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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/03/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3595/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela A. Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3595/2017, avente a oggetto “responsabilità del produttore”,
promossa da:
Controparte_1
(GIÀ
[...] Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Vittoria (RG) in via
[...]
Vicenza n. 463 (P.I.: ), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Damiano P.IVA_1
MOTTA, giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (P.I.: Controparte_3
), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio FERRARI, Marzia B. P.IVA_2
REGINATO, Francesco SANTIN e Patrizia TERRANOVA, giusta procura in atti.
CONVENUTA
pagina 1 di 10 con l'intervento di
(C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato e Controparte_2 C.F._1
difeso dall'Avv. Salvatore OCCHIPINTI, giusta procura in atti.
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, qui da intendersi integralmente richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, premesso di aver acquistato in data
21.08.2014 un'ingente quantità di fertilizzante presso la società da Controparte_3
impiegare nella coltivazione di LI, meglio descritta in atti, l'odierna attrice ha domandato di accertare e dichiarare che i fertilizzanti oggetto della compravendita erano viziati e che i medesimi hanno provocato i danni lamentati dall'attrice e ha, altresì, chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta e di condannarla al risarcimento del danno, quantificato in nell'importo di € 677.784,60 o di quell'altra maggiore o minore somma, oltre gli interessi dalla domanda di ATP al soddisfo.
Parte attrice ha all'uopo esposto: che il fertilizzante acquistato dalla società convenuta presentava delle caratteristiche difformi non solo rispetto a quelle promesse dal venditore, ma anche con riferimento a quelle indicate nei cataloghi illustrativi del prodotto stesso. Al riguardo, ha precisato che il detto fertilizzante, nella sua confezione, riportava un quantitativo di solubilità superiore rispetto a quello effettivo. Orbene, tale circostanza, oltre a rendere inidoneo il prodotto venduto all'utilizzo per cui era stato acquistato -in considerazione del fatto che la coltivazione di LI richiede l'impiego di fertilizzanti ad alta solubilità – avrebbe altresì causato l'insorgere di fisiopatie (connesse a fitotossicità)
nelle piantine di LI. Queste ultime, avendo subito dei danni, non sono state commercializzate,
pagina 2 di 10 causando in tal modo all'azienda attrice dei danni sia sotto il profilo organizzativo che di pregiudizio economico, derivante dalla mancata vendita.
Radicatosi il contraddittorio, in via preliminare ha chiesto di Controparte_3
accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'attrice dalla garanzia per i vizi della cosa venduta prevista dagli artt. 1490-1495 c.c. e, nel merito, di respingere, in ogni caso, tutte le pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande avversarie, ridurre l'eventuale risarcimento.
A tal fine, la convenuta ha dedotto: che la denuncia dei vizi del fertilizzante ad opera dell'attrice era tardiva, in quanto avvenuta tre mesi dopo la vendita (con contestuale consegna) del prodotto e, dunque,
in violazione del termine di cui all'art. 1495 c.c. Nel merito, ha contestato tutto quanto dedotto da controparte e, nello specifico, ha rappresentato che il fertilizzante, oggetto del giudizio de quo, contiene nella sua composizione interna il quantitativo di solubilità dichiarato nella sua confezione,
aggiungendo, al contempo, che non vi è nesso di casualità tra l'utilizzo del fertilizzante e l'insorgere di fisiopatia nelle piante di LI, atteso che le citate malattie avrebbero potuto essere ricondotte ad una molteplicità di fattori. Inoltre, con riferimento alla documentazione prodotta dall'attrice a sostegno della propria domanda, ha rilevato l'inadeguatezza della relazione peritale a firma della dott.ssa Per_1
[..
quale è stata redatta sulla base di documentazione visiva e, altresì, su informazione di terzi e non supportata da indagini di laboratorio- a fornire prova sia della scarsa solubilità del fertilizzante lamentata dall'attrice che della sussistenza del nesso causale tra la scarsa solubilità del fertilizzante e l'insorgere delle fisiopatie nelle piantine di LI. In ordine al quantum richiesto a titolo di risarcimento del danno, oltre a ribadire l'infondatezza della domanda, ha affermato che il medesimo avrebbe in ogni caso dovuto essere ridotto ex art. 1175 c.c. e 1227 c.c. in considerazione del comportamento dell'attrice. Infatti, dopo il primo utilizzo, quest'ultima avrebbe dovuto rendersi conto della eventuale mancata solubilizzazione del fertilizzante e dell'eventuale deposito di polvere biancastra sulle foglie. Per ultimo, ha ribadito che il danno lamentato dall'attrice è sprovvisto di prova,
pagina 3 di 10 in quanto lo stesso non si può ritenere provato in forza della relazione peritale della dott.ssa e Per_1
della perizia del tecnico di parte, dott. la quale tra l'altro presenta una quantificazione basata su Per_2
un metodo non oggettivo.
Con atto di intervento depositato in data 15.01.2019, premesso che nelle more del presente giudizio è intervenuta la cessione del 50% delle quote dell'attrice a e che in tale Controparte_4
sede le parti hanno stabilito che i debiti e i crediti maturati e maturandi di competenza e correlati ad atti di gestione fino alla data del 30 giugno 2018 sarebbero rimasti a carico e a favore del cedente, in proporzione alla quota di partecipazione sociale, è intervenuto nel presente giudizio CP
, il quale ha chiesto di accogliere la domanda attrice e condannare la convenuta come richiesto
[...]
dall'attrice, disponendo altresì che il pagamento avvenisse nella misura del 50% direttamente nei suoi confronti.
La causa è stata istruita mediante CTU tecnica e, fatte precisare le conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
****
Ciò premesso, la domanda dell'attrice va in parte accolta, per le ragioni di seguito spiegate.
Preliminarmente, giova brevemente richiamare la disciplina in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c. e s.s., la quale impone al venditore di garantire nei confronti del compratore che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Orbene, nel caso in cui il compratore intenda avvalersi della predetta garanzia, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 1495 c.c., di denunciare i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta e tale termine, anche se deve essere riferito alla semplice manifestazione dei vizi e non già all'individuazione delle loro cause, “decorre soltanto dal momento in cui il compratore
abbia acquisito la certezza oggettiva, oltre che della loro esistenza, anche della loro consistenza, e,
conseguentemente, quando una scoperta dei vizi, che avvenga per gradi ed in tempi successivi, si
riverberi sulla loro entità, ai fini della verifica della tempestività della denuncia occorre fare
pagina 4 di 10 riferimento al momento in cui tale scoperta si sia completata con la conoscenza di essa”. (Cass. n.
95157 del 2015 in tal senso cfr. Cass. n. 12011 del 1997).
Chiarito, dunque, che il compratore che intende avvalersi della garanzia di cui all'art. 1490 c.c. ha l'obbligo di denunciare i vizi della cosa venduta al venditore -nell'ipotesi di vizi non ravvisabili mediante l'impiego dell'ordinaria diligenza al momento della consegna della cosa- entro otto giorni da quando la scoperta dei medesimi si è completata, nel caso in esame si ritiene che la denuncia dei vizi operata da parte attrice nei confronti della convenuta sia avvenuta tempestivamente.
Dalle risultanze istruttorie emerge infatti che l'attrice ha acquistato il fertilizzante dalla convenuta in data 21.08.2014 per poi utilizzarlo in modo dilazionato nel tempo e, precisamente, nei mesi immediatamente successivi, corrispondenti al periodo di concimazione della coltivazione dei LI. In
considerazione di tale dato, in primo luogo, si desume che l'azienda agricola di Controparte_1
di , sino a prima del periodo di concimazione, non avrebbe potuto
[...] Controparte_2
denunciare il vizio del fertilizzante, atteso che si tratta di vizio che può essere conosciuto solo con l'utilizzo del prodotto stesso e non ravvisabile prima facie al momento di consegna del bene,
trattandosi di vizio occulto. In secondo luogo, per avere certezza oggettiva del vizio lamentato, il compratore ha dovuto attendere il verificarsi del vizio nella sua consistenza oggettiva, che è avvenuto in vari fasi e stadi -tenendo conto altresì anche dell'elevata estensione delle piantagioni di LI, di proprietà dell'attrice- e solamente a conclusione di tali fasi l'attrice ha potuto avere contezza piena del vizio.
Nella fattispecie, dall'esame della documentazione in atti emerge che, dopo aver utilizzato il fertilizzante per la fase di concimazione delle piantine, al verificarsi delle prime anomalie sulle foglie delle piantine di LI, parte attrice ha effettuato delle analisi di laboratorio e si è rivolta al dott.
(nominato ctp dell'attrice nel presente giudizio), il quale ha effettuato un primo sopralluogo Per_2
nelle strutture serricole in data 03.11.2014. Da ciò, dunque, può desumersi che solamente dopo gli interventi del tecnico e all'esito delle analisi di laboratorio, l'attrice ha potuto avere una conoscenza pagina 5 di 10 oggettiva del vizio lamentato e, quindi, del fatto che il fertilizzante presentava una scarsa solubilità.
Ebbene, per tutto quanto esposto e in ragione della natura del vizio lamentato -in virtù del quale la conoscenza oggettiva delle sue qualità avviene in fasi e stadi- si ritiene che la denuncia operata dall'attrice in data 28.11.2014 sia tempestiva, giacché l'acquirente ha avuto conferma del vizio solo dopo aver utilizzato il prodotto ed all'esito delle valutazioni e analisi eseguite, che si sono svolte dopo il 3.11.2014 e si sono protratte per diverse settimane considerando anche le fasi del ciclo biologico delle piante.
Passando all'esame della domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice, va osservato quanto segue.
Innanzitutto, riguardo ai danni subiti in via diretta dal vizio della cosa venduta va precisato che “il
compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione
per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di
risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano
tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei
vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per
l'esercizio di tale azione (Cass. civ. n. 1218/2022).
Inoltre, sempre con riferimento al risarcimento del danno, si richiama quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia secondo il quale “ai fini del risarcimento del danno spettante ai
compratore per i vizi della cosa venduta, l'art. 1494 c.c. pone una presunzione a carico del venditore
di conoscenza di detti vizi, anche se occulti, per cui l'obbligo della garanzia è escluso soltanto se il
venditore fornisca la prova liberatoria di avere ignorato senza sua colpa i vizi medesimi. Ne deriva
quindi che, mentre sull'acquirente incombe l'onere della prova, oltreché della tempestività della
denuncia, anche dell'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, il venditore deve offrire
la prova liberatoria” (Cass. n. 3042/2015 in tal senso cfr. Cass. Sez. Un. 11748/2019; principio ribadito da Cass. 34636/2021, 26687/2020, 19513/2020, 8199/2020 e 32692/2019).
pagina 6 di 10 Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria, si ritiene che l'attrice, sulla quale gravava il relativo onere,
abbia dimostrato la sussistenza del vizio lamentato e la sua rilevanza in relazione ai danni lamentati;
in particolare, sia dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio dott.ssa , (nominata nel Per_1
procedimento di accertamento tecnico preventivo, iscritto n. 2813/2015 R.G)., la quale “pur essendo
priva di ogni efficacia di prova privilegiata nel successivo giudizio di merito, costituisce comunque un
documento pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova nei confronti di tutte le parti
del giudizio di merito. Esso entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e
sottoposto al contraddittorio, è quindi liberamente apprezzabile dal giudice ed utilizzabile per fondarvi
il proprio convincimento nei confronti di tutte le parti del giudizio” (Corte d'Appello Catanzaro, Sez.
II, Sentenza, n. 675/2023) che dalla perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio emerge con chiara evidenza che il prodotto venduto da controparte presentava problemi di solubilità e che gli stessi possono aver causato i danni lamentati dall'azienda attrice.
Segnatamente, il CTU nella perizia in atti ha asserito che “sia dalle prove in loco che da quelle di
laboratorio in fase di ATP è emerso che effettivamente il prodotto MKP può avere problemi di
solubilità” (cfr. relazione peritale pag. 15).
Per quanto concerne, invece, la sussistenza del nesso causale tra il vizio del prodotto e i danni lamentati
(anche sotto il profilo della loro quantificazione), si ritiene di dover recepire le risultanze peritali del
CTU dott. agr. in atti, le quali risultano pienamente attendibili ed esaustive, considerato che il Per_3
consulente tecnico d'ufficio (nonostante non abbia potuto ripetere le analisi di laboratorio, né effettuare prove in campo) ha provveduto dettagliatamente all'esame della documentazione in precedenza acquisita e all'approfondimento di tutti i quesiti (posti in sede di osservazioni) e, pertanto, la relativa perizia va pienamente condivisa, tenuto conto della completezza, esattezza e puntualità dei rilievi nonché dell'adeguata risposta fornita alle osservazioni di parte. Segnatamente il CTU ha osservato “che
è evidente una responsabilità del prodotto MKP, a causa della sua parziale solubilità, riguardo ai
danni denunciati da parte attrice, ed una corresponsabilità dell'attrice che quantifico nel 30% del
pagina 7 di 10 danno stesso” (cfr. relazione peritale).
Sul punto, riguardo alla possibilità di configurare un concorso da parte dell'attrice nella causazione del danno, si osserva che “l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'art.
1227, comma 2, c.c. - che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il creditore (o il
danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza - integra indagine di fatto, come tale
riservata al giudice di merito” (Cass. civ. n. 3319/2020). Nel caso in esame, atteso che parte attrice è,
come da essa stessa affermato in citazione, specializzata nella coltivazione dei LI (circostanza da cui deriva una certa esperienza nel settore), la stessa, così come affermato dal CTU e condiviso dall'odierno giudicante, in ossequio dei principi di correttezza e buona fede, una volta verificato che il fertilizzante oggetto del giudizio non solubilizzava e che rilasciava un residuo fogliare, avrebbe dovuto interrompere il trattamento stesso e non eseguirlo sulla restante parte di coltivazione. Pertanto, si ritiene che la domanda di risarcimento del danno vada accolta, ma la medesima dovrà essere ridotta tenendo conto del concorso dell'attrice nella causazione del danno e, al riguardo, si condivide la quantificazione operata dal CTU, pari a € 117.719,12, oltre interessi di legge sulle somme periodicamente rivalutate,
dal dì del dovuto e sino al soddisfo.
Va poi accolta la domanda del terzo intervenuto, non contestata sotto il profilo processuale, di liquidazione del 50% dell'importo riconosciuto nel caso di accoglimento della domanda di risarcimento.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che "Chi interviene volontariamente in
un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia
spirato il termine di cui all' art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale
interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di
difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello
stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di
conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere
pagina 8 di 10 decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare"
(Cass. Civ., n. 31939/2019).
In considerazione dell'accoglimento della domanda attrice e del terzo intervenuto per un importo inferiore alla richiesta complessiva (€ 677.784,60), le spese tra le parti (liquidate in misura tra media e minima per tutte le fasi) vanno compensate 5/6, ponendo il residuo 1/6 (da suddividersi al 50%
tra attrice e terzo intervenuto) a carico della convenuta. Invero, come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità, la reciproca soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2
c.p.c.) “va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo
processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto
allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto
nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura
meramente quantitativa del suo accoglimento” (Cass. n. 3438/2016 e Cass. n.516/2020).
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico delle parti, ivi incluso il terzo intervenuto, nella misura di 1/3 per ciascuna.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n 3595/2017 R.G.
1) accoglie la domanda di parte attrice e del terzo intervenuto e, per l'effetto:
2) condanna parte convenuta la al pagamento in favore di Controparte_3 [...]
Controparte_1
(GIÀ
[...] Controparte_2
) E della somma di € 59.559,56 per
[...] Controparte_1
ciascuno (totale € 117.719,12), a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
pagina 9 di 10 3) condanna al pagamento in favore Controparte_3 [...]
Controparte_1
(GIÀ Controparte_2
) della somma di € 2.083,00 per compensi professionali, € 285,50
[...]
per spese, oltre iva, c.p.a. e spese generali al 15 %;
Con 4) condanna al pagamento in favore Controparte_3 Controparte_2
della somma di € 2.083,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e spese generali al 15 %;
5) compensa per il resto le spese di lite
6) pone le spese CTU definitivamente a carico di tutte le parti, nella misura di 1/3 per ciascuna.
Ragusa, li 31.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela A. Favara
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela A. Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3595/2017, avente a oggetto “responsabilità del produttore”,
promossa da:
Controparte_1
(GIÀ
[...] Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Vittoria (RG) in via
[...]
Vicenza n. 463 (P.I.: ), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Damiano P.IVA_1
MOTTA, giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (P.I.: Controparte_3
), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio FERRARI, Marzia B. P.IVA_2
REGINATO, Francesco SANTIN e Patrizia TERRANOVA, giusta procura in atti.
CONVENUTA
pagina 1 di 10 con l'intervento di
(C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato e Controparte_2 C.F._1
difeso dall'Avv. Salvatore OCCHIPINTI, giusta procura in atti.
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, qui da intendersi integralmente richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, premesso di aver acquistato in data
21.08.2014 un'ingente quantità di fertilizzante presso la società da Controparte_3
impiegare nella coltivazione di LI, meglio descritta in atti, l'odierna attrice ha domandato di accertare e dichiarare che i fertilizzanti oggetto della compravendita erano viziati e che i medesimi hanno provocato i danni lamentati dall'attrice e ha, altresì, chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta e di condannarla al risarcimento del danno, quantificato in nell'importo di € 677.784,60 o di quell'altra maggiore o minore somma, oltre gli interessi dalla domanda di ATP al soddisfo.
Parte attrice ha all'uopo esposto: che il fertilizzante acquistato dalla società convenuta presentava delle caratteristiche difformi non solo rispetto a quelle promesse dal venditore, ma anche con riferimento a quelle indicate nei cataloghi illustrativi del prodotto stesso. Al riguardo, ha precisato che il detto fertilizzante, nella sua confezione, riportava un quantitativo di solubilità superiore rispetto a quello effettivo. Orbene, tale circostanza, oltre a rendere inidoneo il prodotto venduto all'utilizzo per cui era stato acquistato -in considerazione del fatto che la coltivazione di LI richiede l'impiego di fertilizzanti ad alta solubilità – avrebbe altresì causato l'insorgere di fisiopatie (connesse a fitotossicità)
nelle piantine di LI. Queste ultime, avendo subito dei danni, non sono state commercializzate,
pagina 2 di 10 causando in tal modo all'azienda attrice dei danni sia sotto il profilo organizzativo che di pregiudizio economico, derivante dalla mancata vendita.
Radicatosi il contraddittorio, in via preliminare ha chiesto di Controparte_3
accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'attrice dalla garanzia per i vizi della cosa venduta prevista dagli artt. 1490-1495 c.c. e, nel merito, di respingere, in ogni caso, tutte le pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande avversarie, ridurre l'eventuale risarcimento.
A tal fine, la convenuta ha dedotto: che la denuncia dei vizi del fertilizzante ad opera dell'attrice era tardiva, in quanto avvenuta tre mesi dopo la vendita (con contestuale consegna) del prodotto e, dunque,
in violazione del termine di cui all'art. 1495 c.c. Nel merito, ha contestato tutto quanto dedotto da controparte e, nello specifico, ha rappresentato che il fertilizzante, oggetto del giudizio de quo, contiene nella sua composizione interna il quantitativo di solubilità dichiarato nella sua confezione,
aggiungendo, al contempo, che non vi è nesso di casualità tra l'utilizzo del fertilizzante e l'insorgere di fisiopatia nelle piante di LI, atteso che le citate malattie avrebbero potuto essere ricondotte ad una molteplicità di fattori. Inoltre, con riferimento alla documentazione prodotta dall'attrice a sostegno della propria domanda, ha rilevato l'inadeguatezza della relazione peritale a firma della dott.ssa Per_1
[..
quale è stata redatta sulla base di documentazione visiva e, altresì, su informazione di terzi e non supportata da indagini di laboratorio- a fornire prova sia della scarsa solubilità del fertilizzante lamentata dall'attrice che della sussistenza del nesso causale tra la scarsa solubilità del fertilizzante e l'insorgere delle fisiopatie nelle piantine di LI. In ordine al quantum richiesto a titolo di risarcimento del danno, oltre a ribadire l'infondatezza della domanda, ha affermato che il medesimo avrebbe in ogni caso dovuto essere ridotto ex art. 1175 c.c. e 1227 c.c. in considerazione del comportamento dell'attrice. Infatti, dopo il primo utilizzo, quest'ultima avrebbe dovuto rendersi conto della eventuale mancata solubilizzazione del fertilizzante e dell'eventuale deposito di polvere biancastra sulle foglie. Per ultimo, ha ribadito che il danno lamentato dall'attrice è sprovvisto di prova,
pagina 3 di 10 in quanto lo stesso non si può ritenere provato in forza della relazione peritale della dott.ssa e Per_1
della perizia del tecnico di parte, dott. la quale tra l'altro presenta una quantificazione basata su Per_2
un metodo non oggettivo.
Con atto di intervento depositato in data 15.01.2019, premesso che nelle more del presente giudizio è intervenuta la cessione del 50% delle quote dell'attrice a e che in tale Controparte_4
sede le parti hanno stabilito che i debiti e i crediti maturati e maturandi di competenza e correlati ad atti di gestione fino alla data del 30 giugno 2018 sarebbero rimasti a carico e a favore del cedente, in proporzione alla quota di partecipazione sociale, è intervenuto nel presente giudizio CP
, il quale ha chiesto di accogliere la domanda attrice e condannare la convenuta come richiesto
[...]
dall'attrice, disponendo altresì che il pagamento avvenisse nella misura del 50% direttamente nei suoi confronti.
La causa è stata istruita mediante CTU tecnica e, fatte precisare le conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
****
Ciò premesso, la domanda dell'attrice va in parte accolta, per le ragioni di seguito spiegate.
Preliminarmente, giova brevemente richiamare la disciplina in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c. e s.s., la quale impone al venditore di garantire nei confronti del compratore che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Orbene, nel caso in cui il compratore intenda avvalersi della predetta garanzia, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 1495 c.c., di denunciare i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta e tale termine, anche se deve essere riferito alla semplice manifestazione dei vizi e non già all'individuazione delle loro cause, “decorre soltanto dal momento in cui il compratore
abbia acquisito la certezza oggettiva, oltre che della loro esistenza, anche della loro consistenza, e,
conseguentemente, quando una scoperta dei vizi, che avvenga per gradi ed in tempi successivi, si
riverberi sulla loro entità, ai fini della verifica della tempestività della denuncia occorre fare
pagina 4 di 10 riferimento al momento in cui tale scoperta si sia completata con la conoscenza di essa”. (Cass. n.
95157 del 2015 in tal senso cfr. Cass. n. 12011 del 1997).
Chiarito, dunque, che il compratore che intende avvalersi della garanzia di cui all'art. 1490 c.c. ha l'obbligo di denunciare i vizi della cosa venduta al venditore -nell'ipotesi di vizi non ravvisabili mediante l'impiego dell'ordinaria diligenza al momento della consegna della cosa- entro otto giorni da quando la scoperta dei medesimi si è completata, nel caso in esame si ritiene che la denuncia dei vizi operata da parte attrice nei confronti della convenuta sia avvenuta tempestivamente.
Dalle risultanze istruttorie emerge infatti che l'attrice ha acquistato il fertilizzante dalla convenuta in data 21.08.2014 per poi utilizzarlo in modo dilazionato nel tempo e, precisamente, nei mesi immediatamente successivi, corrispondenti al periodo di concimazione della coltivazione dei LI. In
considerazione di tale dato, in primo luogo, si desume che l'azienda agricola di Controparte_1
di , sino a prima del periodo di concimazione, non avrebbe potuto
[...] Controparte_2
denunciare il vizio del fertilizzante, atteso che si tratta di vizio che può essere conosciuto solo con l'utilizzo del prodotto stesso e non ravvisabile prima facie al momento di consegna del bene,
trattandosi di vizio occulto. In secondo luogo, per avere certezza oggettiva del vizio lamentato, il compratore ha dovuto attendere il verificarsi del vizio nella sua consistenza oggettiva, che è avvenuto in vari fasi e stadi -tenendo conto altresì anche dell'elevata estensione delle piantagioni di LI, di proprietà dell'attrice- e solamente a conclusione di tali fasi l'attrice ha potuto avere contezza piena del vizio.
Nella fattispecie, dall'esame della documentazione in atti emerge che, dopo aver utilizzato il fertilizzante per la fase di concimazione delle piantine, al verificarsi delle prime anomalie sulle foglie delle piantine di LI, parte attrice ha effettuato delle analisi di laboratorio e si è rivolta al dott.
(nominato ctp dell'attrice nel presente giudizio), il quale ha effettuato un primo sopralluogo Per_2
nelle strutture serricole in data 03.11.2014. Da ciò, dunque, può desumersi che solamente dopo gli interventi del tecnico e all'esito delle analisi di laboratorio, l'attrice ha potuto avere una conoscenza pagina 5 di 10 oggettiva del vizio lamentato e, quindi, del fatto che il fertilizzante presentava una scarsa solubilità.
Ebbene, per tutto quanto esposto e in ragione della natura del vizio lamentato -in virtù del quale la conoscenza oggettiva delle sue qualità avviene in fasi e stadi- si ritiene che la denuncia operata dall'attrice in data 28.11.2014 sia tempestiva, giacché l'acquirente ha avuto conferma del vizio solo dopo aver utilizzato il prodotto ed all'esito delle valutazioni e analisi eseguite, che si sono svolte dopo il 3.11.2014 e si sono protratte per diverse settimane considerando anche le fasi del ciclo biologico delle piante.
Passando all'esame della domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice, va osservato quanto segue.
Innanzitutto, riguardo ai danni subiti in via diretta dal vizio della cosa venduta va precisato che “il
compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione
per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di
risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano
tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei
vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per
l'esercizio di tale azione (Cass. civ. n. 1218/2022).
Inoltre, sempre con riferimento al risarcimento del danno, si richiama quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia secondo il quale “ai fini del risarcimento del danno spettante ai
compratore per i vizi della cosa venduta, l'art. 1494 c.c. pone una presunzione a carico del venditore
di conoscenza di detti vizi, anche se occulti, per cui l'obbligo della garanzia è escluso soltanto se il
venditore fornisca la prova liberatoria di avere ignorato senza sua colpa i vizi medesimi. Ne deriva
quindi che, mentre sull'acquirente incombe l'onere della prova, oltreché della tempestività della
denuncia, anche dell'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, il venditore deve offrire
la prova liberatoria” (Cass. n. 3042/2015 in tal senso cfr. Cass. Sez. Un. 11748/2019; principio ribadito da Cass. 34636/2021, 26687/2020, 19513/2020, 8199/2020 e 32692/2019).
pagina 6 di 10 Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria, si ritiene che l'attrice, sulla quale gravava il relativo onere,
abbia dimostrato la sussistenza del vizio lamentato e la sua rilevanza in relazione ai danni lamentati;
in particolare, sia dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio dott.ssa , (nominata nel Per_1
procedimento di accertamento tecnico preventivo, iscritto n. 2813/2015 R.G)., la quale “pur essendo
priva di ogni efficacia di prova privilegiata nel successivo giudizio di merito, costituisce comunque un
documento pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova nei confronti di tutte le parti
del giudizio di merito. Esso entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e
sottoposto al contraddittorio, è quindi liberamente apprezzabile dal giudice ed utilizzabile per fondarvi
il proprio convincimento nei confronti di tutte le parti del giudizio” (Corte d'Appello Catanzaro, Sez.
II, Sentenza, n. 675/2023) che dalla perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio emerge con chiara evidenza che il prodotto venduto da controparte presentava problemi di solubilità e che gli stessi possono aver causato i danni lamentati dall'azienda attrice.
Segnatamente, il CTU nella perizia in atti ha asserito che “sia dalle prove in loco che da quelle di
laboratorio in fase di ATP è emerso che effettivamente il prodotto MKP può avere problemi di
solubilità” (cfr. relazione peritale pag. 15).
Per quanto concerne, invece, la sussistenza del nesso causale tra il vizio del prodotto e i danni lamentati
(anche sotto il profilo della loro quantificazione), si ritiene di dover recepire le risultanze peritali del
CTU dott. agr. in atti, le quali risultano pienamente attendibili ed esaustive, considerato che il Per_3
consulente tecnico d'ufficio (nonostante non abbia potuto ripetere le analisi di laboratorio, né effettuare prove in campo) ha provveduto dettagliatamente all'esame della documentazione in precedenza acquisita e all'approfondimento di tutti i quesiti (posti in sede di osservazioni) e, pertanto, la relativa perizia va pienamente condivisa, tenuto conto della completezza, esattezza e puntualità dei rilievi nonché dell'adeguata risposta fornita alle osservazioni di parte. Segnatamente il CTU ha osservato “che
è evidente una responsabilità del prodotto MKP, a causa della sua parziale solubilità, riguardo ai
danni denunciati da parte attrice, ed una corresponsabilità dell'attrice che quantifico nel 30% del
pagina 7 di 10 danno stesso” (cfr. relazione peritale).
Sul punto, riguardo alla possibilità di configurare un concorso da parte dell'attrice nella causazione del danno, si osserva che “l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'art.
1227, comma 2, c.c. - che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il creditore (o il
danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza - integra indagine di fatto, come tale
riservata al giudice di merito” (Cass. civ. n. 3319/2020). Nel caso in esame, atteso che parte attrice è,
come da essa stessa affermato in citazione, specializzata nella coltivazione dei LI (circostanza da cui deriva una certa esperienza nel settore), la stessa, così come affermato dal CTU e condiviso dall'odierno giudicante, in ossequio dei principi di correttezza e buona fede, una volta verificato che il fertilizzante oggetto del giudizio non solubilizzava e che rilasciava un residuo fogliare, avrebbe dovuto interrompere il trattamento stesso e non eseguirlo sulla restante parte di coltivazione. Pertanto, si ritiene che la domanda di risarcimento del danno vada accolta, ma la medesima dovrà essere ridotta tenendo conto del concorso dell'attrice nella causazione del danno e, al riguardo, si condivide la quantificazione operata dal CTU, pari a € 117.719,12, oltre interessi di legge sulle somme periodicamente rivalutate,
dal dì del dovuto e sino al soddisfo.
Va poi accolta la domanda del terzo intervenuto, non contestata sotto il profilo processuale, di liquidazione del 50% dell'importo riconosciuto nel caso di accoglimento della domanda di risarcimento.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che "Chi interviene volontariamente in
un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia
spirato il termine di cui all' art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale
interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di
difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello
stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di
conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere
pagina 8 di 10 decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare"
(Cass. Civ., n. 31939/2019).
In considerazione dell'accoglimento della domanda attrice e del terzo intervenuto per un importo inferiore alla richiesta complessiva (€ 677.784,60), le spese tra le parti (liquidate in misura tra media e minima per tutte le fasi) vanno compensate 5/6, ponendo il residuo 1/6 (da suddividersi al 50%
tra attrice e terzo intervenuto) a carico della convenuta. Invero, come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità, la reciproca soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2
c.p.c.) “va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo
processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto
allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto
nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura
meramente quantitativa del suo accoglimento” (Cass. n. 3438/2016 e Cass. n.516/2020).
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico delle parti, ivi incluso il terzo intervenuto, nella misura di 1/3 per ciascuna.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n 3595/2017 R.G.
1) accoglie la domanda di parte attrice e del terzo intervenuto e, per l'effetto:
2) condanna parte convenuta la al pagamento in favore di Controparte_3 [...]
Controparte_1
(GIÀ
[...] Controparte_2
) E della somma di € 59.559,56 per
[...] Controparte_1
ciascuno (totale € 117.719,12), a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
pagina 9 di 10 3) condanna al pagamento in favore Controparte_3 [...]
Controparte_1
(GIÀ Controparte_2
) della somma di € 2.083,00 per compensi professionali, € 285,50
[...]
per spese, oltre iva, c.p.a. e spese generali al 15 %;
Con 4) condanna al pagamento in favore Controparte_3 Controparte_2
della somma di € 2.083,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e spese generali al 15 %;
5) compensa per il resto le spese di lite
6) pone le spese CTU definitivamente a carico di tutte le parti, nella misura di 1/3 per ciascuna.
Ragusa, li 31.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela A. Favara
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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