Articolo 2 della Legge 15 giugno 1981, n. 309
Articolo 1Articolo 3
Versione
3 luglio 1981
Art. 2.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette annualmente ai Presidenti delle due Camere per l'assegnazione alle commissioni permanenti competenti per materia i programmi dell'ENEL e una relazione, predisposta dal presidente dell'ENEL, in merito all'attivita' dell'Ente, con particolare riferimento allo, stato di attuazione dei programmi stessi.
Entrata in vigore il 3 luglio 1981