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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/07/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1061/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1061/25 R.G. posta in decisione all'udienza del 23/07/2025 e promossa
da ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in Parte_1
Saronno presso lo studio dell'avv. Roberta Bono, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
contumace; Controparte_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: In via principale e nel merito
Disporre che SI. corrisponda alla SI.ra , a mezzo Controparte_1 Parte_1 bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, il pagamento del contributo al mantenimento pagina 1 di 7 in favore del figlio minore , oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, così Persona_1 determinato:
i Euro 200,00 quale contributo al mantenimento ordinario, oltre al pagamento delle spese straordinarie già sostenute e da sostenersi, nella misura del 50%, come previsto dalle
Linee Guida del Tribunale di Milano del 22.11.2017, per il periodo di collocamento della diade mamma-bambino presso la Comunità terapeutica di Renate o presso altra comunità;
ii Euro 500,00 quale contributo al mantenimento ordinario, oltre al pagamento delle spese straordinarie, nella misura del 50%, come previsto dalle Linee Guida del Tribunale di
Milano, per il periodo dall'uscita della diade mamma-bambino dalla Comunità, ovvero dall'avvio del progetto di semiautonomia per la SI.ra come disposto con sentenza Parte_1 dal Tribunale per i Minorenni di Milano.
Disporre che la SI.ra continui a percepire interamente l'Assegno Unico Parte_1 erogato dall'Inps per il figlio minore.
Con vittoria di competenze e spese oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20/03/2025 chiedeva la determinazione a carico di Parte_1 Controparte_1
Per_ (padre del di lei figlio , nato il [...]) di un contributo al mantenimento del bambino di €
200,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie già sostenute e da sostenersi, nella misura del 50%, per il periodo di collocamento della diade mamma-bambino presso la Comunità terapeutica e di € 500 per il periodo successivo alla loro uscita dalla struttura per l'avvio del progetto di semiautonomia come stabilito con sentenza del 12/02/2025 dal Tribunale per i Minorenni di Milano, che aveva disposto quanto segue:
“CONFERMA l'affido del minore all'Ente territorialmente competente, allo stato individuato nel
Comune di Gerenzano o in quello diverso ove fosse trasferita la residenza del minore, per i prossimi due anni, limitando la responsabilità genitoriale in merito agli incarichi affidati all'ente come di seguito indicati;
INCARICA l'Ente affidatario affinché – anche in collaborazione con lo Strutture Specialistiche ed i
Servizi Specialistici del Territorio – provveda a:
➢ mantenere il minore collocato con la madre mantenendo ogni opportuno supporto si renda necessario;
pagina 2 di 7 ➢ predisporre ogni opportuno sostegno alla genitorialità materna, accompagnandola in un percorso di semi-autonomia, verificando che il minore frequenti il nido/scuola materna e sperimenti la relazione con i pari;
➢ mantenere il percorso di monitoraggio della condizione di astinenza della madre da parte del
SERD, prevedendo la possibilità di graduali rientri della diade presso la famiglia di origine della madre con eventuali pernottamenti presso la famiglia materna ove la madre si mantenga astinente;
➢ valutare per il prosieguo un passaggio in autonomia della diade subordinato alla prosecuzione del percorso di disintossicazione e alla conferma di una situazione di astinenza;
➢ regolamentare gli incontri tra il minore e la famiglia allargata materna, secondo le modalità ritenute più adeguate e con possibilità di ampliamento degli stessi;
➢ assicurare la prosecuzione degli incontri protetti del minore con il padre e con altri familiari della famiglia paterna che ne facciano richiesta, con facoltà di ampliamento o di sospensione ove disturbanti per il minore;
➢ assicurare e monitorare la prosecuzione del percorso del padre al SERD, assicurando al medesimo ogni opportuno supporto;
➢ riferire tempestivamente alla competente Procura minorile l'insorgenza di una eventuale situazione di pregiudizio per il minore che richieda interventi ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale;
PRESCRIVE ad entrambi i genitori di proseguire il percorso di monitoraggio e di presa in carico al
SERD e di collaborare con gli operatori sociali ottemperando a quanto disposto nel presente provvedimento”.
Il rimaneva contumace. CP_1
Venivano disposti accertamenti tramite i Servizi Sociali, all'esito dei quali la causa veniva discussa ed introitata a sentenza.
Per quanto concerne i provvedimenti concernenti la prole, non sussistono le ragioni per adottare statuizioni diverse da quelle emesse dal Tribunale per i Minori solo quattro mesi fa.
Del resto, i Servizi Sociali del Comune di Gerenzano hanno riferito quanto segue:
pagina 3 di 7 pagina 4 di 7 pagina 5 di 7 Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici, deve porsi a carico del un CP_1 contributo al mantenimento del minore di € 450 mensili, di cui € 50 a titolo di quota spese straordinarie
(con conguaglio trimestrale), oltre la rivalutazione annua ISTAT, avuto riguardo alla circostanza che la mancanza di frequentazione tra padre e figlio comporta che il peso del mantenimento del bambino gravi esclusivamente sulla madre, attualmente disoccupata, mentre dall'accesso presso l'Agenzia per le
Entrate si evince che nel 2024 il ricorrente ha percepito dalla PMC S.r.l. con sede in Cislago l'importo di € 13.629,86 e dalla Bio Project S.r.l. con sede in Ciserano (BG) la somma di € 410,57.
Deve, altresì, porsi a carico del convenuto l'obbligo di rimborsare il 50% delle ulteriori spese straordinarie del figlio secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano.
Alla ricorrente spetta il 100% dell'assegno unico, stante la sua qualità di genitore collocatario del minore.
Deve, peraltro, precisarsi che tali disposizioni decorreranno dalla data di rilascio della Comunità da parte della diade madre-figlio, atteso che durante la loro permanenza in loco ogni necessità risulta coperta dalla struttura.
In considerazione della soccombenza del convenuto, deve condannarsi il resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente con il con il versamento diretto in favore dell'Erario a condizione della definitiva ammissione della al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ma senza il Parte_1 dimezzamento dei compensi alla stregua dell'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. sez. II, sentenza n. 19 del 3 gennaio 2020)”.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Conferma le statuizioni del Tribunale per i Minori;
2) Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento del minore dell'importo mensile di € 450, pagina 6 di 7 di cui € 50 a titolo di quota spese straordinarie (con conguaglio trimestrale), oltre la rivalutazione annua
ISTAT ed oltre il 50% delle ulteriori spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di
Milano, con decorrenza dal rilascio della Comunità;
3) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
4) Condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di € 3.000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge, con il versamento diretto all'Erario a condizione della definitiva ammissione dell'attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 28/07/2025
Il Presidente Estensore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1061/25 R.G. posta in decisione all'udienza del 23/07/2025 e promossa
da ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in Parte_1
Saronno presso lo studio dell'avv. Roberta Bono, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
contumace; Controparte_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: In via principale e nel merito
Disporre che SI. corrisponda alla SI.ra , a mezzo Controparte_1 Parte_1 bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, il pagamento del contributo al mantenimento pagina 1 di 7 in favore del figlio minore , oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, così Persona_1 determinato:
i Euro 200,00 quale contributo al mantenimento ordinario, oltre al pagamento delle spese straordinarie già sostenute e da sostenersi, nella misura del 50%, come previsto dalle
Linee Guida del Tribunale di Milano del 22.11.2017, per il periodo di collocamento della diade mamma-bambino presso la Comunità terapeutica di Renate o presso altra comunità;
ii Euro 500,00 quale contributo al mantenimento ordinario, oltre al pagamento delle spese straordinarie, nella misura del 50%, come previsto dalle Linee Guida del Tribunale di
Milano, per il periodo dall'uscita della diade mamma-bambino dalla Comunità, ovvero dall'avvio del progetto di semiautonomia per la SI.ra come disposto con sentenza Parte_1 dal Tribunale per i Minorenni di Milano.
Disporre che la SI.ra continui a percepire interamente l'Assegno Unico Parte_1 erogato dall'Inps per il figlio minore.
Con vittoria di competenze e spese oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20/03/2025 chiedeva la determinazione a carico di Parte_1 Controparte_1
Per_ (padre del di lei figlio , nato il [...]) di un contributo al mantenimento del bambino di €
200,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie già sostenute e da sostenersi, nella misura del 50%, per il periodo di collocamento della diade mamma-bambino presso la Comunità terapeutica e di € 500 per il periodo successivo alla loro uscita dalla struttura per l'avvio del progetto di semiautonomia come stabilito con sentenza del 12/02/2025 dal Tribunale per i Minorenni di Milano, che aveva disposto quanto segue:
“CONFERMA l'affido del minore all'Ente territorialmente competente, allo stato individuato nel
Comune di Gerenzano o in quello diverso ove fosse trasferita la residenza del minore, per i prossimi due anni, limitando la responsabilità genitoriale in merito agli incarichi affidati all'ente come di seguito indicati;
INCARICA l'Ente affidatario affinché – anche in collaborazione con lo Strutture Specialistiche ed i
Servizi Specialistici del Territorio – provveda a:
➢ mantenere il minore collocato con la madre mantenendo ogni opportuno supporto si renda necessario;
pagina 2 di 7 ➢ predisporre ogni opportuno sostegno alla genitorialità materna, accompagnandola in un percorso di semi-autonomia, verificando che il minore frequenti il nido/scuola materna e sperimenti la relazione con i pari;
➢ mantenere il percorso di monitoraggio della condizione di astinenza della madre da parte del
SERD, prevedendo la possibilità di graduali rientri della diade presso la famiglia di origine della madre con eventuali pernottamenti presso la famiglia materna ove la madre si mantenga astinente;
➢ valutare per il prosieguo un passaggio in autonomia della diade subordinato alla prosecuzione del percorso di disintossicazione e alla conferma di una situazione di astinenza;
➢ regolamentare gli incontri tra il minore e la famiglia allargata materna, secondo le modalità ritenute più adeguate e con possibilità di ampliamento degli stessi;
➢ assicurare la prosecuzione degli incontri protetti del minore con il padre e con altri familiari della famiglia paterna che ne facciano richiesta, con facoltà di ampliamento o di sospensione ove disturbanti per il minore;
➢ assicurare e monitorare la prosecuzione del percorso del padre al SERD, assicurando al medesimo ogni opportuno supporto;
➢ riferire tempestivamente alla competente Procura minorile l'insorgenza di una eventuale situazione di pregiudizio per il minore che richieda interventi ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale;
PRESCRIVE ad entrambi i genitori di proseguire il percorso di monitoraggio e di presa in carico al
SERD e di collaborare con gli operatori sociali ottemperando a quanto disposto nel presente provvedimento”.
Il rimaneva contumace. CP_1
Venivano disposti accertamenti tramite i Servizi Sociali, all'esito dei quali la causa veniva discussa ed introitata a sentenza.
Per quanto concerne i provvedimenti concernenti la prole, non sussistono le ragioni per adottare statuizioni diverse da quelle emesse dal Tribunale per i Minori solo quattro mesi fa.
Del resto, i Servizi Sociali del Comune di Gerenzano hanno riferito quanto segue:
pagina 3 di 7 pagina 4 di 7 pagina 5 di 7 Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici, deve porsi a carico del un CP_1 contributo al mantenimento del minore di € 450 mensili, di cui € 50 a titolo di quota spese straordinarie
(con conguaglio trimestrale), oltre la rivalutazione annua ISTAT, avuto riguardo alla circostanza che la mancanza di frequentazione tra padre e figlio comporta che il peso del mantenimento del bambino gravi esclusivamente sulla madre, attualmente disoccupata, mentre dall'accesso presso l'Agenzia per le
Entrate si evince che nel 2024 il ricorrente ha percepito dalla PMC S.r.l. con sede in Cislago l'importo di € 13.629,86 e dalla Bio Project S.r.l. con sede in Ciserano (BG) la somma di € 410,57.
Deve, altresì, porsi a carico del convenuto l'obbligo di rimborsare il 50% delle ulteriori spese straordinarie del figlio secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano.
Alla ricorrente spetta il 100% dell'assegno unico, stante la sua qualità di genitore collocatario del minore.
Deve, peraltro, precisarsi che tali disposizioni decorreranno dalla data di rilascio della Comunità da parte della diade madre-figlio, atteso che durante la loro permanenza in loco ogni necessità risulta coperta dalla struttura.
In considerazione della soccombenza del convenuto, deve condannarsi il resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente con il con il versamento diretto in favore dell'Erario a condizione della definitiva ammissione della al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ma senza il Parte_1 dimezzamento dei compensi alla stregua dell'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. sez. II, sentenza n. 19 del 3 gennaio 2020)”.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Conferma le statuizioni del Tribunale per i Minori;
2) Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento del minore dell'importo mensile di € 450, pagina 6 di 7 di cui € 50 a titolo di quota spese straordinarie (con conguaglio trimestrale), oltre la rivalutazione annua
ISTAT ed oltre il 50% delle ulteriori spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di
Milano, con decorrenza dal rilascio della Comunità;
3) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
4) Condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di € 3.000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge, con il versamento diretto all'Erario a condizione della definitiva ammissione dell'attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 28/07/2025
Il Presidente Estensore
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