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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/04/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE OTTAVA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea De Magistris, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7018/24 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(CF ) rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Parte_1 C.F._1
Migliore
APPELLANTE
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Federico CP_1 C.F._2
Orio
CONVENUTO APPELLATO
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 1165/24 del Giudice di Pace di Torino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
“ voglia accogliere le seguenti conclusioni: respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione, in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in atto in- troduttivo il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1165/2024, emessa dal Giudice di pace di Torino, dott. Roberto Accossato, in data 2 aprile 2024, depositata nella stessa data in Cancelleria e notificata via pec il 03.04.2024, a definizione del procedimento recante R.g. 6694/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate dalla ricorrente nel giudizio di primo grado e, disattese tutte le eccezioni e le Parte_1
istanze sollevate dall'appellato nel procedimento di primo grado e nel presente giudizio, dichiarare tenuto e condannare il sig. al pagamento della somma di cui CP_2 all'atto di precetto del 3 febbraio 2023 e pari ad euro 8.332,26, oltre interessi, oltre le successive occorrende;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre Iva e Cp come per legge con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
Parte convenuta:
Voglia codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previe le declaratorie e prove del caso: nel merito: rigettare l'appello avversario siccome infondato per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta in appello datata 30.09.2024, e di cui ai redigendi scritti conclusivi, e, per l'effetto, confermare le statuizioni di cui al dispositivo della sentenza di primo grado;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge, afferenti al presente giudizio di gravame, e con conferma della soccombenza dell'odierna appellante con riguardo a quelle liquidate nel giudizio di primo grado.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sul giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art 615 co 1 c.p.c. il debitore sig ha adito il Giudice di Pace di Torino, CP_2
chiedendo di accertare che la sig non era titolare del credito azionato con il precetto Pt_2
del 3 febbraio 2023 con il quale gli intimava il pagamento della somma di euro 8.322,26, a titolo di mantenimento del figlio per il periodo dal 05.08.2019 al 05.01.2023. Per_1
A tal fine ha esposto che, con sentenza n. 2364/22 emessa dal Tribunale di Torino, era stata pronunciata la separazione dei coniugi e disposto il pagamento di un assegno di euro 300 per il figlio convivente con la madre.
Con il ricorso, formulato quindi ai sensi dell'art 615 co. 1 c.p.c., il sig ammetteva il CP_2
mancato pagamento delle somme così come elencate dalla parte creditrice, ma ne contestava la debenza, argomentando che l'obbligo contributivo sorgeva solo a decorrere dalla data di deposito della sentenza, e quindi a far data dal mese di giugno 2022, primo mese successivo al deposito della stessa in data 23.05.2022. Inoltre, sosteneva che il padre del minore, sino al momento della correzione dell'errore materiale della sentenza, che riportava quale obbligato in luogo del sig il sig. , non fosse nella possibilità di conoscere CP_2 Pt_1 realmente chi fosse tenuto all'obbligo contributivo. Si costituiva in giudizio la sig.ra insistendo per la debenza delle somme e invocando Pt_1
il principio, consolidato in giurisprudenza, per cui l'obbligazione avente ad oggetto il versamento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento e stabilito nella sentenza che pronunci lo stato di separazione dei coniugi, decorre dal momento del deposito della domanda giudiziale, non potendosi porre a danno della parte che invoca un diritto il tempo necessario per la celebrazione del processo.
Con sentenza n. 1165/24 il Giudice di Pace di Torino in accoglimento dell'opposizione ha dichiarato inesistente il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata per il contributo al mantenimento del figlio nel periodo indicato in precetto.
2. Sulla censura in appello dell'attore.
Con l'appello l'attrice opposta censura la sentenza di primo grado articolando quattro motivi di appello:
1. Violazione dell'art. 445 c.c. e violazione del principio in base al quale il diritto non può essere pregiudicato dal tempo necessario a farlo valere;
2. Violazione della norma di cui all'art. 30 Cost., 147, 315 bis e 316 bis c.c. in punto obbligo di contribuire al mantenimento dei figli;
3) Decorrenza dell'assegno di mantenimento per la prole in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.; 4) Difetto assoluto di motivazione in ordine all'individuazione della data di decorrenza dell'assegno di mantenimento stabilito nella sentenza azionata con l'atto di precetto opposto.
Si è costituita la parte appellata chiedendo la conferma della decisione spiegando i medesimi motivi di opposizione del primo grado.
Senza necessità di svolgere attività istruttoria all'udienza del 20.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come indicate in epigrafe ed il Giudice ha trattenuto la causa a decisione.
4. L'appello è fondato nei limiti di cui alla motivazione che segue in accoglimento del primo motivo.
La domanda formulata dall'opponente sig in primo grado è qualificabile come CP_2
opposizione preventiva al precetto ex art 615 co 1 c.p.c. fondato su titolo giudiziale e rappresentato dalla sentenza di separazione tra le parti emessa dal Tribunale di Torino il
31.5.2022 con cui era disposto, a carico del padre, il pagamento di un assegno di euro 300 per il mantenimento del figlio minore convivente con la madre.
Con il precetto del 3.2.2023 la sig.ra aveva intimato il pagamento della somma di Pt_1
euro 8322,26 per l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento del figlio per il periodo dal 05.08.2019 (data della domanda di separazione) al 05.01.2023 avendo il padre, sig , corrisposto la somma di € 300, una volta immediatamente dopo l'ordinanza CP_2 presidenziale del 20.1.2020, e € 150 per i mesi successivi sino al 16.6.2022, ovvero sino al mese successivo alla data della sentenza quando aveva iniziato a corrispondere regolarmente
300 euro.
Quest'ultimo con l'opposizione ex art 615 co 1 c.p.c. ha eccepito l'inesistenza del titolo esecutivo per gli importi, indicati nel precetto, richiesti per il mantenimento riferito ai mesi precedenti il deposito della sentenza;
l'inutilizzabilità, quale titolo esecutivo per il periodo pregresso, dell'ordinanza presidenziale che riportava quale soggetto debitore il sig e Pt_1
non il sig . CP_2
Il giudice di prime cure ha ritenuto non dovuto l'assegno per tutti i mesi indicati nel precetto sulla scorta di due motivi: l'autonomia dei due titoli, quello dell'ordinanza ex art 708 c.p.c. del Presidente del Tribunale che aveva provveduto, sin dall'inizio, a disciplinare il mantenimento del figlio con un assegno di € 300 a carico del padre individuato erroneamente come il sig. (anziché ) e la successiva sentenza di separazione Pt_1 CP_2
che confermava il provvedimento presidenziale quanto all'assegno ma che aveva prodotto i suoi effetti in data successiva alla pronuncia (giugno 2022); l'intervento del provvedimento di correzione ex art 287 c.p.c., con il quale si è corretto il nome del padre (da a Pt_1
), nella sola sentenza di separazione cosicchè, il diverso e precedente titolo CP_2
rappresentato dall'ordinanza presidenziale, non essendo stato fatto oggetto di analoga correzione, non poteva essere interpretato in sede di opposizione esecutiva in modo difforme dal dato formale.
Si deve osservare che con il precetto la creditrice ha portato in esecuzione un solo titolo rappresentato dalla sentenza di separazione dei coniugi la sent. n. 2364/22 emessa dal
Tribunale di Torino in data 23.5.2022, corretta con decreto ex art 287 c.p.c. in data
23.9.2022. Non si rinviene l'utilizzo di altro titolo e, in particolare, dell'ordinanza presidenziale con i quali erano stati emessi i provvedimenti provvisori ai sensi dell'art 708
c.p.c.
L'assegno di mantenimento, riconosciuto con la sentenza a carico del padre, sig come CP_2
da successiva correzione, fa parte delle statuizioni economiche della sentenza di separazione i cui effetti, per giurisprudenza di legittimità consolidata retroagiscono, di norma e salvo diversa ed espressa statuizione, alla data della domanda. Infatti “In materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza” (Cass. n. 17570/23 che conferma Cass. n. 10119/2006 e Cass. n. 21087/2004).
Leggendo la sentenza di separazione agli atti non vi è traccia di una decorrenza differita dell'assegno di mantenimento per il figlio minorenne.
La circostanza che sia intervenuto il provvedimento di correzione ex art 287 c.p.c. in data
23.9.2022 non esclude l'efficacia retroattiva, negli stessi termini, anche della detta correzione poiché è pacifico che con la procedura ex art. 287 e seg c.p.c. si svolge una attività di tipo amministrativo, e non decisorio, che non si sostituisce alla precedente decisione (vd Cass n. 17836/23).
Le diverse considerazioni circa la portata esecutiva dell'ordinanza presidenziale e l'impossibilità di intervenire sul dato formale errato, che indica il padre come il sig Pt_1
anzichè il sig , quale soggetto obbligato a corrispondere l'assegno sono del tutto CP_2 irrilevanti non essendo l'ordinanza un titolo portato in esecuzione con la notifica del precetto opposto.
Infatti, con il precetto notificato il 9.2.2023 la sig.ra intimava il pagamento della Pt_1
somma di euro 8322,26 per l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento del figlio per il periodo dal 05.08.2019 (data della domanda) al 05.01.2023 (data in cui si ferma il calcolo del precetto) utilizzando la sentenza di separazione quale titolo e argomentando nell'atto circa l'efficacia retroattiva delle statuizioni economiche alla data della domanda
(29.7.2019 data del ricorso).
L'appello è, quindi, fondato e la sentenza va riformata.
5 Le spese.
Alla luce dell'accoglimento dei motivi dell'appello le spese riferibili ad entrambi i gradi di giudizio sono poste a carico dell'opponente- appellato soccombente e sono liquidate come in dispositivo per i due gradi ai valori minimi dello scaglione di riferimento stante la semplicità della questione trattata.
P.Q.M.
il Tribunale in funzione di giudice di appello, visto l'art. 359 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 1165/24 così provvede: ACCOGLIE
l'appello proposto da parte appellante e per l'effetto in totale riforma della sentenza n.
1165/24 emessa dal Giudice di pace di Torino in data 2.4.2023, rigetta l'opposizione ex art
615 c.p.c. proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
CONDANNA la parte appellata a rifondere a favore della parte appellante le spese legali dei due gradi di giudizio che liquida per l'intero (1/1) in euro 2900,00 a titolo di compensi (euro 1200 per il primo grado ed euro 1700 per il secondo grado, questi ultimi da corrispondersi a favore dell'Erario), oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende.
Così deciso in Torino il 8.4.2025.
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris