Decreto decisorio 10 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 10/08/2021, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/08/2021
N. 00435/2021 REG.PROV.PRES.
N. 01023/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1023 del 2015, proposto da
Righetti Carburanti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Lo Presti, Nicoletta Mobilio, Maria Rita Bettoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Nicoletta Mobilio in Mestre-Venezia, via Carducci, 13;
contro
Provincia di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Biancardi, Antonio Sartori, Isabella Sorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;
Comune di Negrar non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del ricorrente n. 0024481del 13.03.2015;
- del provvedimento n. 0040488 del 28 aprile 2015 di diniego dell'autorizzazione ad effettuare un accesso carraio a servizio di un impianto di distribuzione carburanti;
- degli atti e dei verbali delle conferenze interne di servizi tenutesi in data 12.03.2015 e 13.04.2015;
- della comunicazione prot. n. 127551 del 29 dicembre 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Verona;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 16 luglio 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 10 agosto 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO