Ordinanza cautelare 14 gennaio 2009
Sentenza breve 22 marzo 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 22/03/2012, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00798/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03204/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
in forma semplificata ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3204 del 2008, proposto da:
IM D'IC, AN SO, TI GH, DA SA, WA AR, LI NU, SE AZ, SE CA, SC LI, NZ D'IC, NI ER, IO GL, SA VE, VI OC, NL OT, AN RE LA, OL AI, NE NA, SA NO, FI AN, CO IM FA, IM TO, SA EL, SE FI DR, EL SE AL, NI ER, IO AR IS, FI NS, AN EL, UC NI TO, TI LA, SE IA, GA RL PI, MB LI, AR AS, BA VI, ZI SA CA, AR ST IA, SE SA, IM CU, AN ER, EL ANro, SE RA, ET CA, LE ZI NT, SE ANnocito, RO IA, SC LA, EL SA NN, IO LL, SE FO, NI NE, SE NA, NI IC, IR SI, ET LO, NI CO XI, SA LI, SE LL, TT La RO, IO IT NN, ER IN, TI SE RA, NE Di MA, EL NI CA, SE IP, AN CO, AR IG, SE EN, ZI LI, GI D'AT, FI OR, SS TI, IO NZ, SA AV, FI IN, SE CA, MA RI, EL NN RU, NE TI, AR IO, NI TT, ET VI, GU SE ZI CI, SC RU, SE D'NI, IR OR, LO PO, SS IN, RR OV, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Antonello Leone, SA Litrico, con domicilio eletto presso lo stesso difensore, in IA, via Fimia, 35;
contro
- Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Disrt. Dello Stato di IA, domiciliataria per legge in IA, via Vecchia Ognina, 149;
- Comando Generale Aeronautica Militare, Aeronautica Militare - 41° Stormo Sigonella, non costituitosi in giudizio;
- INPDAP Sede di IA, oggi INPS, rappresentato e difeso dagli avv. AN Rizzo, Maria Assumma, con domicilio eletto presso AN Rizzo in IA, c/o Inpdap Pzza della Repubblica,26;
per l’annullamento
degli atti (come meglio descritti in ricorso) relativi alle modalita' di recupero dei contributi sospesi a seguito di eventi sismici nella provincia di IA anno 2002 e per il risarcimento dei danni;
nonché per la declaratoria del diritto dei ricorrenti alla restituzione dei contributi previdenziali sospesi a seguito dei detti eventi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Inpdap Sede di IA, oggi Inps;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 il dott. Calogero Ferlisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che all'Udienza di trattazione il difensore dei ricorrenti ha dichiarato di rinunziare ad ogni ipotizzabile impugnativa dell' O.P.C.M. 10.6.2005, n. 3442, ordinanza di Protezione civile emessa ai sensi dell'art. 5, L. 24 febbraio 1992, n. 225 (" Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile ");
- che, pertanto, il ricorso non può farsi rientrare nella speciale competenza funzionale del T.A.R. del Lazio prevista (in tema di situazioni emergenziali dichiarate ex art. 5 L. n. 225/1992) dall'art. 135 comma 1 lett. e) cod. proc. amm. (norma che sostituisce senza soluzione di continuità l'originaria previsione di cui all'art. 3, commi 2bis e ss., D.L. 245/2005, convertito con L. 21/2006, abrogato a decorrere dal 18.9.2010 proprio dal punto 34 dell'art. 4 dell'Allegato 4 del cod. proc. amm.);
Ritenuto, di conseguenza, che, per tutto quanto residua, il ricorso in esame rientra nella competenza territoriale di questo T.A.R., nella cui circoscrizione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, cod. proc. amm., è inclusa la sede di servizio dei ricorrenti;
Considerato che alla medesima udienza il difensore dei ricorrenti ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse;
- che la Difesa erariale ne ha preso atto insistendo tuttavia per la condanna alle spese della controparte;
Ritenuto che il Collegio non può che prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse e quindi dichiarare l'improcedibilità del ricorso;
- che le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, attesa la sottostante complessa situazione giuridica e di fatto, determinatasi a seguito degli eventi calamitosi di cui all'O.P.C.M. n. 3254/2002, come poi modificata dall'O.P.C.M. n. 3442/2005 (recante " Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici e vulcanici nel territorio della provincia di IA ") e dall'art. 6, comma 1-bis, D.L. 9.10.2006, n. 263 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. n. 290/2006 su cui si è espressa anche la Corte Costituzionale, con sent. 1 agosto 2008, n. 325 ed ord.za n. 302/2009 (vedasi in materia T.A.R. Sicilia, IA, Sez. 3^, sent. n. 3126/2011);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Diego Spampinato, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)