Art. 6.
Gli istituti e le aziende di credito, di cui al precedente articolo 4, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, a concedere a favore di imprese editoriali o stampatrici di giornali quotidiani con tiratura media giornaliera non superiore a 50.000 copie nell'anno, nonche' a favore delle agenzie di cui al terzo comma del precedente articolo 1, mutui a medio termine d'importo pari al 60 per cento, elevabile all'80 per cento per le imprese costituite in forma di societa' cooperative di giornalisti, dell'ammontare delle passivita' assunte per finalita' aziendali e risultanti dal bilancio al 31 dicembre 1974.
Ai mutui di cui al precedente comma, che devono essere destinati dalle imprese beneficiarie all'estinzione delle passivita' aziendali, si applicano le agevolazioni e le modalita' di cui ai precedenti articoli 4 e 5.
L'onere relativo ai contributi in conto interessi fara' carico sull'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 6 della legge 29 novembre 1971, n. 1063 .
Gli istituti e le aziende di credito, di cui al precedente articolo 4, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, a concedere a favore di imprese editoriali o stampatrici di giornali quotidiani con tiratura media giornaliera non superiore a 50.000 copie nell'anno, nonche' a favore delle agenzie di cui al terzo comma del precedente articolo 1, mutui a medio termine d'importo pari al 60 per cento, elevabile all'80 per cento per le imprese costituite in forma di societa' cooperative di giornalisti, dell'ammontare delle passivita' assunte per finalita' aziendali e risultanti dal bilancio al 31 dicembre 1974.
Ai mutui di cui al precedente comma, che devono essere destinati dalle imprese beneficiarie all'estinzione delle passivita' aziendali, si applicano le agevolazioni e le modalita' di cui ai precedenti articoli 4 e 5.
L'onere relativo ai contributi in conto interessi fara' carico sull'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 6 della legge 29 novembre 1971, n. 1063 .