Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
RG 2535 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti -Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2535 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. RICCOBENE FABIANA presso la C.F._1
quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. DI COSTANZO GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia Indirizzo
Telematico
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/02/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al
[...]
matrimonio da loro contratto in POZZUOLI l'11/06/1992 (atto n. 134, P. II, S. A, anno 1992), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in
1
25927/2019.
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 20/04/2000 e il 7/05/2004, Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni non ancora economicamente indipendenti.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co. cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
disporre, a carico del IG. un contributo al mantenimento dei due figli Controparte_1
e pari ad € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) mensili, contributo che per Per_1 Per_2
accordo espresso tra le parti non sarà soggetto a rivalutazione ISTAT alla luce della previsioni accessorie con le quali il IG. si spoglierà della sua unica proprietà immobiliare, ovvero il CP_1
50% dell'unità immobiliare sita in via Modigliani 1 – Pozzuoli (NA), in comproprietà con la OR
, attualmente produttiva di rendita in quanto locata, per trasferirla ai figli rinunciando così Pt_1 all'unico suo introito extraprofessionale e garantendo ai figli una rendita immediata e per il futuro;
per le stesse ragioni, e per accordo espresso tra le parti, le spese straordinarie per entrambi i figli, di qualunque genere e natura, saranno ad esclusivo carico della IG.ra ; proprio per questo Pt_1
le previsioni di cui al presente punto diverranno efficaci ed operative a partire dal mese i cui verrà realizzato il trasferimento (da intendersi a titolo oneroso quale corrispettivo per quanto previsto nei presenti accordi) della proprietà di in capo ai figli, ferme restando sino a quel momento le CP_1
previsioni economiche sancite dal Tribunale di Napoli con la sentenza di separazione dei coniugi
e;
il singor nel suddetto trasferimento a titolo Controparte_1 Parte_1 CP_1
oneroso dichiara di rinunciare espressamente e irrevocabilmente a ogni diritto, azione, pretesa o rivendicazione futura sia in via diretta che indiretta, nei confronti del bene trasferito una volta realizzatesi tutte le pattuizioni previste nel presente accordo;
entro tre mesi dall'omologazione degli accordi da parte di questo On. Tribunale il IG.
trasferirà ai due figli e il 50% di sua proprietà dell'immobile sito in CP_1 Per_1 Per_2
Pozzuoli alla via Modigliani 1 – Parco Fausta;
contestualmente la IG.ra si accollerà tutte le Pt_1
2 spese straordinarie inerenti all'immobile di cui sopra sino a tutt'oggi già maturate e quelle maturande sino al momento della stipula dell'atto di trasferimento;
sempre contestualmente all'atto di trasferimento, la IG. si accollerà il mutuo acceso Pt_1 per l'acquisto dell'immobile a lei sola intestato e sito in Pozzuoli alla via Kennedy 24, previo ottenimento da parte della stessa dell'esclusione del IG. dal contratto stipulato con la CP_1
banca, con reciproca rinuncia alle pretese dei coniugi fra loro in merito alle rate già versate o ancora da versare di detto mutuo, maturate e non maturande;
non appena ottenuta l'omologa del ricorso di divorzio congiunto da parte del Tribunale adito, ogni querela dalla quale è sorto il procedimento penale n. 28800/2019 R.G.N.R. del Tribunale di
Napoli verrà revocata, insieme con le relative costituzioni di parte civile in detto procedimento, e con ogni altra eventuale querela sporta nei confronti del IG. sino a oggi e tuttora pendente;
CP_1
contestualmente alla stipula di trasferimento, il IG. regalerà ai figli tutti i suoi beni CP_1 personali ancora presenti nella ex casa coniugale e identificati nell'elenco già comunicato alla IG.ra
; Pt_1
con la sottoscrizione del presente atto le parti espressamente e reciprocamente confermano di aver risolto ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro pendente e di non aver nulla più a pretendere dall'altra parte per nessun diritto, causale ragione, azione, rimborso, restituzione o rendiconto, se non puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, rinunciando esplicitamente ciascun coniuge ad ogni propria pretesa da far valere nei confronti dell'altro e rinunciano reciprocamente all'assegno da parte dell'altro, essendo entrambi al momento economicamente autosufficienti
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del
3 matrimonio celebrato dai ricorrenti e Parte_1 CP_1
a POZZUOLI l'11/06/1992 (atto n. 134, P. II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno
[...]
1992);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 2/05/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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