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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2825/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Santo Sutera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2825/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUGOLO PAOLO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. ( ); Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. D'AGOSTINO ADRIANA e dell'avv. BONACCORSO MARIA GIULIA ( ). C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 21.02.2023, l'Avv. ha citato in Parte_1 giudizio il , chiedendo l'accertamento del proprio diritto di Controparte_2 credito nei suoi confronti, per € 11.514,17, sulla scorta di un accordo transattivo tra le parti stipulato nel 2007 cui il non aveva adempiuto;
chiedeva inoltre la condanna del CP_1 CP_1 convenuto al pagamento della detta somma e delle spese processuali.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 maggio 2023 si è costituito in giudizio il convenuto, contestando l'esistenza del dedotto titolo transattivo e chiedendo il rigetto CP_1 delle domande formulate da parte attrice con vittoria delle spese di lite.
Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, con provvedimento reso fuori udienza in data 20 ottobre 2023, è stato disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario.
Istruita la causa sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, la stessa è stata posta in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Premesso ciò, all'esito dell'istruttoria della causa, si ritiene che le domande formulate da parte attrice siano fondate e vadano pertanto accolte.
La fattispecie in esame ha ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di un accordo transattivo intervenuto tra le parti.
Il contratto di transazione è disciplinato dagli artt. 1965 e ss. C.c secondo il quale esso consiste in un accordo tra le parti con cui si evita un contenzioso o lo si chiude bonariamente e, per la sua esistenza non è necessaria la prova scritta ai fini della validità del contratto medesimo, bensì ai soli fini della sua prova.
Consegue che la sua stipulazione e sottoscrizione non può essere dimostrata con l'istruttoria orale, quale la prova testimoniale e l'interrogatorio formale, dovendo essere data per via documentale.
Alla luce di tale principio sono state rigettate le istanze istruttorie formulate da parte attrice nella propria seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
Invero, l'esistenza di un accordo transattivo tra le parti emerge dalla comunicazione del 23 gennaio 2007 inviata dall'allora amministratore del convenuto, dove vengono riportati anche i CP_1 termini dello stesso.
Inoltre, tale intervenuto accordo è stato ribadito dalle parti alla successiva udienza del 27 febbraio 2009 innanzi al Giudice di Pace ove era pendente il relativo giudizio.
Dall'esame di tali elementi, in applicazione altresì dei principi dettati dalla Giurisprudenza sul punto (cfr. Cass. 753/2008, Cass. 13389/2007), si ritiene provata per iscritto l'esistenza del dedotto accordo transattivo.
Sul punto, si rileva che la prova del contratto di transazione può anche essere fornita da un documento sottoscritto da una sola parte, ove risulti il consenso anche soltanto tacito, purché univoco, dell'altra parte, consenso che si manifesti mediante attuazione integrale dei relativi patti (Cass. 21 gennaio 2018, n. 1627).
Inoltre, la documentazione versata da parte attrice sul punto, anche con riferimento alle successive comunicazioni provenienti dall'amministrazione condominiali che riconoscevano il credito in esame, ivi compreso il piano di riparto approvato con la delibera condominiale del 3.11.2010, non è stata contestata da parte convenuta.
pagina 2 di 3 Per i motivi sopra spiegati, si ritengono fondate le domande formulate da parte attrice.
Per il principio della soccombenza parte convenuta deve rifondere parte attrice delle spese processuali che si liquidano in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 147/2022, ritenendo congrua l'applicazione dei valori medi ivi indicati, alla luce dell'istruttoria espletata e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che l'Avv. è creditore del , Parte_1 Controparte_3 in persona dell'Amministrazione pro-tempore, dell'importo di € 11.514,17 e, conseguentemente, condanna il , al pagamento in suo Controparte_2 favore dell'importo di € 11.514,17 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. Condanna altresì la parte convenuta, , a rimborsare Controparte_2 alla parte attrice, le spese di lite, che si liquidano in €118,50 per spese, Parte_1
€5.077,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così è deciso in Palermo, il 16 maggio 2025
Il Giudice
dott. Santo Sutera
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Santo Sutera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2825/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUGOLO PAOLO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. ( ); Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. D'AGOSTINO ADRIANA e dell'avv. BONACCORSO MARIA GIULIA ( ). C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 21.02.2023, l'Avv. ha citato in Parte_1 giudizio il , chiedendo l'accertamento del proprio diritto di Controparte_2 credito nei suoi confronti, per € 11.514,17, sulla scorta di un accordo transattivo tra le parti stipulato nel 2007 cui il non aveva adempiuto;
chiedeva inoltre la condanna del CP_1 CP_1 convenuto al pagamento della detta somma e delle spese processuali.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 maggio 2023 si è costituito in giudizio il convenuto, contestando l'esistenza del dedotto titolo transattivo e chiedendo il rigetto CP_1 delle domande formulate da parte attrice con vittoria delle spese di lite.
Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, con provvedimento reso fuori udienza in data 20 ottobre 2023, è stato disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario.
Istruita la causa sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, la stessa è stata posta in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Premesso ciò, all'esito dell'istruttoria della causa, si ritiene che le domande formulate da parte attrice siano fondate e vadano pertanto accolte.
La fattispecie in esame ha ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di un accordo transattivo intervenuto tra le parti.
Il contratto di transazione è disciplinato dagli artt. 1965 e ss. C.c secondo il quale esso consiste in un accordo tra le parti con cui si evita un contenzioso o lo si chiude bonariamente e, per la sua esistenza non è necessaria la prova scritta ai fini della validità del contratto medesimo, bensì ai soli fini della sua prova.
Consegue che la sua stipulazione e sottoscrizione non può essere dimostrata con l'istruttoria orale, quale la prova testimoniale e l'interrogatorio formale, dovendo essere data per via documentale.
Alla luce di tale principio sono state rigettate le istanze istruttorie formulate da parte attrice nella propria seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
Invero, l'esistenza di un accordo transattivo tra le parti emerge dalla comunicazione del 23 gennaio 2007 inviata dall'allora amministratore del convenuto, dove vengono riportati anche i CP_1 termini dello stesso.
Inoltre, tale intervenuto accordo è stato ribadito dalle parti alla successiva udienza del 27 febbraio 2009 innanzi al Giudice di Pace ove era pendente il relativo giudizio.
Dall'esame di tali elementi, in applicazione altresì dei principi dettati dalla Giurisprudenza sul punto (cfr. Cass. 753/2008, Cass. 13389/2007), si ritiene provata per iscritto l'esistenza del dedotto accordo transattivo.
Sul punto, si rileva che la prova del contratto di transazione può anche essere fornita da un documento sottoscritto da una sola parte, ove risulti il consenso anche soltanto tacito, purché univoco, dell'altra parte, consenso che si manifesti mediante attuazione integrale dei relativi patti (Cass. 21 gennaio 2018, n. 1627).
Inoltre, la documentazione versata da parte attrice sul punto, anche con riferimento alle successive comunicazioni provenienti dall'amministrazione condominiali che riconoscevano il credito in esame, ivi compreso il piano di riparto approvato con la delibera condominiale del 3.11.2010, non è stata contestata da parte convenuta.
pagina 2 di 3 Per i motivi sopra spiegati, si ritengono fondate le domande formulate da parte attrice.
Per il principio della soccombenza parte convenuta deve rifondere parte attrice delle spese processuali che si liquidano in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 147/2022, ritenendo congrua l'applicazione dei valori medi ivi indicati, alla luce dell'istruttoria espletata e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che l'Avv. è creditore del , Parte_1 Controparte_3 in persona dell'Amministrazione pro-tempore, dell'importo di € 11.514,17 e, conseguentemente, condanna il , al pagamento in suo Controparte_2 favore dell'importo di € 11.514,17 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. Condanna altresì la parte convenuta, , a rimborsare Controparte_2 alla parte attrice, le spese di lite, che si liquidano in €118,50 per spese, Parte_1
€5.077,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così è deciso in Palermo, il 16 maggio 2025
Il Giudice
dott. Santo Sutera
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