Sentenza 2 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 02/07/2021, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2021
N. 00869/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00286/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 286 del 2021, proposto da
GI NT SS, AR NT, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Bondi', Andrea Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Di Graci, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Civica in Venezia, S. Marco 4091;
per l'annullamento
del silenzio inadempimento del Comune di Venezia relativamente alla domanda di condono edilizio del 01.04.2986 prot. n. 18741, condannarsi il Comune di Venezia a concludere, previa definizione, entro il termine di 30 giorni, ovvero il diverso termine che apparirà di Giustizia, del presupposto e collegato procedimento di cessione della porzione di sedime stradale di 4,5 mq insistente sul mappale 1203 sub 5 di area pubblica di Corte del Banchetto, il procedimento di rilascio del condono edilizio, fissando il relativo termine e nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell'Amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- il dante causa delle ricorrenti, in data 1.04.1986, aveva presentato al Comune di Venezia istanza di condono, ai sensi dell’art. 31 e ss L. n. 47/1985, per la sanatoria di varie opere, tra le quali l’ “ampliamento dell’unità immobiliare ex magazzino di cui al mappale 1203 sub 5 su area pubblica di Corte del Banchetto” , che occupa una porzione di mq 4,5 di sedime stradale.
- in data 3.10.2014 la competente Soprintendenza ha rilasciato parere favorevole, a condizione “che la porta e le griglie dell’ampliamento siano dipinte di colore scure opaco e che la copertura con un manto in coppi, elementi da ritenere più congrui rispetto ai caratteri del contesto” ;
- l’Ufficio Stime, con nota PG 2015/349776 del 5.8.2015, ha comunicato la valutazione del valore dell’area;
- le ricorrenti, con comunicazione del 22.12.2015, (prot. PG 2015/588425), hanno accettato la proposta, impegnandosi a corrispondere il dovuto.
- dopo diversi solleciti non riscontrati, in data 15.10.2020, le ricorrenti hanno formulato istanza di esercizio del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 2, commi 9- bis e 9- ter , L. n. 241/1990, ma nessun provvedimento veniva adottato.
Considerato, introltre, che:
- ai sensi dell’art. 32, comma 5, L. 47/1985, nel caso in cui l’istanza di condono riguardi opere realizzate su area di proprietà pubblica, il Comune deve esprimersi sulla disponibilità a cedere la superficie ove esse insistono entro 180 giorni dalla richiesta;
- il suddetto termine è da tempo scaduto senza che il procedimento sia stato concluso;
- il Comune costituendosi in giudizio non ha contestato la ricostruzione in fatto effettuata dalle ricorrenti;
Ritenuto, pertanto, che:
- il ricorso è fondato;
- l’istanza di rinvio formulata dal Comune, sebbene non abbia incontrato l’opposizione delle ricorrenti, non è accoglibile non essendo motivata in ragione di esigenze di tutela del diritto di difesa, né sussistendo ragioni di opportunità di ulteriormente differire la trattazione della causa;
- che, pertanto, deve essere dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro centoventi giorni dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 10 giugno 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO