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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 623/2024 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 4 febbraio 2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
), ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), Parte_3 C.F._3 Parte_4
), ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
), in proprio e quali eredi di , rappresentati e
[...] C.F._6 Persona_1 difesi dall'avv. Benito De Siero ( ed elett.te domiciliati presso il suo studio in S. C.F._7
Maria C.V. (CE) trav. Mario Fiore n.17 - Email_1
APPELLANTI
1 E
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA) alla Via G. Marconi n. 95, presso lo studio dell'avv. Giovanni Barile ( ) che la rappresenta e difende - C.F._8
Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa nel proc. n. 9867/2021 dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere in data 15.1.2024, notificata in data 23.1.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 12/02/2024 gli appellanti in epigrafe hanno proposto tempestivo gravame avverso l'ordinanza resa ex art. 702 bis e segg. c.p.c. dal Tribunale di S.M.C.V. a definizione del giudizio introdotto dai medesimi unitamente a (che non ha impugnato la pronuncia) per il Controparte_2 conseguimento del ristoro del danno da perdita del rapporto parentale asseritamente patito in conseguenza del decesso del loro congiunto , causalmente ascritto a responsabilità Persona_1
Part sanitaria imputabile all' appellata.
I ricorrenti assumevano, nell'atto introduttivo, che in data 30.04.2020 avevano proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c. avverso l onde ottenere un accertamento tecnico preventivo diretto a CP_3 verificare le cause dell'exitus del loro congiunto , deceduto in data 11.11.2010 per Persona_1 aneurisma cerebrale, dopo plurimi accessi al P.S. del P.O. 'S. Giuseppe e Melorio' di S.M. Capua Vetere.
I CC.TT.UU. incaricati dal Tribunale, dott.ri e , avevano rassegnato le Persona_2 Persona_3 seguenti conclusioni: “In relazione quindi alla condotta dei Curanti e Parte_8 Controparte_4 che ebbero ad intervenire in occasione del primo accesso ospedaliero del 4/11/2010, va ribadito che
[...] Pt_9
a fronte di una “cefalea” di particolare intensità, tale da richiedere la somministrazione di un potente antidolorifico per via iniettiva (tramadololo) e di benzodiazepina per via orale (diazepam), non ritennero di dover eseguire indagini di approfondimento (ad esempio una TC cranio), tanto meno proposero ulteriori prescrizioni. Peraltro, Essi annotarono in cartella che il paziente rifiutava “ulteriore osservazione”, affermazione non supportata dalla dizione “contro parere dei sanitari”, tanto meno controfirmata dal medico dimettente e dal paziente. Orbene, sulla scorta delle argomentazioni tecnico- scientifiche già esposte, tale condotta appare censurabile. Sarebbe, difatti, stato opportuno sottoporre il p. ad indagini strumentali suppletive tali da consentire una diagnosi clinica differenziale che in effetti nel caso non fu mai formulata. Il p. entrava in Pronto Soccorso con un sintomo lamentato “cefalea” ed usciva dallo stesso a distanza di due ore con una diagnosi
2 coincidente con lo stesso sintomo, appunto la “cefalea”. Non fu quindi assolutamente indagata la causa di quella cefalea, tanto meno fu tentata una “diagnosi differenziale” con le svariate patologie sistemiche e neurologiche che possono causare una cefalea, peraltro di entità tale da richiedere in un soggetto di 58 anni il ricorso a cure mediche in regime d'urgenza e terapia endovenosa con potenti antidolorifici (Tramadolo) (…) In conclusione, la mancata applicazione del richiesto iter diagnostico all'atto dell'osservazione in regime d'urgenza del 4/11/2010 ha impedito di giungere tempestivamente alla corretta diagnosi di “aneurisma cerebrale”, la cui completa rottura successiva (avvenuta il 9/11/2010) ha determinato
l'exitus del sig. . E' quindi ragionevole affermare che tale inidonea condotta tecnico professionale Persona_1 ha contribuito in maniera decisiva nel determinismo del decesso del paziente”.
Fallita la conciliazione, in assenza di riscontro alle istanze risarcitorie formulate stragiudizialmente, i Part ricorrenti chiedevano, pertanto, al Tribunale di condannare la convenuta al ristoro del “danno da perdita parentale” da essi direttamente patito.
Part Instauratosi il contraddittorio, costituitasi l' che resisteva, nel merito, alla domanda, ed eccepiva l'improcedibilità e la prescrizione dell'azione, acquisito il fascicolo dell'ATP, la causa veniva decisa con l'ordinanza oggi appellata.
Il Tribunale dichiarava improcedibile la domanda formulata da (non avendo lo Controparte_2 stesso assolto all'obbligo di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 né provveduto alla costituzione nel prodromico procedimento di ATP), rigettava la domanda proposta da tutti gli altri ricorrenti (ritenendo prescritta la relativa azione, stante il decorso, senza efficaci interruzioni, del termine breve di 6 anni individuabile ex art. 2947 co. 3 c.c.) e compensava le spese di lite.
non ha impugnato, nemmeno separatamente, la statuizione di improcedibilità resa Controparte_2 nei suoi confronti.
Gli altri ricorrenti, con il proposto appello, hanno, invece, assunto l'erroneità della pronuncia, chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Si è costituita l' con comparsa del 13.5.2024 (per l'udienza del 28.5.2024), resistendo al CP_3 gravame e concludendo per il rigetto.
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è infondato e deve essere rigettato.
Va doverosamente premesso che i ricorrenti hanno agito per il solo ristoro del danno patito iure proprio, in conseguenza della perdita del rapporto parentale, e non anche di quello direttamente patito dalla vittima primaria, reclamabile iure hereditatis.
Sulla base di tali premesse il Tribunale, previa riconduzione della fattispecie nell'ambito della responsabilità di natura extracontrattuale (“non sussistendo un rapporto contrattuale, neppure qualificabile quale contatto sociale qualificato, tra gli odierni ricorrenti e la struttura resistente”), e conseguente individuazione del regime prescrizionale ai sensi dell'art. 2947 co. 3 c.c. (a tenore del quale, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile), ha ritenuto che, nella fattispecie in esame, potendo ritenersi configurabile il delitto di omicidio colposo, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno applicabile fosse quello previsto per il detto reato, cioè sei anni, e che detto termine dovesse ritenersi integralmente decorso tra l'ultimo atto interruttivo (la missiva del 02.07.2013, recante le richieste di risarcimento del danno) e la proposizione del procedimento per ATP (introdotto con ricorso del 30.04.2020).
Ebbene, col primo motivo gli appellanti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,
2043 e 2947 c.c.
Assumono il carattere di “illecito plurioffensivo” dell'uccisione di un parente, venendo in rilievo in queste ipotesi “il fenomeno della propagazione intersoggettiva delle conseguenze di un medesimo fatto illecito, come precisato dal Cass. n. 8828/2003.
Invocando l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che estende gli effetti protettivi del contratto di spedalità nei confronti dei congiunti della vittima primaria in materia di prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, deducono la sussistenza della predetta estensione “ogniqualvolta la prestazione sanitaria rischi di incidere sul nucleo familiare”, con la conseguente applicazione del regime di prescrizione previsto
4 per il danno direttamente patito dalla vittima primaria (decennale) anche a quello “direttamente” patito dai congiunti.
Il motivo è infondato.
La pronuncia gravata si colloca nel solco dell'interpretazione di legittimità, assolutamente costante, sia in tema di inquadramento giuridico del danno da perdita del rapporto parentale, sia quanto al conseguente profilo attinente al termine prescrizionale.
Corretto è l'inquadramento della fattispecie nell'alveo della responsabilità extracontrattuale.
E' noto che, per orientamento consolidato della Suprema Corte, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione (diverso da quello in valutazione), trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 6386 del
03/03/2023; Cass. n. 11320 del 2022; v. anche Cass. n. 21404 del 2021).
Ne consegue che, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto della obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità
o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (art.1372, secondo comma, c.c.); pertanto, per un verso, non è predicabile un "effetto protettivo" del contratto nei confronti di terzi, per altro verso, non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto".
Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subìto in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria (impropriamente definiti "danni mediati o riflessi"), non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi.
Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale
(spettante unicamente al paziente che ha stipulato il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina (cfr. Cass. 6386/2023 citata).
Infondato è anche il secondo motivo, col quale gli appellanti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. con riferimento al dies a quo dal quale far decorrere il termine prescrizionale.
5 Assumono il carattere viziato del ragionamento esposto dal giudice di prime cure circa l'individuazione del dies a quo, deducendo che il termine di prescrizione del diritto risarcitorio dei congiunti debba essere ancorato non già alla morte della vittima primaria ma al momento dal momento della “conoscibilità del danno”, il momento, cioè, in cui i familiari hanno avuto conoscenza che la causa del decesso è derivata da colpa medica.
Pertanto, il Tribunale avrebbe errato nel far decorrere il termine prescrizionale facendo esclusivo ed esplicito riferimento alla data dell'evento morte del de cuius (11.11.2010) e non invece Persona_1 alla data del deposito della CTU (08.10.2021) che riconosceva per la prima volta piena responsabilità in capo ai sanitari della struttura appellata nel determinismo dell'evento morte, adducendo, altresì, la mancanza di atti interruttivi della prescrizione, “come semplicemente una diffida e messa in mora”, atti a dimostrare “l'astratta conoscenza del fatto in capo agli attori”
Citano una pronuncia della Corte di Cassazione (Sezione III ordinanza n. 18047 del 23 giugno 2023) che cristallizzerebbe i principi sopra richiamati, ma la Corte reputa doveroso rilevare che trattasi di mera ordinanza interlocutoria, con la quale è stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussione in pubblica udienza, senza entrare nel merito delle questioni sollevate dalle parti ricorrenti.
Ciò detto, rileva la Corte che nemmeno su tale aspetto la pronuncia gravata merita censura.
Emerge, invero, in atti che, in data 30.6.2013, il legale degli odierni appellanti redasse, in loro nome e per Part loro conto, una diffida e costituzione in mora, indirizzata all appellata, in cui si adombrava espressamente “la responsabilità professionale dei medici del Controparte_5 per il decesso del sig. , a causa di un evidente errore di
[...] Persona_1 gestione del paziente, di diagnosi e di responsabilità professionale medica” (cfr. diffida e messa in mora, allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
Part Non è qui di rilievo se tale missiva sia stata o meno ricevuta dall (circostanza contestata dalla resistente e posta in dubbio dallo stesso giudicante nell'ordinanza gravata, stante “la mancanza di corrispondenza tra la missiva stessa e la documentazione esibita in relazione alla ricezione”: cfr. ordinanza).
Ciò che, invece, va rimarcato è che, in ossequio alla stessa giurisprudenza invocata dall'appellante, il dies
a quo di decorrenza della prescrizione della pretesa azionata va necessariamente ancorato all'epoca di tale documento, poiché in tale epoca i ricorrenti hanno dimostrato la percezione o quantomeno la percepibilità del decesso del loro congiunto quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza (Cass. 22059/2017; cfr. Cass. 576/2008).
6 Pertanto, calcolando da tale epoca il termine breve di sei anni, previsto per il reato di omicidio colposo, ex art. 2947 co. 3 c.c. (ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 589 c.p.), non può che reputarsi intempestiva, come statuito dal primo giudice, la successiva richiesta di ATP, formalizzata solo nell'aprile/maggio 2020, avendo l'accertamento peritale consentito soltanto di confermare il sospetto di antigiuridicità della condotta dei sanitari, ampiamente alimentato dalle circostanze già note ai ricorrenti, come esposte nella missiva sopra citata.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e l'ordinanza gravata deve essere integralmente confermata.
Circa le spese, non si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la deroga al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., avuto riguardo alla mancanza di novità rispetto alle questioni già sviscerate in primo grado.
Pertanto, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (€ 1.854.579,00), determinati ai sensi dell'art. 22 d.m. citato (con un incremento percentuale che stimasi equo quantificare nel 5% dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, e senza attribuzione, non richiesta.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico degli appellanti in solido per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza appellata;
- Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali del grado in favore di parte appellata, liquidate in euro 13.731,90 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti in solido per il pagamento di un ulteriore
7 importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 7.2.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 623/2024 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 4 febbraio 2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
), ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), Parte_3 C.F._3 Parte_4
), ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
), in proprio e quali eredi di , rappresentati e
[...] C.F._6 Persona_1 difesi dall'avv. Benito De Siero ( ed elett.te domiciliati presso il suo studio in S. C.F._7
Maria C.V. (CE) trav. Mario Fiore n.17 - Email_1
APPELLANTI
1 E
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA) alla Via G. Marconi n. 95, presso lo studio dell'avv. Giovanni Barile ( ) che la rappresenta e difende - C.F._8
Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa nel proc. n. 9867/2021 dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere in data 15.1.2024, notificata in data 23.1.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 12/02/2024 gli appellanti in epigrafe hanno proposto tempestivo gravame avverso l'ordinanza resa ex art. 702 bis e segg. c.p.c. dal Tribunale di S.M.C.V. a definizione del giudizio introdotto dai medesimi unitamente a (che non ha impugnato la pronuncia) per il Controparte_2 conseguimento del ristoro del danno da perdita del rapporto parentale asseritamente patito in conseguenza del decesso del loro congiunto , causalmente ascritto a responsabilità Persona_1
Part sanitaria imputabile all' appellata.
I ricorrenti assumevano, nell'atto introduttivo, che in data 30.04.2020 avevano proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c. avverso l onde ottenere un accertamento tecnico preventivo diretto a CP_3 verificare le cause dell'exitus del loro congiunto , deceduto in data 11.11.2010 per Persona_1 aneurisma cerebrale, dopo plurimi accessi al P.S. del P.O. 'S. Giuseppe e Melorio' di S.M. Capua Vetere.
I CC.TT.UU. incaricati dal Tribunale, dott.ri e , avevano rassegnato le Persona_2 Persona_3 seguenti conclusioni: “In relazione quindi alla condotta dei Curanti e Parte_8 Controparte_4 che ebbero ad intervenire in occasione del primo accesso ospedaliero del 4/11/2010, va ribadito che
[...] Pt_9
a fronte di una “cefalea” di particolare intensità, tale da richiedere la somministrazione di un potente antidolorifico per via iniettiva (tramadololo) e di benzodiazepina per via orale (diazepam), non ritennero di dover eseguire indagini di approfondimento (ad esempio una TC cranio), tanto meno proposero ulteriori prescrizioni. Peraltro, Essi annotarono in cartella che il paziente rifiutava “ulteriore osservazione”, affermazione non supportata dalla dizione “contro parere dei sanitari”, tanto meno controfirmata dal medico dimettente e dal paziente. Orbene, sulla scorta delle argomentazioni tecnico- scientifiche già esposte, tale condotta appare censurabile. Sarebbe, difatti, stato opportuno sottoporre il p. ad indagini strumentali suppletive tali da consentire una diagnosi clinica differenziale che in effetti nel caso non fu mai formulata. Il p. entrava in Pronto Soccorso con un sintomo lamentato “cefalea” ed usciva dallo stesso a distanza di due ore con una diagnosi
2 coincidente con lo stesso sintomo, appunto la “cefalea”. Non fu quindi assolutamente indagata la causa di quella cefalea, tanto meno fu tentata una “diagnosi differenziale” con le svariate patologie sistemiche e neurologiche che possono causare una cefalea, peraltro di entità tale da richiedere in un soggetto di 58 anni il ricorso a cure mediche in regime d'urgenza e terapia endovenosa con potenti antidolorifici (Tramadolo) (…) In conclusione, la mancata applicazione del richiesto iter diagnostico all'atto dell'osservazione in regime d'urgenza del 4/11/2010 ha impedito di giungere tempestivamente alla corretta diagnosi di “aneurisma cerebrale”, la cui completa rottura successiva (avvenuta il 9/11/2010) ha determinato
l'exitus del sig. . E' quindi ragionevole affermare che tale inidonea condotta tecnico professionale Persona_1 ha contribuito in maniera decisiva nel determinismo del decesso del paziente”.
Fallita la conciliazione, in assenza di riscontro alle istanze risarcitorie formulate stragiudizialmente, i Part ricorrenti chiedevano, pertanto, al Tribunale di condannare la convenuta al ristoro del “danno da perdita parentale” da essi direttamente patito.
Part Instauratosi il contraddittorio, costituitasi l' che resisteva, nel merito, alla domanda, ed eccepiva l'improcedibilità e la prescrizione dell'azione, acquisito il fascicolo dell'ATP, la causa veniva decisa con l'ordinanza oggi appellata.
Il Tribunale dichiarava improcedibile la domanda formulata da (non avendo lo Controparte_2 stesso assolto all'obbligo di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 né provveduto alla costituzione nel prodromico procedimento di ATP), rigettava la domanda proposta da tutti gli altri ricorrenti (ritenendo prescritta la relativa azione, stante il decorso, senza efficaci interruzioni, del termine breve di 6 anni individuabile ex art. 2947 co. 3 c.c.) e compensava le spese di lite.
non ha impugnato, nemmeno separatamente, la statuizione di improcedibilità resa Controparte_2 nei suoi confronti.
Gli altri ricorrenti, con il proposto appello, hanno, invece, assunto l'erroneità della pronuncia, chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Si è costituita l' con comparsa del 13.5.2024 (per l'udienza del 28.5.2024), resistendo al CP_3 gravame e concludendo per il rigetto.
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è infondato e deve essere rigettato.
Va doverosamente premesso che i ricorrenti hanno agito per il solo ristoro del danno patito iure proprio, in conseguenza della perdita del rapporto parentale, e non anche di quello direttamente patito dalla vittima primaria, reclamabile iure hereditatis.
Sulla base di tali premesse il Tribunale, previa riconduzione della fattispecie nell'ambito della responsabilità di natura extracontrattuale (“non sussistendo un rapporto contrattuale, neppure qualificabile quale contatto sociale qualificato, tra gli odierni ricorrenti e la struttura resistente”), e conseguente individuazione del regime prescrizionale ai sensi dell'art. 2947 co. 3 c.c. (a tenore del quale, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile), ha ritenuto che, nella fattispecie in esame, potendo ritenersi configurabile il delitto di omicidio colposo, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno applicabile fosse quello previsto per il detto reato, cioè sei anni, e che detto termine dovesse ritenersi integralmente decorso tra l'ultimo atto interruttivo (la missiva del 02.07.2013, recante le richieste di risarcimento del danno) e la proposizione del procedimento per ATP (introdotto con ricorso del 30.04.2020).
Ebbene, col primo motivo gli appellanti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,
2043 e 2947 c.c.
Assumono il carattere di “illecito plurioffensivo” dell'uccisione di un parente, venendo in rilievo in queste ipotesi “il fenomeno della propagazione intersoggettiva delle conseguenze di un medesimo fatto illecito, come precisato dal Cass. n. 8828/2003.
Invocando l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che estende gli effetti protettivi del contratto di spedalità nei confronti dei congiunti della vittima primaria in materia di prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, deducono la sussistenza della predetta estensione “ogniqualvolta la prestazione sanitaria rischi di incidere sul nucleo familiare”, con la conseguente applicazione del regime di prescrizione previsto
4 per il danno direttamente patito dalla vittima primaria (decennale) anche a quello “direttamente” patito dai congiunti.
Il motivo è infondato.
La pronuncia gravata si colloca nel solco dell'interpretazione di legittimità, assolutamente costante, sia in tema di inquadramento giuridico del danno da perdita del rapporto parentale, sia quanto al conseguente profilo attinente al termine prescrizionale.
Corretto è l'inquadramento della fattispecie nell'alveo della responsabilità extracontrattuale.
E' noto che, per orientamento consolidato della Suprema Corte, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione (diverso da quello in valutazione), trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 6386 del
03/03/2023; Cass. n. 11320 del 2022; v. anche Cass. n. 21404 del 2021).
Ne consegue che, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto della obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità
o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (art.1372, secondo comma, c.c.); pertanto, per un verso, non è predicabile un "effetto protettivo" del contratto nei confronti di terzi, per altro verso, non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto".
Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subìto in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria (impropriamente definiti "danni mediati o riflessi"), non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi.
Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale
(spettante unicamente al paziente che ha stipulato il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina (cfr. Cass. 6386/2023 citata).
Infondato è anche il secondo motivo, col quale gli appellanti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. con riferimento al dies a quo dal quale far decorrere il termine prescrizionale.
5 Assumono il carattere viziato del ragionamento esposto dal giudice di prime cure circa l'individuazione del dies a quo, deducendo che il termine di prescrizione del diritto risarcitorio dei congiunti debba essere ancorato non già alla morte della vittima primaria ma al momento dal momento della “conoscibilità del danno”, il momento, cioè, in cui i familiari hanno avuto conoscenza che la causa del decesso è derivata da colpa medica.
Pertanto, il Tribunale avrebbe errato nel far decorrere il termine prescrizionale facendo esclusivo ed esplicito riferimento alla data dell'evento morte del de cuius (11.11.2010) e non invece Persona_1 alla data del deposito della CTU (08.10.2021) che riconosceva per la prima volta piena responsabilità in capo ai sanitari della struttura appellata nel determinismo dell'evento morte, adducendo, altresì, la mancanza di atti interruttivi della prescrizione, “come semplicemente una diffida e messa in mora”, atti a dimostrare “l'astratta conoscenza del fatto in capo agli attori”
Citano una pronuncia della Corte di Cassazione (Sezione III ordinanza n. 18047 del 23 giugno 2023) che cristallizzerebbe i principi sopra richiamati, ma la Corte reputa doveroso rilevare che trattasi di mera ordinanza interlocutoria, con la quale è stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussione in pubblica udienza, senza entrare nel merito delle questioni sollevate dalle parti ricorrenti.
Ciò detto, rileva la Corte che nemmeno su tale aspetto la pronuncia gravata merita censura.
Emerge, invero, in atti che, in data 30.6.2013, il legale degli odierni appellanti redasse, in loro nome e per Part loro conto, una diffida e costituzione in mora, indirizzata all appellata, in cui si adombrava espressamente “la responsabilità professionale dei medici del Controparte_5 per il decesso del sig. , a causa di un evidente errore di
[...] Persona_1 gestione del paziente, di diagnosi e di responsabilità professionale medica” (cfr. diffida e messa in mora, allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
Part Non è qui di rilievo se tale missiva sia stata o meno ricevuta dall (circostanza contestata dalla resistente e posta in dubbio dallo stesso giudicante nell'ordinanza gravata, stante “la mancanza di corrispondenza tra la missiva stessa e la documentazione esibita in relazione alla ricezione”: cfr. ordinanza).
Ciò che, invece, va rimarcato è che, in ossequio alla stessa giurisprudenza invocata dall'appellante, il dies
a quo di decorrenza della prescrizione della pretesa azionata va necessariamente ancorato all'epoca di tale documento, poiché in tale epoca i ricorrenti hanno dimostrato la percezione o quantomeno la percepibilità del decesso del loro congiunto quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza (Cass. 22059/2017; cfr. Cass. 576/2008).
6 Pertanto, calcolando da tale epoca il termine breve di sei anni, previsto per il reato di omicidio colposo, ex art. 2947 co. 3 c.c. (ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 589 c.p.), non può che reputarsi intempestiva, come statuito dal primo giudice, la successiva richiesta di ATP, formalizzata solo nell'aprile/maggio 2020, avendo l'accertamento peritale consentito soltanto di confermare il sospetto di antigiuridicità della condotta dei sanitari, ampiamente alimentato dalle circostanze già note ai ricorrenti, come esposte nella missiva sopra citata.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e l'ordinanza gravata deve essere integralmente confermata.
Circa le spese, non si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la deroga al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., avuto riguardo alla mancanza di novità rispetto alle questioni già sviscerate in primo grado.
Pertanto, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (€ 1.854.579,00), determinati ai sensi dell'art. 22 d.m. citato (con un incremento percentuale che stimasi equo quantificare nel 5% dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, e senza attribuzione, non richiesta.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico degli appellanti in solido per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza appellata;
- Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali del grado in favore di parte appellata, liquidate in euro 13.731,90 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti in solido per il pagamento di un ulteriore
7 importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 7.2.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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