Ordinanza presidenziale 16 dicembre 2024
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 09/07/2025, n. 13542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13542 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13542/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11838/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11838 del 2024, proposto da
CA EL Di SI, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Consorzio Universitario Cineca, non costituito in giudizio;
Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Bari, Università degli Studi della Basilicata Potenza, Università degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, Università degli Studi Brescia, Università degli Studi Cagliari, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, Università degli Studi G D'Annunzio Chieti, Università degli Studi Catania, Università della Calabria, Università degli Studi Magna Graecia Catanzaro, Università degli Studi Ferrara, Università degli Studi Firenze, Università degli Studi Foggia, Università degli Studi Genova, Università degli Studi dell'Insubria Varese, Università degli Studi L'Aquila, Università degli Studi Messina, Università degli Studi Milano Bicocca, Università degli Studi Milano, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi Molise, Università degli Studi Napoli Federico II, Università degli Studi Padova, Università degli Studi Palermo, Università degli Studi Parma, Università degli Studi Pavia, Università degli Studi Perugia, Università del Piemonte Orientale, Università degli Studi Pisa, Università Politecnica delle Marche Ancona, Università degli Studi Roma La Sapienza, Università degli Studi di Salerno Fisciano, Università del Salento Lecce, Università degli Studi Sassari, Università degli Studi Siena, Università degli Studi Torino, Università degli Studi Trieste, Università degli Studi Trento, Università degli Studi Udine, Università degli Studi Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Cottini, Pamela D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di TI LI, RO Ayari, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2024/2025 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 10 settembre 2024, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria pubblicati sul medesimo portale;
- del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 472 del 23 febbraio 2024 e i relativi Allegati, nn. 1, 2, 3 e 4 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria per l’a.a. 2024/2025”;
- del D.M. n. 472/2024 e i relativi Allegati, nn. 1, 2, 3 e 4 nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente ed in contrasto con la Direttiva n. 3 del 2018;
- dell’allegato A al D.M. n. 472/2024 riportante i “Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e in Medicina Veterinaria (LM-42)”;
- del D.M. n. 472/2024 e del relativo Allegato A nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso;
- dei bandi di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2024/2025 delle Università in epigrafe nella parte in cui non sono stati adottati di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso);
- dell’Avviso del 5 maggio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata data comunicazione dell’avvenuta pubblicazione online del database, consultabile attraverso il portale https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/ e al sito https://domande-ap.mur.gov.it/ realizzato ad hoc dal Consorzio CINECA, contenente tutte le 3.500 possibili domande e relative risposte per la prova del 28 maggio 2024 da cui sono stati estratti i quesiti per il test di accesso alle facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2024/2025;
- del Decreto Ministeriale n. 756 del 24 maggio 2024 recante “Definizione dei posti provvisori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia a.a. 2024/2025 in lingua italiana e in lingua inglese”;
- del Decreto Ministeriale n. 757 del 24 maggio 2024 recante “Definizione dei posti provvisori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2024/2025 in lingua italiana e in lingua inglese”;
- dell’Avviso del 24 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2024/2024 di cui è causa;
- dell’Avviso del 7 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata data comunicazione dell’avvenuta pubblicazione online del database, consultabile attraverso il portale https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/ e al sito https://domande-ap.mur.gov.it/ realizzato ad hoc dal Consorzio CINECA, contenente tutte le 3.500 possibili domande e relative risposte per la prova del 30 luglio 2024 da cui sono stati estratti i quesiti per il test di accesso alle facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2024/2025;
- del Decreto Ministeriale n. 1101 del 29 luglio 2024 recante “Definizione dei posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2024/2025, in lingua italiana e in lingua inglese” e relativi allegati;
- dell’Avviso del 17 maggio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata decretata la possibilità per i quartini che hanno sostenuto il TOLC-MED ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea di cui è causa nell’a.a. 2023/2024 di presentare istanza di inserimento nella graduatoria nazionale per l’iscrizione ai predetti corsi nell’anno accademico 2024/2025 ai sensi dell’art. 18, comma 3-bis, del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», così come convertito dalla Legge del 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 2024, n. 100, S.O.;
- del Decreto Ministeriale n. 760 del 27 maggio 2024 recante “Avvio attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana relativa all’a.a. 2023/2024, conseguendo un punteggio utile all’immatricolazione per l’a.a. 2024/2025 (art. 18, comma 3-bis, del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024)” e relativi allegati;
- del Decreto Ministeriale n. 984 dell’8 luglio 2024 recante “Decreto ministeriale che attribuisce ai candidati di cui all’art. 1 del D.M. n. 760/2024 - che non accedono alla riserva di cui allo stesso Decreto - di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili” con il quale è stato consentito ai “quartini” che hanno effettuato scelte limitate di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili nell’ambito di quelli residui all’esito della procedura prevista dal citato D.M. n. 760/2024;
- del Decreto Ministeriale n. 1098 del 25 luglio 2024 recante “Completamento dell’attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana a.a. 2023-2024” e relativi allegati;
- del Decreto Ministeriale n. 1099 del 25 luglio 2024 recante “Completamento dell’attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria in lingua italiana relativa all’a.a. 2023/2024” e relativi allegati;
- dell’Avviso del 26 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stato comunicato che il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato i decreti (D.M. nn. 1099 e 1098) che definiscono i posti assegnati ai candidati “quartini” (art. 1 del D.M. n. 760/2024 e D.M. 984/2024) per i corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e per Medicina Veterinaria in lingua italiana per l’anno accademico 2024/2025;
- del bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2024/2025 dell’Università in epigrafe;
- dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2024/2025 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell’11 luglio 2024, Rep. atti n. 130/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2024-2025, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2024/2025” di medici chirurghi e medici odontoiatri;
- della prova di ammissione consistente nel questionario erogato al candidato durante la sessione d’esame;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2024/2025;
- degli atti, di cui non sono noti gli estremi, con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2024/2025;
- degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso;
- dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale
dell’art. 18, comma 3-bis, del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» (convertito con Legge del 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 2024, n. 100, S.O.) nella parte in cui ha consentito ai candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. TOLC-MED e TOLC-VET) ai Cdl in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina Veterinaria nell’a.a. 2023/2024 di “presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264”;
e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata
all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria) e di ogni altra misura ritenuta opportuna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi Bari, dell’Università degli Studi della Basilicata Potenza, dell’Università degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, dell’Università degli Studi Brescia, dell’Università degli Studi Cagliari, dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, dell’Università degli Studi G D'Annunzio Chieti, dell’Università degli Studi Catania, dell’Università della Calabria, dell’Università degli Studi Magna Graecia Catanzaro, dell’Università degli Studi Ferrara, dell’Università degli Studi Firenze, dell’Università degli Studi Foggia, dell’Università degli Studi Genova, dell’Università degli Studi dell'Insubria Varese, dell’Università degli Studi L'Aquila, dell’Università degli Studi Messina, dell’Università degli Studi Milano Bicocca, dell’Università degli Studi Milano, dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dell’Università degli Studi Molise, dell’Università degli Studi Napoli Federico II, dell’Università degli Studi Padova, dell’Università degli Studi Palermo, dell’Università degli Studi Parma, dell’Università degli Studi Pavia, dell’Università degli Studi Perugia, dell’Università del Piemonte Orientale, dell’Università degli Studi Pisa, dell’Università Politecnica delle Marche Ancona, dell’Università degli Studi Roma La Sapienza, dell’Università degli Studi Roma Tor Vergata, dell’Università degli Studi di Salerno Fisciano, dell’Università del Salento Lecce, dell’Università degli Studi Sassari, dell’Università degli Studi Siena, dell’Università degli Studi Torino, dell’Università degli Studi Trieste, dell’Università degli Studi Trento, dell’Università degli Studi Udine, dell’Università degli Studi Verona e dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che l’Università degli studi di Roma Tor Vergata si è costituita tramite avvocati del libero foro, da valersi come implicita revoca del mandato conferito all’Avvocatura Generale dello Stato;
Considerato che:
- la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe per i seguenti motivi:
a) illegittimo riconoscimento ai candidati c.d. quartini di un diritto all’immatricolazione, in luogo del mero diritto all’inserimento in graduatoria che sarebbe stato previsto dalla legge;
b) illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 3– bis , del Decreto-Legge del 2 marzo n. 19, convertito con legge del 29 aprile 2024, n. 56, per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34, 35, 36 e 97 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza, della proporzionalità e dell’arbitrarietà, nonché oltre violazione del principio del favor partecipationis , del legittimo affidamento e della parità di trattamento, in quanto la riserva in questione determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che appartengono alla medesima categoria e che hanno lo stesso percorso formativo;
c) illegittimità delle modalità di selezione, che avrebbero privilegiato il mero studio mnemonico, in contrasto con il principio meritocratico;
d) mancata adozione di idonee misure di sicurezza dirette a impedire ai candidati l’introduzione, nonché l’utilizzo in aula, di smartphone , smartwatch e simili, ossia di apparecchiature che consentissero di riprodurre il contenuto, anche parziale, della banca dati;
- la Sezione si è già pronunciata in contenziosi analoghi (cfr. sentenza 8.5.2025, n. 8943, che si richiama quale precedente conforme ai sensi dell’art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a.), statuendo che:
i) la riserva per i candidati c.d. quartini è stata prevista direttamente dalla legge e istituisce un vero e proprio diritto all’immatricolazione per i soggetti destinatari, risolvendosi la diversa interpretazione proposta dalla parte ricorrente in una interpretatio abrogans della norma;
ii) sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla parte ricorrente, in quanto la riserva è stata introdotta con una perimetrazione non irragionevole, rientrante nelle prerogative proprie del legislatore, cui spetta la selezione degli interessi da tutelare nell’ambito delle coordinate emergenti dal quadro costituzionale: vi si riscontra, infatti, il rispetto del principio del merito quale pietra angolare dei sistemi di selezione per l’accesso ai corsi di laurea oggetto di programmazione, nonché la legittima finalità di risolvere, ab imis fundamentis , un potenziale conflitto di interessi tra le platee interessate, anche in ottica di tutela del buon andamento della pubblica amministrazione;
iii) è infondata la censura riguardante l’asserita illegittimità delle prove in ragione del fatto che avrebbero prediletto esclusivamente lo studio mnenonico dei quesiti, in quanto, da un lato, l’accesso ai corsi di laurea in questione esige l’accertamento di “ conoscenze ” e, quindi, di nozioni, che inevitabilmente implica la necessità di testare (anche) la capacità mnemonica dei candidati che ne costituisce l’evidente presupposto; dall’altro lato, le predette nozioni costituiscono anche gli strumenti attraverso i quali devono essere condotti l’analisi e la comprensione del testo come pure il ragionamento logico-matematico, sicché la radicale contrapposizione tra test nozionistici e test “di ragionamento” risulta, a ben vedere, una falsa prospettiva. Senza contare che l’assunto in base al quale la previa pubblicazione della banca dati consentirebbe il superamento del test mediante la semplice memorizzazione dei quesiti, disgiunta da un’applicazione ragionata delle nozioni acquisite, si risolve in una petizione di principio, che non tiene conto dell’ampiezza della banca dati (ben 7.000 quiz, pubblicati in due tranche di 3.500 domande) e del ridotto lasso temporale tra la data di pubblicazione e le prove (20 giorni);
iv) infondato è anche il quarto motivo, in quanto la parte ricorrente non ha addotto (neppure nel presente contenzioso) alcun avvenimento concreto, alcuna riscontrata e provata irregolarità che avrebbe caratterizzato le prove, introducendo un sillogismo in cui le premesse (omessa adozione di misure di sicurezza e punteggi elevati conseguiti in talune sedi) non sono, né necessariamente, né probabilmente, conducenti alla conclusione (utilizzo di dispositivi elettronici da parte di taluni candidati) e che non possiede, pertanto, alcuna validità sotto il profilo della logica dimostrativa. Il mezzo è, quindi, il risultato di una fallacia argomentativa che non può che condurne al rigetto. Inoltre, la legge di gara, nell’introdurre un espresso divieto d’introduzione di apparecchiature informatiche, non stabiliva anche, quale modalità di controllo indefettibile, quello della schermatura delle aule ovvero l’adozione di metal detector , con la conseguenza che l’impiego di tale particolare cautela rappresentava una mera facoltà e non un obbligo per le varie sedi concorsuali;
Ritenuto che le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente con riferimento alle norme introdotte con la legge 14 marzo 2025, n. 26, non siano idonee a indurre a una diversa valutazione circa le censure proposte nel ricorso,
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato;
Ritenuto che le spese di lite sostenute dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” debbano essere poste a carico della parte ricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal Ministero dell’università e della ricerca e dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, quantificate, rispettivamente, nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ed euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL Stanizzi, Presidente
Luca Biffaro, Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | EL Stanizzi |
IL SEGRETARIO