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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 454 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
Parte_1
[...]
, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO
[...]
STATO DI PALERMO
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti POLIZZOTTO Parte_2
STEFANO e MANGIA BENEDETTA
- Appellato - All'udienza del 12/06/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palermo in data 21.06.2022 esponeva che, a seguito di contenzioso amministrativo, in Parte_2 ottemperanza alla sentenza n. 727/2021 resa dal C.G.A. della Regione Sicilia, era stato assunto a tempo pieno ed indeterminato dall' con Parte_3 contratto individuale di lavoro stipulato in data 02.12.2021, inquadrato nella categoria D del CCRL del comparto non dirigenziale ed assegnato all'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento della formazione professionale, con decorrenza degli effetti giuridici dal 1°.01.2021 (conformemente a quanto disposto dalla menzionata sentenza) e degli effetti economici dal successivo 03.01.2022, data alla quale lo stesso avrebbe dovuto prendere servizio.
1 Aggiungeva che, in data 21.12.2021 l' Controparte_1
NN lo aveva nominato Direttore Generale per la durata di cinque anni e che, in relazione a tale incarico, lo stesso aveva richiesto all'amministrazione di appartenenza, con istanza del 27.12.2021, di essere collocato in aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 110 comma 5 D.Lgs. n. 267/2000, per la durata del suddetto incarico, con contestuale differimento della presa in servizio al termine dell'incarico medesimo, istanza reiterata in data 30.12.2021 e 11.04.2022 senza che l'Amministrazione l'avesse mai riscontrata;
deduceva, infine, che il 20.04.2022 gli era stato notificato il DDG n. 303 del 10.02.2022 con il quale era stato dichiarato decaduto dall'impiego ex art. 9 Dpr n. 3/1957. Chiedeva, pertanto, accertarsi l'illegittimità di tale provvedimento e, conseguentemente, il suo diritto alla ricostituzione e ripristino del rapporto di lavoro con decorrenza degli effetti giuridici a far data dal 1° gennaio 2021 nonché al collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico di Direttore Generale dell' di NN. CP_1
Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione Regionale contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto, chiedendo altresì, in via riconvenzionale, accertarsi l'intervenuta cessazione del rapporto di impiego ex art. 65 D.P.R. n. 3/1957 ovvero ex art. 127 D.P.R. n. 3/57 e, in ulteriore subordine, la nullità o annullabilità del contratto di lavoro nonché, in via ancor più gradata,
“dichiarare impregiudicata, in capo all'Assessorato competente, la valutazione in ordine agli estremi per la concessione dell'aspettativa al ricorrente.” Con la sentenza n. 1260/2023 del 13.04.2023 il Tribunale ha accolto la domanda dichiarando l'illegittimità del D.D.G. n. 303 del 10.2.2022 e, conseguentemente, la permanenza del rapporto di lavoro di cui al contratto del 02.12.2021 nonchè il diritto del ricorrente ad essere collocato in aspettativa senza assegni a far data dal 21.12.2021, condannando l'amministrazione alle spese di lite. In particolare, il Tribunale ha osservato che il diritto alla concessione dell'aspettativa discendeva, per un verso, dal disposto di cui all'art. 110 comma 5 TUEL, applicabile certamente all' tenuto conto della sua natura di CP_2 ente pubblico partecipato dagli enti territoriali appartenenti all'Ambito CP_3
così come previsto dalla legge istitutiva (L. R. n. 19/2015), nonché, per
[...] altro, dalla scansione temporale degli eventi che avevano connotato la vicenda (segnatamente: in ottemperanza alla sentenza n. 727/2021 del CGA – il ricorrente aveva sottoscritto il contratto di lavoro in data 02.12.2021 ed era stato assegnato all'Assessorato alla Formazione con decorrenza giuridica a far data dal 01.01.2021; lo stesso era stato successivamente nominato, in data 21.12.2021, Direttore
2 Generale dell' , incarico per il cui espletamento aveva chiesto in data CP_2
27.12.2021 di essere collocato in aspettativa), sicché al momento dell'accettazione dell'incarico il già rivestiva la qualifica di pubblico dipendente, Pt_2 trovandosi, conseguentemente, nella possibilità di fruire della ridetta aspettativa;
soggiungeva che non poteva ritenersi ostativo alla concessione della stessa il mancato espletamento del periodo di prova, che poteva essere differito a far data dalla ripresa del servizio successivamente alla cessazione del periodo di aspettativa;
sotto altro profilo, aggiungeva, anche a voler ammettere la sussistenza di un potere di veto dell'amministrazione di provenienza, lo stesso avrebbe dovuto essere motivato, requisito che difettava al provvedimento impugnato, né alcuna motivazione era stata dedotta in sede giudiziale. Il Tribunale rigettava, infine, la domanda riconvenzionale in quanto non poteva trovare applicazione, alla fattispecie, l'art. 65 del Dpr n. 3/1957, non profilandosi alcun cumulo di incarichi, in virtù della chiesta collocazione in aspettativa senza assegni, né l'art. 127 dello stesso Dpr, non essendo stato dimostrato che l'impiego fosse stato “conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile”. Avverso tale sentenza ha proposto appello la
[...]
chiedendone la Parte_4 riforma. ha resistito al gravame. Parte_2
All'udienza del 12/06/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI L'appellante censura la sentenza di primo grado per i seguenti articolati motivi:
1) Il aveva rivolto all'amministrazione istanza di riconoscimento Pt_2 dell'aspettativa ai sensi dell'art. 110 TUEL e di “differimento della presa di servizio”; orbene, il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla pregiudiziale questione della dedotta insussistenza di una giusta causa di differimento ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 3/1957, la cui esclusione avrebbe determinato l'immediata decadenza dal servizio, travolgendo ogni ulteriore pretesa;
2) Aveva errato il Tribunale nel ritenere applicabile all'A.T.I di NN l'art. 110 TUEL dal momento che quest'ultimo è istituito per legge, non dai comuni dai quali è meramente composto;
ne consegue che la disciplina della concessione dell'aspettativa qui applicabile sarebbe quella generale di
3 cui al d. lgs. n. 165/2001, non configurandosi, pertanto, come diritto pieno;
3) Aveva errato il Tribunale nel considerare già costituito il rapporto di servizio alla data della richiesta dell'aspettativa, dal momento che, ai fini della definitiva costituzione del rapporto occorreva il positivo superamento del periodo di prova, durante il quale nessuna aspettativa si sarebbe potuta autorizzare;
4) La sentenza impugnata non aveva valutato la circostanza che, prima della data fissata per la presa di servizio (3.01.2022) il aveva già Pt_2 ottenuto l'incarico di Direttore Generale dell' di NN (sin dal 21.12.2012), versando, pertanto, a quella data, in una situazione di incompatibilità ex art. 60 e ss. Dpr n. 3/1957 e art. 53 D. Lgs. n. 165/2001, che avrebbe determinato la cessazione dal servizio ai sensi dell'art. 65 Dpr n. 3/1957;
5) Avrebbe, ancora, errato il Tribunale nel ritenere inconferente il richiamo all'art. 127 Dpr n. 3/1957; al contrario, all'atto della stipula del contratto del 2.12.2021, il aveva falsamente dichiarato di non trovarsi in Pt_2 situazioni di incompatibilità e che, in caso di sussistenza delle stesse, avrebbe optato per l'Amministrazione regionale;
deduce, infatti, che dagli atti emergerebbero elementi presuntivi (da integrare mediante la produzione documentale di cui chiede l'acquisizione) secondo cui la situazione di incompatibilità sarebbe pre-esistita alla data di firma del contratto del 2/12/2021: anzi la circostanza che, in precedenza, lo stesso avesse già rivestito il ruolo di Direzione Generale presso l'Autorità d'Ambito Ottimale di NN per il Servizio Idrico Integrato, nel periodo compreso tra il 2009 e il 2021” non era neppure stata contestata dal soggiunge che, in Pt_2 virtù di tale falsa dichiarazione, il contratto di lavoro stipulato con l'appellato doveva ritenersi altresì annullabile per vizio nel consenso;
6) In ultimo, il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere in capo al Pt_2 un diritto di aspettativa ipso iure per effetto del mero svolgimento di un incarico presso altro ente;
anche a voler ritenere applicabile l'art. 110, comma 5, infatti, lo stesso prevederebbe pur sempre non già un diritto pieno ma un interesse legittimo di diritto privato, soggetto all'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza (prevista anche dall'art. 49 CCRL) le cui esigenze organizzative non possono mai essere del tutto pretermesse nell'ambito del rapporto di lavoro, specie di pubblico impiego, orientato dal principio di buon andamento (art. 97
4 Cost.); di qui reitera, in estremo subordine, la richiesta di attribuzione all'amministrazione del potere di valutazione dell'istanza di aspettativa, rispetto al quale nessuna decadenza (come invece erroneamente statuito dal primo giudice) si sarebbe verificata. L'appello è fondato apparendo dirimente l'accoglimento del primo motivo. Pacifica la circostanza che il non abbia ottemperato alla disposizione Pt_2 di prendere servizio nella data indicata (e poi prorogata) dall'amministrazione di appartenenza e che il D.D.G. n. 303 del 10.2.2022 ha disposto la decadenza dal rapporto di impiego ex art. 9 Dpr n. 3/1957 proprio in virtù di tale circostanza, appare pregiudiziale, ai fini della valutazione della fondatezza delle domande del l'accertamento della sussistenza o meno di un giustificato motivo che Pt_2 abbia impedito al di prendere servizio alla data suddetta. Pt_2
Recita, infatti, l'art. 9 cit.: “I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova, che viene disposta con decreto del Ministro, salvo che la legge prescriva diversamente. La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.” Orbene, la Corte di Cassazione, pronunciandosi su analoga fattispecie (concernente l'applicazione della decadenza prevista, nel settore scolastico, dall'art. 436 del d.lgs. n. 297 del 1994, per colui che, pur avendo accettato una nomina, non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito) ha affermato che “L'avvenuta contrattualizzazione del rapporto di impiego non ha determinato il superamento delle formalità che precedono l'instaurazione del rapporto stesso, perché il d.lgs. n. 165/2001 richiama il d.P.R. n. 487/1994 che, all'art. 17, nel ricalcare la disciplina dettata dal d.P.R. n. 3/1957, artt. da 7 a 10, prevede che il vincitore del concorso debba essere invitato ad assumere servizio nella sede assegnata per iniziare il periodo di prova e decade dalla nomina qualora l'immissione non avvenga nel termine assegnato e non ricorra un giustificato motivo, idoneo a legittimare il differimento” (Cass. n. 6743 del 1° marzo 2022, in motivazione). Si tratta di regole fissate per assicurare trasparenza ed efficienza all'agire delle Pubbliche Amministrazioni in quanto il rispetto delle cadenze imposte consente fondamentalmente al datore di lavoro pubblico di disporre delle risorse di personale necessarie per il suo funzionamento e, ove ve ne siano, garantisce la corretta gestione delle graduatorie. In tale contesto, la Corte di legittimità sostiene che la normativa di riferimento
“rimette alla pubblica amministrazione il potere di valutare la sussistenza o meno del giustificato motivo e non attribuisce, quindi, un diritto incondizionato al differimento della presa di servizio,
5 atteso che il termine in questione è imposto a tutela di interessi pubblici, che possono divenire recessivi rispetto a quelli dell'assunto solo qualora quest'ultimo faccia valere ragioni gravi ed obiettive che impediscano la condotta doverosa. Si deve essere in presenza di un impedimento, seppure non assoluto, connotato da gravità, mentre non rileva il motivo personale che renda il differimento solo più conveniente, atteso che in tal caso nella necessaria comparazione fra l'interesse del singolo e quelli generali garantiti dall'imposizione del termine, il primo non può essere prevalente (in tal senso anche la giurisprudenza amministrativa - cfr. fra le tante C.d.S. n. 4513/2019 e C.d.S. n. 3870/2015)” (Cass. n. 6743/2022 cit.). Calando i sopra ricordati principi al caso di specie, va dato atto che la richiesta di differimento della presa di servizio era stata motivata dal (v. istanza del Pt_2
27.12.2012 e successive) alla luce della contestuale richiesta di aspettativa senza retribuzione prevista dall'art. 110 comma 5 TUEL, “al fine di poter prestare la propria attività presso l'ATI di NN in cui svolge le funzioni di Direttore Generale, da ultimo giusta deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci”. In altri termini, il chiesto differimento trovava la sua ragion d'essere o, meglio, rinveniva il suo “giustificato motivo” nella previa concessione dell'aspettativa ex art. 110 comma 5 TUEL, contestualmente richiesta perché funzionale allo svolgimento dell'incarico di Direttore Generale dell' i NN. Siffatta prospettazione non può meritare condivisione in ragione della natura dell'aspettativa di che trattasi. Premessa l'applicabilità dell'art. 110 TUEL al rapporto in esame, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del decreto (”Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali…), essendo pacifico che l'ATI di NN sia partecipato dai Comuni dell'ATO i cui rappresentanti ne costituiscono l'organo assembleare, deve nondimeno escludersi che il quinto comma dello stesso articolo, nel testo ratione tempore vigente (“Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio”) abbia introdotto un diritto soggettivo pieno del dipendente alla concessione della detta aspettativa. In tal senso si è già espressa la Corte dei conti - Sezione controllo della Lombardia - la quale, con il parere n. 232 del 2018, nel chiarire la portata della modifica apportata alla norma dall'art. 11 del d.l. n. 90 del 2014 ha precisato:
“L'attuale disposizione in esame, nel ribadire l'impianto di riferimento ora richiamato, ne mitiga gli effetti, facendo salva la possibilità di mantenimento del rapporto di lavoro in essere, a fronte della concessione da parte dell'Amministrazione di appartenenza dell'aspettativa prevista dalla medesima disposizione…”; quindi non pare attribuire all'aspettativa in questione
6 carattere di automatismo evidenziando piuttosto, proprio attraverso la terminologia utilizzata, l'effetto derogatorio della disciplina in materia di esclusività del rapporto di lavoro che si produce solo a seguito della concessione dell'aspettativa. Per quanto non vincolante in questa sede, è nondimeno interessante osservare che in termini analoghi si è espresso il Dipartimento della funzione pubblica (parere DFP-0025780-P-16/04/2021, prodotto dall'appellato) nel senso che il collocamento in aspettativa per lo svolgimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato presso enti locali non costituisce un diritto soggettivo del dipendente. Osserva, in particolare, il che l'amministrazione ha sempre la possibilità CP_4 di valutare l'impatto che la concessione dell'aspettativa prevista dal comma 5 dell'articolo 110 potrebbe comportare sull'organizzazione dell'Ente e sullo svolgimento delle funzioni istituzionali, soprattutto negli enti di ridotte dimensioni organizzative. Secondo il DFP, pertanto, non sarebbe condivisibile una chiave di lettura della locuzione utilizzata dal legislatore (… “i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa…”), secondo cui l'amministrazione di appartenenza dovrebbe limitarsi solo a prendere atto della volontà del dipendente interessato di fruire dell'aspettativa. La ratio della norma è da ricercare nella volontà di definire in modo univoco la disciplina applicabile a valle dell'instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi del più volte citato articolo 110, e non nel configurare a monte un diritto del dipendente ad ottenere l'aspettativa. Orientamento interpretativo, questo, che la Corte ritiene di condividere, non potendosi ritenere preclusa, proprio per l'immediato impatto che l'istituto può avere sul buon funzionamento dell'amministrazione, la verifica in concreto della ricorrenza di esigenze organizzative, opportunamente motivate, che determinino l'impossibilità di un accoglimento del collocamento in aspettativa, nell'ottica del perseguimento dell'interesse istituzionale. D'altronde l'opposta tesi, qui propugnata dall'appellato, derivante dall'interpretazione letterale della norma, secondo cui il pubblico dipendente possa vantare un diritto pieno all'aspettativa di che trattasi, dovendosi limitare a comunicare alla amministrazione di appartenenza la circostanza di aver conseguito una nomina per uno degli incarichi previsi dai primi due commi dell'art. 110 e di voler dunque fruire dell'aspettativa medesima, per la durata dell'incarico, mantenendo il posto di lavoro, collide con il potere di auto-organizzazione della P.A. che (come per il datore di lavoro privato) si esplica nelle regole e negli atti di programmazione delle risorse umane che, in combinazione adeguata con le risorse
7 finanziarie e strumentali, consentono alla stessa di perseguire e raggiungere i propri obiettivi istituzionali. Sotto altro profilo, l'interpretazione qui accolta appare la più coerente con l'impianto generale del pubblico impiego, così come dettato dal D. Lgs. n. 165/2001, che non può ritenersi derogato dal citato art. 110, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 dal momento che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 TUPI “Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione”. E dunque la lettura dell'art. 110 citato non può che essere armonizzata con quest'ultimo decreto e con i principi dettati dall'art. 53 dello stesso, che condiziona l'accoglimento della richiesta di svolgimento di un incarico conferito da altra amministrazione (cui è funzionale la concessione del collocamento in aspettativa) all'espressione di volontà favorevole dell'amministrazione di appartenenza. Nel medesimo senso, peraltro, si esprime la contrattazione di settore: dispone, infatti, l'art. 51, comma 5 del CCRL 2019/21: “L'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, può altresì essere concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato….b) per tutta la durata del contratto di lavoro a termine, se assunto presso la stessa o altra Amministrazione del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro o incarico a tempo determinato”. Ne consegue che, in assenza della necessaria autorizzazione della aspettativa richiesta, il aveva l'obbligo di prendere servizio alla data indicata Pt_2 dall'amministrazione, non configurandosi la nomina già ricevuta alla carica di Direttore Generale dell' di NN, o le esigenze organizzative di quell'ente, estranee agli interessi dell'Amministrazione Regionale di appartenenza, quale giustificato motivo di tale omissione. Neppure si può ritenere che il silenzio serbato dall'amministrazione regionale in ordine alla richiesta di aspettativa lo avrebbe potuto legittimare ad omettere tale necessario adempimento, non potendosi in alcun modo attribuire a tale silenzio un effetto implicitamente concessivo della chiesta aspettativa, quanto, piuttosto il contrario, se interpretato alla luce della reiterata direttiva di prendere servizio alla data fissata, sebbene di poco prorogata. È corretta l'affermazione del primo giudice secondo cui il provvedimento de quo avrebbe dovuto essere supportato da adeguata motivazione, ma tale difetto – che, si ripete, in alcun modo legittimava il a disattendere la data di immissione in Pt_2 servizio - avrebbe potuto essere fatto valere dallo stesso solo ove non fosse incorso della causa di decadenza ex art. 9 Dpr n. 3/1057.
8 In ragione delle superiori considerazioni il D.D.G. n. 303 del 10.2.2022, che ha disposto la decadenza dal rapporto di impiego per l'omessa presa di servizio in assenza di alcun giustificato motivo, va ritenuto legittimo e, conseguentemente, il ricorso di primo grado va rigettato. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento degli altri, rendendo conseguentemente irrilevante la documentazione (peraltro concernente circostanze non contestate ed in parte già documentate) esibita dall'amministrazione in data 16.04.2025, della quale non va pertanto disposta l'acquisizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 1260/2023 pubblicata il 13.04.2023 dal Tribunale di Palermo, rigetta il ricorso di primo grado. Condanna l'appellato a rifondere all'amministrazione appellante le spese processuali che liquida per compensi in € 3.809,00 per il primo grado ed in € 3.473,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Palermo, 12/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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