conseguente inefficacia dello stesso perché affetto da nullità.
Il ricorrente, qualora gli fosse stato riservato un posto nella prima graduatoria a seguito della relativa impugnazione, ad oggi sarebbe stato già assunto, in quanto quella prima graduatoria risulta essere già esaurita e tutti sono stati immessi in ruolo.
Ne consegue il rigetto dei motivi di appello, condividendo, questa Corte, i principi giurisprudenziali richiamati dal primo Giudice, al quale lo stesso si è conformato nella soluzione della complessa vicenda in fatto, oggetto dell'odierno riesame, con la conseguenza della ritenuta sussistenza del diritto della ricorrente all'immediata assunzione nei ruoli quale Dirigente scolastico della Regione Campania sulla base del punteggio effettivamente ricoperto nella graduatoria del concorso, e con conseguente condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno da quantificarsi in separato giudizio con decorrenza da aprile 2022.
4. La sentenza impugnata appare corretta e merita di essere confermata anche in relazione alla domanda risarcitoria, già qualificata come perdita di chance, che potrà essere quantificata in separata sede.
La richiesta di risarcimento scaturisce dal riconoscimento della pretesa sostanziale del diritto all'assunzione nei ruoli e deve ritenersi presuntivamente provata, ma dovrà essere quantificata in separa sede in mancanza di più specifiche allegazioni e prove sul punto.
Nel ricorso introduttivo, il ricorrente aveva infatti chiesto la condanna al risarcimento dei danni scaturenti dalla mancata assunzione.
Pag. 13 di 14 Va ribadito che “è consolidato l'orientamento di questa Corte, fatto proprio anche dalle
Sezioni Unite, secondo cui in tema di risarcimento del danno da perdita di chance, incombe sul singolo dipendente l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenimento del bene della vita rivendicato (v. Cass., Sez. Un., n.
21678/2013 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 4014/2016; Cass. n.
11165/2018; Cass. n. 13483/2018)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 03/11/2021).
5. Con riguardo al governo delle spese sussistono gravi ed eccezionali ragioni che considerata la natura interpretativa delle complesse questioni trattate e le oscillazioni della giurisprudenza di merito sulla fattispecie, impongono la compensazione delle stese di lite del presente grado di giudizio
6. Sul contributo unificato, nonostante il rigetto dell'appello, non è dovuto alcun ulteriore versamento da parte dell'amministrazione appellante, in conformità a quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 9938 del 2014, che ha affermato che stante la non debenza da parte delle amministrazioni pubbliche del versamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17 ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile ( Così
Cass.21348/2023).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa le spese del presente grado del giudizio.
Napoli, 18/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore est.
(Dr. Anselmo Del Fiacco) Il Presidente
(Dr.ssa Vincenza Totaro)
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