Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/06/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 691/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del dott. Vincenzo
Del Sorbo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.691 del R.G.A.C. 2022, avente ad oggetto risarcimento danni e ritenuta in decisione su conclusioni come precisate dalle parti all'udienza cartolare del
27.02.2025 come da ordinanza resa in pari data con la concessione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c. e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla via Michetti, Parte_1
5, presso lo studio degli avv.ti Antonio Malafronte e Maria Rosaria Staiano dai quali è rappresentato e difeso anche disgiuntamente come da mandato posto a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
E
in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Milano alla via Controparte_1
Ignazio Gardella, 2 ;
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
, (c.f. ; CP_2 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
E
1
in proprio e quale mandataria di elettivamente Controparte_3 Controparte_4 domiciliata in San Gennaro Vesuviano (NA), alla Via Ottaviano, 215 presso lo studio dell'avv. Micaela Ottomano dalla quale è rapp.ta e difesa come da procura generale alle liti per atto del 10/06/2020, TA , iscritta al numero di REP. 99388, e numero Persona_1
17609 di raccolta, allegata alla comparsa di intervento volontario;
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore come in epigrafe indicato nella qualità di conducente nonché proprietario del motoveicolo tipo Piaggio ER tg. DN43157
(assicurato con la ) conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, Controparte_5
, quale proprietaria dell'autovettura Toyota Yaris tg. FP 802 PA e la relativa CP_2 compagnia assicurativa in p.l.r.p.t., al fine di sentirle condannare, in Controparte_4 solido tra loro e previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente della predetta autovettura nella causazione dell'evento lesivo occorso, al pagamento in suo favore dell'importo pari ad euro 26.000,00 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali per le gravi lesioni personali subite in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in data in data 07.07.2021 alle ore 11,15 circa, nel Comune di NA all'incrocio tra via Visitazione, via Evangelista Torricelli, via Cappella della Guardia e via
ET.
Nello specifico, l'attore assumeva che nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, si trovava alla guida del motociclo Piaggio ER tg. tg. DN43157 di sua proprietà e stava percorrendo via Visitazione con direzione di marcia via Cappella, allorquando rimaneva vittima di un sinistro stradale causato dalla esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Toyota Yaris tg. FP 802 PA di proprietà di ed assicurata per la CP_2
RCA con la compagnia assicurativa il quale, nel percorrere via Controparte_6
Evangelista con direzione via ET , giunta al predetto incrocio, non si fermava al segnale di stop ivi allocato e senza concedere la prescritta precedenza, si immetteva nel flusso
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veicolare finendo per impattare con la parte anteriore dell'autovettura lo scooter attoreo che ivi transitava.
Allegava l'istante nel proprio scritto difensivo che in conseguenza dell'impatto subito, lo scooter ER riportava ingenti danni (alla carrozzeria anteriore-laterale destra e sinistra, alla fanaleria, carena) per i quali la compagnia in nome e per conto di Controparte_5
aveva provveduto alla corresponsione tramite assegno bancario che Controparte_4 allegava in copia dell'importo risarcitorio pari ad euro 1.700,00 ( di cui euro 300,00 per compensi legali) ; mentre esso istante - che impattava dapprima contro il parabrezza dell'autovettura investitrice e poi rovinava al suolo-, subiva gravi lesioni personali per le quali veniva trasportato tramite l'ambulanza del 118 prontamente accorsa presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero di Castellammare di Stabia, ove effettuati gli esami strumentali del caso, gli veniva diagnosticato da parte dei sanitari di turno : “ ferita lacero contusa gomito sx che si medica e si sutura, ferita lacero contusa coscia dx che si medica e si sutura, ferita lacero contusa coscia sx che si medica e si sutura , si cateterizza” con prognosi iniziale di giorni 20; sottopostosi a successivi controlli medici, veniva infine giudicato guarito in data 25.11.2021 con postumi valutati nella percentuale di invalidità permanente pari al 7% ed in complessivi 110 giorni di invalidità temporanea come da relazione medico legale di parte a firma del dott. che allegava (cfr. verbale Persona_2 di pronto soccorso n.15360 del 2021 del 07.07.2021, relazione medico legale del 20.12.2021 unitamente a tutta la documentazione sanitaria versata agli atti della produzione attorea).
Deduceva poi di aver riportato in conseguenza del descritto sinistro anche lesioni dentarie ed in particolare “frattura del terzo coronale di 11 e 42 con mobilità di grado II di 42” stimate nell'importo risarcitorio pari ad euro 10.500,00 come da certificazione medica a firma del dott. che allegava (cfr. dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata Persona_3 al P.O. di Castellammare di Stabia in data 13.07.2021 nonché preventivo di spesa del
06.09.2021 a firma del dott. specialista in chirurgia odontostomatologica entrambi Per_3 versati agli atti della produzione attorea).
Rappresentava altresì l'istante che sul luogo teatro del dedotto sinistro intervenivano sia i
Carabinieri che la Polizia Municipale di NA la quale ultima provvedeva a redigere rapporto di sinistro anche sulla base delle immagini tratte dal servizio di videosorveglianza ivi esistente provvedendo ad elevare verbale di contestazione a carico della conducente dell'autovettura investitrice per violazione dell'art.145 co.5 e 10 del CdS, con il ritiro della
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patente di guida ( cfr. rapporto incidente stradale prot.n.25bis del 07.07.2021 agli atti del giudizio).
Con comparsa di costituzione del 31.05.2022 spiegava intervento volontario la compagnia la quale in proprio e quale mandataria di ex art.77 Controparte_5 Controparte_4
c.p.c., preliminarmente eccepiva la nullità ex art.164 c.p.c della domanda attorea per l'assoluta incertezza in merito ai fatti costitutivi del diritto azionato nonché,
l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità della stessa;
nel merito, concludeva per il rigetto della domanda attorea attesa la sua infondatezza;
in subordine, per il riconoscimento di un concorso di colpa ex art.2054 co.2 c.c. con conseguente riduzione a suo carico della percentuale di danno da risarcire.
Radicatasi la lite, l'udienza cartolare di prima comparizione del 07.06.2022 veniva rinviata d'ufficio per assenza dello scrivente a quella del 10.01.2023 ove il giudicante, concessi i termini ex art.183 co.VI c.p.c nonché formulato invito alle parti al deposito in modalità analogica del rapporto di sinistro, disponeva il rinvio della causa all'udienza cartolare del
29.06.2023 per i provvedimenti consequenziali.
Indi, ritenuto preliminare l'acquisizione del filmato ritraente il dedotto sinistro, l'odierno decidente autorizzava entrambe le parti a procedere all'acquisizione del video presso il comando della polizia municipale e, riservandosi sulle ulteriori richieste istruttorie, disponeva il rinvio della causa per l'assolvimento del predetto incombente.
All'udienza cartolare del 21.11.2023, attesa l'impossibilità tecnica di estrazione delle immagini video come dichiarato dalla polizia municipale di NA ( cfr. nota di deposito di parte attrice del 17.11.2023), lo scrivente, disposto ex art.210 c.p.c alla di CP_3 esibire la CTP medico legale eseguita su suo incarico dalla dott.ssa in data Persona_4
8.6.2022, formulata altresì alle parti proposta conciliativa x art. 185 bis c.p.c., rinviava la causa in prosieguo all'udienza del 18.04.2024 ove, previamente evidenziato alla CP_3 costituitasi oltre che in proprio anche per la la inidoneità della procura ad negotia CP_4 versata in atti al conferimento di un valido mandato, invitava la stessa ai sensi dell'art.182
c.p.c .a procedere alla sua regolarizzazione entro il termine perentorio di giorni 60.
Contestualmente, ritenendo superflue le prove come articolate dalle parti alla luce delle ctp versate in atti nonché delle risultanze del prodotto rapporto di incidente, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 27.02.2025 ove la stessa veniva
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trattenuta in decisione come da ordinanza resa in pari data previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c per il deposito delle memorie conclusionali e di quelle di replica.
2. in rito
2.1 In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia nel presente giudizio dei convenuti e , i quali pur regolarmente evocati, non si Controparte_1 CP_2 sono costituiti (cfr. atto di citazione notificato tramite pec del 27.01.2022 a Controparte_4
e a mezzo servizio postale con racc.ta A/R del 04.02.2022 a ).
[...] CP_2
2.2 Sempre in via preliminare, va dichiarato inammissibile l'intervento spiegato da CP_3
per le ragioni di seguito esplicitate.
[...]
Invero, sul punto, è noto che, nel contesto dell'azione esperita nei confronti del responsabile e della sua compagnia assicurativa, di cui all'art.144 d.lvo n.209/05, non è previsto l'intervento dell'assicuratore del danneggiato, intervento che inoltre in tal caso - come del resto nel caso di specie-viene effettuato non in ausilio dell'assicurato, bensì per ostacolare l'accoglimento della pretesa attorea e ciò a fronte del disinteresse manifestato dal responsabile civile e dalla relativa compagnia assicurativa, rimasti contumaci.
Quanto, poi, agli accordi intervenuti tra assicuratori, con riferimento in particolare alla c.d. convenzione Card invocata da a sostegno della tesi della Controparte_7 configurabilità di un mandato ex lege, appare dirimente la considerazione che si tratta di atti di natura privatistica, privi di efficacia esterna nei confronti di terzi e pertanto inidonei a legittimare l'esercizio di diritti altrui al di fuori dei casi e dei modi contemplati dalla legge: ed invero ai sensi dell'art.1 la convenzione in esame “ha lo scopo di definire le regole di cooperazione tra imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema del risarcimento diretto, ai rimborsi tra imprese aderenti ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141,149 e 150 del Codice delle
Assicurazioni…”. Dunque, non è ammissibile l'intervento operato in forza della convenzione Card dalla società quale impresa gestionaria, senza formulare difese CP_3 nell'interesse della convenuta né vuole sostituirsi ad essa, né ne Controparte_4 chiede l'estromissione; nemmeno possono trovare applicazione gli artt.1273 e 1268 c.c. in quanto delegazione cumulativa (negozio trilaterale tra delegante, delegato e delegatario) e accollo (accordo tra debitore e terzo, con necessità di adesione del creditore alla
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convenzione) importano il coinvolgimento del creditore, nella specie rimasto estraneo agli accordi interni tra le compagnie.
Non solo, ma ai sensi dell'art.1bis della Convenzione Card (Convenzione peraltro non prodotta dall'intervenuta) “ogni impresa aderente conferisce sin d'ora, per tutti i casi in cui si troverà ad assumere la veste di Debitrice, ad ogni altra impresa aderente che verrà correlativamente ad acquisire il ruolo di Gestionaria il potere di rappresentarla in giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 77 c.p.c., in tutte le vertenze relative alla gestione del sinistro… Ciascuna impresa accetta sin d'ora il conferimento della rappresentanza processuale e si obbliga pertanto a costituirsi in giudizio in nome e per conto della
”. CP_8
Ora, non solo, nel caso che ci occupa, l'intervenuta non risulta aver prodotto la CP_3
Convenzione Card, ma, deve aggiungersi, il fatto che si verta nella diversa ipotesi dell'art.144 Cod.Ass. esclude la validità del conferimento di una rappresentanza processuale volontaria ex art. 77 c.p.c. all'impresa del danneggiato, giacché come è noto la rappresentanza processuale, intesa quale potere di agire ovvero di resistere in giudizio per il dominus nonché di conferire, in suo nome, la procura al difensore, può essere attribuita ad un terzo solo congiuntamente alla rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto poi dedotto in giudizio.
In particolare, la rappresentanza processuale volontaria può essere conferita esclusivamente a chi sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, come si evince dall'art.77 c.p.c., il quale menziona, come possibili destinatari dell'investitura processuale, soltanto il “procuratore generale e quello preposto a determinati affari”, sul fondamento del principio dell'interesse ad agire (art.100 c.p.c.), inteso non solo come obiettiva presenza o probabilità della lite, ma altresì come
“appartenenza” della stessa a chi agisce (nel senso che la relazione della lite con l'agente debba consistere in ciò che l'interesse in lite sia suo): più precisamente, dalla lettura combinata degli artt.100 e 77 c.p.c. si desume la regola generale per cui il diritto di agire spetta a chi abbia il potere di rappresentare l'interessato nella totalità dei suoi affari
(procuratore generale) o in un gruppo omogeneo di questi, paragonabile ad un'azienda commerciale o ad un suo settore ( cfr. Cass. n.43/17 e Cass. n.20432/18).
Ne deriva pertanto che “Qualora il danneggiato opti per la procedura c.d. ordinaria e, quindi, per l'azione giudiziale nei confronti del responsabile del danno e della sua compagnia di
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assicurazione ex art. 148 cod. ass., è illegittimo il mandato conferito alla compagnia del danneggiato a costituirsi in giudizio in nome e per conto della compagnia del danneggiante ai sensi dell'art.77 c.p.c. Ne consegue, inoltre, che è inammissibile l'intervento adesivo autonomo dell'impresa assicuratrice del danneggiato, derivante dal predetto mandato, in forza della Convenzione Card fra le stesse imprese di assicurazione”( cfr. Tribunale Bologna
16.04.2014 n.8885).
2.3 Va poi affermata la proponibilità della domanda risarcitoria formulata dall'attore per le lesioni derivanti dal sinistro stradale per cui è causa, avendo questi prestato piena osservanza alle disposizioni legislative in materia, atteso che risultano gli atti di messa in mora nei confronti della compagnia di assicurazione e del responsabile civile Controparte_4
(cfr.all.
4. pec del 13.07.2021 inoltrata per il tramite di altro difensore a e a Controparte_4
con relative ricevute di consegna e di accettazione;
all.
5. pec del 08.09.2021 CP_3 inoltrata a e a con relative ricevute di consegna e di accettazione Controparte_4 CP_3 nonché lettera di messa in mora inoltrata tramite racc.ta a/r del 09.09.2021 a ). La CP_2 domanda è altresì procedibile avendo l'attore provveduto a formulare invito alla negoziazione assistita alla compagnia assicurativa e al responsabile civile tramite la medesima pec del 08.09.2021.
2.4 Va da ultimo dichiarata la legittimazione delle parti, come compiutamente prospettata e la loro effettiva titolarità giuridica atteso che non sussistono dubbi sulle circostanze relative alla proprietà in capo alle parti del giudizio dei veicoli coinvolti nell'incidente di causa, attese le certificazioni prodotte e da considerarsi in ogni caso acclarata sulla base del prodotto rapporto di sinistro in cui sono riportati i dati identificativi dei soggetti coinvolti e dei rispettivi veicoli. Per quanto attiene alla legittimazione attiva poi, la stessa risulta dalla ampia documentazione medica versata in atti.
3. Nel merito
3.1. Sull'an
Passando ad esaminare il merito, la domanda è fondata e pertanto dev'essere accolta nei termini che seguono.
Preliminarmente giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art.2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o
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estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n.13390/2007).
Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art.116 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n.4077 del 1996; Cass. Civ. n. 3564 del 1995).
Tanto premesso, nel caso di specie deve ritenersi provato l'effettivo accadimento dell'evento dannoso occorso a nei termini descritti nell'atto introduttivo del giudizio Parte_1
(cfr. il referto ospedaliero, le risultanze della ctp medico legale di parte nonché quelle della ctp redatta da parte del fiduciario della compagnia assicurativa unitamente CP_3 alla documentazione medica, il rapporto di sinistro, gli allegati rilievi fotografici ritraenti il luogo del dedotto sinistro e i veicoli coinvolti e non rimossi).
In particolare, deve ritenersi provato che nel transitare regolarmente la Parte_1 via Visitazione con direzione via Cappella della Guardia, dopo aver rallentato all'incrocio ed essersi previamente avveduto dell' assenza di veicoli atti ad impegnare il predetto incrocio, nel proseguire la sua marcia, veniva impattato violentemente dall'autovettura Toyota di parte avversa la cui conducente sopraggiungendo dal lato destro non arrestava la corsa al segnale di stop ivi presente andando di fatto ad interferire con la direttrice di marcia del motociclo attoreo.
Tale dinamica del sinistro, così come illustrata dall'attore in citazione, ha trovato infatti pieno riscontro nel verbale di incidente stradale redatto dai vigili urbani intervenuti sul luogo i quali, dopo aver visionato le immagini della videosorveglianza ivi esistente provvedevano ad elevare a carico della conducente del veicolo Toyota verbale di infrazione ex art.145 co.5
e 10 con ritiro della patente per non essersi fermata al segnale di stop presente nella corsia di sua percorrenza.
Dunque, ricostruito in questi termini il sinistro de quo, deve senz'altro dichiararsi la esclusiva responsabilità della conducente l'autovettura Toyota Yaris tg. FP 802 PA di proprietà di nella causazione dell'evento occorso all'attore, attesa l'assorbente CP_2 valenza causativa della relativa condotta colposa nella dinamica dell'incidente.
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Invero, alla luce del compendio probatorio su illustrato, a parere dello scrivente deve ritenersi ampiamente superata la presunzione di pari concorso nella causazione del sinistro ex articolo 2054, comma 2, c.c.
Sul punto, peraltro, è noto che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, da un lato vale il principio secondo cui il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, perciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art.2054 co.2 c.c., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (cfr. cass. civ. n.12444/2008); dall'altro, deve invocarsi l'ulteriore principio secondo cui, ai fini del superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art.2054 c.c., la prova che uno dei conducenti si sia uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (cfr. cass. civ.
n.7532/2012; n.29883/2008; n.2556/2006).
Nel caso di specie, ad avviso del giudicante non può revocarsi in dubbio che la condotta di guida tenuta dalla conducente del veicolo Toyota di proprietà convenuta, in evidente contrasto con quanto prescritto dall'articolo 145 C.d.S., oltre che con il principio generale di diligenza previsto dall'articolo 140 C.d.S., sia causa esclusiva del verificarsi dell'incidente dedotto in lite.
Si ricorda, infatti, che secondo il citato art.145co.5 del C.d.S, “ I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione…”; in ogni caso nelle manovre di immissione nel flusso della circolazione, deve essere data la precedenza ai veicoli in marcia normale e deve essere usata particolare cautela, atteso che nel compierle è possibile intersecare la traiettoria di altri veicoli.
Orbene, la conducente dell'autovettura di proprietà convenuta nell'immettersi nel flusso di circolazione in prossimità dell'intersezione era tenuta ad arrestare la sua marcia e ad accertarsi che non vi fossero veicoli sulla corsia da impegnare, e nel caso, concedendo a tali veicoli la precedenza onde evitare la collisione.
A fronte del comportamento della conducente del veicolo danneggiante violativo delle indicate disposizioni del codice della strada, non è emersa la sussistenza di un comportamento colposo dell'attore che abbia potuto avere incidenza causale del verificarsi
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del sinistro, il quale, anzi, come emerso dalla disamina del prodotto rapporto di sinistro, percorreva la strada a velocità regolare, non riusciva ad evitare l'impatto a causa dell'immissione improvvisa dell'autovettura che finiva per urtarlo violentemente.
Accertato l'evento lesivo e le conseguenze dannose derivate all'attore, si deve procedere all'individuazione e liquidazione del danno da risarcire.
3.2 Sul quantum
Venendo ora all'individuazione e quantificazione dei danni patiti dall' attore, occorre fare riferimento alla documentazione sanitaria, alla relazione medica legale di parte redatta in data 20.12.2021 dal dott. oltre che alla relazione di visita medico legale Persona_5 espletata in data 15.06.2022 per conto di dal medico fiduciario all'uopo Controparte_5 incaricato dott.ssa tutti versati in atti. Persona_4
Dalla disamina della ctp di parte attorea emerge che, a seguito del sinistro dedotto in lite,
[...] riportava: “Politrauma contusivo con flc multiple alla gamba sinistra al Parte_1 gomito sinistro e alla coscia sinistra frattura di due elementi dentari”.
Da tale evento in base alle conclusioni rese dal consulente di parte che confermava la sussistenza del nesso di causalità con le accertate lesioni, è derivato all'attore un'inabilità temporanea totale (ITT) di giorni 20; un'inabilità temporanea parziale (ITP) di giorni 30 ad un valore medio del 75%; un'inabilità temporanea parziale (ITP) di giorni 30 ad un valore medio del 50% e un'inabilità temporanea parziale (ITP) di giorni 30 ad un valore medio del
25%; mentre sono residuati postumi invalidanti di natura permanente nella misura percentuale di invalidità pari al 7%( cfr. relazione medico legale di parte in atti).
Quanto alle lesioni dentarie le stesse venivano stimate nell'importo pari ad euro 10.500,00 come da preventivo di spesa del 06.09.2021 a firma del dott. specialista in Per_3 chirurgia odontostomatologica versato agli atti della produzione attorea.
Invece secondo le risultanze della espletata visita medico legale effettuata da parte del medico fiduciario della compagnia assicurativa, dal predetto evento lesivo è derivato all'attore un'inabilità temporanea parziale (ITP) di giorni 20 ad un valore medio del 75%; un'inabilità temporanea parziale (ITP) di giorni 10 ad un valore medio del 50% e un'inabilità temporanea parziale (ITP) di giorni 10 ad un valore medio del 25%; mentre sono residuati
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postumi invalidanti di natura permanente nella misura percentuale di invalidità pari al 6% senza alcuna incidenza sulla capacità di lavoro.
Mentre il danno emergente veniva quantificato dal predetto medico fiduciario nell'importo pari ad euro 1000,00 omnia comprensivo tenuto conto della minima frattura dentaria.
Orbene ciò detto ritiene il giudicante di fare proprie le conclusioni del medico legale di parte in quanto fondate su un completo esame anamnestico e su una esaustiva valutazione della documentazione medica in atti oltre che logiche e tecnicamente motivate. I postumi, riscontrati dal consulente sono ricollegabili al sinistro in questione, dal momento che non è stata diagnosticata alcuna patologia pregressa in grado di determinarli.
Per quanto attiene alla liquidazione del “quantum debeatur”, trattandosi di danno biologico di lieve entità, occorre fare applicazione delle tabelle c.d. legislative anche note come tabelle delle micropermanenti, in base all'art.139 Codice delle Ass.ni (D.Lgs.209/2005) , i cui importi per la liquidazione sono stati aggiornati dal D.M. del 16.07.2024 pubb. in G.U. serie generale n.173 del 25.07.2024 con decorrenza dal mese di Aprile 2024.
Pertanto, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (36 anni) e del tipo di invalidità, il danno biologico o alla salute permanente, pari al 7%, va liquidato in euro
10.961,21; mentre per l'inabilità temporanea totale di giorni 20 va liquidato l'importo pari ad euro 1.104,80; il danno biologico temporaneo va liquidato in euro 1.242,90 per 30 giorni di ITP al 75% ed in euro 828,60 per 30 giorni di ITP al 50% nonché in euro 414,30 per ulteriori 30 giorni di ITP al 25% ponendo a base di calcolo l'importo di euro 55,24 per ciascun giorno, per un totale complessivo di danno biologico temporaneo pari ad euro
3.590,60.
Nel caso in esame lo scrivente ritiene che non debba essere ulteriormente personalizzato il danno tenuto conto della circostanza che nulla nello specifico è stato dedotto e provato.
Nel caso in esame poi al danneggiato spetta l'ulteriore voce di danno inerente a quello estetico dentario da liquidarsi in maniera equitativa e secondo canoni di comune esperienza nell'importo pari ad euro 6.000,00.
Trattasi al riguardo di somme dovute al soggetto danneggiato, poiché dirette al ripristino dello status quo ante (pregiudicato all'esito del sinistro di cui è causa) e che consiste in un'operazione da reiterare con cadenza nel corso degli anni.
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All'attore spetta altresì a titolo di risarcimento danni patrimoniale l'importo pari ad euro
140,70 per le spese mediche sostenute da ritenersi congrue conformemente a quanto sostenuto dal medico fiduciario assicurativo dott.ssa . Persona_4
In conclusione, va riconosciuto in favore di l'importo risarcitorio pari ad Parte_1 euro 20.692,51 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale per le lesioni riportate in conseguenza del sinistro stradale come dedotto in lite oltre rivalutazione.
Gli interessi legali andranno calcolati sulla predetta somma liquidata che andrà devalutata al momento del sinistro (07.07.2021) e via via rivalutata anno per anno – come statuito dalle
Sezioni Unite della Cassazione del 17.2.1995 n. 1712.
Sulle somme così ottenute vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
4. Le spese di lite
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono il regime della soccombenza e devono essere poste a carico di entrambe le convenute contumaci e Controparte_1 CP_2
e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione in favore degli
[...] avvocati Antonio Malafronte e Maria Rosaria Staiano dichiaratisi entrambi antistatari.
Quanto ai rapporti tra l'attore e la , la complessità della questione relativa alla CP_3 sua ammissibilità, che vede la giurisprudenza di merito divisa sul punto, consente di ravvisare i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la contumacia della compagnia assicurativa in p.l.r.p.t. Controparte_1 nonché della responsabile civile;
CP_2
- dichiara inammissibile l'intervento spiegato da Controparte_3 accerta l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Toyota tg. Yaris tg. FP802PA nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto:
- accoglie la domanda risarcitoria formulata da e condanna Parte_1 [...]
e in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della Controparte_1 CP_2
12 R.G.A.C. n. 691/2022
somma pari ad euro 20.692,51 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali per le lesioni personali subite in conseguenza del sinistro stradale, oltre rivalutazione ed interessi legali come computati in parte motiva, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione al soddisfo;
-condanna in p.l.r.p.t. e in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2 pagamento in favore dell'attore delle spese processuali che liquida in euro 4.500,00 per compensi oltre importo C.U. ed oltre accessori di legge con attribuzione in favore degli avv.ti Antonio Malafronte e Maria Rosaria Staiano dichiaratisi antistatari;
-compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra parte attrice e Controparte_3
Così deciso in Torre Annunziata, addì 6.6.2025.
Il Giudice
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