TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/02/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del Giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I grado, iscritta al n° 840/2024 RG del Tribunale di Velletri trattenuta in decisione all'udienza del 6.2.2025, promossa da
, , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Fieramonti, giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Latina in via Carlo Alberto 25.;
OPPONENTE nei confronti di
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Claudio De Felice, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Latina, via Siciolante n. 1;
OPPOSTA
Oggetto: bancari;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.2.2025
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 2494/2023 emesso in favore della società Parte_1 opposta indicata in epigrafe per l'importo di € 18.469,83 deducendo che il credito si fondava sul contratto di mutuo per € 25.000; che il relativo piano di ammortamento era sviluppato secondo lo schema alla
1 francese;
che non risultava specificato il tasso di interesse nella modalità di calcolo della rata e il relativo regime di capitalizzazione;
che ciò determinava che il pagamento dei canoni doveva essere rivolto alla quota capitale in scadenza e agli interessi semplici;
che si eccepiva il vizio del consenso in relazione alle condizioni economiche del contrato per violazione dell'art. 117 IV comma TUB;
che il monte interessi determinato in regime composto determinava una lievitazione esponenziale degli interessi e la maggiorazione della rata con conseguente effetto anatocistico in violazione degli artt. 1283 e 120 TUB.
Per questi motivi
ha chiesto la revoca del d.i. opposto.
Si è costituita l'opposta indicata in epigrafe deducendo che era provato il credito azionato in via monitoria e fondato sul saldo portato dall'estratto conto ex art. 50 TUB relativo al contratto di mutuo allegato in atti;
che risultava quietanzata la somma erogata;
che si allegava il piano di ammortamento;
che tale piano di ammortamento era valido ed efficace alla luce della più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Cassazione; che la giurisprudenza aveva escluso che l'adozione del piano di ammortamento alla francese determinasse fenomeni anatocistici vietati.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza del 5.11.2024, le parti hanno congiuntamente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con revoca del d.i. opposto e spese compensate e la causa è stata rinviata all'odierna udienza per d.o. e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza odierna, trattata ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza e la causa è stata trattenuta in decisione.
Come noto la cessazione della materia del contendere, per quanto istituto non disciplinato nel Codice di rito, trova piena conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale tale situazione si verifica allorquando ragioni di fatto sopravvenute vadano a estinguere la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, facendo così venir meno la stessa “materia” oggetto della controversia.
Affinché possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere è quindi necessario che l'evento determinante tale istanza sia sopravvenuto rispetto alla data di deposito della domanda (dovendo in caso contrario la stessa essere ritenuta inammissibile per carenza ab origine di interesse all'azione) e che l'evento sia tale da eliminare ogni posizione di contrasto tra le parti.
Sulla base di tali rilievi, tenuto conto della dichiarazione resa dalle parti all'udienza del 5.11.2024 come ribadita nelle odierne note di udienza, si deve dare atto del venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio, inteso come esigenza delle parti di conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice , essendo venuta meno la conflittualità tra le parti in ragione di detto accordo su ogni aspetto e questione oggetto della presente causa, compresa quella relative alle spese di lite.
2 Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese compensate, e il d.i. opposto va revocato, stante la richiesta concorde delle parti sul punto.
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) revoca il d.i. opposto;
3) spese compensate.
Così deciso in Velletri, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Trimani
3