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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/08/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1362/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1362/2022 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Davide Zambrelli e Alice Bisaschi -appellante- Parte_1 contro
, con il patrocinio dell'avv. Marina Ronchini -appellato- Controparte_1 nonché
, , con il patrocinio dell'avv. Silvia Dodi -appellati- Controparte_2 Controparte_3
in punto di: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 773/2022 del 15/06/2022 e pubblicata il 16/06/2022, assegnata in decisione all'udienza collegiale dell'8/10/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, così provvedere:
1) in via preliminare, accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti ex art. 283 e ss c.p.c. per le ragioni tutte dedotte nelle premesse del presente gravame, disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza del Tribunale di Parma n. 733/2022 resa in esito al contenzioso R.G. 4374/2022 pubblicata il 16 giugno 2022 e notificata il 27 giugno 2022, ricorrendone i presupposti di legge;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Parma n. 733/2022 resa in esito al contenzioso R.G. 4374/2022 pubblicata il 16 giugno 2022 e notificata il 27 giugno 2022, accertata la mancata pagina 1 di 6 coincidenza tra fase stragiudiziale e fase giudiziale, dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda attorea;
3) ancora in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Parma n. 733/2022 resa in esito al contenzioso R.G. 4374/2022 pubblicata il 16 giugno 2022 e notificata il 27 giugno 2022, respingere la domanda attorea in quanto infondata, inammissibile o come meglio;
4) in subordine e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Parma n. 733/2022 resa in esito al contenzioso R.G. 4374/2022 pubblicata il 16 giugno 2022 e notificata il 27 giugno 2022, nell'eventualità di accoglimento anche soltanto parziale della domanda attorea, dichiarare che i chiamati in causa sig.ri CP_2
e sono tenuti a manlevare il convenuto geom. da
[...] Controparte_3 Parte_1 ogni pretesa attorea condannando gli stessi a rifondere il geom. di quanto sarà eventualmente Pt_1 tenuto a pagare a . Controparte_1
5) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata L.G.V. di CP_1
“Piaccia alla Corte d'Appello ill.ma:
- In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal geom Pt_1
avverso la sentenza di primo grado n. 773/2022 emessa dal Tribunale di Parma in data
[...] 15.06.2022, pubblicata il 16.06.2022, per inosservanza del cosiddetto filtro di cui all'art 342 c.p.c. nonché per il fatto che l'appello non ha una ragionevole probabilità di essere accolto ex artt. 348 bis e ter c.p.c. per i motivi dedotti ai punti A e B del presente atto.
- NEL MERITO:
- Rigettare perché infondata ed illegittima, per i motivi meglio dedotti al punto C.1) della comparsa di costituzione e risposta in appello, la domanda pregiudiziale e preliminare svolta dal geom Parte_1 per far dichiarare l'improponibilità e/o l'improcedibilità della domanda attorea svolta in primo grado per presunta mancata coincidenza tra fase stragiudiziale e fase giudiziale;
respingere la conseguente domanda di riforma integrale della sentenza ed confermare integralmente sentenza n. 773/2022 messa dal Tribunale di Parma in data 15.06.2022, pubblicata il 16.06.2022 .
- Nel merito, nella denegata ipotesi in cui le eccezioni preliminari non trovino accoglimento da parte dell'Ill.ma Corte d'Appello, rigettare l'appello proposto da geom avverso la sentenza di Parte_1 primo grado n. 773/2022 emessa dal Tribunale di Parma in data 15.06.2022, pubblicata il 16.06.2022, in quanto infondato, non provato, inammissibile o come meglio e per l'effetto confermare integralmente sentenza n. 773/2022 messa dal Tribunale di Parma in data 15.06.2022, pubblicata il 16.06.2022 .
Con vittoria di spese e competenze di giudizio di primo e secondo grado, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”
Per gli appellati e Controparte_2 Controparte_3
“Voglia la Corte d'Appello di Bologna Ill.ma, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge:
pagina 2 di 6 - In via principale e nel merito, respingere l'appello proposto da e confermare la sentenza Parte_1 emessa dal Tribunale di Parma n. 773/2022, pubblicata in data 17/06/2022 resa nella causa civile n. 4374/2016 R.G.;
- In ogni caso con vittoria di spese del presente grado di giudizio, compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, la ditta individuale conveniva davanti al Controparte_1 Tribunale di Parma e richiedeva la condanna del convenuto al pagamento in suo favore Parte_1 della somma di € 7.000,00 per la fornitura e posa in opera di num. 14 telai in legno per finestre a due ante completi di profili interni ed esterni presso il cantiere di OC (PR) loc. Fontanelle, strada Villa.
Si costituiva il convenuto , il quale in via preliminare richiedeva la dichiarazione di Parte_1 improcedibilità della domanda per asimmetria dell'elemento soggettivo fra la fase stragiudiziale e quella giudiziale;
nel merito, richiedeva il rigetto della domanda;
infine, richiedeva la chiamata in causa di e quali reali fruitori della fornitura e proprietari Controparte_2 Controparte_3 dell'immobile ove i citati manufatti erano stati montati.
Si costituivano i chiamati in causa e , i quali contestavano in diritto Controparte_2 Controparte_3 ed in fatto le domande così come formulate;
eccepivano l'improcedibilità della domanda di manleva di per la litispendenza di altra causa promossa dal convenuto nel 2010 contro di loro per la Parte_1 richiesta di pagamento dell'atto di “prenotazione” del 2004, sulla base del quale era stato azionato il presente procedimento.
Il Tribunale di Parma con sentenza n. 773/2022, pronunciando nella causa R.G. n. 4374/2016, accoglieva la domanda e condannava il convenuto al pagamento in favore della ditta attrice della somma di € 7.000,00, oltre accessori e spese processuali;
rigettava la domanda di manleva e condannava il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dei terzi chiamati.
Il Tribunale in via preliminare rigettava l'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto Pt_1
, in quanto la negoziazione assistita risultava regolarmente attivata dalla ditta attrice, non
[...] Contr potendo i chiamati essere considerati litisconsorti necessari, per cui la ditta aveva legittimamente convenuto in giudizio esclusivamente il soggetto ritenuto responsabile dell'inadempimento denunciato;
del pari, rigettava l'eccezione di improcedibilità sollevata dai terzi chiamati, in quanto il convenuto aveva inteso chiamarli in causa quali effettivi fruitori dei beni oggetto della causa in oggetto, considerando l'altra controversia aveva ad oggetto una più complessa vicenda avente ad oggetto rispettivi crediti e debiti.
Il Tribunale, ritenuta incontestata la fornitura dei manufatti, rilevava che gli stessi erano stati commissionati alla ditta attrice dal convenuto, direttore dei lavori e progettista del cantiere ove erano Contr stati posti in opera e che l'incarico era stato regolarmente espletato da presso l'immobile di proprietà dei chiamati e senza alcuna contestazione, con conseguente accoglimento CP_2 CP_3 della domanda della ditta attrice nei confronti del convenuto . Parte_1
Il Tribunale, invece, in ordine ai rapporti tra il convenuto e i terzi chiamati, riteneva insussistente la fondatezza della domanda di manleva che veniva conseguentemente rigettata.
***
La sentenza del Tribunale di Parma che ha deciso nei termini sopra indicati è stata impugnata da Pt_1
che ne ha richiesto l'integrale riforma reiterando le richieste così come formulate in primo
[...] grado.
pagina 3 di 6 Si è costituita l'appellata ditta individuale che ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello e nel merito ne ha richiesto il rigetto.
Si sono costituiti gli appellati e che hanno richiesto il rigetto Controparte_2 Controparte_3 dell'appello.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dell'8/10/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
***
Con il primo motivo di impugnazione (punto 1 atto di appello), l'appellante sostiene che la sentenza gravata è erronea laddove ha ritenuto che la negoziazione assistita è stata regolarmente attivata dalla ditta , risultando tale circostanza del tutto infondata sulla base della dottrina e Controparte_1 giurisprudenza prevalenti richiamata nella illustrazione della presente doglianza.
La doglianza è infondata.
Come condivisibilmente statuiti dal primo giudice e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante la negoziazione assistita è stata regolarmente attivata dalla ditta attrice, LGV di;
infatti, CP_1 dal riesame operato dalla Corte della documentazione in atti, è emerso che in data 7/01/2016 l'attrice/appellata ha attivato il procedimento di negoziazione assistita mediante invito sia a Pt_1
e sia ai coniugi (doc. 2 fascicolo LGV): -che a tale invito faceva positivo
[...] Controparte_4 riscontro la comunicazione di (doc. 3 fascicolo LGV) mentre i coniugi Parte_1 Controparte_4 comunicavano di non aderire all'invito (doc. 4 fascicolo LGV), per cui con il verbale del 2/03/2016 (doc. 5 fascicolo LGV) le parti presenti, LGV e dichiaravano conclusa con esito negativo la Pt_1 procedura di negoziazione.
Tenendo altresì conto, secondo quanto statuito dalla S.C. che “le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo” (Cass. n. 16092/2012), la locuzione “chi intende esercitare in giudizio “ contenuta nell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 deve essere interpretata come esclusivamente riferita all'attore che intenda instaurare un giudizio e che il rapporto di garanzia improprio tra convenuto e terzi chiamati non rientra nell'ambito delle Pt_1 Controparte_4 controversie per le quali il richiamato d.lgs. prevede l'obbligatorietà del tentativo di mediazione, con la conseguenza che non è fondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'appellante in Parte_1 primo grado e riproposta nel presente grado.
Ne consegue il rigetto della doglianza e la conferma della procedibilità della domanda formulata dalla Contr ditta di nei confronti di . CP_1 Parte_1
***
Con il secondo motivo di impugnazione (punti 2 e 3 atto di appello), l'appellante si duole della erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice non ha correttamente valutato il contenuto della scrittura privata del 3/08/2007 (cfr. doc. 10 fascicolo LGV) tra ed i coniugi Parte_1 [...] con la quale si intendevano definire i rapporti inter partes (e non seguita da effettivo CP_5 pagamento a favore del primo) e non ha tenuto conto della sentenza n. 1889/2018 del Tribunale di Parma, poi appellata dinanzi alla Corte di Appello di Bologna.
La doglianza è infondata.
Dal riesame operato dalla Corte della documentazione indicata nella illustrazione del presente motivo oltre che della ulteriore documentazione acquisita al processo, è emerso, come condivisibilmente statuito dal primo giudice, la sussistenza di un rapporto contrattuale di appalto tra e i Parte_1 pagina 4 di 6 coniugi avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile di proprietà di questi
Controparte_4 ultimi e la richiamata sentenza n. 1889/2018 del Tribunale di Parma, confermata in appello, delineava i reciproci rapporti di credito-debito posti in compensazione, mentre oggetto della presente causa riguarda esclusivamente il pagamento dei manufatti ordinati da , in qualità di direttore dei Parte_1 Contr lavori e progettista del cantiere all'appellata ditta;
quest'ultima, poi, ha
Controparte_4 regolarmente ed incontestatamente eseguito l'incarico ricevuto dal mediante la consegna dei Pt_1 manufatti presso l'immobile di proprietà residuando a carico del il conseguente
Controparte_4 Pt_1 pagamento. (cfr. doc. 7 fascicolo LGV, lettera del 29/07/2013 a firma , nella quale Parte_1 l'appellante dichiara di essere stato il progettista ed il d.l. dell'intero cantiere condominiale di cui faceva parte l'immobile e che “Alla ditta Terzi venivano contabilizzate e pagate tutte
Controparte_4 le opere condominiali di tutti i singoli proprietari, salvo i lavori eseguiti sul Cantiere
Controparte_4 in quanto non pagate dai Committenti”).
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
Con il terzo motivo di impugnazione (punto 4 atto di appello), l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice non ha rilevato il mancato assolvimento da parte dell'appellata dell'onere probatorio posto a suo carico ex art. 2697 c.c..
La doglianza è infondata.
Come già rilevato nell'esame delle precedenti doglianze, la ditta LGV attrice/appellata ha sicuramente assolto all'onere probatorio su di lei incumbente e relativo alla sussistenza del credito nei confronti dell'appellato.
Infatti, dall'esame della documentazione in atti emerge che è incontestata la fornitura dei manufatti oggetto di giudizio (doc. 1 fascicolo LGV: preventivo di LGV per l'importo di € 7.000,00) da parte della ditta LGV e la loro posa in opera presso l'immobile di proprietà così come Controparte_4 indicati al punto 15 del capitolato predisposto dal progettista e d.l. geom. (doc. 2 fascicolo LGV); Pt_1 inoltre, dalla comunicazione del 5/02/2010 inviata per conto dei coniugi (doc. 4 Controparte_4 fascicolo LGV) in riscontro alla richiesta del 28/01/2010 dell'avv. Fabrizio Montanini per conto di Contr
della somma di € 7.000,00 (doc. 3 fascicolo LGV), si legge che i predetti non sono i committenti dei manufatti in questione, in quanto “la installazione delle finestre di cui si richiede il pagamento è da imputarsi esclusivamente al Geom. ” e richiamando “la fattura a saldo emessa da L.G.V. Parte_1 in relazione alle varianti richieste extracapitolato nonché una scrittura privata tra i nostri associati ed il Geom. con le relative precisazioni, in cui emerge con lapalissiana chiarezza che le opere ancora
Pt_1 da compiere dovevano rientrare nel capitolato, quindi di competenza del Geom. (cfr., scrittura
Pt_1 privata del 3/08/2007- doc. 10 fascicolo LGV); tanto che LGV richieste al geom. il pagamento
Pt_1 delle ridette somme (doc. 7 fascicolo LGV); nella richiamata scrittura privata del 3/08/2007, si legge chiaramente che i coniugi si impegnavano al pagamento delle opere extracapitolato Controparte_4 (pari ad € 22.500,00) mentre il geom. “si impegna a realizzare le finiture a regola d'arte, entro il
Pt_1 termine contrattuale del 22 novembre 2008 e a non pretendere null'altro a titolo di variante dai sigg.ri e , essendo così evidente che le opere da capitolato, e quindi i manufatti in causa, CP_2 CP_3 rimanevano a carico del
Pt_1
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'appellata ditta ha assolto all'onere probatorio relativo al suo credito nei confronti dell'appellante ed alla titolarità dello stessi in capo al medesimo Pt_1
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
pagina 5 di 6 -In conclusione, l'appello è rigettato.
-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore anche degli appellati chiamati in causa per il principio di causalità, avendo l'appellante causato il loro coinvolgimento in giudizio anche in questo grado laddove ha formulato domanda di garanzia impropria (manleva).
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 a carico di . Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di L.G.V. di , e , avverso la sentenza n. CP_1 Controparte_2 Controparte_3 773/2022 del Tribunale di Parma, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento delle spese nei confronti dell'appellata L.G.V. di CP_1 che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge
-Condanna l'appellante al pagamento delle spese nei confronti degli appellati/chiamati in causa CP_2
e , in solido tra di loro, che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi,
[...] Controparte_3 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da parte di . Parte_1
Bologna, 16.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1362/2022 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Davide Zambrelli e Alice Bisaschi -appellante- Parte_1 contro
, con il patrocinio dell'avv. Marina Ronchini -appellato- Controparte_1 nonché
, , con il patrocinio dell'avv. Silvia Dodi -appellati- Controparte_2 Controparte_3
in punto di: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 773/2022 del 15/06/2022 e pubblicata il 16/06/2022, assegnata in decisione all'udienza collegiale dell'8/10/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, così provvedere:
1) in via preliminare, accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti ex art. 283 e ss c.p.c. per le ragioni tutte dedotte nelle premesse del presente gravame, disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza del Tribunale di Parma n. 733/2022 resa in esito al contenzioso R.G. 4374/2022 pubblicata il 16 giugno 2022 e notificata il 27 giugno 2022, ricorrendone i presupposti di legge;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Parma n. 733/2022 resa in esito al contenzioso R.G. 4374/2022 pubblicata il 16 giugno 2022 e notificata il 27 giugno 2022, accertata la mancata pagina 1 di 6 coincidenza tra fase stragiudiziale e fase giudiziale, dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda attorea;
3) ancora in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Parma n. 733/2022 resa in esito al contenzioso R.G. 4374/2022 pubblicata il 16 giugno 2022 e notificata il 27 giugno 2022, respingere la domanda attorea in quanto infondata, inammissibile o come meglio;
4) in subordine e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Parma n. 733/2022 resa in esito al contenzioso R.G. 4374/2022 pubblicata il 16 giugno 2022 e notificata il 27 giugno 2022, nell'eventualità di accoglimento anche soltanto parziale della domanda attorea, dichiarare che i chiamati in causa sig.ri CP_2
e sono tenuti a manlevare il convenuto geom. da
[...] Controparte_3 Parte_1 ogni pretesa attorea condannando gli stessi a rifondere il geom. di quanto sarà eventualmente Pt_1 tenuto a pagare a . Controparte_1
5) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata L.G.V. di CP_1
“Piaccia alla Corte d'Appello ill.ma:
- In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal geom Pt_1
avverso la sentenza di primo grado n. 773/2022 emessa dal Tribunale di Parma in data
[...] 15.06.2022, pubblicata il 16.06.2022, per inosservanza del cosiddetto filtro di cui all'art 342 c.p.c. nonché per il fatto che l'appello non ha una ragionevole probabilità di essere accolto ex artt. 348 bis e ter c.p.c. per i motivi dedotti ai punti A e B del presente atto.
- NEL MERITO:
- Rigettare perché infondata ed illegittima, per i motivi meglio dedotti al punto C.1) della comparsa di costituzione e risposta in appello, la domanda pregiudiziale e preliminare svolta dal geom Parte_1 per far dichiarare l'improponibilità e/o l'improcedibilità della domanda attorea svolta in primo grado per presunta mancata coincidenza tra fase stragiudiziale e fase giudiziale;
respingere la conseguente domanda di riforma integrale della sentenza ed confermare integralmente sentenza n. 773/2022 messa dal Tribunale di Parma in data 15.06.2022, pubblicata il 16.06.2022 .
- Nel merito, nella denegata ipotesi in cui le eccezioni preliminari non trovino accoglimento da parte dell'Ill.ma Corte d'Appello, rigettare l'appello proposto da geom avverso la sentenza di Parte_1 primo grado n. 773/2022 emessa dal Tribunale di Parma in data 15.06.2022, pubblicata il 16.06.2022, in quanto infondato, non provato, inammissibile o come meglio e per l'effetto confermare integralmente sentenza n. 773/2022 messa dal Tribunale di Parma in data 15.06.2022, pubblicata il 16.06.2022 .
Con vittoria di spese e competenze di giudizio di primo e secondo grado, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”
Per gli appellati e Controparte_2 Controparte_3
“Voglia la Corte d'Appello di Bologna Ill.ma, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge:
pagina 2 di 6 - In via principale e nel merito, respingere l'appello proposto da e confermare la sentenza Parte_1 emessa dal Tribunale di Parma n. 773/2022, pubblicata in data 17/06/2022 resa nella causa civile n. 4374/2016 R.G.;
- In ogni caso con vittoria di spese del presente grado di giudizio, compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, la ditta individuale conveniva davanti al Controparte_1 Tribunale di Parma e richiedeva la condanna del convenuto al pagamento in suo favore Parte_1 della somma di € 7.000,00 per la fornitura e posa in opera di num. 14 telai in legno per finestre a due ante completi di profili interni ed esterni presso il cantiere di OC (PR) loc. Fontanelle, strada Villa.
Si costituiva il convenuto , il quale in via preliminare richiedeva la dichiarazione di Parte_1 improcedibilità della domanda per asimmetria dell'elemento soggettivo fra la fase stragiudiziale e quella giudiziale;
nel merito, richiedeva il rigetto della domanda;
infine, richiedeva la chiamata in causa di e quali reali fruitori della fornitura e proprietari Controparte_2 Controparte_3 dell'immobile ove i citati manufatti erano stati montati.
Si costituivano i chiamati in causa e , i quali contestavano in diritto Controparte_2 Controparte_3 ed in fatto le domande così come formulate;
eccepivano l'improcedibilità della domanda di manleva di per la litispendenza di altra causa promossa dal convenuto nel 2010 contro di loro per la Parte_1 richiesta di pagamento dell'atto di “prenotazione” del 2004, sulla base del quale era stato azionato il presente procedimento.
Il Tribunale di Parma con sentenza n. 773/2022, pronunciando nella causa R.G. n. 4374/2016, accoglieva la domanda e condannava il convenuto al pagamento in favore della ditta attrice della somma di € 7.000,00, oltre accessori e spese processuali;
rigettava la domanda di manleva e condannava il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dei terzi chiamati.
Il Tribunale in via preliminare rigettava l'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto Pt_1
, in quanto la negoziazione assistita risultava regolarmente attivata dalla ditta attrice, non
[...] Contr potendo i chiamati essere considerati litisconsorti necessari, per cui la ditta aveva legittimamente convenuto in giudizio esclusivamente il soggetto ritenuto responsabile dell'inadempimento denunciato;
del pari, rigettava l'eccezione di improcedibilità sollevata dai terzi chiamati, in quanto il convenuto aveva inteso chiamarli in causa quali effettivi fruitori dei beni oggetto della causa in oggetto, considerando l'altra controversia aveva ad oggetto una più complessa vicenda avente ad oggetto rispettivi crediti e debiti.
Il Tribunale, ritenuta incontestata la fornitura dei manufatti, rilevava che gli stessi erano stati commissionati alla ditta attrice dal convenuto, direttore dei lavori e progettista del cantiere ove erano Contr stati posti in opera e che l'incarico era stato regolarmente espletato da presso l'immobile di proprietà dei chiamati e senza alcuna contestazione, con conseguente accoglimento CP_2 CP_3 della domanda della ditta attrice nei confronti del convenuto . Parte_1
Il Tribunale, invece, in ordine ai rapporti tra il convenuto e i terzi chiamati, riteneva insussistente la fondatezza della domanda di manleva che veniva conseguentemente rigettata.
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La sentenza del Tribunale di Parma che ha deciso nei termini sopra indicati è stata impugnata da Pt_1
che ne ha richiesto l'integrale riforma reiterando le richieste così come formulate in primo
[...] grado.
pagina 3 di 6 Si è costituita l'appellata ditta individuale che ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello e nel merito ne ha richiesto il rigetto.
Si sono costituiti gli appellati e che hanno richiesto il rigetto Controparte_2 Controparte_3 dell'appello.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dell'8/10/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
***
Con il primo motivo di impugnazione (punto 1 atto di appello), l'appellante sostiene che la sentenza gravata è erronea laddove ha ritenuto che la negoziazione assistita è stata regolarmente attivata dalla ditta , risultando tale circostanza del tutto infondata sulla base della dottrina e Controparte_1 giurisprudenza prevalenti richiamata nella illustrazione della presente doglianza.
La doglianza è infondata.
Come condivisibilmente statuiti dal primo giudice e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante la negoziazione assistita è stata regolarmente attivata dalla ditta attrice, LGV di;
infatti, CP_1 dal riesame operato dalla Corte della documentazione in atti, è emerso che in data 7/01/2016 l'attrice/appellata ha attivato il procedimento di negoziazione assistita mediante invito sia a Pt_1
e sia ai coniugi (doc. 2 fascicolo LGV): -che a tale invito faceva positivo
[...] Controparte_4 riscontro la comunicazione di (doc. 3 fascicolo LGV) mentre i coniugi Parte_1 Controparte_4 comunicavano di non aderire all'invito (doc. 4 fascicolo LGV), per cui con il verbale del 2/03/2016 (doc. 5 fascicolo LGV) le parti presenti, LGV e dichiaravano conclusa con esito negativo la Pt_1 procedura di negoziazione.
Tenendo altresì conto, secondo quanto statuito dalla S.C. che “le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo” (Cass. n. 16092/2012), la locuzione “chi intende esercitare in giudizio “ contenuta nell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 deve essere interpretata come esclusivamente riferita all'attore che intenda instaurare un giudizio e che il rapporto di garanzia improprio tra convenuto e terzi chiamati non rientra nell'ambito delle Pt_1 Controparte_4 controversie per le quali il richiamato d.lgs. prevede l'obbligatorietà del tentativo di mediazione, con la conseguenza che non è fondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'appellante in Parte_1 primo grado e riproposta nel presente grado.
Ne consegue il rigetto della doglianza e la conferma della procedibilità della domanda formulata dalla Contr ditta di nei confronti di . CP_1 Parte_1
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Con il secondo motivo di impugnazione (punti 2 e 3 atto di appello), l'appellante si duole della erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice non ha correttamente valutato il contenuto della scrittura privata del 3/08/2007 (cfr. doc. 10 fascicolo LGV) tra ed i coniugi Parte_1 [...] con la quale si intendevano definire i rapporti inter partes (e non seguita da effettivo CP_5 pagamento a favore del primo) e non ha tenuto conto della sentenza n. 1889/2018 del Tribunale di Parma, poi appellata dinanzi alla Corte di Appello di Bologna.
La doglianza è infondata.
Dal riesame operato dalla Corte della documentazione indicata nella illustrazione del presente motivo oltre che della ulteriore documentazione acquisita al processo, è emerso, come condivisibilmente statuito dal primo giudice, la sussistenza di un rapporto contrattuale di appalto tra e i Parte_1 pagina 4 di 6 coniugi avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile di proprietà di questi
Controparte_4 ultimi e la richiamata sentenza n. 1889/2018 del Tribunale di Parma, confermata in appello, delineava i reciproci rapporti di credito-debito posti in compensazione, mentre oggetto della presente causa riguarda esclusivamente il pagamento dei manufatti ordinati da , in qualità di direttore dei Parte_1 Contr lavori e progettista del cantiere all'appellata ditta;
quest'ultima, poi, ha
Controparte_4 regolarmente ed incontestatamente eseguito l'incarico ricevuto dal mediante la consegna dei Pt_1 manufatti presso l'immobile di proprietà residuando a carico del il conseguente
Controparte_4 Pt_1 pagamento. (cfr. doc. 7 fascicolo LGV, lettera del 29/07/2013 a firma , nella quale Parte_1 l'appellante dichiara di essere stato il progettista ed il d.l. dell'intero cantiere condominiale di cui faceva parte l'immobile e che “Alla ditta Terzi venivano contabilizzate e pagate tutte
Controparte_4 le opere condominiali di tutti i singoli proprietari, salvo i lavori eseguiti sul Cantiere
Controparte_4 in quanto non pagate dai Committenti”).
Ne consegue il rigetto della doglianza.
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Con il terzo motivo di impugnazione (punto 4 atto di appello), l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice non ha rilevato il mancato assolvimento da parte dell'appellata dell'onere probatorio posto a suo carico ex art. 2697 c.c..
La doglianza è infondata.
Come già rilevato nell'esame delle precedenti doglianze, la ditta LGV attrice/appellata ha sicuramente assolto all'onere probatorio su di lei incumbente e relativo alla sussistenza del credito nei confronti dell'appellato.
Infatti, dall'esame della documentazione in atti emerge che è incontestata la fornitura dei manufatti oggetto di giudizio (doc. 1 fascicolo LGV: preventivo di LGV per l'importo di € 7.000,00) da parte della ditta LGV e la loro posa in opera presso l'immobile di proprietà così come Controparte_4 indicati al punto 15 del capitolato predisposto dal progettista e d.l. geom. (doc. 2 fascicolo LGV); Pt_1 inoltre, dalla comunicazione del 5/02/2010 inviata per conto dei coniugi (doc. 4 Controparte_4 fascicolo LGV) in riscontro alla richiesta del 28/01/2010 dell'avv. Fabrizio Montanini per conto di Contr
della somma di € 7.000,00 (doc. 3 fascicolo LGV), si legge che i predetti non sono i committenti dei manufatti in questione, in quanto “la installazione delle finestre di cui si richiede il pagamento è da imputarsi esclusivamente al Geom. ” e richiamando “la fattura a saldo emessa da L.G.V. Parte_1 in relazione alle varianti richieste extracapitolato nonché una scrittura privata tra i nostri associati ed il Geom. con le relative precisazioni, in cui emerge con lapalissiana chiarezza che le opere ancora
Pt_1 da compiere dovevano rientrare nel capitolato, quindi di competenza del Geom. (cfr., scrittura
Pt_1 privata del 3/08/2007- doc. 10 fascicolo LGV); tanto che LGV richieste al geom. il pagamento
Pt_1 delle ridette somme (doc. 7 fascicolo LGV); nella richiamata scrittura privata del 3/08/2007, si legge chiaramente che i coniugi si impegnavano al pagamento delle opere extracapitolato Controparte_4 (pari ad € 22.500,00) mentre il geom. “si impegna a realizzare le finiture a regola d'arte, entro il
Pt_1 termine contrattuale del 22 novembre 2008 e a non pretendere null'altro a titolo di variante dai sigg.ri e , essendo così evidente che le opere da capitolato, e quindi i manufatti in causa, CP_2 CP_3 rimanevano a carico del
Pt_1
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'appellata ditta ha assolto all'onere probatorio relativo al suo credito nei confronti dell'appellante ed alla titolarità dello stessi in capo al medesimo Pt_1
Ne consegue il rigetto della doglianza.
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pagina 5 di 6 -In conclusione, l'appello è rigettato.
-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore anche degli appellati chiamati in causa per il principio di causalità, avendo l'appellante causato il loro coinvolgimento in giudizio anche in questo grado laddove ha formulato domanda di garanzia impropria (manleva).
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 a carico di . Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di L.G.V. di , e , avverso la sentenza n. CP_1 Controparte_2 Controparte_3 773/2022 del Tribunale di Parma, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento delle spese nei confronti dell'appellata L.G.V. di CP_1 che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge
-Condanna l'appellante al pagamento delle spese nei confronti degli appellati/chiamati in causa CP_2
e , in solido tra di loro, che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi,
[...] Controparte_3 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da parte di . Parte_1
Bologna, 16.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito
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