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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4812/2020 del R.G.A.C. pendente TRA
nato il [...] a [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maione Antonio (c.f. ) e dall'Avv. C.F._2
Maione Stefano (c.f.: ) come da procura su foglio separato;
C.F._3
APPELLANTE E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Cascone Alfredo (c.f. ) C.F._4
e dall'avv. D'argenio Matteo Massimo (c.f. ) in forza di procura C.F._5 generale Rep. n. 2284, Racc. n. 1308 del 12.03.2012 del Notaio dott. di Milano;
Persona_1
APPELLATA CONCLUSIONI All'udienza del 08/01/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato in data 11.10.2019, conveniva Parte_1 in giudizio la davanti al Tribunale di Napoli Controparte_1 prospettando:
- di aver stipulato, in data 22 gennaio 2015, per atto Notaio il contratto di Persona_2 mutuo con la Banca Nazionale del Lavoro (Gruppo BNP Paribas), per un “importo erogato” di
€ 168.614,03 e con ammortamento del finanziamento in n. 180 mesi con scadenza della prima rata al 31/3/2015 e dell'ultima al 28/2/2030;
- che, ai fini della concessione di tale finanziamento, la suddetta banca richiedeva la sottoscrizione di un contratto assicurativo con la società società assicurativa CP_1 appartenente al medesimo gruppo finanziario/bancario/assicurativo BNP Paribas, per il caso di decesso, invalidità permanente, inabilità temporanea totale, perdita d'impiego, malattia grave del mutuatario;
1 - che in data 19.2.2016 gli venne riscontrata una “neoformazione della coda del pancreas compatibile con tumore neuroendocrino”, cui seguì intervento chirurgico di “splenopancreasectomia distale, colicistectomia, e asportazione della milza” in data 1.7.2016;
- che, a causa di tale grave patologia, dell'intervento operatorio subito e del grado di invalidità residuatagli, a seguito di parere espresso dalla competente commissione A.S.L., veniva giudicato invalido al lavoro ai fini INPS in misura del 100%;
- che la resistente provvedeva a liquidare soltanto l'indennizzo da “Inabilità Temporanea Totale”, pari ad € 19.191,60, ossia al massimale stabilito dalla polizza, negando quello da “Malattia Grave”, in quanto lo stesso “alla data di diagnosi della patologia risultava svolgere attività lavorativa”, condizione soggettiva che gli impediva di essere ricompreso tra gli “assicurati garantiti” da tale copertura e pertanto di ottenere la liquidazione. In punto di diritto, il ricorrente prospettava che la condizione contrattuale richiamata dalla Compagnia a motivo del disconoscimento del sinistro (cioè, che “la prestazione di malattia grave è solo per gli assicurati che al momento del sinistro siano non lavoratori”), doveva ritenersi nulla e/o inefficace, in quanto:
- non era stata accettata e sottoscritta specificamente nel modulo a stampa, per di più sottoposto alla propria firma in occasione della stipula del contratto di mutuo, senza che avesse avuto né la possibilità e né il modo di esserne preventivamente edotto;
- si poneva in evidente contrasto con ogni logica e buona fede contrattuale, risultando difforme da tutti gli standard dei contratti assicurativi avente la medesima tipologia e caratteristica negoziale, dal momento che la stessa erogazione del mutuo avrebbe quale presupposto essenziale che il mutuatario dimostri di svolgere un'attività lavorativa idonea a garantire il pagamento delle rate di mutuo;
- che, di conseguenza, la compagnia assicurativa risultava debitrice della somma di € 158.999,97 (somma pari alla quota del Debito Residuo in linea capitale risultante alla data del sinistro); Tanto premesso, così concludeva: Parte_1
1) Verificata la regolarità dell'istaurato contraddittorio, accertare e dichiarare - sulla scorta degli atti e dei documenti esibiti ed eventualmente integrati in corso di causa, l'obbligo contrattuale della convenuta società, in ragione del rapporto assicurativo de quo, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 158.999,97, o altra maggiore o minor somma che dovesse risultare accertata o giudicata equa, a titolo d'indennizzo per la dedotta “grave malattia” e la “inabilità totale al lavoro” residuatagli per effetto di queste.
2) Per l'effetto, condannare la convenuta società al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 158.999,97 o altra maggiore o minor somma che dovesse risultare accertata o giudicata equa. 3) Condannare, altresì, la convenuta società, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre Iva e CPA, del presente giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
1.2 si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza della Controparte_1 domanda e concludendo per il rigetto del ricorso. 1.3., il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 26.11.2020, rigettava il ricorso condannando al rimborso delle spese di lite in favore della controparte. Parte_1
In sintesi, il primo Giudice, affermava che “non è sempre vero che, per l'ottenimento di un contratto di mutuo, il mutuatario debba dimostrare di svolgere un'attività lavorativa idonea a garantire il pagamento delle
2 rate di mutuo, ben potendo il debitore, ad esempio, essere proprietario di altro immobile e sottoporre ad ipoteca anche quest'ultimo”. Inoltre, secondo il Tribunale, dalla documentazione prodotta in giudizio, risultava che
[...] era stato debitamente e preventivamente informato (nel rispetto della normativa Parte_1 regolamentare e di settore) di tutte le condizioni di polizza. Infine, si legge nell'ordinanza impugnata che la clausola di cui sopra (secondo cui la prestazione di malattia grave era prevista esclusivamente per gli assicurati che, al momento del sinistro, non fossero lavoratori) non poteva ritenersi nulla e/o inefficace in quanto vessatoria e non debitamente sottoscritta, oltre che contraria alla buona fede contrattuale;
secondo il Giudice di prime cure, infatti, tale clausola andava a delimitare “il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificava il rischio garantito” risultando posta a tutela dei soggetti più deboli che, dopo la stipula del mutuo, potrebbero divenire disoccupati ed essere affetti da una malattia grave.
2. Avverso l'indicata ordinanza (con atto notificato, in data 21.12.2020, tramite pec ad entrambi i difensori costituiti per parte appellata nel giudizio di primo grado) ha proposto appello
[...] deducendo che: Parte_1
- diversamente da quanto opinato dal Tribunale, ai fini dell'erogazione del prestito, tutti gli istituti di credito finanziatori pretendono che il mutuatario si trovi nelle condizioni economiche di poter assolvere al normale pagamento delle rate di mutuo alle singole scadenze previste mediante proprie risorse reddituali, sufficienti e ritenute costanti nel tempo;
- la clausola de quo, risultando altamente limitativa della responsabilità, potestativa e altamente sperequativa del rapporto negoziale perché ad esclusivo vantaggio del soggetto proponente (istituto assicuratore) ed in contrasto con ogni criterio di buona fede contrattuale, doveva essere qualificata come vessatoria e, quindi, avrebbe dovuto necessariamente essere approvata in modo specifico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., con una doppia sottoscrizione;
- diversamente da quanto indicato nella sentenza impugnata, la clausola sopra indicata non si limitava a definire il rischio garantito, ma aveva come uno scopo di rendere altamente e decisamente improbabile, oltre che fuori da ogni logica contrattuale, il verificarsi delle condizioni per il pagamento dell'indennità; infatti, secondo l'appellante, il rischio denominato
“Malattia Grave”, già di per sé limitato ad una casistica di eventi gravi ed altamente invalidanti, doveva poi integrarsi, ai fini del risarcimento, con un altro evento – altrettanto nefasto e parimenti scarsamente probabile – e cioè che l'assicurato, prima della data della diagnosi della malattia grave (e quindi non in conseguenza di essa) si trovasse già nella condizione di “non lavoratore”. Tuttavia, sempre secondo tale meccanismo risultava Parte_1 incompatibile con lo stesso oggetto della polizza assicurativa sottoscritta con Controparte_1 definita “protezione del pagamento” - che avrebbe dovuto garantire sia
[...]
l'istituto mutuante che il mutuatario nell'ipotesi infausta di un improvviso insorgere di una
“grave malattia”, fortemente invalidante e tale da alterare in negativo quell'equilibrio economico su cui sia la banca che il mutuatario avevano fatto affidamento ai fini dell'erogazione del mutuo e della restituzione del prestito. Sulla base di tali premesse l'appellante così concludeva:
3 1) dichiarare l'obbligo contrattuale dell'appellata società, in ragione del rapporto assicurativo de quo, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 158.999,97, o altra maggiore o minor somma che dovesse risultare accertata o giudicata equa;
2) condannare, per l'effetto, la società appellata al pagamento in favore dell'appellato della somma di € 158.999,97, o altra maggiore o minor somma che dovesse risultare accertata o giudicata equa;
3) condannare l'appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
2.3. si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità, Controparte_1 ex art. 342 cpc, e l'infondatezza dell'unico motivo di appello formulato dalla controparte ribadendo che la clausola in oggetto non poteva ritenersi vessatoria in quanto non conteneva limitazioni di responsabilità e/o alla facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione a favore della Compagnia predisponente, né sanciva a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, proroghe o rinnovazioni tacite del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria. Al contrario, secondo l'appellata, detta clausola si limitava a circoscrivere legittimamente il rischio garantito ossia l'oggetto del contratto assicurativo quanto alla copertura “Malattia Grave”. All'udienza dell'8.1.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello è infondato e non può essere accolto. E' noto che, secondo la giurisprudenza consolidata, nel contratto di assicurazione, sono da considerare ‹‹clausole limitative della responsabilità››, per gli effetti dell'articolo 1341 del c.c., quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, delimitano o descrivono o specificano il rischio garantito (cfr. Cassazione civile, sez. III , 11/01/2024 , n. 1261) Secondo la migliore dottrina le clausole delimitative del rischio assicurato sono quelle che individuano «le concrete modalità di accadimento del sinistro (tempo, luogo, causa, effetti, autore)», con ciò evidenziando che i patti in questione individuano, nella complessa fattispecie dell'evento dannoso assicurato (quale appunto è il sinistro), uno o più elementi la cui ricorrenza esclude l'obbligo dell'assicuratore di eseguire la prestazione indennitaria. A quelli indicati possono aggiungersi altri elementi connotativi dell'evento dannoso, purché tali da contraddistinguere l'evento dannoso inerente al rischio assicurato (si è precisato, al riguardo, che la delimitazione del rischio può essere spaziale (ad esempio, sono coperti i soli rischi avvenuti in Italia), temporale (ad esempio, sono coperti i soli rischi verificatisi dopo il caricamento della merce), oggettiva (ad esempio, sono coperti i soli danni patrimoniali), soggettiva (ad esempio, sono coperti i soli danni patiti dall'assicurato, non quelli patiti dai suoi familiari), causale (ad esempio, non sono coperti i danni derivanti dal fulmine). Tali elementi, infatti, sono accomunati proprio dal fatto di essere inerenti all'evento dannoso stesso, di costituire una componente intrinseca alla fattispecie concreta di tale evento, di rappresentare una peculiarità del medesimo e, dunque, del sinistro. La causa di esclusione della garanzia, quindi, non è solo «strettamente connessa» al sinistro, ma è immanente ad esso, in quanto
4 costituisce un connotato del sinistro, e cioè una concreta componente della fattispecie che lo integra, componente che la clausola individua, eleggendola a ratio excludendi della garanzia assicurativa, ed in tal modo restringendo l'oggetto dell'obbligazione assunta dall'assicuratore nei riguardi dell'assicurato.
Le clausole che, diversamente, limitano la responsabilità per inadempimento dell'assicuratore (ancorché «vestite» di un differente contenuto) sono, invece, quelle che si riferiscono ad elementi di fatto estranei all'evento dannoso che integra il sinistro e temporalmente successivi al suo avverarsi. Le prime, infatti, effettivamente pertengono alla definizione del rischio assicurato, le altre evidentemente no. Questo criterio, che guarda realmente all'effettivo contenuto della clausola ed alla sua afferenza o meno al rischio assunto dall'assicuratore- predisponente, appare essere il solo in grado di segnare una sicura linea di confine tra le clausole intrinsecamente vessatorie e quelle che tali non sono. Nel caso di specie, nel modulo di adesione prodotto in giudizio dallo stesso ricorrente/appellante, risulta espressamente indicato che la garanzia assicurativa denominata
“malattia grave” era prevista esclusivamente per assicurati che, al momento del sinistro, non fossero lavoratori delimitando, in tal modo, il rischio garantito con riferimento ad una circostanza immanente al sinistro, ovvero il verificarsi della malattia grave quando l'assicurato avesse perso la qualità di lavoratore (dipendente o autonomo). D'altra parte, il contratto assicurativo stipulato dal deve essere letto unitariamente, Parte_1 considerando complessivamente le garanzie offerte dalla compagnia assicurativa per l'ipotesi di decesso, invalidità permanente derivante da infortunio e inabilità temporanea. A tali garanzie, tutte operanti nei confronti del che rivestiva la qualifica di lavoratore autonomo, si Parte_1 aggiungeva, poi, quella per c.d. “malattia grave”, sebbene nella sola ipotesi in cui l'assicurato, al momento del verificarsi del sinistro (ovvero l'insorgere della grave patologia) non rivestisse più la qualità di lavoratore autonomo (nè dipendente). Consegue a quanto premesso che la clausola in oggetto non può ritenersi vessatoria e, dunque, nulla, ma legittimamente apposta al contratto, sicchè l'appello risulta infondato e deve essere rigettato.
4. Sussistono eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio. L'art. 92 cod. proc. civ. prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, possa compensare le spese di lite ovvero, in caso di contumacia, lasciarle interamente a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni. Queste, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 19.04.2018, n. 77, non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 132/2014. La deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto. Nel caso di specie tali ragioni possono essere individuate, oltre che nella peculiare e dolorosa vicenda umana sottesa al contenzioso, nelle perduranti incertezze della giurisprudenza nell'individuare i criteri per distinguere le clausole che delimitano l'oggetto del contratto
5 assicurativo e quelle, vessatorie, che limitano la responsabilità dell'assicuratore per inadempimento. Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composto, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso l'ordinanza emessa il 26.11.2020 dal Tribunale di Napoli, così
[...] provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. compensa tra le parti le spese di lite.
3. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 30/04/2025
Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Pasquale Ucci
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