Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/06/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, Sezione civile, in composizione collegiale, in persona di
Dott.ssa Anna Luca Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6358/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 18 novembre
2024
DA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TRIESTE
- ricorrente -
Nei confronti di nato a [...] l'[...], residente a [...]
22
- convenuto – contumace
Curatore avv. Rossana Nurra
avente ad oggetto: revoca dell'inabilitazione
Causa rimessa al collegio per la decisione l'11 aprile 2025 sulle seguenti conclusioni del ricorrente: revocare l'inabilitazione. Nominare un amministratore di sostegno.
1
1 è stato dichiarato inabilitato con sentenza d.d.
8.11.1995 del CP_1
Tribunale di Trieste e preso in carico sia dal servizio sociale del Comune sia dal Centro di
Salute Mentale di Barcola in quanto affetto da psicosi schizofrenica in comorbilità con diabete mellito;
riconosciuto invalido civile al 100%, vive in un alloggio ATER e viene supportato nelle incombenze quotidiane dall'educatrice della cooperativa Believe 365 per cui il pagamento di canoni e utenze risulta regolare e così pure il rendiconto per l'utilizzo del contributo FAP erogato dal Comune;
nessun intervento è stato fatto dalla curatrice avv.
Rossana Nurra non essendo stato necessario compiere atti di straordinaria amministrazione.
2 Il presente procedimento viene promosso dal Pubblico Ministero su segnalazione del giudice tutelare dd 30 settembre 2024 che così scriveva: visti gli atti della curatela aperta nei confronti del NO dichiarato CP_1
inabilitato con sentenza del Tribunale di Trieste dd 8 novembre 1995; vista la relazione dei Servizi Sociali pervenuta il 30 settembre 2024 e considerato:
- che il NO è seguito dal Centro di Salute mentale di Barcola dal 2004 CP_1
e risulta in carico al Comune di Trieste dal 2008;
- egli è stato riconosciuto totalmente invalido nel 2006 e vive in un alloggio ATER venendo supportato nella ordinaria amministrazione (compresi i pagamenti di affitto
e utenze) sia dall'educatrice della coop Believe 365 - alla quale viene accreditato direttamente il FAP (fondo di autonomia possibile) a copertura del servizio di assistenza quotidiana - sia dall'associazione di volontariato VOLOP, in particolare dalla presidente , che costituisce un costante punto di riferimento per il Persona_1
NO CP_1
- non risultano invece compiuti, né sono stati segnalati come necessari, atti di straordinaria amministrazione, per i quali soltanto il sig. dovrebbe essere CP_1
assistito dal curatore (artt.424 e 392 cod.civ.) ossia dall'avv. Rossana Nurra, subentrata alla madre dell'inabilitato nel 2019; peraltro la stessa avv. Nurra pare condividere la prospettiva di una misura di protezione diversa per il beneficiario,
2 tanto da aver sollecitato “l'apertura d'ufficio” di una amministrazione di sostegno
(vds nota dell'avv. Nurra depositata il 15.3.2021 e nota del 30 maggio 2024).
Questo GT, pertanto, visto l'art. 429, comma 2, cod civ. porta all'attenzione del
Pubblico Ministero la situazione del NO inabilitato, affinché lo stesso CP_1
P.M, che ne è legittimato ex art 429 comma 1 cod civ. (come lo è il curatore dell'inabilitato), possa promuovere il giudizio di revoca dell'inabilitazione ex art
473 bis.57 e 473 bis.52 e ss c.p.c. con eventuale contestuale richiesta di apertura di una amministrazione di sostegno, misura idonea ad assicurare il perseguimento dei bisogni/interessi del sig. pressoché esclusivamente confinati – sulla base CP_1
degli atti e informazioni a disposizione di questo ufficio - nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.
Il Pubblico Ministero ha promosso dunque questo procedimento ravvisando l'opportunità che al NO venga revocata l'inabilitazione cui egli è CP_1
attualmente sottoposto e, contestualmente, venga nominato un Amministratore di Sostegno.
Invero, la figura dell'amministrazione di sostegno – scrive il ricorrente - appare, rebus sic stantibus, maggiormente confacente ai bisogni e agli interessi dell'inabilitato, dal momento che, allo stato, non risultano compiuti dal curatore atti di straordinaria amministrazione, né se ne prospettano come necessari in futuro, bensì solamente di ordinaria amministrazione.
3. Sentita la curatrice dell'inabilitato e il PM personalmente presente all'udienza dell'11 aprile 2025, non essendo comparso il sig. questo Collegio ritiene di CP_1
accogliere la domanda del Pubblico Ministero: gli interessi del NO , bene CP_1
inserito in una rete di operatori sociali e sanitari, rimangono confinati all'ambito degli atti di ordinaria amministrazione e consistono nel pagamento del canone di locazione e delle utenze, nel pagamento delle spese di assistenza offerte dalla cooperativa Believe 365 cui il sig. può provvedere grazie a uno speciale contributo del Comune;
l'ente CP_1
territoriale, inoltre, fornisce servizi accessori come la pulizia periodica della casa, la consegna dei pasti, l'assistenza domiciliare per supporto nell'igiene della casa e acquisto generi alimentari;
il NO inoltre, ha come riferimento anche l'associazione di CP_1
volontariato Volop, mantenendosi in costante contatto con la presidente NOa Per_1
[...]
3 Per il NO dunque, l'inabilitazione si è rivelata misura sproporzionata e CP_1
comunque inadeguata alle sue esigenze di protezione che, essendo limitate ad atti di ordinaria amministrazione (sottratti come tali a ogni assistenza del curatore) ben possono essere svolti con il supporto di un amministratore di sostegno che, di fatto, già esiste nella persona della NOa presidente della Associazione Volop, suo costante punto Persona_1
di riferimento.
Si ritiene dunque di revocare l'inabilitazione e, in ossequio a quanto disposto dall'art. 429, ultimo comma, cod.civ, trasmettere gli atti al Giudice tutelare per l'apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno.
Non si provvede sulle spese in ragione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, nel procedimento iscritto al n. 6358/2024 promosso da
Parte_1
nei confronti di
CP_1
revoca
l'inabilitazione pronunciata per con sentenza del Tribunale di CP_1
Trieste dell'8 novembre 1995; dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare di Trieste perché provveda a nominare un amministratore di sostegno.
Sentenza da annotare a cura dell'ufficiale di Stato civile del Comune di Trieste nei relativi registri.
Nulla sulle spese.
Trieste 29 maggio 2025
Il giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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