Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 21/05/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Alessan- dra Frasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2127 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...] il Parte_1
2/10/1964, (C.F. ), elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1
in Caltanissetta, Via Rochester n. 2, presso lo studio dell'Avv. GIO-
VANNI VETRI (C.F. pec: C.F._2 Email_1
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
[...]
- attrice -
CONTRO in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, (P.IVA: ), elettivamente domiciliata in Pa- P.IVA_1
lermo, Via Nicolò Turrisi n. 13, presso lo studio dell'Avv. ANTO-
NIO PIVETTI (C.F. pec: CodiceFiscale_3 Email_2
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
[...]
- convenuta –
OGGETTO: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno precisato le conclu-
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sioni con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi richiamate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 13/12/2022,
[...]
ha riassunto dinnanzi al Tribunale di Caltanissetta, a Parte_2
seguito della declaratoria di incompetenza per valore del Giudice di
Pace di Caltanissetta, il giudizio promosso contro Controparte_1
per accertare l'inadempimento contrattuale di quest'ultima
[...]
ed ottenere la condanna alla riattivazione dell'utenza telefonica n.
091206427 ed il distacco della linea telefonica non più in uso n.
0917527998, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non pa- trimoniali.
Ha dedotto: di avere stipulato con la società convenuta nell'anno
2018 il contratto “Tim Connect XDSL” sulla linea telefonica portante il n. 0917527998 per l'immobile sito in Palermo, Viale della Regione
n. 3440; di avere richiesto, in data 5/4/2019, in occasione della loca- zione di una nuova unità immobiliare nello stesso stabile, il trasfe- rimento dell'utenza telefonica alla quale, però, era stato attribuito un nuovo recapito telefonico corrispondente al n. 091206427; di ave- re ricevuto due bollette telefoniche riferite alle due utenze telefoni- che e di avere, in data 1/7/2019, richiesto la disdetta della linea tele- fonica n. 0917527998; di avere contestato con diversi solleciti l'illegittima doppia fatturazione e di avere avuto, nel mese di feb-
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braio 2020, l'interruzione del servizio per morosità. L'attrice ha quindi chiesto la risoluzione dei problemi legati ai disservizi e ai mancati tempestivi interventi nonché il risarcimento dei danni deri- vanti dal pagamento delle bollette per un servizio non usufruito e dai disagi patiti a causa degli inadempimenti contrattuali di Tele- com Italia S.p.A.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24/5/2023, si è costitui- ta in giudizio la quale ha contestato le dedu- Controparte_1
zioni di controparte deducendo la correttezza della propria condot- ta e di aver emesso delle note di credito per la linea n. 0917527998 relativamente alle fatture successive alla richiesta di cessazione dell'utenza; ha dedotto, inoltre, che la sospensione e la cessazione della linea telefonica n. 091206427 era stata determinata dalla moro- sità derivante dal mancato pagamento della fattura afferente al ser- vizio erogato su detta utenza. Ha, infine, contestato la richiesta di risarcimento danni ritenuta, oltre che generica, anche non provata.
La causa, istruita mediante produzione documentale, è stata tratte- nuta in decisione con ordinanza del 21/11/2024 con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclu- sionali e delle memorie di replica.
2. Merito della lite.
Così riassunte le difese, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per le ragioni appresso indicate.
Deve rilevarsi che oggetto del presente giudizio è la richiesta di ac- certamento dell'inadempimento contrattuale della CP_1
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S.p.A. con riguardo al trasferimento della linea telefonica in uso all'attrice presso una nuova abitazione che avrebbe comportato l'attivazione di un'altra utenza telefonica, nonché la sussistenza di disservizi e di mancati interventi che avrebbero determinato l'interruzione del servizio e l'impossibilità per l'attrice di utilizzare la connessione ad internet, necessaria per lo svolgimento della pro- pria attività lavorativa in modalità smart working durante il perio- do dell'emergenza pandemica.
Risulta di evidenzia documentale che parte attrice, a seguito alla ri- chiesta di trasferimento dell'utenza telefonica in uso n. 0917527998 inviata in data 5/4/2019, abbia aderito all'attivazione dell'offerta
TIM CONNECT XDS con attribuzione del numero telefonico n.
091206427, come da comunicazione del 29/5/2019 inviata da Tele- com Italia S.p.A. contenente le condizioni generali di contratto, e che la disdetta dell'utenza telefonica in uso è stata richiesta dopo l'attivazione dell' utenza telefonica n. 091206427, ovvero in data
1/7/2019.
Ciò posto, va osservato che risulta legittima la fattura maggio 2019
n. RV02838375 relativa all'utenza 0917527998, corrisposta dall'attrice, atteso che gli addebiti sono afferenti al periodo in cui l'utenza era attiva, ovvero dal 1/4/2019 al 30/4/2019,
Va anche rilevato che nel proprio atto difensi- Controparte_1
vo, ha dedotto che il ritardo nella lavorazione della procedura di cessazione dell'utenza telefonica aveva determinato l'illegittima fat- turazione per le mensilità da maggio ad agosto 2019 e che il gestore
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telefonico aveva provveduto alla emissione di note di credito, a storno degli importi addebitati.
Sebbene non risultino allegate le note di credito da parte di
[...]
parte attrice non ha contestato, neppure in maniera ge- CP_1
nerica, tale circostanza con la conseguenza che deve ritenere prova- to ai sensi dell'art. 115 c.p.c. l'annullamento da parte del gestore te- lefonico delle fatturazioni emesse successivamente alla richiesta di disdetta dell'utenza telefonica.
Per quanto poi attiene all'inadempimento contrattuale di
[...]
derivante in tesi dai disservizi e dal mancato intervento CP_1
sull'utenza n. 091206427, dedotti e non allegati da parte attrice, ri- sulta, invece, che la società convenuta ha dimostrato che la linea te- lefonica in questione era stata sospesa ed interrotta per morosità dell'utente.
Giova premettere che il contratto di utenza telefonica e di accesso ad internet, intercorso tra le parti, rientra nel contratto di sommini- strazione, disciplinato dall'art. 1559 c.c. che stabilisce che “la sommi- nistrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispet- tivo di un prezzo, a eseguire a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”; l'art. 1565 c.c. stabilisce, inoltre, che “se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contrat- to senza dare congruo preavviso”. Ne deriva che l'eventuale clausola contrattuale che prevede la facoltà del somministrante di sospende- re la fornitura nel caso di ritardato pagamento anche di una sola
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bolletta rappresenta una specificazione contrattuale dell'art. 1565
c.c., del quale amplia l'ambito a favore del somministrante e costi- tuisce quindi una reazione all'inadempimento dell'utente cui viene opposta l'exceptio inadimpleti contractus, con la conseguenza che la sospensione della fornitura è legittima solo finché permane l'inadempimento da parte del somministrante.
A tal riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “la clausola del contratto di somministrazione di energia elet- trica, che abilita la sospensione della fornitura in caso di ritardato paga- mento anche di una sola bolletta, integra una specificazione pattizia dell'art. 1565 c.c., consentendo al somministrante di opporre all'utente inadempiente l'"exceptio inadimplenti contractus"; detta sospensione, le- gittima finché l'utente non adempia, se attuata quando questi abbia pagato il suo debito integra "a contrario" un inadempimento del somministrante e lo obbliga al risarcimento del danno, salva la prova dell'inimputabilità a sé di tale inadempimento, ovvero dell'ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento, la quale deve perciò dipendere da causa estranea al sommini- strante ed alla sua organizzazione” (Cassazione civile sez. III,
22/12/2015, n. 25731).
Nel caso di specie, risulta che parte attrice sia stata debitamente in- formata con il sollecito di pagamento del 23/11/2019 del mancato pagamento della fattura n. RV05351938/2019, con emissione ottobre
2019 e scadenza 7/11/2019; che, a fronte del mancato pagamento della bolletta, ha applicato le norme generali Controparte_1
di contratto provvedendo alla sospensione del servizio (art. 22 della
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Condizioni Generali di abbonamento “
1. Fatti salvi gli altri casi di so- spensione del Servizio e quanto disposto in materia di indennità per ritar- dato pagamento, TIM, previa comunicazione anche telefonica, può sospen- dere il Servizio al Cliente che non provveda al pagamento della Fattura en- tro la data di scadenza, ivi riportata secondo quanto disposto nei successivi commi”); che, permanendo l'inadempimento di parte attrice, ha ri- solto il contratto interrompendo il servizio come da comunicazione del 9/1/2020.
La suddetta fattura, dall'esame della produzione documentale de- positata da parte attrice, risulta essere insoluta. Del resto, è la stessa attrice che nella nota trasmessa a Tim datata 12.11.2019 ad affermare di non avere pagato la fattura emessa nel mese di ottobre 2019 per l'utenza n. 091206427 sul rilievo che la stessa contenesse addebiti il- legittimi per l'utenza oramai cessata;
nonostante la contestazione dei suddetti addebiti, parte attrice avrebbe comunque dovuto paga- re almeno gli importi certamente dovuti in quanto riferiti all'utenza n. 091206427, specialmente a fronte del sollecito di pagamento rice- vuto prima nel mese di novembre 2019 e poi nel mese di gennaio.
Pertanto, considerato che ha provveduto a in- CP_1 CP_1
terrompere il servizio per la morosità certamente sussistente e pron- tamente contestata in applicazione della clausola contenuta nel con- tratto e che quindi l'interruzione non è dovuta ad un disservizio imputabile al somministrante, non si ravvisa alcun inadempimento contrattuale imputabile a con la conseguenza Controparte_1
che la domanda di risarcimento danni deve essere rigettata. A tal ri-
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guardo, si osserva, solo per mera completezza, che gli importi corri- sposti dall'attrice, da ultimo quelli addebitati con la fattura marzo
2020 n. RV01321915, sono relativi al periodo in cui l'utenza era atti- va prima dell'interruzione del servizio avvenuta nel mese di feb- braio 2020, e che la fattura aprile 2020 n. RV01880579, non corrispo- sta, addebita i costi di disattivazione e gli altri costi rateizzati;
ed ancora, che l'utenza telefonica era stata già interrotta per morosità prima dell'inizio dell'emergenza pandemica e dello svolgimento dell'attività lavorativa di parte attrice in modalità smart working.
3. Spese di lite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in di- spositivo riducendo i valori medi previsti dal d.m. n. 55/2014 per lo scaglione di riferimento, tenuto conto della semplicità delle questio- ni trattate e della limitata attività difensiva svolta, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: rigetta la domanda proposta da con l'atto di cita- Parte_1
zione in riassunzione notificato il 13/12/2022; condanna alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spe-
[...]
se processuali che liquida in € 1.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore Avv. Antonio
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- 8 - Pivetti dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Caltanissetta, il 20.5.2025.
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Il Giudice
Alessandra Frasca
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