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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 16/07/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 913 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 913 2024 R.G.
PROMOSSO DA
nata a [...] il 28- Parte_1 C.F._1
10.10.1990 rappresentata e difesa dall'avv. CAMPO LISIANA presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro nato a [...] CP_1 C.F._2
13/01/1988
Resistente contumace
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 22.5.2025 , come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29/10/2024 , ritualmente notificato, adiva Parte_1
codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con n data 26.7.2012 , dalla CP_1
cui unione era nata un figlia ancora minore .
Esponeva che con sentenza resa in data 27.07.2023, nell'ambito del procedimento n.590.2019, passata in giudicato in data 03.02.2024 era stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi e che nelle more le parti non erano riconciliate .
Chiedeva pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni della separazione stabilite nella detta sentenza con particolare riguardo al regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore.
Nonostante la regolare notifica del ricorso il resistente non compariva alla prima udienza né si costituiva in giudizio.
La parte ricorrente chiedeva pertanto di essere autorizzata a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM.
§ La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza resa da questo Tribunale in data
27.07.2023, nell'ambito del procedimento n.590.2019, passata in giudicato in data
03.02.2024 .
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Venendo alle ulteriori statuizioni va rilevato che la coppia ha una figlia ancora minorenne.
Relativamente alla figlia minore , in sede di separazione, questo Tribunale ha disposto l'affidamento esclusivo della stessa in capo alla madre e quanto alle ulteriori statuizioni ha previsto che il padre possa vedere la figlia la solo presso l'abitazione dei nonni materni -per almeno due pomeriggi alla settimana (dalle ore 16.00) alle ore 19.00 , previ accordi con la madre” . La ricorrente ha chiesto la conferma di entrambe le statuizioni all'uopo rilevando che il padre dimora in Alessandria per motivi lavorativi, e chiedendo pertanto che lo stesso possa vedere la figlia, con le medesime modalità, quando si trova a soggiornare in Grammichele, previo accordo con la madre e sempre tenuto conto delle esigenze scolastiche, educative et similia della figlia minore.
Ritiene il Collegio che entrambe le richieste vadano accolte: quanto all'affidamento esclusivo va rilevato che nella sentenza di separazione viene dato compiutamente atto delle condizioni personali del resistente (dipendente da sostanze alcoliche) considerate impeditive, in ragione dei conseguenti comportamenti accertati nel corso del procedimento, del regime di affidamento condiviso della minore siccome nel caso di specie contrario all'interesse della minore .
Va poi rilevato che il resistente non si è curato di costituirsi in giudizio, manifestando un sostanziale disinteresse nei confronti della minore, confermato anche dalla circostanza , riferita dalla ricorrente nel corso della prima udienza di comparizione, che ormai da due anni il resistente non incontra più la figlia.
Quanto al diritto di visita, lo stesso va mantenuto con le modalità richieste dalla ricorrente nell'auspicio che il padre, over ritorni a Caltagirone , voglia riprendere i contatti con la figlia.
Va altresì infine confermato l'importo del mantenimento posto a carico del resistente in favore esclusivamente della figlia, non essendo emersi elementi di giudizio che giustifichino una revisione della relativa statuizione.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 26.07.2012 nel comune di Parte_1 CP_1
Grammichele, registrato presso l'Ufficio di Stato civile del detto Comune al n.
31 anno 2012 -Parte II 2. CONFERMA le statuizioni contenute nella sentenza di separazione quanto all'affidamento , collocamento , diritto di visita e mantenimento della figlia minore
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
4. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Grammichele perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 16/07/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 913 2024 R.G.
PROMOSSO DA
nata a [...] il 28- Parte_1 C.F._1
10.10.1990 rappresentata e difesa dall'avv. CAMPO LISIANA presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro nato a [...] CP_1 C.F._2
13/01/1988
Resistente contumace
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 22.5.2025 , come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29/10/2024 , ritualmente notificato, adiva Parte_1
codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con n data 26.7.2012 , dalla CP_1
cui unione era nata un figlia ancora minore .
Esponeva che con sentenza resa in data 27.07.2023, nell'ambito del procedimento n.590.2019, passata in giudicato in data 03.02.2024 era stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi e che nelle more le parti non erano riconciliate .
Chiedeva pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni della separazione stabilite nella detta sentenza con particolare riguardo al regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore.
Nonostante la regolare notifica del ricorso il resistente non compariva alla prima udienza né si costituiva in giudizio.
La parte ricorrente chiedeva pertanto di essere autorizzata a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM.
§ La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza resa da questo Tribunale in data
27.07.2023, nell'ambito del procedimento n.590.2019, passata in giudicato in data
03.02.2024 .
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Venendo alle ulteriori statuizioni va rilevato che la coppia ha una figlia ancora minorenne.
Relativamente alla figlia minore , in sede di separazione, questo Tribunale ha disposto l'affidamento esclusivo della stessa in capo alla madre e quanto alle ulteriori statuizioni ha previsto che il padre possa vedere la figlia la solo presso l'abitazione dei nonni materni -per almeno due pomeriggi alla settimana (dalle ore 16.00) alle ore 19.00 , previ accordi con la madre” . La ricorrente ha chiesto la conferma di entrambe le statuizioni all'uopo rilevando che il padre dimora in Alessandria per motivi lavorativi, e chiedendo pertanto che lo stesso possa vedere la figlia, con le medesime modalità, quando si trova a soggiornare in Grammichele, previo accordo con la madre e sempre tenuto conto delle esigenze scolastiche, educative et similia della figlia minore.
Ritiene il Collegio che entrambe le richieste vadano accolte: quanto all'affidamento esclusivo va rilevato che nella sentenza di separazione viene dato compiutamente atto delle condizioni personali del resistente (dipendente da sostanze alcoliche) considerate impeditive, in ragione dei conseguenti comportamenti accertati nel corso del procedimento, del regime di affidamento condiviso della minore siccome nel caso di specie contrario all'interesse della minore .
Va poi rilevato che il resistente non si è curato di costituirsi in giudizio, manifestando un sostanziale disinteresse nei confronti della minore, confermato anche dalla circostanza , riferita dalla ricorrente nel corso della prima udienza di comparizione, che ormai da due anni il resistente non incontra più la figlia.
Quanto al diritto di visita, lo stesso va mantenuto con le modalità richieste dalla ricorrente nell'auspicio che il padre, over ritorni a Caltagirone , voglia riprendere i contatti con la figlia.
Va altresì infine confermato l'importo del mantenimento posto a carico del resistente in favore esclusivamente della figlia, non essendo emersi elementi di giudizio che giustifichino una revisione della relativa statuizione.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 26.07.2012 nel comune di Parte_1 CP_1
Grammichele, registrato presso l'Ufficio di Stato civile del detto Comune al n.
31 anno 2012 -Parte II 2. CONFERMA le statuizioni contenute nella sentenza di separazione quanto all'affidamento , collocamento , diritto di visita e mantenimento della figlia minore
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
4. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Grammichele perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 16/07/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo