CA
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 327/2024
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
Dott. Francesca Altrui Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 327/2024
Tra
, e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'Avv. Tiziana Zeppa Bartoletti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Gubbio,
Via del Cavarello n.13, come da procura in atti
CP_1
e
Contumace CP_2
e con l'intervento del
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
PERUGIA
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.34/24 con cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale a carico dei reclamanti
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per la società nonché e : Parte_1 Parte_3 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, previa sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di tutti gli altri atti di gestione ai sensi dell'art. 52 CCI, accogliere il presente reclamo avverso la sentenza n. 34/2024 resa nel procedimento RG 11-1/2024 del Tribunale Ordinario di Perugia III Sezione Civile –Ufficio Procedure concorsuali in data 10/05/2024 notificata
a mezzo pec il 15/05/2024, con la quale si dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società con sede in Gubbio Loc. Semonte c.f./p.i. Controparte_3
e dei soci e e per l'effetto revocare la dichiarazione P.IVA_1 Parte_3 Parte_2
di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della e dei soci Parte_1
e statuendo che si tratta di impresa minore non soggetta alla Parte_2 Parte_3 procedura invocata e quindi rigettare l'istanza presentata da e disporre in ordine CP_2
alla regolarità della notifica al socio nonché su ogni questione relativa alla dichiarazione Pt_3 di conformità dell'atto notificato, il tutto con vittoria delle spese e competenze professionali da liquidarsi secondo quanto previsto dal DM 147 del 13/08/2022.”
Per la Procura generale della Repubblica:
“Rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale con rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della stessa”
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente la , e interponevano Parte_1 Parte_3 Parte_2
reclamo avverso la sentenza n.34/24 con cui il Tribunale di Perugia aveva dichiarato, su istanza del creditore , l'apertura della liquidazione giudiziale a loro carico, in quanto a loro dire CP_2 la società non possedeva i requisiti di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale previsti dall'art.2 del CCII. Deducevano, in particolare, che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che la stessa non fosse un'impresa minore e, a dimostrazione di ciò, provvedevano a depositare in questa sede una serie di dichiarazioni fiscali ai fini dell'Irap e dell'Iva da cui emergeva il mancato superamento degli indicati limiti dimensionali e ciò a seguito, da una parte, della contrazione dei proprio affari subita nel periodo pandemico e, dall'altra, dell'insorgere a carico di di una patologia che Parte_2 aveva notevolmente ridotto la sua capacità lavorativa nell'attività della società, avente ad oggetto la preparazione di prodotti dolciari sia per la loro vendita al dettaglio che per forniture e catering in favore di terzi. I reclamanti lamentavano poi che il Tribunale era incorso in evidenti errori nella valutazione dei documenti contabili da essi depositati al fine di evidenziare la qualità di impresa minore in capo alla ed insistevano pertanto nella riforma della relativa decisione. Parte_1
Il creditore , benché ritualmente citato, restava contumace. CP_2 La Procura della Repubblica evidenziando come il corredo documentale offerto dalla reclamante fosse insufficiente a provare il possesso, da parte sua, dei requisiti dimensionali minori in questione chiedeva il rigetto del reclamo.
All'udienza del 7/10/24, udita la discussione delle parti, la Corte riservava la decisione.
Si osserva che il reclamo risulta infondato.
Debbono anzitutto rigettarsi le doglianze dei reclamanti circa la pretesa incertezza dell'oggetto dell'attestazione di conformità della copia notificata del ricorso resa dal difensore del creditore istante in quanto lo stesso avrebbe notificato sia una copia integrale del ricorso, priva della procura, sia una copia della prima pagina dello stesso ricorso su cui compare invece la procura in suo favore: al riguardo si osserva infatti, da una parte, che le due copie della prima pagina del ricorso sono del tutto sovrapponibili e che, dall'altra, in assenza di contestazioni specifiche circa l'effettivo rilascio da parte del della procura all'Avv. Antonioli, apposta a margine di una delle due copie, l'attestazione CP_2
di conformità resa dal difensore appare comunque chiaramente riferibile al ricorso così come risultante dalla relativa copia integrale trasmessa in sede di notifica al comprensiva della Pt_3
procura che compare sulla seconda copia della prima pagina.
Venendo ora alle questioni relative alla pretesa non assoggettabilità della società debitrice alla liquidazione giudiziale, va premesso che l'art.2, comma 1, lett.d) esclude dall'assoggettabilità a tale procedura le c.d. imprese minori ossia quelle che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
“1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
”
L'onere della prova in merito alla congiunta ricorrenza di tali requisiti cedeva a carico dei debitori però in I grado avevano solo depositato delle mere “simulazioni” dei bilanci della società, né depositati né mai approvati dai soci, che come tali nulla potevano, e possono, dimostrare in relazione alle condizioni della società nel triennio precedente la domanda di liquidazione.
Deve rilevarsi che, indubbiamente, la prova privilegiata che una società debitrice può offrire a dimostrazione della dimensione del suo attivo patrimoniale, del suo fatturato e dell'entità dei suoi debiti è rappresentata dal bilancio regolarmente depositato presso il registro delle imprese: la Suprema
Corte ha precisato però che per quanto i bilanci rappresentino la prova privilegiata dei presupposti in questione, essi non ne rappresentano la prova legale: si veda ad esempio Cass. civ., sez. n.30516/18 secondo cui “In altri termini il bilancio di esercizio costituisce sì lo strumento di prova privilegiato dell'allegazione di non fallibilità fatta dall'imprenditore, nel solo senso della sua peculiare idoneità a chiarire a livello di fattispecie concreta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma di sicuro non una prova legale o una forma di onere esclusivo, essendo sempre possibile all'imprenditore procedere per altre vie alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, legge fall. (cfr., tra le più recenti decisioni, Cass. 23948/2018, Cass. 13746/2017, Cass. 24548/2016)”.
Dunque la società debitrice poteva anche produrre diversa documentazione da cui desumere la sua qualità di impresa minore e quindi la sua non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale ma va detto che la diversa documentazione depositata in atti dalla non dimostra le sue Parte_1
allegazioni in merito. Si osserva in primo luogo che non è stato depositato il libro giornale o il libro degli inventari o i registri fiscali;
risultano depositate solo le dichiarazioni ai fini dell'IRAP relative agli anni 2020, 2021, 2022 e la dichiarazione ai fini IVA relativa all'anno 2023.
Quanto al triennio rilevante nella specie si ritiene, giacché la norma di cui all'art.2 del CCII fa riferimento, ai fini in esame, “ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale”, istanza nella specie depositata nel gennaio del 2024, che tali esercizi antecedenti debbano essere quelli corrispondenti agli anni 2021, 2022 e 2023: si conviene, in altri termini, con le deduzioni di parte reclamante secondo cui non avrebbe dovuto essere considerato l'anno 2020 giacché la circostanza per cui, a gennaio 2024, non poteva essere stato già redatto il bilancio del 2023 non può condurre a diverse conclusioni stante il predetto tenore delle disposizioni di cui all'art.2 del CCII. Deve anche convenirsi con i reclamanti circa il fatto che il Tribunale non aveva rilevato correttamente le risultanze delle dichiarazioni IRAP in punto di ricavi posto che, in effetti, dall'esame delle stesse, emerge che l'ammontare dei ricavi negli anni considerati era al di sotto della soglia di legge.
Tuttavia la documentazione prodotta, come su premesso, non dimostra ugualmente la pretesa qualità di impresa minore della società debitrice, perché non fornisce dati in merito agli altri due requisiti indispensabili a tal fine ossia l'ammontare sotto-soglia anche dell'attivo patrimoniale e dei debiti sociali. Nulla infatti può desumersi in merito esaminando la dichiarazione a fini IVA, che peraltro è relativa al solo anno 2023 e non al triennio considerato. Né alcunché può desumersi dalle tre dichiarazioni a fini IRAP nelle quali nulla di preciso emerge sia con riguardo all'attivo patrimoniale sia, in particolare, in relazione all'ammontare dei debiti: cedeva infatti a carico della Parte_1
l'onere della prova circa l'ammontare di questi ultimi, che certamente non è limitato al solo
[...] debito nei confronti del creditore istante giacché risulta tuttora esistente l'ipoteca accesa CP_2 sull'immobile della società in occasione della stipula di un mutuo con la banca nel 2018, e la perdurante esistenza di tale ipoteca indica che v'è a tutt'oggi un residuo debito a carico della società di cui si sconosce del tutto l'entità. Nessuna documentazione è stata poi prodotta dai reclamanti al fine di dimostrare la loro posizione nei confronti del fisco. Rilevato dunque, per tutti gli indicati motivi, che la reclamante non ha provato di non aver superato i requisiti dimensionali in questione, il reclamo andrà rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e restano pertanto, non essendosi costituito il , a carico dei reclamanti. CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Rigetta il reclamo proposto dalla nonché e Parte_1 Parte_3 Parte_2
;
[...]
- Restano a carico dei reclamanti le spese processuali sostenute in questa sede;
- Da altresì atto della sussistenza, a carico dei medesimi, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 14/2/25.
La Consigliera rel. La Presidente
(d.ssa O. Paini) (d.ssa C. Matteini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
Dott. Francesca Altrui Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 327/2024
Tra
, e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'Avv. Tiziana Zeppa Bartoletti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Gubbio,
Via del Cavarello n.13, come da procura in atti
CP_1
e
Contumace CP_2
e con l'intervento del
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
PERUGIA
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.34/24 con cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale a carico dei reclamanti
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per la società nonché e : Parte_1 Parte_3 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, previa sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di tutti gli altri atti di gestione ai sensi dell'art. 52 CCI, accogliere il presente reclamo avverso la sentenza n. 34/2024 resa nel procedimento RG 11-1/2024 del Tribunale Ordinario di Perugia III Sezione Civile –Ufficio Procedure concorsuali in data 10/05/2024 notificata
a mezzo pec il 15/05/2024, con la quale si dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società con sede in Gubbio Loc. Semonte c.f./p.i. Controparte_3
e dei soci e e per l'effetto revocare la dichiarazione P.IVA_1 Parte_3 Parte_2
di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della e dei soci Parte_1
e statuendo che si tratta di impresa minore non soggetta alla Parte_2 Parte_3 procedura invocata e quindi rigettare l'istanza presentata da e disporre in ordine CP_2
alla regolarità della notifica al socio nonché su ogni questione relativa alla dichiarazione Pt_3 di conformità dell'atto notificato, il tutto con vittoria delle spese e competenze professionali da liquidarsi secondo quanto previsto dal DM 147 del 13/08/2022.”
Per la Procura generale della Repubblica:
“Rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale con rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della stessa”
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente la , e interponevano Parte_1 Parte_3 Parte_2
reclamo avverso la sentenza n.34/24 con cui il Tribunale di Perugia aveva dichiarato, su istanza del creditore , l'apertura della liquidazione giudiziale a loro carico, in quanto a loro dire CP_2 la società non possedeva i requisiti di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale previsti dall'art.2 del CCII. Deducevano, in particolare, che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che la stessa non fosse un'impresa minore e, a dimostrazione di ciò, provvedevano a depositare in questa sede una serie di dichiarazioni fiscali ai fini dell'Irap e dell'Iva da cui emergeva il mancato superamento degli indicati limiti dimensionali e ciò a seguito, da una parte, della contrazione dei proprio affari subita nel periodo pandemico e, dall'altra, dell'insorgere a carico di di una patologia che Parte_2 aveva notevolmente ridotto la sua capacità lavorativa nell'attività della società, avente ad oggetto la preparazione di prodotti dolciari sia per la loro vendita al dettaglio che per forniture e catering in favore di terzi. I reclamanti lamentavano poi che il Tribunale era incorso in evidenti errori nella valutazione dei documenti contabili da essi depositati al fine di evidenziare la qualità di impresa minore in capo alla ed insistevano pertanto nella riforma della relativa decisione. Parte_1
Il creditore , benché ritualmente citato, restava contumace. CP_2 La Procura della Repubblica evidenziando come il corredo documentale offerto dalla reclamante fosse insufficiente a provare il possesso, da parte sua, dei requisiti dimensionali minori in questione chiedeva il rigetto del reclamo.
All'udienza del 7/10/24, udita la discussione delle parti, la Corte riservava la decisione.
Si osserva che il reclamo risulta infondato.
Debbono anzitutto rigettarsi le doglianze dei reclamanti circa la pretesa incertezza dell'oggetto dell'attestazione di conformità della copia notificata del ricorso resa dal difensore del creditore istante in quanto lo stesso avrebbe notificato sia una copia integrale del ricorso, priva della procura, sia una copia della prima pagina dello stesso ricorso su cui compare invece la procura in suo favore: al riguardo si osserva infatti, da una parte, che le due copie della prima pagina del ricorso sono del tutto sovrapponibili e che, dall'altra, in assenza di contestazioni specifiche circa l'effettivo rilascio da parte del della procura all'Avv. Antonioli, apposta a margine di una delle due copie, l'attestazione CP_2
di conformità resa dal difensore appare comunque chiaramente riferibile al ricorso così come risultante dalla relativa copia integrale trasmessa in sede di notifica al comprensiva della Pt_3
procura che compare sulla seconda copia della prima pagina.
Venendo ora alle questioni relative alla pretesa non assoggettabilità della società debitrice alla liquidazione giudiziale, va premesso che l'art.2, comma 1, lett.d) esclude dall'assoggettabilità a tale procedura le c.d. imprese minori ossia quelle che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
“1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
”
L'onere della prova in merito alla congiunta ricorrenza di tali requisiti cedeva a carico dei debitori però in I grado avevano solo depositato delle mere “simulazioni” dei bilanci della società, né depositati né mai approvati dai soci, che come tali nulla potevano, e possono, dimostrare in relazione alle condizioni della società nel triennio precedente la domanda di liquidazione.
Deve rilevarsi che, indubbiamente, la prova privilegiata che una società debitrice può offrire a dimostrazione della dimensione del suo attivo patrimoniale, del suo fatturato e dell'entità dei suoi debiti è rappresentata dal bilancio regolarmente depositato presso il registro delle imprese: la Suprema
Corte ha precisato però che per quanto i bilanci rappresentino la prova privilegiata dei presupposti in questione, essi non ne rappresentano la prova legale: si veda ad esempio Cass. civ., sez. n.30516/18 secondo cui “In altri termini il bilancio di esercizio costituisce sì lo strumento di prova privilegiato dell'allegazione di non fallibilità fatta dall'imprenditore, nel solo senso della sua peculiare idoneità a chiarire a livello di fattispecie concreta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma di sicuro non una prova legale o una forma di onere esclusivo, essendo sempre possibile all'imprenditore procedere per altre vie alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, legge fall. (cfr., tra le più recenti decisioni, Cass. 23948/2018, Cass. 13746/2017, Cass. 24548/2016)”.
Dunque la società debitrice poteva anche produrre diversa documentazione da cui desumere la sua qualità di impresa minore e quindi la sua non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale ma va detto che la diversa documentazione depositata in atti dalla non dimostra le sue Parte_1
allegazioni in merito. Si osserva in primo luogo che non è stato depositato il libro giornale o il libro degli inventari o i registri fiscali;
risultano depositate solo le dichiarazioni ai fini dell'IRAP relative agli anni 2020, 2021, 2022 e la dichiarazione ai fini IVA relativa all'anno 2023.
Quanto al triennio rilevante nella specie si ritiene, giacché la norma di cui all'art.2 del CCII fa riferimento, ai fini in esame, “ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale”, istanza nella specie depositata nel gennaio del 2024, che tali esercizi antecedenti debbano essere quelli corrispondenti agli anni 2021, 2022 e 2023: si conviene, in altri termini, con le deduzioni di parte reclamante secondo cui non avrebbe dovuto essere considerato l'anno 2020 giacché la circostanza per cui, a gennaio 2024, non poteva essere stato già redatto il bilancio del 2023 non può condurre a diverse conclusioni stante il predetto tenore delle disposizioni di cui all'art.2 del CCII. Deve anche convenirsi con i reclamanti circa il fatto che il Tribunale non aveva rilevato correttamente le risultanze delle dichiarazioni IRAP in punto di ricavi posto che, in effetti, dall'esame delle stesse, emerge che l'ammontare dei ricavi negli anni considerati era al di sotto della soglia di legge.
Tuttavia la documentazione prodotta, come su premesso, non dimostra ugualmente la pretesa qualità di impresa minore della società debitrice, perché non fornisce dati in merito agli altri due requisiti indispensabili a tal fine ossia l'ammontare sotto-soglia anche dell'attivo patrimoniale e dei debiti sociali. Nulla infatti può desumersi in merito esaminando la dichiarazione a fini IVA, che peraltro è relativa al solo anno 2023 e non al triennio considerato. Né alcunché può desumersi dalle tre dichiarazioni a fini IRAP nelle quali nulla di preciso emerge sia con riguardo all'attivo patrimoniale sia, in particolare, in relazione all'ammontare dei debiti: cedeva infatti a carico della Parte_1
l'onere della prova circa l'ammontare di questi ultimi, che certamente non è limitato al solo
[...] debito nei confronti del creditore istante giacché risulta tuttora esistente l'ipoteca accesa CP_2 sull'immobile della società in occasione della stipula di un mutuo con la banca nel 2018, e la perdurante esistenza di tale ipoteca indica che v'è a tutt'oggi un residuo debito a carico della società di cui si sconosce del tutto l'entità. Nessuna documentazione è stata poi prodotta dai reclamanti al fine di dimostrare la loro posizione nei confronti del fisco. Rilevato dunque, per tutti gli indicati motivi, che la reclamante non ha provato di non aver superato i requisiti dimensionali in questione, il reclamo andrà rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e restano pertanto, non essendosi costituito il , a carico dei reclamanti. CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Rigetta il reclamo proposto dalla nonché e Parte_1 Parte_3 Parte_2
;
[...]
- Restano a carico dei reclamanti le spese processuali sostenute in questa sede;
- Da altresì atto della sussistenza, a carico dei medesimi, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 14/2/25.
La Consigliera rel. La Presidente
(d.ssa O. Paini) (d.ssa C. Matteini)