TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/12/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 742/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv.to BARNA AURELIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_2 C.F._2
dell'avv.to MUZZUPAPPA GIUSEPPE, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di affido di figlio nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 473-
bis.28 c.p.c. e cioè
per parte attrice “Nel Merito: disattesa e reietta ogni diversa e contraria
1 istanza, a parziale modifica del provvedimento emesso dal Tribunale di
Pordenone in data 30.06.2024 nel procedimento 217/2022 V.G. - Tribunale di
Pordenone, ed a conferma del provvedimento emesso dall'intestato Tribunale
il 28.01.2025, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone, fermo il collocamento del minore presso la madre, sig.ra odierna ricorrente Persona_1 CP_1
disporre l'affidamento del figlio minore in via esclusiva a favore della Per_1
predetta odierna ricorrente la quale lo eserciterà ai sensi ed agli effetti dell'art. 337 quater c.c., nonché disporre in conseguenza che l'amministrazione dell'indennità erogata dall' a favore di (giacente sul cc presso la CP_3 Per_1
Banca BCC Pordenonese e Monsile, IBAN: [...])
venga esplicata in via esclusiva dalla sola madre sig.ra ; Controparte_1
Disporre, ulteriormente, il pagamento diretto da parte del datore di lavoro
(chiunque esso sia) del sig. a favore della sig.ra dell'assegno CP_2 CP_1
mensile di mantenimento ordinario del figlio minore liquidato dal Tribunale
di Pordenone a carico dell'odierno resistente con provvedimento del
30.06.2022 nella misura attuale (adeguata secondo indici Istat) di Euro 374,02 e da aggiornarsi annualmente ogni mese di luglio, mediante versamento sul cc intestato alla ricorrente presso la Banca BCC Pordenonese e Monsile, IBAN:
[...]; Da ultimo, la ricorrente insta per la prosecuzione del monitoraggio della relazione genitoriale paterna anche successivamente alla definizione del presente procedimento, un tanto nel precipuo interesse del minore e su richiesta di attivazione da parte anche di uno solo dei genitori. Un tanto ferme tutte le altre disposizioni assunte con provvedimento del 30.06.2022 nel procedimento n. 217/22 V.G. - Tribunale di
Pordenone. Spese di lite rifuse oltre accessori come per legge. In Via
Istruttoria: in aggiornamento alla documentazione già prodotta, si allega prospetto PI percepita dalla sig.ra e si chiede ordinarsi al sig. CP_1
la produzione delle ultime 3 buste paga;
da ultimo, ove dovesse CP_2
2 ritenersi necessario l'integrazione dell'impianto probatorio documentale già
fornito da parte ricorrente, quest'ultima ribadisce tutte le istanze ed eccezioni già formulate nei propri precedenti atti al contenuto dei quali si riporta,
istanze ed eccezioni da intendersi qui riportate. Con ogni più ampia salvezza”.
per parte convenuta “Nel merito: - Si chiede la conferma dell'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori e ci si oppone fermamente Per_1
all'affidamento in via esclusiva oppur condiviso ma rafforzato in favore della madre, non sussistendone i presupposti in fatto e in diritto, non essendo allo stato provata alcuna negligenza da parte del padre tale da revocare l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori. - Si chiede, quindi, che vengano confermate le modalità di visita di cui al decreto reso procedimento
217/2022 V.G.- Tribunale di Pordenone – datato 30/06/2022, con pernottamento presso il padre nei week end che il bambino trascorre con il suddetto genitore,
anche per ragioni logistiche dal momento che attualmente il deducente risiede a Meduna di Livenza (TV) ovvero a circa 40 Km di distanza da dove abita
- Ci si oppone altresì all'esercizio delle visite parentali in forma Per_1
protetta con la figura dell'educatore e sotto diretto monitoraggio del
Consultorio familiare territorialmente competente, non ravvisandone il motivo. - Ci si oppone alla richiesta di pagamento diretto da parte del datore di lavoro del Sig. dal momento che il deducente dal mese di Gennaio CP_2
ad oggi ha sempre versato regolarmente il suddetto assegno e l'inadempienza
è circoscritta all'aumento ISTAT”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
3
1. Fatti controversi.
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da
[...]
nei confronti di per la modifica delle condizioni di CP_1 CP_2
affidamento del figlio minore nato il [...] dalla Persona_1
relazione more uxorio intercorsa tra le parti. La convivenza è cessata nel 2021,
allorché il convenuto ha intrapreso una nuova relazione sentimentale, dalla quale è nata una figlia.
Con provvedimento del 30 giugno 2022, il Tribunale di Pordenone aveva disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, regolando le modalità di visita paterna e ponendo a carico del padre un assegno mensile di mantenimento,
oltre alla metà delle spese straordinarie. Successivamente, nell'ottobre 2022,
era stato introdotto il pernotto del minore presso il padre nei fine settimana,
sempre presso l'abitazione dei nonni paterni.
La ricorrente deduce che, a partire dall'ottobre 2023, il comportamento del padre avrebbe determinato un grave pregiudizio per il figlio,
compromettendone l'equilibrio psico-fisico. In particolare, vengono allegati episodi di trascuratezza nella cura sanitaria (omessa somministrazione di terapia antibiotica, eruzioni cutanee attribuite a scarsa vigilanza, bruciatura alla mano), nonché l'imposizione della frequentazione della nuova famiglia del resistente, contraria alle indicazioni del Consultorio. Si lamenta altresì
l'assenza del padre nella gestione scolastica e nelle cure ordinarie e straordinarie, il mancato versamento integrale dell'assegno di mantenimento per alcuni mesi e la pubblicazione non autorizzata di fotografie del minore sui social network.
Il convenuto contesta integralmente le allegazioni avversarie, sostenendo di aver sempre rispettato le modalità di visita e di non aver mai trascurato il figlio. Gli episodi riferiti vengono ricondotti a circostanze fortuite (allergia ai
4 gatti, incidente domestico), mentre si nega di aver imposto la frequentazione della nuova compagna e dei suoi figli. Il resistente afferma di aver partecipato alla vita scolastica del minore e di aver provveduto regolarmente al versamento dell'assegno, salvo un ritardo limitato all'adeguamento ISTAT,
poi sanato.
Le parti, pertanto, si contrappongono sulla valutazione delle condotte paterne e sulla loro incidenza sull'interesse del minore, nonché sulla sussistenza dei presupposti per modificare il regime di affidamento condiviso disposto nel
2022.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.1. Modifica dell'affido del figlio minore e conformità al suo interesse
dell'affido esclusivo alla madre.
In via preliminare, occorre rilevare la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 473‑bis.29 c.p.c. per procedere alla modifica del provvedimento del
30 giugno 2022. Come chiarito nell'ordinanza resa ai sensi dell'articolo
473‑bis.22 c.p.c., il contraddittorio tra le parti è stato garantito e sono stati acquisiti elementi sopravvenuti idonei a giustificare la revisione delle condizioni di affidamento. In particolare, il mutamento del contesto familiare paterno, con la costituzione di un nuovo nucleo di convivenza, ha imposto la riorganizzazione delle frequentazioni del minore e ha reso necessario verificare se il regime di affidamento condiviso fosse ancora conforme al superiore interesse del bambino. Inoltre, le incertezze relazionali ed educative del padre, già considerate nel decreto del 2022, hanno trovato conferma e aggravamento, come evidenziato dalle difficoltà di collaborazione con i
Servizi incaricati e dalle condotte ostative che hanno impedito il completamento dell'osservazione padre‑figlio e della visita domiciliare. Tali
circostanze, unitamente alla necessità di assicurare stabilità decisionale in ambito scolastico e sanitario, integrano i giustificati motivi richiesti dalla
5 norma per la modifica delle condizioni precedentemente stabilite.
Alla luce di ciò, la domanda di affidamento esclusivo deve essere valutata secondo il criterio dell'interesse preminente del minore, sancito dagli articoli
337‑bis e 337‑ter c.c., potendo il giudice disporre l'affidamento esclusivo qualora l'affidamento condiviso risulti contrario a tale interesse per l'inidoneità di uno dei genitori o per la grave conflittualità non governabile con strumenti cooperativi, come previsto dall'articolo 337‑quater c.c. Nel corso del giudizio, i provvedimenti interinali adottati ai sensi degli articoli
473‑bis.22 e 473‑bis.23 c.p.c. hanno condotto all'attribuzione esclusiva dell'esercizio della responsabilità genitoriale alla madre, provvedimento che la presente decisione ritiene di confermare.
All'udienza del 9 settembre 2024 sono state acquisite le dichiarazioni delle parti in ordine alle modalità di frequentazione tra padre e figlio, confermate nella prassi come due pomeriggi infrasettimanali e fine settimana alternati senza pernotto. In tale sede la madre ha insistito per l'inserimento di una figura educativa nel percorso di sostegno e per l'attribuzione autonoma delle decisioni scolastiche e sanitarie, mentre il padre si è opposto all'affido esclusivo, chiedendo di poter condurre il minore presso la propria abitazione,
pur dichiarandosi disponibile agli accessi dei Servizi e all'osservazione padre‑figlio. Con ordinanza del 10 settembre 2024, il Tribunale ha confermato provvisoriamente il regime del decreto del 30 giugno 2022, disponendo la prosecuzione dell'incarico al Consultorio con osservazione dell'interazione padre‑figlio e visita domiciliare presso l'abitazione del nucleo paterno, nonché
richiedendo elementi valutativi sull'eventuale inserimento di una figura educativa e sulla modalità di affido più confacente all'interesse del minore.
La relazione consultoriale del 3‑4 settembre 2024 ha documentato colloqui individuali e congiunti con i genitori e un'osservazione madre‑bambino,
mentre sono rimasti inevasi l'incontro di osservazione padre‑figlio, per
6 mancata presentazione del padre, e la visita domiciliare, disdetta all'ultimo momento senza riprogrammazione. Sul piano sostanziale, la relazione ha evidenziato criticità del padre nella programmazione e comunicazione dei cambiamenti familiari e nella co‑genitorialità, raccomandando il mantenimento di un collocamento prevalente presso la madre, tempi di frequentazione fuori dal nuovo nucleo del padre e un adeguato tempo esclusivo padre‑figlio. Successivamente, la relazione del 15 gennaio 2025 ha riferito l'impossibilità di proseguire l'incarico, per aver reputato, il padre,
l'intervento come inutile e intrusivo nel suo nuovo contesto di vita;
i Servizi
non hanno potuto completare gli accertamenti programmati, escludendo allo stato l'utilità di inserire un educatore domiciliare e rinnovando solo la disponibilità a supportare la co‑genitorialità su richiesta.
Su tale base, con ordinanza del 28 gennaio 2025, il giudice ha rilevato due circostanze sopravvenute: l'inibitoria e l'ammonimento del Garante per la protezione dei dati personali al convenuto per la pubblicazione sui social della fotografia del figlio nonostante il dissenso della madre, e la impossibilità per il
Consultorio di espletare l'incarico per contegno ostativo del convenuto rispetto agli accessi e alle osservazioni richieste. Ha quindi disposto l'affido esclusivo alla madre, confermando per il resto le condizioni del decreto del
2022. Le note scritte del 24 gennaio 2025 della parte ricorrente hanno, infatti,
precisato che l'“inceppo” segnalato dai Servizi corrispondeva al rifiuto del padre e della sua compagna di consentire il sopralluogo presso l'abitazione del nuovo nucleo, nonché hanno richiamato il provvedimento del Garante del
13 novembre 2024 quale ulteriore indice di carenza nella protezione dei dati e nella tutela dell'immagine del minore.
Alla luce di tali risultanze, risulta evidente che l'affidamento condiviso non è
più attuale, poiché l'interesse di esige una regia decisionale unitaria, Per_1
con capacità di presa in carico costante degli aspetti scolastici e sanitari e una
7 continuità del luogo di riferimento. La misura dell'affidamento esclusivo alla madre, con attribuzione alla stessa delle decisioni di maggiore interesse concernenti istruzione, educazione, salute, residenza e documenti per l'espatrio ai sensi dell'art. 337-quater, u.c., c.c., assicura la necessaria effettività
della cura, senza pregiudicare la relazione con il padre, da regolarsi secondo modalità coerenti con le indicazioni dei Servizi e con i provvedimenti già in essere. La conferma dell'affido esclusivo è pertanto conforme ai parametri normativi di cui agli articoli 337‑quater e 337‑ter c.c., nonché al criterio dell'interesse superiore del minore, e si colloca nel solco della scansione processuale consentita dagli articoli 473‑bis.22, 473‑bis.23 e 473‑bis.29 c.p.c.,
che legittimano l'adozione e la modifica dei provvedimenti provvisori a fronte di giustificati motivi, come verificatisi nel corso del presente giudizio.
Non appare superfluo osservare che la richiesta della madre di amministrare l'indennità erogata al figlio rimane assorbita nei poteri conferitele nell'ambito dell'affido esclusivo.
2.2. Esclusione dell'ascolto del minore.
Il minore è infradodicenne, essendo nato il [...], e Persona_1
pertanto l'ascolto non è obbligatorio ai sensi dell'articolo 473‑bis.4, comma 4,
c.p.c., che prevede la possibilità di omettere l'audizione quando il minore non abbia compiuto dodici anni e non risulti capace di discernimento. Nel caso di specie, dalle relazioni del Consultorio familiare versate in atti, nonché dalle allegazioni delle parti, non emergono elementi idonei a ritenere il minore dotato di sufficiente capacità di discernimento. Le valutazioni degli operatori consultoriali hanno evidenziato la presenza di fragilità emotive e di disturbi funzionali già diagnosticati, che incidono sulla possibilità di esprimere opinioni autonome e consapevoli in ordine alle scelte oggetto del presente procedimento. Anche le parti, nelle rispettive deduzioni, non hanno mai prospettato l'opportunità di procedere all'ascolto, né hanno allegato
8 circostanze tali da far ritenere il minore in grado di comprendere il significato delle decisioni da assumere e di manifestare una volontà libera da condizionamenti.
Alla luce di tali risultanze, il Collegio ritiene che l'audizione del minore non sia necessaria, né utile ai fini della decisione, e che la sua esclusione sia conforme al disposto normativo e al superiore interesse del bambino, evitando di esporlo a ulteriori fattori di stress in un contesto già caratterizzato da elevata conflittualità genitoriale.
2.3. Frequentazioni tra padre e figlio.
La regolazione delle frequentazioni deve essere effettuata nel rispetto del principio di continuità della relazione con entrambi i genitori, sancito dall'articolo 337-ter c.c., ma sempre subordinatamente al superiore interesse del minore. Nel caso in esame, non è stato possibile completare l'incarico conferito al Consultorio familiare (che avrebbe dovuto fornire elementi di valutazione sull'opportunità di modificare le modalità di visita), a causa delle condotte ostative del padre, il quale ha impedito l'osservazione dell'interazione con il figlio e la visita domiciliare presso la propria abitazione.
Tale circostanza, già rilevata nelle relazioni dei Servizi e ribadita nell'ordinanza del 28 gennaio 2025, esclude la possibilità di ampliare le frequentazioni come richiesto dal convenuto, non essendo disponibili dati aggiornati e attendibili sull'idoneità del nuovo contesto familiare paterno e sulla capacità del genitore di garantire al minore un ambiente sicuro e stabile.
Pertanto, sul punto deve essere confermato il provvedimento del 30 giugno
2022, che prevede il collocamento prevalente del minore presso la madre e le modalità di visita paterna già disciplinate, consistenti in due pomeriggi infrasettimanali e un fine settimana alternato, senza pernotto, presso l'abitazione dei nonni paterni. Tale assetto, già ritenuto idoneo a contemperare il diritto del minore alla relazione con il padre con l'esigenza di tutela del suo
9 equilibrio psico-fisico, rimane allo stato la soluzione più conforme al suo interesse.
Resta ferma la facoltà per i genitori di accedere di comune accordo al
Consultorio familiare per proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità,
così da favorire la collaborazione e agevolare, in prospettiva, un più sereno accesso del figlio al padre. Tale possibilità, pur non incidendo sull'attuale regolazione delle frequentazioni, costituisce uno strumento utile per ridurre la conflittualità e promuovere la responsabilità condivisa, in coerenza con il principio di bigenitorialità.
2.4. Domanda di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento.
La madre ha chiesto che l'assegno mensile di mantenimento posto a carico del padre sia corrisposto mediante pagamento diretto da parte del datore di lavoro del convenuto, ai sensi delle disposizioni in materia di obblighi alimentari. Il padre si è opposto a tale richiesta, deducendo di aver sempre adempiuto, salvo un ritardo circoscritto all'adeguamento ISTAT,
successivamente sanato.
Sul punto, non vi è luogo a provvedere. Come già precisato nell'ordinanza resa ai sensi dell'articolo 473-bis.22 c.p.c., la domanda non può trovare accoglimento in questa sede, atteso che l'eventuale ordine di pagamento diretto è disciplinato dall'articolo 473-bis.37 c.p.c. e presuppone l'attivazione di una iniziativa del creditore, sul presupposto di un provvedimento esecutivo (qual è quello del 2022) e senza che sia richiesto l'ordine del giudice,
non potendo dunque essere disposto nel contesto del presente giudizio di modifica delle condizioni di affidamento. Pertanto, la richiesta deve essere disattesa.
3. Spese di lite.
Le spese seguono la regola della soccombenza, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c.,
non ravvisandosi giusti motivi per la compensazione. La domanda proposta
10 dalla parte attrice è stata integralmente accolta, mentre le difese del convenuto sono state disattese. Pertanto, il convenuto deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte attrice, che si liquidano,
in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche,
tenuto conto del valore e della complessità della causa, nella misura complessiva di euro 6.700,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
in modifica del decreto del Tribunale di Pordenone del 30 giugno 2022,
affida il minore nato il [...], alla madre Persona_1 [...]
alla quale è attribuito in via esclusiva l'esercizio della CP_1
responsabilità genitoriale, ai sensi dell'articolo 337‑quater c.c.; la madre potrà
adottare in autonomia e senza il consenso del padre tutte le decisioni di maggior interesse per il minore, concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale e il rilascio di documenti validi per l'espatrio.
Conferma, per quanto attiene alle modalità di frequentazione tra padre e figlio, le condizioni stabilite con il decreto del Tribunale di Pordenone del 30
giugno 2022, consistenti in due pomeriggi infrasettimanali e un fine settimana alternato senza pernotto, presso l'abitazione dei nonni paterni, restando ferma la facoltà per i genitori di accedere di comune accordo al Consultorio familiare per proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità.
Conferma, per quanto attiene al mantenimento del minore, le condizioni stabilite con il decreto del Tribunale di Pordenone del 30 giugno 2022.
Dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di parte attrice volta a ottenere l'ordine di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte
11 del datore di lavoro del convenuto.
Condanna il convenuto a rifondere alla parte attrice le spese CP_2
di lite, che si liquidano in euro 6.700,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso in Pordenone, in data 12/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 742/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv.to BARNA AURELIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_2 C.F._2
dell'avv.to MUZZUPAPPA GIUSEPPE, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di affido di figlio nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 473-
bis.28 c.p.c. e cioè
per parte attrice “Nel Merito: disattesa e reietta ogni diversa e contraria
1 istanza, a parziale modifica del provvedimento emesso dal Tribunale di
Pordenone in data 30.06.2024 nel procedimento 217/2022 V.G. - Tribunale di
Pordenone, ed a conferma del provvedimento emesso dall'intestato Tribunale
il 28.01.2025, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone, fermo il collocamento del minore presso la madre, sig.ra odierna ricorrente Persona_1 CP_1
disporre l'affidamento del figlio minore in via esclusiva a favore della Per_1
predetta odierna ricorrente la quale lo eserciterà ai sensi ed agli effetti dell'art. 337 quater c.c., nonché disporre in conseguenza che l'amministrazione dell'indennità erogata dall' a favore di (giacente sul cc presso la CP_3 Per_1
Banca BCC Pordenonese e Monsile, IBAN: [...])
venga esplicata in via esclusiva dalla sola madre sig.ra ; Controparte_1
Disporre, ulteriormente, il pagamento diretto da parte del datore di lavoro
(chiunque esso sia) del sig. a favore della sig.ra dell'assegno CP_2 CP_1
mensile di mantenimento ordinario del figlio minore liquidato dal Tribunale
di Pordenone a carico dell'odierno resistente con provvedimento del
30.06.2022 nella misura attuale (adeguata secondo indici Istat) di Euro 374,02 e da aggiornarsi annualmente ogni mese di luglio, mediante versamento sul cc intestato alla ricorrente presso la Banca BCC Pordenonese e Monsile, IBAN:
[...]; Da ultimo, la ricorrente insta per la prosecuzione del monitoraggio della relazione genitoriale paterna anche successivamente alla definizione del presente procedimento, un tanto nel precipuo interesse del minore e su richiesta di attivazione da parte anche di uno solo dei genitori. Un tanto ferme tutte le altre disposizioni assunte con provvedimento del 30.06.2022 nel procedimento n. 217/22 V.G. - Tribunale di
Pordenone. Spese di lite rifuse oltre accessori come per legge. In Via
Istruttoria: in aggiornamento alla documentazione già prodotta, si allega prospetto PI percepita dalla sig.ra e si chiede ordinarsi al sig. CP_1
la produzione delle ultime 3 buste paga;
da ultimo, ove dovesse CP_2
2 ritenersi necessario l'integrazione dell'impianto probatorio documentale già
fornito da parte ricorrente, quest'ultima ribadisce tutte le istanze ed eccezioni già formulate nei propri precedenti atti al contenuto dei quali si riporta,
istanze ed eccezioni da intendersi qui riportate. Con ogni più ampia salvezza”.
per parte convenuta “Nel merito: - Si chiede la conferma dell'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori e ci si oppone fermamente Per_1
all'affidamento in via esclusiva oppur condiviso ma rafforzato in favore della madre, non sussistendone i presupposti in fatto e in diritto, non essendo allo stato provata alcuna negligenza da parte del padre tale da revocare l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori. - Si chiede, quindi, che vengano confermate le modalità di visita di cui al decreto reso procedimento
217/2022 V.G.- Tribunale di Pordenone – datato 30/06/2022, con pernottamento presso il padre nei week end che il bambino trascorre con il suddetto genitore,
anche per ragioni logistiche dal momento che attualmente il deducente risiede a Meduna di Livenza (TV) ovvero a circa 40 Km di distanza da dove abita
- Ci si oppone altresì all'esercizio delle visite parentali in forma Per_1
protetta con la figura dell'educatore e sotto diretto monitoraggio del
Consultorio familiare territorialmente competente, non ravvisandone il motivo. - Ci si oppone alla richiesta di pagamento diretto da parte del datore di lavoro del Sig. dal momento che il deducente dal mese di Gennaio CP_2
ad oggi ha sempre versato regolarmente il suddetto assegno e l'inadempienza
è circoscritta all'aumento ISTAT”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
3
1. Fatti controversi.
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da
[...]
nei confronti di per la modifica delle condizioni di CP_1 CP_2
affidamento del figlio minore nato il [...] dalla Persona_1
relazione more uxorio intercorsa tra le parti. La convivenza è cessata nel 2021,
allorché il convenuto ha intrapreso una nuova relazione sentimentale, dalla quale è nata una figlia.
Con provvedimento del 30 giugno 2022, il Tribunale di Pordenone aveva disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, regolando le modalità di visita paterna e ponendo a carico del padre un assegno mensile di mantenimento,
oltre alla metà delle spese straordinarie. Successivamente, nell'ottobre 2022,
era stato introdotto il pernotto del minore presso il padre nei fine settimana,
sempre presso l'abitazione dei nonni paterni.
La ricorrente deduce che, a partire dall'ottobre 2023, il comportamento del padre avrebbe determinato un grave pregiudizio per il figlio,
compromettendone l'equilibrio psico-fisico. In particolare, vengono allegati episodi di trascuratezza nella cura sanitaria (omessa somministrazione di terapia antibiotica, eruzioni cutanee attribuite a scarsa vigilanza, bruciatura alla mano), nonché l'imposizione della frequentazione della nuova famiglia del resistente, contraria alle indicazioni del Consultorio. Si lamenta altresì
l'assenza del padre nella gestione scolastica e nelle cure ordinarie e straordinarie, il mancato versamento integrale dell'assegno di mantenimento per alcuni mesi e la pubblicazione non autorizzata di fotografie del minore sui social network.
Il convenuto contesta integralmente le allegazioni avversarie, sostenendo di aver sempre rispettato le modalità di visita e di non aver mai trascurato il figlio. Gli episodi riferiti vengono ricondotti a circostanze fortuite (allergia ai
4 gatti, incidente domestico), mentre si nega di aver imposto la frequentazione della nuova compagna e dei suoi figli. Il resistente afferma di aver partecipato alla vita scolastica del minore e di aver provveduto regolarmente al versamento dell'assegno, salvo un ritardo limitato all'adeguamento ISTAT,
poi sanato.
Le parti, pertanto, si contrappongono sulla valutazione delle condotte paterne e sulla loro incidenza sull'interesse del minore, nonché sulla sussistenza dei presupposti per modificare il regime di affidamento condiviso disposto nel
2022.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.1. Modifica dell'affido del figlio minore e conformità al suo interesse
dell'affido esclusivo alla madre.
In via preliminare, occorre rilevare la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 473‑bis.29 c.p.c. per procedere alla modifica del provvedimento del
30 giugno 2022. Come chiarito nell'ordinanza resa ai sensi dell'articolo
473‑bis.22 c.p.c., il contraddittorio tra le parti è stato garantito e sono stati acquisiti elementi sopravvenuti idonei a giustificare la revisione delle condizioni di affidamento. In particolare, il mutamento del contesto familiare paterno, con la costituzione di un nuovo nucleo di convivenza, ha imposto la riorganizzazione delle frequentazioni del minore e ha reso necessario verificare se il regime di affidamento condiviso fosse ancora conforme al superiore interesse del bambino. Inoltre, le incertezze relazionali ed educative del padre, già considerate nel decreto del 2022, hanno trovato conferma e aggravamento, come evidenziato dalle difficoltà di collaborazione con i
Servizi incaricati e dalle condotte ostative che hanno impedito il completamento dell'osservazione padre‑figlio e della visita domiciliare. Tali
circostanze, unitamente alla necessità di assicurare stabilità decisionale in ambito scolastico e sanitario, integrano i giustificati motivi richiesti dalla
5 norma per la modifica delle condizioni precedentemente stabilite.
Alla luce di ciò, la domanda di affidamento esclusivo deve essere valutata secondo il criterio dell'interesse preminente del minore, sancito dagli articoli
337‑bis e 337‑ter c.c., potendo il giudice disporre l'affidamento esclusivo qualora l'affidamento condiviso risulti contrario a tale interesse per l'inidoneità di uno dei genitori o per la grave conflittualità non governabile con strumenti cooperativi, come previsto dall'articolo 337‑quater c.c. Nel corso del giudizio, i provvedimenti interinali adottati ai sensi degli articoli
473‑bis.22 e 473‑bis.23 c.p.c. hanno condotto all'attribuzione esclusiva dell'esercizio della responsabilità genitoriale alla madre, provvedimento che la presente decisione ritiene di confermare.
All'udienza del 9 settembre 2024 sono state acquisite le dichiarazioni delle parti in ordine alle modalità di frequentazione tra padre e figlio, confermate nella prassi come due pomeriggi infrasettimanali e fine settimana alternati senza pernotto. In tale sede la madre ha insistito per l'inserimento di una figura educativa nel percorso di sostegno e per l'attribuzione autonoma delle decisioni scolastiche e sanitarie, mentre il padre si è opposto all'affido esclusivo, chiedendo di poter condurre il minore presso la propria abitazione,
pur dichiarandosi disponibile agli accessi dei Servizi e all'osservazione padre‑figlio. Con ordinanza del 10 settembre 2024, il Tribunale ha confermato provvisoriamente il regime del decreto del 30 giugno 2022, disponendo la prosecuzione dell'incarico al Consultorio con osservazione dell'interazione padre‑figlio e visita domiciliare presso l'abitazione del nucleo paterno, nonché
richiedendo elementi valutativi sull'eventuale inserimento di una figura educativa e sulla modalità di affido più confacente all'interesse del minore.
La relazione consultoriale del 3‑4 settembre 2024 ha documentato colloqui individuali e congiunti con i genitori e un'osservazione madre‑bambino,
mentre sono rimasti inevasi l'incontro di osservazione padre‑figlio, per
6 mancata presentazione del padre, e la visita domiciliare, disdetta all'ultimo momento senza riprogrammazione. Sul piano sostanziale, la relazione ha evidenziato criticità del padre nella programmazione e comunicazione dei cambiamenti familiari e nella co‑genitorialità, raccomandando il mantenimento di un collocamento prevalente presso la madre, tempi di frequentazione fuori dal nuovo nucleo del padre e un adeguato tempo esclusivo padre‑figlio. Successivamente, la relazione del 15 gennaio 2025 ha riferito l'impossibilità di proseguire l'incarico, per aver reputato, il padre,
l'intervento come inutile e intrusivo nel suo nuovo contesto di vita;
i Servizi
non hanno potuto completare gli accertamenti programmati, escludendo allo stato l'utilità di inserire un educatore domiciliare e rinnovando solo la disponibilità a supportare la co‑genitorialità su richiesta.
Su tale base, con ordinanza del 28 gennaio 2025, il giudice ha rilevato due circostanze sopravvenute: l'inibitoria e l'ammonimento del Garante per la protezione dei dati personali al convenuto per la pubblicazione sui social della fotografia del figlio nonostante il dissenso della madre, e la impossibilità per il
Consultorio di espletare l'incarico per contegno ostativo del convenuto rispetto agli accessi e alle osservazioni richieste. Ha quindi disposto l'affido esclusivo alla madre, confermando per il resto le condizioni del decreto del
2022. Le note scritte del 24 gennaio 2025 della parte ricorrente hanno, infatti,
precisato che l'“inceppo” segnalato dai Servizi corrispondeva al rifiuto del padre e della sua compagna di consentire il sopralluogo presso l'abitazione del nuovo nucleo, nonché hanno richiamato il provvedimento del Garante del
13 novembre 2024 quale ulteriore indice di carenza nella protezione dei dati e nella tutela dell'immagine del minore.
Alla luce di tali risultanze, risulta evidente che l'affidamento condiviso non è
più attuale, poiché l'interesse di esige una regia decisionale unitaria, Per_1
con capacità di presa in carico costante degli aspetti scolastici e sanitari e una
7 continuità del luogo di riferimento. La misura dell'affidamento esclusivo alla madre, con attribuzione alla stessa delle decisioni di maggiore interesse concernenti istruzione, educazione, salute, residenza e documenti per l'espatrio ai sensi dell'art. 337-quater, u.c., c.c., assicura la necessaria effettività
della cura, senza pregiudicare la relazione con il padre, da regolarsi secondo modalità coerenti con le indicazioni dei Servizi e con i provvedimenti già in essere. La conferma dell'affido esclusivo è pertanto conforme ai parametri normativi di cui agli articoli 337‑quater e 337‑ter c.c., nonché al criterio dell'interesse superiore del minore, e si colloca nel solco della scansione processuale consentita dagli articoli 473‑bis.22, 473‑bis.23 e 473‑bis.29 c.p.c.,
che legittimano l'adozione e la modifica dei provvedimenti provvisori a fronte di giustificati motivi, come verificatisi nel corso del presente giudizio.
Non appare superfluo osservare che la richiesta della madre di amministrare l'indennità erogata al figlio rimane assorbita nei poteri conferitele nell'ambito dell'affido esclusivo.
2.2. Esclusione dell'ascolto del minore.
Il minore è infradodicenne, essendo nato il [...], e Persona_1
pertanto l'ascolto non è obbligatorio ai sensi dell'articolo 473‑bis.4, comma 4,
c.p.c., che prevede la possibilità di omettere l'audizione quando il minore non abbia compiuto dodici anni e non risulti capace di discernimento. Nel caso di specie, dalle relazioni del Consultorio familiare versate in atti, nonché dalle allegazioni delle parti, non emergono elementi idonei a ritenere il minore dotato di sufficiente capacità di discernimento. Le valutazioni degli operatori consultoriali hanno evidenziato la presenza di fragilità emotive e di disturbi funzionali già diagnosticati, che incidono sulla possibilità di esprimere opinioni autonome e consapevoli in ordine alle scelte oggetto del presente procedimento. Anche le parti, nelle rispettive deduzioni, non hanno mai prospettato l'opportunità di procedere all'ascolto, né hanno allegato
8 circostanze tali da far ritenere il minore in grado di comprendere il significato delle decisioni da assumere e di manifestare una volontà libera da condizionamenti.
Alla luce di tali risultanze, il Collegio ritiene che l'audizione del minore non sia necessaria, né utile ai fini della decisione, e che la sua esclusione sia conforme al disposto normativo e al superiore interesse del bambino, evitando di esporlo a ulteriori fattori di stress in un contesto già caratterizzato da elevata conflittualità genitoriale.
2.3. Frequentazioni tra padre e figlio.
La regolazione delle frequentazioni deve essere effettuata nel rispetto del principio di continuità della relazione con entrambi i genitori, sancito dall'articolo 337-ter c.c., ma sempre subordinatamente al superiore interesse del minore. Nel caso in esame, non è stato possibile completare l'incarico conferito al Consultorio familiare (che avrebbe dovuto fornire elementi di valutazione sull'opportunità di modificare le modalità di visita), a causa delle condotte ostative del padre, il quale ha impedito l'osservazione dell'interazione con il figlio e la visita domiciliare presso la propria abitazione.
Tale circostanza, già rilevata nelle relazioni dei Servizi e ribadita nell'ordinanza del 28 gennaio 2025, esclude la possibilità di ampliare le frequentazioni come richiesto dal convenuto, non essendo disponibili dati aggiornati e attendibili sull'idoneità del nuovo contesto familiare paterno e sulla capacità del genitore di garantire al minore un ambiente sicuro e stabile.
Pertanto, sul punto deve essere confermato il provvedimento del 30 giugno
2022, che prevede il collocamento prevalente del minore presso la madre e le modalità di visita paterna già disciplinate, consistenti in due pomeriggi infrasettimanali e un fine settimana alternato, senza pernotto, presso l'abitazione dei nonni paterni. Tale assetto, già ritenuto idoneo a contemperare il diritto del minore alla relazione con il padre con l'esigenza di tutela del suo
9 equilibrio psico-fisico, rimane allo stato la soluzione più conforme al suo interesse.
Resta ferma la facoltà per i genitori di accedere di comune accordo al
Consultorio familiare per proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità,
così da favorire la collaborazione e agevolare, in prospettiva, un più sereno accesso del figlio al padre. Tale possibilità, pur non incidendo sull'attuale regolazione delle frequentazioni, costituisce uno strumento utile per ridurre la conflittualità e promuovere la responsabilità condivisa, in coerenza con il principio di bigenitorialità.
2.4. Domanda di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento.
La madre ha chiesto che l'assegno mensile di mantenimento posto a carico del padre sia corrisposto mediante pagamento diretto da parte del datore di lavoro del convenuto, ai sensi delle disposizioni in materia di obblighi alimentari. Il padre si è opposto a tale richiesta, deducendo di aver sempre adempiuto, salvo un ritardo circoscritto all'adeguamento ISTAT,
successivamente sanato.
Sul punto, non vi è luogo a provvedere. Come già precisato nell'ordinanza resa ai sensi dell'articolo 473-bis.22 c.p.c., la domanda non può trovare accoglimento in questa sede, atteso che l'eventuale ordine di pagamento diretto è disciplinato dall'articolo 473-bis.37 c.p.c. e presuppone l'attivazione di una iniziativa del creditore, sul presupposto di un provvedimento esecutivo (qual è quello del 2022) e senza che sia richiesto l'ordine del giudice,
non potendo dunque essere disposto nel contesto del presente giudizio di modifica delle condizioni di affidamento. Pertanto, la richiesta deve essere disattesa.
3. Spese di lite.
Le spese seguono la regola della soccombenza, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c.,
non ravvisandosi giusti motivi per la compensazione. La domanda proposta
10 dalla parte attrice è stata integralmente accolta, mentre le difese del convenuto sono state disattese. Pertanto, il convenuto deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte attrice, che si liquidano,
in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche,
tenuto conto del valore e della complessità della causa, nella misura complessiva di euro 6.700,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
in modifica del decreto del Tribunale di Pordenone del 30 giugno 2022,
affida il minore nato il [...], alla madre Persona_1 [...]
alla quale è attribuito in via esclusiva l'esercizio della CP_1
responsabilità genitoriale, ai sensi dell'articolo 337‑quater c.c.; la madre potrà
adottare in autonomia e senza il consenso del padre tutte le decisioni di maggior interesse per il minore, concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale e il rilascio di documenti validi per l'espatrio.
Conferma, per quanto attiene alle modalità di frequentazione tra padre e figlio, le condizioni stabilite con il decreto del Tribunale di Pordenone del 30
giugno 2022, consistenti in due pomeriggi infrasettimanali e un fine settimana alternato senza pernotto, presso l'abitazione dei nonni paterni, restando ferma la facoltà per i genitori di accedere di comune accordo al Consultorio familiare per proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità.
Conferma, per quanto attiene al mantenimento del minore, le condizioni stabilite con il decreto del Tribunale di Pordenone del 30 giugno 2022.
Dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di parte attrice volta a ottenere l'ordine di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte
11 del datore di lavoro del convenuto.
Condanna il convenuto a rifondere alla parte attrice le spese CP_2
di lite, che si liquidano in euro 6.700,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso in Pordenone, in data 12/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
12