Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/05/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
1418/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Prima Sezione civile
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente Rel
dott. Damiano Dazzi Giudice
dott. Stefano Rago Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio per lo scioglimento del matrimonio promosso da Pt_1
e , rappresentati e difesi come in atti
[...] Parte_2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di
Reggio Emilia in persona del Procuratore della Repubblica
PREMESSO
che con ricorso depositato il 19/03/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in ALBINEA (RE) il 20/07/2013;
che è decorso il termine di cui all'art. 3, comma 3°, legge 898/70;
che i coniugi hanno depositato note scritte contenenti la dichiarazione della comune volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio alle condizioni da essi concordate in ricorso, da intendere qui trascritte;
IL TRIBUNALE
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale;
ritenuto che deve prendersi atto degli accordi intervenuti tra le parti considerato che le condizioni concordate appaiono legittime e conformi all'interesse morale e materiale della prole;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in ALBINEA (RE) il 20/07/2013, trascritto nella parte Parte_2
I serie / n. 6 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
ALBINEA (RE) per l'anno 2013 prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti e sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Reggio Emilia, 06/05/2025
Il Presidente est.
Parisoli