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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 13/06/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 21 agosto 2024 ed iscritta al n. 1372
del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (c.f. ), rappresentato e difeso dai procc. domm. avv.ti Parte_1 C.F._1
Antonio Corti e Stefania Ticozzidel foro di Lecco ed elettivamente domiciliato nello studio dei difensori in Lecco, Via Leonardo da Vinci n. 15, giusta procura agli atti telematici
ATTORE/OPPONENTE
contro
- (c.f. e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ), entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale
[...] P.IVA_2
dello Stato di Milano, con elezione di domicilio presso la stessa in Milano, Via Freguglia n.1
CONVENUTE/OPPOSTE
Oggetto: Opposizione all'esecuzione mobiliare.
All'udienza del 20 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni opportuno provvedimento anche di rito, contrariis
rejectis:
- accertare e dichiarare la nullità/inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento n. T9P013O00016/2023 del
02.03.2023, ruolo n. 2023 / 800436 ordinario, dell'importo di € 37.895,61 posto a fondamento degli atti di intervento
pagina 1 di 8 depositati da nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi Trib. Lecco - R.E. n. Controparte_3
309/2024+311/2024;
- per l'effetto, attesa l'intervenuta assegnazione delle somme portate dall'avviso di accertamento n. T9P013O00016/2023
del 02.03.2023, ruolo n. 2023 / 800436 ordinario, posto a fondamento degli atti di intervento depositati da
[...]
nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi Trib. Lecco - R.E. n. 309/2024+311/2024, Controparte_3
condannare alla restituzione in favore del Sig. dell'importo di € Controparte_3 Parte_1
37.895,61, oltre interessi maturati e maturandi;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per parte opposta: “In via preliminare:
Dichiarare l'inammissibilità della citazione alla luce dei suindicati rilievi e principalmente per divieto di ne bis in idem,
prima ancora che per insuperabile difetto di giurisdizione ordinaria in luogo della competente Corte di Giustizia Tributaria
di Lecco o di Milano;
Dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lecco in luogo della competenza del Tribunale di Milano;
Sospendere ai sensi dell'art. 295 c.p.c. il giudizio in costanza di precedente reso dal Giudice Tributario sulle medesime
questioni non ancora definitivo, che verrà sottoposto ad appello da parte di di Controparte_2
Lecco;
Nel merito: rigettare la domanda ex adverso sollevata, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale.
Condannare l'opponente alla refusione integrale delle spese degli onorari di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Nel marzo 2024 , Agente della Riscossione dei tributi per Controparte_3
la Provincia di Lecco, ha eseguito ai danni di atto di pignoramento presso terzi per Parte_1
complessivi euro 81.242,08 relativo agli avvisi di accertamento n. 73422017555372006000,
73422017553367008000, 13420230003986659000, 73424018332120007000, 73424018502176003000
e all'intimazione di pagamento n. 1342023900122435100 (doc. 1 dell'attore).
Il sostenendo di esser stato avvertito della pendenza della procedura esecutiva Pt_1
mobiliare n. 311/2024 dalla terza pignorata e che da un accertamento presso la Parte_2
Cancelleria si sarebbe avveduto anche della pendenza di altra esecuzione mobiliare (rubricata al n.
309/2024) per i medesimi titoli verso la terza debitrice (doc. 2 dell'attore), si è Controparte_4
pagina 2 di 8 costituito in giudizio nel maggio 2024 (docc. 3 e 4 dell'attore), chiedendo la riduzione del pignoramento e la sospensione delle procedure in attesa della conclusione del giudizio tributario parallelamente introdotto (doc. 13 dell'attore) al fine di ottenere l'annullamento dell'atto di pignoramento presso terzi per omessa notifica e conseguente inesistenza degli atti presupposti, ossia degli avvisi di accertamento e dell'avviso di intimazione.
Nelle more, l' ha depositato atto di intervento fondato Controparte_3
sull'avviso di accertamento n. T9P013O00016/2023 del 2.3.2023 per complessivi euro 37.895,61
(docc. 5 e 6 dell'attore).
All'udienza del 7.5.2024, il G.E. ha riunito le due procedure esecutive, disponendo la parziale liberazione del credito pignorato presso e ha rinviato all'udienza del 2.7.2024, da Parte_2
celebrarsi in modalità cartolare (doc. 7 dell'attore). Con successivo provvedimento comunicato l'8.7.2024 (doc. 12 dell'attore), il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione del processo esecutivo, dando termine di 45 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
2. - Con atto di citazione notificato il 21.8.2024, ha tempestivamente Parte_1
introdotto il giudizio di merito innanzi all'intestato Tribunale, dando anzitutto atto del fatto che, nelle more, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecco ha così statuito sul ricorso promosso per l'annullamento dell'atto di pignoramento: “conferma l'atto impugnato con esclusivo riferimento all'intimazione n. 13420239001224351000 e, in parziale accoglimento del ricorso, annulla per il resto
l'atto impugnato” (docc. 14 e 15 dell'attore). La Corte, infatti, ha accertato la nullità della notifica degli atti presupposti, costituiti dagli avvisi di accertamento.
L'opponente ha chiarito di aver introdotto il presente giudizio per veder dichiarata l'inesistenza dell'atto presupposto dell'atto di intervento nelle procedure esecutive, ossia dell'avviso di accertamento n. T9P013O00016/2023 del 2.3.2023, che non sarebbe stato notificato, e di aver adito il Giudice
Ordinario in quanto l'atto di intervento non rientrerebbe tra quelli che possono essere autonomamente impugnati davanti al Giudice Tributario.
3. - Si sono costituite in giudizio con medesimo atto e difese dall'Avvocatura dello Stato
l' e l' , per Controparte_3 Controparte_5
eccepire il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della competente Corte di Giustizia Tributaria,
pagina 3 di 8 richiamando l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui le controversie attenenti ai vizi di omessa o inesistente notifica della cartella di pagamento o di altro atto equiparabile debbano essere devolute al Giudice Tributario. In aggiunta, hanno predicato l'inammissibilità della citazione, in quanto, successivamente all'avviso di accertamento del quale viene chiesto l'annullamento in questa sede, l' ha notificato una cartella di pagamento non impugnata, divenuta quindi definitiva. Da CP_3
ultimo, le opposte hanno eccepito l'incompetenza del Tribunale di Lecco, da devolversi in favore del foro erariale. Nel merito, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione.
4. - L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata e merita accoglimento.
Partendo dal dato normativo, deve premettersi che l'art. 46 D.Lgs. 14.11.2024 n. 175 (T.U. della Giustizia tributaria) indica quale oggetto della giurisdizione tributaria “le controversie aventi ad
oggetto tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e
comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative
sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria
soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
L'art. 65 annovera, poi, tra gli “Atti impugnabili” innanzi alle Corti di Giustizia tributarie, “a)
l'avviso di accertamento del tributo” e “d) il ruolo e la cartella di pagamento”. L'elencazione contenuta nell'articolo in parola (e precedentemente contenuta nell'art. 19 D.Lgs. 546/1992) è da ritenersi non tassativa, con conseguente estensione agli atti adottati dall'Ente impositore che portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con esplicitazione delle ragioni fattuali e giuridiche che la sorreggono (così Cass. S.U. del 27.3.2007 n. 7388; Cass. S.U. del 10.8.2005
n. 16676).
A livello giurisprudenziale, le Sezioni Unite civili, con le pronunce n. 13913 del 5.6.2017 e n.
7822 del 14.4.2020, hanno perimetrato i confini tra cognizione ordinaria e tributaria.
La sentenza n. 13913/2017 ha affrontato la questione relativa all'individuazione del Giudice
davanti al quale proporre l'opposizione agli atti esecutivi, ove questa concerna la regolarità formale o la pagina 4 di 8 notificazione del titolo esecutivo e, segnatamente, laddove il contribuente deduca di non aver ricevuto la notificazione del titolo esecutivo stesso. Dato atto dei due contrapposti orientamenti giurisprudenziali affermatisi nel tempo, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dare continuità a quello che predica la giurisdizione tributaria nei casi di contestazione della notifica del titolo esecutivo, rilevando come tale impostazione si giustifichi sia dal punto di vista letterale che da quello sistematico.
Sotto il primo profilo, dalla lettura dell'art. 2 comma 1 D.Lgs. 546/1992 si ricava che il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria è costituito dalla “notificazione della cartella di pagamento” (o dell'avviso ex art. 50 D.P.R. 602/1973), di modo che, prima di tale notifica,
la controversia è devoluta al Giudice Tributario e successivamente ad essa al Giudice Ordinario. La
sentenza precisa poi che ciò che conta, ai fini dell'individuazione della giurisdizione, è la deduzione difensiva del contribuente: “ai fini della giurisdizione, non ha importanza se, in punto di fatto, la
cartella (o un altro degli atti equipollenti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata:
il punto attiene al merito e la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione e, quindi, secundum eventum. Rileva invece, ai fini indicati, il dedotto vizio dell'atto
di pignoramento (mancata notificazione della cartella) e non la natura, propria di questo, di primo atto dell'espropriazione forzata”.
Dal punto di vista sistematico, l'atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento costituisce il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di uno specifico credito tributario: avendo l'art. 57 D.P.R. 602/1973 sancito l'inammissibilità delle opposizioni ex art. 617 c.p.c. dinnanzi al Giudice Ordinario, appare coerente la devoluzione al Giudice Tributario delle controversie relative alla notifica della cartella di pagamento.
È stato quindi riaffermato il principio di diritto secondo cui “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento) è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario”.
La sentenza delle Sezioni Unite n. 7822/2020, nel solco della precedente pronuncia, ha ribadito che “la cognizione della questione della nullità, della inesistenza, della mancanza della notifica non è deducibile come ragione di impugnazione dell'atto dell'esecuzione davanti al giudice ordinario per il
pagina 5 di 8 fatto che è questione che appartiene alla giurisdizione tributaria. Tale appartenenza non cessa di sussistere in presenza del compimento di un atto dell'esecuzione, in quanto esso segna il momento in
cui si verifica la possibilità di conoscenza dell'esistenza della cartella o dell'intimazione”. Di
conseguenza, non può ritenersi integrata la giurisdizione ordinaria per il solo fatto che ci si trovi nella fase di esecuzione, poiché – laddove venga allegata la mancata o inesistente notifica dell'atto presupposto – è evidente che l'atto esecutivo funge da mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione, non essendo stato il contribuente notiziato da notifiche precedenti.
Le S.U. hanno quindi ribadito che “a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa
tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti su piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia
avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si ratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di
tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi di essa;
b) alla
giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella
o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza,
inesistenza o nullità della notificazione di tali atti, nonché dai fatti incidenti sulla pretesa sostanziale
tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
5. - Calando tali principi al caso concreto, l'opponente ha contestato la mancata notifica dell'avviso di accertamento n. T9P013O00016/2023 del 2.3.2023, titolo esecutivo posto alla base dell'intervento spiegato dall' nelle procedure esecutive mobiliari, poi riunite. CP_3 CP_1
Il vizio dedotto e l'atto impugnato conducono ad affermare la giurisdizione del Giudice
Tributario. Come sopra detto, infatti, le doglianze che attengono all'esistenza e alla legittimità della pagina 6 di 8 notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di intimazione di pagamento sono devoluti alla cognizione tributaria e l'atto di accertamento figura tra gli atti autonomamente impugnabili davanti alle
Corti di Giustizia tributaria.
L'argomentazione dell'opponente, secondo cui l'odierno giudizio sarebbe stato incardinato davanti al Giudice Ordinario in virtù della non autonoma impugnabilità dell'atto di intervento,
contrasta con la domanda stessa svolta nella presente sede e che attiene all'accertamento della mancata notifica dell'avviso di accertamento (domanda che risulta appunto ricorribile davanti al Giudice
Tributario ex art. 65 D.Lgs. 175/2024) e non già ad un vizio dell'atto di intervento.
Peraltro, seguendo i suddetti insegnamenti della Giurisprudenza di Legittimità, si deve sottolineare come l'atto dell'esecuzione (in questo caso, l'atto di intervento) rilevi solo nella misura in cui da esso si presuppone la conoscenza – per il debitore – dell'esistenza di un'intimazione di pagamento, senza che la connotazione esecutiva dello stesso possa fondare di per sé la giurisdizione del
Giudice Ordinario.
In conclusione, l'atto impugnato e il vizio dedotto suffragano la tesi delle opposte con riferimento al difetto di giurisdizione del G.O..
6. - La definizione, con pronuncia di difetto di giurisdizione, della presente fase giudiziale impone di regolare le spese di lite, che seguono la soccombenza dell'opponente, il quale va quindi condannato alla rifusione nell'importo che si liquida – tenuto conto del valore della causa (euro
37.800,00), dell'attività effettivamente svolta (senza fase istruttoria) e del tenore degli scritti difensivi –
in euro 6.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
DICHIARA il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario;
CONDANNA
pagina 7 di 8 (c.f. ) a pagare ad ed Parte_1 C.F._1 Controparte_3
Lecco le spese di lite liquidate complessivamente in Controparte_5
euro 6.000,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco il 13 giugno 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 21 agosto 2024 ed iscritta al n. 1372
del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (c.f. ), rappresentato e difeso dai procc. domm. avv.ti Parte_1 C.F._1
Antonio Corti e Stefania Ticozzidel foro di Lecco ed elettivamente domiciliato nello studio dei difensori in Lecco, Via Leonardo da Vinci n. 15, giusta procura agli atti telematici
ATTORE/OPPONENTE
contro
- (c.f. e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ), entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale
[...] P.IVA_2
dello Stato di Milano, con elezione di domicilio presso la stessa in Milano, Via Freguglia n.1
CONVENUTE/OPPOSTE
Oggetto: Opposizione all'esecuzione mobiliare.
All'udienza del 20 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni opportuno provvedimento anche di rito, contrariis
rejectis:
- accertare e dichiarare la nullità/inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento n. T9P013O00016/2023 del
02.03.2023, ruolo n. 2023 / 800436 ordinario, dell'importo di € 37.895,61 posto a fondamento degli atti di intervento
pagina 1 di 8 depositati da nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi Trib. Lecco - R.E. n. Controparte_3
309/2024+311/2024;
- per l'effetto, attesa l'intervenuta assegnazione delle somme portate dall'avviso di accertamento n. T9P013O00016/2023
del 02.03.2023, ruolo n. 2023 / 800436 ordinario, posto a fondamento degli atti di intervento depositati da
[...]
nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi Trib. Lecco - R.E. n. 309/2024+311/2024, Controparte_3
condannare alla restituzione in favore del Sig. dell'importo di € Controparte_3 Parte_1
37.895,61, oltre interessi maturati e maturandi;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per parte opposta: “In via preliminare:
Dichiarare l'inammissibilità della citazione alla luce dei suindicati rilievi e principalmente per divieto di ne bis in idem,
prima ancora che per insuperabile difetto di giurisdizione ordinaria in luogo della competente Corte di Giustizia Tributaria
di Lecco o di Milano;
Dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lecco in luogo della competenza del Tribunale di Milano;
Sospendere ai sensi dell'art. 295 c.p.c. il giudizio in costanza di precedente reso dal Giudice Tributario sulle medesime
questioni non ancora definitivo, che verrà sottoposto ad appello da parte di di Controparte_2
Lecco;
Nel merito: rigettare la domanda ex adverso sollevata, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale.
Condannare l'opponente alla refusione integrale delle spese degli onorari di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Nel marzo 2024 , Agente della Riscossione dei tributi per Controparte_3
la Provincia di Lecco, ha eseguito ai danni di atto di pignoramento presso terzi per Parte_1
complessivi euro 81.242,08 relativo agli avvisi di accertamento n. 73422017555372006000,
73422017553367008000, 13420230003986659000, 73424018332120007000, 73424018502176003000
e all'intimazione di pagamento n. 1342023900122435100 (doc. 1 dell'attore).
Il sostenendo di esser stato avvertito della pendenza della procedura esecutiva Pt_1
mobiliare n. 311/2024 dalla terza pignorata e che da un accertamento presso la Parte_2
Cancelleria si sarebbe avveduto anche della pendenza di altra esecuzione mobiliare (rubricata al n.
309/2024) per i medesimi titoli verso la terza debitrice (doc. 2 dell'attore), si è Controparte_4
pagina 2 di 8 costituito in giudizio nel maggio 2024 (docc. 3 e 4 dell'attore), chiedendo la riduzione del pignoramento e la sospensione delle procedure in attesa della conclusione del giudizio tributario parallelamente introdotto (doc. 13 dell'attore) al fine di ottenere l'annullamento dell'atto di pignoramento presso terzi per omessa notifica e conseguente inesistenza degli atti presupposti, ossia degli avvisi di accertamento e dell'avviso di intimazione.
Nelle more, l' ha depositato atto di intervento fondato Controparte_3
sull'avviso di accertamento n. T9P013O00016/2023 del 2.3.2023 per complessivi euro 37.895,61
(docc. 5 e 6 dell'attore).
All'udienza del 7.5.2024, il G.E. ha riunito le due procedure esecutive, disponendo la parziale liberazione del credito pignorato presso e ha rinviato all'udienza del 2.7.2024, da Parte_2
celebrarsi in modalità cartolare (doc. 7 dell'attore). Con successivo provvedimento comunicato l'8.7.2024 (doc. 12 dell'attore), il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione del processo esecutivo, dando termine di 45 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
2. - Con atto di citazione notificato il 21.8.2024, ha tempestivamente Parte_1
introdotto il giudizio di merito innanzi all'intestato Tribunale, dando anzitutto atto del fatto che, nelle more, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecco ha così statuito sul ricorso promosso per l'annullamento dell'atto di pignoramento: “conferma l'atto impugnato con esclusivo riferimento all'intimazione n. 13420239001224351000 e, in parziale accoglimento del ricorso, annulla per il resto
l'atto impugnato” (docc. 14 e 15 dell'attore). La Corte, infatti, ha accertato la nullità della notifica degli atti presupposti, costituiti dagli avvisi di accertamento.
L'opponente ha chiarito di aver introdotto il presente giudizio per veder dichiarata l'inesistenza dell'atto presupposto dell'atto di intervento nelle procedure esecutive, ossia dell'avviso di accertamento n. T9P013O00016/2023 del 2.3.2023, che non sarebbe stato notificato, e di aver adito il Giudice
Ordinario in quanto l'atto di intervento non rientrerebbe tra quelli che possono essere autonomamente impugnati davanti al Giudice Tributario.
3. - Si sono costituite in giudizio con medesimo atto e difese dall'Avvocatura dello Stato
l' e l' , per Controparte_3 Controparte_5
eccepire il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della competente Corte di Giustizia Tributaria,
pagina 3 di 8 richiamando l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui le controversie attenenti ai vizi di omessa o inesistente notifica della cartella di pagamento o di altro atto equiparabile debbano essere devolute al Giudice Tributario. In aggiunta, hanno predicato l'inammissibilità della citazione, in quanto, successivamente all'avviso di accertamento del quale viene chiesto l'annullamento in questa sede, l' ha notificato una cartella di pagamento non impugnata, divenuta quindi definitiva. Da CP_3
ultimo, le opposte hanno eccepito l'incompetenza del Tribunale di Lecco, da devolversi in favore del foro erariale. Nel merito, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione.
4. - L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata e merita accoglimento.
Partendo dal dato normativo, deve premettersi che l'art. 46 D.Lgs. 14.11.2024 n. 175 (T.U. della Giustizia tributaria) indica quale oggetto della giurisdizione tributaria “le controversie aventi ad
oggetto tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e
comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative
sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria
soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
L'art. 65 annovera, poi, tra gli “Atti impugnabili” innanzi alle Corti di Giustizia tributarie, “a)
l'avviso di accertamento del tributo” e “d) il ruolo e la cartella di pagamento”. L'elencazione contenuta nell'articolo in parola (e precedentemente contenuta nell'art. 19 D.Lgs. 546/1992) è da ritenersi non tassativa, con conseguente estensione agli atti adottati dall'Ente impositore che portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con esplicitazione delle ragioni fattuali e giuridiche che la sorreggono (così Cass. S.U. del 27.3.2007 n. 7388; Cass. S.U. del 10.8.2005
n. 16676).
A livello giurisprudenziale, le Sezioni Unite civili, con le pronunce n. 13913 del 5.6.2017 e n.
7822 del 14.4.2020, hanno perimetrato i confini tra cognizione ordinaria e tributaria.
La sentenza n. 13913/2017 ha affrontato la questione relativa all'individuazione del Giudice
davanti al quale proporre l'opposizione agli atti esecutivi, ove questa concerna la regolarità formale o la pagina 4 di 8 notificazione del titolo esecutivo e, segnatamente, laddove il contribuente deduca di non aver ricevuto la notificazione del titolo esecutivo stesso. Dato atto dei due contrapposti orientamenti giurisprudenziali affermatisi nel tempo, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dare continuità a quello che predica la giurisdizione tributaria nei casi di contestazione della notifica del titolo esecutivo, rilevando come tale impostazione si giustifichi sia dal punto di vista letterale che da quello sistematico.
Sotto il primo profilo, dalla lettura dell'art. 2 comma 1 D.Lgs. 546/1992 si ricava che il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria è costituito dalla “notificazione della cartella di pagamento” (o dell'avviso ex art. 50 D.P.R. 602/1973), di modo che, prima di tale notifica,
la controversia è devoluta al Giudice Tributario e successivamente ad essa al Giudice Ordinario. La
sentenza precisa poi che ciò che conta, ai fini dell'individuazione della giurisdizione, è la deduzione difensiva del contribuente: “ai fini della giurisdizione, non ha importanza se, in punto di fatto, la
cartella (o un altro degli atti equipollenti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata:
il punto attiene al merito e la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione e, quindi, secundum eventum. Rileva invece, ai fini indicati, il dedotto vizio dell'atto
di pignoramento (mancata notificazione della cartella) e non la natura, propria di questo, di primo atto dell'espropriazione forzata”.
Dal punto di vista sistematico, l'atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento costituisce il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di uno specifico credito tributario: avendo l'art. 57 D.P.R. 602/1973 sancito l'inammissibilità delle opposizioni ex art. 617 c.p.c. dinnanzi al Giudice Ordinario, appare coerente la devoluzione al Giudice Tributario delle controversie relative alla notifica della cartella di pagamento.
È stato quindi riaffermato il principio di diritto secondo cui “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento) è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario”.
La sentenza delle Sezioni Unite n. 7822/2020, nel solco della precedente pronuncia, ha ribadito che “la cognizione della questione della nullità, della inesistenza, della mancanza della notifica non è deducibile come ragione di impugnazione dell'atto dell'esecuzione davanti al giudice ordinario per il
pagina 5 di 8 fatto che è questione che appartiene alla giurisdizione tributaria. Tale appartenenza non cessa di sussistere in presenza del compimento di un atto dell'esecuzione, in quanto esso segna il momento in
cui si verifica la possibilità di conoscenza dell'esistenza della cartella o dell'intimazione”. Di
conseguenza, non può ritenersi integrata la giurisdizione ordinaria per il solo fatto che ci si trovi nella fase di esecuzione, poiché – laddove venga allegata la mancata o inesistente notifica dell'atto presupposto – è evidente che l'atto esecutivo funge da mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione, non essendo stato il contribuente notiziato da notifiche precedenti.
Le S.U. hanno quindi ribadito che “a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa
tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti su piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia
avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si ratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di
tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi di essa;
b) alla
giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella
o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza,
inesistenza o nullità della notificazione di tali atti, nonché dai fatti incidenti sulla pretesa sostanziale
tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
5. - Calando tali principi al caso concreto, l'opponente ha contestato la mancata notifica dell'avviso di accertamento n. T9P013O00016/2023 del 2.3.2023, titolo esecutivo posto alla base dell'intervento spiegato dall' nelle procedure esecutive mobiliari, poi riunite. CP_3 CP_1
Il vizio dedotto e l'atto impugnato conducono ad affermare la giurisdizione del Giudice
Tributario. Come sopra detto, infatti, le doglianze che attengono all'esistenza e alla legittimità della pagina 6 di 8 notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di intimazione di pagamento sono devoluti alla cognizione tributaria e l'atto di accertamento figura tra gli atti autonomamente impugnabili davanti alle
Corti di Giustizia tributaria.
L'argomentazione dell'opponente, secondo cui l'odierno giudizio sarebbe stato incardinato davanti al Giudice Ordinario in virtù della non autonoma impugnabilità dell'atto di intervento,
contrasta con la domanda stessa svolta nella presente sede e che attiene all'accertamento della mancata notifica dell'avviso di accertamento (domanda che risulta appunto ricorribile davanti al Giudice
Tributario ex art. 65 D.Lgs. 175/2024) e non già ad un vizio dell'atto di intervento.
Peraltro, seguendo i suddetti insegnamenti della Giurisprudenza di Legittimità, si deve sottolineare come l'atto dell'esecuzione (in questo caso, l'atto di intervento) rilevi solo nella misura in cui da esso si presuppone la conoscenza – per il debitore – dell'esistenza di un'intimazione di pagamento, senza che la connotazione esecutiva dello stesso possa fondare di per sé la giurisdizione del
Giudice Ordinario.
In conclusione, l'atto impugnato e il vizio dedotto suffragano la tesi delle opposte con riferimento al difetto di giurisdizione del G.O..
6. - La definizione, con pronuncia di difetto di giurisdizione, della presente fase giudiziale impone di regolare le spese di lite, che seguono la soccombenza dell'opponente, il quale va quindi condannato alla rifusione nell'importo che si liquida – tenuto conto del valore della causa (euro
37.800,00), dell'attività effettivamente svolta (senza fase istruttoria) e del tenore degli scritti difensivi –
in euro 6.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
DICHIARA il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario;
CONDANNA
pagina 7 di 8 (c.f. ) a pagare ad ed Parte_1 C.F._1 Controparte_3
Lecco le spese di lite liquidate complessivamente in Controparte_5
euro 6.000,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco il 13 giugno 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
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