CASS
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 07/05/2025, n. 17156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17156 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE D'APPELLO DI CATANIA RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che TO RE ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa per il reato di cui agli artt. 110, 81, 588, comma 1 e 2 cod. pen. (e condannato il ricorrente alla pena di mesi nove di reclusione;
Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione - è fondato. L'art. 588, comma secondo, ritenuto nel caso in esame, integra l'aggravante ad effetto speciale, che muta anche la pena prevista dal primo comma, cosicché è aggravante più grave rispetto alla recidiva pure contestata. Ciò determina l'applicazione dell'art.63, comma 4, cod. pen. rispetto alla recidiva contestata, quale circostanza ad effetto speciale meno grave. Ne consegue che per il reato, commesso in data 1.03.2014, l'art. 588, comma 2 cod. pen. vigente al momento del fatto prevede la pena detentiva nel massimo di 5 anni. Per il calcolo del termine di prescrizione questa pena deve essere aumentata di un terzo per la recidiva ad anni sei e mesi otto. Questo termine Penale Sent. Sez. 7 Num. 17156 Anno 2025 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 09/04/2025 prescrizionale deve essere ulteriormente aumentato in forza dell'art. 161 cod. pen., che prevede l'aumento della metà, arrivando così al calcolo finale di anni dieci, con prescrizione in data 1.03.2024. Alla luce di queste considerazioni la Corte territoriale doveva dichiarare l'estinzione del reato, in assenza di sospensioni del termine di prescrizione, essendo la sentenza intervenuta in data 16 giugno 2024;
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 9 aprile 2025 Il consi estensore Il Presidente
Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione - è fondato. L'art. 588, comma secondo, ritenuto nel caso in esame, integra l'aggravante ad effetto speciale, che muta anche la pena prevista dal primo comma, cosicché è aggravante più grave rispetto alla recidiva pure contestata. Ciò determina l'applicazione dell'art.63, comma 4, cod. pen. rispetto alla recidiva contestata, quale circostanza ad effetto speciale meno grave. Ne consegue che per il reato, commesso in data 1.03.2014, l'art. 588, comma 2 cod. pen. vigente al momento del fatto prevede la pena detentiva nel massimo di 5 anni. Per il calcolo del termine di prescrizione questa pena deve essere aumentata di un terzo per la recidiva ad anni sei e mesi otto. Questo termine Penale Sent. Sez. 7 Num. 17156 Anno 2025 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 09/04/2025 prescrizionale deve essere ulteriormente aumentato in forza dell'art. 161 cod. pen., che prevede l'aumento della metà, arrivando così al calcolo finale di anni dieci, con prescrizione in data 1.03.2024. Alla luce di queste considerazioni la Corte territoriale doveva dichiarare l'estinzione del reato, in assenza di sospensioni del termine di prescrizione, essendo la sentenza intervenuta in data 16 giugno 2024;
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 9 aprile 2025 Il consi estensore Il Presidente