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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 4462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4462 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 834/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
sez. III civile, composta dai sigg.ri Magistrati:
dott. Rosaria MORRONE Presidente
dott. Stefano CELENTANO Consigliere
dott. Sandro DE PAOLA Giudice Ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto d'appello datato il 20.2.2020
da
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Napoli alla via Cavalerizza a Chiaia n. 46 presso lo studio dell'avv. Gabriella
Buffolino, rappresentato e difeso dall'avv. Angelica Razzano (c.f.
giusta mandato a margine dell'atto di appello C.F._2
…………………………………………………...…………….APPELLANTE
contro
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliato in Colle Sannita (BN) alla via F. Flora n. 2 presso lo studio dell'avv.
Maria Libera Martuccio (c.f. ), che lo rappresenta e C.F._4 difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta in appello
…………………………………………………………………...APPELLATO
^^^^^
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1388/2019, emessa dal Tribunale
di Benevento il 22.7.2019 e pubblicata il 25.7.2019.
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per DI presentato dinanzi al tribunale di Benevento,
[...]
chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento per €. 7.086,51, oltre CP_1
accessori, nei confronti di , quale restituzione, a titolo di Parte_1
regresso, del pagamento dallo stesso effettuato, quale coobbligato, per un debito
(finanziamento per l'acquisto di un trattore usato) contratto nell'interesse esclusivo del . Pt_1
Avverso l'emesso provvedimento monitorio proponeva opposizione
[...]
adducendo la non conformità agli originali delle copie dei bollettini Pt_1
di pagamento depositati in monitorio e la sussistenza di un debito assunto nell'interesse comune di entrambi i contendenti.
Esperita l'istruttoria, sulle rassegnate conclusioni, il tribunale di Benevento
emetteva la sentenza oggetto del presente gravame, a mezzo della quale rigettava l'opposizione, con integrale conferma del DI opposto;
spese di lite a carico dell'opponente. Motivava a tal fine il tribunale sannita che il CP_1
risultava di fatto essere semplicemente un fideiussore di un debito assunto nell'interesse esclusivo del , che risultava il solo soggetto che aveva Pt_1
acquistato ed utilizzato il trattore (come da proposta di acquisto e relativa fattura) ed a cui lo stesso era stato consegnato, nonché risultava intestatario esclusivo del finanziamento;
pertanto, per il giudice di primo grado non si rinveniva un acquisto del trattore effettuato nell'interesse comune ma una semplice garanzia concessa dal , qualificabile appunto come fideiussione, CP_1
volta a garantire la restituzione del finanziamento ottenuto dal;
in detta Pt_1
ottica – secondo la motivazione del giudice di primo grado – l'azione di regresso esercitata dal fideiussore, che ha pagato il debito altrui, era legittima e meritoria di accoglimento.
Avverso la suddetta sentenza propone appello , a cui resiste Parte_1
. Controparte_1
I motivi di gravame proposti dall'appellante sono sostanzialmente quattro e vengono così rubricati: 1) travisamento del fatto;
erronea ed omessa interpretazione e valutazione delle prove documentali;
qualificazione della fattispecie parzialmente erronea;
2) omessa pronuncia;
violazione dell'art. 112
cpc; violazione e falsa applicazione di norme;
3) omessa valutazione delle circostanze pacifiche e non contestate, delle ammissioni di controparte e delle istanze istruttorie;
omessa pronunzia;
4) in subordine, omessa pronunzia sulle eccezioni di omesso avviso prima del pagamento ex artt. 1950 e 1952 c.c..
Con il primo motivo di appello, l'appellante genericamente censura la valutazione delle risultanze istruttorie (prove documentali) effettuata dal giudice di primo grado.
Il rilievo appare inammissibile, atteso che la censura non appare contenere i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 cpc.
Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 cod.
proc. civ., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico.
In altre parole, il motivo di gravame deve porre in discussione i cardini motivazionali sui quali si è formata la sentenza di primo grado, assoggettandoli specificamente a critica, e non limitandosi a riproporre le medesime deduzioni effettuate nel corso del giudizio di primo grado, così riportando la medesima ricostruzione della vicenda non accolta dal tribunale.
La sentenza del tribunale si fonda su una qualificazione della fattispecie in termini di fideiussione sulla base di alcuni concordanti indizi, che non vengono concretamente assoggettati a censura, se non indirettamente e genericamente. Il
richiamo al mancato valore probatorio della fattura di acquisto del trattore, oltre che generico, non appare pertinente, atteso che nella stessa il tribunale non ha ravvisato il quantum del credito, ma solo un indizio indicativo della titolarità
del trattore, sul cui il finanziamento era stato fatto, al fine di individuare il soggetto qualificabile come debitore principale dell'obbligazione garantita.
Similmente per quanto concerne la proposta di acquisto, anch'essa costituente un rilevante indizio per la suddetta individuazione. Nessuna critica, neppur generica, viene avanzata dall'appellante in ordine alla circostanza che il contratto di finanziamento era “intestato” solo al , altro indizio valutato CP_1
dal tribunale come prova dell'accessorietà della prestazione di garanzia del rispetto a quella principale in capo al o, comunque, per escludere CP_1 Pt_1 che l'obbligazione fosse stata contratta dal nell'interesse comune suo e CP_1
del , ex art. 1298 c.c. Pt_1
Pertanto il rilievo non coglie nel segno.
Infondato risulta il secondo motivo di appello, a mezzo del quale la difesa del lamenta una avversa mutatio libelli, non essendosi la controparte Pt_1
qualificata come fideiussore nel primo libello difensivo.
La qualificazione giuridica del rapporto la fa il giudice;
nel caso di specie, il
, sostenendo sin dal primo atto di aver pagato un debito del e di voler CP_1 Pt_1
agire per la restituzione delle somme, ha circoscritto con sufficienza i contorni della propria pretesa, competendo poi soltanto al giudice qualificare il fatto in un istituto giuridico e applicando le relative norme.
Nel caso di specie, il tribunale ha qualificato il fatto descritto dal come un CP_1
rapporto di fideiussione. Invero, per aversi mutatio libelli è necessario avanzare una pretesa effettivamente diversa da quella originaria, con un petitum diverso e più ampio ovvero una causa petendi fondata su di un fatto costitutivo differente;
nulla di ciò ricorre nel caso in esame e, pertanto, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 112 cpc.
In ogni caso, il , nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di CP_1
opposizione a decreto ingiuntivo, precisava che la sua obbligazione era di natura fideiussoria e che, in ogni caso, anche ove l'obbligazione fosse stata da qualificare come obbligazione solidale, essa era stata di sicuro contratta non per una comunanza di interessi, ma nell'interesse esclusivo del solo , con la Pt_1
conseguenza che nei rapporti interni non si divideva tra i debitori, ex art. 1298
c.c. Infondato risulta essere il terzo motivo di appello, a mezzo del quale l'appellante lamenta l'omessa valutazione di circostanze pacifiche e non contestate e asserite ammissioni di controparte.
Secondo la difesa del , la circostanza riferita dal di voler aiutare la Pt_1 CP_1
figlia – moglie del all'epoca dei fatti- sarebbe in contrasto con la Pt_1
qualificazione del fatto in termini di garanzia fideiussoria realizzata dal tribunale. Similmente anche altre asserite circostanze (mancata azione di regresso per l'acconto versato dal ecc.), che però non intaccano la CP_1
qualificazione della fattispecie data dal giudice di prime cure. Il tribunale, nella sentenza oggetto del presente gravame, ha specificato le ragioni secondo cui tra le parti è intervenuto un rapporto fideiussorio, basandosi su tre elementi;
1) la fattura di acquisto è intestata solo al Gallo;
2) la proposta di acquisto porta solo il nominativo del Gallo ed è stata sottoscritta solo dallo stesso;
3) l'intestatario del finanziamento è solo il , mentre il risulta solo un condebitore, Pt_1 CP_1
tenuto in solido, come fideiussore, a rimborsare le rate del finanziamento in caso di inadempimento del debitore . Pt_1
Il suddetto impianto motivazionale della sentenza non appare minimamente scalfito dalle argomentazioni dell'appellante, che invece richiama circostanze che appaiono irrilevanti.
Infondato, infine, risulta essere il quarto motivo di censura, a mezzo del quale l'appellante lamenta un'omessa pronuncia del giudice di primo grado sull'eccezione di mancata denuntiatio al delle richieste di pagamento Pt_1
provenienti dal creditore, sostenendo velatamente la tesi della perdita dell'azione di regresso. In realtà, sul punto, non sussiste alcuna omessa pronuncia del tribunale, atteso che non vi era una specifica domanda giudiziale del Gallo volta a indicare le conseguenze scaturenti dalla denunciata omissione.
In altre parole, la difesa del , opponente in primo grado, nel proprio libello Pt_1
introduttivo, che ha fissato i contorni del petitum, si è limitata a richiedere genericamente l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'avversa pretesa, senza proporre alcuna domanda nei riguardi del . L'art. 1952, 2° comma, c.c. CP_1
postula, quale conseguenza della mancata denuntiatio, la possibilità che il debitore principale possa proporre nei confronti del fideiussore le medesime eccezioni che avrebbe potuto richiedere al creditore, proponendo nei suoi riguardi o una eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. ovvero una domanda di risoluzione o risarcitoria, ma di tali domande o eccezioni non vi è
traccia nel petitum dell'opponente in primo grado. La suddetta comunicazione costituisce un onere per il fideiussore, ma la sua mancanza non comporta la perdita del diritto di regresso, ma solo la possibilità che il debitore opponga al fideiussore eccezioni che, altrimenti, non potrebbe opporgli, eccezioni o domande, come detto, non facenti parte del petitum confezionato dal . Pt_1
Pertanto, seppur il eccepiva, nel punto e) del proprio atto di opposizione Pt_1
in primo grado, che la controparte non gli aveva mai comunicato le richieste di pagamento che aveva ricevuto, al fine di consentire al medesimo di Pt_1
manifestare la propria opposizione al pagamento e di agite tempestivamente per la risoluzione ed il risarcimento danni, di fatto l'odierno appellante non allegava o specificava le concrete conseguenze che sarebbero derivate da tale omissione sulla pretesa monitoria, espressamente specificando, come era suo onere, a norma dell'art. 1952, 2° comma, c.c., le eccezioni che avrebbe potuto opporre al debitore principale.
L'appello, quindi, deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Il rigetto dell'impugnazione comporta la condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio, liquidate in complessivi €.
2.906,00, tenuto conto del valore della controversia - €. 7.086,51 -, con applicazione dei minimi tariffari, attesa la vicinanza al valore minimo dello scaglione tariffario (€. 567 per fase studio della controversia, €. 461 per fase introduttiva, €. 922 per fase di trattazione/istruttoria ed €. 956 per fase decisionale); ai suddetti importi va aggiunto il 15 % sulle competenze professionali ex art. 2 DM 55/2014, l'Iva (se dovuta) ed il Cap come per legge.
p.q.m.
La Corte di Appello di Napoli, sez. III civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1388/2019, Parte_1
emessa dal Tribunale di Benevento il 22.7.2019 e pubblicata il 25.7.2019, così
dispone:
1. Rigetta l'appello, con integrale conferma della sentenza appellata;
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite del giudizio di appello, che liquida in complessivi €.
2.906,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15 %, Iva (se dovuta) e Cap come per legge;
3. Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. 115/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13; dispone che la cancelleria provveda alle annotazioni di rito nonché agli adempimenti necessari per la riscossione.
Napoli, li 26.2.2025
Il Presidente
Il Giudice Ausiliare est. (dr. Rosaria Morrone)
(dr. Sandro de Paola)
Ruolo Generale n. 834/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
sez. III civile, composta dai sigg.ri Magistrati:
dott. Rosaria MORRONE Presidente
dott. Stefano CELENTANO Consigliere
dott. Sandro DE PAOLA Giudice Ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto d'appello datato il 20.2.2020
da
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Napoli alla via Cavalerizza a Chiaia n. 46 presso lo studio dell'avv. Gabriella
Buffolino, rappresentato e difeso dall'avv. Angelica Razzano (c.f.
giusta mandato a margine dell'atto di appello C.F._2
…………………………………………………...…………….APPELLANTE
contro
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliato in Colle Sannita (BN) alla via F. Flora n. 2 presso lo studio dell'avv.
Maria Libera Martuccio (c.f. ), che lo rappresenta e C.F._4 difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta in appello
…………………………………………………………………...APPELLATO
^^^^^
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1388/2019, emessa dal Tribunale
di Benevento il 22.7.2019 e pubblicata il 25.7.2019.
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per DI presentato dinanzi al tribunale di Benevento,
[...]
chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento per €. 7.086,51, oltre CP_1
accessori, nei confronti di , quale restituzione, a titolo di Parte_1
regresso, del pagamento dallo stesso effettuato, quale coobbligato, per un debito
(finanziamento per l'acquisto di un trattore usato) contratto nell'interesse esclusivo del . Pt_1
Avverso l'emesso provvedimento monitorio proponeva opposizione
[...]
adducendo la non conformità agli originali delle copie dei bollettini Pt_1
di pagamento depositati in monitorio e la sussistenza di un debito assunto nell'interesse comune di entrambi i contendenti.
Esperita l'istruttoria, sulle rassegnate conclusioni, il tribunale di Benevento
emetteva la sentenza oggetto del presente gravame, a mezzo della quale rigettava l'opposizione, con integrale conferma del DI opposto;
spese di lite a carico dell'opponente. Motivava a tal fine il tribunale sannita che il CP_1
risultava di fatto essere semplicemente un fideiussore di un debito assunto nell'interesse esclusivo del , che risultava il solo soggetto che aveva Pt_1
acquistato ed utilizzato il trattore (come da proposta di acquisto e relativa fattura) ed a cui lo stesso era stato consegnato, nonché risultava intestatario esclusivo del finanziamento;
pertanto, per il giudice di primo grado non si rinveniva un acquisto del trattore effettuato nell'interesse comune ma una semplice garanzia concessa dal , qualificabile appunto come fideiussione, CP_1
volta a garantire la restituzione del finanziamento ottenuto dal;
in detta Pt_1
ottica – secondo la motivazione del giudice di primo grado – l'azione di regresso esercitata dal fideiussore, che ha pagato il debito altrui, era legittima e meritoria di accoglimento.
Avverso la suddetta sentenza propone appello , a cui resiste Parte_1
. Controparte_1
I motivi di gravame proposti dall'appellante sono sostanzialmente quattro e vengono così rubricati: 1) travisamento del fatto;
erronea ed omessa interpretazione e valutazione delle prove documentali;
qualificazione della fattispecie parzialmente erronea;
2) omessa pronuncia;
violazione dell'art. 112
cpc; violazione e falsa applicazione di norme;
3) omessa valutazione delle circostanze pacifiche e non contestate, delle ammissioni di controparte e delle istanze istruttorie;
omessa pronunzia;
4) in subordine, omessa pronunzia sulle eccezioni di omesso avviso prima del pagamento ex artt. 1950 e 1952 c.c..
Con il primo motivo di appello, l'appellante genericamente censura la valutazione delle risultanze istruttorie (prove documentali) effettuata dal giudice di primo grado.
Il rilievo appare inammissibile, atteso che la censura non appare contenere i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 cpc.
Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 cod.
proc. civ., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico.
In altre parole, il motivo di gravame deve porre in discussione i cardini motivazionali sui quali si è formata la sentenza di primo grado, assoggettandoli specificamente a critica, e non limitandosi a riproporre le medesime deduzioni effettuate nel corso del giudizio di primo grado, così riportando la medesima ricostruzione della vicenda non accolta dal tribunale.
La sentenza del tribunale si fonda su una qualificazione della fattispecie in termini di fideiussione sulla base di alcuni concordanti indizi, che non vengono concretamente assoggettati a censura, se non indirettamente e genericamente. Il
richiamo al mancato valore probatorio della fattura di acquisto del trattore, oltre che generico, non appare pertinente, atteso che nella stessa il tribunale non ha ravvisato il quantum del credito, ma solo un indizio indicativo della titolarità
del trattore, sul cui il finanziamento era stato fatto, al fine di individuare il soggetto qualificabile come debitore principale dell'obbligazione garantita.
Similmente per quanto concerne la proposta di acquisto, anch'essa costituente un rilevante indizio per la suddetta individuazione. Nessuna critica, neppur generica, viene avanzata dall'appellante in ordine alla circostanza che il contratto di finanziamento era “intestato” solo al , altro indizio valutato CP_1
dal tribunale come prova dell'accessorietà della prestazione di garanzia del rispetto a quella principale in capo al o, comunque, per escludere CP_1 Pt_1 che l'obbligazione fosse stata contratta dal nell'interesse comune suo e CP_1
del , ex art. 1298 c.c. Pt_1
Pertanto il rilievo non coglie nel segno.
Infondato risulta il secondo motivo di appello, a mezzo del quale la difesa del lamenta una avversa mutatio libelli, non essendosi la controparte Pt_1
qualificata come fideiussore nel primo libello difensivo.
La qualificazione giuridica del rapporto la fa il giudice;
nel caso di specie, il
, sostenendo sin dal primo atto di aver pagato un debito del e di voler CP_1 Pt_1
agire per la restituzione delle somme, ha circoscritto con sufficienza i contorni della propria pretesa, competendo poi soltanto al giudice qualificare il fatto in un istituto giuridico e applicando le relative norme.
Nel caso di specie, il tribunale ha qualificato il fatto descritto dal come un CP_1
rapporto di fideiussione. Invero, per aversi mutatio libelli è necessario avanzare una pretesa effettivamente diversa da quella originaria, con un petitum diverso e più ampio ovvero una causa petendi fondata su di un fatto costitutivo differente;
nulla di ciò ricorre nel caso in esame e, pertanto, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 112 cpc.
In ogni caso, il , nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di CP_1
opposizione a decreto ingiuntivo, precisava che la sua obbligazione era di natura fideiussoria e che, in ogni caso, anche ove l'obbligazione fosse stata da qualificare come obbligazione solidale, essa era stata di sicuro contratta non per una comunanza di interessi, ma nell'interesse esclusivo del solo , con la Pt_1
conseguenza che nei rapporti interni non si divideva tra i debitori, ex art. 1298
c.c. Infondato risulta essere il terzo motivo di appello, a mezzo del quale l'appellante lamenta l'omessa valutazione di circostanze pacifiche e non contestate e asserite ammissioni di controparte.
Secondo la difesa del , la circostanza riferita dal di voler aiutare la Pt_1 CP_1
figlia – moglie del all'epoca dei fatti- sarebbe in contrasto con la Pt_1
qualificazione del fatto in termini di garanzia fideiussoria realizzata dal tribunale. Similmente anche altre asserite circostanze (mancata azione di regresso per l'acconto versato dal ecc.), che però non intaccano la CP_1
qualificazione della fattispecie data dal giudice di prime cure. Il tribunale, nella sentenza oggetto del presente gravame, ha specificato le ragioni secondo cui tra le parti è intervenuto un rapporto fideiussorio, basandosi su tre elementi;
1) la fattura di acquisto è intestata solo al Gallo;
2) la proposta di acquisto porta solo il nominativo del Gallo ed è stata sottoscritta solo dallo stesso;
3) l'intestatario del finanziamento è solo il , mentre il risulta solo un condebitore, Pt_1 CP_1
tenuto in solido, come fideiussore, a rimborsare le rate del finanziamento in caso di inadempimento del debitore . Pt_1
Il suddetto impianto motivazionale della sentenza non appare minimamente scalfito dalle argomentazioni dell'appellante, che invece richiama circostanze che appaiono irrilevanti.
Infondato, infine, risulta essere il quarto motivo di censura, a mezzo del quale l'appellante lamenta un'omessa pronuncia del giudice di primo grado sull'eccezione di mancata denuntiatio al delle richieste di pagamento Pt_1
provenienti dal creditore, sostenendo velatamente la tesi della perdita dell'azione di regresso. In realtà, sul punto, non sussiste alcuna omessa pronuncia del tribunale, atteso che non vi era una specifica domanda giudiziale del Gallo volta a indicare le conseguenze scaturenti dalla denunciata omissione.
In altre parole, la difesa del , opponente in primo grado, nel proprio libello Pt_1
introduttivo, che ha fissato i contorni del petitum, si è limitata a richiedere genericamente l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'avversa pretesa, senza proporre alcuna domanda nei riguardi del . L'art. 1952, 2° comma, c.c. CP_1
postula, quale conseguenza della mancata denuntiatio, la possibilità che il debitore principale possa proporre nei confronti del fideiussore le medesime eccezioni che avrebbe potuto richiedere al creditore, proponendo nei suoi riguardi o una eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. ovvero una domanda di risoluzione o risarcitoria, ma di tali domande o eccezioni non vi è
traccia nel petitum dell'opponente in primo grado. La suddetta comunicazione costituisce un onere per il fideiussore, ma la sua mancanza non comporta la perdita del diritto di regresso, ma solo la possibilità che il debitore opponga al fideiussore eccezioni che, altrimenti, non potrebbe opporgli, eccezioni o domande, come detto, non facenti parte del petitum confezionato dal . Pt_1
Pertanto, seppur il eccepiva, nel punto e) del proprio atto di opposizione Pt_1
in primo grado, che la controparte non gli aveva mai comunicato le richieste di pagamento che aveva ricevuto, al fine di consentire al medesimo di Pt_1
manifestare la propria opposizione al pagamento e di agite tempestivamente per la risoluzione ed il risarcimento danni, di fatto l'odierno appellante non allegava o specificava le concrete conseguenze che sarebbero derivate da tale omissione sulla pretesa monitoria, espressamente specificando, come era suo onere, a norma dell'art. 1952, 2° comma, c.c., le eccezioni che avrebbe potuto opporre al debitore principale.
L'appello, quindi, deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Il rigetto dell'impugnazione comporta la condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio, liquidate in complessivi €.
2.906,00, tenuto conto del valore della controversia - €. 7.086,51 -, con applicazione dei minimi tariffari, attesa la vicinanza al valore minimo dello scaglione tariffario (€. 567 per fase studio della controversia, €. 461 per fase introduttiva, €. 922 per fase di trattazione/istruttoria ed €. 956 per fase decisionale); ai suddetti importi va aggiunto il 15 % sulle competenze professionali ex art. 2 DM 55/2014, l'Iva (se dovuta) ed il Cap come per legge.
p.q.m.
La Corte di Appello di Napoli, sez. III civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1388/2019, Parte_1
emessa dal Tribunale di Benevento il 22.7.2019 e pubblicata il 25.7.2019, così
dispone:
1. Rigetta l'appello, con integrale conferma della sentenza appellata;
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite del giudizio di appello, che liquida in complessivi €.
2.906,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15 %, Iva (se dovuta) e Cap come per legge;
3. Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. 115/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13; dispone che la cancelleria provveda alle annotazioni di rito nonché agli adempimenti necessari per la riscossione.
Napoli, li 26.2.2025
Il Presidente
Il Giudice Ausiliare est. (dr. Rosaria Morrone)
(dr. Sandro de Paola)