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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/06/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 12 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1827/2021 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._2 Parte_3
), elettivamente domiciliati in Sant'Agata di C.F._3
Militello, via Nizza n. 1, presso lo studio dell'avv. Pruiti Ciarello Alessandro (fax: - pec: che li P.IVA_1 Email_1 rappresenta e difende, attori, contro
(C.F.: ) in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in Sant'Agata Militello, via Respighi n. 2, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Amadore ed (pec:
che lo rappresenta e difende, Email_2 convenuto, avente ad oggetto: usucapione;
sono presenti l'avv. Giuseppe Merlo in sostituzione dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello e l'avv. Vincenzo Amadore, i quali precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono oralmente la causa, riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa e in particolare alle note conclusive depositate in atti. All'esito della discussione, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 17 dicembre 2021, Parte_1
, e hanno citato in giudizio il
[...] Parte_2 Parte_3
per chiedere l'accertamento e la dichiarazione Controparte_1 dell'usucapione per possesso ininterrotto, pubblico e con animus domini per oltre venti anni di una unità immobiliare, sita nel Comune di , CP_1 con annesse pertinenze e corte e con relativo spezzone di terreno circostante, facente parte della risultanza catastale identificata al foglio 31, particella 242
AAB ed AAC.
Con comparsa di risposta, depositata in data 24 aprile 2023, si è costituito il
, il quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree, Controparte_1 con vittoria di spese e compensi di causa. Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed escusse le prove orali, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
Le domande degli attori sono fondate. L'eccezione del convenuto in ordine alla violenza esercita sui beni per la realizzazione di immobili abusivi appare infondata.
La Suprema Corte ha precisato, al riguardo, che il difetto di concessione edilizia rileva sotto il profilo pubblicistico ma non incide sui requisiti del possesso ad usucapionem (Cass., n. 28481/2023; Cass., n. 1395/2017; Cass.,
n. 3979/2013). Infatti, secondo la giurisprudenza è ammissibile, ad esempio, l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem".
La mancanza di concessione edilizia (ovvero del permesso di costruire) non costituisce un impedimento all'acquisto per usucapione, purché siano presenti i presupposti previsti dall'art. 1158 c.c., ossia un possesso ultraventennale dell'immobile, che sia continuo, non interrotto, non viziato da violenza o clandestinità. Il rilascio del permesso di costruire si risolve in un provvedimento amministrativo che esaurisce la propria rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'amministrazione, da una parte, e il privato che ha realizzato la costruzione, dall'altra. Pertanto, la sola circostanza dell'accertamento dell'abusività dell'immobile non rileva ai fini della dedotta violenza o clandestinità. Peraltro, affinché il possesso sia utile per l'usucapione è sufficiente che sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, mentre la violenza o la clandestinità, quali modalità che escludono che esso giovi all'usucapione, devono verificarsi al momento dell'acquisto, cosicché la sopravvenienza di tali elementi non incide sull'inizio del termine per usucapire (Cass., n. 26633/2019). Nel caso in esame, la dedotta abusività è fatta risalire al 2019 dal Comune, epoca in cui risultava già integrato il termine utile per usucapire il terreno comunale, sul quale è stata realizzata l'edificazione abusiva, come si dirà in seguito. Inoltre, al fine di escludere la natura usucapibile dell'immobile di proprietà del occorre provare che l'eventuale destinazione del bene ad uso CP_1 pubblico sia effettiva ed attuale, senza potersi limitare a qualificarlo come appartenente al patrimonio indisponibile (Cass., n. 5867/2007).
Nella specie, tale prova non ricorre. Ciò posto, va premesso, in via generale, che l'usucapione o prescrizione acquisitiva è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto, il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res, a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa. I presupposti necessari ai fini dell'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, nonché l'animus rem sibi habendi (Cass., n. 1176/1980). Per possesso deve intendersi, ai sensi dell'art. 1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Il possesso ad usucapionem deve essere necessariamente connotato da specifici requisiti, che ne determinino la pienezza e l'esclusività del potere di fatto (Cass., n. 5500/96; Cass., n. 7690/93; Corte App. Napoli, 26 giugno
2008; Trib. Cassino 1 settembre 2008).
È, inoltre, necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene (Cass., n. 3344/1989).
Il possesso deve essere continuo;
la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.
Va, poi, ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art. 1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova: il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione
(Cass., n. 13921/2002).
Il possesso deve, altresì, essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art. 1163 c.c., dal carattere della pacificità. Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
Infine, il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore, in particolare, ha previsto una durata minima ventennale per l'usucapione immobiliare ordinaria ex art. 1158 c.c.. Il fondamento dell'usucapione è, dunque, una particolare situazione di fatto, e non un diritto (Cass., n. 2485/07), esercitata, senza interruzioni, sulla cosa, da parte di colui che, attraverso tale prolungata signoria, si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto.
Al fine di usucapire il bene posseduto è, infine, altrettanto necessario che ricorra il mancato esercizio del diritto da parte del titolare dello stesso
(Cass., n. 5687/96; Cass., n. 4807/92). A norma dell'art. 1158 c.c., il possesso di beni immobili protratto per un periodo ultraventennale determina l'acquisizione, in capo al possessore, della titolarità del diritto reale corrispondente alla situazione di fatto esercitata. Affinché si verifichi l'usucapione dei beni immobili, è indispensabile che concorrano congiuntamente i presupposti, di seguito, indicati.
In primo luogo, è necessario che vi sia il possesso del bene, sia esso di buona o di mala fede, o addirittura vizioso, nel quale ultimo caso, a norma dell'art. 1163 c.c., quello utile ai fini dell'usucapione giova a far data dal momento in cui la violenza o la clandestinità siano cessate (cfr. Cass. n. 26633/2019;
Cass. n. 9671/2014; Cass. n. 17881/2013). Altro elemento fondamentale è la presenza dell'animus possidendi, espressione con cui si suole indicare l'intenzione del possessore di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerino come effettivo titolare del diritto a cui corrispondono i suoi atti (cfr. Cass. n. 9671/2014; Cass. n.
6989/1988).
Ancora, è necessaria la continuità del possesso per un certo lasso di tempo e la non interruzione dello stesso, da intendersi come interruzione naturale quando si verifica la perdita del possesso del bene anche a causa della condotta del terzo che se ne appropri, o interruzione civile quando si realizza una di quelle ipotesi indicate dalla legge come cause di interruzione della prescrizione estintiva, stante il richiamo operato dall'art. 1165 c.c. alle ipotesi contemplate dagli artt. 2943 e ss. c.c..
Infine, ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione, è essenziale il decorso di uno specifico lasso temporale, che l'art. 1158 c.c. fissa in vent'anni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui è possibile datare il compimento dei primi atti di godimento non equivoci in cui si sostanzia il possesso.
Ciò premesso, nella specie, le circostanze di fatto dedotte a sostegno delle domande degli attori risultano riscontrate dal compendio probatorio acquisito in atti. Il teste in merito alla circostanza “Vero o no che il Testimone_1 fabbricato di circa mq 90 posto a piano terra, è stato realizzato proprio dal loro progenitore all'inizio degli anni '60 del secolo scorso”, ha dichiarato quanto segue: “posso dire che è vera perché a mia memoria quel fabbricato dei è sempre esistito;
me lo ricordo sin da quando ero bambino. Pt_1
Passavo spesso da quei luoghi e me lo ricordo sempre esistente. Preciso che passavo da lì perché da bambino andavo spesso dalle mie zie e percorrevo la strada in cui è ubicato il predetto fabbricato. ADR 4 ): La circostanza di cui al punto 4) è vera. Ho sempre saputo che i signori fossero i Pt_1 proprietari del fabbricato e del terreno circostante. Li ho sempre visti li e so che hanno realizzato opere quali una tettoia precaria e hanno migliorato il fondo. ADR 5 ): Come ho già riferito i signori hanno realizzato Pt_1 una tettoia con struttura precaria in legno e hanno migliorato il fondo. Non sono a conoscenza dell'epoca di realizzazione dell'opera. So che hanno coltivato e bonificato il fondo che è ben delimitato con recinzione, paletti in ferro e filo metallico. Che io sappia non hanno mai avuto alcuna contestazione né in via giudiziaria né stragiudiziale. Non mi risulta che alcuno abbia mai rivendicato la proprietà degli immobili dei signori
. ADR 6 ): E' vera la circostanza di cui al punto 6). Ne sono a Pt_1 conoscenza perché sono stato diverse volte presente sui luoghi.
Frequentavo anche i nonni dei signori e quindi mi recavo spesso Pt_1 da loro. ADR 7 ): Confermo la circostanza. Posso dire che è vera perché me lo ricordo sin da quando ero bambino. Come ho già detto, il fondo che
è ben delimitato con recinzione, paletti in ferro e filo metallico. ADR 8 ): Vera la circostanza. Preciso che i cancelli me li ricordo da sempre. Non ricordo se sono sempre stati in ferro ma comunque me li ricordo sempre”. Di analogo tenore sono le dichiarazioni del teste escusso: Testimone_2
“ADR 3 ): In merito alla circostanza di cui mi viene data lettura posso dire che è vera perché io sono nato lì vicino e mi ricordo che c'era il sig. , Pt_4 nonno dei signori e quel fabbricato c'era. Io e la mia famiglia Pt_1 abbiamo un terreno limitrofo a quello dei quindi frequento quei Pt_1 luoghi sin da quando ero bambino.
ADR 4 ):La circostanza di cui al punto 4) è vera. Posso dire con certezza che fino a poco tempo fa ho visto i ancora custodire e curare il Pt_1 fabbricato e il fondo.
ADR 5 ): Vera la circostanza. Posso affermare che la struttura precaria in legno è sempre esistita. Non sono a conoscenza di contestazioni sulla proprietà.
ADR 6 ): Non conosco lo stato interno del fabbricato.
ADR 7 ): la circostanza per i motivi che ho già specificato. Preciso Per_1 che gli spezzoni circostanti a quello della famiglia appartengono Pt_1
a me a mia sorella e ai miei cugini. ADR 8 ): E' vera la circostanza. Uno grande difronte l'abitazione e uno più piccolo da cui si entra nel terreno”. I testi hanno, dunque, confermato le circostanze articolate dagli attori e, in particolare, quelle relative alla costruzione sul terreno e recinzione del fondo comunale, avvenute negli anni 60 da parte del loro avente causa. Hanno dimostrato di avere compiuto ulteriori opere di ristrutturazione dell'immobile e di avere recintato o, comunque, delimitato il terreno con cancelli.
Pertanto, risulta la dimostrazione dei requisiti del possesso ultraventennale che dagli anni 60 si può dire protratto e continuo considerato che anche l'eventuale accertamento compiuto nel 2019 appare successivo all'integrazione della fattispecie acquisitiva oggetto di causa. Per la dimostrazione dell'acquisto ad usucapionem, l'intervenuta recinzione del fondo rappresenta, in concreto, la più rilevante prova dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios” e, pertanto, di possederlo come proprietario con esclusione dei terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite (App. L'Aquila, 21 marzo 2024, n. 389).
Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c.. La recinzione materiale del fondo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios (Cass., n. 18528/23).
Inoltre, le opere eseguite sul terreno, sebbene abusive (il che può rilevare nel rapporto pubblicistico con il Comune), confermate dai testi escussi, sono indubbiamente manifestazioni del dominio esclusivo degli interessati sui beni, e costituiscono attività apertamente contrastanti ed incompatibili con il possesso altrui (Cass. 20508/2019; 23849/2018).
Infine, si precisa che, in tema di usucapione, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onere probatorio in punto di "animus possidendi", cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (Cass., n. 25095/2022: nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con cui il giudice dell'appello, nel valutare se l'accoglimento della domanda di rivendicazione potesse essere efficacemente contrastata dal maturare dell'usucapione, aveva invertito il riparto degli oneri probatori rispetto alla regola di cui all'art. 1141, comma 1, c.c., chiedendo ai coniugi convenuti, quali costruttori ed unici utilizzatori dell'immobile, di dimostrare l'"animus possidendi" e non già all'attore in rivendicazione di dimostrare il difetto di tale elemento soggettivo).
Per quanto esposto, va accertato e dichiarato che gli attori sono proprietari, per intervenuta usucapione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. della proprietà dei beni riconducibili alla particella 242 AAB ed AAC del foglio
31 del Comune di . CP_1
All'accoglimento delle domande consegue, ai sensi dell'art. 2651 c.c., l'ordine alla competente Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza e alla competente Agenzia del Territorio, Servizi Catastali, di provvedere alle volture inerenti alla variazione nella titolarità dei beni immobili, di cui alla presente sentenza.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022
(parametri medi, con istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, in base al valore della causa determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c.), seguono la soccombenza, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello (v. note conclusive del 28 maggio 2025).
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1827/2021 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara che gli attori sono proprietari, per intervenuta usucapione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. della proprietà dei beni identificati alla particella 242 AAB ed AAC del foglio 31 del Comune di
; CP_1
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione e alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero da ogni responsabilità;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore degli attori, delle CP_1 spese di lite che liquida in euro 2.552,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Alessandro Pruiti
Ciarello.
Patti, il 12 giugno 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)