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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2413/2024 R.G. Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Salerno;
Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.4.2024, la ricorrente esponeva di aver presentato il
23.10.2017 domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020, per la provincia di Torino;
di aver indicato, all'interno della domanda, il servizio svolto in qualità di Assistente
Amministrativo presso l'Istituto Paritario “La Fenice” dal 11.3.2017 al 31.8.2017; di essere stata quindi inserita nelle predette graduatorie e di aver stipulato, in ragione della utile collocazione, contratti a tempo determinato per il profilo di Assistente Amministrativo negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; deduceva altresì che, avendo maturato i 24 mesi di servizio statale utili all'inserimento nella graduatoria ATA 24 finalizzata all'immissione in ruolo, inoltrava la relativa domanda di inserimento venendo quindi individuata come destinataria di contratto a tempo indeterminato con sede lavorativa presso l'IC Baricco di Torino conseguendo altresì la relativa conferma all'esito del superamento del periodo di prova e la successiva assegnazione provvisoria presso
Istituzione Scolastica del;
lamentava che, sul presupposto della inesistenza del CP_3
servizio prestato presso la scuola “La Fenice”, l' Maurizio Canavese Parte_2
-istituto di conferimento del primo incarico a tempo determinato nell'a.s. 2018/2019-, richiamata la ordinanza del GIP del Tribunale di Nocera Inferiore emessa nell'ambito del procedimento penale 4756/2018 RGNR e 4779/2018 RGGIP, aveva proceduto al depennamento dalle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia per il triennio 2017-
2020; che, in conseguenza del predetto depennamento, l'Amministrazione scolastica competente provvedeva alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato precedentemente stipulato.
Tanto premesso in fatto, contestava la legittimità del provvedimento di risoluzione/revoca/depennamento per i seguenti motivi: vizio di motivazione, carenza di istruttoria e violazione del principio della presunzione di innocenza;
irrilevanza del punteggio ottenuto per il servizio presso la scuola paritaria “La Fenice” ai fini della stipula dei contratti;
totale irrilevanza della scopertura contributiva ai fini della valenza e veridicità del servizio reso presso la scuola paritaria La Fenice;
violazione da parte dell'Amministrazione dell'art. 21 nonies L. 241/1990; violazione del principio dell'affidamento.
Per i suesposti motivi, la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)- disapplicati/annullati i decreti prot. n. 1367 del 31.01.2024 e prot. n. 718 del 09.02.2024 con cui rispettivamente l'ATP di Torino e l'IC “Duca D'Aosta” di Torino, in persona dei
Dirigenti p.t., hanno disposto la risoluzione contrattuale e la cessazione dal ruolo in uno al depennamento dalle graduatorie di III fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020 e dalla graduatoria di I fascia per il triennio 2021/2024, nonché il decreto prot.
n. 744 del 12.02.2024 con cui l'ATP di Salerno ha disposto la revoca dell'assegnazione provvisoria interprovinciale presso l' di Salerno e, per l'effetto, declarare il CP_4
diritto della ricorrente alla REviviscenza del contratto a tempo indeterminato stipulato con l' di cui alle graduatorie permanenti del personale Controparte_5
ATA per il triennio 2021-2024, nonché il connesso e conseguente REinserimento ora per allora nelle dette graduatorie per il profilo di assistente amministrativo ordinando l'immediato REinserimento nelle graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2017/2020
e 2021/2024 e reviviscenza del contratto risolto e di tutti i servizi svolti nei suddetti trienni nonché della revocata assegnazione provvisoria presso l' di Salerno;
2)- CP_4
disapplicati/annullati i decreti prot. n. 1367 del 31.01.2024 e prot. n. 718 del 09.02.2024 con cui rispettivamente l'ATP di Torino e l'IC “Duca D'Aosta” di Torino, in persona dei
Dirigenti p.t., hanno disposto la risoluzione contrattuale e la cessazione dal ruolo in uno al depennamento dalle graduatorie di III fascia del personale ATA per il triennio
2017/2020 e dalla graduatoria di I fascia per il triennio 2021/2024, nonché il decreto prot.
n. 744 del 12.02.2024 con cui l'ATP di Salerno ha disposto la revoca dell'assegnazione provvisoria interprovinciale presso l' di Salerno, e per l'effetto, condannare le CP_4
Amministrazioni resistenti, in solido, al risarcimento del danno equivalente alle mensilità non percepite a far data dall'interruzione del rapporto di lavoro (14.02.2024) per l'importo pari ad almeno € 4.853,00 (€ 1941,47 x 2 mensilità non percepite ovvero marzo, aprile e febbraio in parte qua) oltre ratei di 13°, TFR e ferie non godute nonché delle ulteriori mensilità che matureranno fino all'accertamento giudiziale ovvero alla misura determinata previo esperimento di specifica CTU ovvero rimessa alla valutazione equitativa dell'On.
Giudicante; 3)- emanare tutti i provvedimenti confermativi che verranno ritenuti idonei ad assicurare il pieno riconoscimento degli interessi e diritti della ricorrente, ordinando all'Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti a garantire il pieno REinserimento della sig.ra nelle predette Parte_1
graduatorie nonché ad adottare ogni provvedimento propulsivo affinché le amministrazioni resistenti emanino tutte le determinazioni consequenziali al predetto riconoscimento”. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. Il convenuto si costituiva in giudizio, contestando con articolate argomentazioni CP_1
la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa veniva decisa con sentenza e motivazione contestuale all'esito della discussione orale e della camera di consiglio.
Innanzitutto, avuto riguardo a quanto dedotto dalla ricorrente con note del 19.3.2025, deve affermarsi che unico legittimato passivo nella controversia in esame è il
[...]
in quanto titolare del rapporto di lavoro instaurato con la Controparte_1
ricorrente e deputato, ai sensi della L. 59/1997, alla gestione delle graduatorie per mezzo delle articolazioni scolastiche territoriali.
Tanto premesso il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate che richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le condivisibili argomentazioni già espresse da questo
Ufficio nella definizione di procedimenti analoghi al presente.
Pare opportuno premettere una ricostruzione dei fatti oggetto di causa.
Dalla documentazione in atti risulta: che, a seguito di domanda presentata in data
23.10.2017, la ricorrente è stata inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza
Fascia ATA, valevoli per il triennio scolastico 2017-2020, per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico per la Provincia di
Torino; nella suddetta domanda, a pag. 7, la ricorrente ha autocertificato di aver prestato servizio in qualità di Assistente Amministrativo presso l'Istituto paritario “La Fenice” di
Nocera Inferiore (SA) nel periodo decorrente dal 11.3.2017 al 31.8.2017; in forza della suddetta domanda e dell'inserimento nelle graduatorie, la ricorrente, con il profilo di assistente amministrativo, è stata individuata quale destinataria di tre contratti di lavoro a tempo determinato presso Istituti Scolastici della provincia di Torino negli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; nelle more, con decreto del 14.2.2019, il Dirigente dell' di San Maurizio Canavese, all'esito di controlli, disponeva la Parte_3
rettifica del punteggio per il profilo di assistente amministrativo con decurtazione di 1,50 punti connessi al servizio presso la scuola La Fenice, punteggio poi riattribuito in autotutela con decreto del 9.5.2019; il successivo 4.5.2021 la ricorrente, in ragione dei 24 mesi di servizio statale resi per il profilo di assistente amministrativo, ha chiesto l'inserimento nella “Graduatoria permanente ATA 24 Mesi” ed è stata quindi destinataria di contratto a tempo indeterminato del 1.9.2022 con sede presso l'IC Baricco di Torino, con successivo superamento del periodo di prova;
con decreto n. 4634 del 5.7.2023, il
Dirigente dell' previa riattivazione del Parte_4
procedimento di verifica del punteggio, ha proceduto al depennamento della ricorrente dalle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il triennio 2017-2020 con dichiarazione di validità dei servizi resi nel triennio in questione “ai soli fini economici e non anche giuridici”; con decreto n. 1367 del 31.1.2024 l' ha disposto il CP_6
depennamento della ricorrente dalla graduatoria provinciale permanente definitiva della
Provincia di Torino per l' a.s. 2022/2023, profilo professionale di assistente amministrativo, per mancanza dei requisiti di inserimento;
indi, con decreto n. 1893 del
7.2.2024 l' ha decretato il decadimento del provvedimento di immissione CP_6
in ruolo della ricorrente, con declaratoria di validità del servizio prestato solo ai fini economici e non anche giuridici (docc.
1-9 fascicolo parte ricorrente).
Questi essendo i fatti cronologicamente succedutisi nella vicenda in esame, può quindi ora procedersi all'esame dei motivi di contestazione posti dalla parte ricorrente a fondamento della dedotta illegittimità dei provvedimenti di depennamento dalle graduatorie e della conseguente risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La ricorrente innanzitutto contesta l'operato della Amministrazione Scolastica in quanto a suo dire non sorretto da alcuna verifica effettiva sulla veridicità del rapporto di lavoro da ella instaurato con la scuola paritaria “La Fenice”. Evidenzia, comunque, la irrilevanza del punteggio conseguito per il servizio svolto presso la scuola paritaria “La Fenice” ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato in virtù dei quali ha maturato il requisito di servizio di 24 mesi che le ha poi consentito l'inserimento nella graduatoria permanente
ATA e l'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato.
Il vaglio di tali motivi di contestazione richiede l'esame della vicenda che ha dato avvio al procedimento amministrativo che ha condotto al depennamento della ricorrente dalle graduatorie di circolo ed istituto per il triennio 2017/2019 prima e poi dalla graduatoria permanente provinciale con conseguente decadenza dall'immissione in ruolo. Tali provvedimenti si basano sulla contestazione di veridicità della dichiarazione della ricorrente in ordine al servizio svolto presso l'Istituto paritario “La Fenice” di Nocera
Inferiore (SA), a suo tempo effettuata nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza Fascia ATA, valevoli per il triennio scolastico 2017-2020: dalla falsità della suddetta dichiarazione sarebbe derivata l'invalidità dei servizi statali resi dalla ricorrente nel triennio 2018-2021 e, conseguentemente, l'insussistenza del requisito di anzianità utile all'inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi che ha condotto alla immissione in ruolo della . Parte_1
Come si evince dai vari decreti in atti, le determinazioni dell'Amministrazione Scolastica sono state causate dalle risultanze del procedimento penale 4756/2018 RGNR e
4779/2018 RGGIP che, come noto, possono essere poste dal Giudice civile a base del proprio convincimento quali prove c.d. atipiche, mancando nel vigente ordinamento una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova ed essendo venuta meno la pregiudiziale penale.
In tal senso si è pronunciata la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale "nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, può porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale" (così { HYPERLINK "https://dejure.it/" \l
"/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=5291629&idUnitaDoc=0&nVi
gUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza" };
Sez. 2 - , Ordinanza n. { HYPERLINK
"https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-
1&_sid=%7b39801CC5%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=0368
9%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2021%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/applicat ion/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=25249&sele=&selid=&pos=&l ang=it" \t "_blank" } del 12/02/2021).
E' stato invero affermato che "per il principio della pressoché completa autonomia e separazione tra giudizio penale e giudizio civile, quale principio generale del nuovo codice di procedura penale, questa Corte ha già statuito non solo che il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale (Cass. n. 1095 del 2007), ma soprattutto che il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine al diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico" ({ HYPERLINK "https://dejure.it/" \l
"/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=8219782&idUnitaDoc=0&nVi
gUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza" };
Sez. 3 - , Ordinanza n. { HYPERLINK
"https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-
1&_sid=%7b39801CC5%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=0594
7%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2023%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/applicat ion/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=32048&sele=&selid=&pos=&l ang=it" \t "_blank" } del 28/02/2023).
Ciò posto, si deve fare riferimento sotto il profilo di cui si discute, all'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa il 28.10.2022 nel predetto procedimento penale nr. 4756/2018 R.G.N.R. e nr. 4779/2018 R.G.G.I.P, in questo giudizio allegata dal
. Controparte_1
Più specificamente è opportuno focalizzare l'attenzione sulle verifiche effettuate dall di Nocera Inferiore e acquisite dal GIP nell'adozione della Controparte_7
predetta ordinanza cautelare.
Invero, in data 13 giugno 2018, gli ispettori e hanno eseguito un Per_1 CP_8 CP_9
accesso ispettivo presso la sede legale e operativa della ditta individuale "La Fenice di
UT IU", sita in Nocera Inferiore, alla via Papa Giovanni XXIII n. 2, ove la ricorrente avrebbe, a suo dire, prestato attività lavorativa in forza di un contratto di lavoro nel periodo compreso tra l'11.3.2017 e il 31.8.2017.
Gli ispettori, sulla scorta delle risultanze di carattere documentale, nonché dei controlli incrociati effettuati sulle denunce Unilav e Uniemens e tenuto conto, altresì, delle dichiarazioni trasmesse dall'Istituto scolastico al relativamente al personale da CP_1
esso impiegato, in data 24.1.2020 hanno disconosciuto la quasi totalità dei rapporti di lavoro denunciati alle dipendenze della predetta ditta individuale, tra cui quello della ricorrente.
È stato possibile, incrociando i dati richiamati, avere un quadro completo in ordine alle attività svolte dalla scuola in relazione alla forza lavoro dichiarata.
È emersa, infatti, una consistenza anomala e crescente della forza lavoro dichiarata come occupata e, allo stesso tempo, sono affiorate, per talune posizioni, discrasie rappresentate, talvolta, dalla presenza della sola comunicazione Unilav e non del corrispondente flusso
UniEmens e, in altri casi, viceversa, dalla presenza del solo flusso UniEmens e non della preventiva comunicazione Unilav.
Inoltre, per alcuni lavoratori sono state inviate comunicazioni Unilav con codice fiscale della titolare della ditta UT IU, ma riferibili ad assunzioni presso l' “Associazione
San Remigio”, per le quali non erano presenti flussi UniEmens sulla matricola aziendale di UT IU, riportanti un periodo di lavoro antecedente alla costituzione della ditta stessa.
Nel corso degli accertamenti è stata, inoltre, acquisita presso gli Controparte_10
(oggi la documentazione presentata dalla scuola in
[...] CP_11 CP_12
oggetto, rappresentata anzitutto dagli elenchi nominativi del personale docente e non docente (cd. schede di funzionamento), la quale ha mostrato un primo dato di riferimento utile a percepire la reale dimensione occupazionale dell'azienda.
I significativi scostamenti tra l'elevato numero di rapporti di lavoro formalmente instaurati dall'Istituto scolastico, mediante le previste comunicazioni Unilav, e il più esiguo numero di lavoratori rilevato dalle schede di funzionamento prodotte all Controparte_13
e da quest'ultimo consegnate agli ispettori, hanno fornito Controparte_1
riscontri e conferme alle informazioni già raccolte nel corso degli accertamenti preliminari, sulla scorta delle quali risultava irragionevole e spropositato il numero smisurato di rapporti di lavoro denunciati per personale docente e soprattutto non docente.
Inoltre, le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, provenienti dal consulente del lavoro aziendale, tale – occupatosi di effettuare gli adempimenti, nel periodo Testimone_1
dal 2011 al 2015, per conto del rappresentante legale della associazione denominata “San
Remigio”, della quale l'Istituto Paritario “La Fenice” faceva parte – hanno completato il quadro probatorio in ordine all'esiguo numero di dipendenti assunti, in particolare, in qualità di collaboratori scolastici dall'Istituto La Fenice, nel corso degli anni.
L'ordinanza emessa dal GIP riporta testualmente la dichiarazione resa agli Ispettori CP_7
dal sig. : “ho avuto sempre rapporti professionali con la UT IU. Quest'ultima provvedeva Tes_1
anche al pagamento del mio compenso per l'attività di consulenza svolta in favore dell'Associazione San
Remigio. Ricordo con chiarezza che nel mese di ottobre 2015 si presentò presso il mio studio la UT
IU, la quale mi rappresentò che, a motivo del cattivo andamento delle attività della scuola parificata san Remigio e della scarsezza di iscrizioni di bambini, dovevo provvedere alla sospensione dell'attività, in quanto la UT IU manifestava la volontà di chiudere l'attività perché antieconomica a causa dei pochi bambini iscritti.
Preciso, inoltre, che dai sopralluoghi effettuati presso la scuola paritaria San Remigio per le esigenze di acquisire i dati dei dipendenti, potevo constatare che la forza lavoro a me nota appariva congrua con le effettive esigenze di gestione degli uffici amministrativi e della parte scolastica dell'attività, mediamente costituita da un numero compreso tra tre e cinque unità.
Voglio precisare che nell'anno scolastico 2014/15 l'Associazione San Remigio ha avuto una forza lavoro ridotta in quanto condizionata dalla scarsità di iscrizioni ai corsi per cui risultavano in forza in quanto sufficienti alle esigenze esclusivamente una sola insegnante ( maestra) e un Persona_2
collaboratore scolastico ( ). Persona_3 Per_4
Successivamente all'ultimo adempimento avvenuto il 31 ottobre 2015 (sospensione attività presso CP_7
dell'Associazione San Remigio) non ho più rivisto la UT IU. L'Associazione San Remigio svolgeva l'attività di scuola paritaria per l'infanzia e aveva unica sede legale ed operativa in Nocera
Superiore alla Via Gratti Campo n. 4 e per quanto a mia conoscenza l 'unica attività gestita era appunto quella di scuola paritaria”.
Il quadro indiziario relativamente al numero minimo di impiegati alle dipendenze dell'Istituto paritario “La Fenice”, nell'arco temporale di interesse, è corroborato, infine, da quanto emerso in sede di indagine in relazione alle attività (illecite) compiute, nel periodo successivo alla sospensione dell'attività dell'Associazione San Remigio, da altro consulente aziendale assunto dall'ente, tale . Persona_5
Infatti, come sottolineato dal Gip nella sua ordinanza cautelare, sulla scorta delle indagini
“in data 11.6.2019, il sig. ha prodotto agli ispettori delega a decorrere CP_7 Per_5 CP_7 dal 29.9.2011 a nome della Signora UT IU alla gestione relativa alla regolarizzazione retroattiva della posizione contributiva dell'Associazione San Remigio, da trasmettersi alla
Sede di Nocera Inferiore, non recante né luogo, né data, né firma, ma riportante due CP_7
timbri, il primo "Istituti Paritari La Fenice Via Gratti Campo 8 - 84015 Nocera
Superiore… in concomitanza dell'incarico avuto in data 1.9.2017, l' , ha trasmesso Per_5
retroattivamente Comunicazioni UNILAV per ben 419 soggetti dichiarati alle dipendenze dell' Le Comunicazioni UNILAV di assunzione retroattive Parte_5
inviate dal Dott. , effettuate prevalentemente tra ottobre e novembre Persona_5
2017 - quindi molto tempo dopo la dichiarata avvenuta cessazione dei rapporti di lavoro
- sono afferenti ad asseriti rapporti di lavoro di durata sovente pluriennale, in un arco temporale compreso dal 2011 al 2015… , contro ogni regola di Persona_5
deontologia professionale e ignorando qualsiasi normativa in materia lavoristica, ha effettuato dal 25.10.2017 al 21.10.2019 le assunzioni di 419 lavoratori comprendenti periodi di lavoro, diversi per ogni singolo lavoratore, che vanno dal 2.1.2011 al 31.8.2017”
(cfr. pag. 20 e segg. dell'ordinanza cautelare).
Inoltre, è emersa una strettissima correlazione tra tali assunzioni - avvenute con effetto retroattivo - e la presentazione delle domande volte all'iscrizione nelle graduatorie di
Circolo e di Istituto di terza fascia, afferenti al personale A.T.A. per il periodo 2017 – 2020.
Si è pertanto acclarato che i 419 lavoratori menzionati – tra i quali rientra anche la
[...]
– hanno compilato la domanda, nel periodo che va dal 30 settembre al 30 ottobre Pt_1
2017, indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi, al sol fine di acquisire un maggiore punteggio nella prefata graduatoria e quindi allo scopo di scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il loro reale stato di servizio (si veda, in particolare, pag.
29 della predetta ordinanza cautelare del Gip).
La natura fittizia dei rapporti di lavoro in esame si trae, in definitiva, dalla marcata discontinuità tra quanto trasmesso dal consulente del lavoro con le Testimone_1
comunicazioni afferenti ai periodi di occupazione, con trasmissioni delle denunce periodiche Uniemens per 15 lavoratori nel periodo 2011 - 2015 e quanto, anni dopo, ma per lo stesso periodo, retroattivamente regolarizzato dal consulente , con Persona_5 trasmissioni da questi inviate solo a partire da ottobre 2017 (si veda, in tal senso, pag. 33 dell'ordinanza del Gip di Nocera Inferiore).
Ebbene, le risultanze delle indagini penali, sulla base delle quali l'Amministrazione
Scolastica si è determinata ad emettere i provvedimenti contestati, fanno propendere per la non veridicità di quanto dalla ricorrente dichiarato in data 23.10.2017 con la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia ATA, triennio
2018/2021 (all. 1 ricorrente).
A fronte delle suddette risultanze documentali, dalle quali emerge la fittizietà del servizio della ricorrente presso l'Istituto paritario “La Fenice” di Nocera Inferiore, sarebbe stato onere esclusivo della ricorrente superare siffatte risultanze, dimostrando l'effettività del servizio reso presso tale scuola e conseguentemente la veridicità della dichiarazione resa in ordine a tale servizio nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e istituto presentata il 23.10.2017 per il triennio scolastico 2018-2021. Ma tale onere non è stato affatto adempiuto.
Invero, alla luce del descritto quadro fortemente indicativo della non veridicità dell'attività lavorativa espletata, la ricorrente avrebbe dovuto corroborare la propria tesi sulla effettività di tale rapporto, con indicazione e prova delle modalità con cui si esplicava la sua attività lavorativa, dell'articolazione del suo orario di lavoro, dei colleghi di lavoro;
elementi di cui non vi è alcuna traccia in atti, di talché la loro mancanza si aggiunge, quale ulteriore indizio, al quadro probatorio di segno opposto fornito dal . CP_1
La ricorrente non ha ritenuto di formulare istanze istruttorie in grado di confermare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa presso l'Istituto paritario “La Fenice” di
Nocera Inferiore, unico modo, a fronte delle predette risultanze istruttorie, per dimostrare la -solo astrattamente dedotta- erroneità dell'operato disconoscimento di detto periodo di servizio presso la scuola paritaria.
Sotto tale profilo la valenza probatoria dei documenti prodotti in atti dalla difesa della ricorrente (cedolini paga) è smentita dall'insieme delle risultanze provenienti dalle indagini penali nonché dalle verifiche espletate dall' in precedenza richiamate. CP_7
Tutto ciò è sufficiente per ritenere provata la falsità della autocertificazione allegata dalla ricorrente nella domanda di inserimento in graduatoria limitatamente alla dichiarazione circa la prestazione del servizio quale assistente amministrativo, nel periodo 11.3.2017-
31.8.2017, presso l' “La Fenice”. CP_5
Le predette considerazioni smentiscono poi quanto dedotto in ricorso secondo cui l'Amministrazione Scolastica avrebbe basato le proprie determinazioni sulla scorta della sola mancanza di versamento della contribuzione per il periodo di lavoro svolto presso la scuola “La Fenice”: come si è visto infatti le determinazioni della Amministrazione hanno trovato fondamento nella dichiarazione mendace della ricorrente in ordine alla sussistenza del predetto rapporto così come emersa dalle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale sopra richiamato e, come detto, non sconfessate in alcun modo in questa sede dalla
. Parte_1
Ciò posto, al fine di vagliare l'ulteriore motivo di contestazione attorea fondato sulla irrilevanza del punteggio maturato per il dichiarato servizio presso la scuola “La Fenice” ai fini della successiva stipula dei contratti a tempo determinato (e della conseguente postuma immissione in ruolo), occorre verificare le conseguenze previste dalla normativa in caso di dichiarazioni mendaci rese nella domanda di inserimento nella graduatoria.
Occorre più specificamente soffermarsi sulla portata della dichiarazione mendace resa dalla ricorrente all'atto della presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria del personale A.T.A. e sul riverbero di tale falsità sulla posizione lavorativa della stessa.
A tal fine deve farsi innanzitutto riferimento alla normativa generale di cui all'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, regolante i casi di decadenza dai benefici in presenza di dichiarazioni mendaci, e, con riguardo alle ipotesi concernenti i rapporti di lavoro in essere, l'art. 127, lett. d), del d.p.r. n. 3 del 1957.
Deve poi farsi riferimento alla disciplina di settore, prevista, in particolare, dagli artt. 7 e 8 del Decreto n. 640/2017, emanato dal (all'epoca Controparte_1
nell'ambito dell'aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di CP_11
istituto del personale A.T.A. 2017-2020, allo scopo di regolamentare le conseguenze delle falsità dichiarative proprie dei partecipanti alla procedura.
L'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 stabilisce che: “fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
Tale disposizione costituisce, in termini generali e non solo nella specifica materia delle assunzioni nel pubblico impiego, diretta applicazione del principio di autoresponsabilità, ritenuto dalla giurisprudenza come il cardine fondamentale dell'intera disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive. In forza di tale principio, è precluso al privato di trarre qualsivoglia vantaggio da dichiarazioni obiettivamente non rispondenti al vero, per cui l'amministrazione è vincolata ad assumere le conseguenti determinazioni senza alcun margine di discrezionalità, a prescindere dal profilo soggettivo del dolo o della colpa del dichiarante (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2017, n. 1172; 3 febbraio 2016, n. 404).
La “decadenza dai benefici” prevista dall'art. 75, come puntualmente rimarcato dalla Corte
Regolatrice, si risolve sul piano contrattuale in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso, e tanto in linea con l'orientamento secondo cui nel pubblico impiego contrattualizzato la regola posta dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che in attuazione dell'art. 97 Cost. impongono alle pubbliche amministrazioni l'individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali o, per le qualifiche meno elevate, delle modalità di avviamento all'uopo previste, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, dev'essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici (cfr., al riguardo, Cass. Civ., Sez. Lav., 5 aprile 2022, n. 11011; 19 ottobre 2020, n. 22673, che richiama, in motivazione, Cass. Civ.
n. 17002 del 2019).
Inoltre, per ciò che rileva nel caso in esame, la non veridicità della dichiarazione comporta la decadenza dall'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 127, lett. d), del d.p.r. n. 3 del 1957, secondo cui: “l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego … quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile”. Nell'ipotesi in cui la falsità, come nel caso di specie, attenga alla dichiarazione resa all'atto della presentazione della domanda utile al collocamento nelle graduatorie di terza fascia per il personale A.T.A., viene espletata una procedura volta al controllo della posizione, disciplinata, come anticipato, dal Decreto del n. 640/2017, il Controparte_1
quale, all'art. 7, prescrive che: “…i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora
i suddetti controlli siano chiesti da altre scuole interessate, il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”.
Il medesimo D.M., all'art. 8, comma 2, lett. d), stabilisce che: “l'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti … che abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false”.
In tal modo, si attribuisce rilievo fondamentale all'esattezza e alla veridicità dei dati comunicati all'amministrazione ai fini di una adeguata selezione del personale da collocare alle sue dipendenze, in omaggio ai principi di leale collaborazione e di buon andamento della p.a., di cui all'art. 97 Cost. In particolare, le dichiarazioni mendaci, in base al predetto art. 8, comma 2, lett. d), sono trattate, dalla normativa di settore, alla stregua dell'assenza del titolo richiesto ai fini dell'accesso all'impiego.
Ebbene nella fattispecie in esame, i provvedimenti del , di cui si duole la CP_1
ricorrente, appaiono legittimamente emessi ai sensi degli artt 7 e 8 DM 640 del 2017, sussistendo il nesso di causalità tra il mendacio e il beneficio ottenuto dalla , Parte_1
beneficio costituito dal punteggio registrato nella graduatoria permanente che ha poi consentito l'assunzione a tempo indeterminato.
Risulta dagli atti di causa che i singoli contratti a tempo determinato stipulati dalla
[...]
nel triennio 2019-2021 sono stati ottenuti anche grazie al punteggio derivante dal Pt_1
titolo inesistente.
Rispetto alla costituzione di tali rapporti, quindi, il titolo falso è stato rilevante e utile e, dunque, correttamente l'amministrazione li ha dichiarati prestati di fatto e non di diritto e come tali inidonei ad attribuire alcun punteggio (art 7.7 DM 640/2017) .
Cancellato l'intero punteggio maturato nel triennio 2017/2020, la ha perso il Parte_1
requisito necessario per l'accesso alla nomina a tempo indeterminato e quindi correttamente il rapporto a tempo indeterminato instaurato nel 2022 è stato dichiarato nullo. Si rammenta in questo senso quanto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui“In tema di impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto si può pervenire solo
a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a, del
d.lgs. n. 165 del 2001, o per le qualifiche meno elevate nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto di cui al richiamato art. 35, comma 1, lett. b, e dell'art. 23 del d.P.R. n. 487 del
1994, la mancanza o la illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto pertanto da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio operato alle norme inderogabili di legge, può unilateralmente far valere perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei caso in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici” (così tra le altre Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 11951 del
07/05/2019 ).
È quindi del tutto irrilevante il fatto che con decreto del 14.2.2019 il Dirigente Scolastico dell' abbia rettificato il punteggio in graduatoria della ricorrente Parte_6 eliminando quello derivante dal servizio prestato presso “la Fenice”, punteggio poi comunque riattribuito alla ricorrente con decreto del 9.5.2019 e quindi utilizzato per la stipula dei contratti a tempo determinato e per l'inserimento nella graduatoria permanente.
Non ha quindi neppure rilievo l'eventuale circostanza -pure dedotta in ricorso- che molteplici contratti di lavoro a tempo determinato siano stati stipulati da persone che, nella graduatoria di circolo e di istituto terza fascia ATA triennio scolastico 2017/2020 della provincia di Torino, si sono collocate in posizione pari o inferiore a quella corrispondente allo stesso punteggio attribuito a parte attrice al netto dei punti a lei assegnati per il servizio falsamente prestato presso l'Istituto Paritario “La Fenice”.
Alla luce della predetta ricostruzione appare invero irrilevante accertare se e quali contratti la avrebbe potuto concludere in assenza del mendacio, atteso che il punteggio Parte_1
rilevante ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti e all'assunzione nei ruoli è solo quello derivante dai contratti effettivamente conclusi (anche in virtù del punteggio/beneficio derivante dal titolo falso) e non da contratti cui l'aspirante avrebbe potuto accedere con maggiore o minore probabilità.
In altre parole il mendacio -per come di fatto si sono succeduti gli eventi- è risultato rilevante sia rispetto alla conclusione dei singoli contratti effettivamente stipulati a tempo determinato sia rispetto all'assunzione in ruolo.
Nella specie quindi si è verificato un vizio genetico del rapporto, dovuto all'illegittima inclusione della nelle graduatorie di cui occorre far parte per accedere al Parte_1
rapporto di lavoro con conseguente legittimità dell'operato dell' Controparte_14
che, determinandosi ex lege al depennamento della ricorrente dalla graduatoria
[...]
di circolo e di istituto -presupposto per la stipula dei contratti a tempo determinato e per il successivo inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi che ha consentito la immissione a ruolo- ha quindi infine proceduto alla risoluzione del rapporto a tempo indeterminato, nullo per invalidità derivata.
Appare poi infondata la contestazione dell'operato della per Controparte_14
asserita violazione dell'art. 21 nonies L. 241/1990.
La predetta norma dispone: “
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21- octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
Nella specie la ricorrente eccepisce l'illegittimità del provvedimento in autotutela posto in essere dall'Amministrazione scolastica perché adottato oltre i dodici mesi di cui all'art. 21- nonies della legge 241/1990.
Ritiene il Giudicante che non possa applicarsi al caso di specie la predetta disciplina richiamata da parte attrice in quanto non si verte in materia di procedimento amministrativo ma in materia di atto di gestione del rapporto assunto con i poteri del datore di lavoro privato, fermo restando che il termine previsto dall'art. 21-novies della legge n. 241/90 decorre “dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”, mentre nel caso che ci occupa non vengono in rilievo né un'autorizzazione né un provvedimento attributivo di vantaggi economici, bensì un provvedimento di attribuzione del corretto punteggio da assegnare in graduatoria.
A ben vedere, nella fattispecie al vaglio, non si versa nell'ambito dell'esercizio dei poteri di autotutela dell'amministrazione posto che, per consolidato insegnamento della Suprema
Corte, nell'ambito del lavoro privatizzato, gli atti di gestione del rapporto di lavoro, da adottarsi con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro -D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5-, devono essere valutati secondo gli stessi parametri del datore di lavoro privato. Sicché
l'atto con cui la P.A. revochi un'assunzione con contratto a tempo indeterminato o determinato, sul presupposto dell'annullamento della procedura concorsuale o, come nella fattispecie in esame, della nullità dell'atto di conferimento per difetto in capo al contraente privato dei presupposti di accesso alla procedura concorsuale o per violazione dell'ordine della graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale» (Cass., nn. 8328/2010,
19626/2015, 13800/2017, 7054/2018, 194/2019; 11011/2022), rispetto al quale non si pone questione di esercizio dei poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione, essendo l'atto invalido ab origine e potendo e dovendo per questa ragione essere rimosso dal datore di lavoro, pubblico o privato che sia (Cass. 3047/2017, 3826/2016,
19626/20915, 1047/2014, 19425/2013, 8328/2010, 25761/2008).
Si tratta di vicenda giuridica diversa rispetto alla sanzione disciplinare o al licenziamento, istituti ai quali non è riferibile la fattispecie in esame.
Il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126, cod. civ., applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni, e pertanto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum.
Esclusa pertanto la applicabilità nella specie dell'art. 21 nonies L. 241/1990, va osservato che né l'art. 7, comma 5, D.M. 640/2017 né l'art. 72 D.P.R. 445/2001 fissano dei termini perentori entro cui l'Amministrazione debba avviare e concludere i controlli sui requisiti dichiarati dovendosi anzi rilevare che l'art. 8 ult. co. D.M. 640/2017 prevede che“L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione”.
Appare infine infondata l'argomentazione di parte ricorrente secondo cui l'Amministrazione Scolastica, con il modus operandi posto in essere, avrebbe leso il legittimo affidamento riposto dalla ricorrente sulla validità dei contratti stipulati.
Innanzitutto deve rilevarsi che nella specie l'affidamento non può ritenersi “legittimo” in quanto, come rimarcato in precedenti analoghi al presente, la mancata dimostrazione di un effettivo rapporto di lavoro esclude in radice lo stato di buona fede in capo alla ricorrente che ha certificato un rapporto giuridico che la riguardava e che quindi non poteva non sapere essere falso.
In secondo luogo si è visto che il provvedimento risolutorio è stato adottato dalla
Amministrazione in conformità alle previsioni degli artt. 7 e 8 D.M. 640/2017 e degli artt.
71 ss. D.P.R. 445/2000, quale conseguenza della perdita del requisito necessario per l'assunzione (iscrizione nelle graduatorie), che ha determinato la nullità del contratto di lavoro. Il suindicato vizio genetico ha causato la nullità del contratto, nullità che poteva (e doveva) essere fatta valere unilateralmente dal Ministero, “In tema di impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001, o per le qualifiche meno elevate nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto di cui al richiamato art. 35, comma 1, lett. b, e dell'art. 23 del d.P.R. n. 487 del 1994, la mancanza o la illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto pertanto da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio operato alle norme inderogabili di legge, può unilateralmente far valere perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare
l'esecuzione del contratto nei caso in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici” (così tra le altre Cass. n. 11951/2019).
Ciò posto, ad eliminare ogni fondatezza delle argomentazioni spese sul punto dalla ricorrente si riporta quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui
“Non è giuridicamente tutelabile l'affidamento riposto sulla validità di un contratto concluso in violazione di norme imperative, dovendosi escludere la natura incolpevole della relativa ignoranza” (Cass. 29257/2024).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, risultando pienamente legittimo l'operato dell'Amministrazione resistente, la quale ha fatto corretta applicazione delle disposizioni disciplinanti la materia in esame, depennando la ricorrente dalla graduatoria di circolo e di istituto triennio 2017/2020 e conseguentemente da quella permanente provinciale ATA, con successiva risoluzione del rapporto di lavoro in essere per assenza dei requisiti previsti per l'accesso, il ricorso va disatteso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.695,00 oltre 15% per spese generali.
Salerno, 4.6.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2413/2024 R.G. Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Salerno;
Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.4.2024, la ricorrente esponeva di aver presentato il
23.10.2017 domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020, per la provincia di Torino;
di aver indicato, all'interno della domanda, il servizio svolto in qualità di Assistente
Amministrativo presso l'Istituto Paritario “La Fenice” dal 11.3.2017 al 31.8.2017; di essere stata quindi inserita nelle predette graduatorie e di aver stipulato, in ragione della utile collocazione, contratti a tempo determinato per il profilo di Assistente Amministrativo negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; deduceva altresì che, avendo maturato i 24 mesi di servizio statale utili all'inserimento nella graduatoria ATA 24 finalizzata all'immissione in ruolo, inoltrava la relativa domanda di inserimento venendo quindi individuata come destinataria di contratto a tempo indeterminato con sede lavorativa presso l'IC Baricco di Torino conseguendo altresì la relativa conferma all'esito del superamento del periodo di prova e la successiva assegnazione provvisoria presso
Istituzione Scolastica del;
lamentava che, sul presupposto della inesistenza del CP_3
servizio prestato presso la scuola “La Fenice”, l' Maurizio Canavese Parte_2
-istituto di conferimento del primo incarico a tempo determinato nell'a.s. 2018/2019-, richiamata la ordinanza del GIP del Tribunale di Nocera Inferiore emessa nell'ambito del procedimento penale 4756/2018 RGNR e 4779/2018 RGGIP, aveva proceduto al depennamento dalle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia per il triennio 2017-
2020; che, in conseguenza del predetto depennamento, l'Amministrazione scolastica competente provvedeva alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato precedentemente stipulato.
Tanto premesso in fatto, contestava la legittimità del provvedimento di risoluzione/revoca/depennamento per i seguenti motivi: vizio di motivazione, carenza di istruttoria e violazione del principio della presunzione di innocenza;
irrilevanza del punteggio ottenuto per il servizio presso la scuola paritaria “La Fenice” ai fini della stipula dei contratti;
totale irrilevanza della scopertura contributiva ai fini della valenza e veridicità del servizio reso presso la scuola paritaria La Fenice;
violazione da parte dell'Amministrazione dell'art. 21 nonies L. 241/1990; violazione del principio dell'affidamento.
Per i suesposti motivi, la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)- disapplicati/annullati i decreti prot. n. 1367 del 31.01.2024 e prot. n. 718 del 09.02.2024 con cui rispettivamente l'ATP di Torino e l'IC “Duca D'Aosta” di Torino, in persona dei
Dirigenti p.t., hanno disposto la risoluzione contrattuale e la cessazione dal ruolo in uno al depennamento dalle graduatorie di III fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020 e dalla graduatoria di I fascia per il triennio 2021/2024, nonché il decreto prot.
n. 744 del 12.02.2024 con cui l'ATP di Salerno ha disposto la revoca dell'assegnazione provvisoria interprovinciale presso l' di Salerno e, per l'effetto, declarare il CP_4
diritto della ricorrente alla REviviscenza del contratto a tempo indeterminato stipulato con l' di cui alle graduatorie permanenti del personale Controparte_5
ATA per il triennio 2021-2024, nonché il connesso e conseguente REinserimento ora per allora nelle dette graduatorie per il profilo di assistente amministrativo ordinando l'immediato REinserimento nelle graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2017/2020
e 2021/2024 e reviviscenza del contratto risolto e di tutti i servizi svolti nei suddetti trienni nonché della revocata assegnazione provvisoria presso l' di Salerno;
2)- CP_4
disapplicati/annullati i decreti prot. n. 1367 del 31.01.2024 e prot. n. 718 del 09.02.2024 con cui rispettivamente l'ATP di Torino e l'IC “Duca D'Aosta” di Torino, in persona dei
Dirigenti p.t., hanno disposto la risoluzione contrattuale e la cessazione dal ruolo in uno al depennamento dalle graduatorie di III fascia del personale ATA per il triennio
2017/2020 e dalla graduatoria di I fascia per il triennio 2021/2024, nonché il decreto prot.
n. 744 del 12.02.2024 con cui l'ATP di Salerno ha disposto la revoca dell'assegnazione provvisoria interprovinciale presso l' di Salerno, e per l'effetto, condannare le CP_4
Amministrazioni resistenti, in solido, al risarcimento del danno equivalente alle mensilità non percepite a far data dall'interruzione del rapporto di lavoro (14.02.2024) per l'importo pari ad almeno € 4.853,00 (€ 1941,47 x 2 mensilità non percepite ovvero marzo, aprile e febbraio in parte qua) oltre ratei di 13°, TFR e ferie non godute nonché delle ulteriori mensilità che matureranno fino all'accertamento giudiziale ovvero alla misura determinata previo esperimento di specifica CTU ovvero rimessa alla valutazione equitativa dell'On.
Giudicante; 3)- emanare tutti i provvedimenti confermativi che verranno ritenuti idonei ad assicurare il pieno riconoscimento degli interessi e diritti della ricorrente, ordinando all'Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti a garantire il pieno REinserimento della sig.ra nelle predette Parte_1
graduatorie nonché ad adottare ogni provvedimento propulsivo affinché le amministrazioni resistenti emanino tutte le determinazioni consequenziali al predetto riconoscimento”. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. Il convenuto si costituiva in giudizio, contestando con articolate argomentazioni CP_1
la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa veniva decisa con sentenza e motivazione contestuale all'esito della discussione orale e della camera di consiglio.
Innanzitutto, avuto riguardo a quanto dedotto dalla ricorrente con note del 19.3.2025, deve affermarsi che unico legittimato passivo nella controversia in esame è il
[...]
in quanto titolare del rapporto di lavoro instaurato con la Controparte_1
ricorrente e deputato, ai sensi della L. 59/1997, alla gestione delle graduatorie per mezzo delle articolazioni scolastiche territoriali.
Tanto premesso il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate che richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le condivisibili argomentazioni già espresse da questo
Ufficio nella definizione di procedimenti analoghi al presente.
Pare opportuno premettere una ricostruzione dei fatti oggetto di causa.
Dalla documentazione in atti risulta: che, a seguito di domanda presentata in data
23.10.2017, la ricorrente è stata inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza
Fascia ATA, valevoli per il triennio scolastico 2017-2020, per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico per la Provincia di
Torino; nella suddetta domanda, a pag. 7, la ricorrente ha autocertificato di aver prestato servizio in qualità di Assistente Amministrativo presso l'Istituto paritario “La Fenice” di
Nocera Inferiore (SA) nel periodo decorrente dal 11.3.2017 al 31.8.2017; in forza della suddetta domanda e dell'inserimento nelle graduatorie, la ricorrente, con il profilo di assistente amministrativo, è stata individuata quale destinataria di tre contratti di lavoro a tempo determinato presso Istituti Scolastici della provincia di Torino negli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; nelle more, con decreto del 14.2.2019, il Dirigente dell' di San Maurizio Canavese, all'esito di controlli, disponeva la Parte_3
rettifica del punteggio per il profilo di assistente amministrativo con decurtazione di 1,50 punti connessi al servizio presso la scuola La Fenice, punteggio poi riattribuito in autotutela con decreto del 9.5.2019; il successivo 4.5.2021 la ricorrente, in ragione dei 24 mesi di servizio statale resi per il profilo di assistente amministrativo, ha chiesto l'inserimento nella “Graduatoria permanente ATA 24 Mesi” ed è stata quindi destinataria di contratto a tempo indeterminato del 1.9.2022 con sede presso l'IC Baricco di Torino, con successivo superamento del periodo di prova;
con decreto n. 4634 del 5.7.2023, il
Dirigente dell' previa riattivazione del Parte_4
procedimento di verifica del punteggio, ha proceduto al depennamento della ricorrente dalle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il triennio 2017-2020 con dichiarazione di validità dei servizi resi nel triennio in questione “ai soli fini economici e non anche giuridici”; con decreto n. 1367 del 31.1.2024 l' ha disposto il CP_6
depennamento della ricorrente dalla graduatoria provinciale permanente definitiva della
Provincia di Torino per l' a.s. 2022/2023, profilo professionale di assistente amministrativo, per mancanza dei requisiti di inserimento;
indi, con decreto n. 1893 del
7.2.2024 l' ha decretato il decadimento del provvedimento di immissione CP_6
in ruolo della ricorrente, con declaratoria di validità del servizio prestato solo ai fini economici e non anche giuridici (docc.
1-9 fascicolo parte ricorrente).
Questi essendo i fatti cronologicamente succedutisi nella vicenda in esame, può quindi ora procedersi all'esame dei motivi di contestazione posti dalla parte ricorrente a fondamento della dedotta illegittimità dei provvedimenti di depennamento dalle graduatorie e della conseguente risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La ricorrente innanzitutto contesta l'operato della Amministrazione Scolastica in quanto a suo dire non sorretto da alcuna verifica effettiva sulla veridicità del rapporto di lavoro da ella instaurato con la scuola paritaria “La Fenice”. Evidenzia, comunque, la irrilevanza del punteggio conseguito per il servizio svolto presso la scuola paritaria “La Fenice” ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato in virtù dei quali ha maturato il requisito di servizio di 24 mesi che le ha poi consentito l'inserimento nella graduatoria permanente
ATA e l'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato.
Il vaglio di tali motivi di contestazione richiede l'esame della vicenda che ha dato avvio al procedimento amministrativo che ha condotto al depennamento della ricorrente dalle graduatorie di circolo ed istituto per il triennio 2017/2019 prima e poi dalla graduatoria permanente provinciale con conseguente decadenza dall'immissione in ruolo. Tali provvedimenti si basano sulla contestazione di veridicità della dichiarazione della ricorrente in ordine al servizio svolto presso l'Istituto paritario “La Fenice” di Nocera
Inferiore (SA), a suo tempo effettuata nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza Fascia ATA, valevoli per il triennio scolastico 2017-2020: dalla falsità della suddetta dichiarazione sarebbe derivata l'invalidità dei servizi statali resi dalla ricorrente nel triennio 2018-2021 e, conseguentemente, l'insussistenza del requisito di anzianità utile all'inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi che ha condotto alla immissione in ruolo della . Parte_1
Come si evince dai vari decreti in atti, le determinazioni dell'Amministrazione Scolastica sono state causate dalle risultanze del procedimento penale 4756/2018 RGNR e
4779/2018 RGGIP che, come noto, possono essere poste dal Giudice civile a base del proprio convincimento quali prove c.d. atipiche, mancando nel vigente ordinamento una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova ed essendo venuta meno la pregiudiziale penale.
In tal senso si è pronunciata la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale "nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, può porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale" (così { HYPERLINK "https://dejure.it/" \l
"/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=5291629&idUnitaDoc=0&nVi
gUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza" };
Sez. 2 - , Ordinanza n. { HYPERLINK
"https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-
1&_sid=%7b39801CC5%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=0368
9%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2021%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/applicat ion/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=25249&sele=&selid=&pos=&l ang=it" \t "_blank" } del 12/02/2021).
E' stato invero affermato che "per il principio della pressoché completa autonomia e separazione tra giudizio penale e giudizio civile, quale principio generale del nuovo codice di procedura penale, questa Corte ha già statuito non solo che il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale (Cass. n. 1095 del 2007), ma soprattutto che il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine al diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico" ({ HYPERLINK "https://dejure.it/" \l
"/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=8219782&idUnitaDoc=0&nVi
gUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza" };
Sez. 3 - , Ordinanza n. { HYPERLINK
"https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-
1&_sid=%7b39801CC5%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=0594
7%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2023%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/applicat ion/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=32048&sele=&selid=&pos=&l ang=it" \t "_blank" } del 28/02/2023).
Ciò posto, si deve fare riferimento sotto il profilo di cui si discute, all'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa il 28.10.2022 nel predetto procedimento penale nr. 4756/2018 R.G.N.R. e nr. 4779/2018 R.G.G.I.P, in questo giudizio allegata dal
. Controparte_1
Più specificamente è opportuno focalizzare l'attenzione sulle verifiche effettuate dall di Nocera Inferiore e acquisite dal GIP nell'adozione della Controparte_7
predetta ordinanza cautelare.
Invero, in data 13 giugno 2018, gli ispettori e hanno eseguito un Per_1 CP_8 CP_9
accesso ispettivo presso la sede legale e operativa della ditta individuale "La Fenice di
UT IU", sita in Nocera Inferiore, alla via Papa Giovanni XXIII n. 2, ove la ricorrente avrebbe, a suo dire, prestato attività lavorativa in forza di un contratto di lavoro nel periodo compreso tra l'11.3.2017 e il 31.8.2017.
Gli ispettori, sulla scorta delle risultanze di carattere documentale, nonché dei controlli incrociati effettuati sulle denunce Unilav e Uniemens e tenuto conto, altresì, delle dichiarazioni trasmesse dall'Istituto scolastico al relativamente al personale da CP_1
esso impiegato, in data 24.1.2020 hanno disconosciuto la quasi totalità dei rapporti di lavoro denunciati alle dipendenze della predetta ditta individuale, tra cui quello della ricorrente.
È stato possibile, incrociando i dati richiamati, avere un quadro completo in ordine alle attività svolte dalla scuola in relazione alla forza lavoro dichiarata.
È emersa, infatti, una consistenza anomala e crescente della forza lavoro dichiarata come occupata e, allo stesso tempo, sono affiorate, per talune posizioni, discrasie rappresentate, talvolta, dalla presenza della sola comunicazione Unilav e non del corrispondente flusso
UniEmens e, in altri casi, viceversa, dalla presenza del solo flusso UniEmens e non della preventiva comunicazione Unilav.
Inoltre, per alcuni lavoratori sono state inviate comunicazioni Unilav con codice fiscale della titolare della ditta UT IU, ma riferibili ad assunzioni presso l' “Associazione
San Remigio”, per le quali non erano presenti flussi UniEmens sulla matricola aziendale di UT IU, riportanti un periodo di lavoro antecedente alla costituzione della ditta stessa.
Nel corso degli accertamenti è stata, inoltre, acquisita presso gli Controparte_10
(oggi la documentazione presentata dalla scuola in
[...] CP_11 CP_12
oggetto, rappresentata anzitutto dagli elenchi nominativi del personale docente e non docente (cd. schede di funzionamento), la quale ha mostrato un primo dato di riferimento utile a percepire la reale dimensione occupazionale dell'azienda.
I significativi scostamenti tra l'elevato numero di rapporti di lavoro formalmente instaurati dall'Istituto scolastico, mediante le previste comunicazioni Unilav, e il più esiguo numero di lavoratori rilevato dalle schede di funzionamento prodotte all Controparte_13
e da quest'ultimo consegnate agli ispettori, hanno fornito Controparte_1
riscontri e conferme alle informazioni già raccolte nel corso degli accertamenti preliminari, sulla scorta delle quali risultava irragionevole e spropositato il numero smisurato di rapporti di lavoro denunciati per personale docente e soprattutto non docente.
Inoltre, le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, provenienti dal consulente del lavoro aziendale, tale – occupatosi di effettuare gli adempimenti, nel periodo Testimone_1
dal 2011 al 2015, per conto del rappresentante legale della associazione denominata “San
Remigio”, della quale l'Istituto Paritario “La Fenice” faceva parte – hanno completato il quadro probatorio in ordine all'esiguo numero di dipendenti assunti, in particolare, in qualità di collaboratori scolastici dall'Istituto La Fenice, nel corso degli anni.
L'ordinanza emessa dal GIP riporta testualmente la dichiarazione resa agli Ispettori CP_7
dal sig. : “ho avuto sempre rapporti professionali con la UT IU. Quest'ultima provvedeva Tes_1
anche al pagamento del mio compenso per l'attività di consulenza svolta in favore dell'Associazione San
Remigio. Ricordo con chiarezza che nel mese di ottobre 2015 si presentò presso il mio studio la UT
IU, la quale mi rappresentò che, a motivo del cattivo andamento delle attività della scuola parificata san Remigio e della scarsezza di iscrizioni di bambini, dovevo provvedere alla sospensione dell'attività, in quanto la UT IU manifestava la volontà di chiudere l'attività perché antieconomica a causa dei pochi bambini iscritti.
Preciso, inoltre, che dai sopralluoghi effettuati presso la scuola paritaria San Remigio per le esigenze di acquisire i dati dei dipendenti, potevo constatare che la forza lavoro a me nota appariva congrua con le effettive esigenze di gestione degli uffici amministrativi e della parte scolastica dell'attività, mediamente costituita da un numero compreso tra tre e cinque unità.
Voglio precisare che nell'anno scolastico 2014/15 l'Associazione San Remigio ha avuto una forza lavoro ridotta in quanto condizionata dalla scarsità di iscrizioni ai corsi per cui risultavano in forza in quanto sufficienti alle esigenze esclusivamente una sola insegnante ( maestra) e un Persona_2
collaboratore scolastico ( ). Persona_3 Per_4
Successivamente all'ultimo adempimento avvenuto il 31 ottobre 2015 (sospensione attività presso CP_7
dell'Associazione San Remigio) non ho più rivisto la UT IU. L'Associazione San Remigio svolgeva l'attività di scuola paritaria per l'infanzia e aveva unica sede legale ed operativa in Nocera
Superiore alla Via Gratti Campo n. 4 e per quanto a mia conoscenza l 'unica attività gestita era appunto quella di scuola paritaria”.
Il quadro indiziario relativamente al numero minimo di impiegati alle dipendenze dell'Istituto paritario “La Fenice”, nell'arco temporale di interesse, è corroborato, infine, da quanto emerso in sede di indagine in relazione alle attività (illecite) compiute, nel periodo successivo alla sospensione dell'attività dell'Associazione San Remigio, da altro consulente aziendale assunto dall'ente, tale . Persona_5
Infatti, come sottolineato dal Gip nella sua ordinanza cautelare, sulla scorta delle indagini
“in data 11.6.2019, il sig. ha prodotto agli ispettori delega a decorrere CP_7 Per_5 CP_7 dal 29.9.2011 a nome della Signora UT IU alla gestione relativa alla regolarizzazione retroattiva della posizione contributiva dell'Associazione San Remigio, da trasmettersi alla
Sede di Nocera Inferiore, non recante né luogo, né data, né firma, ma riportante due CP_7
timbri, il primo "Istituti Paritari La Fenice Via Gratti Campo 8 - 84015 Nocera
Superiore… in concomitanza dell'incarico avuto in data 1.9.2017, l' , ha trasmesso Per_5
retroattivamente Comunicazioni UNILAV per ben 419 soggetti dichiarati alle dipendenze dell' Le Comunicazioni UNILAV di assunzione retroattive Parte_5
inviate dal Dott. , effettuate prevalentemente tra ottobre e novembre Persona_5
2017 - quindi molto tempo dopo la dichiarata avvenuta cessazione dei rapporti di lavoro
- sono afferenti ad asseriti rapporti di lavoro di durata sovente pluriennale, in un arco temporale compreso dal 2011 al 2015… , contro ogni regola di Persona_5
deontologia professionale e ignorando qualsiasi normativa in materia lavoristica, ha effettuato dal 25.10.2017 al 21.10.2019 le assunzioni di 419 lavoratori comprendenti periodi di lavoro, diversi per ogni singolo lavoratore, che vanno dal 2.1.2011 al 31.8.2017”
(cfr. pag. 20 e segg. dell'ordinanza cautelare).
Inoltre, è emersa una strettissima correlazione tra tali assunzioni - avvenute con effetto retroattivo - e la presentazione delle domande volte all'iscrizione nelle graduatorie di
Circolo e di Istituto di terza fascia, afferenti al personale A.T.A. per il periodo 2017 – 2020.
Si è pertanto acclarato che i 419 lavoratori menzionati – tra i quali rientra anche la
[...]
– hanno compilato la domanda, nel periodo che va dal 30 settembre al 30 ottobre Pt_1
2017, indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi, al sol fine di acquisire un maggiore punteggio nella prefata graduatoria e quindi allo scopo di scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il loro reale stato di servizio (si veda, in particolare, pag.
29 della predetta ordinanza cautelare del Gip).
La natura fittizia dei rapporti di lavoro in esame si trae, in definitiva, dalla marcata discontinuità tra quanto trasmesso dal consulente del lavoro con le Testimone_1
comunicazioni afferenti ai periodi di occupazione, con trasmissioni delle denunce periodiche Uniemens per 15 lavoratori nel periodo 2011 - 2015 e quanto, anni dopo, ma per lo stesso periodo, retroattivamente regolarizzato dal consulente , con Persona_5 trasmissioni da questi inviate solo a partire da ottobre 2017 (si veda, in tal senso, pag. 33 dell'ordinanza del Gip di Nocera Inferiore).
Ebbene, le risultanze delle indagini penali, sulla base delle quali l'Amministrazione
Scolastica si è determinata ad emettere i provvedimenti contestati, fanno propendere per la non veridicità di quanto dalla ricorrente dichiarato in data 23.10.2017 con la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia ATA, triennio
2018/2021 (all. 1 ricorrente).
A fronte delle suddette risultanze documentali, dalle quali emerge la fittizietà del servizio della ricorrente presso l'Istituto paritario “La Fenice” di Nocera Inferiore, sarebbe stato onere esclusivo della ricorrente superare siffatte risultanze, dimostrando l'effettività del servizio reso presso tale scuola e conseguentemente la veridicità della dichiarazione resa in ordine a tale servizio nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e istituto presentata il 23.10.2017 per il triennio scolastico 2018-2021. Ma tale onere non è stato affatto adempiuto.
Invero, alla luce del descritto quadro fortemente indicativo della non veridicità dell'attività lavorativa espletata, la ricorrente avrebbe dovuto corroborare la propria tesi sulla effettività di tale rapporto, con indicazione e prova delle modalità con cui si esplicava la sua attività lavorativa, dell'articolazione del suo orario di lavoro, dei colleghi di lavoro;
elementi di cui non vi è alcuna traccia in atti, di talché la loro mancanza si aggiunge, quale ulteriore indizio, al quadro probatorio di segno opposto fornito dal . CP_1
La ricorrente non ha ritenuto di formulare istanze istruttorie in grado di confermare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa presso l'Istituto paritario “La Fenice” di
Nocera Inferiore, unico modo, a fronte delle predette risultanze istruttorie, per dimostrare la -solo astrattamente dedotta- erroneità dell'operato disconoscimento di detto periodo di servizio presso la scuola paritaria.
Sotto tale profilo la valenza probatoria dei documenti prodotti in atti dalla difesa della ricorrente (cedolini paga) è smentita dall'insieme delle risultanze provenienti dalle indagini penali nonché dalle verifiche espletate dall' in precedenza richiamate. CP_7
Tutto ciò è sufficiente per ritenere provata la falsità della autocertificazione allegata dalla ricorrente nella domanda di inserimento in graduatoria limitatamente alla dichiarazione circa la prestazione del servizio quale assistente amministrativo, nel periodo 11.3.2017-
31.8.2017, presso l' “La Fenice”. CP_5
Le predette considerazioni smentiscono poi quanto dedotto in ricorso secondo cui l'Amministrazione Scolastica avrebbe basato le proprie determinazioni sulla scorta della sola mancanza di versamento della contribuzione per il periodo di lavoro svolto presso la scuola “La Fenice”: come si è visto infatti le determinazioni della Amministrazione hanno trovato fondamento nella dichiarazione mendace della ricorrente in ordine alla sussistenza del predetto rapporto così come emersa dalle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale sopra richiamato e, come detto, non sconfessate in alcun modo in questa sede dalla
. Parte_1
Ciò posto, al fine di vagliare l'ulteriore motivo di contestazione attorea fondato sulla irrilevanza del punteggio maturato per il dichiarato servizio presso la scuola “La Fenice” ai fini della successiva stipula dei contratti a tempo determinato (e della conseguente postuma immissione in ruolo), occorre verificare le conseguenze previste dalla normativa in caso di dichiarazioni mendaci rese nella domanda di inserimento nella graduatoria.
Occorre più specificamente soffermarsi sulla portata della dichiarazione mendace resa dalla ricorrente all'atto della presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria del personale A.T.A. e sul riverbero di tale falsità sulla posizione lavorativa della stessa.
A tal fine deve farsi innanzitutto riferimento alla normativa generale di cui all'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, regolante i casi di decadenza dai benefici in presenza di dichiarazioni mendaci, e, con riguardo alle ipotesi concernenti i rapporti di lavoro in essere, l'art. 127, lett. d), del d.p.r. n. 3 del 1957.
Deve poi farsi riferimento alla disciplina di settore, prevista, in particolare, dagli artt. 7 e 8 del Decreto n. 640/2017, emanato dal (all'epoca Controparte_1
nell'ambito dell'aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di CP_11
istituto del personale A.T.A. 2017-2020, allo scopo di regolamentare le conseguenze delle falsità dichiarative proprie dei partecipanti alla procedura.
L'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 stabilisce che: “fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
Tale disposizione costituisce, in termini generali e non solo nella specifica materia delle assunzioni nel pubblico impiego, diretta applicazione del principio di autoresponsabilità, ritenuto dalla giurisprudenza come il cardine fondamentale dell'intera disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive. In forza di tale principio, è precluso al privato di trarre qualsivoglia vantaggio da dichiarazioni obiettivamente non rispondenti al vero, per cui l'amministrazione è vincolata ad assumere le conseguenti determinazioni senza alcun margine di discrezionalità, a prescindere dal profilo soggettivo del dolo o della colpa del dichiarante (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2017, n. 1172; 3 febbraio 2016, n. 404).
La “decadenza dai benefici” prevista dall'art. 75, come puntualmente rimarcato dalla Corte
Regolatrice, si risolve sul piano contrattuale in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso, e tanto in linea con l'orientamento secondo cui nel pubblico impiego contrattualizzato la regola posta dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che in attuazione dell'art. 97 Cost. impongono alle pubbliche amministrazioni l'individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali o, per le qualifiche meno elevate, delle modalità di avviamento all'uopo previste, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, dev'essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici (cfr., al riguardo, Cass. Civ., Sez. Lav., 5 aprile 2022, n. 11011; 19 ottobre 2020, n. 22673, che richiama, in motivazione, Cass. Civ.
n. 17002 del 2019).
Inoltre, per ciò che rileva nel caso in esame, la non veridicità della dichiarazione comporta la decadenza dall'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 127, lett. d), del d.p.r. n. 3 del 1957, secondo cui: “l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego … quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile”. Nell'ipotesi in cui la falsità, come nel caso di specie, attenga alla dichiarazione resa all'atto della presentazione della domanda utile al collocamento nelle graduatorie di terza fascia per il personale A.T.A., viene espletata una procedura volta al controllo della posizione, disciplinata, come anticipato, dal Decreto del n. 640/2017, il Controparte_1
quale, all'art. 7, prescrive che: “…i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora
i suddetti controlli siano chiesti da altre scuole interessate, il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”.
Il medesimo D.M., all'art. 8, comma 2, lett. d), stabilisce che: “l'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti … che abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false”.
In tal modo, si attribuisce rilievo fondamentale all'esattezza e alla veridicità dei dati comunicati all'amministrazione ai fini di una adeguata selezione del personale da collocare alle sue dipendenze, in omaggio ai principi di leale collaborazione e di buon andamento della p.a., di cui all'art. 97 Cost. In particolare, le dichiarazioni mendaci, in base al predetto art. 8, comma 2, lett. d), sono trattate, dalla normativa di settore, alla stregua dell'assenza del titolo richiesto ai fini dell'accesso all'impiego.
Ebbene nella fattispecie in esame, i provvedimenti del , di cui si duole la CP_1
ricorrente, appaiono legittimamente emessi ai sensi degli artt 7 e 8 DM 640 del 2017, sussistendo il nesso di causalità tra il mendacio e il beneficio ottenuto dalla , Parte_1
beneficio costituito dal punteggio registrato nella graduatoria permanente che ha poi consentito l'assunzione a tempo indeterminato.
Risulta dagli atti di causa che i singoli contratti a tempo determinato stipulati dalla
[...]
nel triennio 2019-2021 sono stati ottenuti anche grazie al punteggio derivante dal Pt_1
titolo inesistente.
Rispetto alla costituzione di tali rapporti, quindi, il titolo falso è stato rilevante e utile e, dunque, correttamente l'amministrazione li ha dichiarati prestati di fatto e non di diritto e come tali inidonei ad attribuire alcun punteggio (art 7.7 DM 640/2017) .
Cancellato l'intero punteggio maturato nel triennio 2017/2020, la ha perso il Parte_1
requisito necessario per l'accesso alla nomina a tempo indeterminato e quindi correttamente il rapporto a tempo indeterminato instaurato nel 2022 è stato dichiarato nullo. Si rammenta in questo senso quanto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui“In tema di impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto si può pervenire solo
a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a, del
d.lgs. n. 165 del 2001, o per le qualifiche meno elevate nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto di cui al richiamato art. 35, comma 1, lett. b, e dell'art. 23 del d.P.R. n. 487 del
1994, la mancanza o la illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto pertanto da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio operato alle norme inderogabili di legge, può unilateralmente far valere perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei caso in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici” (così tra le altre Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 11951 del
07/05/2019 ).
È quindi del tutto irrilevante il fatto che con decreto del 14.2.2019 il Dirigente Scolastico dell' abbia rettificato il punteggio in graduatoria della ricorrente Parte_6 eliminando quello derivante dal servizio prestato presso “la Fenice”, punteggio poi comunque riattribuito alla ricorrente con decreto del 9.5.2019 e quindi utilizzato per la stipula dei contratti a tempo determinato e per l'inserimento nella graduatoria permanente.
Non ha quindi neppure rilievo l'eventuale circostanza -pure dedotta in ricorso- che molteplici contratti di lavoro a tempo determinato siano stati stipulati da persone che, nella graduatoria di circolo e di istituto terza fascia ATA triennio scolastico 2017/2020 della provincia di Torino, si sono collocate in posizione pari o inferiore a quella corrispondente allo stesso punteggio attribuito a parte attrice al netto dei punti a lei assegnati per il servizio falsamente prestato presso l'Istituto Paritario “La Fenice”.
Alla luce della predetta ricostruzione appare invero irrilevante accertare se e quali contratti la avrebbe potuto concludere in assenza del mendacio, atteso che il punteggio Parte_1
rilevante ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti e all'assunzione nei ruoli è solo quello derivante dai contratti effettivamente conclusi (anche in virtù del punteggio/beneficio derivante dal titolo falso) e non da contratti cui l'aspirante avrebbe potuto accedere con maggiore o minore probabilità.
In altre parole il mendacio -per come di fatto si sono succeduti gli eventi- è risultato rilevante sia rispetto alla conclusione dei singoli contratti effettivamente stipulati a tempo determinato sia rispetto all'assunzione in ruolo.
Nella specie quindi si è verificato un vizio genetico del rapporto, dovuto all'illegittima inclusione della nelle graduatorie di cui occorre far parte per accedere al Parte_1
rapporto di lavoro con conseguente legittimità dell'operato dell' Controparte_14
che, determinandosi ex lege al depennamento della ricorrente dalla graduatoria
[...]
di circolo e di istituto -presupposto per la stipula dei contratti a tempo determinato e per il successivo inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi che ha consentito la immissione a ruolo- ha quindi infine proceduto alla risoluzione del rapporto a tempo indeterminato, nullo per invalidità derivata.
Appare poi infondata la contestazione dell'operato della per Controparte_14
asserita violazione dell'art. 21 nonies L. 241/1990.
La predetta norma dispone: “
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21- octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
Nella specie la ricorrente eccepisce l'illegittimità del provvedimento in autotutela posto in essere dall'Amministrazione scolastica perché adottato oltre i dodici mesi di cui all'art. 21- nonies della legge 241/1990.
Ritiene il Giudicante che non possa applicarsi al caso di specie la predetta disciplina richiamata da parte attrice in quanto non si verte in materia di procedimento amministrativo ma in materia di atto di gestione del rapporto assunto con i poteri del datore di lavoro privato, fermo restando che il termine previsto dall'art. 21-novies della legge n. 241/90 decorre “dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”, mentre nel caso che ci occupa non vengono in rilievo né un'autorizzazione né un provvedimento attributivo di vantaggi economici, bensì un provvedimento di attribuzione del corretto punteggio da assegnare in graduatoria.
A ben vedere, nella fattispecie al vaglio, non si versa nell'ambito dell'esercizio dei poteri di autotutela dell'amministrazione posto che, per consolidato insegnamento della Suprema
Corte, nell'ambito del lavoro privatizzato, gli atti di gestione del rapporto di lavoro, da adottarsi con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro -D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5-, devono essere valutati secondo gli stessi parametri del datore di lavoro privato. Sicché
l'atto con cui la P.A. revochi un'assunzione con contratto a tempo indeterminato o determinato, sul presupposto dell'annullamento della procedura concorsuale o, come nella fattispecie in esame, della nullità dell'atto di conferimento per difetto in capo al contraente privato dei presupposti di accesso alla procedura concorsuale o per violazione dell'ordine della graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale» (Cass., nn. 8328/2010,
19626/2015, 13800/2017, 7054/2018, 194/2019; 11011/2022), rispetto al quale non si pone questione di esercizio dei poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione, essendo l'atto invalido ab origine e potendo e dovendo per questa ragione essere rimosso dal datore di lavoro, pubblico o privato che sia (Cass. 3047/2017, 3826/2016,
19626/20915, 1047/2014, 19425/2013, 8328/2010, 25761/2008).
Si tratta di vicenda giuridica diversa rispetto alla sanzione disciplinare o al licenziamento, istituti ai quali non è riferibile la fattispecie in esame.
Il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126, cod. civ., applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni, e pertanto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum.
Esclusa pertanto la applicabilità nella specie dell'art. 21 nonies L. 241/1990, va osservato che né l'art. 7, comma 5, D.M. 640/2017 né l'art. 72 D.P.R. 445/2001 fissano dei termini perentori entro cui l'Amministrazione debba avviare e concludere i controlli sui requisiti dichiarati dovendosi anzi rilevare che l'art. 8 ult. co. D.M. 640/2017 prevede che“L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione”.
Appare infine infondata l'argomentazione di parte ricorrente secondo cui l'Amministrazione Scolastica, con il modus operandi posto in essere, avrebbe leso il legittimo affidamento riposto dalla ricorrente sulla validità dei contratti stipulati.
Innanzitutto deve rilevarsi che nella specie l'affidamento non può ritenersi “legittimo” in quanto, come rimarcato in precedenti analoghi al presente, la mancata dimostrazione di un effettivo rapporto di lavoro esclude in radice lo stato di buona fede in capo alla ricorrente che ha certificato un rapporto giuridico che la riguardava e che quindi non poteva non sapere essere falso.
In secondo luogo si è visto che il provvedimento risolutorio è stato adottato dalla
Amministrazione in conformità alle previsioni degli artt. 7 e 8 D.M. 640/2017 e degli artt.
71 ss. D.P.R. 445/2000, quale conseguenza della perdita del requisito necessario per l'assunzione (iscrizione nelle graduatorie), che ha determinato la nullità del contratto di lavoro. Il suindicato vizio genetico ha causato la nullità del contratto, nullità che poteva (e doveva) essere fatta valere unilateralmente dal Ministero, “In tema di impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001, o per le qualifiche meno elevate nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto di cui al richiamato art. 35, comma 1, lett. b, e dell'art. 23 del d.P.R. n. 487 del 1994, la mancanza o la illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto pertanto da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio operato alle norme inderogabili di legge, può unilateralmente far valere perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare
l'esecuzione del contratto nei caso in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici” (così tra le altre Cass. n. 11951/2019).
Ciò posto, ad eliminare ogni fondatezza delle argomentazioni spese sul punto dalla ricorrente si riporta quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui
“Non è giuridicamente tutelabile l'affidamento riposto sulla validità di un contratto concluso in violazione di norme imperative, dovendosi escludere la natura incolpevole della relativa ignoranza” (Cass. 29257/2024).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, risultando pienamente legittimo l'operato dell'Amministrazione resistente, la quale ha fatto corretta applicazione delle disposizioni disciplinanti la materia in esame, depennando la ricorrente dalla graduatoria di circolo e di istituto triennio 2017/2020 e conseguentemente da quella permanente provinciale ATA, con successiva risoluzione del rapporto di lavoro in essere per assenza dei requisiti previsti per l'accesso, il ricorso va disatteso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.695,00 oltre 15% per spese generali.
Salerno, 4.6.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio