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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg14561 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14561 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto -
Cessazione effetti civili del matrimonio
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Parte_1
LAURENZA IMMACOLATA RITA e MANNARINI RITA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via F. Imparato n.84,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2 dall'avv. ARINO FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli al C.so Arnaldo Lucci n.12,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/07/2024 e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 26/07/2000 Parte_2
e che da tale unione sono nati tre figli ( il 24.12.1999, il Per_1 Persona_2
20.01.2002 entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti (e Per_3
nato il [...] maggiorenne non economicamente autosufficiente), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli in data 02.05.2013, era intervenuta separazione in forza di sentenza n.
9470/2016 del Tribunale Ordinario di Napoli resa nel procedimento RG
1 33480/2012, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) il IG. – tenuto conto della propria condizione economica e di Parte_2
salute e della nuova intervenuta paternità - si obbliga a versare alla IG.ra , Pt_1
entro il giorno 28 di ogni mese ed a mezzo bonifico, la somma di euro 100
(cento), quale contributo al mantenimento del figlio , oltre al 50% delle Per_3
spese straordinarie per le quali espressamente si rimanda al protocollo sottoscritto da Avvocati e Magistrati presso il Tribunale di Napoli. Tale assegno sarà assoggettato ad aumento ISTAT dall'anno successivo a quello dell'emissione della sentenza di divorzio senza che si renda necessaria apposita richiesta. Le parti concordano che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla IG.ra Pt_1
.
[...]
2) I IGnori e si dichiarano entrambi indipendenti ed Pt_1 Parte_2
economicamente autosufficienti e rinunziano, pertanto, a qualsiasi richiesta di assegno divorzile o versamento una tantum.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in
2 epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 26/07/2000 (atto n.79, parte II, s. A, reg. Atti
Matrimonio anno 2000);
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 10/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14561 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto -
Cessazione effetti civili del matrimonio
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Parte_1
LAURENZA IMMACOLATA RITA e MANNARINI RITA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via F. Imparato n.84,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2 dall'avv. ARINO FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli al C.so Arnaldo Lucci n.12,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/07/2024 e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 26/07/2000 Parte_2
e che da tale unione sono nati tre figli ( il 24.12.1999, il Per_1 Persona_2
20.01.2002 entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti (e Per_3
nato il [...] maggiorenne non economicamente autosufficiente), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli in data 02.05.2013, era intervenuta separazione in forza di sentenza n.
9470/2016 del Tribunale Ordinario di Napoli resa nel procedimento RG
1 33480/2012, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) il IG. – tenuto conto della propria condizione economica e di Parte_2
salute e della nuova intervenuta paternità - si obbliga a versare alla IG.ra , Pt_1
entro il giorno 28 di ogni mese ed a mezzo bonifico, la somma di euro 100
(cento), quale contributo al mantenimento del figlio , oltre al 50% delle Per_3
spese straordinarie per le quali espressamente si rimanda al protocollo sottoscritto da Avvocati e Magistrati presso il Tribunale di Napoli. Tale assegno sarà assoggettato ad aumento ISTAT dall'anno successivo a quello dell'emissione della sentenza di divorzio senza che si renda necessaria apposita richiesta. Le parti concordano che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla IG.ra Pt_1
.
[...]
2) I IGnori e si dichiarano entrambi indipendenti ed Pt_1 Parte_2
economicamente autosufficienti e rinunziano, pertanto, a qualsiasi richiesta di assegno divorzile o versamento una tantum.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in
2 epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 26/07/2000 (atto n.79, parte II, s. A, reg. Atti
Matrimonio anno 2000);
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 10/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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