CA
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/07/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 209/2024 RG promossa da:
Parte_1 con l'avv. Giampiero Proia appellante contro
CP_1 con l'avv. Yara Serafini appellata/appellante incidentale
appellata contumace CP_2
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 456/2023 del Tribunale di Arezzo, pubblicata il 24.10.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 8 aprile 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA aveva proposto ricorso al Tribunale di Arezzo affinché: “….accertata l'illegittima CP_1 interposizione di manodopera verificatasi nella fattispecie, dichiari la attuale sussistenza, tra la ricorrente e di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, Parte_1 con orario di 23 ore settimanali, a partire dal 1°.4.2021 – o dalla diversa ritenuta di giustizia - con inquadramento nel livello E addetto Junior sino al 31.3.2023 e nel livello D addetto senior per il periodo dal 1°.
4.2023 in poi, profilo professionale di autista del NL per il personale non dirigente di , condannando quest'ultima, in persona del legale rapp.te p.t., a Parte_1 corrispondere le differenze retributive corrispondenti al suddetto inquadramento a partire dalla suindicata data, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, pari ad euro 13.905,39 (o la diversa
1 somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia) per il periodo dal 1°.
4.2021 al 31.3.2023, oltre alle successive maturande che ci si riserva di quantificare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo, ed oltre al rimborso per la spesa del CTP, pari ad oggi alla somma di 150,00 cui si aggiungerà la successiva occorrenda che ci si riserva di documentare all'udienza di discussione. Con l'espressa riserva di agire in separato giudizio in ordine al profilo contributivo-previdenziale. Con vittoria di compenso e spese da distrarsi in favore dell'avv.ta antistataria”.
Il Tribunale di Arezzo accertava che tra le parti sussisteva un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time dal 1.4.2021, tutt'ora in corso, con inquadramento nel livello E
Junior del NL;
condannava tale parte a corrispondere alla ricorrente le differenze Parte_1 retributive maturate dal 1.4.2021, pari alla differenza tra il trattamento retributivo dovuto in base all'inquadramento indicato e quello effettivamente percepito, per l'importo di € 12.714,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
respingeva nel resto il ricorso;
condannava la società e LI SR a rifondere le spese alla ricorrente per € 8.815,00, oltre accessori, da distrarsi in favore della procuratrice della ricorrente, antistataria.
Il Tribunale richiamava la normativa rilevante in materia della somministrazione di lavoro di pertinenza di agenzie autorizzate (art 30 e ss. D.l.vo n. 81/2015) nonché di appalto di servizi (nella sua differenza con la somministrazione di lavoro: art 29 D.l.vo n. 276/2003), assumendo che l'appalto di servizi si caratterizzava per due elementi: a) l'esistenza di una organizzazione di mezzi in capo all'appaltatore che esercitava il potere organizzativo e direttivo;
b) l'assunzione da parte sua del rischio di impresa. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7796/2017; n. 12357/2014; n.
9139/2018) aveva ritenuto la sussistenza di un appalto illegittimo/intermediazione illecita tutte le volte in cui l'appaltatore aveva messo a disposizione del committente solo la prestazione lavorativa, senza alcuna organizzazione della prestazione da parte sua, rimanendo privo di rilievo in tale contesto ogni questione inerente il rischio economico;
occorrendo altresì verificare se le disposizioni impartite dall'appaltante fossero riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro.
Nella specie, era emerso che la svolgeva attività di autista addetta al trasporto di effetti CP_1 postali da una struttura all'altra di , utilizzando un furgone con il logo “PT”; doveva seguire Pt_1 le tappe e gli orari predisposti nei modelli MPT redatti da;
prelevava presso l'ufficio Parte_1 di Montevarchi i carrelli di proprietà di con la corrispondenza che doveva portare ai vari Pt_1 uffici. Al momento del ritiro dei dispacci speciali, un dipendente firmava il modello “33 Pt_1
AUT”, elaborato da . Effettuava presso i vari uffici postali attività di scarico e carico della Pt_1 posta che veniva messa in cassette gialle fornite dalla società (anche all'atto della consegna veniva sottoscritto dal direttore dell'ufficio postale il modello “33 AUT”). Si occupava altresì di svuotare
2 le cassette postali rosse. Presso il Centro direzionale di Montevarchi scaricava posta e pacchi, utilizzando carrelli Poste sotto la supervisione del caposquadra dell'ufficio.
Ai fini della valutazione della sussistenza o meno di un appalto genuino, rilevavano innanzitutto i modelli MPT sui tragitti e orari (che i testi escussi riferivano come redatti da ), le cui Pt_1 indicazioni venivano riprodotte negli ordini di servizio consegnati ai dipendenti. I testi Tes_1
e avevano riferito che i dipendenti della cooperativa si relazionavano soltanto con i Tes_2 dipendenti che davano ordini e direttive, oltre che svolgere attività di controllo sul loro Pt_1 operato, residuando in capo alla cooperativa solo compiti in materia di ferie, manutenzione dei furgoni e buste paga.
Quanto all'inquadramento rivendicato, appariva corretto l'inquadramento quale E junior NL
, avendo la svolto attività esecutive, tecniche e di supporto e/o operative, Parte_1 CP_1 non ravvisandosi ragioni dell'inquadramento in D senior, stante anche il rapporto di lavoro svolto in part time.
ha appellato la sentenza, chiedendo di respingere integralmente le Parte_1 domande della lavoratrice per infondatezza in fatto e in diritto, condannando la stessa alla restituzione dell'importo lordo di € 14.326,65, somma corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi e rivalutazione:
1) preliminarmente, il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inapplicabilità dell'art 29 D.l.vo n. 276/2003 nel caso di specie, stante la natura di contratto di trasporto dell'Accordo Quadro stipulato tra e eccezione fondata e da cui sarebbe conseguito Pt_1 CP_2 il rigetto della domanda della lavoratrice. Come dedotto dalla giurisprudenza di merito, la differenza tra contratto di appalto e contratto di trasporto riposava nel diverso oggetto
(rispettivamente: compimento opera/servizio; trasferimento di cose o persone da un luogo ad un altro, comprensivo anche delle attività antecedenti e successive al trasferimento, come nella specie era l'attività di vuotatura cassette)
2) non era stata data dimostrazione con l'istruttoria svolta dell'illegittima interposizione di manodopera, dovendo il lavoratore provare il rapporto intercorso tra committente e intermediario;
che quest'ultimo era un imprenditore apparente;
che in concreto il potere direttivo era esercitato non dal formale datore di lavoro, ma dal committente che aveva l'eterodirezione della prestazione dei lavoratori, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza anche di legittimità. Il teste Tes_1 era da ritenersi inattendibile, perché dipendente da sulla stessa commessa della e CP_2 CP_1 perché aveva una causa in corso. Peraltro, i testi escussi si erano limitati alla conferma dei capitoli, senza saper riferire su un singolo episodio di eterodirezione o sui nominativi dei dipendenti Pt_1 che avevano esercitato l'eterodirezione, trattandosi in ogni caso di dichiarazioni generiche (i testi
3 avevano dedotto solo un'attività di supervisione dei capisquadra). I modelli MPT erano meri atti con cui per l'Accordo Quadro, si doveva garantire lo svolgimento della prestazione oggetto dell'appalto, come peraltro dedotto dalla stessa giurisprudenza di merito (Corte Appello Venezia
e Corte di Appello Perugia, citate in atti); mentre il modello “33 AUT” aveva il valore di una mera bolla di consegna. Parimenti, per giurisprudenza di merito e di legittimità citata in atti era indifferente la proprietà degli strumenti di lavoro
3) il Tribunale non aveva riposto alle contestazioni mosse in merito alle differenze retributive richieste, sulle singole voci: il premio di risultato, era dovuto solo al personale in forza al
31.12.2021 e al 31.12.2022; dell'indennità per servizi viaggianti, non era stata provata la sussistenza dei relativi requisiti;
l'indennità di refezione non era prevista dal NL che prevedeva un ticket pasti, la cui mancata utilizzazione non dava luogo a corrispettivo alcuno. Contestava infine l'importo richiesto, risultando dovuto alla società semmai un importo minore (€ 8.846,73). si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, non CP_1 contenente alcuna dettagliata censura alla pronuncia di primo grado. Nel merito, assumendo l'infondatezza della tesi di parte appellante, richiamando giurisprudenza di legittimità e giurisprudenza di questa Corte, a conforto del suo diritto nonché le risultanze della prova orale.
Ha poi contestato le censure mosse in merito alle singole voci che l'appellante intendeva escludere dalle differenze retributive.
Parte appellata ha poi proposto appello incidentale, regolarmente notificato, sotto due profili: 1) in punto di livello di inquadramento, dal momento che trascorsi i primi 24 mesi, in cui per NL spettava l'inquadramento nel livello E junior (mansioni esecutive), dal 1.4.2023 era automatico lo scatto nel livello superiore rivendicato;
2) in punto di rimborso di spese di Ctp per € 150,00, sulla cui richiesta il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi.
Nonostante regolare notifica del ricorso, nessuno si costituiva per la dichiarata contumace. CP_2
*******
Preliminarmente, è infondata l'eccezione dell'appellata ex art 434 cpc.
Invero, l'appello individua in modo sufficientemente adeguato e con sufficiente specificità le parti della sentenza censurate, le violazioni ritenute sussistenti nonché la diversa ricostruzione dei fatti che si chiede al giudice di appello.
Infondata appare altresì l'eccezione di sulla asserita inapplicabilità dell'art 29 Parte_1
D.l.vo n. 276/2003 per la natura dell'Accordo Quadro tra e di mero trasporto e non Pt_1 CP_2 di appalto.
4 Si osserva che, nella specie, trattasi di un vero e proprio contratto di appalto - come si evince dal suo tenore, laddove le parti avevano fatto espressamente riferimento all'oggetto dell' ”appalto” – nel quale era previsto il servizio di trasporto di effetti postali.
In ogni caso, anche diversamente ritenendo, la giurisprudenza è favorevole all'applicabilità del citato art 29, oltre la previsione legislativa (che è riferita espressamente all'appalto), come evincibile da Corte Cost. n. 254/2017 (in materia di subfornitura) che ha ritenuto l'applicabilità della norma in questione anche al rapporto di subfornitura, affermando: “All'obiezione per cui la natura eccezionale della norma sulla responsabilità solidale del committente osterebbe ad una sua applicazione estensiva in favore di una platea di soggetti diversi dai dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore (ai quali soltanto la norma stessa fa testuale riferimento) si replica, infatti, che l'eccezionalità della responsabilità del committente è tale rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile – che esige di correlarsi alla condotta di un soggetto determinato – ma non lo è più se riferita all'ambito, ove pur distinto, ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura.
Ciò in quanto la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento. In tal senso venendo anche in rilievo – lo sottolinea la difesa di parte attrice nel giudizio a quo – la considerazione che le esigenze di tutela dei dipendenti dell'impresa subfornitrice, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un “normale” appalto…..”.
L'applicazione estensiva della norma, oltre la sua previsione in materia di appalto, trova quindi una sua ragione di essere nella necessità di assicurare una tutela generale ai lavoratori contro i rischi di decentramento che si hanno nell'ipotesi di dissociazione tra il titolare del contratto di lavoro e chi utilizza la prestazione.
In merito, è significativa anche Cass n. 26881/2024, la quale - con riferimento ad una ipotesi di contratto atipico, a causa mista, adottato nella prassi della grande distribuzione commerciale, in cui la titolare dell'impresa aveva ceduto la gestione di un autonomo reparto, non preesistente, ad altra ditta, con particolari obblighi contrattuali a carico di quest'ultima - aveva affermato che andava verificato, analizzando gli elementi caratterizzanti il contratto, l'interesse economico
5 concreto della operazione onde accertare se si verteva in una ipotesi di decentramento e di dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione lavorativa che giustificasse la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 276/2003 ratione temporis vigente.
Nel merito, le seguenti considerazioni.
La questione controversa attiene dunque alla genuinità o meno del contratto di appalto tra
[...]
e la società Parte_1 CP_2
Nell'accertamento in merito alla genuinità dell'appalto/intermediazione illecita di manodopera ai sensi dell'art 29, commi 1 e 3 bis, del D.l.vo n. 276/2003 (secondo cui “ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art 1655 del cc, si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera
o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori organizzati nell'appalto nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore del rischio di impresa”……..” “…….quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere mediante ricorso giudiziale a norma dell'art 414 cpc, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo.
In tale ipotesi si applica il disposto di cui all'art 27, comma 2”), la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la ricorrenza della intermediazione illecita "......tutte le volte in cui l'appaltatore metta
a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore- datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo" (così, Cass n. 6343/2013; ma anche Cass n. 3681/2010; Cass n. 16016/07).
Si è altresì ritenuto che , "......... non è sufficiente verificare che l'appalto venga concluso con un soggetto dotato di una propria ed effettiva organizzazione, occorrendo accertare, in primo luogo, se, a termini di contratto, la prestazione lavorativa debba essere resa nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, in quanto finalizzata ad un autonomo risultato produttivo e, all'esito positivo di tale indagine, la concreta esecuzione del contratto e, quindi, l'esistenza, anche in fatto, dell'autonomia gestionale dell'appaltatore esplicata nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro (Cass n. 7034/2011; ma anche, Cass n. 5648/2009).
6 Con specifico riferimento agli appalti endoaziendali (come nella specie), “……caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente….” si è affermato che la fattispecie di intermediazione opera “…..tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo (Cass. n.
27213/2018, Cass. n. 7820/2013)” (così, Cass. n. 7818/2022).
In sostanza, la fattispecie di intermediazione illecita di manodopera (in luogo di un appalto genuino) sussiste tutte le volte in cui i poteri di organizzazione e direzione dell'attività lavorativa sono concentrati in capo alla parte committente, senza ingerenza alcuna da parte dell'appaltatore a cui residuano incombenze di natura meramente amministrativa.
Ciò premesso, il motivo di appello proposto da sub 2) afferisce alla Parte_1 dimostrazione dell'intermediazione illecita, asseritamente non fornita attraverso gli elementi di prova orale e documentale (modelli MPT e “33AUT”).
In relazione ai modelli MPT, si osserva che a - prescindere dal fatto che gli stessi fossero richiamati nella documentazione relativa all'appalto Accordo Quadro/Capitolati e fossero a garanzia dello svolgimento della prestazione oggetto del medesimo appalto - ciò che appare rilevante è il contenuto che a tale documentazione è stato attribuito da , che tali Parte_1 documenti ebbe indubitabilmente a redigere.
In tali modelli (doc. 6 fascicolo appellata) erano puntualmente indicati: il nodo esecuzione (es.
[...]
, ecc); l'indirizzo in cui la lavoratrice doveva recarsi a svolgere la prestazione (vari CP_3 uffici postali); l'orario di partenza e l'orario di arrivo nei vari punti e poi di successiva ripartenza e di arrivo (e così per tutto il turno), insomma tutto il tragitto da compiere, con le varie soste, oltre che le attività da svolgersi (con riferimento ad es. alle cassette postali).
La funzione dei modelli MPT è centrale nella ricostruzione del fatto, costituendo lo strumento attraverso il quale la prestazione dei dipendenti del formale appaltatore impiegati nei servizi veniva preventivamente regolata nella maniera più dettagliata dalla committente;
documenti da valutarsi unitamente ad altri documenti dell'appellato, quali i modelli “33 AUT” (doc. n. 7 appellata ) sempre redatti da , al pari delle cedole trasporti (doc. n. 8 appellata). Con Parte_1 specifico riferimento ai modelli “33 AUT” deve escludersi che si trattasse di mere bolle di consegna, esercitando i direttori degli uffici con la loro sottoscrizione una funzione di controllo.
7 Inoltre, è proprio il carattere dettagliato degli MPT in merito alle operazioni richieste ai dipendenti a rendere del tutto superflua l'eventuale presenza sul luogo di lavoro di un referente operativo della appaltatrice (peraltro, non emersa nella specie), non lasciando tali atti alcun margine di autonomia all'appaltatrice nell'organizzazione del lavoro dei propri dipendenti. Né ha peraltro allegato Pt_1 alcunché di specifico su come detta organizzazione si sarebbe svolta da parte di CP_2
Va poi osservato come la rilevanza di tali modelli al fine di ritenere accertato il potere organizzativo e direttivo di trovi una sua ragione nella Ordinanza della Suprema Parte_1
Corte (trattasi dell'ordinanza n. 13782/2021, emessa a conferma di una sentenza di questa Corte
d'Appello, in materia di interposizione fittizia nei rapporti di lavoro nell'ambito di appalti di analoghi servizi di trasporto di prodotti postali).
Secondo la Corte di legittimità infatti “in base alla valutazione compiuta dai giudici di merito è emersa, infatti, la direzione della prestazione lavorativa da parte di , tramite Parte_1
l'elaborazione di uno schema predefinito predisposto dalla società, avente come oggetto tappe e orari da rispettare (in particolare il modello pianificazione trasporti, sulla cui pregnanza direttiva hanno riferito i testi) e la pianificazione dettagliata delle attività ed il controllo della prestazione lavorativa da parte della committente, oltre allo svolgimento da parte della lavoratrice di attività ulteriori rispetto a quelle previste in appalto”.
Tale documentazione conforta la tesi della lavoratrice sulla sussistenza di una intermediazione illecita di manodopera nel presente caso, in cui era il committente ad esercitare il potere Pt_1 direttivo e organizzativo attraverso la predisposizione di modelli che regolavano in modo analitico la prestazione del lavoratore.
Alla già significativa rilevanza di tale documentazione si aggiunge la testimonianza dei testi e la cui attendibilità (a fronte della documentazione sopra indicata e alla sua Tes_1 Tes_2 rilevanza) non può essere messa in discussione per la pendenza di una analoga causa (per il o per il fatto che non erano stati indicati episodi significativi di eterodirezione o Tes_1 nominativi di personale di che avrebbe dato direttive alla dal momento che i testi Pt_1 CP_1 in questione (compreso lo che era teste della società) avevano descritto le modalità di Tes_2 svolgimento del lavoro (peraltro, il era collega della odierna appellata con cui aveva Tes_1 lavorato).
Sia il (secondo cui erano “direttore e caposquadra di che ci assegno i compiti e Tes_1 Pt_1 ci controllano, ad es. mi hanno controllato pure l'uso delle scarpe antinfortunistiche o rispetto dell'orario (altrimenti gli uffici chiudono). Sul capitolo s) confermo quanto si legge, il rapporto è coi dipendenti di con LID ci interfacciavamo per ferie, manutenzione dei furgone e buste Pt_1 paga…..) sia lo (secondo cui sussisteva una supervisione in sede di scarico da parte del Tes_2
8 direttore ufficio che sottoscriveva il modello “33AUT”; prendendo la direttive Pt_1 CP_1 giornaliere dal personale , con cui era in contatto anche telefonico e da cui era controllata) Pt_1 hanno confermato la eterodirezione in capo a , risultando così provati gli assunti Parte_1 della lavoratrice.
Quanto al motivo di appello sub 3, con il quale si contestano le singole voci riconosciute dal
Tribunale che, tuttavia, nulla aveva argomentato in merito alla loro debenza, si osserva: quanto al premio di risultato, a norma del NL la era in forza al 31.12.2021 e al 31.12.2022, CP_1 lavorando nei locali di dal 1.4.2021 e di cui era sostanzialmente dipendente;
quanto Pt_1 all'indennità servizi viaggianti, l'appellante lamentava l'omessa prova dei relativi requisiti, ma si trattava di una indennità comunque dovuta ex art 75 NL che la prevedeva per il personale non portalettere che prestava prevalentemente servizio di trasporto di dispacci postali da Comune a
Comune, dal momento di partenza dal Centro di Meccanizzazione postale sino al suo rientro;
quanto all'indennità di refezione, la stessa aveva una sua disciplinata all'art 85 NL che prevedeva soltanto come presupposto la sua spettanza “per ogni giorno di effettivo servizio”.
In ordine poi al fatto che, eventualmente, spetterebbe un importo minore a titolo di differenze retributive, trattasi di affermazione del tutto generica, senza allegazioni a suo supporto.
Ne consegue che l'appello principale deve essere respinto.
Va invece accolto l'appello incidentale.
L'art 20 del NL prevede: “Le parti convengono che per il passaggio a “senior” è necessario maturare un'esperienza professionale, supportata anche da idonei percorsi formativi finalizzati al consolidamento nello specifico ruolo ed all'acquisizione delle competenze distintive, per un periodo complessivo di 24 mesi di effettivo svolgimento delle stesse mansioni…..”
Pertanto, fermo l'inquadramento nel livello E Junior, per i primi 24 mesi, in relazione alla tipologia di mansioni svolte (di tipo esecutivo) e ferme le relative differenze retributive come determinate in sentenza (per il periodo 1.4.2021-31.3.2023), a far data dal 1.4.2023 può riconoscersi il livello D senior, riconoscimento che appunto interviene in modo automatico per il decorso del tempo;
con condanna di al pagamento delle relative differenze Parte_1 retributive detratto quanto percepito medio tempore e di cui alle buste paga, oltre interessi e rivalutazione.
Deve essere altresì accolta la domanda di condanna di , soccombente, al Parte_1 pagamento delle spese di Ctp, per € 150,00, accertate come da fattura allegata, oltre interessi.
Infine, vanno poste a carico dell'appellante principale, soccombente, le spese del doppio grado di giudizio che si liquidano ex DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa e dell'attività compiuta per i seguenti importi (nei valori minimi, per la serialità
9 della materia del contendere): € 4.629,00, per il primo grado, oltre 15% per spese generali, oltre
Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellata nonché €
3.473,00, per il secondo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellata.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante principale dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115 se e in quanto dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello proposto da avverso la sentenza di primo grado;
Parte_1
-in accoglimento dell'appello incidentale, fermo il riconoscimento effettuato in sentenza dell'inquadramento nel livello E Junior NL Personale non dirigente di Parte_1 dall'1.4.2021 al 31.3.2023 e delle relative differenze retributive come ivi determinate, dichiara il diritto di ad essere inquadrata dall'1.4.2023 nel livello D Senior, con condanna di CP_1
al pagamento delle relative differenze retributive detratto quanto percepito medio Parte_1 tempore e di cui alle buste paga, oltre interessi e rivalutazione;
-in accoglimento dell'appello incidentale, condanna al pagamento in favore della Parte_1 ricorrente delle spese sostenute per la consulenza contabile per l'importo di € 150,00, oltre interessi;
-condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in Pt_1 Parte_1
€ 4.629,00, per il primo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellata nonché in € 3.473,00, per il secondo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellata
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui Parte_1 all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L.
24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se e in quanto dovuto
Firenze, 8 aprile 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
10 11
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 209/2024 RG promossa da:
Parte_1 con l'avv. Giampiero Proia appellante contro
CP_1 con l'avv. Yara Serafini appellata/appellante incidentale
appellata contumace CP_2
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 456/2023 del Tribunale di Arezzo, pubblicata il 24.10.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 8 aprile 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA aveva proposto ricorso al Tribunale di Arezzo affinché: “….accertata l'illegittima CP_1 interposizione di manodopera verificatasi nella fattispecie, dichiari la attuale sussistenza, tra la ricorrente e di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, Parte_1 con orario di 23 ore settimanali, a partire dal 1°.4.2021 – o dalla diversa ritenuta di giustizia - con inquadramento nel livello E addetto Junior sino al 31.3.2023 e nel livello D addetto senior per il periodo dal 1°.
4.2023 in poi, profilo professionale di autista del NL per il personale non dirigente di , condannando quest'ultima, in persona del legale rapp.te p.t., a Parte_1 corrispondere le differenze retributive corrispondenti al suddetto inquadramento a partire dalla suindicata data, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, pari ad euro 13.905,39 (o la diversa
1 somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia) per il periodo dal 1°.
4.2021 al 31.3.2023, oltre alle successive maturande che ci si riserva di quantificare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo, ed oltre al rimborso per la spesa del CTP, pari ad oggi alla somma di 150,00 cui si aggiungerà la successiva occorrenda che ci si riserva di documentare all'udienza di discussione. Con l'espressa riserva di agire in separato giudizio in ordine al profilo contributivo-previdenziale. Con vittoria di compenso e spese da distrarsi in favore dell'avv.ta antistataria”.
Il Tribunale di Arezzo accertava che tra le parti sussisteva un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time dal 1.4.2021, tutt'ora in corso, con inquadramento nel livello E
Junior del NL;
condannava tale parte a corrispondere alla ricorrente le differenze Parte_1 retributive maturate dal 1.4.2021, pari alla differenza tra il trattamento retributivo dovuto in base all'inquadramento indicato e quello effettivamente percepito, per l'importo di € 12.714,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
respingeva nel resto il ricorso;
condannava la società e LI SR a rifondere le spese alla ricorrente per € 8.815,00, oltre accessori, da distrarsi in favore della procuratrice della ricorrente, antistataria.
Il Tribunale richiamava la normativa rilevante in materia della somministrazione di lavoro di pertinenza di agenzie autorizzate (art 30 e ss. D.l.vo n. 81/2015) nonché di appalto di servizi (nella sua differenza con la somministrazione di lavoro: art 29 D.l.vo n. 276/2003), assumendo che l'appalto di servizi si caratterizzava per due elementi: a) l'esistenza di una organizzazione di mezzi in capo all'appaltatore che esercitava il potere organizzativo e direttivo;
b) l'assunzione da parte sua del rischio di impresa. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7796/2017; n. 12357/2014; n.
9139/2018) aveva ritenuto la sussistenza di un appalto illegittimo/intermediazione illecita tutte le volte in cui l'appaltatore aveva messo a disposizione del committente solo la prestazione lavorativa, senza alcuna organizzazione della prestazione da parte sua, rimanendo privo di rilievo in tale contesto ogni questione inerente il rischio economico;
occorrendo altresì verificare se le disposizioni impartite dall'appaltante fossero riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro.
Nella specie, era emerso che la svolgeva attività di autista addetta al trasporto di effetti CP_1 postali da una struttura all'altra di , utilizzando un furgone con il logo “PT”; doveva seguire Pt_1 le tappe e gli orari predisposti nei modelli MPT redatti da;
prelevava presso l'ufficio Parte_1 di Montevarchi i carrelli di proprietà di con la corrispondenza che doveva portare ai vari Pt_1 uffici. Al momento del ritiro dei dispacci speciali, un dipendente firmava il modello “33 Pt_1
AUT”, elaborato da . Effettuava presso i vari uffici postali attività di scarico e carico della Pt_1 posta che veniva messa in cassette gialle fornite dalla società (anche all'atto della consegna veniva sottoscritto dal direttore dell'ufficio postale il modello “33 AUT”). Si occupava altresì di svuotare
2 le cassette postali rosse. Presso il Centro direzionale di Montevarchi scaricava posta e pacchi, utilizzando carrelli Poste sotto la supervisione del caposquadra dell'ufficio.
Ai fini della valutazione della sussistenza o meno di un appalto genuino, rilevavano innanzitutto i modelli MPT sui tragitti e orari (che i testi escussi riferivano come redatti da ), le cui Pt_1 indicazioni venivano riprodotte negli ordini di servizio consegnati ai dipendenti. I testi Tes_1
e avevano riferito che i dipendenti della cooperativa si relazionavano soltanto con i Tes_2 dipendenti che davano ordini e direttive, oltre che svolgere attività di controllo sul loro Pt_1 operato, residuando in capo alla cooperativa solo compiti in materia di ferie, manutenzione dei furgoni e buste paga.
Quanto all'inquadramento rivendicato, appariva corretto l'inquadramento quale E junior NL
, avendo la svolto attività esecutive, tecniche e di supporto e/o operative, Parte_1 CP_1 non ravvisandosi ragioni dell'inquadramento in D senior, stante anche il rapporto di lavoro svolto in part time.
ha appellato la sentenza, chiedendo di respingere integralmente le Parte_1 domande della lavoratrice per infondatezza in fatto e in diritto, condannando la stessa alla restituzione dell'importo lordo di € 14.326,65, somma corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi e rivalutazione:
1) preliminarmente, il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inapplicabilità dell'art 29 D.l.vo n. 276/2003 nel caso di specie, stante la natura di contratto di trasporto dell'Accordo Quadro stipulato tra e eccezione fondata e da cui sarebbe conseguito Pt_1 CP_2 il rigetto della domanda della lavoratrice. Come dedotto dalla giurisprudenza di merito, la differenza tra contratto di appalto e contratto di trasporto riposava nel diverso oggetto
(rispettivamente: compimento opera/servizio; trasferimento di cose o persone da un luogo ad un altro, comprensivo anche delle attività antecedenti e successive al trasferimento, come nella specie era l'attività di vuotatura cassette)
2) non era stata data dimostrazione con l'istruttoria svolta dell'illegittima interposizione di manodopera, dovendo il lavoratore provare il rapporto intercorso tra committente e intermediario;
che quest'ultimo era un imprenditore apparente;
che in concreto il potere direttivo era esercitato non dal formale datore di lavoro, ma dal committente che aveva l'eterodirezione della prestazione dei lavoratori, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza anche di legittimità. Il teste Tes_1 era da ritenersi inattendibile, perché dipendente da sulla stessa commessa della e CP_2 CP_1 perché aveva una causa in corso. Peraltro, i testi escussi si erano limitati alla conferma dei capitoli, senza saper riferire su un singolo episodio di eterodirezione o sui nominativi dei dipendenti Pt_1 che avevano esercitato l'eterodirezione, trattandosi in ogni caso di dichiarazioni generiche (i testi
3 avevano dedotto solo un'attività di supervisione dei capisquadra). I modelli MPT erano meri atti con cui per l'Accordo Quadro, si doveva garantire lo svolgimento della prestazione oggetto dell'appalto, come peraltro dedotto dalla stessa giurisprudenza di merito (Corte Appello Venezia
e Corte di Appello Perugia, citate in atti); mentre il modello “33 AUT” aveva il valore di una mera bolla di consegna. Parimenti, per giurisprudenza di merito e di legittimità citata in atti era indifferente la proprietà degli strumenti di lavoro
3) il Tribunale non aveva riposto alle contestazioni mosse in merito alle differenze retributive richieste, sulle singole voci: il premio di risultato, era dovuto solo al personale in forza al
31.12.2021 e al 31.12.2022; dell'indennità per servizi viaggianti, non era stata provata la sussistenza dei relativi requisiti;
l'indennità di refezione non era prevista dal NL che prevedeva un ticket pasti, la cui mancata utilizzazione non dava luogo a corrispettivo alcuno. Contestava infine l'importo richiesto, risultando dovuto alla società semmai un importo minore (€ 8.846,73). si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, non CP_1 contenente alcuna dettagliata censura alla pronuncia di primo grado. Nel merito, assumendo l'infondatezza della tesi di parte appellante, richiamando giurisprudenza di legittimità e giurisprudenza di questa Corte, a conforto del suo diritto nonché le risultanze della prova orale.
Ha poi contestato le censure mosse in merito alle singole voci che l'appellante intendeva escludere dalle differenze retributive.
Parte appellata ha poi proposto appello incidentale, regolarmente notificato, sotto due profili: 1) in punto di livello di inquadramento, dal momento che trascorsi i primi 24 mesi, in cui per NL spettava l'inquadramento nel livello E junior (mansioni esecutive), dal 1.4.2023 era automatico lo scatto nel livello superiore rivendicato;
2) in punto di rimborso di spese di Ctp per € 150,00, sulla cui richiesta il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi.
Nonostante regolare notifica del ricorso, nessuno si costituiva per la dichiarata contumace. CP_2
*******
Preliminarmente, è infondata l'eccezione dell'appellata ex art 434 cpc.
Invero, l'appello individua in modo sufficientemente adeguato e con sufficiente specificità le parti della sentenza censurate, le violazioni ritenute sussistenti nonché la diversa ricostruzione dei fatti che si chiede al giudice di appello.
Infondata appare altresì l'eccezione di sulla asserita inapplicabilità dell'art 29 Parte_1
D.l.vo n. 276/2003 per la natura dell'Accordo Quadro tra e di mero trasporto e non Pt_1 CP_2 di appalto.
4 Si osserva che, nella specie, trattasi di un vero e proprio contratto di appalto - come si evince dal suo tenore, laddove le parti avevano fatto espressamente riferimento all'oggetto dell' ”appalto” – nel quale era previsto il servizio di trasporto di effetti postali.
In ogni caso, anche diversamente ritenendo, la giurisprudenza è favorevole all'applicabilità del citato art 29, oltre la previsione legislativa (che è riferita espressamente all'appalto), come evincibile da Corte Cost. n. 254/2017 (in materia di subfornitura) che ha ritenuto l'applicabilità della norma in questione anche al rapporto di subfornitura, affermando: “All'obiezione per cui la natura eccezionale della norma sulla responsabilità solidale del committente osterebbe ad una sua applicazione estensiva in favore di una platea di soggetti diversi dai dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore (ai quali soltanto la norma stessa fa testuale riferimento) si replica, infatti, che l'eccezionalità della responsabilità del committente è tale rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile – che esige di correlarsi alla condotta di un soggetto determinato – ma non lo è più se riferita all'ambito, ove pur distinto, ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura.
Ciò in quanto la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento. In tal senso venendo anche in rilievo – lo sottolinea la difesa di parte attrice nel giudizio a quo – la considerazione che le esigenze di tutela dei dipendenti dell'impresa subfornitrice, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un “normale” appalto…..”.
L'applicazione estensiva della norma, oltre la sua previsione in materia di appalto, trova quindi una sua ragione di essere nella necessità di assicurare una tutela generale ai lavoratori contro i rischi di decentramento che si hanno nell'ipotesi di dissociazione tra il titolare del contratto di lavoro e chi utilizza la prestazione.
In merito, è significativa anche Cass n. 26881/2024, la quale - con riferimento ad una ipotesi di contratto atipico, a causa mista, adottato nella prassi della grande distribuzione commerciale, in cui la titolare dell'impresa aveva ceduto la gestione di un autonomo reparto, non preesistente, ad altra ditta, con particolari obblighi contrattuali a carico di quest'ultima - aveva affermato che andava verificato, analizzando gli elementi caratterizzanti il contratto, l'interesse economico
5 concreto della operazione onde accertare se si verteva in una ipotesi di decentramento e di dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione lavorativa che giustificasse la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 276/2003 ratione temporis vigente.
Nel merito, le seguenti considerazioni.
La questione controversa attiene dunque alla genuinità o meno del contratto di appalto tra
[...]
e la società Parte_1 CP_2
Nell'accertamento in merito alla genuinità dell'appalto/intermediazione illecita di manodopera ai sensi dell'art 29, commi 1 e 3 bis, del D.l.vo n. 276/2003 (secondo cui “ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art 1655 del cc, si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera
o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori organizzati nell'appalto nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore del rischio di impresa”……..” “…….quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere mediante ricorso giudiziale a norma dell'art 414 cpc, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo.
In tale ipotesi si applica il disposto di cui all'art 27, comma 2”), la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la ricorrenza della intermediazione illecita "......tutte le volte in cui l'appaltatore metta
a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore- datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo" (così, Cass n. 6343/2013; ma anche Cass n. 3681/2010; Cass n. 16016/07).
Si è altresì ritenuto che , "......... non è sufficiente verificare che l'appalto venga concluso con un soggetto dotato di una propria ed effettiva organizzazione, occorrendo accertare, in primo luogo, se, a termini di contratto, la prestazione lavorativa debba essere resa nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, in quanto finalizzata ad un autonomo risultato produttivo e, all'esito positivo di tale indagine, la concreta esecuzione del contratto e, quindi, l'esistenza, anche in fatto, dell'autonomia gestionale dell'appaltatore esplicata nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro (Cass n. 7034/2011; ma anche, Cass n. 5648/2009).
6 Con specifico riferimento agli appalti endoaziendali (come nella specie), “……caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente….” si è affermato che la fattispecie di intermediazione opera “…..tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo (Cass. n.
27213/2018, Cass. n. 7820/2013)” (così, Cass. n. 7818/2022).
In sostanza, la fattispecie di intermediazione illecita di manodopera (in luogo di un appalto genuino) sussiste tutte le volte in cui i poteri di organizzazione e direzione dell'attività lavorativa sono concentrati in capo alla parte committente, senza ingerenza alcuna da parte dell'appaltatore a cui residuano incombenze di natura meramente amministrativa.
Ciò premesso, il motivo di appello proposto da sub 2) afferisce alla Parte_1 dimostrazione dell'intermediazione illecita, asseritamente non fornita attraverso gli elementi di prova orale e documentale (modelli MPT e “33AUT”).
In relazione ai modelli MPT, si osserva che a - prescindere dal fatto che gli stessi fossero richiamati nella documentazione relativa all'appalto Accordo Quadro/Capitolati e fossero a garanzia dello svolgimento della prestazione oggetto del medesimo appalto - ciò che appare rilevante è il contenuto che a tale documentazione è stato attribuito da , che tali Parte_1 documenti ebbe indubitabilmente a redigere.
In tali modelli (doc. 6 fascicolo appellata) erano puntualmente indicati: il nodo esecuzione (es.
[...]
, ecc); l'indirizzo in cui la lavoratrice doveva recarsi a svolgere la prestazione (vari CP_3 uffici postali); l'orario di partenza e l'orario di arrivo nei vari punti e poi di successiva ripartenza e di arrivo (e così per tutto il turno), insomma tutto il tragitto da compiere, con le varie soste, oltre che le attività da svolgersi (con riferimento ad es. alle cassette postali).
La funzione dei modelli MPT è centrale nella ricostruzione del fatto, costituendo lo strumento attraverso il quale la prestazione dei dipendenti del formale appaltatore impiegati nei servizi veniva preventivamente regolata nella maniera più dettagliata dalla committente;
documenti da valutarsi unitamente ad altri documenti dell'appellato, quali i modelli “33 AUT” (doc. n. 7 appellata ) sempre redatti da , al pari delle cedole trasporti (doc. n. 8 appellata). Con Parte_1 specifico riferimento ai modelli “33 AUT” deve escludersi che si trattasse di mere bolle di consegna, esercitando i direttori degli uffici con la loro sottoscrizione una funzione di controllo.
7 Inoltre, è proprio il carattere dettagliato degli MPT in merito alle operazioni richieste ai dipendenti a rendere del tutto superflua l'eventuale presenza sul luogo di lavoro di un referente operativo della appaltatrice (peraltro, non emersa nella specie), non lasciando tali atti alcun margine di autonomia all'appaltatrice nell'organizzazione del lavoro dei propri dipendenti. Né ha peraltro allegato Pt_1 alcunché di specifico su come detta organizzazione si sarebbe svolta da parte di CP_2
Va poi osservato come la rilevanza di tali modelli al fine di ritenere accertato il potere organizzativo e direttivo di trovi una sua ragione nella Ordinanza della Suprema Parte_1
Corte (trattasi dell'ordinanza n. 13782/2021, emessa a conferma di una sentenza di questa Corte
d'Appello, in materia di interposizione fittizia nei rapporti di lavoro nell'ambito di appalti di analoghi servizi di trasporto di prodotti postali).
Secondo la Corte di legittimità infatti “in base alla valutazione compiuta dai giudici di merito è emersa, infatti, la direzione della prestazione lavorativa da parte di , tramite Parte_1
l'elaborazione di uno schema predefinito predisposto dalla società, avente come oggetto tappe e orari da rispettare (in particolare il modello pianificazione trasporti, sulla cui pregnanza direttiva hanno riferito i testi) e la pianificazione dettagliata delle attività ed il controllo della prestazione lavorativa da parte della committente, oltre allo svolgimento da parte della lavoratrice di attività ulteriori rispetto a quelle previste in appalto”.
Tale documentazione conforta la tesi della lavoratrice sulla sussistenza di una intermediazione illecita di manodopera nel presente caso, in cui era il committente ad esercitare il potere Pt_1 direttivo e organizzativo attraverso la predisposizione di modelli che regolavano in modo analitico la prestazione del lavoratore.
Alla già significativa rilevanza di tale documentazione si aggiunge la testimonianza dei testi e la cui attendibilità (a fronte della documentazione sopra indicata e alla sua Tes_1 Tes_2 rilevanza) non può essere messa in discussione per la pendenza di una analoga causa (per il o per il fatto che non erano stati indicati episodi significativi di eterodirezione o Tes_1 nominativi di personale di che avrebbe dato direttive alla dal momento che i testi Pt_1 CP_1 in questione (compreso lo che era teste della società) avevano descritto le modalità di Tes_2 svolgimento del lavoro (peraltro, il era collega della odierna appellata con cui aveva Tes_1 lavorato).
Sia il (secondo cui erano “direttore e caposquadra di che ci assegno i compiti e Tes_1 Pt_1 ci controllano, ad es. mi hanno controllato pure l'uso delle scarpe antinfortunistiche o rispetto dell'orario (altrimenti gli uffici chiudono). Sul capitolo s) confermo quanto si legge, il rapporto è coi dipendenti di con LID ci interfacciavamo per ferie, manutenzione dei furgone e buste Pt_1 paga…..) sia lo (secondo cui sussisteva una supervisione in sede di scarico da parte del Tes_2
8 direttore ufficio che sottoscriveva il modello “33AUT”; prendendo la direttive Pt_1 CP_1 giornaliere dal personale , con cui era in contatto anche telefonico e da cui era controllata) Pt_1 hanno confermato la eterodirezione in capo a , risultando così provati gli assunti Parte_1 della lavoratrice.
Quanto al motivo di appello sub 3, con il quale si contestano le singole voci riconosciute dal
Tribunale che, tuttavia, nulla aveva argomentato in merito alla loro debenza, si osserva: quanto al premio di risultato, a norma del NL la era in forza al 31.12.2021 e al 31.12.2022, CP_1 lavorando nei locali di dal 1.4.2021 e di cui era sostanzialmente dipendente;
quanto Pt_1 all'indennità servizi viaggianti, l'appellante lamentava l'omessa prova dei relativi requisiti, ma si trattava di una indennità comunque dovuta ex art 75 NL che la prevedeva per il personale non portalettere che prestava prevalentemente servizio di trasporto di dispacci postali da Comune a
Comune, dal momento di partenza dal Centro di Meccanizzazione postale sino al suo rientro;
quanto all'indennità di refezione, la stessa aveva una sua disciplinata all'art 85 NL che prevedeva soltanto come presupposto la sua spettanza “per ogni giorno di effettivo servizio”.
In ordine poi al fatto che, eventualmente, spetterebbe un importo minore a titolo di differenze retributive, trattasi di affermazione del tutto generica, senza allegazioni a suo supporto.
Ne consegue che l'appello principale deve essere respinto.
Va invece accolto l'appello incidentale.
L'art 20 del NL prevede: “Le parti convengono che per il passaggio a “senior” è necessario maturare un'esperienza professionale, supportata anche da idonei percorsi formativi finalizzati al consolidamento nello specifico ruolo ed all'acquisizione delle competenze distintive, per un periodo complessivo di 24 mesi di effettivo svolgimento delle stesse mansioni…..”
Pertanto, fermo l'inquadramento nel livello E Junior, per i primi 24 mesi, in relazione alla tipologia di mansioni svolte (di tipo esecutivo) e ferme le relative differenze retributive come determinate in sentenza (per il periodo 1.4.2021-31.3.2023), a far data dal 1.4.2023 può riconoscersi il livello D senior, riconoscimento che appunto interviene in modo automatico per il decorso del tempo;
con condanna di al pagamento delle relative differenze Parte_1 retributive detratto quanto percepito medio tempore e di cui alle buste paga, oltre interessi e rivalutazione.
Deve essere altresì accolta la domanda di condanna di , soccombente, al Parte_1 pagamento delle spese di Ctp, per € 150,00, accertate come da fattura allegata, oltre interessi.
Infine, vanno poste a carico dell'appellante principale, soccombente, le spese del doppio grado di giudizio che si liquidano ex DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa e dell'attività compiuta per i seguenti importi (nei valori minimi, per la serialità
9 della materia del contendere): € 4.629,00, per il primo grado, oltre 15% per spese generali, oltre
Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellata nonché €
3.473,00, per il secondo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellata.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante principale dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115 se e in quanto dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello proposto da avverso la sentenza di primo grado;
Parte_1
-in accoglimento dell'appello incidentale, fermo il riconoscimento effettuato in sentenza dell'inquadramento nel livello E Junior NL Personale non dirigente di Parte_1 dall'1.4.2021 al 31.3.2023 e delle relative differenze retributive come ivi determinate, dichiara il diritto di ad essere inquadrata dall'1.4.2023 nel livello D Senior, con condanna di CP_1
al pagamento delle relative differenze retributive detratto quanto percepito medio Parte_1 tempore e di cui alle buste paga, oltre interessi e rivalutazione;
-in accoglimento dell'appello incidentale, condanna al pagamento in favore della Parte_1 ricorrente delle spese sostenute per la consulenza contabile per l'importo di € 150,00, oltre interessi;
-condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in Pt_1 Parte_1
€ 4.629,00, per il primo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellata nonché in € 3.473,00, per il secondo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellata
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui Parte_1 all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L.
24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se e in quanto dovuto
Firenze, 8 aprile 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
10 11