Ordinanza collegiale 25 settembre 2024
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 03/04/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00289/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00256/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 256 del 2024, proposto da:
Hotel Miramare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Cicerone 49;
contro
Comune di Santa Teresa Gallura, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza:
- della sentenza della Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, n. 244/2022, pubblicata in data 1.8.2022;
- dell’ordinanza della Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, n. 1445/2023 del 18.05.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. il Comune di Santa Teresa Gallura aveva convenuto in giudizio innanzi alla Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, la Hotel Miramare S.r.l. (odierna ricorrente) per opporsi alla stima resa dalla terna peritale, a norma dell’art. 21 del d.p.r. n. 327/2001, su un compendio immobiliare dichiarato di pubblica utilità.
All’esito di tale giudizio, con sentenza 1 agosto 2022, n. 244/2022, la Corte di Appello aveva statuito quanto segue: “- determina la giusta indennità di espropriazione del fondo identificato al C.T. del Comune di Santa Teresa Gallura, fg. 3, part. 336, ed espropriato con d.PRG. N. 1/2021 Prot. 208/2021 del 7 gennaio 2021 dovuta dal Comune di Santa Teresa Gallura a Hotel Miramare Srl in persona del legale rappresentante, nell’importo di € 1.869.415, oltre interessi al tasso legale dal provvedimento di esproprio al pagamento; - determina l’indennità di occupazione temporanea in complessivi € 454.369,01, oltre interessi alla scadenza di ciascun anno di occupazione al pagamento; - Ordina al Comune di Santa Teresa Gallura di depositare presso la Cassa DD. PP. L’importo come sopra determinato” .
Proposto ricorso in Cassazione avverso tale pronuncia, il Comune di Santa Teresa di Gallura ha proposto, altresì, ricorso ai sensi dell’art 373 c.p.c. per chiede alla Corte d’Appello la parziale sospensione provvisoria della sopra citata sentenza n. 244/2022.
Con ordinanza 18 maggio 2023, n. 1445/2023, in accoglimento di tale richiesta, l’adita Corte d’Appello ha sospeso l’efficacia esecutiva della propria sentenza n. 244/2022 nella parte in cui determinava le indennità spettanti a Hotel Miramare S.r.l. in un importo superiore a euro 1.000.000,00.
In data 14 agosto 2023 il Comune di Santa Teresa di Gallura ha liquidato in favore di Hotel Miramare S.r.l. la (minore) somma di euro 605.628,05.
Con diffida del 23 ottobre 2023 la Società ha chiesto al Comune il pagamento della residua somma di euro 394.371,95, ancora da pagare sulla base della sopra citata ordinanza n. 1445/2023 della Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, con cui era stata confermata l’immediata efficacia della precedente sentenza n. 244/2022 sino all’importo di 1.000.000 euro.
Non avendo ricevuto ulteriori pagamenti, Hotel Miramare S.r.l. ha proposto il ricorso ora all’esame del Collegio, notificato in data 28 marzo 2024, chiedendo disporsi la condanna del Comune di Santa Teresa Gallura a dare integrale esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, n. 244/2022 e all’ordinanza della stessa Corte n. 1445/2023 sopra descritte, con il conseguente pagamento, entro il termine stabilito da questo Tribunale, della somma residua di euro 394.371,95, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, e con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento, nonché fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Comune di Santa Teresa di Gallura non si è costituito nel presente giudizio.
Con ordinanza 25 settembre 2024, n. 623, questa Sezione ha disposto incombenti istruttori, avendo rilevato quanto segue: “…ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a.: “L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”; la lett. c) della previsione richiamata, dunque, consente di agire per l’ottemperanza di “sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario”; - da un lato, non è possibile allo stato degli atti stabilire se possa trovare applicazione nella fattispecie la lett. c) del citato art. 112, comma 2, in quanto la stessa ricorrente ha evidenziato che il Comune ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 244/2022, senza tuttavia nulla aggiungere sulla definizione o meno di tale ricorso e, quindi, sul passaggio in giudicato o meno della pronuncia in questione; - d’altra parte, l’ordinanza n. 1445/2023 della Corte di Appello, emessa ai sensi dell’art. 373 c.p.c., non ricade nell’ambito applicativo del ridetto art. 112, comma 2, lett. c), non essendo equiparabile ad una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario (a differenza di altri provvedimenti, come i decreti ingiuntivi divenuti inoppugnabili dopo la dichiarazione di esecutività da parte dei giudici che li hanno pronunciati, che per giurisprudenza pacifica acquistano autorità di cosa giudicata: ex permultis, C.d.S., Sez. V, n. 1644/2016), giacché si sostanzia in una pronuncia che non contiene alcun dispositivo di accertamento o condanna, ma si limita a sospendere (in parte) l’esecuzione della predetta sentenza (della quale peraltro, come detto, è dubbio allo stato il passaggio in giudicato)” . Su tali presupposti, dunque, la Sezione ha disposto il deposito, a cura della ricorrente, di “brevi e documentate note di chiarimento sullo sviluppo e sull’eventuale esito del ricorso per Cassazione proposto dal Comune avverso la sentenza n. 244/2022 della Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, con la precisazione che al predetto adempimento la ricorrente dovrà provvedere entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza”, fissando la camera di consiglio del 2 aprile 2025 per il prosieguo della trattazione.
Con memoria depositata il 22 novembre 2024 la difesa di parte ricorrente ha comunicato quanto segue: “…parte ricorrente precisa che, sebbene il giudizio in Cassazione sia tuttora pendente, sulla richiesta di somme oggetto del presente giudizio di ottemperanza si è, invece, formato il giudicato. Il Comune di Santa Teresa Gallura, infatti, ha proposto istanza ex art. 373 c.p.c. per la sospensione parziale dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 244/2022 emessa dalla Corte d’appello di Cagliari – sez. staccata di Sassari in data 1.08.2022 (nel procedimento iscritto al n.r.g. n. 72/2019) ed oggetto di ricorso in cassazione dichiarando espressamente: “Sebbene l’indennità di espropriazione (e quindi anche l’indennità di occupazione) ancora non siano state definitivamente determinate, è comunque non contestato (né contestabile) che, essendosi verificata un’espropriazione, comunque spetti alla Hotel Miramare Srl, una giusta indennità. Il Comune, pertanto, non chiede che l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata venga disposta integralmente (per le somme intere stabilite da codesta Corte) ma solo parzialmente; cioè, in concreto ... una sospensione dell’efficacia esecutiva limitata all’importo delle indennità che supera l’importo di £ 800.000,00 (ottocentomila) o, in estremo subordine, di £ 1.000.000,00 (un milione)”. E’ evidente, dunque, l’esplicita acquiescenza al capo della sentenza in cui si è determinato l’ammontare dell’indennità spettante all’Hotel Miramare quantomeno fino alla somma di 1.000.000,00 con conseguente passaggio in giudicato della relativa statuizione non oggetto di impugnazione. A conferma di ciò, l’ordinanza n. 1445/2023 della Corte d’Appello di Sassari di cui si chiede l’ottemperanza, prendendo atto delle determinazioni rinunciative del Comune, ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza n. 244/2022 limitatamente alla parte delle indennità determinate da tale sentenza che superano l’importo complessivo di 1.000.000,00. Importo che, anche dalla lettura del ricorso in Cassazione, risulta incontestato”.
All’esito dell’udienza camerale del 2 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio ritiene che la domanda di esecuzione proposta dalla ricorrente sia inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
Come già si era evidenziato nell’ordinanza istruttoria sopra richiamata, l’art. 112, lett c), del c.p.a. -nell’individuare i provvedimenti del Giudice ordinario suscettibili di esecuzione innanzi al Giudice amministrativo- indica come tali soltanto le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti alle stesse equiparabili.
Nel caso specifico tali presupposti non sussistono in quanto:
- l’ordinanza n. 1445/2023 della Corte di Appello, emessa ai sensi dell’art. 373 c.p.c., non è equiparabile a una sentenza perché -avendo il solo effetto di sospendere l’esecutività della pronuncia di merito- si caratterizza per un’ontologica funzione interinale, che la priva di attitudine al giudicato;
- la sentenza n. 244/2022 non è ancora passata in giudicato, essendo stata impugnata innanzi alla Cassazione da parte del Comune di Santa Teresa di Gallura, il quale ha richiesto alla Suprema Corte che, “in accoglimento del presente ricorso, voglia cassare la sentenza impugnata e rinviare la causa ad altro Giudice affinché, in concreto: 1) Determini la giusta indennità di espropriazione dovuta dal Comune di Santa Teresa Gallura alla Hotel Miramare Srl, relativa all’espropriazione per cui è causa, in misura corrispondente al valore di mercato della potenzialità edificatoria dell’area con destinazione alberghiera espropriata – o, in subordine, con destinazione residenziale – di cui l’area (ovvero l’area con il rudere del vecchio albergo allora esistente da valutarsi in termini positivi o negativi) espropriata era dotata alla data dell’emanazione del decreto di espropriazione, indennità decurtata della parte di valore che si riferisce alla porzione dell’area interessata topograficamente dall’espropriazione ma rimasta di proprietà del Comune – nella misura del 20% dell’importo complessivo dell’indennità di espropriazione determinanda - e di quanto risulti documentalmente speso dal Comune per la demolizione dei rudere dell’ex albergo ESIT che insisteva sull’area espropriata e per il trasporto alla discarica per inerti delle relative macerie; 2) Determini la giusta indennità di occupazione temporanea dovuta, nella misura di legge; 3) Dichiari che il Comune è tenuto al pagamento, in favore della espropriata, di quanto per detti titoli risulterà dovuto alla Hotel Miramare Srl, maggiorato degli interessi legali a norma di legge. 4) Condanni la Hotel Miramare Srl al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio” : sono queste, testualmente, le conclusioni del ricorso in Cassazione proposto dal Comune, versato in atti il 22 novembre 2024 dalla difesa della ricorrente, la quale ha, altresì, riferito in memoria che il relativo giudizio in Cassazione è tuttora pendente;
- in tale contesto processuale, dunque, nessun rilievo assume il fatto che, con ricorso proposto ai sensi dell’art. 373 c.p.c., lo stesso Comune abbia richiesto la (solo) parziale sospensione della propria condanna subita con la sentenza n. 244/2022, restando dirimente il dato certo che quest’ultima sentenza -unico provvedimento con attitudine al giudicato- sia allo stato privo di portata definitiva in quanto, come detto, impugnato tout court innanzi alla Corte di Cassazione, con il relativo giudizio tuttora pendente, senza che il Comune abbia mai rinunciato alle domande in esso proposte.
Per quanto premesso, dunque, il ricorso in ottemperanza oggetto del presente giudizio deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla vi è da disporre sulle spese di lite per la mancata costituzione in giudizio dell’intimato Comune di Santa Teresa di Gallura.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe proposto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore
Silvio Esposito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Plaisant | Tito Aru |
IL SEGRETARIO