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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/01/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott. Elvira Palma - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 1163/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to CAZZOLLA CLAUDIO Pt_1
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'avv. ACQUAVIVA NICOLA CP_1
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza resa in data 13.4.2023, il Tribunale del lavoro di Bari in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei confronti della , ha CP_1 Pt_1
riconosciuto lo svolgimento delle mansioni superiori, dalla data di conseguimento dell'attestato di qualificazione professionale, condannando la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive tra la categoria A e la categoria B, livello economico Bs, dal 12.01.2016; ha rigettato nel resto il ricorso e ha interamente compensato le spese di lite.
2. Avverso la sentenza ha promosso appello la con ricorso del 10.10.2023 Pt_1 chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda.
3. Il lavoratore ha resistito con apposita memoria.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
4. Il lavoratore a sostegno della domanda aveva dedotto: a) di essere dipendente della Pt_1
dal 1.10.2008, inquadrato nel livello A della classificazione del personale così come
[...]
previsto dal CCNL Comparto Servizio Sanitario Nazionale come Ausiliario Specializzato, presso l'Ospedale San Paolo di Bari;
b) di svolgere le mansioni di Operatore Socio
Sanitario, occupandosi quotidianamente della cura, dell'igiene e dell'assistenza dei malati effettuando spesso anche piccole medicazioni in autonomia ed affiancando gli infermieri nelle medicazioni tecnicamente più importanti;
del supporto ai malati per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchiature medicali;
del supporto assistenziale diretto al paziente nel reparto;
di collaborare nelle attività finalizzate al mantenimento delle capacità psicofisiche residue al paziente e di ausilio nell'espletamento delle funzioni fisiologiche del paziente, aiutandoli anche nella deambulazione;
del lavaggio e disinfezione dei ferri contaminati, del trasporto del materiale biologico sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici secondo protocolli prestabiliti;
della raccolta e dello stoccaggio corretto dei rifiuti nonché la chiusura e la mobilitazione dei rifiuti speciali
(sangue, urine ecc); della attività di supporto diagnostico e di trasporto dei pazienti in sala operatoria o in radiologia previo barrellamento;
c) di svolgere le proprie mansioni affiancando altri colleghi dipendenti della convenuta;
d) di essere inserito nei turni con i colleghi OSS, anche in alternativa agli stessi, in modo da garantire quotidianamente lo svolgimenti dei compiti e delle attività proprie della qualifica BS;
e) di non svolgere le attività proprie del livello di formale inquadramento, quali la pulizia ed il riordino degli ambienti, in quanto affidata da anni agli operatori della Controparte_2
5. Il Giudice di prime cure ha premesso il percorso logico-giuridico diretto all'accertamento delle superiori mansioni in ossequio ai principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato le declaratorie contrattuali relative alla cat. A, B e B/S del C.C.N.L. Comparto
Sanità.
Ha ritenuto che i testi e , abbiano Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
2 confermato che il ricorrente sin dall'inizio dell'attività lavorativa presso il Pronto Soccorso del P.O. San Paolo, abbia svolto e continui a farlo le mansioni di cura dei pazienti, assistenza e igiene, trasporto in sala operatoria o radiologia, ausilio per l'espletamento delle funzioni fisiologiche, lavaggio e disinfezione dei ferri contaminati, trasporto di campioni biologici, raccolta e stoccaggio di rifiuti, pulizia e riordino degli ambienti, senza la necessaria presenza di altre figure professionali presenti nell'unità operativa.
Ha dato rilievo all'attestato di qualificazione professionale conseguito dal in data CP_1
12.01.2016 idoneo a consentire lo svolgimento dell'attività di operatore socio sanitario.
Ha concluso affermando che ha svolto la prevalente attività di cura alla persona, che CP_1 specifica la figura professionale dell'operatore socio sanitario, con il riconoscimento in suo favore delle differenze retributive tra la categoria A e quella B, livello Bs, dalla data di conseguimento dell'attestato di qualificazione professionale, rigettando la domanda di inquadramento superiore.
6. Con il primo motivo di appello, la deduce la nullità della sentenza per omessa Pt_1
pronuncia sulla nullità del ricorso – violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. con riferimento all'art. 414 c.p.c.
Sostiene che la parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio aveva omesso totalmente di indicare le mansioni che avrebbe dovuto svolgere in virtù del suo profilo professionale di ausiliario specializzato, limitandosi ad affermare al punto 13) del ricorso in modo generico e non precisato di non aver svolto attività di pulizia, ritenendo erroneamente che il suddetto riferimento fosse sufficiente e soprattutto esaustivo per definire le mansioni dell'Ausiliario
Specializzato.
Contesta l'appellante al ricorrente di non avere dedotto alcunché in ordine alla diversità corrente tra tali mansioni e quelle presuntivamente svolte ed asseritamente riconducibili alla qualifica superiore ambita, senza consentire di poter effettuare un concreto ed adeguato confronto delle mansioni dei due profili professionali.
Parte istante aveva, invece, dedotto genericamente di essere inquadrato nella categoria “A”
(senza in verità menzionare neanche il suo profilo professionale), ma non aveva detto ed allegato nulla in ordine alle mansioni della qualifica ricoperta formalmente.
Inoltre, il ricorrente aveva omesso di specificare in ricorso quali fossero in concreto le mansioni proprie dell'OSS, limitandosi a riportare (pag. 3 e 4 del ricorso) la declaratoria contrattuale del livello “B” e “BS”, senza indicare nello specifico le mansioni proprie di
3 ogni profilo professionale, dimenticando che la declaratoria serviva solo a definire genericamente il gruppo organizzativo dei lavoratori appartenenti a un determinato settore.
Deduce, inoltre, l'appellante che, se la parte che intende avvalersi di uno specifico disposto contrattuale non adempie all'onere di allegazione, il Giudice non può sopperire d'ufficio a tale carenza probatoria in quanto per la contrattazione collettiva non vige il principio “iura novit curia”, avendo i contratti collettivi natura di atti negoziali e non di documenti.
7. Con il secondo motivo, parte appellante censura il capo di sentenza che dà per provate e dunque riconosce l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori, e pertanto, eccepisce il travisamento del fatto, l'erronea valutazione delle prove, la manifesta contraddittorietà della motivazione.
Rileva la che le mansioni svolte dal in modo prevalente e continuativo sono Pt_1 CP_1 proprio quelle del suo profilo di appartenenza (Liv. A “ausiliario socio sanitario”), che non si esauriscono in una generica attività di pulizia e riordino degli ambienti, bensì in una molteplicità di attività manuali semplici con autonomia esecutiva e di responsabilità, come il trasporto del materiale utilizzato in reparto, in operazioni di supporto a medici, infermieri e altre figure professionali o allo stesso paziente, per il corretto funzionamento dell'unità operativa, oltre l'accompagnamento e lo spostamento del paziente, in virtù della sua funzione di “supporto”, così come agevolmente si desumeva dalla declaratoria contrattuale della categoria “A” e dal profilo professionale dell'Ausiliario come delineato dal CCNL di categoria.
Adduce che gli elementi di somiglianza tra la figura professionale dell'Ausiliario
Specializzato e quella dell'OSS sono molteplici, tant'è che si tratta di due figure complementari con mansioni il più delle volte condivise e comuni. Infatti, ciò che caratterizza la figura dell'Ausiliario Specializzato è l'attività di supporto all'unità operativa a cui è assegnato per il suo corretto funzionamento, un supporto che non può essere ricondotto esclusivamente all'attività di pulizia atteso che la locuzione “supporto” significa sostegno, aiuto, ausilio materiale e psicologico.
Afferma, poi, che le dichiarazioni testimoniali avevano confermato che il ricorrente svolgeva le mansioni proprie del suo inquadramento contrattuale.
8. L'appello è fondato, dovendosi riformare la decisione in questa sede impugnata.
9. Preliminarmente deve dissentirsi con quanto sostenuto dall'appellante fin dalla memoria di costituzione nel primo grado del giudizio laddove ha sostenuto che l'atto introduttivo
4 della lite sarebbe affetto da nullità per un incolmabile deficit allegativo in ordine alle mansioni in concreto espletate dall'odierno appellato, a quelle proprie del livello di inquadramento rivendicato ed al raffronto fra le prime e le seconde.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, parte attrice nel ricorso introduttivo ha adeguatamente specificato tali elementi, tanto da riportare: a) la descrizione delle attività svolte dal lavoratore «… il ricorrente si occupa quotidianamente della cura, dell'igiene e dell'assistenza dei malati effettuando spesso anche piccole medicazioni in autonomia ed affiancando gli infermieri nelle medicazioni tecnicamente più importanti… supporta i malati per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchiature medicali;
si occupa del supporto assistenziale diretto al paziente nei reparti;
… collabora nelle attività finalizzate al mantenimento delle capacità psicofisiche residue al paziente ed è di ausilio nell'espletamento delle funzioni fisiologiche del paziente, aiutandoli anche nella deambulazione;
…provvede al lavaggio e alla disinfezione dei ferri contaminati, al trasporto del materiale biologico sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici secondo protocolli prestabiliti e alla raccolta e allo stoccaggio corretto dei rifiuti nonché la chiusura e la mobilitazione dei rifiuti speciali (sangue, urine ecc); … svolge attività di supporto diagnostico e di trasporto dei pazienti in sala operatoria o in radiologia previo barellamento»
(cfr. pagg. 1 e 2 ricorso); b) l'indicazione dei compiti propri dei lavoratori inquadrati nella categoria B e in particolare nel livello BS, tant'è che sono riportate le corrispondenti declaratorie contrattuali;
c) il raffronto tra le citate declaratorie e le mansioni svolte, riconducibili – secondo l'assunto di parte attrice – non già alla categoria A, bensì alla categoria B, in quanto implicanti assistenza diretta al paziente, attraverso interventi igienico sanitari e di carattere sociale.
10. Purtuttavia, la Corte reputa infondata la pretesa azionata dal lavoratore, in quanto le mansioni dallo stesso espletate, descritte in ricorso ai numeri da 4) a 9), sono da considerarsi senz'altro riconducibili alla categoria ed al profilo nel quale egli è stato inquadrato dall'Azienda Sanitaria (cfr. nello stesso senso, in fattispecie analoghe alla presente, tra le altre (C. App. Bari, sentenza n. 2270/2023 pubbl. il 27.12.2023; C. App. Bari, sentenza n.
1693/2023 pubbl. il 6.11.2023, C. App. Bari, sentenza n. 87/2023 pubbl. il 22.2.2023, C.
App. Bari, sentenza n. 1190/2024 pubbl. il 25.9.2024).
In particolare, a norma delle declaratorie contrattuali, la categoria A, ossia quella di appartenenza del lavoratore, implica il possesso «… di capacità manuali generiche per lo
5 svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività».
Segnatamente, a norma del C.C.N.L. Comparto Sanità, rientrano nel profilo di ausiliario specializzato, attribuito al dalla datrice di lavoro, i lavoratori che svolgono < CP_1
semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa …
L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate>>.
In base al contratto collettivo, rientrano, invece nella categoria B, nella quale la parte ha chiesto di essere inquadrato almeno in subordine, i lavoratori che «ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima».
Il C.C.N.L. di categoria, inoltre specifica che «Appartengono altresì a questa categoria – nel livello B super (BS) di cui alla tabella allegato 5 – i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione»; rientra nella categoria BS
l'operatore tecnico addetto all'assistenza (c.d. “operatore socio sanitario”) ovvero colui che
«svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione – ciascuno secondo le proprie competenze – degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.
Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo».
6 Orbene, la disamina delle declaratorie contrattuali consente di ritenere che le mansioni descritte dall'odierno appellato nell'atto introduttivo sono senz'altro riconducibili alla cat. A
e non certo alla B, né – ed a maggior ragione – al livello BS.
Significative appaiono - le deposizioni rese dai testi, atte ad escludere - in difformità dalla pronuncia di primo grado - che le mansioni svolte dal fossero sussumibili nel profilo CP_1
professionale rivendicato.
I testi , coordinatrice infermieristica del Pronto Soccorso del P.O. San Testimone_4
Paolo, ove lavora assieme al e infermiera e collega del ricorrente, CP_1 Testimone_5
hanno confermato, la circostanza sub 2) della memoria inerente lo svolgimento di Pt_1
mansioni quali il riordino delle stanze, la sanificazione di padelle, pappagalli e le tazze, tavoli/ piani su cui posizionare i farmaci delle stanze di degenza, la pulizia e riordino di scaffali su cui riporre la biancheria, la consegna di richieste o il ritiro di farmaci dal magazzino o materiale economale.
Entrambi i testi hanno confermato, altresì, la circostanza sub 3) della memoria di parte convenuta liddove viene precisato che il ricorrente ha sempre svolto ogni mansione lavorativa sotto la responsabilità e la vigilanza del superiore gerarchico o del coordinatore infermieristico, nonché la circostanza sub 4) inerente la distinzione tra l'attività di pulizia dei soli pavimenti ad opera della e la pulizie di suppellettili, comodini, barelle, CP_2
scaffali, piani su cui vengono appoggiati i farmaci, riordino stanze e biancheria di competenza del ricorrente.
Anche la teste , infermiera, oltre a confermare la circostanza sub 3) della Testimone_1
memoria difensiva , indicante dettagliatamente le mansioni del riconducibili Pt_1 CP_1
alla qualifica dallo stesso rivestita di Ausiliario, precisa che le attività svolte dal ricorrente erano di supporto alla attività dell'infermiere e del medico.
E' evidente, quindi, che le mansioni descritte in ricorso e poi confermate dai testimoni non indicano lo svolgimento, da parte dell'odierno appellato né di “attività di coordinamento di altri lavoratori”, né tanto meno implicano il possesso di alcuna “particolare specializzazione”, come richiesto dal C.C.N.L. Comparto Sanità per il livello di inquadramento BS, il quale implica il possesso da parte del lavoratore di conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
Al riguardo si deve rimarcare che:
7 - le attività di cura, igiene ed assistenza dei malati così come le piccole medicazioni svolte in autonomia non possono di certo considerarsi implicanti il possesso di specializzazioni di alcun genere;
- le attività di ausilio nell'espletamento delle funzioni fisiologiche e di accompagnamento dei pazienti mediante aiuto nella deambulazione - limitata al mero “barellamento” e trasporto - rientrano pienamente nelle mansioni del personale ausiliario specializzato, il quale, come detto, si occupa, tra le altre cose, di provvedere all'accompagnamento ovvero allo spostamento dei degenti;
- lo stesso vale per il lavaggio e la disinfezione dei ferri contaminati e per il trasporto del materiale biologico, nonché per la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti, perché in base alla declaratoria contrattuale l'ausiliario è tenuto a svolgere tutte le operazioni inerenti al trasporto di materiali in uso e le operazioni elementari e di supporto necessarie al funzionamento dell'unità operativa.
L'istruttoria orale ha, inoltre, evidenziato che:
- le medicazioni tecnicamente più importanti erano espletate solo in affiancamento agli infermieri e non implicavano alcuna assunzione diretta di responsabilità;
- il ricorrente non si occupava affatto, di norma, della somministrazione di farmaci ai pazienti o dell'utilizzo – quanto piuttosto dello spostamento o della pulizia – delle apparecchiature medicali;
- le attività assistenziali non comportavano interventi con spendita di specifiche capacità professionali;
- salve le incombenze più semplici e ripetitive, per ogni mansione espletata dal ricorrente vi era sempre l'esecuzione di disposizioni impartite dai superiori e in particolare del coordinatore infermieristico di reparto.
11. Per le stesse ragioni non può trovare accoglimento neppure la richiesta di inquadramento nella categoria B, la quale implica il possesso da parte del lavoratore di conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
Come detto, infatti, l'istruttoria di causa ha escluso che i compiti disimpegnati dal lavoratore implicassero l'assunzione di sua responsabilità diretta e personale, essendo piuttosto emerso che ogni attività fosse subordinata a precise direttive impartite dal superiore gerarchico
(caposala e/o coordinatore infermieristico) e che le incombenze meno semplici fossero, di
8 norma, svolte senza autonomia ed a supporto di altro personale, come quello infermieristico.
Per il resto, è sufficiente rimarcare che:
-le attività di cura, igiene ed assistenza dei malati non richiedono alcuna conoscenza teorica di base, così come le piccole medicazioni;
il semplice supporto all'assunzione di farmaci e all'utilizzo di apparecchiature medicali – nei limiti in cui è risultato avvalorato dall'istruttoria – non postula alcuna particolare conoscenza teorica;
-quand'anche si volesse ritenere che abbia talora assunto responsabilità diretta e CP_1
personale nello svolgimento delle mansioni, ciò di per sé non sarebbe sufficiente a far ritenere esistente il diritto all'inquadramento nella categoria superiore rivendicata, non potendosi comunque affermare che le abbia svolte con “pienezza”.
Infatti, dalle deposizioni dei testi, non è possibile desumere in quale misura le mansioni venivano svolte, così impedendo irrimediabilmente ogni apprezzamento circa la consistenza quantitativa e qualitativa dell'impegno del lavoratore.
Costituisce, infatti, principio consolidato che nel pubblico impiego contrattualizzato il dipendente al quale sono state assegnate mansioni superiori al di fuori dei casi consentiti ha diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost., sempre che le mansioni superiori siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (v. per tutte Cass. sez. un. n. 25837 del
2007; nello stesso senso cfr. anche Cass. n. 23741 del 2008 e Cass. n. 4382 del 2010, nonché da ultimo Cass. n. 31156 del 2021, in motivazione).
12. Infine, è del tutto irrilevante il fatto che le attività diurne di riordino e pulizia degli ambienti siano state affidate da anni agli operatori della . Ed infatti, come si è CP_2
detto, le attività in concreto espletate dal lavoratore sono comunque riconducibili al profilo di appartenenza ed alla categoria di inquadramento, per cui non importa che alcune delle mansioni tipiche del profilo di ausiliario specializzato (“la pulizia e il riordino degli ambienti Parte interni ed esterni”) siano disimpegnate da soggetti non dipendenti della
Va pure aggiunto che, le mansioni risultate effettivamente svolte, a prescindere dalla presenza o meno di OSS nella struttura sanitaria ove operava il ricorrente, non consentono di affermare che vi sia stato svolgimento di mansioni superiori sicché non possono fondare il diritto della parte ad ottenere l'inquadramento superiore ovvero le relative differenze retributive.
9 13. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto e la sentenza gravata va riformata statuendo il rigetto della domanda avanzata in primo grado.
Resta assorbita ogni ulteriore questione tra le parti.
14. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'appellato e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, come modificato da ultimo dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato il Pt_1
10/10/2023, avverso la sentenza n. 1081/2023 resa in data 13/04/2023 dal Tribunale del lavoro di Bari nei confronti di , così provvede: CP_1 accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda attorea;
Part condanna l'appellato al pagamento in favore della di metà delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per l'intero, in € 2000,00 quelle di primo grado e in € 1500,00 quelle di questo grado, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
compensa la residua metà di dette spese.
Così deciso in Bari il 19/11/2024
Il Presidente relatore
Dott. Manuela Saracino
10
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott. Elvira Palma - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 1163/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to CAZZOLLA CLAUDIO Pt_1
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'avv. ACQUAVIVA NICOLA CP_1
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza resa in data 13.4.2023, il Tribunale del lavoro di Bari in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei confronti della , ha CP_1 Pt_1
riconosciuto lo svolgimento delle mansioni superiori, dalla data di conseguimento dell'attestato di qualificazione professionale, condannando la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive tra la categoria A e la categoria B, livello economico Bs, dal 12.01.2016; ha rigettato nel resto il ricorso e ha interamente compensato le spese di lite.
2. Avverso la sentenza ha promosso appello la con ricorso del 10.10.2023 Pt_1 chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda.
3. Il lavoratore ha resistito con apposita memoria.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
4. Il lavoratore a sostegno della domanda aveva dedotto: a) di essere dipendente della Pt_1
dal 1.10.2008, inquadrato nel livello A della classificazione del personale così come
[...]
previsto dal CCNL Comparto Servizio Sanitario Nazionale come Ausiliario Specializzato, presso l'Ospedale San Paolo di Bari;
b) di svolgere le mansioni di Operatore Socio
Sanitario, occupandosi quotidianamente della cura, dell'igiene e dell'assistenza dei malati effettuando spesso anche piccole medicazioni in autonomia ed affiancando gli infermieri nelle medicazioni tecnicamente più importanti;
del supporto ai malati per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchiature medicali;
del supporto assistenziale diretto al paziente nel reparto;
di collaborare nelle attività finalizzate al mantenimento delle capacità psicofisiche residue al paziente e di ausilio nell'espletamento delle funzioni fisiologiche del paziente, aiutandoli anche nella deambulazione;
del lavaggio e disinfezione dei ferri contaminati, del trasporto del materiale biologico sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici secondo protocolli prestabiliti;
della raccolta e dello stoccaggio corretto dei rifiuti nonché la chiusura e la mobilitazione dei rifiuti speciali
(sangue, urine ecc); della attività di supporto diagnostico e di trasporto dei pazienti in sala operatoria o in radiologia previo barrellamento;
c) di svolgere le proprie mansioni affiancando altri colleghi dipendenti della convenuta;
d) di essere inserito nei turni con i colleghi OSS, anche in alternativa agli stessi, in modo da garantire quotidianamente lo svolgimenti dei compiti e delle attività proprie della qualifica BS;
e) di non svolgere le attività proprie del livello di formale inquadramento, quali la pulizia ed il riordino degli ambienti, in quanto affidata da anni agli operatori della Controparte_2
5. Il Giudice di prime cure ha premesso il percorso logico-giuridico diretto all'accertamento delle superiori mansioni in ossequio ai principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato le declaratorie contrattuali relative alla cat. A, B e B/S del C.C.N.L. Comparto
Sanità.
Ha ritenuto che i testi e , abbiano Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
2 confermato che il ricorrente sin dall'inizio dell'attività lavorativa presso il Pronto Soccorso del P.O. San Paolo, abbia svolto e continui a farlo le mansioni di cura dei pazienti, assistenza e igiene, trasporto in sala operatoria o radiologia, ausilio per l'espletamento delle funzioni fisiologiche, lavaggio e disinfezione dei ferri contaminati, trasporto di campioni biologici, raccolta e stoccaggio di rifiuti, pulizia e riordino degli ambienti, senza la necessaria presenza di altre figure professionali presenti nell'unità operativa.
Ha dato rilievo all'attestato di qualificazione professionale conseguito dal in data CP_1
12.01.2016 idoneo a consentire lo svolgimento dell'attività di operatore socio sanitario.
Ha concluso affermando che ha svolto la prevalente attività di cura alla persona, che CP_1 specifica la figura professionale dell'operatore socio sanitario, con il riconoscimento in suo favore delle differenze retributive tra la categoria A e quella B, livello Bs, dalla data di conseguimento dell'attestato di qualificazione professionale, rigettando la domanda di inquadramento superiore.
6. Con il primo motivo di appello, la deduce la nullità della sentenza per omessa Pt_1
pronuncia sulla nullità del ricorso – violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. con riferimento all'art. 414 c.p.c.
Sostiene che la parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio aveva omesso totalmente di indicare le mansioni che avrebbe dovuto svolgere in virtù del suo profilo professionale di ausiliario specializzato, limitandosi ad affermare al punto 13) del ricorso in modo generico e non precisato di non aver svolto attività di pulizia, ritenendo erroneamente che il suddetto riferimento fosse sufficiente e soprattutto esaustivo per definire le mansioni dell'Ausiliario
Specializzato.
Contesta l'appellante al ricorrente di non avere dedotto alcunché in ordine alla diversità corrente tra tali mansioni e quelle presuntivamente svolte ed asseritamente riconducibili alla qualifica superiore ambita, senza consentire di poter effettuare un concreto ed adeguato confronto delle mansioni dei due profili professionali.
Parte istante aveva, invece, dedotto genericamente di essere inquadrato nella categoria “A”
(senza in verità menzionare neanche il suo profilo professionale), ma non aveva detto ed allegato nulla in ordine alle mansioni della qualifica ricoperta formalmente.
Inoltre, il ricorrente aveva omesso di specificare in ricorso quali fossero in concreto le mansioni proprie dell'OSS, limitandosi a riportare (pag. 3 e 4 del ricorso) la declaratoria contrattuale del livello “B” e “BS”, senza indicare nello specifico le mansioni proprie di
3 ogni profilo professionale, dimenticando che la declaratoria serviva solo a definire genericamente il gruppo organizzativo dei lavoratori appartenenti a un determinato settore.
Deduce, inoltre, l'appellante che, se la parte che intende avvalersi di uno specifico disposto contrattuale non adempie all'onere di allegazione, il Giudice non può sopperire d'ufficio a tale carenza probatoria in quanto per la contrattazione collettiva non vige il principio “iura novit curia”, avendo i contratti collettivi natura di atti negoziali e non di documenti.
7. Con il secondo motivo, parte appellante censura il capo di sentenza che dà per provate e dunque riconosce l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori, e pertanto, eccepisce il travisamento del fatto, l'erronea valutazione delle prove, la manifesta contraddittorietà della motivazione.
Rileva la che le mansioni svolte dal in modo prevalente e continuativo sono Pt_1 CP_1 proprio quelle del suo profilo di appartenenza (Liv. A “ausiliario socio sanitario”), che non si esauriscono in una generica attività di pulizia e riordino degli ambienti, bensì in una molteplicità di attività manuali semplici con autonomia esecutiva e di responsabilità, come il trasporto del materiale utilizzato in reparto, in operazioni di supporto a medici, infermieri e altre figure professionali o allo stesso paziente, per il corretto funzionamento dell'unità operativa, oltre l'accompagnamento e lo spostamento del paziente, in virtù della sua funzione di “supporto”, così come agevolmente si desumeva dalla declaratoria contrattuale della categoria “A” e dal profilo professionale dell'Ausiliario come delineato dal CCNL di categoria.
Adduce che gli elementi di somiglianza tra la figura professionale dell'Ausiliario
Specializzato e quella dell'OSS sono molteplici, tant'è che si tratta di due figure complementari con mansioni il più delle volte condivise e comuni. Infatti, ciò che caratterizza la figura dell'Ausiliario Specializzato è l'attività di supporto all'unità operativa a cui è assegnato per il suo corretto funzionamento, un supporto che non può essere ricondotto esclusivamente all'attività di pulizia atteso che la locuzione “supporto” significa sostegno, aiuto, ausilio materiale e psicologico.
Afferma, poi, che le dichiarazioni testimoniali avevano confermato che il ricorrente svolgeva le mansioni proprie del suo inquadramento contrattuale.
8. L'appello è fondato, dovendosi riformare la decisione in questa sede impugnata.
9. Preliminarmente deve dissentirsi con quanto sostenuto dall'appellante fin dalla memoria di costituzione nel primo grado del giudizio laddove ha sostenuto che l'atto introduttivo
4 della lite sarebbe affetto da nullità per un incolmabile deficit allegativo in ordine alle mansioni in concreto espletate dall'odierno appellato, a quelle proprie del livello di inquadramento rivendicato ed al raffronto fra le prime e le seconde.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, parte attrice nel ricorso introduttivo ha adeguatamente specificato tali elementi, tanto da riportare: a) la descrizione delle attività svolte dal lavoratore «… il ricorrente si occupa quotidianamente della cura, dell'igiene e dell'assistenza dei malati effettuando spesso anche piccole medicazioni in autonomia ed affiancando gli infermieri nelle medicazioni tecnicamente più importanti… supporta i malati per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchiature medicali;
si occupa del supporto assistenziale diretto al paziente nei reparti;
… collabora nelle attività finalizzate al mantenimento delle capacità psicofisiche residue al paziente ed è di ausilio nell'espletamento delle funzioni fisiologiche del paziente, aiutandoli anche nella deambulazione;
…provvede al lavaggio e alla disinfezione dei ferri contaminati, al trasporto del materiale biologico sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici secondo protocolli prestabiliti e alla raccolta e allo stoccaggio corretto dei rifiuti nonché la chiusura e la mobilitazione dei rifiuti speciali (sangue, urine ecc); … svolge attività di supporto diagnostico e di trasporto dei pazienti in sala operatoria o in radiologia previo barellamento»
(cfr. pagg. 1 e 2 ricorso); b) l'indicazione dei compiti propri dei lavoratori inquadrati nella categoria B e in particolare nel livello BS, tant'è che sono riportate le corrispondenti declaratorie contrattuali;
c) il raffronto tra le citate declaratorie e le mansioni svolte, riconducibili – secondo l'assunto di parte attrice – non già alla categoria A, bensì alla categoria B, in quanto implicanti assistenza diretta al paziente, attraverso interventi igienico sanitari e di carattere sociale.
10. Purtuttavia, la Corte reputa infondata la pretesa azionata dal lavoratore, in quanto le mansioni dallo stesso espletate, descritte in ricorso ai numeri da 4) a 9), sono da considerarsi senz'altro riconducibili alla categoria ed al profilo nel quale egli è stato inquadrato dall'Azienda Sanitaria (cfr. nello stesso senso, in fattispecie analoghe alla presente, tra le altre (C. App. Bari, sentenza n. 2270/2023 pubbl. il 27.12.2023; C. App. Bari, sentenza n.
1693/2023 pubbl. il 6.11.2023, C. App. Bari, sentenza n. 87/2023 pubbl. il 22.2.2023, C.
App. Bari, sentenza n. 1190/2024 pubbl. il 25.9.2024).
In particolare, a norma delle declaratorie contrattuali, la categoria A, ossia quella di appartenenza del lavoratore, implica il possesso «… di capacità manuali generiche per lo
5 svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività».
Segnatamente, a norma del C.C.N.L. Comparto Sanità, rientrano nel profilo di ausiliario specializzato, attribuito al dalla datrice di lavoro, i lavoratori che svolgono < CP_1
semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa …
L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate>>.
In base al contratto collettivo, rientrano, invece nella categoria B, nella quale la parte ha chiesto di essere inquadrato almeno in subordine, i lavoratori che «ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima».
Il C.C.N.L. di categoria, inoltre specifica che «Appartengono altresì a questa categoria – nel livello B super (BS) di cui alla tabella allegato 5 – i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione»; rientra nella categoria BS
l'operatore tecnico addetto all'assistenza (c.d. “operatore socio sanitario”) ovvero colui che
«svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione – ciascuno secondo le proprie competenze – degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.
Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo».
6 Orbene, la disamina delle declaratorie contrattuali consente di ritenere che le mansioni descritte dall'odierno appellato nell'atto introduttivo sono senz'altro riconducibili alla cat. A
e non certo alla B, né – ed a maggior ragione – al livello BS.
Significative appaiono - le deposizioni rese dai testi, atte ad escludere - in difformità dalla pronuncia di primo grado - che le mansioni svolte dal fossero sussumibili nel profilo CP_1
professionale rivendicato.
I testi , coordinatrice infermieristica del Pronto Soccorso del P.O. San Testimone_4
Paolo, ove lavora assieme al e infermiera e collega del ricorrente, CP_1 Testimone_5
hanno confermato, la circostanza sub 2) della memoria inerente lo svolgimento di Pt_1
mansioni quali il riordino delle stanze, la sanificazione di padelle, pappagalli e le tazze, tavoli/ piani su cui posizionare i farmaci delle stanze di degenza, la pulizia e riordino di scaffali su cui riporre la biancheria, la consegna di richieste o il ritiro di farmaci dal magazzino o materiale economale.
Entrambi i testi hanno confermato, altresì, la circostanza sub 3) della memoria di parte convenuta liddove viene precisato che il ricorrente ha sempre svolto ogni mansione lavorativa sotto la responsabilità e la vigilanza del superiore gerarchico o del coordinatore infermieristico, nonché la circostanza sub 4) inerente la distinzione tra l'attività di pulizia dei soli pavimenti ad opera della e la pulizie di suppellettili, comodini, barelle, CP_2
scaffali, piani su cui vengono appoggiati i farmaci, riordino stanze e biancheria di competenza del ricorrente.
Anche la teste , infermiera, oltre a confermare la circostanza sub 3) della Testimone_1
memoria difensiva , indicante dettagliatamente le mansioni del riconducibili Pt_1 CP_1
alla qualifica dallo stesso rivestita di Ausiliario, precisa che le attività svolte dal ricorrente erano di supporto alla attività dell'infermiere e del medico.
E' evidente, quindi, che le mansioni descritte in ricorso e poi confermate dai testimoni non indicano lo svolgimento, da parte dell'odierno appellato né di “attività di coordinamento di altri lavoratori”, né tanto meno implicano il possesso di alcuna “particolare specializzazione”, come richiesto dal C.C.N.L. Comparto Sanità per il livello di inquadramento BS, il quale implica il possesso da parte del lavoratore di conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
Al riguardo si deve rimarcare che:
7 - le attività di cura, igiene ed assistenza dei malati così come le piccole medicazioni svolte in autonomia non possono di certo considerarsi implicanti il possesso di specializzazioni di alcun genere;
- le attività di ausilio nell'espletamento delle funzioni fisiologiche e di accompagnamento dei pazienti mediante aiuto nella deambulazione - limitata al mero “barellamento” e trasporto - rientrano pienamente nelle mansioni del personale ausiliario specializzato, il quale, come detto, si occupa, tra le altre cose, di provvedere all'accompagnamento ovvero allo spostamento dei degenti;
- lo stesso vale per il lavaggio e la disinfezione dei ferri contaminati e per il trasporto del materiale biologico, nonché per la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti, perché in base alla declaratoria contrattuale l'ausiliario è tenuto a svolgere tutte le operazioni inerenti al trasporto di materiali in uso e le operazioni elementari e di supporto necessarie al funzionamento dell'unità operativa.
L'istruttoria orale ha, inoltre, evidenziato che:
- le medicazioni tecnicamente più importanti erano espletate solo in affiancamento agli infermieri e non implicavano alcuna assunzione diretta di responsabilità;
- il ricorrente non si occupava affatto, di norma, della somministrazione di farmaci ai pazienti o dell'utilizzo – quanto piuttosto dello spostamento o della pulizia – delle apparecchiature medicali;
- le attività assistenziali non comportavano interventi con spendita di specifiche capacità professionali;
- salve le incombenze più semplici e ripetitive, per ogni mansione espletata dal ricorrente vi era sempre l'esecuzione di disposizioni impartite dai superiori e in particolare del coordinatore infermieristico di reparto.
11. Per le stesse ragioni non può trovare accoglimento neppure la richiesta di inquadramento nella categoria B, la quale implica il possesso da parte del lavoratore di conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
Come detto, infatti, l'istruttoria di causa ha escluso che i compiti disimpegnati dal lavoratore implicassero l'assunzione di sua responsabilità diretta e personale, essendo piuttosto emerso che ogni attività fosse subordinata a precise direttive impartite dal superiore gerarchico
(caposala e/o coordinatore infermieristico) e che le incombenze meno semplici fossero, di
8 norma, svolte senza autonomia ed a supporto di altro personale, come quello infermieristico.
Per il resto, è sufficiente rimarcare che:
-le attività di cura, igiene ed assistenza dei malati non richiedono alcuna conoscenza teorica di base, così come le piccole medicazioni;
il semplice supporto all'assunzione di farmaci e all'utilizzo di apparecchiature medicali – nei limiti in cui è risultato avvalorato dall'istruttoria – non postula alcuna particolare conoscenza teorica;
-quand'anche si volesse ritenere che abbia talora assunto responsabilità diretta e CP_1
personale nello svolgimento delle mansioni, ciò di per sé non sarebbe sufficiente a far ritenere esistente il diritto all'inquadramento nella categoria superiore rivendicata, non potendosi comunque affermare che le abbia svolte con “pienezza”.
Infatti, dalle deposizioni dei testi, non è possibile desumere in quale misura le mansioni venivano svolte, così impedendo irrimediabilmente ogni apprezzamento circa la consistenza quantitativa e qualitativa dell'impegno del lavoratore.
Costituisce, infatti, principio consolidato che nel pubblico impiego contrattualizzato il dipendente al quale sono state assegnate mansioni superiori al di fuori dei casi consentiti ha diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost., sempre che le mansioni superiori siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (v. per tutte Cass. sez. un. n. 25837 del
2007; nello stesso senso cfr. anche Cass. n. 23741 del 2008 e Cass. n. 4382 del 2010, nonché da ultimo Cass. n. 31156 del 2021, in motivazione).
12. Infine, è del tutto irrilevante il fatto che le attività diurne di riordino e pulizia degli ambienti siano state affidate da anni agli operatori della . Ed infatti, come si è CP_2
detto, le attività in concreto espletate dal lavoratore sono comunque riconducibili al profilo di appartenenza ed alla categoria di inquadramento, per cui non importa che alcune delle mansioni tipiche del profilo di ausiliario specializzato (“la pulizia e il riordino degli ambienti Parte interni ed esterni”) siano disimpegnate da soggetti non dipendenti della
Va pure aggiunto che, le mansioni risultate effettivamente svolte, a prescindere dalla presenza o meno di OSS nella struttura sanitaria ove operava il ricorrente, non consentono di affermare che vi sia stato svolgimento di mansioni superiori sicché non possono fondare il diritto della parte ad ottenere l'inquadramento superiore ovvero le relative differenze retributive.
9 13. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto e la sentenza gravata va riformata statuendo il rigetto della domanda avanzata in primo grado.
Resta assorbita ogni ulteriore questione tra le parti.
14. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'appellato e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, come modificato da ultimo dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato il Pt_1
10/10/2023, avverso la sentenza n. 1081/2023 resa in data 13/04/2023 dal Tribunale del lavoro di Bari nei confronti di , così provvede: CP_1 accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda attorea;
Part condanna l'appellato al pagamento in favore della di metà delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per l'intero, in € 2000,00 quelle di primo grado e in € 1500,00 quelle di questo grado, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
compensa la residua metà di dette spese.
Così deciso in Bari il 19/11/2024
Il Presidente relatore
Dott. Manuela Saracino
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