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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Catia Cusimano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4275 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa da
C.F. E P.VA , in persona del legale rappresentante, dott. Parte_1 P.VA_1 Pt_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Cesaro e Carmine Cesaro, giusta procura allegata
[...] all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
-attrice opponente-
CONTRO
P.VA: ), in persona del legale Controparte_1 P.VA_2 rappresentante rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Leidi, giusta procura Controparte_2 allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- convenuta opposta -
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: Voglia l'adito Giudicante: previa declaratoria, in via preliminare, della propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Firenze, quale foro esclusivo stabilito per espresso accordo delle parti ex art. 29 c.p.c. o, subordinatamente in favore del
Tribunale di Roma, e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, accogliere le ulteriori conclusioni rassegnate nel merito. In particolare, accertare l'infondatezza della domanda relativa al credito azionato in via monitoria da parte avversa e, per l'effetto, accogliere l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto. Spese come per legge e rimborso del contributo unificato da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: Voglia l'adito Giudicante: preliminarmente concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e, nel merito:
-dichiarare infondate e, pertanto, respingere le domande formulate da parte attrice opponente, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
-condannare parte attrice opponente alla corresponsione in favore della convenuta opposta della somma di € 39.143,11, oltre gli interessi al saggio di cui all'art. 1284 c.c., IV comma, dal deposito - 11.4.2023- al saldo effettivo. Spese come per legge;
-in via subordinata, dichiarare parte attrice opponente debitrice nei confronti di parte convenuta opposta della somma di € 39.143,11 o di quella maggiore o minore che risulterà accertata in corso di
1 causa, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284 c.c., IV comma, dal deposito -11.4.2023- al saldo effettivo e spese e, conseguentemente, condannare l'opponente alla restituzione di suddetta somma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec in data 21.6.2023, Parte_1 proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1483/2023 Ing. - 2657/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Bergamo in data 12.5.2023 con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore della società opposta della somma di € 39.143,11, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284 c.c., IV comma, e spese, liquidate queste ultime in € 1.350,00 per competenze professionali, in € 259,00 per esborsi, € 150,00 per estratto notarile oltre il 15% per spese generali VA e CPA e successive occorrende, per lavorazioni eseguite in subappalto in favore della Controparte_3
società del cui ramo d'azienda si è resa cessionaria in data 21.11.2022.
[...] Parte_1
2. A sostegno della proposta opposizione Parte_1 eccepiva il difetto di competenza territoriale di questo Tribunale, in favore del Tribunale di Firenze, quale foro esclusivo stabilito per espresso accordo delle parti ex art. 29 c.p.c. sulla scorta della sottoscrizione tra e in data 14 dicembre 2019, di un contratto di subappalto, CP_3 CP_1 con il quale si conveniva all'art. 33 che “per ogni controversia derivante dal presente accordo è esclusivamente competente il Foro di Firenze” ovvero, in estremo subordine, in favore del Tribunale di Roma, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
contestava l'esistenza di qualsivoglia credito vantato dall'ingiungente Controparte_1
fondandosi la pretesa creditoria su fatture e asseriti BEF (Benestare alla fatturazione)
[...] non sottoscritti e, quindi, su documenti privi di valore probatorio, e mancando prova in ordine alle prestazioni rese, alla loro quantità e costo, ciò nell'inosservanza del disposto di cui all'art. 2697 c.c.. si opponeva all'eventuale avversa richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., essendo l'asserito credito di controparte indimostrato nell'an e nel quantum, nonché essendo l'opposizione fondata anche sotto il profilo della preliminare eccezione di incompetenza.
3. Con decreto ai sensi dell'171 bis c.p.c., veniva fissata l'udienza dell'1.02.2024 ore 10.45 per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c. con decorrenza, a ritroso, dei termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c..
4. Si costituiva con comparsa, depositata in data 20 ottobre 2023, la convenuta opposta
[...] la quale contestava quanto ex adverso dedotto a sostegno della proposta Controparte_1 opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Nel dettaglio, in merito all'avversa eccezione di incompetenza, la convenuta opposta affermava di non avere mai ricevuto in restituzione da controparte copia sottoscritta del contratto di subappalto del 14.12.2019 con consequenziale impossibilità, per l'attrice opponente, di potersi avvalere della clausola n. 33; parimenti, la convenuta opposta sosteneva l'infondatezza dell'eccezione procedurale ex adverso formulata di indeterminatezza e illiquidità della somma richiesta, in considerazione della competenza territoriale del Tribunale di Bergamo ex art.1182 comma 3 c.c..
5. Seguiva il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.. In particolare, con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., parte attrice opponente eccepiva nella prima difesa utile la tardività della costituzione dell'opposta e depositava in giudizio la prova della comunicazione tramite pec con la quale CP_3 aveva restituito a il contratto di appalto sottoscritto digitalmente dagli amministratori CP_1 delle due società. Al riguardo la convenuta opposta, nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., dichiarava di “prendere atto di quanto ex adverso sostenuto … e, di conseguenza, ritenere fondata la
2 domanda svolta da in via preliminare, di incompetenza territoriale del Tribunale di Pt_1
Bergamo, essendo competente il Tribunale di Firenze".
6. Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza della rimessione della causa in decisione per il giorno 12.09.2024, ore 11.20, poi convertita in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
7. All'esito della trattazione scritta del 12.09.2024, a seguito della sostituzione in supplenza del giudice Titolare, veniva fissata udienza per la rimessione in decisione al 18.02.2025.
8. Il giudice onorario, nominato in supplenza in sostituzione del Giudice titolare con Decreto del
Presidente del Tribunale n.74/2024 in data 10.10.24 (prot.2491/2024), all'udienza del 18.02.2025 tratteneva quindi la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
MOTIVI
L'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del Giudice adito sollevata da parte opponente in favore del Tribunale di Firenze, quale foro esclusivo stabilito per espresso accordo delle parti ex art. 29 c.p.c., è fondata. ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1483/2023 Ing. Parte_1
- 2657/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Bergamo in data 12.5.2023, eccependo il difetto di competenza territoriale di questo Tribunale, in favore del Tribunale di Firenze, quale foro esclusivo stabilito per espresso accordo delle parti ex art. 29 c.p.c. sulla scorta della sottoscrizione tra e CP_3
in data 14 dicembre 2019, di un contratto di subappalto, con il quale si conveniva CP_1 all'art. 33 che “per ogni controversia derivante dal presente accordo è esclusivamente competente il Foro di Firenze” ovvero, in estremo subordine, in favore del Tribunale di Roma, con conseguente richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In data 20 ottobre 2023 si è costituita - tardivamente - parte opposta deducendo che CP_1 non avrebbe mai ricevuto in restituzione da controparte, copia firmata, tantomeno digitalmente, del contratto di subappalto del 14.12.2019 e, di conseguenza, rilevando che non poteva CP_1 avvalersi della clausola n. 33 in osservanza del foro esclusivo di Firenze, determinato inter partes, in assenza della firma di , in quanto il contratto di subappalto firmato solo da non CP_3 CP_1 poteva ritenersi concluso”. Nel merito, parte opposta si é difesa sostenendo di aver effettuato le prestazioni comprovate dal documento di benestare alla fatturazione.
Con la memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c., prima difesa utile, ha preso posizione sulle CP_4 argomentazioni svolte dalla opposta in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale, depositando in giudizio la prova della comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata, con la quale aveva restituito a il contratto di appalto sottoscritto digitalmente dagli CP_3 CP_1 amministratori delle due società, a prova della effettiva sottoscrizione e quindi avvenuto perfezionamento del contratto di subappalto in questione. Con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., l'opposta, a fronte della prova documentale inoppugnabile dell'avvenuto perfezionamento del contratto, non ha potuto far altro che “prendere attore e ritenere fondata la domanda svolta da CP_4 in via preliminare, di incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo, essendo competente
[...] il Tribunale di Firenze".
La questione controversa residua soltanto sul riconoscimento o meno delle spese legali in favore dell'opponente, per le quali, ha chiesto al Giudice la compensazione per aver aderito alla CP_1 domanda.
La clausola invocata, – la quale è stata oggetto di apposita approvazione e sottoscrizione ad opera delle parti, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. - deve ritenersi come
3 manifestazione della volontà delle parti di prevedere quale foro convenzionale esclusivo per le controversie insorgenti dal contratto per cui è causa il Tribunale di Firenze.
Ne consegue che, in accoglimento dell'eccezione spiegata dalla società opponente, va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bergamo, essendo competente a decidere sulla pretesa azionata dall'opposta in sede monitoria, in via esclusiva, il Tribunale di Firenze.
Si tratta ora di stabilire quali siano le conseguenze processuali dell'adesione, avvenuta peraltro soltanto nella seconda memoria ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. della convenuta opposta, all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata tempestivamente dall'attrice opponente.
Trattandosi di competenza territoriale esclusiva su accordo convenzionale delle parti, il caso esula dall'ambito di applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c., ai sensi del quale, a fronte dell'adesione all'eccezione, il giudice provvede con ordinanza senza provvedere sulle spese.
Nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di competenza territoriale esclusiva su accordo convenzionale delle parti, il giudice deve provvedere, statuendo anche sulle spese del procedimento, indipendentemente dal fatto che l'altra parte abbia aderito all'eccezione sollevata (Cfr. Cass.sez.VI 08/06/2016 n.11764). Alla luce delle superiori considerazioni la presente decisione va adottata con sentenza con la quale il decreto ingiuntivo va revocato e va assegnato un termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente. È necessario quindi regolare le spese di lite in conformità all'insegnamento della Suprema Corte in punto di necessità di una statuizione sulle spese a seguito di una pronuncia di incompetenza (ex plurimis Cass. 17187/2019). Nel caso di adesione in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dell'opposto all'eccezione di incompetenza, si ritiene, secondo l'orientamento espresso dalla Corte di legittimità, che il procedimento aperto con la presentazione del ricorso e chiuso con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice, che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 9035/19).
Ai fini della regolamentazione delle spese processuali, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale della società convenuta che ha aderito all'eccezione di incompetenza non potendo questa ipotesi determinare una reciproca soccombenza o identificare una delle ipotesi previste dall'art. 92
c.p.c..(si v.Cass. 17854/2020). Nel caso di specie, fa propendere per la riconosciuta soccombenza proprio la circostanza della difesa spiegata dall'opposta la quale, costituitasi tardivamente, rilevava in prima battuta la infondatezza della eccepita incompetenza deducendo la mancata restituzione da parte di della copia firmata del contratto e pertanto rilevando che in mancanza di Pt_1 perfezionamento la clausola non poteva essere invocata.
L'adesione soltanto successiva della convenuta opposta, con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha reso necessario l'espletamento di ulteriore attività processuale, con la produzione del contratto sottoscritto, per cui si deve concludere per un giudizio di soccombenza di parte opposta. Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del
D.M. 55/2014, così come modificato con D.M. n. 147/2022, in base ai valori minimi di liquidazione dovuti per tutte le fasi (cfr. Cass. Ordinanza n.29857/2023), avuto riguardo alla semplicità della questione decisa e al valore della causa indicato dalla parte in citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n.
R.G. 4275/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
4 - dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bergamo, essendo competente il Tribunale di Firenze e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1483 (R.G. 2657/2023) emesso dal Tribunale di Bergamo il 12 maggio 2023 e notificato a mezzo pec in pari data;
- fissa in mesi tre il termine per la riassunzione davanti al Tribunale competente;
-condanna P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.VA_2 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di (C.F. E P.VA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del presente giudizio, P.VA_1 che si liquidano in complessivi € 3.809,00 ( di cui per fase di studio euro 851,00, per fase introduttiva euro 602,00, fase di trattazione euro 903,00 e per fase decisionale euro 1453,00) a titolo di compensi professionali, oltre anticipazioni di € 118,50, rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Bergamo, 14 marzo 2025
Il giudice onorario
Catia Cusimano
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21
febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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