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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/04/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 6065/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Emiliano Del Balzo, Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLANTE -
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv.to Francesco Napolitano, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATO –
; Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4146/2018 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore depositata in data 5/04/2018.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle
1 indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, gli odierni appellati per sentirli condannare al risarcimento dei danni per lesioni riportate in occorrenza del sinistro avvenuto in via Poggiomarino in Striano (NA) in data 24/02/2012 alle ore
12.45 circa.
L'attrice precisava che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, si trovava, quale terza traportata, a bordo del motociclo Honda SH 300, di proprietà di CP_3
e condotta da;
improvvisamente il motociclo veniva
[...] Controparte_4
urtato alla parte laterale destra e scaraventato a terra unitamente ai passeggeri, dall'auto Alfa Romeo 147 di proprietà di e condotta da Controparte_2 _1
, il quale, nel ripartire dalla sosta effettuata sul margine destro della
[...]
carreggiata si immetteva nel flusso della circolazione senza concedere la dovuta precedenza e senza avvedersi del sopraggiungere del motociclo.
A seguito ed in conseguenza dell'urto, il motociclo subiva danni mentre il conducente e la trasportata subivano lesioni personali per le quali venivano trasportati al PS dell'Ospedale di Sarno.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva solo la , la Controparte_1
quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, mentre rimaneva contumace. Controparte_2
La causa veniva istruita con prova testimoniale e mediante CTU medica.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il
Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea e condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di euro 5.200,00 oltre al pagamento delle spese di CTU e delle spese e competenze del giudizio.
2 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
proponeva gravame avverso tale sentenza, per i seguenti motivi: 1) sull'arbitraria riduzione del punteggio del danno biologico;
2) sulla riduzione della somma ad euro
5.200,00 e cioè nei limiti dello scaglione del contributo unificato.
Si costituiva in giudizio solo la la quale eccepiva Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 14/12/2023 il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di la quale Controparte_2
benché regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva.
Sempre preliminarmente, deve innanzitutto riconoscersi l'ammissibilità del proposto gravame in quanto conforme ai requisiti di cui agli art. 342 cpc e 348 bis cpc.
Secondo Cassazione SS.UU, ordinanza n. 8845/2017, Terza Sezione Civile “Gli artt.
342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Ed ancora secondo Cass. civ. Sez. II, 19 marzo 2019, n. 7675 (…non può considerarsi aspecifico il motivo d'appello il quale esponga il punto sottoposto al
3 riesame in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata…).
In relazione al caso che ci occupa, può pacificamente ritenersi che il proposto gravame superi la soglia della specificità.
Per quanto concerne il merito, l'appello è fondato e pertanto va accolto.
Priva di censure è la sentenza resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, il quale, dopo avere correttamente valutato il materiale probatorio acquisito al processo, è giunto ad una pronuncia di accoglimento della domanda attorea.
Tuttavia, se da un lato, il Giudice di prime cure ha correttamente accolto la domanda ed appurato la responsabilità dei convenuti nella produzione del sinistro di cui è causa, dall'altro ha erroneamente liquidato il danno in favore dell'attrice, non tenendo conto delle risultanze della consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado.
Venendo ora ai singoli motivi di doglianza si osserva quanto segue.
In ordine al primo motivo di doglianza dell'appellante, concernente la quantificazione del danno biologico permanente dal medesimo sofferto, riconosciuto dal C.T.U. nella misura del 5% e ridotto dal primo giudice nella minore percentuale del 4%, si osserva che lo stesso risulta fondato per le ragioni a seguire.
Relativamente al danno biologico deve osservarsi che esso è definito come “la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
4 In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente” (cfr. art. 139 Codice delle assicurazioni come modificato dall'art. 32, comma 3 ter, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella L.
n. 27/2012).
Il C.T.U., con indagine immune da vizi logici e del tutto coerenti con la documentazione clinica in atti, è giunto a conclusioni che questo Giudicante condivide nei seguenti termini.
Il consulente ha concluso, all'esito della <> e dopo aver sottoposto la perizianda a scrupolosa visita medico legale e ritenendo compatibili le lesioni riportate con il sinistro occorso, per “frattura metafisi distale radio sn e stiloide ulnare polso sn, trattato con apparecchio gessato ed FKT”: ITT gg 30
(100%), ITP gg 20 (50%) e danno biologico permanente nella misura del 5%.
In ordine a siffatte doglianze deve rilevarsi che la sentenza oggetto del presente gravame non risulta esser sorretta da adeguata motivazione nella parte in cui il primo giudice si è discostato dalle risultanze di cui al detto elaborato peritale. Deve quindi rilevarsi la fondatezza di siffatta censura. Ebbene, la consulenza tecnica può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili con ricorso a determinate cognizioni tecniche (Cass. Civ. 23.02.1995, n. 2083). Ne deriva che <<…il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata in merito ad una questione tecnica rilevante per la decisione della causa
…>> (cfr. Cass. Civ. 03.01.2011, n. 72).
Nel caso de quo non può ritenersi adeguatamente motivata l'impugnata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha motivato il riconoscimento di una percentuale d'invalidità permanente inferiore rispetto a quella accertata dal C.T.U. sulla base della considerazione alla stregua della quale ridurre al 4% come da tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese
5 tra 1 a 9 punti di invalidità attualmente di riferimento, da intendersi come danno biologico.>>. Dunque, deve essere riconosciuta alla la Parte_1
percentuale di danno biologico permanente nella misura accertata dal C.T.U. pari al
5%.
Occorre poi chiarire che, alla luce dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 26972 dell'11.11.2008 e da ultimo ribaditi con sentenza del 07.06.2011 n.12408, che non possono essere disattesi, si impone una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” o “sofferenza soggettiva”, desumibile in via presuntiva in riferimento ad un determinato tipo di lesione.
Premesso che costituisce principio costantemente affermato quello secondo cui il risarcimento deve avvenire con le regole vigenti al momento della aestimatio, a nulla rilevando l'epoca del danno (Cass. Civ., Sez. Un., 09.05.2001; Cass. Civ.,
20.08.1991; da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, 11.05.2012, n. 7272). Ciò chiarito, trattandosi di lesioni c.d. micro-permanenti, nella quantificazione del risarcimento dovrà applicarsi, per la liquidazione del danno non patrimoniale, la tabella di cui all'art. 5, comma 2, L. n. 57/2001 (art. 139 D.lgs. n. 209/2005), come aggiornata con il D.M. del 06.06.2013 pubblicato sulla G.U. n. 138 del 14.06.2013.
In conclusione, la somma dovuta a ammonta complessivamente Parte_1
ad € 8.979,60 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, e, ai sensi di quanto segue, gli appellati vanno solidalmente condannati al pagamento del detto importo, da cui deve essere detratta eventuale somma già corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado.
Conseguentemente, l'impugnata sentenza deve essere riformata in parte qua per come sopra precisato.
6 Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Pertanto, la deve essere condannata al pagamento delle spese Controparte_1
processuali in favore di parte appellante, liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al DM 55/2014 in relazione al valore della controversia.
Nulla per le spese nei confronti dell'appellata contumace.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di Controparte_2
b) accoglie l'appello nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna la , in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t. e in solido, al pagamento in Controparte_2
favore di parte appellante la somma complessiva di € 8.979,60 oltre interessi legali come indicato in parte motiva e detraendo quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado;
c) condanna la , in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1
pagamento delle spese processuali del presente giudizio a favore di parte appellante, liquidate in euro 979,80 oltre accessori di legge e con attribuzione al procuratore antistatario;
d) Nulla per le spese nei confronti di Controparte_2
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 3/4/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 6065/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Emiliano Del Balzo, Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLANTE -
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv.to Francesco Napolitano, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATO –
; Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4146/2018 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore depositata in data 5/04/2018.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle
1 indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, gli odierni appellati per sentirli condannare al risarcimento dei danni per lesioni riportate in occorrenza del sinistro avvenuto in via Poggiomarino in Striano (NA) in data 24/02/2012 alle ore
12.45 circa.
L'attrice precisava che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, si trovava, quale terza traportata, a bordo del motociclo Honda SH 300, di proprietà di CP_3
e condotta da;
improvvisamente il motociclo veniva
[...] Controparte_4
urtato alla parte laterale destra e scaraventato a terra unitamente ai passeggeri, dall'auto Alfa Romeo 147 di proprietà di e condotta da Controparte_2 _1
, il quale, nel ripartire dalla sosta effettuata sul margine destro della
[...]
carreggiata si immetteva nel flusso della circolazione senza concedere la dovuta precedenza e senza avvedersi del sopraggiungere del motociclo.
A seguito ed in conseguenza dell'urto, il motociclo subiva danni mentre il conducente e la trasportata subivano lesioni personali per le quali venivano trasportati al PS dell'Ospedale di Sarno.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva solo la , la Controparte_1
quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, mentre rimaneva contumace. Controparte_2
La causa veniva istruita con prova testimoniale e mediante CTU medica.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il
Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea e condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di euro 5.200,00 oltre al pagamento delle spese di CTU e delle spese e competenze del giudizio.
2 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
proponeva gravame avverso tale sentenza, per i seguenti motivi: 1) sull'arbitraria riduzione del punteggio del danno biologico;
2) sulla riduzione della somma ad euro
5.200,00 e cioè nei limiti dello scaglione del contributo unificato.
Si costituiva in giudizio solo la la quale eccepiva Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 14/12/2023 il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di la quale Controparte_2
benché regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva.
Sempre preliminarmente, deve innanzitutto riconoscersi l'ammissibilità del proposto gravame in quanto conforme ai requisiti di cui agli art. 342 cpc e 348 bis cpc.
Secondo Cassazione SS.UU, ordinanza n. 8845/2017, Terza Sezione Civile “Gli artt.
342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Ed ancora secondo Cass. civ. Sez. II, 19 marzo 2019, n. 7675 (…non può considerarsi aspecifico il motivo d'appello il quale esponga il punto sottoposto al
3 riesame in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata…).
In relazione al caso che ci occupa, può pacificamente ritenersi che il proposto gravame superi la soglia della specificità.
Per quanto concerne il merito, l'appello è fondato e pertanto va accolto.
Priva di censure è la sentenza resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, il quale, dopo avere correttamente valutato il materiale probatorio acquisito al processo, è giunto ad una pronuncia di accoglimento della domanda attorea.
Tuttavia, se da un lato, il Giudice di prime cure ha correttamente accolto la domanda ed appurato la responsabilità dei convenuti nella produzione del sinistro di cui è causa, dall'altro ha erroneamente liquidato il danno in favore dell'attrice, non tenendo conto delle risultanze della consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado.
Venendo ora ai singoli motivi di doglianza si osserva quanto segue.
In ordine al primo motivo di doglianza dell'appellante, concernente la quantificazione del danno biologico permanente dal medesimo sofferto, riconosciuto dal C.T.U. nella misura del 5% e ridotto dal primo giudice nella minore percentuale del 4%, si osserva che lo stesso risulta fondato per le ragioni a seguire.
Relativamente al danno biologico deve osservarsi che esso è definito come “la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
4 In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente” (cfr. art. 139 Codice delle assicurazioni come modificato dall'art. 32, comma 3 ter, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella L.
n. 27/2012).
Il C.T.U., con indagine immune da vizi logici e del tutto coerenti con la documentazione clinica in atti, è giunto a conclusioni che questo Giudicante condivide nei seguenti termini.
Il consulente ha concluso, all'esito della <> e dopo aver sottoposto la perizianda a scrupolosa visita medico legale e ritenendo compatibili le lesioni riportate con il sinistro occorso, per “frattura metafisi distale radio sn e stiloide ulnare polso sn, trattato con apparecchio gessato ed FKT”: ITT gg 30
(100%), ITP gg 20 (50%) e danno biologico permanente nella misura del 5%.
In ordine a siffatte doglianze deve rilevarsi che la sentenza oggetto del presente gravame non risulta esser sorretta da adeguata motivazione nella parte in cui il primo giudice si è discostato dalle risultanze di cui al detto elaborato peritale. Deve quindi rilevarsi la fondatezza di siffatta censura. Ebbene, la consulenza tecnica può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili con ricorso a determinate cognizioni tecniche (Cass. Civ. 23.02.1995, n. 2083). Ne deriva che <<…il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata in merito ad una questione tecnica rilevante per la decisione della causa
…>> (cfr. Cass. Civ. 03.01.2011, n. 72).
Nel caso de quo non può ritenersi adeguatamente motivata l'impugnata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha motivato il riconoscimento di una percentuale d'invalidità permanente inferiore rispetto a quella accertata dal C.T.U. sulla base della considerazione alla stregua della quale ridurre al 4% come da tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese
5 tra 1 a 9 punti di invalidità attualmente di riferimento, da intendersi come danno biologico.>>. Dunque, deve essere riconosciuta alla la Parte_1
percentuale di danno biologico permanente nella misura accertata dal C.T.U. pari al
5%.
Occorre poi chiarire che, alla luce dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 26972 dell'11.11.2008 e da ultimo ribaditi con sentenza del 07.06.2011 n.12408, che non possono essere disattesi, si impone una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” o “sofferenza soggettiva”, desumibile in via presuntiva in riferimento ad un determinato tipo di lesione.
Premesso che costituisce principio costantemente affermato quello secondo cui il risarcimento deve avvenire con le regole vigenti al momento della aestimatio, a nulla rilevando l'epoca del danno (Cass. Civ., Sez. Un., 09.05.2001; Cass. Civ.,
20.08.1991; da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, 11.05.2012, n. 7272). Ciò chiarito, trattandosi di lesioni c.d. micro-permanenti, nella quantificazione del risarcimento dovrà applicarsi, per la liquidazione del danno non patrimoniale, la tabella di cui all'art. 5, comma 2, L. n. 57/2001 (art. 139 D.lgs. n. 209/2005), come aggiornata con il D.M. del 06.06.2013 pubblicato sulla G.U. n. 138 del 14.06.2013.
In conclusione, la somma dovuta a ammonta complessivamente Parte_1
ad € 8.979,60 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, e, ai sensi di quanto segue, gli appellati vanno solidalmente condannati al pagamento del detto importo, da cui deve essere detratta eventuale somma già corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado.
Conseguentemente, l'impugnata sentenza deve essere riformata in parte qua per come sopra precisato.
6 Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Pertanto, la deve essere condannata al pagamento delle spese Controparte_1
processuali in favore di parte appellante, liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al DM 55/2014 in relazione al valore della controversia.
Nulla per le spese nei confronti dell'appellata contumace.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di Controparte_2
b) accoglie l'appello nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna la , in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t. e in solido, al pagamento in Controparte_2
favore di parte appellante la somma complessiva di € 8.979,60 oltre interessi legali come indicato in parte motiva e detraendo quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado;
c) condanna la , in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1
pagamento delle spese processuali del presente giudizio a favore di parte appellante, liquidate in euro 979,80 oltre accessori di legge e con attribuzione al procuratore antistatario;
d) Nulla per le spese nei confronti di Controparte_2
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 3/4/2025
Il Giudice
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