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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1101/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1101/2024 promossa da:
, C.F. , con gli Avv.ti Parte_1 C.F._1 erta Pac ATTORE/I contro
C.F. ; Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
IN FATTO Con ricorso depositato in data 03/05/2024, ha Parte_1 proposto ricorso per separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., premettendo di avere contratto matrimonio civile con
[...] in Vigevano il 02/04/2008 e che dalla loro unione non sono nati CP_1 figli. A fondamento della domanda il ricorrente ha allegato che i coniugi hanno dichiarato di scegliere la legge italiana da applicare ai loro rapporti patrimoniali ex art. 30, comma 1, Legge n. 218/1995 con dichiarazione resa nell'atto di matrimonio pagina 1 di 3 e che essi hanno convissuto in Argentina per i primi tre anni di matrimonio per poi cessare definitivamente la convivenza, a causa di incompatibilità di carattere, sin dal 2011, anno a partire dal quale la resistente non è mai più tornata in Italia, ove non è mai stata residente, stabilendosi definitivamente in Argentina. Con provvedimento emesso in data 08/05/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 26.09.2024. La resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio. All'udienza del 26.09.2024 il ricorrente chiedeva un rinvio per produrre in pct la relata di notifica non ancora tornata dall'Argentina ove si trova la resistente. Il Giudice relatore, quindi, rinviava all'udienza del 19.12.2024 in trattazione scritta, all'esito della quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla pronuncia di separazione, in ragione delle conclusioni rassegnate dal ricorrente nelle note depositate in data 18.12.2024.
IN DIRITTO In via preliminare deve darsi atto del fatto che il ricorrente è cittadino italiano e la resistente è cittadina argentina. Vi è sicuramente giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3 del Reg. Bruxelles II bis e le parti hanno scelto ai sensi dell'art. 5 del Reg. UE 1259 del 2010 l'applicazione della legge italiana, come risulta dall'atto di matrimonio.
Ciò posto La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente è fondata e merita accoglimento. Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. In particolare, deve darsi atto che le parti hanno definitivamente cessato la convivenza sin dal 2011, anno a partire dal quale la resistente non è più tornata in Italia e il ricorrente, cittadino italiano, si è trasferito a vivere da ultimo a Marciana. Non vi sono provvedimenti accessori da prendere. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle pagina 2 di 3 parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
St ere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Vigevano il 02/04/2008 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 17 parte 1 anno 2008;
DISPONE CHE
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) Spese di lite al definitivo;
3) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 21/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1101/2024 promossa da:
, C.F. , con gli Avv.ti Parte_1 C.F._1 erta Pac ATTORE/I contro
C.F. ; Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
IN FATTO Con ricorso depositato in data 03/05/2024, ha Parte_1 proposto ricorso per separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., premettendo di avere contratto matrimonio civile con
[...] in Vigevano il 02/04/2008 e che dalla loro unione non sono nati CP_1 figli. A fondamento della domanda il ricorrente ha allegato che i coniugi hanno dichiarato di scegliere la legge italiana da applicare ai loro rapporti patrimoniali ex art. 30, comma 1, Legge n. 218/1995 con dichiarazione resa nell'atto di matrimonio pagina 1 di 3 e che essi hanno convissuto in Argentina per i primi tre anni di matrimonio per poi cessare definitivamente la convivenza, a causa di incompatibilità di carattere, sin dal 2011, anno a partire dal quale la resistente non è mai più tornata in Italia, ove non è mai stata residente, stabilendosi definitivamente in Argentina. Con provvedimento emesso in data 08/05/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 26.09.2024. La resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio. All'udienza del 26.09.2024 il ricorrente chiedeva un rinvio per produrre in pct la relata di notifica non ancora tornata dall'Argentina ove si trova la resistente. Il Giudice relatore, quindi, rinviava all'udienza del 19.12.2024 in trattazione scritta, all'esito della quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla pronuncia di separazione, in ragione delle conclusioni rassegnate dal ricorrente nelle note depositate in data 18.12.2024.
IN DIRITTO In via preliminare deve darsi atto del fatto che il ricorrente è cittadino italiano e la resistente è cittadina argentina. Vi è sicuramente giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3 del Reg. Bruxelles II bis e le parti hanno scelto ai sensi dell'art. 5 del Reg. UE 1259 del 2010 l'applicazione della legge italiana, come risulta dall'atto di matrimonio.
Ciò posto La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente è fondata e merita accoglimento. Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. In particolare, deve darsi atto che le parti hanno definitivamente cessato la convivenza sin dal 2011, anno a partire dal quale la resistente non è più tornata in Italia e il ricorrente, cittadino italiano, si è trasferito a vivere da ultimo a Marciana. Non vi sono provvedimenti accessori da prendere. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle pagina 2 di 3 parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
St ere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Vigevano il 02/04/2008 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 17 parte 1 anno 2008;
DISPONE CHE
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) Spese di lite al definitivo;
3) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 21/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
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