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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 16/04/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1336/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 1336/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
nata negli USA il 18.01.1968; Parte_1
, nato negli USA il 18.06.2007; Parte_2
con il patrocinio degli avv.ti INNOCENTI Laura e AMBROGIO Michele ed elettivamente domiciliati in Firenze, viale dei Cadorna n. 13
RICORRENTI
pagina 1 di 6 contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 ope legis in Campobasso, alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 5.08.2024, i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la propria Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, ordinare al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda i ricorrenti, entrambi di nazionalità statunitense, deducevano:
- di essere discendenti diretti dell'avo cittadino italiano nato il Persona_1
16.02.1884 nel Comune di Sant'Elia a Pianisi (CB); costui, dopo essersi traferito negli
USA, il 12.12.1907, contraeva matrimonio con e dalla loro unione Controparte_2
nasceva il 22.04.1911; da nato il Persona_2 Persona_2
22.04.1911, e nasceva il 21.05.1945; da Per_3 Persona_4 Per_4
e nasceva il 18.01.1968; da
[...] Parte_3 Parte_1
e nasceva Parte_1 Persona_5 [...]
il 18.06.2007; Parte_2
- che l'avo si era naturalizzato statunitense solo in data Persona_1
14.03.1912, quindi dopo la nascita del figlio e pertanto, aveva Persona_2 legittimamente trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ovvero ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912 a tutta la sua linea di discendenza.
Chiedevano quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la propria cittadinanza italiana e, in conseguenza di ciò, di ordinare al e all'Ufficiale Controparte_1
dello stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri civili.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_1
dunque dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale. pagina 2 di 6 2. La domanda è fondata e va pertanto accolta.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della propria cittadinanza italiana.
Come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. Cass. civ., Sez. unite n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato - quale avo da cui far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - l'ascendente cittadino italiano nato il Persona_1
16.02.1884 nel Comune di Sant'Elia a Pianisi (CB).
4. Con riguardo alla conservazione da parte dell'avo della sua Persona_1
cittadinanza italiana va premesso, in punto di diritto, che lo status di cittadino può essere perso solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita allo stesso. Dunque, l'unica modalità con la quale - anche alla luce dell'art. 8 della legge n. 555/1912 - si può rinunciare alla propria cittadinanza d'origine è quella di compiere un atto consapevole e volontario che deponga espressamente in tal senso (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera"). Non può invece essere dedotta tale volontà a partire da fatti negativi quali, ad esempio, la mancata rinuncia da parte del soggetto all'acquisto della cittadinanza del Paese in cui risiede ovvero l'omessa dichiarazione negativa alla naturalizzazione da rendersi dinanzi al Comune o al Console della Nazione di origine (lettura confermata dalle sentenze gemelle della Suprema corte a Sezioni unite n. 25317 e n. 2318 del 2022, in occasione della pronuncia circa il decreto brasiliano n. 58–A del 1889).
In applicazione di quanto detto al caso di specie, deve constatarsi che, in effetti, l'ascendente si è volontariamente naturalizzato statunitense nel 1912, ma, atteso Persona_1
che tal naturalizzazione è avvenuta dopo la nascita del figlio, ciò non gli ha impedito di trasmettere la sua cittadinanza italiana alla propria linea di discendenza.
5. Quindi ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana iure sanguinis alla propria linea di discendenza che è stata puntualmente ricostruita e documentata dai ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a suo figlio: Persona_1 Persona_2
- da a sua figlia: Persona_2 Persona_4
pagina 3 di 6 - da a sua figlia: Persona_4 Parte_1
- da a suo figlio: Parte_1 Parte_2
Dall'esame della documentazione allegata emerge allora il fatto acquisitivo della cittadinanza in capo ai ricorrenti, nonché la continuità della linea di discendenza, e quindi di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo indicato.
È opportuno puntualizzare, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana - salvo casi del tutto marginali - avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha così ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, le Sezioni Unite, con sentenza n.
4466/2009, hanno superato tale disparità di trattamento.
La S.C., infatti, con tale pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto
“qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perdura nel tempo e non può ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
pagina 4 di 6 La Corte di cassazione ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso (…), sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Alla luce di quanto esposto, non si ravvisa alcun fatto ostativo alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis dall'avo a suo figlio, Persona_1 Persona_2 atteso che tale passaggio, sebbene intervenuto prima dell'1.01.1948, si è registrato da parte di padre.
Non si delineano criticità neppure in merito alle restanti trasmissioni poiché, anche se avvenute in alcuni casi per via materna, si sono tutte avute posteriormente all'entrata in vigore della Costituzione con conseguente piena applicazione delle pronunce di incostituzionalità citate, nn. 87/1975 e 30/1983, che, come noto, retroagiscono naturalmente i loro effetti a decorrere dall'1.01.1948.
A ciò si aggiunga, per mera completezza espositiva, che con pronuncia n. 4466/2009, la
Corte di cassazione a S.U. ha inteso ancor più sottolineare il valore inesauribile del diritto di cittadinanza, il quale deve essere tutelato in tutte le situazioni nelle quali perduri una sua discriminazione e, quindi, anche con riguardo a quelle fattispecie verificatesi in periodo antecedente all'1.01.1948 (data di entrata in vigore della nostra Costituzione) che, però, esplicano i loro effetti negativi ancora oggi.
Accertato allora che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata, deve dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani.
6. In ultimo si osserva che la domanda in discorso, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
Deve però evidenziarsi che, nel caso di specie, i ricorrenti non sono riusciti ad avviare il relativo iter procedimentale per via del noto stato di stallo amministrativo in cui versano, ormai da anni, i Consolati generali d'Italia all'estero, ivi compreso il competente Consolato generale d'Italia a Los Angeles che allo stato non permette nemmeno di prenotare un appuntamento ai fini del riconoscimento.
pagina 5 di 6 Tale disservizio, che rende del tutto incerta le tempistiche secondo le quali potrebbe avvenire la convocazione dei ricorrenti, visto che le Amministrazioni statali - tra le quali rientrano i
Consolati generali all'estero - sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi certi e determinati, si sostanzia, di fatto, in un ingiustificato diniego del diritto vantato dagli istanti, che, pertanto, hanno legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
7. In definitiva, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana dei ricorrenti con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_1
procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. La natura della controversia, la contumacia di parte resistente e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1336/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara contumace il;
Controparte_1
2) dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Campobasso, 16 aprile 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 1336/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
nata negli USA il 18.01.1968; Parte_1
, nato negli USA il 18.06.2007; Parte_2
con il patrocinio degli avv.ti INNOCENTI Laura e AMBROGIO Michele ed elettivamente domiciliati in Firenze, viale dei Cadorna n. 13
RICORRENTI
pagina 1 di 6 contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 ope legis in Campobasso, alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 5.08.2024, i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la propria Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, ordinare al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda i ricorrenti, entrambi di nazionalità statunitense, deducevano:
- di essere discendenti diretti dell'avo cittadino italiano nato il Persona_1
16.02.1884 nel Comune di Sant'Elia a Pianisi (CB); costui, dopo essersi traferito negli
USA, il 12.12.1907, contraeva matrimonio con e dalla loro unione Controparte_2
nasceva il 22.04.1911; da nato il Persona_2 Persona_2
22.04.1911, e nasceva il 21.05.1945; da Per_3 Persona_4 Per_4
e nasceva il 18.01.1968; da
[...] Parte_3 Parte_1
e nasceva Parte_1 Persona_5 [...]
il 18.06.2007; Parte_2
- che l'avo si era naturalizzato statunitense solo in data Persona_1
14.03.1912, quindi dopo la nascita del figlio e pertanto, aveva Persona_2 legittimamente trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ovvero ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912 a tutta la sua linea di discendenza.
Chiedevano quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la propria cittadinanza italiana e, in conseguenza di ciò, di ordinare al e all'Ufficiale Controparte_1
dello stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri civili.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_1
dunque dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale. pagina 2 di 6 2. La domanda è fondata e va pertanto accolta.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della propria cittadinanza italiana.
Come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. Cass. civ., Sez. unite n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato - quale avo da cui far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - l'ascendente cittadino italiano nato il Persona_1
16.02.1884 nel Comune di Sant'Elia a Pianisi (CB).
4. Con riguardo alla conservazione da parte dell'avo della sua Persona_1
cittadinanza italiana va premesso, in punto di diritto, che lo status di cittadino può essere perso solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita allo stesso. Dunque, l'unica modalità con la quale - anche alla luce dell'art. 8 della legge n. 555/1912 - si può rinunciare alla propria cittadinanza d'origine è quella di compiere un atto consapevole e volontario che deponga espressamente in tal senso (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera"). Non può invece essere dedotta tale volontà a partire da fatti negativi quali, ad esempio, la mancata rinuncia da parte del soggetto all'acquisto della cittadinanza del Paese in cui risiede ovvero l'omessa dichiarazione negativa alla naturalizzazione da rendersi dinanzi al Comune o al Console della Nazione di origine (lettura confermata dalle sentenze gemelle della Suprema corte a Sezioni unite n. 25317 e n. 2318 del 2022, in occasione della pronuncia circa il decreto brasiliano n. 58–A del 1889).
In applicazione di quanto detto al caso di specie, deve constatarsi che, in effetti, l'ascendente si è volontariamente naturalizzato statunitense nel 1912, ma, atteso Persona_1
che tal naturalizzazione è avvenuta dopo la nascita del figlio, ciò non gli ha impedito di trasmettere la sua cittadinanza italiana alla propria linea di discendenza.
5. Quindi ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana iure sanguinis alla propria linea di discendenza che è stata puntualmente ricostruita e documentata dai ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a suo figlio: Persona_1 Persona_2
- da a sua figlia: Persona_2 Persona_4
pagina 3 di 6 - da a sua figlia: Persona_4 Parte_1
- da a suo figlio: Parte_1 Parte_2
Dall'esame della documentazione allegata emerge allora il fatto acquisitivo della cittadinanza in capo ai ricorrenti, nonché la continuità della linea di discendenza, e quindi di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo indicato.
È opportuno puntualizzare, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana - salvo casi del tutto marginali - avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha così ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, le Sezioni Unite, con sentenza n.
4466/2009, hanno superato tale disparità di trattamento.
La S.C., infatti, con tale pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto
“qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perdura nel tempo e non può ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
pagina 4 di 6 La Corte di cassazione ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso (…), sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Alla luce di quanto esposto, non si ravvisa alcun fatto ostativo alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis dall'avo a suo figlio, Persona_1 Persona_2 atteso che tale passaggio, sebbene intervenuto prima dell'1.01.1948, si è registrato da parte di padre.
Non si delineano criticità neppure in merito alle restanti trasmissioni poiché, anche se avvenute in alcuni casi per via materna, si sono tutte avute posteriormente all'entrata in vigore della Costituzione con conseguente piena applicazione delle pronunce di incostituzionalità citate, nn. 87/1975 e 30/1983, che, come noto, retroagiscono naturalmente i loro effetti a decorrere dall'1.01.1948.
A ciò si aggiunga, per mera completezza espositiva, che con pronuncia n. 4466/2009, la
Corte di cassazione a S.U. ha inteso ancor più sottolineare il valore inesauribile del diritto di cittadinanza, il quale deve essere tutelato in tutte le situazioni nelle quali perduri una sua discriminazione e, quindi, anche con riguardo a quelle fattispecie verificatesi in periodo antecedente all'1.01.1948 (data di entrata in vigore della nostra Costituzione) che, però, esplicano i loro effetti negativi ancora oggi.
Accertato allora che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata, deve dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani.
6. In ultimo si osserva che la domanda in discorso, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
Deve però evidenziarsi che, nel caso di specie, i ricorrenti non sono riusciti ad avviare il relativo iter procedimentale per via del noto stato di stallo amministrativo in cui versano, ormai da anni, i Consolati generali d'Italia all'estero, ivi compreso il competente Consolato generale d'Italia a Los Angeles che allo stato non permette nemmeno di prenotare un appuntamento ai fini del riconoscimento.
pagina 5 di 6 Tale disservizio, che rende del tutto incerta le tempistiche secondo le quali potrebbe avvenire la convocazione dei ricorrenti, visto che le Amministrazioni statali - tra le quali rientrano i
Consolati generali all'estero - sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi certi e determinati, si sostanzia, di fatto, in un ingiustificato diniego del diritto vantato dagli istanti, che, pertanto, hanno legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
7. In definitiva, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana dei ricorrenti con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_1
procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. La natura della controversia, la contumacia di parte resistente e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1336/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara contumace il;
Controparte_1
2) dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Campobasso, 16 aprile 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
pagina 6 di 6