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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 22/12/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 475/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Giancarlo Di Genio, giusta procura in atti
Ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli, in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep. Persona_1
80974/21569;
Resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 15/04/2021, , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla TU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1/2020 R.G.), chiedeva al giudicante dichiarare “che il sig. , nato a [...]
1 BA (Sa) il 23/01/1968 è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa ai sensi dell'art.12 della legge 118/71 e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge 18/80 e 508/88) nonchè portatore di handicap grave con necessità di assistenza permanente - continuativa e globale ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 dalla data della domanda amministrativa (22/07/2019)”. Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' in data 08/11/2021, la quale CP_1 contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
2.1 Si rileva che in data 19 novembre 2021 veniva nominato TU (dott.ssa Per_2
, la quale depositava il proprio elaborato peritale in data 12 ottobre 2022.
[...]
In seguito a richiesta di chiarimenti, in data 30 aprile 2024, perveniva rinuncia all'incarico da parte del TU Disposta nuova TU (dott. Persona_2
, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e Persona_3 dispositivo contestuali. Quanto alle risultanze dell'elaborato depositato in data 22/08/2025, e relativo all'odierno giudizio, il c.t.u. ha riferito che, in ragione dell'esame della nuova documentazione ed in seguito ad una nuova visita, è affetto da Parte_1
“Disturbo delirante sub-cronico di tipo parafrenico con espansività timica ed assettamento megalomanico, in terapia con antipsicotico in formulazione depot. Obesità di terza classe (BMI = 43,02) con complicanze artrosiche. Cardiopatia ipertensiva. Lieve insufficienza mitrotricuspidale”. Pertanto, esso TU ha aggiunto che, nonostante le predette infermità in capo a
, non sussiste diritto ad indennità di accompagnamento e non Parte_1 sussiste diritto ai benefici previsti dall'articolo 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n° 104; le valutazioni rese dal dott. in questa sede si condividono in Per_3 quanto fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale. Nondimeno, deve precisarsi che esso TU ha aggiunto che il ricorrente è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (cento per cento) e con diritto a pensione di inabilità a decorrere dalla data della domanda amministrativa (22/07/2019). Ne discende che la domanda merita accoglimento parziale (per quanto di ragione); in definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal TU) dei soli requisiti sanitari propri per il riconoscimento della pensione d'inabilità.
3.1 Le spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi) vanno compensate in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, il che integra un'ipotesi di soccombenza reciproca. Le spese relative alle CCTTU, espletate tanto nella presente fase quanto in quella di accertamento tecnico preventivo, vanno poste invece a carico dell' (in quanto CP_1 parte sostanzialmente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo;
quanto
2 alla ctu a firma della dott.ssa le stesse vanno ridotte di 1/3 stante il tardivo Per_2 deposito dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che Parte_1
[nato a [...], il [...]] si trova nelle condizioni
[...] sanitarie proprie per il riconoscimento della pensione di inabilità a decorrere dalla data della domanda amministrativa (22/07/2019) e NON si trova nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento né nella condizione di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge 104/92;
2) compensa integralmente le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla TU espletata nella fase di ATP a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_4
4) pone le spese relative alla TU espletata nella presente fase a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. ed in euro 170,00 per onorari, oltre Persona_3 eventuali accessori di legge, in favore della dott.ssa Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 22/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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