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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/07/2025, n. 3221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3221 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
RG 21987/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass., Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 21987/2023 promossa da:
1 rappresentata e difesa dagli avv. Luca Bennati e Giorgio Parte_1
Bennati; attrice contro
, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Tizzani e Victor Tizzani;
CP_1
convenuto
e nei confronti di
rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Mania;
Controparte_2
terza chiamata avente ad oggetto: contratto di appalto privato all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 01.07.2025 ore 8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente il ricorso introduttivo con cui Parte_1
citava in giudizio rappresentando: 1) di aver stipulato in data
[...] CP_1
15.03.2023 un contratto di appalto con il convenuto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di efficientamento energetico presso l'immobile del convenuto ubicato in Buttigliera, via Reano n.
48; 2) di aver pattuito un corrispettivo di € 17.890,00 + Iva, rientrante nel superbonus ad eccezione dell'importo di € 2.070,00 + Iva, unica somma pagata dal convenuto;
3) di voler pertanto ottenere il pagamento del saldo, pari ad € 17.402,00 Iva inclusa, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo effettivo (lettera del 25.09.2023: doc. n. 2 parte ricorrente);
- vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui chiedeva il CP_1
rigetto dell'avversaria domanda rilevando: 1) che in realtà le opere non rientranti nel superbonus ammontavano ad € 3.900,00, somma integralmente corrisposta;
2) l'inesigibilità del credito per contratto, che prevedeva che prima la società ricorrente avrebbe dovuto emettere la fattura, cosa non avvenuta;
3) il mancato completamento dei lavori, come già contestato;
4) di essersi rivolto per l'intervento di ristrutturazione alla consulenza di il quale si accordò con la Parte_2
ricorrente affinché il pagamento avvenisse con il meccanismo dello sconto in fattura, meccanismo successivamente rifiutato dalla ricorrente;
5) di aver allora affidato l'esecuzione dei lavori a
2 che accettò di essere pagata mediante il meccanismo dello sconto in fattura Controparte_2
anche in relazione ai lavori già eseguiti dalla società ricorrente;
6) che accettò di Parte_1
essere pagata da a seguito di colloqui avuti con tanto che i lavori eseguiti dalla CP_2 Pt_2
società ricorrente erano stati inseriti nel primo Sal di Pandora che ha generato un credito fiscale ceduto dal convenuto (e dalla moglie) alla stessa 7) di voler ottenere pertanto la CP_2
chiamata in causa di per essere da questa manlevata, anche mediante pagamento Controparte_2
diretto alla società ricorrente;
- vista e richiamata la comparsa costitutiva con cui si costituiva in giudizio Controparte_2
rappresentando: 1) che il contratto intercorso con ricomprendeva effettivamente le CP_1
opere già seguite da;
2) di aver accettato di essere pagata mediante sconto in Parte_1
fattura anche in relazione alle opere già eseguite da , ma di non aver ancora Parte_1
incassato o ceduto il credito fiscale ricevuto da e dalla moglie); 3) che, infatti, la pratica CP_1
di cessione da lei avviata non era andata a buon fine a causa di un errore nella compilazione dei documenti da parte dell'ing. , il che ha comportato la sparizione del credito dal suo Per_1
cassetto fiscale;
4) che per questo motivo la terza chiamata non può essere chiamata a pagare alcunché alla ricorrente o a non avendo ancora incassato il credito a lei ceduto;
CP_1
- rilevato che, non ammesse le istanze istruttorie orali dedotte dalle parti e disposta TU a cura del geom. , il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Per_2
assegnando alle parti termine perentorio alli 01.07.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che la domanda dell'attrice è fondata nei limiti di seguito espressi;
- che in via preliminare, peraltro, va rilevata la decadenza in cui sono incorse parte attrice e la terza chiamata al diritto di assunzione dei mezzi di prova dedotti nelle memorie istruttorie depositate in corso di causa: dette parti, infatti, in sede di precisazione delle conclusioni, si sono limitate a richiamare le conclusioni di merito senza, invece, far alcun riferimento ai mezzi di prova dedotti e respinti dal Tribunale, di tal che i predetti mezzi di prova non possono più essere esaminati dal giudicante in quanto da ritenere tacitamente rinunciati;
- che sul punto, infatti, va osservato il costante orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, orientamento secondo cui, a titolo esemplificativo, “avverso le ordinanze emesse dal giudice di pace di ammissione o di rigetto delle prove testimoniali, non è più ammesso reclamo ma le
3 richieste di modifica o di revoca devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive al momento della rimessione in decisione ed, in mancanza, le stesse non possono essere riproposte in sede di impugnazione” (Cass., Sez. II, 14/11/2007, n. 23574; Cass., Sez. III, 22/04/2009,
n. 9551);
- che in sede di appello, poi, è stato affermato lo stesso principio sostenendosi che “le istanze istruttorie, non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, le quali non vengano riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione… In questa direzione vanno le decisioni (Cass. n. 25157 del 2008; Cass. n. 23574 del 2007) che, rispetto al processo riformato nel 1990, richiedono in primo grado, la reiterazione delle istanze istruttorie nella precisazione delle conclusioni, prescindendo dall'indagine sulla volontà delle parti”, atteso che deve tenersi distinto il regime delle istanze istruttorie da quello delle domande ed eccezioni (Cass., Sez.
III, 27/04/2011, n. 9410);
- che, invece, circa le prove orali dedotte da parte convenuta va ribadito il giudizio di inammissibilità già espresso con l'ordinanza delli 26.06.2024, dovendosi confermare in modo particolare la genericità di capi di prova volti a provare l'accordo fra e Parte_1 Pt_2
secondo cui la ricorrente avrebbe accettato di essere pagata da i capi suddetti, infatti, CP_2
sono generici nell'allegazione temporale e del tutto inconsistenti nell'allegazione spaziale o di altre circostanze volte a delineare le modalità con cui sarebbe stato raggiunto l'accordo, sicché non possono essere ammessi;
- che, nel merito, in relazione al valore delle opere realizzate da è stata Parte_1
disposta TU a cura della geom. , ed il Tribunale si richiama integralmente all'elaborato Per_2
peritale, anche sotto il profilo delle controdeduzioni alle consulenze di parte in conformità al noto orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte;
le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere
4 allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5,
c.p.c.” (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. III 19 giugno 2015 n. 12703; Cass. civile, sez. II, 10 aprile
2015 n. 7266; Cass. civile, sez. VI, 02 febbraio 2015 n. 1815; Cass. civile, sez. I, 09 gennaio 2009, n.
282; Cass. civile, sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080; Cass. civile, sez. lav., 14 maggio 2003, n.
7485);
- che al riguardo va detto che la TU ha riscontrato alcune opere non eseguite o altre eseguite con vizi (con conseguenti oneri di ripristino), per un totale in danno della pretesa di Parte_1
di € 2.924,97 oltre Iva al 10% per un totale di € 3.217,46;
- che, in replica ad un'osservazione della difesa della ricorrente, va detto che il motivo per cui non sono state eseguite alcune opere è del tutto irrilevante, dal momento che l'appaltatore ha diritto di ottenere il corrispettivo solamente per le opere eseguite e non per quelle non eseguite, quand'anche la mancata esecuzione fosse dipesa dalla mancata cooperazione del committente
(come affermato dalla difesa di ); Parte_1
- che in caso di opere non eseguite per volontà del committente, in effetti, l'appaltatore avrebbe in teoria titolo ad ottenere il pagamento del mancato profitto ex art. 1671 c.c., ma tale domanda non è stata formulata in questo giudizio;
- che, invece, quanto ai vizi (peraltro di assai modesta entità), va detto che, una volta provata la loro esistenza, sarebbe stato onere dell'appaltatore dimostrare la non imputabilità degli stessi alla sua attività, onere che nel caso di specie non risulta assolto;
- che l'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi formulata dalla difesa di parte ricorrente per la prima volta nelle note scritte conclusive è manifestamente tardiva, trattandosi di eccezione che non può essere rilevata d'ufficio essendo al contrario necessaria la formulazione tempestiva da parte del soggetto interessato (Cass. civ., Sez. II, 16/02/2006, n. 3429; App.
Campobasso, 11/09/2008; Cass. civ., Sez. II, 29/01/2000, n. 1031; Cass. civ. n. 6031 del 10.07.1987);
- che, peraltro, detta eccezione è riferibile solamente ai vizi, e non al mancato completamento dell'opera, che rappresenta il fatto di maggior valore nella presente fattispecie;
- che, ancora, il doc. n. 6 di parte ricorrente non rappresenta alcun riconoscimento della corretta esecuzione delle opere da parte di (contrariamente a quanto eccepito dalla CP_1
difesa della parte ricorrente), trattandosi di documento redatto da e non firmato da Pt_2
alcuno;
5 - che, pertanto, vanno confermate le conclusioni della TU, con conseguente rideterminazione del credito di verso in € 14.184,54 (17.402,00- 3.217,46, Parte_1 CP_1
solo osservandosi che il maggior pagamento allegato da rispetto a quello riconosciuto CP_1
da attiene all'esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle oggetto del contratto Parte_1
di appalto oggeto di causa), oltre interessi con decorrenza dalla data di costituzione in mora
(25.09.2023) al saldo effettivo, con applicazione del tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. sino al giorno della domanda, e con il tasso di cui al quarto comma con decorrenza dal giorno della domanda al saldo effettivo;
- che, tanto detto circa l'amm0ntare del credito della società ricorrente, va detto che alcuna prova circa l'esistenza di un accordo fra e e/o circa il fatto che il Parte_1 CP_1 CP_2
pagamento delle spettanze della ricorrente dovesse essere sostenuto dalla terza chiamata: nulla prova, infatti, che sia stata parte di questo accordo (sussistente invece fra Parte_1 CP_1
e ; CP_2
- che al riguardo l'interpretazione prospettata dalla difesa di in memoria n. 2 CP_1
secondo cui la ricorrente in memoria n. 1 avrebbe ammesso un siffatto accordo si palesa come del tutto tendenziosa, avendo nella memoria n. 1 la difesa di semplicemente Parte_1
affermato che d il suo consulente non volevano che la fattura fosse intestata a CP_1 Pt_2
stesso a causa dei precedenti problemi incontrati con la cessione del credito, sicché CP_1
ed il convenuto stavano cercando una società (che poi sarebbe stata individuata in Pt_2
che procedesse al pagamento al posto dello stesso convenuto, ragion per cui la CP_2
ricorrente aveva più volte domandato a chi dovesse intestare la fattura: da questa affermazione non emerge alcun accordo con in punto pagamento da parte di un terzo, ma Parte_1
semplicemente la pazienza del creditore nel cercare di ottenere il pagamento del dovuto;
- che, invece, nel contratto intercorso fra le parti non era stato previsto né lo sconto in fattura né forme di pagamento diverse dal pagamento diretto da parte del committente, ragion per cui deve essere condannato a pagare la somma di € 14.184,54 oltre gli interessi sopra CP_1
indicati;
- che va sul punto aggiunto che il contratto di appalto non è giunto alla sua regolare conclusione dal momento che nel mese di luglio 2023 ha affidato a il CP_1 CP_2
completamento dei lavori già affidati ad : è evidente, pertanto, che la ricorrente Parte_1
non può essere costretta ad attendere la fine dei lavori per ottenere il pagamento del suo
6 corrispettivo dal momento che il contratto in essere con è venuto meno (essendo sul CP_1
punto irrilevante appurare se in forza di risoluzione per mutuo consenso o per recesso del committente);
- che, pertanto, l'eccezione di inadempimento formulata dalla difesa del convenuto non può essere accolta dal momento che non sussiste più un contratto di appalto fra le parti, come anche desumibile dal fatto che ha ceduto a il credito fiscale relativo alle opere CP_1 CP_2
originariamente affidate ad per l'intero loro valore cedibile al fine dell'accesso al Parte_1
superbonus;
- che, analogamente, la richiesta di pagamento di è legittima anche in assenza Parte_1
dell'emissione della fattura dal momento che l'emissione della fattura era stata prevista in contratto a seguito del completamento dei lavori, ipotesi divenuta impossibile a seguito del venire meno del contratto di appalto, e nell'ottica esplicita di consentire a di cedere il CP_1
credito a terzi, come segue:
- che, quindi, l'intento sotteso all'emissione della fattura risulta manifestamente raggiunto, avendo (per sua stessa ammissione) prima maturato nel proprio cassetto fiscale e poi CP_1
ceduto il credito fiscale a sicché un'interpretazione secondo buona fede del contratto e CP_2
delle finalità delle parti impone, al fine di evitare interpretazioni abusive del contratto, di consentire ad di ottenere il pagamento di quanto dovuto anche senza l'emissione Parte_1
della fattura;
- che, infatti, per giurisprudenza pacifica “in tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto…concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte” costituendo “un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere di neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei
a preservare gli interessi dell'altra parte” (Cass., 18/10/2004, n. 20399; nello stesso senso, Cass.,
30/07/2004, n. 14605), ed implicando anche la tolleranza all'inadempimento altrui, qualora ciò non pregiudichi in modo rilevante il proprio interesse (Cass., 15/03/2004, n. 5240): nel caso di specie,
7 avendo aggiunto lo scopo previsto dal contratto (maturazione in suo favore del credito CP_1
fiscale da cedere a terzi) non sussiste ragionevole motivo per imporre ad Parte_1
l'osservanza di forme finalizzate a far conseguire a n risultato da questi già raggiunto;
CP_1
- che, invece, stante l'assenza di accordi fra ricorrente e la terza chiamata non può CP_2
essere condannata a pagare direttamente la ricorrente, come invece richiesto dal convenuto;
- che, al contrario, la terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne di CP_1
quanto questi sarà costretto a pagare ad in forza di questa sentenza, dal moment0 Parte_1
che ha ottenuto da la cessione del credito fiscale relativo anche ai lavori CP_2 CP_1
eseguiti da , venendo in tal modo remunerata in relazione ad opere da lei non Parte_1
eseguite: trattasi di fatto pacifico fra le parti;
- che convenuto e terza chiamata, infatti, hanno stipulato fra di loro una sorta di accollo non liberatorio (art. 1273 c.c.), cui è rimasta sostanzialmente estranea la società ricorrente;
- che sotto questo profilo è del tutto irrilevante che non abbia ancora materialmente CP_2
incassato il credito fiscale a lei ceduto, dal momento che il contratto con prevedeva CP_1
espressamente all'art. 6, comma 7, che
- che, dunque, deve essere condannata a tenere indenne di quanto questi CP_2 CP_1
dovrà corrispondere in forza della presente sentenza a favore di Parte_1
a titolo di capitale, interessi, spese di lite, di negoziazione e di TU, dal momento
[...]
che essa avrebbe già dovuto remunerare la società ricorrente in forza degli accordi intercorsi con il convenuto, in tal modo avendo dato origine alla presente controversia;
- che le spese di lite del giudizio seguono la complessiva soccombenza di verso CP_1
(la riduzione della pretesa azionata, infatti, non implica soccombenza reciproca: Parte_1
Cass. S.U. n. 32061/22) e di verso venendo liquidate in conformità ai valori CP_2 CP_1
minimi per tutte le fasi in considerazione della modesta attività processuale ivi svolta (scaglione sino ad € 26.000,00), ad eccezione della fase istruttoria, liquidata in conformità ai valori medi stante la TU espletata;
- che deve altresì essere condannato a pagare la somma di € 441,00 (valore medio) CP_1
per l'attivazione della negoziazione assistita;
8 - che, invece, le spese di lite vanno compensate fra ricorrente e terza chiamata stante l'assenza di domande tempestivamente formulate dalla ricorrente verso la terza chiamata (la richiesta di condanna formulata da per la prima volta con le note scritte conclusive Parte_1
è manifestamente tardiva);
- che le spese della TU disposta in questo giudizio sono poste definitivamente a carico solidale delle parti, con suddivisione nei soli rapporti interni a carico esclusivo di per le CP_2
medesime ragioni esposte in punto spese di lite, il tutto alla luce del noto principio secondo cui “in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. civ., Sez. II,
30/12/2009, n. 28094):
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Condanna a corrispondere a favore di CP_1 Parte_1
la somma di € 14.184,54, oltre interessi al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. con
[...]
decorrenza dalla data di costituzione in mora (25.09.2023) al giorno della domanda giudiziale, ed al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. con decorrenza dal giorno della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Pone definitivamente le spese di TU a carico solidale delle parti, spese che nei soli rapporti interni fra le parti medesime sono poste per intero a carico di Controparte_2
Condanna a tenere indenne di quanto questi dovrà corrispondere Controparte_2 CP_1
in forza della presente sentenza a favore di a titolo Parte_1
di capitale, interessi, spese di lite, spese di negoziazione e di TU.
Condanna a pagare a favore di le CP_1 Parte_1
spese di lite di questo giudizio, spese che liquida in € 3.380,00 a titolo di compenso ed in € 145,50 a
9 titolo di esposti, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende, ed oltre 441,00 + oneri di legge per la negoziazione assistita.
Condanna a pagare a favore di le spese di lite di questo giudizio, Controparte_2 CP_1
spese che liquida in € 3.380,00 a titolo di compenso ed in € 145,50 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Compensa le spese di lite fra di e . Parte_1 CP_1
Così deciso in Torino il 01.07.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
10
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass., Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 21987/2023 promossa da:
1 rappresentata e difesa dagli avv. Luca Bennati e Giorgio Parte_1
Bennati; attrice contro
, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Tizzani e Victor Tizzani;
CP_1
convenuto
e nei confronti di
rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Mania;
Controparte_2
terza chiamata avente ad oggetto: contratto di appalto privato all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 01.07.2025 ore 8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente il ricorso introduttivo con cui Parte_1
citava in giudizio rappresentando: 1) di aver stipulato in data
[...] CP_1
15.03.2023 un contratto di appalto con il convenuto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di efficientamento energetico presso l'immobile del convenuto ubicato in Buttigliera, via Reano n.
48; 2) di aver pattuito un corrispettivo di € 17.890,00 + Iva, rientrante nel superbonus ad eccezione dell'importo di € 2.070,00 + Iva, unica somma pagata dal convenuto;
3) di voler pertanto ottenere il pagamento del saldo, pari ad € 17.402,00 Iva inclusa, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo effettivo (lettera del 25.09.2023: doc. n. 2 parte ricorrente);
- vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui chiedeva il CP_1
rigetto dell'avversaria domanda rilevando: 1) che in realtà le opere non rientranti nel superbonus ammontavano ad € 3.900,00, somma integralmente corrisposta;
2) l'inesigibilità del credito per contratto, che prevedeva che prima la società ricorrente avrebbe dovuto emettere la fattura, cosa non avvenuta;
3) il mancato completamento dei lavori, come già contestato;
4) di essersi rivolto per l'intervento di ristrutturazione alla consulenza di il quale si accordò con la Parte_2
ricorrente affinché il pagamento avvenisse con il meccanismo dello sconto in fattura, meccanismo successivamente rifiutato dalla ricorrente;
5) di aver allora affidato l'esecuzione dei lavori a
2 che accettò di essere pagata mediante il meccanismo dello sconto in fattura Controparte_2
anche in relazione ai lavori già eseguiti dalla società ricorrente;
6) che accettò di Parte_1
essere pagata da a seguito di colloqui avuti con tanto che i lavori eseguiti dalla CP_2 Pt_2
società ricorrente erano stati inseriti nel primo Sal di Pandora che ha generato un credito fiscale ceduto dal convenuto (e dalla moglie) alla stessa 7) di voler ottenere pertanto la CP_2
chiamata in causa di per essere da questa manlevata, anche mediante pagamento Controparte_2
diretto alla società ricorrente;
- vista e richiamata la comparsa costitutiva con cui si costituiva in giudizio Controparte_2
rappresentando: 1) che il contratto intercorso con ricomprendeva effettivamente le CP_1
opere già seguite da;
2) di aver accettato di essere pagata mediante sconto in Parte_1
fattura anche in relazione alle opere già eseguite da , ma di non aver ancora Parte_1
incassato o ceduto il credito fiscale ricevuto da e dalla moglie); 3) che, infatti, la pratica CP_1
di cessione da lei avviata non era andata a buon fine a causa di un errore nella compilazione dei documenti da parte dell'ing. , il che ha comportato la sparizione del credito dal suo Per_1
cassetto fiscale;
4) che per questo motivo la terza chiamata non può essere chiamata a pagare alcunché alla ricorrente o a non avendo ancora incassato il credito a lei ceduto;
CP_1
- rilevato che, non ammesse le istanze istruttorie orali dedotte dalle parti e disposta TU a cura del geom. , il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Per_2
assegnando alle parti termine perentorio alli 01.07.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che la domanda dell'attrice è fondata nei limiti di seguito espressi;
- che in via preliminare, peraltro, va rilevata la decadenza in cui sono incorse parte attrice e la terza chiamata al diritto di assunzione dei mezzi di prova dedotti nelle memorie istruttorie depositate in corso di causa: dette parti, infatti, in sede di precisazione delle conclusioni, si sono limitate a richiamare le conclusioni di merito senza, invece, far alcun riferimento ai mezzi di prova dedotti e respinti dal Tribunale, di tal che i predetti mezzi di prova non possono più essere esaminati dal giudicante in quanto da ritenere tacitamente rinunciati;
- che sul punto, infatti, va osservato il costante orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, orientamento secondo cui, a titolo esemplificativo, “avverso le ordinanze emesse dal giudice di pace di ammissione o di rigetto delle prove testimoniali, non è più ammesso reclamo ma le
3 richieste di modifica o di revoca devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive al momento della rimessione in decisione ed, in mancanza, le stesse non possono essere riproposte in sede di impugnazione” (Cass., Sez. II, 14/11/2007, n. 23574; Cass., Sez. III, 22/04/2009,
n. 9551);
- che in sede di appello, poi, è stato affermato lo stesso principio sostenendosi che “le istanze istruttorie, non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, le quali non vengano riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione… In questa direzione vanno le decisioni (Cass. n. 25157 del 2008; Cass. n. 23574 del 2007) che, rispetto al processo riformato nel 1990, richiedono in primo grado, la reiterazione delle istanze istruttorie nella precisazione delle conclusioni, prescindendo dall'indagine sulla volontà delle parti”, atteso che deve tenersi distinto il regime delle istanze istruttorie da quello delle domande ed eccezioni (Cass., Sez.
III, 27/04/2011, n. 9410);
- che, invece, circa le prove orali dedotte da parte convenuta va ribadito il giudizio di inammissibilità già espresso con l'ordinanza delli 26.06.2024, dovendosi confermare in modo particolare la genericità di capi di prova volti a provare l'accordo fra e Parte_1 Pt_2
secondo cui la ricorrente avrebbe accettato di essere pagata da i capi suddetti, infatti, CP_2
sono generici nell'allegazione temporale e del tutto inconsistenti nell'allegazione spaziale o di altre circostanze volte a delineare le modalità con cui sarebbe stato raggiunto l'accordo, sicché non possono essere ammessi;
- che, nel merito, in relazione al valore delle opere realizzate da è stata Parte_1
disposta TU a cura della geom. , ed il Tribunale si richiama integralmente all'elaborato Per_2
peritale, anche sotto il profilo delle controdeduzioni alle consulenze di parte in conformità al noto orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte;
le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere
4 allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5,
c.p.c.” (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. III 19 giugno 2015 n. 12703; Cass. civile, sez. II, 10 aprile
2015 n. 7266; Cass. civile, sez. VI, 02 febbraio 2015 n. 1815; Cass. civile, sez. I, 09 gennaio 2009, n.
282; Cass. civile, sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080; Cass. civile, sez. lav., 14 maggio 2003, n.
7485);
- che al riguardo va detto che la TU ha riscontrato alcune opere non eseguite o altre eseguite con vizi (con conseguenti oneri di ripristino), per un totale in danno della pretesa di Parte_1
di € 2.924,97 oltre Iva al 10% per un totale di € 3.217,46;
- che, in replica ad un'osservazione della difesa della ricorrente, va detto che il motivo per cui non sono state eseguite alcune opere è del tutto irrilevante, dal momento che l'appaltatore ha diritto di ottenere il corrispettivo solamente per le opere eseguite e non per quelle non eseguite, quand'anche la mancata esecuzione fosse dipesa dalla mancata cooperazione del committente
(come affermato dalla difesa di ); Parte_1
- che in caso di opere non eseguite per volontà del committente, in effetti, l'appaltatore avrebbe in teoria titolo ad ottenere il pagamento del mancato profitto ex art. 1671 c.c., ma tale domanda non è stata formulata in questo giudizio;
- che, invece, quanto ai vizi (peraltro di assai modesta entità), va detto che, una volta provata la loro esistenza, sarebbe stato onere dell'appaltatore dimostrare la non imputabilità degli stessi alla sua attività, onere che nel caso di specie non risulta assolto;
- che l'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi formulata dalla difesa di parte ricorrente per la prima volta nelle note scritte conclusive è manifestamente tardiva, trattandosi di eccezione che non può essere rilevata d'ufficio essendo al contrario necessaria la formulazione tempestiva da parte del soggetto interessato (Cass. civ., Sez. II, 16/02/2006, n. 3429; App.
Campobasso, 11/09/2008; Cass. civ., Sez. II, 29/01/2000, n. 1031; Cass. civ. n. 6031 del 10.07.1987);
- che, peraltro, detta eccezione è riferibile solamente ai vizi, e non al mancato completamento dell'opera, che rappresenta il fatto di maggior valore nella presente fattispecie;
- che, ancora, il doc. n. 6 di parte ricorrente non rappresenta alcun riconoscimento della corretta esecuzione delle opere da parte di (contrariamente a quanto eccepito dalla CP_1
difesa della parte ricorrente), trattandosi di documento redatto da e non firmato da Pt_2
alcuno;
5 - che, pertanto, vanno confermate le conclusioni della TU, con conseguente rideterminazione del credito di verso in € 14.184,54 (17.402,00- 3.217,46, Parte_1 CP_1
solo osservandosi che il maggior pagamento allegato da rispetto a quello riconosciuto CP_1
da attiene all'esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle oggetto del contratto Parte_1
di appalto oggeto di causa), oltre interessi con decorrenza dalla data di costituzione in mora
(25.09.2023) al saldo effettivo, con applicazione del tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. sino al giorno della domanda, e con il tasso di cui al quarto comma con decorrenza dal giorno della domanda al saldo effettivo;
- che, tanto detto circa l'amm0ntare del credito della società ricorrente, va detto che alcuna prova circa l'esistenza di un accordo fra e e/o circa il fatto che il Parte_1 CP_1 CP_2
pagamento delle spettanze della ricorrente dovesse essere sostenuto dalla terza chiamata: nulla prova, infatti, che sia stata parte di questo accordo (sussistente invece fra Parte_1 CP_1
e ; CP_2
- che al riguardo l'interpretazione prospettata dalla difesa di in memoria n. 2 CP_1
secondo cui la ricorrente in memoria n. 1 avrebbe ammesso un siffatto accordo si palesa come del tutto tendenziosa, avendo nella memoria n. 1 la difesa di semplicemente Parte_1
affermato che d il suo consulente non volevano che la fattura fosse intestata a CP_1 Pt_2
stesso a causa dei precedenti problemi incontrati con la cessione del credito, sicché CP_1
ed il convenuto stavano cercando una società (che poi sarebbe stata individuata in Pt_2
che procedesse al pagamento al posto dello stesso convenuto, ragion per cui la CP_2
ricorrente aveva più volte domandato a chi dovesse intestare la fattura: da questa affermazione non emerge alcun accordo con in punto pagamento da parte di un terzo, ma Parte_1
semplicemente la pazienza del creditore nel cercare di ottenere il pagamento del dovuto;
- che, invece, nel contratto intercorso fra le parti non era stato previsto né lo sconto in fattura né forme di pagamento diverse dal pagamento diretto da parte del committente, ragion per cui deve essere condannato a pagare la somma di € 14.184,54 oltre gli interessi sopra CP_1
indicati;
- che va sul punto aggiunto che il contratto di appalto non è giunto alla sua regolare conclusione dal momento che nel mese di luglio 2023 ha affidato a il CP_1 CP_2
completamento dei lavori già affidati ad : è evidente, pertanto, che la ricorrente Parte_1
non può essere costretta ad attendere la fine dei lavori per ottenere il pagamento del suo
6 corrispettivo dal momento che il contratto in essere con è venuto meno (essendo sul CP_1
punto irrilevante appurare se in forza di risoluzione per mutuo consenso o per recesso del committente);
- che, pertanto, l'eccezione di inadempimento formulata dalla difesa del convenuto non può essere accolta dal momento che non sussiste più un contratto di appalto fra le parti, come anche desumibile dal fatto che ha ceduto a il credito fiscale relativo alle opere CP_1 CP_2
originariamente affidate ad per l'intero loro valore cedibile al fine dell'accesso al Parte_1
superbonus;
- che, analogamente, la richiesta di pagamento di è legittima anche in assenza Parte_1
dell'emissione della fattura dal momento che l'emissione della fattura era stata prevista in contratto a seguito del completamento dei lavori, ipotesi divenuta impossibile a seguito del venire meno del contratto di appalto, e nell'ottica esplicita di consentire a di cedere il CP_1
credito a terzi, come segue:
- che, quindi, l'intento sotteso all'emissione della fattura risulta manifestamente raggiunto, avendo (per sua stessa ammissione) prima maturato nel proprio cassetto fiscale e poi CP_1
ceduto il credito fiscale a sicché un'interpretazione secondo buona fede del contratto e CP_2
delle finalità delle parti impone, al fine di evitare interpretazioni abusive del contratto, di consentire ad di ottenere il pagamento di quanto dovuto anche senza l'emissione Parte_1
della fattura;
- che, infatti, per giurisprudenza pacifica “in tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto…concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte” costituendo “un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere di neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei
a preservare gli interessi dell'altra parte” (Cass., 18/10/2004, n. 20399; nello stesso senso, Cass.,
30/07/2004, n. 14605), ed implicando anche la tolleranza all'inadempimento altrui, qualora ciò non pregiudichi in modo rilevante il proprio interesse (Cass., 15/03/2004, n. 5240): nel caso di specie,
7 avendo aggiunto lo scopo previsto dal contratto (maturazione in suo favore del credito CP_1
fiscale da cedere a terzi) non sussiste ragionevole motivo per imporre ad Parte_1
l'osservanza di forme finalizzate a far conseguire a n risultato da questi già raggiunto;
CP_1
- che, invece, stante l'assenza di accordi fra ricorrente e la terza chiamata non può CP_2
essere condannata a pagare direttamente la ricorrente, come invece richiesto dal convenuto;
- che, al contrario, la terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne di CP_1
quanto questi sarà costretto a pagare ad in forza di questa sentenza, dal moment0 Parte_1
che ha ottenuto da la cessione del credito fiscale relativo anche ai lavori CP_2 CP_1
eseguiti da , venendo in tal modo remunerata in relazione ad opere da lei non Parte_1
eseguite: trattasi di fatto pacifico fra le parti;
- che convenuto e terza chiamata, infatti, hanno stipulato fra di loro una sorta di accollo non liberatorio (art. 1273 c.c.), cui è rimasta sostanzialmente estranea la società ricorrente;
- che sotto questo profilo è del tutto irrilevante che non abbia ancora materialmente CP_2
incassato il credito fiscale a lei ceduto, dal momento che il contratto con prevedeva CP_1
espressamente all'art. 6, comma 7, che
- che, dunque, deve essere condannata a tenere indenne di quanto questi CP_2 CP_1
dovrà corrispondere in forza della presente sentenza a favore di Parte_1
a titolo di capitale, interessi, spese di lite, di negoziazione e di TU, dal momento
[...]
che essa avrebbe già dovuto remunerare la società ricorrente in forza degli accordi intercorsi con il convenuto, in tal modo avendo dato origine alla presente controversia;
- che le spese di lite del giudizio seguono la complessiva soccombenza di verso CP_1
(la riduzione della pretesa azionata, infatti, non implica soccombenza reciproca: Parte_1
Cass. S.U. n. 32061/22) e di verso venendo liquidate in conformità ai valori CP_2 CP_1
minimi per tutte le fasi in considerazione della modesta attività processuale ivi svolta (scaglione sino ad € 26.000,00), ad eccezione della fase istruttoria, liquidata in conformità ai valori medi stante la TU espletata;
- che deve altresì essere condannato a pagare la somma di € 441,00 (valore medio) CP_1
per l'attivazione della negoziazione assistita;
8 - che, invece, le spese di lite vanno compensate fra ricorrente e terza chiamata stante l'assenza di domande tempestivamente formulate dalla ricorrente verso la terza chiamata (la richiesta di condanna formulata da per la prima volta con le note scritte conclusive Parte_1
è manifestamente tardiva);
- che le spese della TU disposta in questo giudizio sono poste definitivamente a carico solidale delle parti, con suddivisione nei soli rapporti interni a carico esclusivo di per le CP_2
medesime ragioni esposte in punto spese di lite, il tutto alla luce del noto principio secondo cui “in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. civ., Sez. II,
30/12/2009, n. 28094):
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Condanna a corrispondere a favore di CP_1 Parte_1
la somma di € 14.184,54, oltre interessi al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. con
[...]
decorrenza dalla data di costituzione in mora (25.09.2023) al giorno della domanda giudiziale, ed al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. con decorrenza dal giorno della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Pone definitivamente le spese di TU a carico solidale delle parti, spese che nei soli rapporti interni fra le parti medesime sono poste per intero a carico di Controparte_2
Condanna a tenere indenne di quanto questi dovrà corrispondere Controparte_2 CP_1
in forza della presente sentenza a favore di a titolo Parte_1
di capitale, interessi, spese di lite, spese di negoziazione e di TU.
Condanna a pagare a favore di le CP_1 Parte_1
spese di lite di questo giudizio, spese che liquida in € 3.380,00 a titolo di compenso ed in € 145,50 a
9 titolo di esposti, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende, ed oltre 441,00 + oneri di legge per la negoziazione assistita.
Condanna a pagare a favore di le spese di lite di questo giudizio, Controparte_2 CP_1
spese che liquida in € 3.380,00 a titolo di compenso ed in € 145,50 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Compensa le spese di lite fra di e . Parte_1 CP_1
Così deciso in Torino il 01.07.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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