CA
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 3846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3846 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 30 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 3207/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, c.f. elett.te dom.ta in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Giulio Palermo n. 96, presso lo studio degli Avv.ti Elena Ruggiero C.F.: e , C.F.: che la C.F._2 Parte_2 C.F._3 rappresentano e difendono in virtù di mandato a margine del presente atto, e che per il presente giudizio dichiarano di voler ricevere le notifiche a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec.: Email_1
o a mezzo fax: 081/5752881. Email_2
APPELLANTE e
, in persona del Controparte_1 CP_2
[...]
Controparte_3
APPELLATI
FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 4166/2024 pubbl. il 04/06/2024 il TRIBUNALE di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro rigettò il ricorso proposto dalla lavoratrice in epigrafe, collaboratrice scolastica a tempo indeterminato dal 01.09.2011, teso ad ottenere
– in relazione al servizio prestato per effetto della successione di contratti a termine
- il riconoscimento dell'anzianità di servizio del periodo pre-ruolo, in quanto
1 erroneamente computato dal in sede di ricostruzione di carriera, sulla CP_1 base della previsione di cui all'art.569 del D. Lgs n.297/94. Il Giudice reputò la pretesa preclusa da precedente giudicato. Con ricorso depositato presso questa Corte in data 2.12.2024 l'originaria ricorrente ha impugnato la sentenza, eccependo l'erroneità della valutazione della sussistenza di un precedente giudicato: ha osservato che nel giudizio pregresso era stato chiesto di “accertare l'illegittima apposizione del termine sui contratti ripetutamente stipulati dalla ricorrente e conseguente nullità degli stessi, accertare il diritto della ricorrente alla conversione del rapporto a tempo indeterminato a far tempo dal primo contratto sulla base art. 5 del Dlgs 368/2000“ In via subordinata era stata invocata “la condanna dell'Amministrazione alla ricostruzione di carriera da effettuarsi in separato giudizio”. Non poteva quindi ravvisarsi identità di petitum e di causa petendi con l'odierno procedimento teso da ottenere di “accertare che il decreto di ricostruzione del ( che limita il riconoscimento Controparte_1 negli ultimi 3 anni) risultava in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES , UNICE, CEEP e della direttiva 1999/70/CE; conseguentemente dichiarare il diritto della sig.ra a vedersi riconosciuto l'inquadramento nella fascia Parte_1
9-14 di anzianità, e successivamente del 01.09.2018 nella fascia 15/20 anni di anzianità”, contestando la “modalità di ricostruzione della carriera professionale effettuata dal relativamente al periodo precedente Controparte_1 all'immissione in ruolo effettivo”. Ha concluso come in atti chiedendo, in riforma della gravata sentenza, accogliersi le conclusioni rassegnate in primo grado: “a)Accertare che il decreto di ricostruzione del del risulta essere in contrasto con la Controparte_1 clausola 4 dell'accordo Quadro CES ,UNICE,CEEP e alla direttiva 1999/70/CE; b) Conseguentemente dichiarare che la sig.ra ha diritto a vedere Parte_1 riconosciuto l'inquadramento nella fascia 9-14 di anzianita' e successivamente dal 01.09.2018 nella fascia 15/20 anni di anzianità; c) Accertare la natura subordinata del periodo di pre-ruolo dal 28.02.2001 al 31/8/2011 tra la ricorrente e il e conseguentemente Controparte_1 accertare le somme dovute a titolo di differenze retributive per il rapporto di lavoro subordinato nel periodo del preruolo e per tutte le causali di cui alla narrativa del presente atto , integrate dalle circostanze di fatto desumibile dai prospetti allegati”. Ha invocato la condanna del in p.l.r.p.t. al Controparte_4 pagamento delle differenze retributive pari a € 21.062,62 oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art 429 c.p.c.; con vittoria delle spese con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Notificato l'atto di appello. non si sono costituiti gli appellati.
La Corte ha disposto la trattazione scritta;
acquisite le note delle parti costituite, all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato
L'appellante, collaboratore scolastico con contratto a tempo indeterminato dal 1.9.2011 aveva già ottenuto sentenza – passata in giudicato - del Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli n. 3381/14 di rigetto della domanda, proposta in data
2 6.9.2011 tesa ad ottenere la conversione in contratto a tempo indeterminato a seguito di stipula di plurimi contratti a termine e di conseguenza “condannare l'amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive dovute in base alla ricostruzione della carriera, come da determinazione da effettuarsi in separato giudizio o anche nel presente” o, in subordine, “dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione, a far data dall'inizio del rapporto, degli scatti di anzianità, con relativa progressione retributiva negli anni decorsi, a far data dal primo contratto a termine di assunzione o diversa individuanda data”. Nelle more di quel giudizio era intervenuto il decreto di ricostruzione di carriera n. 804 del 15.3.2013 al quale si è riportata l'Amministrazione a seguito di nuova e più recente richiesta di ricostruzione di carriera (v. nota prot. 0005240 del 14.12.2022), rilasciandone copia all'interessata (in riscontro ad apposita richiesta) in data 23.6.2023 (v. Doc. 5-6-7 in produz. primo grado). Nel presente giudizio, il ricorso è teso ad ottenere di
“a)Accertare che il decreto di ricostruzione del risulta Controparte_1 essere in contrasto con la clausola 4 dell'accordo Quadro CES ,UNICE,CEEP e alla direttiva 1999/70/CE; b) Conseguentemente dichiarare che la sig.ra ha diritto a vedere Parte_1 riconosciuto l'inquadramento nella fascia 9-14 di anzianita' e successivamente dal 01.09.2018 nella fascia 15/20 anni di anzianità; c) Accertare la natura subordinata del periodo di pre ruolo dal 28.02.2001 al 31/8/2011 tra la ricorrente e il e conseguentemente Controparte_1 accertare le somme dovute a titolo di differenze retributive per il rapporto di lavoro subordinato nel periodo del preruolo e per tutte le causali” indicate in atti;
“condannare il in p.l.r.p.t. al pagamento delle Controparte_4 differenze retributive pari a € 21.062,62 oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art 429 c.p.c. “; con vittoria di spese. Il Tribunale, nel raffronto tra i due procedimenti, ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di effetti del giudicato;
ha evidenziato che lo stesso “copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e quindi non solo le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, anche se non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia. Non sono invece coperte dal giudicato le questioni aventi ad oggetto effetti ulteriori o diversi che non contrastino l'accertamento già compiuto, fermo restando che qualora due giudizi tra le stesse parti e con il medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, formando la premessa logica essenziale per la statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. in termini Cassazione civile sez. III, 26/09/2023, n.27399)”. Ha ben evidenziato il primo Giudice la portata preclusiva del precedente irrevocabile accertamento relativo all'insussistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato per il periodo di servizio preruolo, attesa l'identità della questione che culmina nella richiesta del capo c) delle conclusioni nel presente giudizio;
negli stessi termini deve argomentarsi con riguardo al capo di domanda del ricorso del giudizio n. 36371/11 R.G., di attribuzione, a far data dall'inizio del rapporto, degli
3 scatti di anzianità, con relativa progressione retributiva negli anni decorsi a far data dal primo contratto a termine di assunzione o diversa data. Si rileva infatti che identico punto di diritto è stato introdotto con il presente giudizio, seppur teso ad accertare anche il contrasto del decreto di ricostruzione della carriera del 2013 con la clausola 4 dell'accordo Quadro CES, UNICE, CEEP e la direttiva 1999/70/CE (v. capo a) delle medesime conclusioni). Parte appellante ha posto alla base delle doglianze l'erroneità del confronto svolto dal primo Giudice, rilevando che il presente giudizio concerne la “modalità di ricostruzione della carriera professionale effettuata dal Controparte_1 relativamente al periodo precedente all'immissione in ruolo effettivo”, in quanto si chiede di “accertare che il decreto di ricostruzione del (che Controparte_1 limita il riconoscimento negli ultimi 3 anni) risultava in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE, CEEP e della direttiva 1999/70/CE conseguentemente dichiarare il diritto della sig.ra a vedersi Parte_1 riconosciuto l'inquadramento nella fascia 9-14 di anzianità, e successivamente del 01.09.2018 nella fascia 15/20 anni di anzianità”. Tuttavia sul punto devono ribadirsi le considerazioni svolte in sentenza, con riguardo al fatto che l'efficacia del giudicato non riguarda soltanto quanto dedotto dalle parti (c.d. giudicato esplicito), laddove c.d. giudicato implicito ricomprende gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico della pronuncia. La preclusione si riferisce sia al dedotto che al deducibile, ostando dunque sia alla riproposizione di questioni già decise sia alla proposizione di questioni o domande nuove che erano prospettabili e rilevanti all'interno del precedente giudizio. Nella fattispecie, il Tribunale ha preso in considerazione sia il petitum dei due ricorsi sia la circostanza che il decreto di ricostruzione della carriera era intervenuto nel corso del primo contenzioso fra le parti, prima della emissione della più volte citata sentenza di primo grado, ormai passata in giudicato. Era dunque nella piena disponibilità della parte introdurre, per la stretta attinenza con l'oggetto di quel giudizio, la questione – agitata in questo grado di appello – relativa alle modalità con cui era stata effettuata la contestata ricostruzione di carriera. Infatti il presente giudizio attiene al medesimo decreto del 2013, cui il si è CP_1 riportato nel dare riscontro alle più recenti richieste della Carandente. La sentenza resiste alle censure e resta confermata, respingendosi l'appello. Non si provvede per le spese del grado nella contumacia degli appellati. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello ;
4 nulla per le spese del presente grado di giudizio;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 30 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 3207/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, c.f. elett.te dom.ta in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Giulio Palermo n. 96, presso lo studio degli Avv.ti Elena Ruggiero C.F.: e , C.F.: che la C.F._2 Parte_2 C.F._3 rappresentano e difendono in virtù di mandato a margine del presente atto, e che per il presente giudizio dichiarano di voler ricevere le notifiche a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec.: Email_1
o a mezzo fax: 081/5752881. Email_2
APPELLANTE e
, in persona del Controparte_1 CP_2
[...]
Controparte_3
APPELLATI
FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 4166/2024 pubbl. il 04/06/2024 il TRIBUNALE di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro rigettò il ricorso proposto dalla lavoratrice in epigrafe, collaboratrice scolastica a tempo indeterminato dal 01.09.2011, teso ad ottenere
– in relazione al servizio prestato per effetto della successione di contratti a termine
- il riconoscimento dell'anzianità di servizio del periodo pre-ruolo, in quanto
1 erroneamente computato dal in sede di ricostruzione di carriera, sulla CP_1 base della previsione di cui all'art.569 del D. Lgs n.297/94. Il Giudice reputò la pretesa preclusa da precedente giudicato. Con ricorso depositato presso questa Corte in data 2.12.2024 l'originaria ricorrente ha impugnato la sentenza, eccependo l'erroneità della valutazione della sussistenza di un precedente giudicato: ha osservato che nel giudizio pregresso era stato chiesto di “accertare l'illegittima apposizione del termine sui contratti ripetutamente stipulati dalla ricorrente e conseguente nullità degli stessi, accertare il diritto della ricorrente alla conversione del rapporto a tempo indeterminato a far tempo dal primo contratto sulla base art. 5 del Dlgs 368/2000“ In via subordinata era stata invocata “la condanna dell'Amministrazione alla ricostruzione di carriera da effettuarsi in separato giudizio”. Non poteva quindi ravvisarsi identità di petitum e di causa petendi con l'odierno procedimento teso da ottenere di “accertare che il decreto di ricostruzione del ( che limita il riconoscimento Controparte_1 negli ultimi 3 anni) risultava in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES , UNICE, CEEP e della direttiva 1999/70/CE; conseguentemente dichiarare il diritto della sig.ra a vedersi riconosciuto l'inquadramento nella fascia Parte_1
9-14 di anzianità, e successivamente del 01.09.2018 nella fascia 15/20 anni di anzianità”, contestando la “modalità di ricostruzione della carriera professionale effettuata dal relativamente al periodo precedente Controparte_1 all'immissione in ruolo effettivo”. Ha concluso come in atti chiedendo, in riforma della gravata sentenza, accogliersi le conclusioni rassegnate in primo grado: “a)Accertare che il decreto di ricostruzione del del risulta essere in contrasto con la Controparte_1 clausola 4 dell'accordo Quadro CES ,UNICE,CEEP e alla direttiva 1999/70/CE; b) Conseguentemente dichiarare che la sig.ra ha diritto a vedere Parte_1 riconosciuto l'inquadramento nella fascia 9-14 di anzianita' e successivamente dal 01.09.2018 nella fascia 15/20 anni di anzianità; c) Accertare la natura subordinata del periodo di pre-ruolo dal 28.02.2001 al 31/8/2011 tra la ricorrente e il e conseguentemente Controparte_1 accertare le somme dovute a titolo di differenze retributive per il rapporto di lavoro subordinato nel periodo del preruolo e per tutte le causali di cui alla narrativa del presente atto , integrate dalle circostanze di fatto desumibile dai prospetti allegati”. Ha invocato la condanna del in p.l.r.p.t. al Controparte_4 pagamento delle differenze retributive pari a € 21.062,62 oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art 429 c.p.c.; con vittoria delle spese con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Notificato l'atto di appello. non si sono costituiti gli appellati.
La Corte ha disposto la trattazione scritta;
acquisite le note delle parti costituite, all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato
L'appellante, collaboratore scolastico con contratto a tempo indeterminato dal 1.9.2011 aveva già ottenuto sentenza – passata in giudicato - del Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli n. 3381/14 di rigetto della domanda, proposta in data
2 6.9.2011 tesa ad ottenere la conversione in contratto a tempo indeterminato a seguito di stipula di plurimi contratti a termine e di conseguenza “condannare l'amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive dovute in base alla ricostruzione della carriera, come da determinazione da effettuarsi in separato giudizio o anche nel presente” o, in subordine, “dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione, a far data dall'inizio del rapporto, degli scatti di anzianità, con relativa progressione retributiva negli anni decorsi, a far data dal primo contratto a termine di assunzione o diversa individuanda data”. Nelle more di quel giudizio era intervenuto il decreto di ricostruzione di carriera n. 804 del 15.3.2013 al quale si è riportata l'Amministrazione a seguito di nuova e più recente richiesta di ricostruzione di carriera (v. nota prot. 0005240 del 14.12.2022), rilasciandone copia all'interessata (in riscontro ad apposita richiesta) in data 23.6.2023 (v. Doc. 5-6-7 in produz. primo grado). Nel presente giudizio, il ricorso è teso ad ottenere di
“a)Accertare che il decreto di ricostruzione del risulta Controparte_1 essere in contrasto con la clausola 4 dell'accordo Quadro CES ,UNICE,CEEP e alla direttiva 1999/70/CE; b) Conseguentemente dichiarare che la sig.ra ha diritto a vedere Parte_1 riconosciuto l'inquadramento nella fascia 9-14 di anzianita' e successivamente dal 01.09.2018 nella fascia 15/20 anni di anzianità; c) Accertare la natura subordinata del periodo di pre ruolo dal 28.02.2001 al 31/8/2011 tra la ricorrente e il e conseguentemente Controparte_1 accertare le somme dovute a titolo di differenze retributive per il rapporto di lavoro subordinato nel periodo del preruolo e per tutte le causali” indicate in atti;
“condannare il in p.l.r.p.t. al pagamento delle Controparte_4 differenze retributive pari a € 21.062,62 oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art 429 c.p.c. “; con vittoria di spese. Il Tribunale, nel raffronto tra i due procedimenti, ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di effetti del giudicato;
ha evidenziato che lo stesso “copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e quindi non solo le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, anche se non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia. Non sono invece coperte dal giudicato le questioni aventi ad oggetto effetti ulteriori o diversi che non contrastino l'accertamento già compiuto, fermo restando che qualora due giudizi tra le stesse parti e con il medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, formando la premessa logica essenziale per la statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. in termini Cassazione civile sez. III, 26/09/2023, n.27399)”. Ha ben evidenziato il primo Giudice la portata preclusiva del precedente irrevocabile accertamento relativo all'insussistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato per il periodo di servizio preruolo, attesa l'identità della questione che culmina nella richiesta del capo c) delle conclusioni nel presente giudizio;
negli stessi termini deve argomentarsi con riguardo al capo di domanda del ricorso del giudizio n. 36371/11 R.G., di attribuzione, a far data dall'inizio del rapporto, degli
3 scatti di anzianità, con relativa progressione retributiva negli anni decorsi a far data dal primo contratto a termine di assunzione o diversa data. Si rileva infatti che identico punto di diritto è stato introdotto con il presente giudizio, seppur teso ad accertare anche il contrasto del decreto di ricostruzione della carriera del 2013 con la clausola 4 dell'accordo Quadro CES, UNICE, CEEP e la direttiva 1999/70/CE (v. capo a) delle medesime conclusioni). Parte appellante ha posto alla base delle doglianze l'erroneità del confronto svolto dal primo Giudice, rilevando che il presente giudizio concerne la “modalità di ricostruzione della carriera professionale effettuata dal Controparte_1 relativamente al periodo precedente all'immissione in ruolo effettivo”, in quanto si chiede di “accertare che il decreto di ricostruzione del (che Controparte_1 limita il riconoscimento negli ultimi 3 anni) risultava in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE, CEEP e della direttiva 1999/70/CE conseguentemente dichiarare il diritto della sig.ra a vedersi Parte_1 riconosciuto l'inquadramento nella fascia 9-14 di anzianità, e successivamente del 01.09.2018 nella fascia 15/20 anni di anzianità”. Tuttavia sul punto devono ribadirsi le considerazioni svolte in sentenza, con riguardo al fatto che l'efficacia del giudicato non riguarda soltanto quanto dedotto dalle parti (c.d. giudicato esplicito), laddove c.d. giudicato implicito ricomprende gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico della pronuncia. La preclusione si riferisce sia al dedotto che al deducibile, ostando dunque sia alla riproposizione di questioni già decise sia alla proposizione di questioni o domande nuove che erano prospettabili e rilevanti all'interno del precedente giudizio. Nella fattispecie, il Tribunale ha preso in considerazione sia il petitum dei due ricorsi sia la circostanza che il decreto di ricostruzione della carriera era intervenuto nel corso del primo contenzioso fra le parti, prima della emissione della più volte citata sentenza di primo grado, ormai passata in giudicato. Era dunque nella piena disponibilità della parte introdurre, per la stretta attinenza con l'oggetto di quel giudizio, la questione – agitata in questo grado di appello – relativa alle modalità con cui era stata effettuata la contestata ricostruzione di carriera. Infatti il presente giudizio attiene al medesimo decreto del 2013, cui il si è CP_1 riportato nel dare riscontro alle più recenti richieste della Carandente. La sentenza resiste alle censure e resta confermata, respingendosi l'appello. Non si provvede per le spese del grado nella contumacia degli appellati. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello ;
4 nulla per le spese del presente grado di giudizio;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
5