Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/04/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1377 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, cod. fisc. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.03.1980, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Aloisio Francesca, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
cod. fisc. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26.12.1976, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Aloisio Francesca che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
– interveniente necessario –
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Conclusioni: Come indicate nell'istanza congiunta depositata in data 14.01.2025
e denominata “Accordo Divorzile”.
FATTO
Con ricorso depositato in corso di causa il 14.01.2025 — denominato “Accordo
Divorzile” e personalmente sottoscritto dalle parti e dal difensore — le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, richiedendo che il giudizio venga definito sulla base delle condizioni ivi indicate. Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e all'udienza di comparizione personale, sostituita dal deposito di note scritte, le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti, non ha manifestato alcuna opposizione.
DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Termini Imerese, con decreto n. cronol. 1082 del 17.01.2018;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Pag. 2 di 4 I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio e ai rapporti con la prole nel ricorso introduttivo, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (cfr. art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Alla luce dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Misilmeri, in data 22.07.2006, da e , Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 30, parte II, serie A, dell'anno 2006, alle condizioni riportate nel ricorso congiunto denominato
“Accordo divorzile” depositato telematicamente in data 14.01.2025;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 10/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in
Pag. 3 di 4 conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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