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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 15/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Martina
Marchini in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite NN.R.G. 14-20/2023 proposte da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
SILVIA POLINELLI ed elettivamente domiciliati presso il predetto difensore in
Bianzone, Strada Del Campin n. 5
ricorrente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO DEL GATTO ed elettivamente domiciliato in , via XXV Aprile n. 5 CP_1
convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente nella causa R.G. n. 14/2023:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: disporre la sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito impugnato, ricorrendo gravi motivi;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accogliere l'opposizione, con conseguente revoca e/o annullamento dell'avviso di addebito n. 405 2022 00002655 33 000, per i motivi sopra indicati;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza
CP_ del credito vantato dall' per contributi I.V.S. relativi all'anno 2015, revocare e/o annullare parzialmente l'avviso di addebito impugnato, riducendo al minimo l'importo delle sanzioni;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali ed oltre agli oneri di legge”.
Per la parte convenuta nella causa R.G. n. 14/2023:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis rejectis: in via preliminare e/o pregiudiziale,
-dichiarare inammissibile il ricorso avverso per difetto di legittimazione passiva dell' spettando, questa, all'Agenzia delle Entrate;
CP_1
[... in subordine, integrare il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
Provinciale di , per tutte le ragioni esposte nella presente memoria;
CP_2 CP_1
-dichiarare inammissibili per intercorsa decadenza tutte le eccezioni, relative ad asseriti vizi dell'avviso di addebito opposto;
nel merito, rigettare l'avverso ricorso perché infondato, in fatto e diritto e condannare controparte al pagamento della somma indicata nell'avviso di addebito opposto o di quella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, anche a fronte di quanto verrà eventualmente dedotto in giudizio dall'
[...]
di;
Controparte_3 CP_1
in via istruttoria, ordinare, ex art. 210 e 213 c.p.c., all' Controparte_3
di di produrre atti e documenti relativi all'accertamento
[...] CP_1
e alla liquidazione dei contributi previdenziali, de quibus.
Con vittoria di spese”.
Per la parte ricorrente nella causa R.G. n. 20/2023:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione, così giudicare:
Pag. 2 di 7 IN VIA PRELIMINARE: disporre la sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito impugnato, ricorrendo gravi motivi;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accogliere l'opposizione, con conseguente revoca e/o annullamento dell'avviso di addebito n. 405 2022 00002656 34 000, per i motivi sopra indicati;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza CP_ del credito vantato dall' per contributi I.V.S. relativi all'anno 2015, revocare e/o annullare parzialmente l'avviso di addebito impugnato, riducendo al minimo l'importo delle sanzioni;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali ed oltre agli oneri di legge”.
Per la parte convenuta nella causa R.G. n. 20/2023:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis rejectis: in via preliminare e/o pregiudiziale,
-dichiarare inammissibile il ricorso avverso per difetto di legittimazione passiva dell' spettando, questa, all'Agenzia delle Entrate;
CP_1
[... in subordine, integrare il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
Provinciale di , per tutte le ragioni esposte nella presente memoria;
CP_2 CP_1
-dichiarare inammissibili per intercorsa decadenza tutte le eccezioni, relative ad asseriti vizi dell'avviso di addebito opposto;
nel merito, rigettare l'avverso ricorso perché infondato, in fatto e diritto e condannare controparte al pagamento della somma indicata nell'avviso di addebito opposto o di quella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, anche a fronte di quanto verrà eventualmente dedotto in giudizio dall'
[...]
di;
Controparte_3 CP_1 in via istruttoria, ordinare, ex art. 210 e 213 c.p.c., all' Controparte_3
di di produrre atti e documenti relativi all'accertamento
[...] CP_1
e alla liquidazione dei contributi previdenziali, de quibus.
Con vittoria di spese”.
Pag. 3 di 7 RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorsi rispettivamente depositati in data 30/01/2023 e 06/02/2023
[...]
onvenivano in giudizio al fine di Parte_1 Parte_2 CP_1 ottenere l'annullamento, rispettivamente, degli avvisi di addebito n.
40520220000265533000 e n. 40520220000265634000 loro notificati e aventi ad oggetto, ciascuno, il pagamento di € 11.702,23 a titolo di contributi I.V.S. relativi alla
“Gestione Artigiani”, sanzioni e interessi.
A fondamento dell'opposizione, i ricorrenti deducevano l'illegittimità degli avvisi di addebito in quanto emessi sulla base di un accertamento ad opera dell'Agenzia delle
Entrate (in particolare avente ad oggetto la sussistenza di un maggior reddito da assoggettare a tassazione e contribuzione) non definitivo: in particolare, i ricorrenti rilevavano di aver impugnato l'accertamento in questione e allegavano che l'esito del relativo giudizio non era ancora passato in giudicato, risultando viceversa ancora pendente il termine per l'eventuale ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Con memorie rispettivamente in data 17/03/2023 e 28/03/2023 si costituiva in CP_1
entrambi i giudizi, in via preliminare eccependo l'inammissibilità delle opposizioni per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c. e, inoltre, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva o, in subordine, chiedendo di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate;
nel merito, contestando i ricorsi e chiedendone il rigetto.
In data 03/05/2023 le cause in questione venivano riunite ai sensi degli artt. 274 – 151 disp. att. c.p.c.
Con ordinanza del 29/05/2023 il Giudice rigettava l'istanza di integrazione del contraddittorio avanzata da parte convenuta, ritenendola non meritevole di accoglimento laddove si verteva in tema di legittimazione passiva, senza applicazione, pertanto, degli istituti di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c.
All'udienza del 24/01/2024 il Giudice ammetteva il deposito richiesto da parte ricorrente della documentazione relativa alla domanda di definizione agevolata della controversia tributaria presentata nelle more del presente giudizio;
alla successiva udienza del 19/06/2024 il procuratore di parte ricorrente dava atto del passaggio in
Pag. 4 di 7 giudicato in data 24/05/2024 della sentenza di secondo grado pronunciata nell'ambito del contenzioso tributario.
All'udienza del 15/01/2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
*
Gli avvisi di addebito opposti in questa sede (doc. 1 doc. 1 Parte_1 Pt_2
hanno ad oggetto il pagamento di contributi I.V.S., sanzioni e interessi in relazione alla
“Gestione Artigiani” quale effetto dell'accertamento di un maggior reddito di impresa della società per € 59.758,00 (cfr. avviso di accertamento n. Parte_3
T9Y030100654/2019, doc. 3 ricorrenti) da parte dell'Agenzia delle Entrate e imputato per trasparenza ai fini IRPEF in capo ai soci e nella misura Parte_1 Pt_2
del 50% ciascuno, quale maggior reddito da partecipazione (docc. 4 ricorrenti).
Tanto premesso, è infondata l'eccezione di tardività dell'opposizione per mancato rispetto del termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., non venendo in rilievo un vizio formale, rilevabile mediante opposizione agli atti esecutivi, bensì un vizio attinente al merito della pretesa contributiva, connesso alla non definitività dell'accertamento tributario che ne ha costituito in presupposto.
È inoltre infondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva di : la CP_1
pretesa oggetto del presente giudizio portata dagli avvisi di addebito opposti, seppur originata dall'accertamento di un maggior reddito ad opera di Agenzia delle Entrate
(rilevante quale atto presupposto), attiene inequivocabilmente al rapporto contributivo, con conseguente legittimazione passiva dell'ente previdenziale. Tanto è vero che, in punto di giurisdizione, “Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario - e non di quello tributario - le controversie in cui si discuta della legittimità o meno d'un avviso di addebito per contributi previdenziali IVS emesso dall (avviso che dal 1° CP_1
gennaio 2011 ha sostituito, ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n.
122 del 2010, la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto), giacché le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale nell'ambito del quale, in presenza di richiesta del versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente, ex art. 24 del
d.lgs. n. 46 del 1999, può proporre opposizione innanzi al giudice del lavoro, a nulla rilevando che la mera occasione che ha dato origine alla pretesa creditoria dell CP_1
Pag. 5 di 7 sia nata da un accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate” (Cassazione civile sez. un., n. 19523 del 23/07/2018).
Tanto premesso, il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
Risulta infatti documentalmente che l'accertamento del maggior reddito in capo alla società e, per l'effetto, ai ricorrenti da assoggettare a tassazione e Parte_3
contribuzione è stato quasi integralmente confermato con sentenza passata in giudicato
(circostanza, quest'ultima, non contestata da parte convenuta), ad eccezione di due voci pari a € 370,01 ed € 278,88 (cfr. doc. 8 ricorrenti): per l'effetto, l'importo definitivamente accertato in sede tributaria a titolo di maggior reddito, rilevante anche ai fini previdenziali per la determinazione dei contribuiti I.V.S. eccedenti il minimale dovuti dai ricorrenti, risulta pari a € 59.109,11.
Ne consegue che gli avvisi di addebito opposti devono essere annullati limitatamente alle somme richieste a titolo di contributi, sanzioni e interessi calcolati su un maggior reddito imputato ai ricorrenti superiore all'importo di € 59.109,11.
Da ultimo, risulta irrilevante ai fini del presente giudizio l'accesso alla definizione agevolata da parte dei ricorrenti in relazione alla controversia tributaria (cfr. deposito dei ricorrenti del 24/01/2024), in quanto è pacifico tra le parti che tale strumento non abbia avuto ad oggetto le pretese contributive di (cfr. verbali d'udienza del CP_1
19/06/2024 e 15/01/2025).
Il limitatissimo accoglimento della domanda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa Maria Martina Marchini, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
annulla gli avvisi di addebito n. 40520220000265533000 e n. 40520220000265634000 limitatamente alle somme richieste a titolo di contributi, sanzioni e interessi calcolate su un reddito imputato ai ricorrenti superiore all'importo di € 59.109,11;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Così deciso il 15/01/2025
Pag. 6 di 7 Il Giudice
Maria Martina Marchini
Pag. 7 di 7
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Martina
Marchini in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite NN.R.G. 14-20/2023 proposte da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
SILVIA POLINELLI ed elettivamente domiciliati presso il predetto difensore in
Bianzone, Strada Del Campin n. 5
ricorrente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO DEL GATTO ed elettivamente domiciliato in , via XXV Aprile n. 5 CP_1
convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente nella causa R.G. n. 14/2023:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: disporre la sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito impugnato, ricorrendo gravi motivi;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accogliere l'opposizione, con conseguente revoca e/o annullamento dell'avviso di addebito n. 405 2022 00002655 33 000, per i motivi sopra indicati;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza
CP_ del credito vantato dall' per contributi I.V.S. relativi all'anno 2015, revocare e/o annullare parzialmente l'avviso di addebito impugnato, riducendo al minimo l'importo delle sanzioni;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali ed oltre agli oneri di legge”.
Per la parte convenuta nella causa R.G. n. 14/2023:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis rejectis: in via preliminare e/o pregiudiziale,
-dichiarare inammissibile il ricorso avverso per difetto di legittimazione passiva dell' spettando, questa, all'Agenzia delle Entrate;
CP_1
[... in subordine, integrare il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
Provinciale di , per tutte le ragioni esposte nella presente memoria;
CP_2 CP_1
-dichiarare inammissibili per intercorsa decadenza tutte le eccezioni, relative ad asseriti vizi dell'avviso di addebito opposto;
nel merito, rigettare l'avverso ricorso perché infondato, in fatto e diritto e condannare controparte al pagamento della somma indicata nell'avviso di addebito opposto o di quella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, anche a fronte di quanto verrà eventualmente dedotto in giudizio dall'
[...]
di;
Controparte_3 CP_1
in via istruttoria, ordinare, ex art. 210 e 213 c.p.c., all' Controparte_3
di di produrre atti e documenti relativi all'accertamento
[...] CP_1
e alla liquidazione dei contributi previdenziali, de quibus.
Con vittoria di spese”.
Per la parte ricorrente nella causa R.G. n. 20/2023:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione, così giudicare:
Pag. 2 di 7 IN VIA PRELIMINARE: disporre la sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito impugnato, ricorrendo gravi motivi;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accogliere l'opposizione, con conseguente revoca e/o annullamento dell'avviso di addebito n. 405 2022 00002656 34 000, per i motivi sopra indicati;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza CP_ del credito vantato dall' per contributi I.V.S. relativi all'anno 2015, revocare e/o annullare parzialmente l'avviso di addebito impugnato, riducendo al minimo l'importo delle sanzioni;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali ed oltre agli oneri di legge”.
Per la parte convenuta nella causa R.G. n. 20/2023:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis rejectis: in via preliminare e/o pregiudiziale,
-dichiarare inammissibile il ricorso avverso per difetto di legittimazione passiva dell' spettando, questa, all'Agenzia delle Entrate;
CP_1
[... in subordine, integrare il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
Provinciale di , per tutte le ragioni esposte nella presente memoria;
CP_2 CP_1
-dichiarare inammissibili per intercorsa decadenza tutte le eccezioni, relative ad asseriti vizi dell'avviso di addebito opposto;
nel merito, rigettare l'avverso ricorso perché infondato, in fatto e diritto e condannare controparte al pagamento della somma indicata nell'avviso di addebito opposto o di quella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, anche a fronte di quanto verrà eventualmente dedotto in giudizio dall'
[...]
di;
Controparte_3 CP_1 in via istruttoria, ordinare, ex art. 210 e 213 c.p.c., all' Controparte_3
di di produrre atti e documenti relativi all'accertamento
[...] CP_1
e alla liquidazione dei contributi previdenziali, de quibus.
Con vittoria di spese”.
Pag. 3 di 7 RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorsi rispettivamente depositati in data 30/01/2023 e 06/02/2023
[...]
onvenivano in giudizio al fine di Parte_1 Parte_2 CP_1 ottenere l'annullamento, rispettivamente, degli avvisi di addebito n.
40520220000265533000 e n. 40520220000265634000 loro notificati e aventi ad oggetto, ciascuno, il pagamento di € 11.702,23 a titolo di contributi I.V.S. relativi alla
“Gestione Artigiani”, sanzioni e interessi.
A fondamento dell'opposizione, i ricorrenti deducevano l'illegittimità degli avvisi di addebito in quanto emessi sulla base di un accertamento ad opera dell'Agenzia delle
Entrate (in particolare avente ad oggetto la sussistenza di un maggior reddito da assoggettare a tassazione e contribuzione) non definitivo: in particolare, i ricorrenti rilevavano di aver impugnato l'accertamento in questione e allegavano che l'esito del relativo giudizio non era ancora passato in giudicato, risultando viceversa ancora pendente il termine per l'eventuale ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Con memorie rispettivamente in data 17/03/2023 e 28/03/2023 si costituiva in CP_1
entrambi i giudizi, in via preliminare eccependo l'inammissibilità delle opposizioni per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c. e, inoltre, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva o, in subordine, chiedendo di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate;
nel merito, contestando i ricorsi e chiedendone il rigetto.
In data 03/05/2023 le cause in questione venivano riunite ai sensi degli artt. 274 – 151 disp. att. c.p.c.
Con ordinanza del 29/05/2023 il Giudice rigettava l'istanza di integrazione del contraddittorio avanzata da parte convenuta, ritenendola non meritevole di accoglimento laddove si verteva in tema di legittimazione passiva, senza applicazione, pertanto, degli istituti di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c.
All'udienza del 24/01/2024 il Giudice ammetteva il deposito richiesto da parte ricorrente della documentazione relativa alla domanda di definizione agevolata della controversia tributaria presentata nelle more del presente giudizio;
alla successiva udienza del 19/06/2024 il procuratore di parte ricorrente dava atto del passaggio in
Pag. 4 di 7 giudicato in data 24/05/2024 della sentenza di secondo grado pronunciata nell'ambito del contenzioso tributario.
All'udienza del 15/01/2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
*
Gli avvisi di addebito opposti in questa sede (doc. 1 doc. 1 Parte_1 Pt_2
hanno ad oggetto il pagamento di contributi I.V.S., sanzioni e interessi in relazione alla
“Gestione Artigiani” quale effetto dell'accertamento di un maggior reddito di impresa della società per € 59.758,00 (cfr. avviso di accertamento n. Parte_3
T9Y030100654/2019, doc. 3 ricorrenti) da parte dell'Agenzia delle Entrate e imputato per trasparenza ai fini IRPEF in capo ai soci e nella misura Parte_1 Pt_2
del 50% ciascuno, quale maggior reddito da partecipazione (docc. 4 ricorrenti).
Tanto premesso, è infondata l'eccezione di tardività dell'opposizione per mancato rispetto del termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., non venendo in rilievo un vizio formale, rilevabile mediante opposizione agli atti esecutivi, bensì un vizio attinente al merito della pretesa contributiva, connesso alla non definitività dell'accertamento tributario che ne ha costituito in presupposto.
È inoltre infondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva di : la CP_1
pretesa oggetto del presente giudizio portata dagli avvisi di addebito opposti, seppur originata dall'accertamento di un maggior reddito ad opera di Agenzia delle Entrate
(rilevante quale atto presupposto), attiene inequivocabilmente al rapporto contributivo, con conseguente legittimazione passiva dell'ente previdenziale. Tanto è vero che, in punto di giurisdizione, “Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario - e non di quello tributario - le controversie in cui si discuta della legittimità o meno d'un avviso di addebito per contributi previdenziali IVS emesso dall (avviso che dal 1° CP_1
gennaio 2011 ha sostituito, ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n.
122 del 2010, la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto), giacché le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale nell'ambito del quale, in presenza di richiesta del versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente, ex art. 24 del
d.lgs. n. 46 del 1999, può proporre opposizione innanzi al giudice del lavoro, a nulla rilevando che la mera occasione che ha dato origine alla pretesa creditoria dell CP_1
Pag. 5 di 7 sia nata da un accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate” (Cassazione civile sez. un., n. 19523 del 23/07/2018).
Tanto premesso, il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
Risulta infatti documentalmente che l'accertamento del maggior reddito in capo alla società e, per l'effetto, ai ricorrenti da assoggettare a tassazione e Parte_3
contribuzione è stato quasi integralmente confermato con sentenza passata in giudicato
(circostanza, quest'ultima, non contestata da parte convenuta), ad eccezione di due voci pari a € 370,01 ed € 278,88 (cfr. doc. 8 ricorrenti): per l'effetto, l'importo definitivamente accertato in sede tributaria a titolo di maggior reddito, rilevante anche ai fini previdenziali per la determinazione dei contribuiti I.V.S. eccedenti il minimale dovuti dai ricorrenti, risulta pari a € 59.109,11.
Ne consegue che gli avvisi di addebito opposti devono essere annullati limitatamente alle somme richieste a titolo di contributi, sanzioni e interessi calcolati su un maggior reddito imputato ai ricorrenti superiore all'importo di € 59.109,11.
Da ultimo, risulta irrilevante ai fini del presente giudizio l'accesso alla definizione agevolata da parte dei ricorrenti in relazione alla controversia tributaria (cfr. deposito dei ricorrenti del 24/01/2024), in quanto è pacifico tra le parti che tale strumento non abbia avuto ad oggetto le pretese contributive di (cfr. verbali d'udienza del CP_1
19/06/2024 e 15/01/2025).
Il limitatissimo accoglimento della domanda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa Maria Martina Marchini, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
annulla gli avvisi di addebito n. 40520220000265533000 e n. 40520220000265634000 limitatamente alle somme richieste a titolo di contributi, sanzioni e interessi calcolate su un reddito imputato ai ricorrenti superiore all'importo di € 59.109,11;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Così deciso il 15/01/2025
Pag. 6 di 7 Il Giudice
Maria Martina Marchini
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