Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2899 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20344/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20344/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRIPODI Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA PALMIRO TOGLIATTI 38 20017 MILANO-RHO presso il predetto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PRINCIPATO LEA, elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CICCAGLIONE, 70 95125
CATANIA presso il predetto difensore
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MASCETTI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA PIAVE 2 21100 VARESE presso il predetto difensore
CONVENUTO/I
Conclusioni di parte attrice pagina 1 di 8
Conclusioni di parte convenuta non avendo la parte depositato foglio di pc si Controparte_3
trascrivono le conclusioni indicate in calce alla memoria del 5.11.24
pagina 2 di 8 Controparte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione si oppone alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. Parte_1
06880202400011604000 limitatamente alla cartella n. 06820190073443804002:
pagina 3 di 8 Preliminarmente deve evidenziarsi che “l'opposizione proposta avverso l'iscrizione ipotecaria ed il fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 cod. proc. civ., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca (Cass., sez. U, 22/07/2015, n. 15354; Cass., sez. U, 27/04/2018, n. 10261), qualificazione che resta ferma sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca dal punto di vista della regolarità formale dell'atto (Cass., sez. 6 - 3, n. 7460 del 15/03/2019; Cass., sez. 6 - 3, n. 32243 del 13/12/2018).” (Cass. 6844/2024)
“Logico corollario del principio affermato è che, trattandosi di azione di accertamento negativo, ad essa si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive. … risulta evidente come non possa trovare applicazione il termine decadenziale posto dall'art. 617 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi, palesandosi in tal modo la fondatezza del ricorso per le ragioni di diritto sin qui evidenziate (per il medesimo principio: Cass Sez. 2, Ordinanza n. 20224 del 2018).” (Cass. 18041/2019)
lamenta l'omessa notifica della cartella di pagamento sopra indicata: “Incomberà Pt_1 pertanto su parte resistente dimostrare l'avvenuta notifica della prodromica cartella di pagamento portata dall'atto impugnato, attraverso l'esibizione in giudizio della relata di notifica che dovrà essere prodotta in originale atteso il disconoscimento, sin da ora, di eventuali copie fotostatiche”.
Ora, la notifica è stata correttamente provata da con la produzione dei docc. 6 e 7, ove si legge CP_4 che l'avviso di deposito dell'atto nella casa comunale ex art. 140 c.p.c. è stato ricevuto a mani di un familiare convivente il 6.2.2020.
A seguito della produzione delle predette notifiche, come già annunciato nell'atto di citazione, parte opponente “disconosce la produzione documentale fornita in atti da Controparte_5 anche alla luce del fatto che si tratta di mera produzione in copia fotostatica senza dichiarazione di conformità all'originale”.
Ora, detto disconoscimento è inefficace, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza:
“a) «in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o pagina 4 di 8 onnicomprensive» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, Rv. 610586 - 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n.
14416 del 07/06/2013, Rv. 626517 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 - 01, la quale specifica altresì che la suddetta contestazione «va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale»; Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016, Rv. 639509 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 12730 del 21/06/2016, Rv. 640278 - 01, quest'ultima con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione);
b) «il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, numero 2), c.p.c., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c. c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni;
ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9439 del 21/04/2010, Rv. 612545 - 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 11269 del
15/06/2004, Rv. 573642 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 2419 del 03/02/2006, Rv. 588190 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
24456 del 21/11/2011, Rv. 620331 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16998 del 20/08/2015, Rv. 636377 - 01, la quale espressamente afferma che il giudice «non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2719 c.c.»; i suddetti principi sono ribaditi, da ultimo, da Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017, Rv. 646629 - 01 ). (Cass. 23628/2018)
Ancora, lamenta che la raccomandata informativa “viene consegnata ad un soggetto che si identifica persona di famiglia, senza meglio specificarne la natura, la cui firma non è per nulla chiara e leggibile”.
Ora, quanto alla mancata qualifica del soggetto deve ricordarsi quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte:
“Premesso che la notificazione della cartella di pagamento è pacificamente regolata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, va ricordato che il comma 3 prevede che, nelle ipotesi di cui all'art. 140 cod. proc. civ., la notifica della cartella di pagamento si effettua con le modalità fissate dal D.P.R. n. 600 del
1973, art. 60.
Quest'ultimo richiede il deposito nella casa comunale, oltre che l'affissione dell'avviso alla porta del destinatario e l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento. …
4.3. Tanto premesso, ai fini del positivo completamento del procedimento notificatorio della cartella nei casi d'irreperibilità temporanea del destinatario, si richiede o il recapito della raccomandata informativa ovvero il semplice decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata stessa. Tale ultima regola si spiega perché la raccomandata informativa non tiene luogo all'atto da notificare ma contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, così come analogo avviso è affisso alla porta dell'abitazione, dell'ufficio e dell'azienda.
Il che spiega pure il perché tale peculiare recapito non sia soggetto alle disposizioni di cui alla precitata L. n. 890, che si riferisce solo alle notificazioni effettuate col ministero dell'ufficiale giudiziario, il quale si avvalga del servizio postale mediante per la consegna del plico contenente l'atto da notificare a mezzo dell'agente postale.
Ciò comporta, per la raccomandata informativa, il solo rispetto di quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001.
Esso dispone che "tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta" art. 32 e che "sono abilitati pagina 5 di 8 a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere" art. 39.
Dunque è sufficiente che sia avvenuta la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento per l'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza (Sez. 5, n. 11708 del
27/05/2011).
Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove la raccomandata, debitamente consegnata nel domicilio della persona destinatala, sia corredata da avviso di ricevimento sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, fatta salva querela di falso (Sez. 5, n. 1906 del 29/01/2008; conf. Sez. 6- 5,
n. 25128 del 08/11/2013); sicché, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., è superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (Sez. 5, n. 15315 del 04/07/2014). Il che, comunque, nella specie non è avvenuto.” (Cass. 26864/2014)
E, come in ogni altro caso in cui trova applicazione unicamente il regolamento postale, “secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità̀ della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché́ la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015)»; con ciò volendosi affermare la validità di una simile forma notificatoria anche quando la firma sia illeggibile e non siano indicate le generalità della persona cui l'atto è consegnato, in forza della fede privilegiata attribuita (in questo caso esclusivamente) al preliminare accertamento dell'ufficiale postale circa la relazione tra consegnatario e destinatario dell'atto (conf. Cass. 19680/2020, 4160/2022)” (Cass. 1686/2023)
Pertanto sotto questo profilo l'opposizione non merita accoglimento.
In secondo luogo, lamenta “l'assenza di idoneo titolo esecutivo al fine di procedere con la riscossione esattoriale”, trattandosi di “recupero di un contributo economico il cui ente creditore si identifica nella Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.a.”, entrata di natura privatistica per il cui recupero sarebbe stato necessario munirsi di titolo esecutivo.
Ora, il terzo comma dell'art. 8 bis del DL 3/2015 recita:
“Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato … Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.”
pagina 6 di 8 Ancora, ai sensi dell'art. 2, co. 4, DM 20.6.05: “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziche' continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, cosi' come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, cosi' come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Anche nelle ipotesi di controgaranzia, inoltre, il medesimo DM all'art. 3 terzo comma prevede:
“Nel caso in cui, a seguito dell'inadempimento delle piccole e medie imprese, i confidi o gli altri fondi di garanzia ammessi all'intervento del Fondo non abbiano effettuato il pagamento in garanzia ai soggetti finanziatori, la controgaranzia e' escutibile direttamente dai soggetti finanziatori. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il
Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate.
Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo il gestore applica, cosi' come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, cosi' come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.”
Sul punto, peraltro, anche la più recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “questa Corte ha in effetti già avuto modo di ribadire che la previsione dell'art.
8-bis citato, inerente alla speciale natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall'originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale (cfr.
Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n. 2664, in specie pp. 11.6, 11.7); la stessa norma, in coerenza dunque, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17, del pari menzionato;
tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione R.D. n. 639 del 1910, ex art. 2, comma 1, del quale del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 3-ter, infatti, non richiama il comma 2 dove si prevede, quale regola generale, la correlata notifica” (Cass. 1005/2023, cfr. anche Cass. 9657/2024).
Pertanto anche questo motivo di opposizione non merita accoglimento.
È necessario infine precisare che, come documentato dalle opposte, parte opponente non rivestiva la qualità di consumatore quando ha sottoscritto la fideiussione che ha portato al credito azionato in quanto era socio al 50% e amministratore della società garantita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 7 di 8 dispone:
- rigetta l'opposizione proposta;
- condanna a rimborsare a ciascuna controparte le spese di lite, che si Parte_1 liquidano in € 6.307,00 ciascuna, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa, per con distrazione delle spese a favore CP_4 dell'avv. Lea PRINCIPATO dichiaratosi antistatario.
Milano, 04/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Trentini
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