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Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/03/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. N. 2112/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2112 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), (c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2 [...]
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. AR Iannace.
[...]
[..
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Luca Parrella.
-APPELLATA -
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 644/2022 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 18.3.2022, in tema di azione revocatoria ordinaria”. CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 16.12.2024 dalla difesa della CP_2
e il 17.12.2024 dalla difesa di ,
[...] Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 15 , e la hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Parte_1 Parte_2 Controparte_1
Corte (con atto di citazione in appello notificato, a mezzo PEC, in data 5.5.2022), la proponendo Controparte_2 appello avverso la sentenza n. 644/2022 emessa dal Tribunale di Benevento pubblicata in data 18.3.2022.
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado la aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, e Controparte_2 Parte_1
, chiedendo che fosse accertata e dichiarata, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia, nei suoi Parte_2 confronti, dell'atto notarile del 31.8.2015 (rep. n. 22913 e racc. n. 10732) di costituzione di fondo patrimoniale, trascritto il 2.9.2015 al n. 8234 reg. gen., ed al n. 6868 reg. part. (rep. n. 22913 e racc. n. 10732), avente ad oggetto gli immobili meglio descritti nell'atto introduttivo del giudizio (recante il n. 1904/2020 RG).
A fondamento di quanto domandato la società attrice aveva dedotto che:
Con missiva del 19.8.2015 aveva contestato a una serie di atti di mala gestio da lui commessi nel
Parte_1 periodo in cui rivestiva la carica di amministratore unico di essa società, ovvero nell'intervallo di tempo compreso tra il 3.10.1989 e il 18.9.2014 – atti comportanti pregiudizi per il patrimonio sociale – comunicandogli la necessità di intraprendere nei suoi confronti tutte le opportune azioni per il risarcimento dovutole in conseguenza del suo illegittimo operato;
tuttavia il 31.8.2015, dunque pochi giorni dopo la ricezione della missiva suddetta, con il detto atto notarile del 31.8.2015 (rep. n. 22913 e racc. n. 10732), e avevano costituito un
Parte_1 Parte_2 fondo patrimoniale avente ad oggetto dei beni immobili (meglio indicati in citazione) in Montesarchio (Bn), di cui due di proprietà esclusiva di ed un altro di proprietà comune (ed in quote uguali) di entrambi i coniugi;
in
Parte_1 data 30.9.2016, l'assemblea dei soci aveva deliberato di promuovere l'azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore e, quindi, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della società, era stata proposta una
Parte_1
Pt_ domanda di arbitrato nei confronti dello stesso , avente ad oggetto il risarcimento dei danni (nella misura di euro 2.639.283,64 o in altra maggiore o minore risultante dall'istruttoria) derivanti dalle sue condotte illegittime risalenti all'epoca in cui ricopriva la carica di amministratore unico della società, dunque in epoca anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale;
con l'atto di costituzione del fondo patrimoniale aveva, quindi, Parte_1 inteso pregiudicare (e pregiudicato) le ragioni creditorie di essa società attrice, avendo il detto fondo ad oggetto
(anche) gli unici immobili di cui era proprietario in via esclusiva.
La aveva instaurato, successivamente, un altro giudizio (n. 4188/2020 RG) dinanzi al Tribunale Controparte_2 di Benevento, convenendo i coniugi e la società per far dichiarare, CP_4 Controparte_1 nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia di ulteriori atti dispositivi (di donazione di usufrutto e di trasferimento della nuda proprietà) ritenuti pregiudizievoli per le proprie suddette ragioni creditorie, deducendo, in particolare, che:
In data 4.6.2020, ossia pochi giorni dopo la notifica del suddetto atto di citazione, aveva posto in Parte_1 essere altri due atti dispositivi relativi ai medesimi beni immobili già costituiti nel fondo patrimoniale ed oggetto pagina 2 di 15 della precedente azione revocatoria, ovvero un atto di donazione (rep. n. 1288 e racc. n. 935) trascritto il 5.6.2020 al n. 3877 reg. gen. e al n. 2896 reg. part., con il quale aveva donato alla moglie il diritto di Parte_2 usufrutto sui beni immobili, e un ulteriore atto mediante il quale aveva conferito la nuda proprietà dei Parte_1 medesimi beni immobili nella società Oasis 89 S.n.c. di ZZ AR & C., società costituita contestualmente, ossia in data 4.6.2020, come risultante dall'atto notarile trascritto il 5.6.2020 al n. 3878 reg. gen. e al n. 2897 reg. part.
(rep. n. 1289 e racc. n. 936).
Costituitisi nei due diversi giudizi (poi riuniti), i convenuti avevano chiesto il rigetto delle domande attrici, deducendo, in particolare, l'insussistenza dei presupposti per poter dichiarare inefficaci gli atti di disposizione impugnati ex art. 2901 c.c., in quanto non avrebbero potuto pregiudicare in alcun modo gli interessi e il patrimonio della società attrice, non avendo la finalità di sottrarre i beni immobili alla garanzia generica della presunta creditrice.
Avevano evidenziato, poi, che la costituzione del fondo patrimoniale fosse avvenuta prima dell'instaurazione del giudizio arbitrale e che avesse avuto l'esclusiva finalità di tutelare i beni della famiglia, aggiungendo che il lodo arbitrale era stato oggetto di impugnazione, con giudizio ancora pendente.
Infine avevano dedotto che il patrimonio di e fosse composto da molti altri beni e che, Parte_1 Parte_2 quindi, gli atti dispositivi in questione non avessero arrecato alcun pregiudizio alle ragioni creditorie della CP_2
essendo comunque insussistente, nel caso di specie, l'elemento soggettivo, requisito indefettibile per la
[...] proposizione dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Con la sentenza n. 644/2022 impugnata in questa sede, il Tribunale di Benevento ha così statuito:
“1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti dell'attrice: - dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale del 31.08.2015 rep. N. 22913 e rac. N. 10732, per notar Dott.ssa notaio in Vitulano, trascritto il Persona_1
2.09.2015 al n. 8234 reg. gen. ed al n. 6868 reg. part. - dell' atto di donazione del 04.06.2020 rep. N. 1288 e rac. N. 935, per notar
Dott.ssa , notaio in Napoli, trascritto il 05.06.2020 al n. 3877 reg. gen. ed al n. 2896 reg. part. - dell' atto Persona_2 mediante il quale il sig. ha conferito nella società costituita contestualmente in data Parte_1 Controparte_1
04.06.2020, come risulta dall'atto rep. N. 1289 e rac. N. 936, per notar Dott.ssa , notaio in Napoli, trascritto Persona_2 il 05.06.2020 al n. 3878 reg. gen. ed al n. 2897 reg. part. tutti come descritti in motivazione riguardo al contenuto 2) Condanna in solido i convenuti al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1168,00 per esborsi ed 14.480,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
In particolare, il Tribunale di Benevento ha accolto le domande attoree ritenendo sussistenti, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
Nello specifico:
a) Quanto alla esistenza del credito, dopo avere precisato che, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, il credito può essere sottoposto a termine o condizione ovvero anche illiquido, oppure contestato e non ancora accertato giudizialmente (nel senso che può essere anche un credito litigioso e in fase di definitivo accertamento), il giudice di prime cure ha rilevato che, nel caso di specie, con lodo arbitrale del 30.10.2020, era pagina 3 di 15 stata accertata la responsabilità dell'ex amministratore per gli atti di mala gestio, condannandolo al Parte_1 pagamento di euro 2.244.698,19 in favore della aggiungendo che il credito risarcitorio della detta Controparte_2 società risalisse, però, ad un periodo precedente rispetto all'invio della missiva del 19.08.2015, con la quale la aveva contestato a una serie di illeciti da lui commessi nel periodo decorrente dal Controparte_2 Parte_1
3.10.1989 al 18.09.2014, come amministratore della società;
b) quanto all'elemento soggettivo, dopo avere premesso che, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio sia la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (e che la relativa prova possa essere fornita tramite presunzioni), il Tribunale ha ritenuto che: 1) Nel caso in esame gli atti di disposizione dei propri beni immobili posti in essere da fossero tutti a titolo gratuito, non essendo richiesto, dunque, che Parte_1
i beneficiari dell'atto fossero consapevoli del pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice, bastando che ne fosse consapevole il disponente e aggiungendo che, d'altra parte, agli atti di disposizione aveva partecipato la moglie convivente del debitore e gli altri stretti congiunti, quali soci di parti minori del capitale sociale della costituita con la conseguenza che non potessero non sapere del diritto al Controparte_1 risarcimento dei danni della peraltro preannunciato con la detta missiva e poi azionato con il Controparte_2 procedimento arbitrale, conclusosi sfavorevolmente per l'ZZ; 2) in ogni caso, quanto all'elemento soggettivo del debitore, sussistessero pure una serie di elementi che lasciassero presumere la sussistenza della dolosa preordinazione dell'atto a pregiudizio del creditore, quali: I) il rapporto di coniugio tra i costituenti del fondo patrimoniale e stipulanti della donazione, nonché del vincolo familiare dei soci della Controparte_1
[... Pt_ cui l aveva conferito i propri beni immobili (moglie e figli); II) la contiguità temporale degli atti di disposizione rispetto al sorgere del credito dell'attrice e della azioni stragiudiziali dalla stessa intraprese;
III) la dismissione di tutti i beni immobili di;
Parte_1
c) quanto all'eventus damni, dopo avere precisato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso (con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore), il primo giudice ha rilevato: 1) Per quanto concerne l'atto dispositivo del 31.8.2015, che aveva costituito in fondo Parte_1 patrimoniale una serie rilevante di beni immobili di cui era proprietario rendendo, in tal modo, quantomeno più difficoltosa la soddisfazione del cospicuo credito vantato dalla società attrice, considerando che quelli costituiti in pagina 4 di 15 fondo patrimoniale erano gli unici beni immobili di cui il debitore fosse interamente titolare;
sicchè, qualora non fosse stata dichiarata l'inefficacia di tale atto rispetto alla , quest'ultima sarebbe stata gravemente CP_2 pregiudicata nel dare esecuzione coattiva al credito risarcitorio, maturato nel periodo compreso tra il 2006 ed il
2014; 2) con riferimento alla donazione di usufrutto alla moglie in data 4.06.2020 e al conferimento in società della nuda proprietà dei medesimi immobili costituiti in fondo patrimoniale, che l'eventus danni - e l'elemento psicologico- sarebbero stati ancora più evidenti atteso che, a seguito di detti atti di disposizione, la Controparte_2 avrebbe potuto far valere le proprie ragioni sulla nuda proprietà, conferita in s.n.c., e non sul diritto di proprietà libero da eventuali pesi costituiti da iure in re aliena (come il diritto di usufrutto); Il Tribunale di Benevento ha ritenuto, inoltre, che il fatto che il socio fondatore, cioè lo stesso , a seguito del conferimento, avesse Parte_1 sottoscritto con beni immobili un capitale di rischio della costituita e che la partecipazione sociale Controparte_1 ricevuta in cambio non gli attribuisse alcun diritto alla restituzione dei beni conferiti, originando solo un eventuale diritto agli utili qualora realmente conseguiti (art.2303 c.c.), ponessero la , quale creditrice particolare del CP_2
Pt_ socio conferente , in una posizione deteriore, considerato che il diritto del socio alla restituzione dei conferimenti è postergato, oltre che subordinato, al pagamento dei debiti sociali e diviene esigibile solo dopo lo scioglimento della società, aggiungendo che, d'altra parte, i beni immobili conferiti in natura costituiscono parte del capitale sociale, come tale aggredibile dai creditori sociali (art. 2304 c.c.) e l'attrice, creditrice particolare del socio, non avrebbe potuto chiedere la liquidazione della quota del socio debitore finché fosse durata la società (art.2305
c.c.) ossia, nel caso di specie, sino al 31.12.2080, essendo quindi innegabile che il conferimento in s.n.c. sottraesse, di fatto, del tutto i beni conferiti al patrimonio del debitore;
3) che l'eventus damni non potesse essere escluso dalle numerose partecipazioni societarie detenute dal convenuto , anche nell'ambito dello Parte_1 stesso Gruppo ZZ;
ciò perché, in base alla visura delle partecipazioni societarie e dalla quantità e qualità delle stesse, la perdita della garanzia generica sui beni immobili del debitore dal valore stabile non sarebbe stata affatto compensata da diritti sociali in società commerciali esposte al rischio di impresa e dalla eventuale distribuzione degli utili in denaro, bene agevolmente sottraibile ad eventuali azione coattive della creditrice.
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
, e la hanno censurato la sentenza n. 644/2022 Parte_1 Parte_2 Controparte_1 emessa dal Tribunale di Benevento sulla base dei seguenti sei motivi di gravame.
A) INFONDATEZZA DELLA DOMANDA REVOCATORIA PROPOSTA DALLA TRAVI SUD S.P.A. – MANCANZA NELLA FATTISPECIE
DE QUA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI EX ART. 2901 C.C. - ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO SUL PUNTO -
MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE PROBATORIO IN CAPO ALLA TRAVI SUD - MANCATA PROVA DEL CD. CONSILIUM
FRAUDIS.
Con il primo motivo gli appellanti hanno sostenuto che il Tribunale di Benevento avesse erroneamente ritenuto che il credito risarcitorio della fosse anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale (del Controparte_2
pagina 5 di 15 31.8.2015) e che, quindi, essendo l'atto di disposizione successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio fosse la conoscenza del debitore circa il pregiudizio arrecato, con tale atto, alle ragioni creditorie.
Al riguardo hanno posto in evidenza che, a fronte della missiva del 19.8.2015 - con la quale parte attrice aveva contestato a una serie di addebiti – e della costituzione del fondo patrimoniale, avvenuta il 31.08.2015, Parte_1 la domanda di arbitrato fosse stata depositata soltanto in data 01.02.2017, ossia due anni dopo rispetto alla richiesta di risarcimento danni della con la conseguenza che, secondo gli appellanti, trattandosi di atto CP_2 dispositivo anteriore al sorgere del credito, l'attrice avrebbe dovuto dimostrare (ma ciò non sarebbe avvenuto), ai sensi dell'art. 2901 c.c., la dolosa preordinazione finalizzata specificamente al pregiudizio del soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie, ossia l'intenzione dell'autore dell'atto di contrarre debiti e precostituirsi, in tal modo,
l'incapacità del suo patrimonio a ripagarli.
B) INFONDATEZZA DELLA DOMANDA REVOCATORIA PROPOSTA DALLA – MANCANZA NELLA FATTISPECIE Controparte_2
DE QUA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO DI CUI ALL'ART. 2901 C.C.- ERRONEITÀ DELLA SENTENZA SUL PUNTO.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente il requisito dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria.
Secondo , e la in particolare, la prova della Parte_1 Parte_2 Controparte_1
Pt_ consapevolezza, da parte di , di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie della , sottraendo beni utili CP_2 al soddisfacimento di suo ipotetico credito, non sarebbe stata fornita dall'attrice.
Nello specifico, con riguardo al conferimento di beni immobili nella , gli appellanti hanno sostenuto che CP_1 non rilevasse che i soci fondatori della suddetta società fossero , la moglie ed i figli, Parte_1
Così come, ad avviso degli appellanti, non rilevasse l'assunto della secondo cui l'atto di donazione CP_2 fosse stato a tutti gli effetti un atto dispositivo realizzato in nocumento delle ragioni della presunta creditrice.
E hanno posto in evidenza come il detto conferimento non fosse un atto traslativo, atteso che il socio Parte_1 deteneva le quote della società di persone che prevede, a sua volta, un'illimitata responsabilità dei soci.
C) INFONDATEZZA DELLA DOMANDA REVOCATORIA PROPOSTA DALLA – MANCANZA NELLA FATTISPECIE Controparte_2
DE QUA DELL' EVENTUS DAMNI DI CUI ALL'ART. 2901 C.C.- ERRONEITÀ DELLA SENTENZA SUL PUNTO.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno lamentato l'erronea valutazione, da parte del Tribunale di Benevento, dell'ulteriore presupposto previsto dall'art. 2901 c.c. per l'utile esercizio dell'azione revocatoria, rappresentato dal c.d. eventus damni.
In particolare hanno criticato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che tale requisito non potesse reputarsi escluso dalle numerose partecipazioni societarie detenute dal convenuto Pt_1
, anche nell'ambito dello stesso .
[...] CP_5
pagina 6 di 15 Secondo gli appellanti, invece, avrebbe rispetto l'onere su di lui incombente, fornendo ampia ed Parte_1 esaustiva prova della capienza del suo patrimonio, composto da beni immobili e da partecipazioni societarie assolutamente in grado di soddisfare le eventuali ragioni creditorie della società attrice/appellata.
Al riguardo ha dedotto che: 1) La valorizzazione del “ ”, di cui è socio per un sesto, CP_5 Parte_1 sarebbe complessivamente pari a 133 milioni di euro;
2) è socio al 20 % della Way s.r.l., altra società Parte_1 che controlla le altre aziende del Gruppo che si occupano del ramo prefabbricazione e fabbricazione e che risulta fortemente patrimonializzata;
3) il bilancio della - società con sede in Lussemburgo, della quale Controparte_6
è socio, ha un capitale stimato di oltre €. 25.000.000,00; 4) la capienza del patrimonio di essi appellanti Parte_1 sarebbe dimostrata dall'atto di pignoramento effettuato dalla con riferimento alle quote detenute da CP_2 Pt_1
nella società tale atto espropriativo dimostrerebbe, secondo gli appellanti, la
[...] Controparte_6 consapevolezza, da parte della , che il valore delle quote oggetto di pignoramento fosse assolutamente CP_2 soddisfacente per la tutela delle proprie pretese creditorie.
D) SULL'ONERE PROBATORIO IN CAPO ALLA PRESUNTA CREDITRICE – MANCATO ASSOLVIMENTO.
Con il quarto motivo , e la si sono doluti Parte_1 Parte_2 Controparte_1 dell'accoglimento dell'avversa domanda nonostante la società attrice non avesse dimostrato la perdita di garanzie patrimoniali per il recupero del proprio credito e nonostante essi appellanti avessero dimostrato l'esistenza di un patrimonio di ben maggiore del credito azionato e l'esistenza di altri beni da sottoporre ad esecuzione. Parte_1
A riprova dell'assunto che precede, gli appellanti hanno evidenziato come la avesse promosso CP_2 un'azione esecutiva sul patrimonio (residuo) di per l'intero dell'importo, pignorando il 20% delle Parte_1 partecipazioni azionarie detenute dallo stesso, del valore di euro 20.000.000 circa.
E) NECESSITÀ DI UN'ISTRUTTORIA.
Gli appellanti, con il quinto motivo, si sono lamentati anche della mancata ammissione, da parte del primo giudice, dei mezzi istruttori da essi richiesti (prove testimoniali e ctu) al fine di poter dimostrare la consistenza reale ed effettiva del patrimonio di . Parte_1
F) INAMMISSIBILITÀ ED INFONDATEZZA DELL'AVVERSA DOMANDA REVOCATORIA- ESISTENZA DI UN CREDITO
“LITIGIOSO”OVVERO “SUB IUDICE”.
Con il sesto e ultimo motivo di gravame, gli appellanti hanno ritenuto che il Tribunale di Benevento avesse errato nel considerare ammissibile l'azione revocatoria anche nel caso di credito, come nel caso di specie, litigioso, ossia nel caso di credito sub iudice ovvero contestato nella sua stessa esistenza.
E, alla luce di quanto dedotto, gli appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…in totale riforma della sentenza impugnata e sospesa preliminarmente la sua efficacia esecutiva, così provvedere: 1) Rigettare la domanda proposta in primo grado dalla (anche) previo espletamento dell'istruttoria così come innanzi in dettaglio richiesta, con ammissione dei Controparte_2 mezzi istruttori formulati in primo grado ritualmente e riproposti (e rinnovati) con il presente atto di gravame, perché illegittima, infondata e non provata;
2) Ad ogni modo rigettare la domanda avversa per tutti i motivi innanzi esposti con ogni conseguenza di legge . 3)
pagina 7 di 15 Condannare la al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del Controparte_2 sottoscritto Avvocato antistatario.”.
Con ordinanza depositata in data 11.10.2022: 1) E' stata dichiarata la contumacia della 2) è Controparte_2 stata dichiarata inammissibile l'istanza degli appellanti volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (condannando gli appellanti, per tale ragione, al pagamento di una pena pecuniaria nella misura di euro 250,00, ai sensi dell'art. 283, ultimo comma, c.p.c.); 3) la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.1.2024.
Con comparsa depositata in data 8.2.2023 si è costituita la eccependo, preliminarmente, la Controparte_2 nullità dell'atto di appello (essendo la relativa copia, notificata ad essa appellata, priva dell'indicazione dell'udienza di comparizione delle parti) e la conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta (senza possibilità di sanatoria), in applicazione del principio espresso dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 18868 dell'8.9.2014.
Ha contestato, inoltre, l'ammissibilità dell'avverso gravame lamentando il mancato rispetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. (erroneamente richiamando l'art. 324 c.p.c.) per la redazione dell'atto di appello e, comunque, la fondatezza dell'impugnazione ex adverso proposta, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare inammissibile
o, comunque, rigettare l'appello proposto dalle controparti perché infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
2. In ogni caso, condannare gli appellanti al pagamento delle spese di lite del presente giudizio nonché, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata.”.
Indi la causa è stata rinviata d'ufficio, con decreto del 27.12.2023, al 17.12.2024.
E, con successivo decreto depositato il 21.11.2024 è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., lo svolgimento della detta udienza del 17.12.2024 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 16.12.2024 dalla difesa della e il 17.12.2024 dalla Controparte_2 difesa di , , la causa è stata riservata in decisione Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 con ordinanza del 18.12.2024 (comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto revocata la declaratoria (dell'11.10.2022) di contumacia della essendosi Controparte_2 quest'ultima costituita successivamente in giudizio.
Sempre in via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalla di nullità Controparte_2 dell'atto di appello (per essere la relativa copia, notificata ad essa appellata, priva dell'indicazione dell'udienza di comparizione delle parti) e di conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta.
Ed infatti il principio, invocato dall'appellata, espresso dalla Corte di Cassazione (I Sez. civ.) con la pronuncia n.
18868 dell'8.9.2014 – secondo cui l'omessa indicazione, nella copia notificata dell'atto di citazione in appello, della pagina 8 di 15 data dell'udienza di comparizione produce l'inammissibilità del gravame ed il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, trattandosi di nullità non suscettibile di sanatoria poiché ricollegata all'assenza di un elemento necessariamente richiesto dall'art. 342 cod. proc. civ. attraverso il richiamo al precedente art. 163 – non
è applicabile al caso di specie, essendo riferito ai giudizi che, a differenza di quello per cui è causa, fossero stati introdotti prima della data del 30 aprile 1995 e, dunque, prima dell'operatività della novella rappresentata dalla l.
n.353/1990 (in particolare prima delle modifiche relative all'art. 164 c.p.c.).
Ciò è stato chiarito, più volte, successivamente alla pronuncia n.18868/2014, dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. II, 06/06/2018, n. 14488; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 02/03/2023, n. 6254; Sez. III, Ord.,
20/12/2021, n. 40753), ritenendo che, anche nel caso (come quello in esame) di mancata indicazione (nella copia dell'atto di appello notificata alla parte appellata) dell'udienza di comparizione delle parti, sia la costituzione dell'appellato che la rinnovazione della citazione, comportino la sanatoria, con effetto retroattivo, del vizio in questione.
In sostanza la costituendosi comunque in giudizio (senza neanche chiedere un termine per Controparte_2
l'inosservanza del termine di comparizione), ha sanato il detto vizio dell'atto di appello.
Sempre in via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellata, di inammissibilità
(richiamando l'art. 324 c.p.c. ma facendo evidentemente riferimento all'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. N. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
pagina 9 di 15 Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Ciò premesso e passando, dunque, all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , da Parte_1 Pt_2
e dalla la Corte ne rileva l'infondatezza per le seguenti ragioni.
[...] Controparte_1 Controparte_1
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Risulta infondato, innanzitutto, il primo motivo, avendo il Tribunale di Benevento ritenuto correttamente, ai fini della riscontrata sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. che, essendo l'atto di costituzione del fondo patrimoniale (del 31.8.2015) successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio fosse la conoscenza che il debitore avesse del pregiudizio delle ragioni creditorie della non Controparte_2 essendo invece necessaria, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la dolosa preordinazione del debitore volta ad arrecare pregiudizio, mediante il detto atto, alle ragioni creditorie della società attrice (dolosa preordinazione prevista, invece, dall'art. 2901, co.1, n. 1, ultimo inciso c.c., nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito).
Il Tribunale di Benevento ha, infatti, giustamente rilevato, sul punto, che il credito (risarcitorio) vantato dall'attrice fosse stato accertato, sì, con lodo arbitrale del 30.10.2020 (cfr. tale lodo, ridepositato telematicamente, in appello, dalla , ma sulla base della riscontrata responsabilità dell'ex amministratore per gli atti di Controparte_2 Parte_1 mala gestio (condannandolo al pagamento di euro 2.244.698,19 in favore della risalenti al Controparte_2
Pt_ periodo anteriore all'invio all' della missiva del 19.08.2015 (con la quale la aveva contestato a Controparte_2
una serie di illeciti da lui commessi nel periodo decorrente dal 3.10.1989 al 18.09.2014, come Parte_1 amministratore della società) e, quindi, anche alla costituzione del fondo patrimoniale (avvenuta il 31.8.2015).
Del resto, come si evince anche dal detto lodo, la cessazione di dalla carica di amministratore della Parte_1
(carica alla quale si riferivano gli atti di mala gestio per i quali era stato condannato al detto Controparte_2 risarcimento) era già cessata in data 18.9.2014 (in epoca precedente, quindi, si ribadisce, al 31.8.2015, ossia al detto atto dispositivo rappresentato dalla costituzione del fondo patrimoniale).
Ed invero, premesso che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale in tema di azione revocatoria ordinaria l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la pagina 10 di 15 garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali e, pertanto, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, a tal fine rilevando anche i crediti oggetto di contestazione e quelli litigiosi, purchè non si tratti di pretese che si rivelino "prima facie" pretestuose
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/11/2023, n. 31386 e in numerosi richiami giurisprudenziali ivi operati), va detto – con riferimento specifico alla doglianza in esame - quanto segue.
In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/09/2019, n. 22161; cfr. anche Cass. civ., Sez. III,
Ord., 17/06/2024, n. 16819; Sez. III, Ord., 10/11/2023, n. 31386 cit.; Sez. III, Ord., 27/02/2023, n. 5814).
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Risulta infondato anche il secondo motivo di gravame.
Quanto alla doglianza in base alla quale il detto conferimento non sarebbe stato un atto traslativo (doglianza motivata sul fatto che il socio detenesse le quote della società di persone che prevede, a sua volta, Parte_1 un'illimitata responsabilità dei soci), va detto, invero, che contrariamente a tale assunto, i conferimenti di beni in natura dei soci fondatori integrano negozi traslativi diretti in favore della società, sia essa personale o di capitali
(cfr. Cass. civ., Sez. I, 22/10/2013, n. 23891; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 09/02/2016, n. 2536; Sez. II, 06/11/2014,
n. 23685).
In altri termini, il conferimento di beni ad una società contestualmente costituita (come nel caso di specie) rappresenta, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, un atto dispositivo suscettibile di azione revocatoria, ex art. 2901 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/02/2020, n. 5621; Sez. I, 22/10/2013, n. 23891 cit.; Sez. I,
22/11/1996, n. 10359; Sez. I, 11/03/1995, n. 2817).
Tale atto, infatti, è idoneo a pregiudicare le ragioni dei creditori in quanto rende più difficoltoso il soddisfacimento del loro diritto in via esecutiva, atteso che sostituisce, nel patrimonio del conferente, al bene ceduto un titolo di partecipazione a "capitale di rischio".
Parimenti infondata è la doglianza concernente l'asserita mancanza di prova della consapevolezza, in capo a
, di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie per effetto del suddetto atto di donazione e di quello di Parte_1 conferimento di beni immobili nella Controparte_1
Ed infatti, come rilevato dal Tribunale di Benevento, quando l'atto di disposizione sia (come nel caso di specie, si ribadisce) successivo al sorgere del credito, va escluso che debba essere dimostrata la volontà del debitore di sottrarre i beni ai propri creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio alle ragioni creditorie, la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
18/06/2019, n. 16221; Sez. III, 12/11/2013, n. 25413).
pagina 11 di 15 E, a fronte del rilevante suddetto credito risarcitorio vantato dalla ed accertato in sede arbitrale Controparte_2
(sia pur oggetto di impugnazione), nonché a fronte di una precedente azione revocatoria esercitata dalla detta società (proprio a tutela del futuro soddisfacimento di tale credito) al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia della costituzione di un fondo patrimoniale avente ad oggetto gli stessi beni immobili oggetto dei successivi atti di donazione e di conferimento societario da parte di , è assolutamente ragionevole ritenere che, con tali Parte_1 atti di donazione e di conferimento, quest'ultimo fosse consapevole di pregiudicare le ragioni creditorie della
[...]
perpetuando la sottrazione, in tal modo, dalla garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c. (sottrazione CP_2 iniziata con la costituzione del vincolo rappresentato dal fondo patrimoniale) dei suoi beni immobili.
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Privi di fondamento sono anche il terzo, il quarto e il quinto motivo di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Ad avviso della Corte, infatti, correttamente il Tribunale ha ravvisato la sussistenza (anche) del c.d. eventus amni anche considerando le numerose partecipazioni societarie detenute dal convenuto , ritenendo, si Parte_1 ribadisce, che la perdita della garanzia generica sui beni immobili del debitore dal valore stabile non fosse affatto compensata da diritti sociali in società commerciali esposte al rischio di impresa e dalla eventuale distribuzione degli utili in denaro, bene agevolmente sottraibile ad eventuali azioni coattive della creditrice.
In altri termini, come dedotto anche dall'appellata in modo condivisibile, l'esistenza di un ampio patrimonio costituito da sole partecipazioni societarie non pregiudica il requisito dell'eventus damni, atteso che l'aggressione delle quote societarie è incerta e di più difficile realizzazione rispetto all'aggressione di beni immobili di ingente valore come quelli oggetto dei molteplici atti di disposizione posti in essere da , oggetto dell'azione Parte_1 revocatoria in questione.
Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, infatti, in tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'"eventus damni", il quale ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, è configurabile in caso di sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 15/01/2024, n. 1558; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/07/2023, n.
20232, richiamata dall'appellata nella propria comparsa conclusionale;
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 11/04/2022, n.
11623, circa la riscontrata sussistenza dell'eventus damni anche in un caso di alienazione, da parte dei debitori, del loro residuo patrimonio immobiliare in favore delle rispettive mogli, nonostante le partecipazioni societarie detenute dagli stessi).
In altri termini, considerato che rileva, ai fini della sussistenza del c.d. eventus damni, anche la variazione solo qualitativa del patrimonio del debitore che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del pagina 12 di 15 credito, va tenuto conto della maggiore variabilità del valore della partecipazione societaria - in ragione dell'"alea" tipica di ogni attività imprenditoriale - rispetto a quello dei singoli beni conferiti (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
16/09/2022, n. 27290).
Pertanto se è vero, in generale, che l'onere di provare l'insussistenza dell'eventus damni, dimostrando un patrimonio residuo sufficiente, incombe sul convenuto (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/07/2024, n. 20328; Cass. civ., Sez. III, Ord., 15/01/2024, n. 1558 cit.), è altrettanto vero che la dedotta sussistenza di rilevanti partecipazioni societarie in capo a non poteva escludere, per quanto detto sino ad ora (a proposito della variazione Parte_1 qualitativa del patrimonio del debitore comportante una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito) e per quanto rilevato anche dal primo giudice, la sussistenza del requisito in esame, atteso che il soddisfacimento, in sede esecutiva, delle quote societarie è, si ribadisce, incerta e di più difficile realizzazione rispetto all'aggressione di beni immobili di ingente valore, come quelli oggetto dei molteplici atti di disposizione posti in essere da ed oggetto dell'azione in esame. Parte_1
Il che comporta l'infondatezza anche del quinto motivo di gravame.
E, per tale ragione:
1) Risultavano anche superflue (il che comporta l'infondatezza anche del sesto motivo di gravame) la ctu e la prova testimoniale richieste dai convenuti in primo grado (e non ammesse dal primo giudice) per dimostrare la sufficienza del proprio patrimonio – in virtù delle dette partecipazioni societarie - a soddisfare le ragioni creditorie della Controparte_2
2) non è rilevante la ctu del 18.10.2024 prodotta dagli appellanti in allegato alla comparsa conclusionale depositata il 17.2.2025 (ctu disposta nel giudizio n. R.G.E. 7856/2021/Trib. Roma, avente ad oggetto la valutazione della quota di partecipazione di Way s.r.l., pignorata dalla , sebbene Controparte_7 Controparte_2 essa sia esaminabile, non incontrando il divieto dei nova in appello, trattandosi di documento formatosi dopo le preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c., non riguardante la rappresentazione di fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che si sarebbero potuti formare in precedenza ed essere tempestivamente prodotti (cfr., tra le altre,
Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21080; Sez. III, Ord., 18/09/2024, n. 25076; cfr. anche Cass. Civ., Sez. III,
Ord., 02/01/2025, n. 34; Sez. III, Ord., 16/01/2025, n. 1040; Sez. II, 18/10/2024, n. 27040; Sez. Unite, 20/04/2005,
n. 8203).
Fermo restando, ovviamente, che, laddove in sede esecutiva la dovesse riuscire a soddisfare Controparte_2 totalmente il proprio credito, non potrà agìre esecutivamente (come invece previsto, ai sensi dell'art. 2902 c.c., in caso di accoglimento dell'azione revocatoria) anche sui beni immobili oggetto degli atti dispositivi dichiarati inefficaci per effetto dell'accoglimento, da parte del primo giudice (e confermato in questo grado di giudizio), dell'azione proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c.
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pagina 13 di 15 Risulta infondato anche il sesto e ultimo motivo di gravame.
Ed infatti, posto che il credito a tutela del quale la ha agìto in primo grado è stato accertato, CP_2 CP_2 come rilevato dal primo giudice, con lodo arbitrale emesso in data 30.10.2020, va detto che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, ciò non escludeva l'ammissibilità dell'azione revocatoria da parte della società attrice.
Va ribadito, invero, che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, a tal fine rilevando anche i crediti oggetto di contestazione e quelli litigiosi, purchè non si tratti di pretese che si rivelino "prima facie" pretestuose (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/11/2023, n. 31386 cit. e in numerosi richiami giurisprudenziali ivi operati;
cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 01/02/2024, n. 3020; Sez. III, Ord., 30/05/2023, n. 15275; Sez. III,
10/06/2020, n. 11121).
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Al rigetto dell'appello proposto da , da e dalla Parte_1 Parte_2 Controparte_1 segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la condanna degli stessi, in solido tra loro (ex art. 97, co.1, ultimo inciso, c.p.c.), al pagamento dei compensi professionali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata vittoriosa.
In particolare, tali compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del
50%), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro da euro 260.000,01 ad euro
520.000,00 (e con i dovuti incrementi previsti dall'articolo 5, co.1, del detto decreto ministeriale, per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00), tenuto conto del valore (pari ad euro 2.244.698,19) della causa (così determinato, ai sensi dell'art. 5, co.1, di tale decreto, ossia in base “all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”).
Non ricorrono, inoltre, i presupposti della condanna degli appellanti, ai sensi all'art. 96, co.3, c.p.c., come invece chiesto dalla parte appellata nell'ambito della propria comparsa di risposta (e negli scritti conclusivi).
Ciò in assenza di elementi per reputare l'appello come espressione di un vero e proprio abuso del processo (nel senso della violazione di quel grado minimo di diligenza che consentisse agli appellanti di avvertirne facilmente l'infondatezza; cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).
pagina 14 di 15 Al riguardo non è superfluo precisare che occorre tenere distinto l'abuso del processo, rilevante ai fini della responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., dalla mera infondatezza di una domanda, avendo il primo carattere eccezionale e/o residuale;
il che significa che una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
12/07/2023, n. 19948).
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2112/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Revoca la declaratoria di contumacia della pronunciata con ordinanza depositata in data CP_2
11.10.2022.
2. Rigetta l'appello proposto da , da e dalla avverso Parte_1 Parte_2 Controparte_1 la sentenza n. 644/2022 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata in data 18.3.2022.
3. Dichiara tenuti e condanna , e la (quest'ultima in Parte_1 Parte_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t.) al pagamento, in solido tra loro, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 13.208,42, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 25.3.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2112 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), (c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2 [...]
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. AR Iannace.
[...]
[..
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Luca Parrella.
-APPELLATA -
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 644/2022 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 18.3.2022, in tema di azione revocatoria ordinaria”. CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 16.12.2024 dalla difesa della CP_2
e il 17.12.2024 dalla difesa di ,
[...] Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 15 , e la hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Parte_1 Parte_2 Controparte_1
Corte (con atto di citazione in appello notificato, a mezzo PEC, in data 5.5.2022), la proponendo Controparte_2 appello avverso la sentenza n. 644/2022 emessa dal Tribunale di Benevento pubblicata in data 18.3.2022.
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado la aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, e Controparte_2 Parte_1
, chiedendo che fosse accertata e dichiarata, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia, nei suoi Parte_2 confronti, dell'atto notarile del 31.8.2015 (rep. n. 22913 e racc. n. 10732) di costituzione di fondo patrimoniale, trascritto il 2.9.2015 al n. 8234 reg. gen., ed al n. 6868 reg. part. (rep. n. 22913 e racc. n. 10732), avente ad oggetto gli immobili meglio descritti nell'atto introduttivo del giudizio (recante il n. 1904/2020 RG).
A fondamento di quanto domandato la società attrice aveva dedotto che:
Con missiva del 19.8.2015 aveva contestato a una serie di atti di mala gestio da lui commessi nel
Parte_1 periodo in cui rivestiva la carica di amministratore unico di essa società, ovvero nell'intervallo di tempo compreso tra il 3.10.1989 e il 18.9.2014 – atti comportanti pregiudizi per il patrimonio sociale – comunicandogli la necessità di intraprendere nei suoi confronti tutte le opportune azioni per il risarcimento dovutole in conseguenza del suo illegittimo operato;
tuttavia il 31.8.2015, dunque pochi giorni dopo la ricezione della missiva suddetta, con il detto atto notarile del 31.8.2015 (rep. n. 22913 e racc. n. 10732), e avevano costituito un
Parte_1 Parte_2 fondo patrimoniale avente ad oggetto dei beni immobili (meglio indicati in citazione) in Montesarchio (Bn), di cui due di proprietà esclusiva di ed un altro di proprietà comune (ed in quote uguali) di entrambi i coniugi;
in
Parte_1 data 30.9.2016, l'assemblea dei soci aveva deliberato di promuovere l'azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore e, quindi, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della società, era stata proposta una
Parte_1
Pt_ domanda di arbitrato nei confronti dello stesso , avente ad oggetto il risarcimento dei danni (nella misura di euro 2.639.283,64 o in altra maggiore o minore risultante dall'istruttoria) derivanti dalle sue condotte illegittime risalenti all'epoca in cui ricopriva la carica di amministratore unico della società, dunque in epoca anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale;
con l'atto di costituzione del fondo patrimoniale aveva, quindi, Parte_1 inteso pregiudicare (e pregiudicato) le ragioni creditorie di essa società attrice, avendo il detto fondo ad oggetto
(anche) gli unici immobili di cui era proprietario in via esclusiva.
La aveva instaurato, successivamente, un altro giudizio (n. 4188/2020 RG) dinanzi al Tribunale Controparte_2 di Benevento, convenendo i coniugi e la società per far dichiarare, CP_4 Controparte_1 nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia di ulteriori atti dispositivi (di donazione di usufrutto e di trasferimento della nuda proprietà) ritenuti pregiudizievoli per le proprie suddette ragioni creditorie, deducendo, in particolare, che:
In data 4.6.2020, ossia pochi giorni dopo la notifica del suddetto atto di citazione, aveva posto in Parte_1 essere altri due atti dispositivi relativi ai medesimi beni immobili già costituiti nel fondo patrimoniale ed oggetto pagina 2 di 15 della precedente azione revocatoria, ovvero un atto di donazione (rep. n. 1288 e racc. n. 935) trascritto il 5.6.2020 al n. 3877 reg. gen. e al n. 2896 reg. part., con il quale aveva donato alla moglie il diritto di Parte_2 usufrutto sui beni immobili, e un ulteriore atto mediante il quale aveva conferito la nuda proprietà dei Parte_1 medesimi beni immobili nella società Oasis 89 S.n.c. di ZZ AR & C., società costituita contestualmente, ossia in data 4.6.2020, come risultante dall'atto notarile trascritto il 5.6.2020 al n. 3878 reg. gen. e al n. 2897 reg. part.
(rep. n. 1289 e racc. n. 936).
Costituitisi nei due diversi giudizi (poi riuniti), i convenuti avevano chiesto il rigetto delle domande attrici, deducendo, in particolare, l'insussistenza dei presupposti per poter dichiarare inefficaci gli atti di disposizione impugnati ex art. 2901 c.c., in quanto non avrebbero potuto pregiudicare in alcun modo gli interessi e il patrimonio della società attrice, non avendo la finalità di sottrarre i beni immobili alla garanzia generica della presunta creditrice.
Avevano evidenziato, poi, che la costituzione del fondo patrimoniale fosse avvenuta prima dell'instaurazione del giudizio arbitrale e che avesse avuto l'esclusiva finalità di tutelare i beni della famiglia, aggiungendo che il lodo arbitrale era stato oggetto di impugnazione, con giudizio ancora pendente.
Infine avevano dedotto che il patrimonio di e fosse composto da molti altri beni e che, Parte_1 Parte_2 quindi, gli atti dispositivi in questione non avessero arrecato alcun pregiudizio alle ragioni creditorie della CP_2
essendo comunque insussistente, nel caso di specie, l'elemento soggettivo, requisito indefettibile per la
[...] proposizione dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Con la sentenza n. 644/2022 impugnata in questa sede, il Tribunale di Benevento ha così statuito:
“1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti dell'attrice: - dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale del 31.08.2015 rep. N. 22913 e rac. N. 10732, per notar Dott.ssa notaio in Vitulano, trascritto il Persona_1
2.09.2015 al n. 8234 reg. gen. ed al n. 6868 reg. part. - dell' atto di donazione del 04.06.2020 rep. N. 1288 e rac. N. 935, per notar
Dott.ssa , notaio in Napoli, trascritto il 05.06.2020 al n. 3877 reg. gen. ed al n. 2896 reg. part. - dell' atto Persona_2 mediante il quale il sig. ha conferito nella società costituita contestualmente in data Parte_1 Controparte_1
04.06.2020, come risulta dall'atto rep. N. 1289 e rac. N. 936, per notar Dott.ssa , notaio in Napoli, trascritto Persona_2 il 05.06.2020 al n. 3878 reg. gen. ed al n. 2897 reg. part. tutti come descritti in motivazione riguardo al contenuto 2) Condanna in solido i convenuti al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1168,00 per esborsi ed 14.480,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
In particolare, il Tribunale di Benevento ha accolto le domande attoree ritenendo sussistenti, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
Nello specifico:
a) Quanto alla esistenza del credito, dopo avere precisato che, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, il credito può essere sottoposto a termine o condizione ovvero anche illiquido, oppure contestato e non ancora accertato giudizialmente (nel senso che può essere anche un credito litigioso e in fase di definitivo accertamento), il giudice di prime cure ha rilevato che, nel caso di specie, con lodo arbitrale del 30.10.2020, era pagina 3 di 15 stata accertata la responsabilità dell'ex amministratore per gli atti di mala gestio, condannandolo al Parte_1 pagamento di euro 2.244.698,19 in favore della aggiungendo che il credito risarcitorio della detta Controparte_2 società risalisse, però, ad un periodo precedente rispetto all'invio della missiva del 19.08.2015, con la quale la aveva contestato a una serie di illeciti da lui commessi nel periodo decorrente dal Controparte_2 Parte_1
3.10.1989 al 18.09.2014, come amministratore della società;
b) quanto all'elemento soggettivo, dopo avere premesso che, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio sia la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (e che la relativa prova possa essere fornita tramite presunzioni), il Tribunale ha ritenuto che: 1) Nel caso in esame gli atti di disposizione dei propri beni immobili posti in essere da fossero tutti a titolo gratuito, non essendo richiesto, dunque, che Parte_1
i beneficiari dell'atto fossero consapevoli del pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice, bastando che ne fosse consapevole il disponente e aggiungendo che, d'altra parte, agli atti di disposizione aveva partecipato la moglie convivente del debitore e gli altri stretti congiunti, quali soci di parti minori del capitale sociale della costituita con la conseguenza che non potessero non sapere del diritto al Controparte_1 risarcimento dei danni della peraltro preannunciato con la detta missiva e poi azionato con il Controparte_2 procedimento arbitrale, conclusosi sfavorevolmente per l'ZZ; 2) in ogni caso, quanto all'elemento soggettivo del debitore, sussistessero pure una serie di elementi che lasciassero presumere la sussistenza della dolosa preordinazione dell'atto a pregiudizio del creditore, quali: I) il rapporto di coniugio tra i costituenti del fondo patrimoniale e stipulanti della donazione, nonché del vincolo familiare dei soci della Controparte_1
[... Pt_ cui l aveva conferito i propri beni immobili (moglie e figli); II) la contiguità temporale degli atti di disposizione rispetto al sorgere del credito dell'attrice e della azioni stragiudiziali dalla stessa intraprese;
III) la dismissione di tutti i beni immobili di;
Parte_1
c) quanto all'eventus damni, dopo avere precisato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso (con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore), il primo giudice ha rilevato: 1) Per quanto concerne l'atto dispositivo del 31.8.2015, che aveva costituito in fondo Parte_1 patrimoniale una serie rilevante di beni immobili di cui era proprietario rendendo, in tal modo, quantomeno più difficoltosa la soddisfazione del cospicuo credito vantato dalla società attrice, considerando che quelli costituiti in pagina 4 di 15 fondo patrimoniale erano gli unici beni immobili di cui il debitore fosse interamente titolare;
sicchè, qualora non fosse stata dichiarata l'inefficacia di tale atto rispetto alla , quest'ultima sarebbe stata gravemente CP_2 pregiudicata nel dare esecuzione coattiva al credito risarcitorio, maturato nel periodo compreso tra il 2006 ed il
2014; 2) con riferimento alla donazione di usufrutto alla moglie in data 4.06.2020 e al conferimento in società della nuda proprietà dei medesimi immobili costituiti in fondo patrimoniale, che l'eventus danni - e l'elemento psicologico- sarebbero stati ancora più evidenti atteso che, a seguito di detti atti di disposizione, la Controparte_2 avrebbe potuto far valere le proprie ragioni sulla nuda proprietà, conferita in s.n.c., e non sul diritto di proprietà libero da eventuali pesi costituiti da iure in re aliena (come il diritto di usufrutto); Il Tribunale di Benevento ha ritenuto, inoltre, che il fatto che il socio fondatore, cioè lo stesso , a seguito del conferimento, avesse Parte_1 sottoscritto con beni immobili un capitale di rischio della costituita e che la partecipazione sociale Controparte_1 ricevuta in cambio non gli attribuisse alcun diritto alla restituzione dei beni conferiti, originando solo un eventuale diritto agli utili qualora realmente conseguiti (art.2303 c.c.), ponessero la , quale creditrice particolare del CP_2
Pt_ socio conferente , in una posizione deteriore, considerato che il diritto del socio alla restituzione dei conferimenti è postergato, oltre che subordinato, al pagamento dei debiti sociali e diviene esigibile solo dopo lo scioglimento della società, aggiungendo che, d'altra parte, i beni immobili conferiti in natura costituiscono parte del capitale sociale, come tale aggredibile dai creditori sociali (art. 2304 c.c.) e l'attrice, creditrice particolare del socio, non avrebbe potuto chiedere la liquidazione della quota del socio debitore finché fosse durata la società (art.2305
c.c.) ossia, nel caso di specie, sino al 31.12.2080, essendo quindi innegabile che il conferimento in s.n.c. sottraesse, di fatto, del tutto i beni conferiti al patrimonio del debitore;
3) che l'eventus damni non potesse essere escluso dalle numerose partecipazioni societarie detenute dal convenuto , anche nell'ambito dello Parte_1 stesso Gruppo ZZ;
ciò perché, in base alla visura delle partecipazioni societarie e dalla quantità e qualità delle stesse, la perdita della garanzia generica sui beni immobili del debitore dal valore stabile non sarebbe stata affatto compensata da diritti sociali in società commerciali esposte al rischio di impresa e dalla eventuale distribuzione degli utili in denaro, bene agevolmente sottraibile ad eventuali azione coattive della creditrice.
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
, e la hanno censurato la sentenza n. 644/2022 Parte_1 Parte_2 Controparte_1 emessa dal Tribunale di Benevento sulla base dei seguenti sei motivi di gravame.
A) INFONDATEZZA DELLA DOMANDA REVOCATORIA PROPOSTA DALLA TRAVI SUD S.P.A. – MANCANZA NELLA FATTISPECIE
DE QUA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI EX ART. 2901 C.C. - ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO SUL PUNTO -
MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE PROBATORIO IN CAPO ALLA TRAVI SUD - MANCATA PROVA DEL CD. CONSILIUM
FRAUDIS.
Con il primo motivo gli appellanti hanno sostenuto che il Tribunale di Benevento avesse erroneamente ritenuto che il credito risarcitorio della fosse anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale (del Controparte_2
pagina 5 di 15 31.8.2015) e che, quindi, essendo l'atto di disposizione successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio fosse la conoscenza del debitore circa il pregiudizio arrecato, con tale atto, alle ragioni creditorie.
Al riguardo hanno posto in evidenza che, a fronte della missiva del 19.8.2015 - con la quale parte attrice aveva contestato a una serie di addebiti – e della costituzione del fondo patrimoniale, avvenuta il 31.08.2015, Parte_1 la domanda di arbitrato fosse stata depositata soltanto in data 01.02.2017, ossia due anni dopo rispetto alla richiesta di risarcimento danni della con la conseguenza che, secondo gli appellanti, trattandosi di atto CP_2 dispositivo anteriore al sorgere del credito, l'attrice avrebbe dovuto dimostrare (ma ciò non sarebbe avvenuto), ai sensi dell'art. 2901 c.c., la dolosa preordinazione finalizzata specificamente al pregiudizio del soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie, ossia l'intenzione dell'autore dell'atto di contrarre debiti e precostituirsi, in tal modo,
l'incapacità del suo patrimonio a ripagarli.
B) INFONDATEZZA DELLA DOMANDA REVOCATORIA PROPOSTA DALLA – MANCANZA NELLA FATTISPECIE Controparte_2
DE QUA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO DI CUI ALL'ART. 2901 C.C.- ERRONEITÀ DELLA SENTENZA SUL PUNTO.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente il requisito dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria.
Secondo , e la in particolare, la prova della Parte_1 Parte_2 Controparte_1
Pt_ consapevolezza, da parte di , di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie della , sottraendo beni utili CP_2 al soddisfacimento di suo ipotetico credito, non sarebbe stata fornita dall'attrice.
Nello specifico, con riguardo al conferimento di beni immobili nella , gli appellanti hanno sostenuto che CP_1 non rilevasse che i soci fondatori della suddetta società fossero , la moglie ed i figli, Parte_1
Così come, ad avviso degli appellanti, non rilevasse l'assunto della secondo cui l'atto di donazione CP_2 fosse stato a tutti gli effetti un atto dispositivo realizzato in nocumento delle ragioni della presunta creditrice.
E hanno posto in evidenza come il detto conferimento non fosse un atto traslativo, atteso che il socio Parte_1 deteneva le quote della società di persone che prevede, a sua volta, un'illimitata responsabilità dei soci.
C) INFONDATEZZA DELLA DOMANDA REVOCATORIA PROPOSTA DALLA – MANCANZA NELLA FATTISPECIE Controparte_2
DE QUA DELL' EVENTUS DAMNI DI CUI ALL'ART. 2901 C.C.- ERRONEITÀ DELLA SENTENZA SUL PUNTO.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno lamentato l'erronea valutazione, da parte del Tribunale di Benevento, dell'ulteriore presupposto previsto dall'art. 2901 c.c. per l'utile esercizio dell'azione revocatoria, rappresentato dal c.d. eventus damni.
In particolare hanno criticato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che tale requisito non potesse reputarsi escluso dalle numerose partecipazioni societarie detenute dal convenuto Pt_1
, anche nell'ambito dello stesso .
[...] CP_5
pagina 6 di 15 Secondo gli appellanti, invece, avrebbe rispetto l'onere su di lui incombente, fornendo ampia ed Parte_1 esaustiva prova della capienza del suo patrimonio, composto da beni immobili e da partecipazioni societarie assolutamente in grado di soddisfare le eventuali ragioni creditorie della società attrice/appellata.
Al riguardo ha dedotto che: 1) La valorizzazione del “ ”, di cui è socio per un sesto, CP_5 Parte_1 sarebbe complessivamente pari a 133 milioni di euro;
2) è socio al 20 % della Way s.r.l., altra società Parte_1 che controlla le altre aziende del Gruppo che si occupano del ramo prefabbricazione e fabbricazione e che risulta fortemente patrimonializzata;
3) il bilancio della - società con sede in Lussemburgo, della quale Controparte_6
è socio, ha un capitale stimato di oltre €. 25.000.000,00; 4) la capienza del patrimonio di essi appellanti Parte_1 sarebbe dimostrata dall'atto di pignoramento effettuato dalla con riferimento alle quote detenute da CP_2 Pt_1
nella società tale atto espropriativo dimostrerebbe, secondo gli appellanti, la
[...] Controparte_6 consapevolezza, da parte della , che il valore delle quote oggetto di pignoramento fosse assolutamente CP_2 soddisfacente per la tutela delle proprie pretese creditorie.
D) SULL'ONERE PROBATORIO IN CAPO ALLA PRESUNTA CREDITRICE – MANCATO ASSOLVIMENTO.
Con il quarto motivo , e la si sono doluti Parte_1 Parte_2 Controparte_1 dell'accoglimento dell'avversa domanda nonostante la società attrice non avesse dimostrato la perdita di garanzie patrimoniali per il recupero del proprio credito e nonostante essi appellanti avessero dimostrato l'esistenza di un patrimonio di ben maggiore del credito azionato e l'esistenza di altri beni da sottoporre ad esecuzione. Parte_1
A riprova dell'assunto che precede, gli appellanti hanno evidenziato come la avesse promosso CP_2 un'azione esecutiva sul patrimonio (residuo) di per l'intero dell'importo, pignorando il 20% delle Parte_1 partecipazioni azionarie detenute dallo stesso, del valore di euro 20.000.000 circa.
E) NECESSITÀ DI UN'ISTRUTTORIA.
Gli appellanti, con il quinto motivo, si sono lamentati anche della mancata ammissione, da parte del primo giudice, dei mezzi istruttori da essi richiesti (prove testimoniali e ctu) al fine di poter dimostrare la consistenza reale ed effettiva del patrimonio di . Parte_1
F) INAMMISSIBILITÀ ED INFONDATEZZA DELL'AVVERSA DOMANDA REVOCATORIA- ESISTENZA DI UN CREDITO
“LITIGIOSO”OVVERO “SUB IUDICE”.
Con il sesto e ultimo motivo di gravame, gli appellanti hanno ritenuto che il Tribunale di Benevento avesse errato nel considerare ammissibile l'azione revocatoria anche nel caso di credito, come nel caso di specie, litigioso, ossia nel caso di credito sub iudice ovvero contestato nella sua stessa esistenza.
E, alla luce di quanto dedotto, gli appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…in totale riforma della sentenza impugnata e sospesa preliminarmente la sua efficacia esecutiva, così provvedere: 1) Rigettare la domanda proposta in primo grado dalla (anche) previo espletamento dell'istruttoria così come innanzi in dettaglio richiesta, con ammissione dei Controparte_2 mezzi istruttori formulati in primo grado ritualmente e riproposti (e rinnovati) con il presente atto di gravame, perché illegittima, infondata e non provata;
2) Ad ogni modo rigettare la domanda avversa per tutti i motivi innanzi esposti con ogni conseguenza di legge . 3)
pagina 7 di 15 Condannare la al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del Controparte_2 sottoscritto Avvocato antistatario.”.
Con ordinanza depositata in data 11.10.2022: 1) E' stata dichiarata la contumacia della 2) è Controparte_2 stata dichiarata inammissibile l'istanza degli appellanti volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (condannando gli appellanti, per tale ragione, al pagamento di una pena pecuniaria nella misura di euro 250,00, ai sensi dell'art. 283, ultimo comma, c.p.c.); 3) la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.1.2024.
Con comparsa depositata in data 8.2.2023 si è costituita la eccependo, preliminarmente, la Controparte_2 nullità dell'atto di appello (essendo la relativa copia, notificata ad essa appellata, priva dell'indicazione dell'udienza di comparizione delle parti) e la conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta (senza possibilità di sanatoria), in applicazione del principio espresso dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 18868 dell'8.9.2014.
Ha contestato, inoltre, l'ammissibilità dell'avverso gravame lamentando il mancato rispetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. (erroneamente richiamando l'art. 324 c.p.c.) per la redazione dell'atto di appello e, comunque, la fondatezza dell'impugnazione ex adverso proposta, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare inammissibile
o, comunque, rigettare l'appello proposto dalle controparti perché infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
2. In ogni caso, condannare gli appellanti al pagamento delle spese di lite del presente giudizio nonché, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata.”.
Indi la causa è stata rinviata d'ufficio, con decreto del 27.12.2023, al 17.12.2024.
E, con successivo decreto depositato il 21.11.2024 è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., lo svolgimento della detta udienza del 17.12.2024 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 16.12.2024 dalla difesa della e il 17.12.2024 dalla Controparte_2 difesa di , , la causa è stata riservata in decisione Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 con ordinanza del 18.12.2024 (comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto revocata la declaratoria (dell'11.10.2022) di contumacia della essendosi Controparte_2 quest'ultima costituita successivamente in giudizio.
Sempre in via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalla di nullità Controparte_2 dell'atto di appello (per essere la relativa copia, notificata ad essa appellata, priva dell'indicazione dell'udienza di comparizione delle parti) e di conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta.
Ed infatti il principio, invocato dall'appellata, espresso dalla Corte di Cassazione (I Sez. civ.) con la pronuncia n.
18868 dell'8.9.2014 – secondo cui l'omessa indicazione, nella copia notificata dell'atto di citazione in appello, della pagina 8 di 15 data dell'udienza di comparizione produce l'inammissibilità del gravame ed il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, trattandosi di nullità non suscettibile di sanatoria poiché ricollegata all'assenza di un elemento necessariamente richiesto dall'art. 342 cod. proc. civ. attraverso il richiamo al precedente art. 163 – non
è applicabile al caso di specie, essendo riferito ai giudizi che, a differenza di quello per cui è causa, fossero stati introdotti prima della data del 30 aprile 1995 e, dunque, prima dell'operatività della novella rappresentata dalla l.
n.353/1990 (in particolare prima delle modifiche relative all'art. 164 c.p.c.).
Ciò è stato chiarito, più volte, successivamente alla pronuncia n.18868/2014, dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. II, 06/06/2018, n. 14488; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 02/03/2023, n. 6254; Sez. III, Ord.,
20/12/2021, n. 40753), ritenendo che, anche nel caso (come quello in esame) di mancata indicazione (nella copia dell'atto di appello notificata alla parte appellata) dell'udienza di comparizione delle parti, sia la costituzione dell'appellato che la rinnovazione della citazione, comportino la sanatoria, con effetto retroattivo, del vizio in questione.
In sostanza la costituendosi comunque in giudizio (senza neanche chiedere un termine per Controparte_2
l'inosservanza del termine di comparizione), ha sanato il detto vizio dell'atto di appello.
Sempre in via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellata, di inammissibilità
(richiamando l'art. 324 c.p.c. ma facendo evidentemente riferimento all'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. N. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
pagina 9 di 15 Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Ciò premesso e passando, dunque, all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , da Parte_1 Pt_2
e dalla la Corte ne rileva l'infondatezza per le seguenti ragioni.
[...] Controparte_1 Controparte_1
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Risulta infondato, innanzitutto, il primo motivo, avendo il Tribunale di Benevento ritenuto correttamente, ai fini della riscontrata sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. che, essendo l'atto di costituzione del fondo patrimoniale (del 31.8.2015) successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio fosse la conoscenza che il debitore avesse del pregiudizio delle ragioni creditorie della non Controparte_2 essendo invece necessaria, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la dolosa preordinazione del debitore volta ad arrecare pregiudizio, mediante il detto atto, alle ragioni creditorie della società attrice (dolosa preordinazione prevista, invece, dall'art. 2901, co.1, n. 1, ultimo inciso c.c., nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito).
Il Tribunale di Benevento ha, infatti, giustamente rilevato, sul punto, che il credito (risarcitorio) vantato dall'attrice fosse stato accertato, sì, con lodo arbitrale del 30.10.2020 (cfr. tale lodo, ridepositato telematicamente, in appello, dalla , ma sulla base della riscontrata responsabilità dell'ex amministratore per gli atti di Controparte_2 Parte_1 mala gestio (condannandolo al pagamento di euro 2.244.698,19 in favore della risalenti al Controparte_2
Pt_ periodo anteriore all'invio all' della missiva del 19.08.2015 (con la quale la aveva contestato a Controparte_2
una serie di illeciti da lui commessi nel periodo decorrente dal 3.10.1989 al 18.09.2014, come Parte_1 amministratore della società) e, quindi, anche alla costituzione del fondo patrimoniale (avvenuta il 31.8.2015).
Del resto, come si evince anche dal detto lodo, la cessazione di dalla carica di amministratore della Parte_1
(carica alla quale si riferivano gli atti di mala gestio per i quali era stato condannato al detto Controparte_2 risarcimento) era già cessata in data 18.9.2014 (in epoca precedente, quindi, si ribadisce, al 31.8.2015, ossia al detto atto dispositivo rappresentato dalla costituzione del fondo patrimoniale).
Ed invero, premesso che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale in tema di azione revocatoria ordinaria l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la pagina 10 di 15 garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali e, pertanto, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, a tal fine rilevando anche i crediti oggetto di contestazione e quelli litigiosi, purchè non si tratti di pretese che si rivelino "prima facie" pretestuose
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/11/2023, n. 31386 e in numerosi richiami giurisprudenziali ivi operati), va detto – con riferimento specifico alla doglianza in esame - quanto segue.
In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/09/2019, n. 22161; cfr. anche Cass. civ., Sez. III,
Ord., 17/06/2024, n. 16819; Sez. III, Ord., 10/11/2023, n. 31386 cit.; Sez. III, Ord., 27/02/2023, n. 5814).
****
Risulta infondato anche il secondo motivo di gravame.
Quanto alla doglianza in base alla quale il detto conferimento non sarebbe stato un atto traslativo (doglianza motivata sul fatto che il socio detenesse le quote della società di persone che prevede, a sua volta, Parte_1 un'illimitata responsabilità dei soci), va detto, invero, che contrariamente a tale assunto, i conferimenti di beni in natura dei soci fondatori integrano negozi traslativi diretti in favore della società, sia essa personale o di capitali
(cfr. Cass. civ., Sez. I, 22/10/2013, n. 23891; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 09/02/2016, n. 2536; Sez. II, 06/11/2014,
n. 23685).
In altri termini, il conferimento di beni ad una società contestualmente costituita (come nel caso di specie) rappresenta, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, un atto dispositivo suscettibile di azione revocatoria, ex art. 2901 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/02/2020, n. 5621; Sez. I, 22/10/2013, n. 23891 cit.; Sez. I,
22/11/1996, n. 10359; Sez. I, 11/03/1995, n. 2817).
Tale atto, infatti, è idoneo a pregiudicare le ragioni dei creditori in quanto rende più difficoltoso il soddisfacimento del loro diritto in via esecutiva, atteso che sostituisce, nel patrimonio del conferente, al bene ceduto un titolo di partecipazione a "capitale di rischio".
Parimenti infondata è la doglianza concernente l'asserita mancanza di prova della consapevolezza, in capo a
, di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie per effetto del suddetto atto di donazione e di quello di Parte_1 conferimento di beni immobili nella Controparte_1
Ed infatti, come rilevato dal Tribunale di Benevento, quando l'atto di disposizione sia (come nel caso di specie, si ribadisce) successivo al sorgere del credito, va escluso che debba essere dimostrata la volontà del debitore di sottrarre i beni ai propri creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio alle ragioni creditorie, la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
18/06/2019, n. 16221; Sez. III, 12/11/2013, n. 25413).
pagina 11 di 15 E, a fronte del rilevante suddetto credito risarcitorio vantato dalla ed accertato in sede arbitrale Controparte_2
(sia pur oggetto di impugnazione), nonché a fronte di una precedente azione revocatoria esercitata dalla detta società (proprio a tutela del futuro soddisfacimento di tale credito) al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia della costituzione di un fondo patrimoniale avente ad oggetto gli stessi beni immobili oggetto dei successivi atti di donazione e di conferimento societario da parte di , è assolutamente ragionevole ritenere che, con tali Parte_1 atti di donazione e di conferimento, quest'ultimo fosse consapevole di pregiudicare le ragioni creditorie della
[...]
perpetuando la sottrazione, in tal modo, dalla garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c. (sottrazione CP_2 iniziata con la costituzione del vincolo rappresentato dal fondo patrimoniale) dei suoi beni immobili.
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Privi di fondamento sono anche il terzo, il quarto e il quinto motivo di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Ad avviso della Corte, infatti, correttamente il Tribunale ha ravvisato la sussistenza (anche) del c.d. eventus amni anche considerando le numerose partecipazioni societarie detenute dal convenuto , ritenendo, si Parte_1 ribadisce, che la perdita della garanzia generica sui beni immobili del debitore dal valore stabile non fosse affatto compensata da diritti sociali in società commerciali esposte al rischio di impresa e dalla eventuale distribuzione degli utili in denaro, bene agevolmente sottraibile ad eventuali azioni coattive della creditrice.
In altri termini, come dedotto anche dall'appellata in modo condivisibile, l'esistenza di un ampio patrimonio costituito da sole partecipazioni societarie non pregiudica il requisito dell'eventus damni, atteso che l'aggressione delle quote societarie è incerta e di più difficile realizzazione rispetto all'aggressione di beni immobili di ingente valore come quelli oggetto dei molteplici atti di disposizione posti in essere da , oggetto dell'azione Parte_1 revocatoria in questione.
Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, infatti, in tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'"eventus damni", il quale ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, è configurabile in caso di sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 15/01/2024, n. 1558; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/07/2023, n.
20232, richiamata dall'appellata nella propria comparsa conclusionale;
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 11/04/2022, n.
11623, circa la riscontrata sussistenza dell'eventus damni anche in un caso di alienazione, da parte dei debitori, del loro residuo patrimonio immobiliare in favore delle rispettive mogli, nonostante le partecipazioni societarie detenute dagli stessi).
In altri termini, considerato che rileva, ai fini della sussistenza del c.d. eventus damni, anche la variazione solo qualitativa del patrimonio del debitore che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del pagina 12 di 15 credito, va tenuto conto della maggiore variabilità del valore della partecipazione societaria - in ragione dell'"alea" tipica di ogni attività imprenditoriale - rispetto a quello dei singoli beni conferiti (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
16/09/2022, n. 27290).
Pertanto se è vero, in generale, che l'onere di provare l'insussistenza dell'eventus damni, dimostrando un patrimonio residuo sufficiente, incombe sul convenuto (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/07/2024, n. 20328; Cass. civ., Sez. III, Ord., 15/01/2024, n. 1558 cit.), è altrettanto vero che la dedotta sussistenza di rilevanti partecipazioni societarie in capo a non poteva escludere, per quanto detto sino ad ora (a proposito della variazione Parte_1 qualitativa del patrimonio del debitore comportante una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito) e per quanto rilevato anche dal primo giudice, la sussistenza del requisito in esame, atteso che il soddisfacimento, in sede esecutiva, delle quote societarie è, si ribadisce, incerta e di più difficile realizzazione rispetto all'aggressione di beni immobili di ingente valore, come quelli oggetto dei molteplici atti di disposizione posti in essere da ed oggetto dell'azione in esame. Parte_1
Il che comporta l'infondatezza anche del quinto motivo di gravame.
E, per tale ragione:
1) Risultavano anche superflue (il che comporta l'infondatezza anche del sesto motivo di gravame) la ctu e la prova testimoniale richieste dai convenuti in primo grado (e non ammesse dal primo giudice) per dimostrare la sufficienza del proprio patrimonio – in virtù delle dette partecipazioni societarie - a soddisfare le ragioni creditorie della Controparte_2
2) non è rilevante la ctu del 18.10.2024 prodotta dagli appellanti in allegato alla comparsa conclusionale depositata il 17.2.2025 (ctu disposta nel giudizio n. R.G.E. 7856/2021/Trib. Roma, avente ad oggetto la valutazione della quota di partecipazione di Way s.r.l., pignorata dalla , sebbene Controparte_7 Controparte_2 essa sia esaminabile, non incontrando il divieto dei nova in appello, trattandosi di documento formatosi dopo le preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c., non riguardante la rappresentazione di fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che si sarebbero potuti formare in precedenza ed essere tempestivamente prodotti (cfr., tra le altre,
Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21080; Sez. III, Ord., 18/09/2024, n. 25076; cfr. anche Cass. Civ., Sez. III,
Ord., 02/01/2025, n. 34; Sez. III, Ord., 16/01/2025, n. 1040; Sez. II, 18/10/2024, n. 27040; Sez. Unite, 20/04/2005,
n. 8203).
Fermo restando, ovviamente, che, laddove in sede esecutiva la dovesse riuscire a soddisfare Controparte_2 totalmente il proprio credito, non potrà agìre esecutivamente (come invece previsto, ai sensi dell'art. 2902 c.c., in caso di accoglimento dell'azione revocatoria) anche sui beni immobili oggetto degli atti dispositivi dichiarati inefficaci per effetto dell'accoglimento, da parte del primo giudice (e confermato in questo grado di giudizio), dell'azione proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c.
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pagina 13 di 15 Risulta infondato anche il sesto e ultimo motivo di gravame.
Ed infatti, posto che il credito a tutela del quale la ha agìto in primo grado è stato accertato, CP_2 CP_2 come rilevato dal primo giudice, con lodo arbitrale emesso in data 30.10.2020, va detto che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, ciò non escludeva l'ammissibilità dell'azione revocatoria da parte della società attrice.
Va ribadito, invero, che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, a tal fine rilevando anche i crediti oggetto di contestazione e quelli litigiosi, purchè non si tratti di pretese che si rivelino "prima facie" pretestuose (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/11/2023, n. 31386 cit. e in numerosi richiami giurisprudenziali ivi operati;
cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 01/02/2024, n. 3020; Sez. III, Ord., 30/05/2023, n. 15275; Sez. III,
10/06/2020, n. 11121).
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Al rigetto dell'appello proposto da , da e dalla Parte_1 Parte_2 Controparte_1 segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la condanna degli stessi, in solido tra loro (ex art. 97, co.1, ultimo inciso, c.p.c.), al pagamento dei compensi professionali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata vittoriosa.
In particolare, tali compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del
50%), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro da euro 260.000,01 ad euro
520.000,00 (e con i dovuti incrementi previsti dall'articolo 5, co.1, del detto decreto ministeriale, per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00), tenuto conto del valore (pari ad euro 2.244.698,19) della causa (così determinato, ai sensi dell'art. 5, co.1, di tale decreto, ossia in base “all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”).
Non ricorrono, inoltre, i presupposti della condanna degli appellanti, ai sensi all'art. 96, co.3, c.p.c., come invece chiesto dalla parte appellata nell'ambito della propria comparsa di risposta (e negli scritti conclusivi).
Ciò in assenza di elementi per reputare l'appello come espressione di un vero e proprio abuso del processo (nel senso della violazione di quel grado minimo di diligenza che consentisse agli appellanti di avvertirne facilmente l'infondatezza; cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).
pagina 14 di 15 Al riguardo non è superfluo precisare che occorre tenere distinto l'abuso del processo, rilevante ai fini della responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., dalla mera infondatezza di una domanda, avendo il primo carattere eccezionale e/o residuale;
il che significa che una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
12/07/2023, n. 19948).
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2112/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Revoca la declaratoria di contumacia della pronunciata con ordinanza depositata in data CP_2
11.10.2022.
2. Rigetta l'appello proposto da , da e dalla avverso Parte_1 Parte_2 Controparte_1 la sentenza n. 644/2022 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata in data 18.3.2022.
3. Dichiara tenuti e condanna , e la (quest'ultima in Parte_1 Parte_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t.) al pagamento, in solido tra loro, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 13.208,42, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 25.3.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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